§ 5.3.256 - L.R. 30 dicembre 1986, n. 36.
Bilancio di previsione della Regione siciliana e della Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1987 e bilancio pluriennale per il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:30/12/1986
Numero:36


Sommario
Art. 1.      1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del [...]
Art. 2.      1. E' approvato in lire 18.215.193,2 milioni il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1987
Art. 3.      1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario [...]
Art. 4.      1. E' approvata in lire 150.000 milioni la dotazione per l'anno finanziario 1987 del Fondo di riserva perle spese obbligatorie e d'ordine
Art. 5.      1. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono descritte nell'elenco n. 2 [...]
Art. 6.      1. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto [...]
Art. 7.      1. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, secondo [...]
Art. 8.      1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, il fondo destinato alla revisione prezzi contrattuali, iscritto al capitolo 60760, è stabilito per l'anno finanziario 1987 [...]
Art. 9.      1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni di bilancio compensative fra i capitoli 21252 (Fondo di riserva per le spese [...]
Art. 10.      1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1987, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei [...]
Art. 11.      1. I contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale su programmi o progetti della Regione, sovvenzioni ed abbuoni di interessi o loro equivalente nel caso di mutui a tasso agevolato, di cui [...]
Art. 12.      1. I contributi concessi dal Fondo sociale europeo a favore della Regione siciliana per il finanziamento di attività di formazione professionale, di cui al cap. 3801 dell'entrata ed al [...]
Art. 13.  [1]
Art. 14.  [2]
Art. 15.      1. Il fondo per servizi di cui all'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è incrementato, per l'anno 1987, della somma di lire 14.000 milioni, da assegnare, con decreto del [...]
Art. 16.      1. Al trasferimento a favore degli enti locali e loro consorzi dei contributi concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale su progetti o programmi presentati dagli stessi enti provvede la [...]
Art. 17.      1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, su richiesta delle competenti amministrazioni con propri decreti, variazioni compensative di bilancio fra i [...]
Art. 18.      1. E' istituito presso la Presidenza della Regione un fondo destinato alla integrazione finanziaria degli oneri derivanti dai regolamenti e dalle decisioni delle Comunità europee
Art. 19.      1. Le garanzie occupazionali previste dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66 e successive modifiche, prorogate con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, sono ulteriormente prorogate per [...]
Art. 20.      1. In considerazione dell'andamento eccezionale della vendemmia 1986, le disposizioni recate dall'art. 8 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, sono applicabili nella corrente campagna [...]
Art. 21.      1. E' autorizzata la spesa di lire 80.862 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1987, che si iscrive [...]
Art. 22.      1. La spesa autorizzata dal settimo comma dell'art. 15 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, perle finalità dell'art. 9 della legge medesima, è incrementata, per l'anno finanziario 1987, [...]
Art. 23.      1. Per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 25, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di lire 8.500 milioni, quale contributo relativo al [...]
Art. 24.      1. Il fondo a gestione separata istituito presso l'EMS con l'art. 13, lett. a, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato, per l'esercizio [...]
Art. 25.      1. Le somme residue delle assegnazioni disposte in favore dell'ESPI con le leggi regionali: 7 marzo 1967,n. 18, art. 7, lettere b e c; 20 aprile 1976, n. 38, art. 4 e successive variazioni; 14 [...]
Art. 26.      1. Agli interessi sulle eventuali anticipazioni concesse dagli enti economici regionali alle rispettive società controllate e collegate, non si applicano le disposizioni dell'art. 5, ultimo [...]
Art. 27.      1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere all'Ente acquedotti siciliani (EAS) per l'anno finanziario 1987, la somma di lire 55.000 milioni per il parziale [...]
Art. 28.      1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1987, per le finalità della legge medesima e della legge regionale 12 aprile 1952, n. [...]
Art. 29.      1. Per le finalità dell'art. 25 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 e dell'art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e degli articoli 35 e 37 della legge regionale 6 maggio [...]
Art. 30.      1. Per le finalità della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, per l'anno finanziario 1987, il limite trentacinquennale di impegno di lire 50 [...]
Art. 31.      1. Per le finalità previste dall'art. 27 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzato, per l'anno finanziario 1987, il limite venticinquennale di impegno di lire 500 milioni, che [...]
Art. 32.      1. Per le finalità dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55 [...]
Art. 33.      1. Per le finalità dell'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, per gli interventi di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, è autorizzato, per l'anno finanziario [...]
Art. 34.      1. Per le finalità previste dal secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, per l'esercizio finanziario 1987, che si [...]
Art. 35.      1. Ferme restando tutte le altre norme e previsioni della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione [...]
