§ 4.1.24 - L.R. 30 dicembre 1980, n. 160.
Provvedimenti per lo sviluppo e l'incremento delle ricerche nel settore della geodinamica in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:30/12/1980
Numero:160


Sommario
Art. 1.      Al fine di realizzare e sviluppare in Sicilia una rete per la sorveglianza sismica dell'Isola, la Regione assume a proprio carico le spese di funzionamento delle stazioni di rilevamento [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui all'articolo precedente l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente accredita ai predetti istituti, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, tutte le spese [...]
Art. 3.      Le somme di cui all'articolo precedente sono assegnate, previa stipula di apposita convenzione triennale tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e gli istituti interessati, [...]
Art. 4.      Per le finalità dell'art. 2, n. 1 della presente legge è autorizzata per il periodo 1981-1983 la spesa complessiva di lire 315 milioni, di cui lire 105 milioni a carico dell'esercizio [...]


§ 4.1.24 - L.R. 30 dicembre 1980, n. 160.

Provvedimenti per lo sviluppo e l'incremento delle ricerche nel settore della geodinamica in Sicilia.

(G.U.R. 3 gennaio 1981, n. 1).

 

Art. 1.

     Al fine di realizzare e sviluppare in Sicilia una rete per la sorveglianza sismica dell'Isola, la Regione assume a proprio carico le spese di funzionamento delle stazioni di rilevamento dell'Istituto geofisico dell'Università di Messina, del Dipartimento di scienze della terra dell'Università di Catania, dell'Istituto di geofisica mineraria dell'Università di Palermo e dell'Istituto internazionale di vulcanologia di Catania del Consiglio nazionale delle ricerche.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui all'articolo precedente l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente accredita ai predetti istituti, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, tutte le spese occorrenti:

     1) per l'acquisto delle attrezzature, il completamento ed il miglioramento di quelle esistenti e la loro manutenzione;

     2) per la gestione dei servizi di rilevamento.

 

     Art. 3.

     Le somme di cui all'articolo precedente sono assegnate, previa stipula di apposita convenzione triennale tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e gli istituti interessati, con accreditamento diretto in favore dei responsabili designati dalla Giunta nazionale reti sismiche o organismo equivalente per ciascuno degli istituti di cui all'art. 1.

     Detta convenzione deve prevedere, tra l'altro, l'obbligo per gli istituti di trasmettere annualmente all'Assessorato:

     - una relazione tecnica contenente i principali dati acquisiti e i più rilevanti risultati conseguiti;

     - la rendicontazione annuale delle somme accreditate;

     - una relazione sull'andamento amministrativo dei servizi.

 

     Art. 4.

     Per le finalità dell'art. 2, n. 1 della presente legge è autorizzata per il periodo 1981-1983 la spesa complessiva di lire 315 milioni, di cui lire 105 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981.

     Per le finalità dell'art. 2, n. 2 è autorizzata, per il medesimo periodo, la spesa complessiva di lire 330 milioni, di cui lire 90 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981.

     I predetti oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, nell'elemento di programma 2.1.2.1. «Università, istituti e centri per la ricerca scientifica».