§ 4.3.81 - L.R. 15 novembre 1982, n. 130.
Interventi a favore dell'edilizia scolastica.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:15/11/1982
Numero:130


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione della legge).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Competenze).
Art. 4.  (Interventi di edilizia scolastica).
Art. 5.  (Procedure per la programmazione).
Art. 6.  (Integrazioni di finanziamento).
Art. 7.  (Procedure per la programmazione degli interventi integrativi).
Art. 8.  (Individuazione e acquisizione delle aree).
Art. 9.  (Termini per gli adempimenti).
Art. 10.  (Surrogatoria regionale).
Art. 11.  (Dichiarazione di pubblica utilità).
Art. 12.  (Esercizio delle competenze).
Art. 13.  (Interventi di edilizia universitaria).
Art. 14.  (Completamenti).
Art. 15.  (Norme finanziarie).
Art. 16.  (Disposizioni transitorie e finali).


§ 4.3.81 - L.R. 15 novembre 1982, n. 130.

Interventi a favore dell'edilizia scolastica.

(G.U.R. 20 novembre 1982, n. 51).

 

Art. 1. (Ambito di applicazione della legge).

     Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli interventi di edilizia scolastica da realizzarsi in Sicilia con finanziamenti regionali o degli enti locali, nonché ad ogni eventuale finanziamento dello Stato alla Regione per la stessa materia.

 

     Art. 2. (Finalità).

     Al fine di provvedere all'eliminazione delle carenze pregresse e di favorire la crescita della scuola, la Regione formula organici programmi di intervento in materia di edilizia scolastica, destinati ad istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

 

     Art. 3. (Competenze).

     Ogni iniziativa in materia di programmazione e di coordinamento degli interventi di edilizia scolastica compete all'Amministrazione regionale, che vi provvede nel quadro della programmazione scolastica nazionale, con le modalità previste dalla presente legge.

 

     Art. 4. (Interventi di edilizia scolastica).

     Gli interventi di edilizia scolastica sono diretti alla costruzione, ampliamento, completamento acquisto e riattamento di edifici destinati a istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali, regionali o degli enti locali.

     Tra gli oneri per la realizzazione degli interventi programmati sono comprese le spese relative all'acquisizione delle aree nonché, entro i limiti non superiori al 10 per cento del costo totale dell'opera. quelle necessarie alle relative opere di urbanizzazione.

     Gli interventi programmati debbono altresì essere diretti alla realizzazione di ogni infrastruttura necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola per la piena attuazione del diritto allo studio, ivi comprese le attrezzature e gli arredamenti, sia didattici che amministrativi.

 

     Art. 5. (Procedure per la programmazione).

     L'amministrazione regionale, interpellati i distretti scolastici, effettua nell'intero territorio dell'Isola una rilevazione finalizzata ad accertare le strutture scolastiche in atto esistenti e la funzionalità di esse, nonché le strutture in corso di realizzazione o già finanziate a qualunque titolo.

     Sulla base di tale rilevazione, e in relazione alle richieste pervenute, nonché alla popolazione scolastica, con particolare riguardo alle aree metropolitane, formula i programmi di edilizia scolastica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     I programmi sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     Una quota dei finanziamenti non inferiore al 15 per cento dovrà essere accantonata per far fronte ad eventuali variazioni dei programmi, nonché alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori con offerte in aumento, o revisione dei prezzi, a maggiori compensi per riserve, a maggiori costi di area.

     In caso di variazione di programma si seguiranno le stesse procedure di cui al terzo comma del presente articolo.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, nel biennio 1983- 84, la spesa complessiva di lire 167.000 milioni così ripartita:

     a) lire 50 milioni, a carico dell'esercizio 1983, per l'acquisto di attrezzature necessarie all'avvio dell'anagrafe scolastica e per le pubblicazioni divulgative;

     b) lire 40 milioni, a carico dell'esercizio 1983, per la realizzazione di collaborazioni con istituti specializzati in materia;

     c) lire 166.910 milioni di cui 100.000 milioni a carico dell'esercizio 1983, per la formulazione di un primo programma di edilizia scolastica.

 

     Art. 6. (Integrazioni di finanziamento).

     L'Amministrazione regionale concede contributi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica previsti dall'art. 4 della presente legge e autonomamente deliberati dagli enti obbligati.

     I contributi sono concessi nella misura massima del 30 per cento dell'importo degli interventi.

     Il contributo viene concesso sulla base dell'approvazione dell'intervento da parte dell'ente obbligato, nella quale risulti l'impegno della spesa posta a proprio carico, e viene erogato a lavori appaltati.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il biennio 1983-84, la spesa di lire 10.000 milioni, di cui 6.000 milioni nell'esercizio finanziario 1983.

 

     Art. 7. (Procedure per la programmazione degli interventi integrativi).

     Sulla base delle priorità nascenti dal fabbisogno rilevato ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 5 della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli interventi di cui al precedente art. 6.

     A tal fine predispone, entro un anno dalla approvazione della presente legge, programmi annuali di finanziamento, approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 8. (Individuazione e acquisizione delle aree).

     Le aree necessarie per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica sono prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e le opere relative saranno realizzate previo attestato di conformità rilasciato dal sindaco.

     La individuazione delle aree operata in difformità degli strumenti urbanistici, ovvero non riferita agli stessi perché mancanti o in corso di approvazione, è effettuata con deliberazione del consiglio comunale.

     Contestualmente, le aree non utilizzate perché non idonee per l'edilizia scolastica, devono essere vincolate per altre attrezzature pubbliche e/o servizi.

     La deliberazione di cui al secondo comma è trasmessa per l'approvazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il quale adotta le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti.

     Trascorso infruttuosamente il suddetto termine la deliberazione diviene esecutiva.