Art. 36.      1. Le somme iscritte al cap. 34104, per le finalità previste dall'art. 2, lett. c, della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, oltre che per le spese di funzionamento, potranno essere utilizzate [...]
Art. 37.      1. Per le finalità dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è autorizzato, per l'anno finanziario 1987, un limite ventennale d'impegno di lire 5.000 [...]
Art. 38.      1. Per il triennio 1987-89 i sussidi di cui ai capitoli 35203 e 35205 vengono erogati agli organismi regionali e provinciali delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento [...]
Art. 39.      1. Per la concessione alle cooperative edilizie dei contributi in annualità previsti dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche, è autorizzato, per l'anno [...]
Art. 40.      1. Per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, è autorizzato, per l'anno finanziario 1987, il limite di impegno venticinquennale di lire 2.000 milioni che si [...]
Art. 41.      1. Per le finalità di cui all'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, così come integrato con l'art. 61 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3,è autorizzata, per l'esercizio [...]
Art. 42.      1. Per le finalità di cui alla lett. a dell'art. 36 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, l'IRCAC è autorizzato, altresì, ad utilizzare, fino al 50 per cento, le disponibilità di cui [...]
Art. 43.      1. E' autorizzata per l'anno finanziario 1987 la spesa di lire 20.177 milioni quale contributo a favore dello Ente autonomo regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania, che si iscrive [...]
Art. 44.      1. Il contributo annuo previsto dall'art. 17 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, a favore del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, è incrementato, per l'anno finanziario 1987, di lire [...]
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47.      1. Il personale tecnico di cui all'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, continua a prestare servizio sino all'espletamento dell'esame colloquio previsto dal medesimo articolo, con [...]
Art. 48.      1. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 16.500 milioni quale contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Acireale, che si iscrive al cap. 47703
Art. 49.      1. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 4.400 milioni per la concessione di contributi per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, che si [...]
Art. 50.      1. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 10.000 milioni quale contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Sciacca, che si iscrive al cap. 47705
Art. 51.      1. Per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1987, il limite ventennale d'impegno di lire 10.000 milioni, che si [...]
Art. 52.      1. Per le finalità richiamate dall'art. 42 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata, per lo anno finanziario 1987, la spesa di lire 2.500 milioni, che si iscrive al cap. 87511
Art. 53.      1. Per le finalità richiamate dall'art. 40 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata, per lo anno finanziario 1987, la spesa di lire 10.000 milioni, che si iscrive al cap. 87512
Art. 54.      1. Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e dell'art. 19 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, è autorizzata per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire [...]
Art. 55.      1. Per le finalità dell'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e dell'art. 20 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire [...]
Art. 56.      1. Per le finalità dell'art. 19 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e con le modalità degli articoli 16 e 18 della stessa legge regionale, è autorizzata, a carico dell'esercizio [...]
Art. 57.      1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1987, allegato al bilancio annuale della Regione (appendice n. 1)
Art. 58.      1. A termine e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle [...]
Art. 59.      1. Alla presente legge è allegato "l'indice cronologico degli atti" (annesso n. 2) e lo schema di classificazione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione (annesso n. 3)
Art. 60.      1. I residui attivi per entrate tributarie risultanti al 31 dicembre 1986 su capitoli di competenza del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986 o su capitoli aggiunti al bilancio [...]
Art. 61.      1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 62.      1. E' approvato in lire 47.659.624 milioni il bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1987-1989
Art. 63.      1. E' approvato il bilancio pluriennale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per il triennio 1987- 1989, allegato al bilancio pluriennale della Regione (appendice n. 1)
Art. 64.      1. Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le previsioni del bilancio pluriennale relative agli esercizi 1988 e 1989 costituiscono sede per il riscontro [...]
Art. 65.      1. Le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale per il triennio 1987- 1989 non costituiscono, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, [...]
Art. 66.      1. Nella formulazione del bilancio pluriennale, una quota compresa fra il 68 e il 72 per cento delle risorse disponibili nel triennio per nuovi interventi legislativi è finalizzata al [...]
Art. 67.      1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 e per il triennio 1987- 1989 con i relativi allegati
Art. 68.      1. Alla presente legge è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 1987- 1989 derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso [...]
Art. 69. 
Art. 70.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1 gennaio 1987


§ 5.3.256 - L.R. 30 dicembre 1986, n. 36.

