§ 1.6.49 - L.R. 18 marzo 1977, n. 9.
Sussidi ad associazioni di enti locali e loro amministratori che si prefiggono lo sviluppo delle autonomie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:18/03/1977
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Le associazioni regionali di enti locali e loro amministratori che perseguono lo sviluppo delle autonomie locali ed attuano adeguate iniziative per il decentramento delle funzioni, possono, al [...]
Art. 2.      Alla concessione delle provvidenze previste dal precedente articolo provvede, con proprio decreto, l'Assessore per gli enti locali, su istanza dell'associazione interessata. Tale concessione è [...]
Art. 3.      Possono usufruire dei sussidi di cui all'art. 1 le associazioni regolarmente costituite e che hanno svolto attività in Sicilia da almeno due anni.
Art. 4.      Per la finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 60 milioni cui si provvede utilizzando, a termine della L.R. 27 dicembre 1968, n. 36, parte [...]


§ 1.6.49 - L.R. 18 marzo 1977, n. 9.

Sussidi ad associazioni di enti locali e loro amministratori che si prefiggono lo sviluppo delle autonomie locali.

(G.U.R. 23 marzo 1977, n. 12).

 

Art. 1.

     Le associazioni regionali di enti locali e loro amministratori che perseguono lo sviluppo delle autonomie locali ed attuano adeguate iniziative per il decentramento delle funzioni, possono, al fine di potenziare la propria attività, fruire della erogazione di sussidi straordinari da parte dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 2.

     Alla concessione delle provvidenze previste dal precedente articolo provvede, con proprio decreto, l'Assessore per gli enti locali, su istanza dell'associazione interessata. Tale concessione è subordinata alla presentazione di preventivo di spesa per l'esercizio in corso, debitamente approvato dagli organi statutari, e di una relazione illustrativa dell'attività, dei programmi o delle iniziative sostenute o da sostenere in relazione alle circostanze poste a base delle richieste.

     Le associazioni beneficiarie presentano annualmente all'Assessore per gli enti locali una relazione sull'attività svolta.

 

     Art. 3.

     Possono usufruire dei sussidi di cui all'art. 1 le associazioni regolarmente costituite e che hanno svolto attività in Sicilia da almeno due anni.

 

     Art. 4.

     Per la finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 60 milioni cui si provvede utilizzando, a termine della L.R. 27 dicembre 1968, n. 36, parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.