§ 4.2.94 - L.R. 15 novembre 1982, n. 134.
Norme per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:15/11/1982
Numero:134


Sommario
Art. 1.      La Presidenza della Regione è autorizzata ad affidare la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine, trasferiti o in corso di trasferimento alla Regione dalla Cassa per il [...]
Art. 2.      L'affidamento della gestione è disposto mediante convenzione che dovrà prevedere, fra l'altro:
Art. 3.      Il dissalamento dell'acqua è effettuato, nel pubblico interesse, secondo i parametri e le caratteristiche stabiliti dalla convenzione e con l'osservanza delle proporzioni risultanti dal piano di [...]
Art. 4.      La Presidenza della Regione è autorizzata a garantire il gestore per le spese di funzionamento dell'impianto mediante la costituzione di apposito fondo corrispondente al 60 per cento [...]
Art. 5.      Al fondo rinnovamento parti di impianto di cui alla lett. e) del precedente art. 2 e al fondo di anticipazione spese di gestione di cui all'art. 4 si applicano le disposizioni della L.R. 6 [...]
Art. 6.      Le eventuali somme che saranno assegnate dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione a norma dell'art. 139 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per le finalità della presente legge, saranno [...]
Art. 7.      Per l'impianto di dissalazione di Gela, già in esercizio all'atto del trasferimento alla Regione ex art. 139 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ed attualmente affidato in gestione provvisoria, la [...]
Art. 8.      Al fine di assicurare un più idoneo approvvigionamento idrico dei comuni di Agrigento, Palma Montechiaro, Porto Empedocle, Favara, Aragona, Raffadali, Comitini, Ioppolo Giancaxio, Santa [...]
Art. 9.      Al fine di migliorare la qualità delle acque irrigue invasate e da invasare, fluenti e reflue, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti pubblici:
Art. 10.      Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7 della presente legge, previsti in lire 8.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità [...]


§ 4.2.94 - L.R. 15 novembre 1982, n. 134.

Norme per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine.

(G.U.R. 20 novembre 1982, n. 51).

 

Art. 1.

     La Presidenza della Regione è autorizzata ad affidare la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine, trasferiti o in corso di trasferimento alla Regione dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ad enti pubblici e privati, anche costituiti in forma societaria, a prevalente capitale pubblico, che abbiano adeguata capacità tecnica e finanziaria per assicurare la conduzione e l'esercizio degli impianti nonché la relativa manutenzione.

 

     Art. 2.

     L'affidamento della gestione è disposto mediante convenzione che dovrà prevedere, fra l'altro:

     a) la diretta responsabilità del gestore per la conduzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto;

     b) l'utilizzo da parte del gestore del proprio personale specializzato;

     c) la revoca dell'affidamento della gestione nel caso di constatata deficienza nella conduzione o nella manutenzione dell'impianto;

     d) l'approvazione del bilancio di gestione preventivo e consuntivo relativo all'impianto; e) le modalità di alimentazione e di impiego del fondo rinnovamento parti di impianto, dato in affidamento al gestore in conto fruttifero, quale dotazione del dissalatore per gli interventi di manutenzione straordinaria;

     f) la durata, non inferiore a 10 anni, e l'eventuale proroga della gestione, nonché periodi di rispetto oltre la scadenza fino all'affidamento al nuovo gestore.

     La convenzione è approvata con decreto del Presidente della Regione.

 

     Art. 3.

     Il dissalamento dell'acqua è effettuato, nel pubblico interesse, secondo i parametri e le caratteristiche stabiliti dalla convenzione e con l'osservanza delle proporzioni risultanti dal piano di erogazione approvato dalla Presidenza della Regione e relativo alle varie utenze.

     L'acqua dissalata è ceduta alle utenze civili ed industriali con l'obbligo del gestore di stipulare con ciascun utente apposito contratto per regolare i rapporti derivanti dalle utenze.

     A decorrere dalla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito, la tariffa relativa alla fornitura dell'acqua dissalata per le utenze civili non può essere superiore a quella applicata dal soggetto gestore dello stesso sistema per la fornitura idropotabile all'ingrosso agli ambiti territoriali ottimali di pertinenza, di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le utenze civili costituite dai comuni, anche attraverso le società di gestione del servizio idrico integrato di pertinenza, e dalle società di gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito sono tenute a versare al gestore dell'impianto di dissalazione la tariffa per la fornitura dell'acqua nella misura stabilita al presente comma. L'eventuale differenza tra il costo di produzione dell'acqua dissalata e la tariffa come sopra determinata è a carico della Regione che può erogare tale differenza anche attraverso società pubblica da costituire, finalizzata alla perequazione delle risorse e delle tariffe idriche tra i vari ambiti territoriali ottimali [1].

