§ 3.16.90 - L.R. 20 dicembre 1975, n. 81.
Aumento dei contributi per l'assistenza sanitaria generica e farmaceutica ai commercianti e per l'assistenza farmaceutica agli artigiani e modifiche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:20/12/1975
Numero:81


Sommario
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      All'onere di lire 4.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato [...]
Art. 7.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.90 - L.R. 20 dicembre 1975, n. 81.

Aumento dei contributi per l'assistenza sanitaria generica e farmaceutica ai commercianti e per l'assistenza farmaceutica agli artigiani e modifiche alla L.R. 31 luglio 1970, n. 26.

(G.U.R. 27 dicembre 1975, n. 57).

 

     Artt. 1. - 3.

     (Omissis) [1].

 

Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 6.

     All'onere di lire 4.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione regionale per l'anno 1974.

 

     Art. 7.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Norme esaurite.

[2] Sostituisce art. 3 L.R. 31 luglio 1970, n. 26.

[3] Sostituisce art. 4 L.R. 31 luglio 1970, n. 26.