Bilancio di previsione della Regione siciliana e della Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 1987-89.

(G.U.R. 30 dicembre 1986, n. 63 S.O.).

 

Titolo I

Bilancio annuale.

 

Stato di previsione dell'entrata.

 

Art. 1.

     1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonché il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1987, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A). 2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 2.

     1. E' approvato in lire 18.215.193,2 milioni il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1987.

 

     Art. 3.

     1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1987, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 4.

     1. E' approvata in lire 150.000 milioni la dotazione per l'anno finanziario 1987 del Fondo di riserva perle spese obbligatorie e d'ordine.

     2. Agli effetti dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

 

     Art. 5.

     1. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

 

     Art. 6.

     1. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

 

     Art. 7.

     1. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge.

 

     Art. 8.

     1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, il fondo destinato alla revisione prezzi contrattuali, iscritto al capitolo 60760, è stabilito per l'anno finanziario 1987 nell'importo di lire 40.000 milioni.

     2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, dal predetto fondo ai competenti capitoli di revisione dei prezzi delle varie amministrazioni, delle somme occorrenti in relazione ad accertate effettive necessità.

 

     Art. 9.

     1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni di bilancio compensative fra i capitoli 21252 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine), 60759 (Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti) e 60760 (Fondo di riserva per la revisione dei prezzi contrattuali), in relazione ad accertate inderogabili necessità.

     2. Le disposizioni dell'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (cap. 21252), qualora non sia possibile provvedere a norma del precedente comma.

 

     Art. 10.

     1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1987, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

     2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì:

     a) ad effettuare variazioni di bilancio compensative fra i capitoli compresi nella rubrica "Fondo sanitario regionale" dell'Assessorato regionale della sanità, nonché ad istituire nuovi capitoli nell'ambito della predetta rubrica, per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     b) ad iscrivere nei capitoli di spesa del Fondo sanitario regionale le somme che affluiranno ai capitoli 3651, 3652, 3822 e 3828 dello stato di previsione dell'entrata;

     c) ad effettuare, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, variazioni di bilancio compensative fra i capitoli di spesa, relativi ad assegnazioni dello Stato, compresi nella rubrica "Comunicazioni e trasporti", per l'attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151 e della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;

     d) ad effettuare variazioni compensative fra i capitoli di spesa 21101 e 21106 per l'attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 698 e dell'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 99.

 

     Art. 11.

     1. I contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale su programmi o progetti della Regione, sovvenzioni ed abbuoni di interessi o loro equivalente nel caso di mutui a tasso agevolato, di cui al cap. 3723 dell'entrata ed al corrispondente cap. 60766 della spesa vengono destinati, dopo l'accredito nel conto corrente intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato, con deliberazione della Giunta regionale, alle amministrazioni regionali i cui programmi o progetti hanno dato luogo all'accreditamento dei contributi stessi, individuando, ai fini della conseguente utilizzazione, gli ulteriori programmi o progetti, aventi finalità analoghe, nei limiti, per ciascuna amministrazione, dei relativi contributi affluiti al predetto conto corrente.

     2. In dipendenza di quanto previsto dal precedente comma l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede con propri decreti alle connesse variazioni di bilancio.

 

     Art. 12.

     1. I contributi concessi dal Fondo sociale europeo a favore della Regione siciliana per il finanziamento di attività di formazione professionale, di cui al cap. 3801 dell'entrata ed al corrispondente cap. 21260 della spesa, vengono, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, iscritti al cap. 34110 della spesa, mediante prelevamento dal predetto cap. 21260, dopo l'effettivo versamento nella cassa regionale.

 

     Art. 13. [1]

 

     Art. 14. [2]

 

     Art. 15.

     1. Il fondo per servizi di cui all'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è incrementato, per l'anno 1987, della somma di lire 14.000 milioni, da assegnare, con decreto del Presidente della Regione, ai comuni per assicurare agli stessi somme corrispondenti alla differenza tra gli importi complessivi delle assegnazioni riferite all'anno 1985, e quelle riferite all'anno 1986; tale spesa si iscrive al cap. 10723. 2. Le eventuali somme residue, rispetto alle assegnazioni di cui al comma precedente, potranno essere assegnate, con decreto del Presidente della Regione, per esigenze eccezionali.

