§ 3.11.74 - L.R. 3 gennaio 1985, n. 11.
Misure urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza ed a favorire i processi di ristrutturazione e di trasformazione nell'industria dei laterizi e della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:03/01/1985
Numero:11


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Qualora entro il termine di 90 giorni previsto dal terzo comma dell'art. 1 l'istruttoria non sia stata ancora conclusa, il presidente dell'IRFIS, salvo che non ostino gravi motivi da specificare [...]
Art. 3.      Alle imprese esercenti l'attività di produzione dei laterizi, con stabilimenti ubicati nel territorio della Regione, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a cento è concesso un [...]
Art. 4.      Le agevolazioni previste dall'art. 3 sono estese alle imprese del settore ceramico per edilizia aventi sede ed operanti in Sicilia.
Art. 5.      In attesa del perfezionamento del provvedimento di intervento della cassa integrazione guadagni richiesto in favore dei lavoratori dipendenti da imprese esercenti l'industria dei laterizi e [...]
Art. 6.      L'onere complessivo di lire 28.550 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1985-1987, di cui lire 12.550 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1985, trova [...]
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.11.74 - L.R. 3 gennaio 1985, n. 11.

Misure urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza ed a favorire i processi di ristrutturazione e di trasformazione nell'industria dei laterizi e della ceramica per l'edilizia.

(G.U.R. 5 gennaio 1985, n. 1).

 

 

TITOLO I

PROVVIDENZE PER IL SETTORE DEI LATERIZI

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Qualora entro il termine di 90 giorni previsto dal terzo comma dell'art. 1 l'istruttoria non sia stata ancora conclusa, il presidente dell'IRFIS, salvo che non ostino gravi motivi da specificare con apposito provvedimento, concede un'anticipazione fino al 40 % dell'importo di finanziamento.

     L'anticipazione suddetta viene erogata dietro presentazione di garanzia, per almeno la metà del suo importo, mediante fidejussione assicurativa o bancaria o con cambiali ipotecarie; essa è assistita da garanzia sussidiaria regionale sino al 50 %. Le garanzie saranno estinte all'atto stesso dell'erogazione del finanziamento.

     Nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di finanziamento, sulle somme anticipate si applicano, con effetto retroattivo, i normali tassi bancari; l'IRFIS dovrà inoltre chiedere la restituzione immediata delle somme predette.

     Per le finalità di cui al secondo comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di lire 50 milioni.

 

     Art. 3.

     Alle imprese esercenti l'attività di produzione dei laterizi, con stabilimenti ubicati nel territorio della Regione, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a cento è concesso un contributo sul costo delle fonti di energia nella misura del 15 % del costo della stessa [2]. Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore regionale per l'industria per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e cesserà, comunque, non appena realizzato l'allacciamento alla rete metanifera. L'erogazione del contributo interviene in rate semestrali, previa esibizione delle fatture relative alle forniture del semestre precedente.

     I contributi previsti dal precedente comma sono concessi, nella misura del 45 %, alle imprese che si associno in consorzi a norma della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, purché questi siano costituiti con l'adesione di almeno cinque aziende che abbiano alle proprie dipendenze un numero complessivo di addetti non inferiore a ottanta, e a condizione che le singole imprese si obblighino per almeno un quinquennio ad adeguarsi agli orientamenti produttivi indicati dai consorzi.

     I consorzi indicati nel precedente comma possono svolgere, oltre quelle previste dall'art. 16 della legge ivi citata, anche le seguenti attività:

     a) acquisto di beni strumentali;

     b) svolgimento di programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

     c) prestazione di assistenza e consulenza tecnica;

     d) promozione dell'attività di vendita attraverso l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1985-1987 la spesa di lire 3.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

 

 

TITOLO II

PROVVIDENZE PER IL SETTORE DELLA CERAMICA PER L'EDILIZIA

 

     Art. 4.

     Le agevolazioni previste dall'art. 3 sono estese alle imprese del settore ceramico per edilizia aventi sede ed operanti in Sicilia.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1985-1987 la spesa di lire 3.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

 

     Art. 5.

     In attesa del perfezionamento del provvedimento di intervento della cassa integrazione guadagni richiesto in favore dei lavoratori dipendenti da imprese esercenti l'industria dei laterizi e della ceramica per edilizia, con stabilimenti ubicati nel territorio della Regione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a corrispondere ai predetti lavoratori, per un periodo massimo di mesi sei a decorrere dal giorno successivo alla sospensione dal lavoro, una indennità giornaliera pari al 70 % della indennità spettante a carico della cassa integrazione guadagni.

     Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli artt. 4, 5, 6, 7 e 10, secondo comma, della L.R. 30 maggio 1983, n. 44.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di lire 2.500 milioni.

 

     Art. 6.

     L'onere complessivo di lire 28.550 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1985-1987, di cui lire 12.550 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1985, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78: « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 27 maggio 1987, n. 30.

[2] V. art. 1 L.R. 27 maggio 1987, n. 30, di interpretazione autentica della presente legge.