§ 3.9.24 - L.R. 12 giugno 1978, n. 11.
Provvedimenti per potenziare la disciplina e la vigilanza sulle attività della pesca in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:12/06/1978
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Al fine di potenziare i servizi di disciplina e di vigilanza sulle attività della pesca in Sicilia, la Presidenza della Regione, di concerto con l'Assessore per la cooperazione, il commercio, [...]
Art. 2.      I natanti di cui all'articolo precedente debbono essere costruiti in cantieri ubicati nel territorio della Regione e possedere le seguenti caratteristiche nautiche:
Art. 3.      Al fine di affidare in esercizio i mezzi nautici di cui alla presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare apposite [...]
Art. 4.      Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980.
Art. 5.      All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 [...]


§ 3.9.24 - L.R. 12 giugno 1978, n. 11.

Provvedimenti per potenziare la disciplina e la vigilanza sulle attività della pesca in Sicilia.

(G.U.R. 17 giugno 1978, n. 26).

 

Art. 1.

     Al fine di potenziare i servizi di disciplina e di vigilanza sulle attività della pesca in Sicilia, la Presidenza della Regione, di concerto con l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. è autorizzata ad acquistare mezzi nautici da affidare in gestione agli Enti ed ai Corpi preposti al controllo della pesca.

 

     Art. 2.

     I natanti di cui all'articolo precedente debbono essere costruiti in cantieri ubicati nel territorio della Regione e possedere le seguenti caratteristiche nautiche:

     a) stazza lorda non inferiore a 9 tonnellate, due apparati motori diesel, velocità non inferiore a 20 nodi, autonomia di circa 30 ore, dotazione di apparecchiature per le comunicazioni, di impianti radar, di ecoscandaglio e di attrezzature per il soccorso;

     b) motoscafi per la vigilanza dei bassi fondali, di stazza lorda non superiore a 2,5 tonnellate, velocità non inferiore a 20 nodi ed autonomia di 5 ore circa.

 

     Art. 3.

     Al fine di affidare in esercizio i mezzi nautici di cui alla presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Enti ed i Corpi preposti alla vigilanza sulla pesca, ai sensi della L.R. 30 dicembre 1960, n. 50.

 

     Art. 4.

     Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980.

 

     Art. 5.

     All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

     Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale a norma dell'art. 1, quarto comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, si provvede con parte del gettito delle entrate regionali.