     3. L'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1986,n. 33 è abrogato. La relativa spesa autorizzata costituisce economia alla chiusura dell'esercizio 1986.

 

     Art. 16.

     1. Al trasferimento a favore degli enti locali e loro consorzi dei contributi concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale su progetti o programmi presentati dagli stessi enti provvede la Presidenza della Regione con mandati diretti, corredati della documentazione comprovante l'avvenuto versamento da parte del Ministero del tesoro nel conto corrente intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato.

     2. I contributi di cui al precedente comma sono iscritti al cap. 3742 dell'entrata ed al cap. 50474 della spesa.

 

     Art. 17.

     1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, su richiesta delle competenti amministrazioni con propri decreti, variazioni compensative di bilancio fra i capitoli di spesa concernenti i trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale in servizio alla Presidenza della Regione, del personale assunto ai sensi della legislazione statale e regionale sull'occupazione giovanile, ivi compreso il personale di cui alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 e successive integrazioni, in servizio presso l'Amministrazione centrale e periferica della Regione e del personale degli enti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245; 14 maggio 1985, n. 246 e 13 maggio 1985, n. 256, in relazione all'inquadramento nei ruoli del personale dell'Amministrazione regionale, anche in soprannumero, del personale assunto ai sensi della legislazione sull'occupazione giovanile e del personale degli enti soppressi.

 

     Art. 18.

     1. E' istituito presso la Presidenza della Regione un fondo destinato alla integrazione finanziaria degli oneri derivanti dai regolamenti e dalle decisioni delle Comunità europee.

     2. Alla determinazione dell'onere relativo a ciascuna azione comunitaria si provvede con decreto del Presidente della Regione, fermo restando che in ogni caso la misura del contributo integrativo regionale non può avere l'effetto di diminuire la partecipazione dell'eventuale beneficiario privato da una quota inferiore a quella prevista dagli stessi atti normativi comunitari.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 1.000 milioni che si iscrive al cap. 50101.

 

     Art. 19.

     1. Le garanzie occupazionali previste dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66 e successive modifiche, prorogate con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, sono ulteriormente prorogate per l'anno 1987.

     2. Per il suddetto anno 1987 viene prorogata la validità dell'art. 14, primo e secondo comma, e dell'art. 15 della predetta legge regionale 21 agosto 1984, n. 52.

 

     Art. 20.

     1. In considerazione dell'andamento eccezionale della vendemmia 1986, le disposizioni recate dall'art. 8 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, sono applicabili nella corrente campagna 1987 nell'ambito dell'attuazione per il settore vitivinicolo dei punti 1 e 2 del primo comma dell'art. 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

 

     Art. 21.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 80.862 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1987, che si iscrive al cap. 56901.

 

     Art. 22.

     1. La spesa autorizzata dal settimo comma dell'art. 15 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, perle finalità dell'art. 9 della legge medesima, è incrementata, per l'anno finanziario 1987, di lire 2.000 milioni e si iscrive al cap. 19032.

     2. Le spese autorizzate dal primo e dal secondo comma dell'art. 30 della legge regionale 2 gennaio 1979,n. 1, sono elevate, rispettivamente, a lire 3.000 milioni ed a lire 3.300 milioni e si iscrivono ai capitoli 19017 e 41953.

 

     Art. 23.

     1. Per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 25, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di lire 8.500 milioni, quale contributo relativo al predetto anno, che si iscrive al cap. 21701.

 

     Art. 24.

     1. Il fondo a gestione separata istituito presso l'EMS con l'art. 13, lett. a, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato, per l'esercizio finanziario 1987, di lire 20.000 milioni che si iscrivono al cap. 25303.

 

     Art. 25.

