§ 4.8.57 - L.R. 30 maggio 1983, n. 31.
Finanziamento delle spese di cui alle LL.RR. 2 dicembre 1980, n. 124 e 18 dicembre 1980, n. 135, concernenti «Solidarietà della Regione in favore delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:30/05/1983
Numero:31


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Per le finalità di cui alle lett. a, b e c dell'art. 3 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 124, sono autorizzate, rispettivamente, le spese di lire 200 milioni, 110 milioni e 480 milioni.
Art. 3.      All'onere di lire 6.490 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.8.57 - L.R. 30 maggio 1983, n. 31.

Finanziamento delle spese di cui alle LL.RR. 2 dicembre 1980, n. 124 e 18 dicembre 1980, n. 135, concernenti «Solidarietà della Regione in favore delle popolazioni delle regioni meridionali colpite dagli eventi sismici dell'autunno 1980» e «Integrazioni e modifiche alla L.R. 2 dicembre 1980, n. 124».

(G.U.R. 1 giugno 1983, n. 23).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui alle lett. a, b e c dell'art. 3 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 124, sono autorizzate, rispettivamente, le spese di lire 200 milioni, 110 milioni e 480 milioni.

     Per la finalità di cui alla lett. d e dell'art. 3 dell'art. 6-bis della L.R. 2 dicembre 1980, n. 124, così come integrato dalla L.R. 18 dicembre 1980, n. 135, rispettivamente con l'art. 1, ultimo capoverso, e con l'art. 5, è autorizzata la spesa di lire 5.700 milioni.

     Le somme di cui ai commi precedenti possono essere diversamente ripartite tra loro, in relazione alle effettive esigenze, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     All'onere di lire 6.490 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica art. 6 L.R. 2 dicembre 1980, n. 124.