§ 3.18.51 - L.R. 14 settembre 1979, n. 213.
Provvidenze per i sali potassici.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:14/09/1979
Numero:213


Sommario
Art. 1.      Per la ristrutturazione ed il risanamento dell'attività produttiva dei sali potassici siciliani il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato:
Art. 2.      Il piano di risanamento e ristrutturazione sarà predisposto dall'Ente minerario siciliano ed approvato con delibera della Giunta regionale, previo parere della Giunta per le partecipazioni [...]
Art. 3.      L'Ente minerario siciliano è autorizzato a utilizzare i suoi crediti verso l'I.S.P.E.A. - S.p.a. per pareggiare i bilanci di esercizio della stessa nel tempo che occorre al conseguimento dei [...]
Art. 4.      All'onere di lire 11.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte utilizzando, in deroga alle disposizioni [...]


§ 3.18.51 - L.R. 14 settembre 1979, n. 213.

Provvidenze per i sali potassici.

(G.U.R. 15 settembre 1979, n. 41).

 

Art. 1.

     Per la ristrutturazione ed il risanamento dell'attività produttiva dei sali potassici siciliani il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato:

     - quanto a lire 2000 milioni per l'anno 1979, per la ristrutturazione del settore produttivo;

     - quanto a lire 9000 milioni per l'anno 1979 per concorrere, insieme con gli altri azionisti della I.S.P.E.A. S.p.a., alla copertura delle perdite di detta società al 31 dicembre 1978 [1].

 

     Art. 2.

     Il piano di risanamento e ristrutturazione sarà predisposto dall'Ente minerario siciliano ed approvato con delibera della Giunta regionale, previo parere della Giunta per le partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale, entro il 15 ottobre 1979.

 

     Art. 3.

     L'Ente minerario siciliano è autorizzato a utilizzare i suoi crediti verso l'I.S.P.E.A. - S.p.a. per pareggiare i bilanci di esercizio della stessa nel tempo che occorre al conseguimento dei risultati della ristrutturazione.

     Per tale tempo l'Ente minerario siciliano è altresì autorizzato a surrogarsi nelle posizioni di detta società limitatamente ai diritti vantati dall'Erario e dagli istituti previdenziali.

 

     Art. 4.

     All'onere di lire 11.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte utilizzando, in deroga alle disposizioni dell'art. 9, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1978, parificato dalla Corte dei conti il 19 giugno 1979.

     In dipendenza delle disposizioni di cui al primo comma lo stanziamento del cap. 65701 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 è incrementato di lire 11.000 milioni ed è corrispondentemente ridotta dello stesso importo la quota disponibile dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1978 [1].

 

 


[1] Il testo degli artt. 1 e 4 è quello promulgato, in pendenza del ricorso proposto dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto regionale, con l'espunzione delle disposizioni investite dall'impugnativa.

[1] Il testo degli artt. 1 e 4 è quello promulgato, in pendenza del ricorso proposto dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto regionale, con l'espunzione delle disposizioni investite dall'impugnativa.