     1. Le somme residue delle assegnazioni disposte in favore dell'ESPI con le leggi regionali: 7 marzo 1967,n. 18, art. 7, lettere b e c; 20 aprile 1976, n. 38, art. 4 e successive variazioni; 14 maggio 1976, n. 76, art. 1, lettere a e c e art. 7 e successive variazioni; 21 luglio 1977, n. 61, art. 4, lett. c; 29 dicembre 1977, n. 100, art. 1, lett. a; 18 agosto 1978, n. 43, art. 1; 28 dicembre 1979, n. 256, art. 12; 12 agosto 1980, n. 85, art. 64; 29 dicembre 1980, n. 148, art. 1 e successive variazioni; 11 aprile 1981, n. 54, articoli 6, 7, 10, 11; 26 marzo 1982, n. 23, art. 1; 5 agosto 1982, n. 98, art. 2, lettere a e b e art. 6; 5 agosto 1982, n. 105, art. 53, integrata con legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, art. 34; 10 agosto 1984, n. 46, articoli 2 e 6; 3 gennaio 1985, n. 10, art. 3; 18 febbraio 1986, n. 7, articoli 2 e 6, sono trasferite al fondo di dotazione per far fronte alle esigenze di gestione dell'Ente e delle società collegate.

     2. Le somme residue delle assegnazioni disposte in favore dell'EMS con le leggi regionali: 14 maggio 1976, n. 77, articoli 11 e 12; 16 agosto 1975, n. 59, art. 5; 21 luglio 1977, n. 61, art. 8, lettere a e b; 20 luglio 1977, n. 59, art. 1; 18 agosto 1978, n. 43, art. 5, lett. b e art. 7; 20 aprile 1976, n. 38, art. 6; 4 dicembre 1978, n. 59, art. 8; 25 maggio 1979, n. 100, art. 17; 5 marzo 1979, n. 17, art. 1; 11 aprile 1981, n. 54, articoli 19 e 23; 26 marzo 1982, n. 23, art. 1; 21 luglio 1977, n. 61, art. 13; 18 febbraio 1986, n. 7, art. 6; 14 maggio 1976, n. 77, articoli 11 e 12; 5 agosto 1982, n. 104, art. 3; 5 marzo 1979, n. 17, art. 3; 25 maggio 1979, n. 100, art. 1, sono trasferite al fondo di dotazione per far fronte alle esigenze di gestione dell'Ente e delle società collegate.

     3. Le somme residue delle assegnazioni disposte in favore dell'AZASI, con l'art. 3 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 10, sono trasferite al patrimonio per far fronte alle esigenze di gestione dell'Azienda e delle società collegate.

     4. Entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento con il quale le somme residue delle assegnazioni disposte con leggi regionali in favore dell'ESPI, dell'EMS e dell'AZASI, sono trasferite ai fondi di dotazione o al patrimonio degli enti stessi in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo del presente articolo, l'ESPI, l'EMS e l'AZASI sono tenuti a comunicare all'Assessorato regionale dell'industria ed a quello del bilancio e delle finanze le somme trasferite con riferimento alle singole leggi di autorizzazione.

 

     Art. 26.

     1. Agli interessi sulle eventuali anticipazioni concesse dagli enti economici regionali alle rispettive società controllate e collegate, non si applicano le disposizioni dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche.

 

     Art. 27.

     1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere all'Ente acquedotti siciliani (EAS) per l'anno finanziario 1987, la somma di lire 55.000 milioni per il parziale ripianamento della situazione debitoria dell'Ente maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, e riferita alle esposizioni verso l'ENEL, alle occorrenze per la manutenzione e per le forniture indispensabili ad assicurare l'erogazione idrica, nonché per assicurare le retribuzioni del personale fino al 31 dicembre 1986.

     2. Il Presidente della Regione, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'EAS. Scaduto tale termine, nessun atto compiuto dall'amministrazione straordinaria commissariale può impegnare validamente l'Ente e la Regione.

 

     Art. 28.

     1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1987, per le finalità della legge medesima e della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 5.000 milioni, che si iscrive al cap. 68551.

 

     Art. 29.

     1. Per le finalità dell'art. 25 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 e dell'art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e degli articoli 35 e 37 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è autorizzato, per l'anno finanziario 1987, il limite venticinquennale di impegno di lire 500 milioni, che si iscrive al cap. 68557.

 

     Art. 30.

     1. Per le finalità della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, per l'anno finanziario 1987, il limite trentacinquennale di impegno di lire 50 milioni, che si iscrive al cap. 68561.

 

     Art. 31.

     1. Per le finalità previste dall'art. 27 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzato, per l'anno finanziario 1987, il limite venticinquennale di impegno di lire 500 milioni, che si iscrive al cap. 68574.

 

     Art. 32.

