§ 2.9.66 - L.R. 25 marzo 1986, n. 14.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, e nuove norme in materia di interventi e servizi a favore degli anziani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:25/03/1986
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Norme integrative delle previsioni di cui all 'art. 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.
Art. 2.  Norme integrative delle previsioni di cui all'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.
Art. 3.  Albo delle associazioni di volontariato.
Art. 4.  Contributi per i soggiorni climatici e per attività ricreative, culturali e del tempo libero.
Art. 5.  Integrazione dell'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.
Art. 6.  Case di riposo.
Art. 7.  Ripartizione dei finanziamenti in conto capitale.
Art. 8.  Case protette.
Art. 9.  Integrazione lavorativa degli anziani.
Art. 10.  Accesso agli interventi.
Art. 11.  Oneri per l'attuazione dell'assistenza domiciliare.
Art. 12.  Erogazione dei fondi ai comuni.
Art. 13.  Adeguamento rette di ricovero.
Art. 14.  Norma transitoria.
Art. 15.  Autorizzazione di spesa.
Art. 16.  Norma finanziaria.
Art. 17. 


§ 2.9.66 - L.R. 25 marzo 1986, n. 14.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, e nuove norme in materia di interventi e servizi a favore degli anziani.

(G.U.R. n. 14 del 29 marzo 1986)

 

Art. 1. Norme integrative delle previsioni di cui all 'art. 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.

     Per le finalità previste dall'art. 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, i finanziamenti in conto capitale in favore del comuni singoli o associati possono essere erogati, oltre che per le opere ed i servizi indicati al primo comma del predetto art. 10, anche per l'acquisto di edifici esistenti suscettibili di ristrutturazione che presentino i requisiti di economicità indicati dal terzo comma, lett. d dell'art. 10 medesimo, e siano ubicati nel centro storico, od in subordine, nel perimetro urbano e, con deliberazione del consiglio comunale, siano ritenuti meritevoli di recupero.

     Le disposizioni del precedente comma si estendono ai servizi previsti dall'art. 4, n. 4, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.

     I finanziamenti possono essere, altresì, erogati per l'installazione degli impianti, per l'acquisto delle attrezzature e degli arredi occorrenti per la funzionalità dei servizi.

     I finanziamenti di cui al precedente comma possono essere, altresì, erogati in favore delle IPAB per le strutture realizzate con i finanziamenti in conto capitale erogati ai sensi del richiamato art. 10 e per le strutture che, comunque, siano conformi agli standards strutturali ed organizzativi fissati con decreto del Presidente della Regione del 23 novembre 1982 e successive modifiche ed integrazioni.

     Al sesto comma dell'art. 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, le parole «ai numeri 2 e 6» sono sostituite con le parole «al numero 6».

 

     Art. 2. Norme integrative delle previsioni di cui all'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.

     Gli interventi a favore degli enti assistenziali indicati all'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 sono estesi anche a cooperative costituite per almeno due terzi da soci anziani.

     Gli incentivi sono subordinati al possesso dei requisiti tecnici e finanziari da dimostrare contestualmente alla presentazione della richiesta di contributo, fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo di cui allo art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, per la gestione dei servizi in regime di convenzione che dovrà constare da preventiva dichiarazione dell'ente richiedente.

     L'accertamento dei requisiti ha luogo mediante rapporto motivato del sindaco competente per territorio.

     L'erogazione dei contributi è subordinata alla destinazione degli edifici a servizi residenziali per anziani per almeno venticinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, mediante trascrizione di vincolo nei pubblici registri immobiliari [1].

     L'Assessore regionale per gli enti locali, con proprio decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, fissa il termine entro il quale gli enti possono presentare istanza per ottenere i contributi di cui al presente articolo, nonché la documentazione preliminare da allegare alla richiesta di contributo, ivi compresa la dimostrazione dei mezzi finanziari di cui si dispone per fronteggiare la quota di spesa non coperta dal contributo regionale.

     Entro il limite del 90 per cento dei singoli stati di avanzamento possono essere corrisposti acconti nella proporzione esistente tra il contributo assegnato ed il costo dell'opera. Il saldo è erogato dopo l'espletamento del collaudo.

     I contributi di cui all'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 sono altresì erogati per l'acquisto di attrezzature e di arredi per la dotazione di edifici destinati ai servizi residenziali per anziani.

     Il contributo per spese di acquisto di attrezzature e di arredi è erogato a seguito di avvenuto collaudo del materiale acquistato. E' in facoltà dell'Assessore regionale per gli enti locali erogare acconti a presentazione del contratto di fornitura. L'acconto non può superare il 50 per cento dell'ammontare del contributo.