     La tariffa relativa alla fornitura dell'acqua dissalata alle utenze industriali sarà determinata in relazione alla spesa di produzione dell'acqua.

 

     Art. 4.

     La Presidenza della Regione è autorizzata a garantire il gestore per le spese di funzionamento dell'impianto mediante la costituzione di apposito fondo corrispondente al 60 per cento dell'ammontare della spesa di un semestre di esercizio, da adeguarsi ogni anno in relazione alle risultanze del bilancio preventivo dell'impianto.

     Il fondo di cui al precedente comma costituisce dotazione dell'impianto ed al termine dell'affidamento della gestione deve essere restituito alla Regione con imputazione ad apposito capitolo di entrata in bilancio.

     Il bilancio di cui al primo comma dovrà essere presentato dal gestore alla Presidenza della Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

 

     Art. 5.

     Al fondo rinnovamento parti di impianto di cui alla lett. e) del precedente art. 2 e al fondo di anticipazione spese di gestione di cui all'art. 4 si applicano le disposizioni della L.R. 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 6.

     Le eventuali somme che saranno assegnate dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione a norma dell'art. 139 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per le finalità della presente legge, saranno acquisite al bilancio regionale.

 

     Art. 7.

     Per l'impianto di dissalazione di Gela, già in esercizio all'atto del trasferimento alla Regione ex art. 139 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ed attualmente affidato in gestione provvisoria, la Presidenza della Regione è autorizzata a versare al gestore, sulla base delle risultanze del conto consuntivo, per l'esercizio 1981, le somme dallo stesso anticipate per la fornitura di acqua dissalata alle utenze civili ed il cui importo viene valutato fino a lire 8.000 milioni.

 

     Art. 8.

     Al fine di assicurare un più idoneo approvvigionamento idrico dei comuni di Agrigento, Palma Montechiaro, Porto Empedocle, Favara, Aragona, Raffadali, Comitini, Ioppolo Giancaxio, Santa Elisabetta, è autorizzata, per il triennio 1982-84, la spesa di lire 20 mila milioni di cui 5 mila milioni per l'esercizio in corso.

     La predetta spesa sarà utilizzata con carattere di somma urgenza dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentiti i comuni interessati, per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente comma, con le seguenti modalità:

     a) prioritariamente per le opere di adduzione e la conseguente utilizzazione della quantità di acqua in atto disponibile;

     b) per il potenziamento del dissalatore e le altre opere necessarie.

 

     Art. 9.

     Al fine di migliorare la qualità delle acque irrigue invasate e da invasare, fluenti e reflue, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti pubblici:

     a) contributi in conto capitale fino alla concorrenza del 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di impianti pilota che adoperano la tecnica dell'osmosi inversa o di altri sistemi di avanzata tecnologia per la desalinazzazione di acque salmastre;

     b) contributi, fino alla concorrenza del 95 per cento delle spese di gestione dei predetti impianti, nonché di quelli di ravvenamento delle falde sotterranee.

     Per le finalità della lett. a) del presente articolo è autorizzata, nel triennio 1982-84, la spesa complessiva di lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni a carico del corrente esercizio, e per le finalità della lett. b) la spesa di lire 2.000 milioni nel biennio 1983-1984.

 

     Art. 10.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7 della presente legge, previsti in lire 8.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, e agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 8 e 9, previsti in lire 6.000 milioni a carico del corrente esercizio, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi, valutati in lire 8.000 milioni per le finalità dell'art. 4, in lire 15.000 milioni per le finalità dell'art. 8 e in lire 6.000 milioni per le finalità dell'art. 9, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: «Fondi destinati al finanziamento dei progetti prioritari previsti dal Quadro di riferimento della programmazione regionale - progetto " piano delle acque "», mediante riduzione di pari importo della relativa disponibilità.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Gli originari commi 3, 4 e 5 sono così sostituiti dall’attuale comma 3 per effetto dell’art. 88 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, come rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 20 giugno 2003, n. 28.