     1. Per le finalità dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55 modificato dall'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, nonché per le finalità dell'art. 36 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è autorizzato, per l'anno finanziario 1987, il limite venticinquennale di impegno di lire 3.200 milioni, che si iscrive al cap. 68575.

 

     Art. 33.

     1. Per le finalità dell'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, per gli interventi di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, è autorizzato, per l'anno finanziario 1987, il limite venticinquennale di impegno di lire 500 milioni, che si iscrive al cap. 68586.

 

     Art. 34.

     1. Per le finalità previste dal secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, per l'esercizio finanziario 1987, che si iscrive al cap. 68592.

 

     Art. 35.

     1. Ferme restando tutte le altre norme e previsioni della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, al fine di favorire la permanenza del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dello ENIPMI nel settore formativo, è autorizzato ad istituire e finanziare per l'anno formativo 1986- 87 specifici corsi di aggiornamento o riconversione avvalendosi di enti ed organismi pubblici o privati, sostenendo anche tutti gli oneri previsti dall'art. 9 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

 

     Art. 36.

     1. Le somme iscritte al cap. 34104, per le finalità previste dall'art. 2, lett. c, della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, oltre che per le spese di funzionamento, potranno essere utilizzate per il pagamento di retribuzioni ed oneri sociali e riflessi al personale dipendente dagli enti di formazione professionale anche successivamente alla scadenza del periodo previsto dalla legge regionale 13 agosto 1979, n. 201, e potranno riguardare anche le spese relative all'anno 1986.

 

     Art. 37.

     1. Per le finalità dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è autorizzato, per l'anno finanziario 1987, un limite ventennale d'impegno di lire 5.000 milioni che si iscrive al cap. 74603.

 

     Art. 38.

     1. Per il triennio 1987-89 i sussidi di cui ai capitoli 35203 e 35205 vengono erogati agli organismi regionali e provinciali delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo esistenti in Sicilia, in deroga alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive modifiche, secondo la ripartizione percentuale dell'anno finanziario 1986.

 

     Art. 39.

     1. Per la concessione alle cooperative edilizie dei contributi in annualità previsti dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche, è autorizzato, per l'anno finanziario 1987, il limite d'impegno venticinquennale di lire 30.000 milioni che si iscrive al cap. 75201.

 

     Art. 40.

     1. Per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, è autorizzato, per l'anno finanziario 1987, il limite di impegno venticinquennale di lire 2.000 milioni che si iscrive al cap. 75229.

 

     Art. 41.

     1. Per le finalità di cui all'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, così come integrato con l'art. 61 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3,è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, l'ulteriore spesa di lire 16.500 milioni che si iscrive al cap. 75611.

 

     Art. 42.

     1. Per le finalità di cui alla lett. a dell'art. 36 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, l'IRCAC è autorizzato, altresì, ad utilizzare, fino al 50 per cento, le disponibilità di cui all'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, all'art. 3 della legge regionale 30 giugno 1973, n. 28 e all'art. 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24.

 

     Art. 43.

     1. E' autorizzata per l'anno finanziario 1987 la spesa di lire 20.177 milioni quale contributo a favore dello Ente autonomo regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania, che si iscrive al cap. 38116.

 

     Art. 44.

     1. Il contributo annuo previsto dall'art. 17 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, a favore del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, è incrementato, per l'anno finanziario 1987, di lire 3.000 milioni e si iscrive al cap. 38117.

 

          Art. 45. [3].

 

     Art. 46. [4].

 

     Art. 47.

     1. Il personale tecnico di cui all'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, continua a prestare servizio sino all'espletamento dell'esame colloquio previsto dal medesimo articolo, con il trattamento economico di cui all'art. 4 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78.

 

     Art. 48.

     1. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 16.500 milioni quale contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Acireale, che si iscrive al cap. 47703.

 

     Art. 49.

     1. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 4.400 milioni per la concessione di contributi per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, che si iscrive al cap. 47704.

 

     Art. 50.

     1. E' autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 10.000 milioni quale contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Sciacca, che si iscrive al cap. 47705.

 

     Art. 51.

     1. Per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1987, il limite ventennale d'impegno di lire 10.000 milioni, che si iscrive al cap. 87503.

 

     Art. 52.

     1. Per le finalità richiamate dall'art. 42 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata, per lo anno finanziario 1987, la spesa di lire 2.500 milioni, che si iscrive al cap. 87511.