     L'approvazione della deliberazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, costituisce imposizione di vincolo sulle aree prescelte.

     Per la individuazione delle aree per l'edilizia scolastica si applica altresì l'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

     In tutti i casi le aree sono scelte con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.M. 18 dicembre 1975.

     Per l'acquisizione delle aree si applicano le disposizioni di cui alla L. 22 ottobre 1971, m 865 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese quelle contenute nella L.R. 10 agosto 1978, n. 35.

     Sono altresì attribuiti alla competenza del sindaco i provvedimenti di accesso finalizzati all'effettuazione di ricognizioni e saggi geologici.

 

     Art. 9. (Termini per gli adempimenti).

     Gli enti obbligati provvedono all'approvazione dei progetti entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta inclusione dell'intervento nei programmi di edilizia scolastica, o dell'avvenuta concessione del contributo previsto dal precedente art. 6.

     Per i progetti per i quali è necessario acquisire il parere tecnico da rendersi da organi esterni all'ente obbligato, il predetto ente - entro il termine di cui al precedente comma - è tenuto a trasmettere il progetto per l'acquisizione del parere ed a provvedere all'approvazione entro i due mesi successivi alla data in cui verrà reso il suddetto parere.

     Per gli enti obbligati diversi dai comuni, i termini di cui sopra decorrono dalla data dell'avvenuta individuazione delle aree, effettuata ai sensi del precedente art. 8.

     La mancata osservanza dei termini di cui sopra può dar luogo a revoca dell'assegnazione previa diffida e fissazione di un ulteriore termine non superiore a due mesi, con conseguente attribuzione dello stanziamento programmato al fondo di riserva previsto dal comma quarto dell'art. 5 della presente legge, qualora l'Amministrazione regionale non provveda in surrogatoria, ai sensi del successivo art. 10.

     I provvedimenti di revoca vanno pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

     Art. 10. (Surrogatoria regionale).

     L'Amministrazione regionale vigila sulla esatta esecuzione, da parte degli enti obbligati, degli adempimenti scaturenti dalla presente legge.

     Quando gli organi degli enti obbligati omettono o non sono in grado di compiere un atto obbligatorio ai sensi della presente legge, vi provvede, su apposita segnalazione dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, l'Assessore regionale per gli enti locali, previa diffida, a mezzo di un commissario.

     In caso di ulteriore omissione di atti obbligatori ai sensi della presente legge, l'Assessore regionale per gli enti locali, su segnalazione dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, può nominare altresì, previa diffida, un commissario ad acta con il compito di adottare tutti gli atti necessari per la completa realizzazione delle opere.

     Alle spese per il commissario provvede, in ogni caso, l'ente interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

 

     Art. 11. (Dichiarazione di pubblica utilità).

     Tutte le opere comprese nei programmi formulati in esecuzione della presente legge, e per le quali l'Amministrazione regionale ha concesso il contributo, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

 

     Art. 12. (Esercizio delle competenze).

     Tutte le competenze dell'Amministrazione regionale in materia di edilizia scolastica sono esercitate, ove non sia diversamente previsto, dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

     All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione competono il coordinamento, la programmazione e l'esecuzione degli interventi, nonché le funzioni di vigilanza e d'impulso relative alla realizzazione delle opere, compresi anche gli interventi finanziati con fondi attribuiti dallo Stato.

     Per le predette finalità sarà assegnato personale proveniente dai disciolti enti edilizi, nonché personale statale, in posizione di comando o di distacco, avente comprovata esperienza in materia di edilizia scolastica e di statistica.

     Tutti gli interventi di edilizia scolastica programmati nella Regione dovranno essere comunicati all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per l'aggiornamento dell'anagrafe scolastica, istituita dall'art. 19 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 56.

     Gli enti locali e le autorità scolastiche operanti nella Regione sono tenuti a fornire all'Amministrazione regionale ogni notizia che sarà loro richiesta sulla consistenza delle strutture e sulla popolazione scolastica.

     L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sarà dotato delle attrezzature necessarie e potrà avvalersi, anche continuativamente, della collaborazione di istituti specializzati in discipline statistiche ed elaborazione di dati.

 

     Art. 13. (Interventi di edilizia universitaria).

     Per assicurare il completamento delle opere di edilizia universitaria è stanziata la somma di lire 20.000 milioni.

     L'intervento, diretto a perseguire la finalità di cui al comma precedente, potrà comprendere anche le spese per attrezzature ed arredamenti.

     I programmi sono approvati con le procedure di cui al terzo comma dell'art. 5 della presente legge.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il biennio 1983-84 la spesa di lire 20.000 milioni, di cui 12.000 milioni nell'esercizio finanziario 1983.

 

     Art. 14. (Completamenti).

     Per consentire il completamento delle opere comprese nei programmi triennali di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla L. 5 agosto 1975, n. 412, è autorizzata, a carico del bilancio in corso, la spesa di lire 5.000 milioni da destinare per le finalità di cui al sesto comma dell'art. 3 della suddetta legge.

 

     Art. 15. (Norme finanziarie).

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 5.000 milioni a carico del bilancio in corso ed in lire 197.000 milioni a carico degli esercizi 1983-84, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione elemento di programma 6.2.2.4.: «Fondi destinati al finanziamento dei progetti prioritari previsti dal Quadro di riferimento della programmazione regionale - progetto prioritario - Programma opere pubbliche etc.», mediante riduzione di pari importo della relativa disponibilità.

     All'onere di lire 5.000, posto a carico del corrente esercizio, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 16. (Disposizioni transitorie e finali).

     Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche degli enti locali.

     Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alla esecuzione dei programmi formulati con i fondi di cui alla L. 5 agosto 1975, n. 412, in quanto compatibili.