     L'erogazione dei contributi o degli acconti per l'acquisto di attrezzature e di arredi è subordinata alla trascrizione di un vincolo decennale di destinazione dell'intera struttura, compresi gli edifici, alle finalità per il cui conseguimento il contributo viene disposto.

 

     Art. 3. Albo delle associazioni di volontariato.

     In attesa dell'approvazione di una disciplina legislativa regionale sul volontariato, presso l'Assessorato regionale degli enti locali è istituito l'albo delle associazioni di volontariato che intendono concorrere, nell'ambito del territorio regionale, all'attuazione dei servizi socio-assistenziali, con particolare riferimento ai servizi per la terza età.

     Possono conseguire l'iscrizione all'albo le associazioni, costituite con atto notarile, la cui attività si fonda a norma di statuto, sulle prestazioni volontarie dei soci che ne fanno parte, che non hanno fini di lucro e che dimostrino di possedere capacità organizzativa e qualificazione professionale adeguate ai servizi che intendono attuare in favore degli anziani.

     Le associazioni iscritte all'albo possono accedere agli incentivi previsti dall'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, con le modalità di cui all'art. 2.

     All'albo regionale istituito ai sensi del presente articolo sono iscritte d'ufficio, a titolo provvisorio, le associazioni di volontariato già iscritte all'albo regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, per un periodo massimo di due anni dall'emanazione del decreto con il quale il Presidente della Regione determina i requisiti necessari per la loro iscrizione.

 

     Art. 4. Contributi per i soggiorni climatici e per attività ricreative, culturali e del tempo libero.

     L'Assessore regionale per gli enti locali eroga ai comuni, singoli o associati, che ne facciano richiesta entro il 31 marzo di ogni anno, i contributi per l'organizzazione e l'attuazione di soggiorni climatici marini, montani o termali, nonché per attività ricreative, culturali e del tempo libero, sulla base di programmi all'uopo predisposti avendo riguardo al numero di anziani da assistere.

     I comuni predispongono i programmi sulla base di proposte formulate dalla commissione consiliare competente o, in mancanza, dalla commissione comunale di consulenza prevista dall'art. 15 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.

 

     Art. 5. Integrazione dell'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.

     All'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Case di riposo.

     Le strutture utilizzate come case di riposo sono ammesse fra la tipologia dei servizi di cui all'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, purché in possesso dei requisiti che saranno determinati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Con lo stesso decreto sono fissati gli standards strutturali ed organizzativi delle case di riposo ai fini della loro iscrizione all'albo regionale istituito a norma dell'art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.

     Nella determinazione degli standards devono essere fissati i limiti dei posti letto per ogni ambiente, il numero e le caratteristiche dei servizi igienici, nonché la dimensione minima degli ambienti e servizi collettivi.

 

     Art. 7. Ripartizione dei finanziamenti in conto capitale.

     La ripartizione dei fondi per i finanziamenti e di contributi in conto capitale ha luogo su base provinciale, tenendo conto della popolazione residente e, quanto alla ubicazione delle strutture, del potenziale bacino di utenza da servire.

     L'Assessore regionale per gli enti locali, all'atto della ripartizione dei fondi di cui al comma precedente, ha facoltà di fissare, con proprio decreto, parametri specifici ai quali rapportare gli interventi per ciascuna tipologia prevista dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, nonché di porre limitazioni al costo complessivo di ogni singolo progetto, in rapporto alla capacità ricettizia degli edifici da realizzare, avendo riguardo alla tipologia dei servizi.

     I finanziamenti ed i contributi in conto capitale per la ristrutturazione delle case di riposo esistenti sono consentiti solo in favore di quegli enti che intendono adeguarsi agli standards previsti dall'art. 6.

 

     Art. 8. Case protette.

     Le previsioni di cui all'art. 4, n. 6, ultimo comma della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 non si applicano alle case protette, trattandosi di strutture destinate ad anziani non autosufficienti.

 

     Art. 9. Integrazione lavorativa degli anziani.

     L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere contributi in favore dei comuni singoli od associati, che ne facciano richiesta entro il 31 marzo di ogni anno, per l'attuazione di iniziative miranti alla integrazione lavorativa degli anziani nei servizi aperti, residenziali e del tempo libero previsti dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 e dalla presente legge, nonché nei restanti servizi d'interesse comunale.

     L'integrazione lavorativa degli anziani ha natura di intervento assistenziale a carattere socializzante [2].