 

     Art. 53.

     1. Per le finalità richiamate dall'art. 40 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata, per lo anno finanziario 1987, la spesa di lire 10.000 milioni, che si iscrive al cap. 87512.

 

     Art. 54.

     1. Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e dell'art. 19 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, è autorizzata per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 10.000 milioni, che si iscrive al cap. 88253 ed è posta a carico del Fondo per l'attuazione dei programmi regionali di sviluppo finanziati dallo Stato.

 

     Art. 55.

     1. Per le finalità dell'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e dell'art. 20 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 10.000 milioni, che si iscrive al cap. 88404.

 

     Art. 56.

     1. Per le finalità dell'art. 19 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e con le modalità degli articoli 16 e 18 della stessa legge regionale, è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1987, ad integrazione dei finanziamenti statali di cui all'art. 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la spesa di lire 15.000 milioni, che si iscrive, quanto a lire 600 milioni al cap. 88873 e quanto a lire 14.400 milioni al cap. 88876.

 

     Art. 57.

     1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1987, allegato al bilancio annuale della Regione (appendice n. 1).

 

     Art. 58.

     1. A termine e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1987 (annesso n. 1).

 

     Art. 59.

     1. Alla presente legge è allegato "l'indice cronologico degli atti" (annesso n. 2) e lo schema di classificazione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione (annesso n. 3).

 

     Art. 60.

     1. I residui attivi per entrate tributarie risultanti al 31 dicembre 1986 su capitoli di competenza del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986 o su capitoli aggiunti al bilancio stesso, non riprodotti nel presente bilancio o nell'annesso n. 1, sono trasferiti ai capitoli n. 1198, n. 1398 e n. 1600 a seconda che appartengano rispettivamente alla categoria prima, seconda e terza del titolo primo dell'entrata.

 

     Art. 61.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 1987, con riferimento agli indici demografici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro-capite.

     2. Gli Assessori regionali, entro 60 giorni dalla approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

     3. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione "Finanza, bilancio e programmazione" dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

 

     Art. 62.

     1. E' approvato in lire 47.659.624 milioni il bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1987-1989.

 

     Art. 63.

     1. E' approvato il bilancio pluriennale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per il triennio 1987- 1989, allegato al bilancio pluriennale della Regione (appendice n. 1).

 

     Art. 64.

     1. Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le previsioni del bilancio pluriennale relative agli esercizi 1988 e 1989 costituiscono sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da legge della Regione a carico degli esercizi medesimi.

 

     Art. 65.

     1. Le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale per il triennio 1987- 1989 non costituiscono, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, autorizzazione rispettivamente all'accertamento ed alla riscossione delle entrate ed all'impegno e al pagamento delle spese.

 

     Art. 66.

     1. Nella formulazione del bilancio pluriennale, una quota compresa fra il 68 e il 72 per cento delle risorse disponibili nel triennio per nuovi interventi legislativi è finalizzata al finanziamento dei progetti previsti dal piano regionale di sviluppo o da altro documento di programmazione.

     2. La restante quota è destinata al finanziamento di attività ed interventi non inseriti in specifici progetti ma comunque conformi o compatibili con gli indirizzi programmatori o collegati a condizioni emergenti di necessità ed urgenza; di tale quota, con riferimento a ciascun anno del triennio, non più della metà è attivabile per legge prima della presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione.

     3. Le dotazioni finanziarie di ciascun progetto sono vincolanti ai fini della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi compatibili con il progetto stesso.

     4. Eventuali modifiche alle dotazioni previste per ciascun progetto devono individuare contestualmente i progetti da cui vengono corrispondentemente detrattele risorse.

 

     Art. 67.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 e per il triennio 1987- 1989 con i relativi allegati.

 

     Art. 68.

     1. Alla presente legge è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 1987- 1989 derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso del triennio medesimo.

 

     Art. 69. [5].

 

     Art. 70.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1 gennaio 1987.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Bilanci.

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[2] Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 26 marzo 1988, n. 5.

[3] Proroga il termine di cui alla L.R. 8 agosto 1985, n. 35.

[4] Proroga i termini di cui al primo comma dell'art. 38 della L.R. 15 maggio 1986, n. 27.

[5] Sostituisce l'art. 119 della L.R. 31 dicembre 1985,n. 57.