§ 4.3.92 - L.R. 25 ottobre 1985, n. 40.
Provvedimenti straordinari a favore di acquirenti di immobili da società che hanno sospeso l'attività a seguito di provvedimenti di cui alla L. 13 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:25/10/1985
Numero:40


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi in conto interesse per mutui stipulati o da stipulare o con frazionamenti da perfezionare, su alloggi di civile [...]
Art. 2.      Il contributo di cui all'articolo precedente è concesso per mutui singoli sino a lire 60 milioni, qualunque sia il tetto massimo del mutuo, per l'ammontare necessario a ridurre il tasso di [...]
Art. 3.      Hanno diritto alla concessione del contributo di cui all'art. 1 gli acquirenti che non risultano proprietari nel comune di residenza o nel quale prestano attività lavorativa di altro alloggio [...]
Art. 4.      Hanno diritto alla concessione del contributo di cui all'art. 1 fino all'ammontare necessario a fare gravare sul mutuatario un interesse pari al 10 per cento comprensivo di ogni onere accessorio [...]
Art. 5.      Ai soggetti acquirenti di cui all'art. 1 sono concessi dagli istituti e dalle aziende di credito mutui agevolati assistiti dal contributo della Regione nella misura del 100 per cento della [...]
Art. 6.      Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata nella presente legge, è corrisposto agli istituti di credito mutuanti un contributo semestrale pari alla differenza tra [...]
Art. 7.      I mutui fruenti delle agevolazioni di cui alla presente legge sono concessi anche in deroga alle norme statutarie degli istituti mutuanti e sono coperti dalla garanzia sussidiaria della Regione [...]
Art. 8.      Il pagamento dei contributi sarà disposto dalla Regione tramite il proprio tesoriere alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno con valuta di pari data e gli importi relativi [...]
Art. 9.      Ai benefici della presente legge sono altresì ammessi i soggetti di cui all'art. 1 il cui rapporto di futura compravendita sia verificato e certificato dal curatore fallimentare sulla scorta [...]
Art. 10.      Per le finalità della presente legge è autorizzato il limite ventennale di impegno di lire 2.500 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1985 e di lire 2.500 milioni a partire [...]
Art. 11.      All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1985, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del [...]
Art. 12.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.3.92 - L.R. 25 ottobre 1985, n. 40.

Provvedimenti straordinari a favore di acquirenti di immobili da società che hanno sospeso l'attività a seguito di provvedimenti di cui alla L. 13 settembre 1982, n. 646.

(G.U.R. 26 ottobre 1985, n. 47).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi in conto interesse per mutui stipulati o da stipulare o con frazionamenti da perfezionare, su alloggi di civile abitazione acquistati da persone fisiche, o per i quali vi sia stata promessa di vendita, da potere di ditte individuali o società che abbiano di fatto sospeso l'attività o siano state poste in liquidazione o assoggettate a procedure concorsuali, i cui titolari, amministratori, soci, o i soggetti cui comunque le imprese suddette facciano capo, siano stati antecedentemente oggetto di misure di prevenzione o restrizione della libertà per reati di associazione di stampo mafioso [1].

 

     Art. 2.

     Il contributo di cui all'articolo precedente è concesso per mutui singoli sino a lire 60 milioni, qualunque sia il tetto massimo del mutuo, per l'ammontare necessario a ridurre il tasso di interesse a carico del mutuatario all'1 per cento, comprensivo di ogni onere accessorio, se trattasi di mutuo la cui assunzione non era prevista all'atto della stipulazione del contratto o della promessa di vendita debitamente registrata, o per la parte di mutuo eccedente quello previsto nel contratto o nella promessa di vendita regolarmente registrata.

 

     Art. 3.

     Hanno diritto alla concessione del contributo di cui all'art. 1 gli acquirenti che non risultano proprietari nel comune di residenza o nel quale prestano attività lavorativa di altro alloggio idoneo al proprio fabbisogno oltre a quello ammesso ai benefici della presente legge.

 

     Art. 4.

     Hanno diritto alla concessione del contributo di cui all'art. 1 fino all'ammontare necessario a fare gravare sul mutuatario un interesse pari al 10 per cento comprensivo di ogni onere accessorio gli acquirenti che risultano proprietari, nel comune di residenza o dove prestano attività lavorativa, di non più di un altro alloggio idoneo al proprio fabbisogno, relativamente ai casi previsti dall'art. 2.

 

     Art. 5.

     Ai soggetti acquirenti di cui all'art. 1 sono concessi dagli istituti e dalle aziende di credito mutui agevolati assistiti dal contributo della Regione nella misura del 100 per cento della maggiore spesa richiesta a qualsiasi titolo dal curatore fallimentare dell'impresa o società.

     I contributi sono concessi dall'Assessore regionale per i lavori pubblici fino all'ammontare necessario per ridurre il tasso di interesse a carico del mutuatario all'1 per cento comprensivo di ogni onere accessorio.

     I contributi di cui al presente articolo sono concessi per singoli mutui non superiori a 60 milioni di lire.

     I benefici previsti dal presente articolo sono cumulabili con quelli previsti dagli articoli 2 e 4 [2].

 

     Art. 6.

     Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata nella presente legge, è corrisposto agli istituti di credito mutuanti un contributo semestrale pari alla differenza tra il tasso convenuto con l'istituto mutuante al momento della stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza della società o impresa di cui all'art. 1 ed il tasso posto a carico dell'acquirente mutuatario nella misura prevista dagli artt. 2, 4 e 5.

 

     Art. 7.

     I mutui fruenti delle agevolazioni di cui alla presente legge sono concessi anche in deroga alle norme statutarie degli istituti mutuanti e sono coperti dalla garanzia sussidiaria della Regione con le modalità, ove compatibili, di cui all'art. 17 della L. 5 agosto 1978, n. 457.

 

     Art. 8.

     Il pagamento dei contributi sarà disposto dalla Regione tramite il proprio tesoriere alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno con valuta di pari data e gli importi relativi segnalati semestralmente dagli istituti mutuanti rispettivamente entro il 20 maggio e il 20 novembre.

     I contributi sono concessi a partire dall'entrata in ammortamento dei mutui.

 

     Art. 9.

     Ai benefici della presente legge sono altresì ammessi i soggetti di cui all'art. 1 il cui rapporto di futura compravendita sia verificato e certificato dal curatore fallimentare sulla scorta delle risultanze contabili dell'impresa fallita e i cui pagamenti sono attestati con emissione di regolare fattura.

     I benefici della presente legge sono estesi agli acquirenti o promessi acquirenti da potere della società di fatto «Spatola, Inzerillo, Gambino».

 

     Art. 10.

     Per le finalità della presente legge è autorizzato il limite ventennale di impegno di lire 2.500 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1985 e di lire 2.500 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1986.

     E' altresì autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986 per il pagamento dei contributi sulle rate di mutuo scadute e non pagate, all'atto del provvedimento regionale di ammissione a contributo, in modo che l'onere per i relativi interessi comunque maturati non gravi sui mutuatari in misura superiore al tasso previsto negli articoli 2 e 4 [3].

 

     Art. 11.

     All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1985, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.79 - Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi.

 

     Art. 12.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 25 marzo 1986, n. 15.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 25 marzo 1986, n. 15.

[3] Comma così sostituito dall'art. 39 della L.R. 25 marzo 1986, n. 15.