 

     Art. 10. Accesso agli interventi.

     Gli anziani accedono agli interventi ed ai servizi previsti dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, e dalla presente legge, al conseguimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne.

 

     Art. 11. Oneri per l'attuazione dell'assistenza domiciliare.

     Fra gli oneri che i comuni singoli od associati possono sostenere per l'attuazione del servizio di assistenza domiciliare debbono intendersi compresi quelli sostenuti per l'indagine conoscitiva sulla popolazione anziana, per l'acquisto di beni strumentali, arredi ed attrezzature, nonché per l'aggiornamento e la qualificazione permanente del personale dipendente ovvero utilizzato in convenzione.

 

     Art. 12. Erogazione dei fondi ai comuni.

     I contributi in favore dei comuni singoli od associati, di cui all'art. 11 delle legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, sono erogati con le modalità previste dai primi quattro commi dell'art. 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

     I contributi di cui al precedente comma possono essere utilizzati dai comuni singoli od associati anche per le esigenze dell'anno finanziario successivo a quello di competenza.

     L'Assessore regionale per gli enti locali concede ai comuni singoli od associati, che abbiano attivato i servizi, anticipazioni a valere sui contributo spettanti in misura non superiore al 50 per cento dei contributi complessivamente assegnati nell'anno precedente [3].

 

     Art. 13. Adeguamento rette di ricovero. [4]

 

     Art. 14. Norma transitoria.

     La disposizione di cui al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 trova applicazione sino al 31 dicembre 1986, in favore degli anziani aventi i requisiti previsti dalla presente legge.

     L'onere derivante dall'applicazione del precedente comma grava sullo stanziamento del capitolo 19029 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

 

     Art. 15. Autorizzazione di spesa.

     Per la concessione di finanziamenti ai comuni singoli od associati che intendono acquistare, costruire o ristrutturare edifici per la istituzione di servizi aperti, fra cui i centri diurni di assistenza, ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che intendono costruire nuovi edifici o ristrutturare edifici propri per i medesimi fini, è autorizzata, per il triennio 1986-88 la spesa di lire 50.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1986.

     Per la concessione di finanziamenti ai comuni singoli o associati che intendono acquistare, costruire o ristrutturare edifici destinati o da destinare a servizi residenziali e ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che intendono costruire nuovi edifici o ristrutturare edifici propri per i medesimi fini, è autorizzata per il triennio 1986-88 la spesa di lire 50.000 milioni, di cui lire 20.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1986.

     Per la concessione di finanziamenti ai comuni singoli o associati ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che intendono acquistare attrezzature ed arredamenti per la dotazione di centri diurni di assistenza e di servizi residenziali, è autorizzata per il triennio 1986- 88, rispettivamente la spesa di lire 20.000 milioni in favore dei comuni di cui 10.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1986 e di lire 10.000 milioni in favore delle IPAB, di cui lire 5.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1986.

     Per la concessione di contributi in favore degli enti assistenziali di cui all'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, è autorizzata per il triennio 1986-88, la spesa di lire 30.000 milioni di cui 13.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1986.

     Per la concessione di contributi ai comuni singoli o associati per la organizzazione e l'attuazione di soggiorni climatici, ricreativi e del tempo libero, è autorizzata, per il triennio 1986-88 la spesa annua di lire 2.000 milioni.

     Per la concessione del contributo di lire 100.000 in favore degli anziani che risiedono in comuni non serviti dall'Azienda siciliana trasporti, di cui all'art. 5 è autorizzata la spesa annua di lire 10.000 milioni, da trasferire ai comuni con le modalità previste dai commi dall'uno a quattro dall'articolo 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

     Per la concessione di contributi ai comuni singoli o associati per l'attuazione di iniziative miranti all'integrazione lavorativa degli anziani nei servizi aperti, residenziali e del tempo libero, è autorizzata la spesa annua di lire 4.000 milioni.

     Il limite di spesa di cui all'art. 19, ultimo comma della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987, a lire 35.000 milioni annue.

 

     Art. 16. Norma finanziaria.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 276.000 milioni per il triennio 1986-88, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio medesimo, codice 05.04 «Problemi della famiglia, della maternità, degli anziani».

     Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario 1986, pari a lire 66.000 milioni, si provvede, quanto a lire 16.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e quanto a lire 50.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 17.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[2] Comma aggiunto con art. 5 L.R. 7 agosto 1990, n. 27.

[3] Comma aggiunto con art. 5 L.R. 7 agosto 1990, n. 27.

[4] Articolo abrogato dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.