§ 2.10.147 - L.R. 7 maggio 1976, n. 68.
Contributi per l'acquisto di libri di testo agli studenti delle scuole medie inferiori.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:07/05/1976
Numero:68


Sommario
Art. 1.      La Regione siciliana concede a tutti gli alunni delle scuole medie inferiori, statali ed autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, un contributo per l'acquisto dei [...]
Art. 2.      Il buono-libri, intestato allo studente beneficiario, è consegnato a chi ne esercita la patria potestà, ed è fruibile in qualunque libreria.
Art. 3.      Ad inizio di ogni anno scolastico, i presidi di istituto delle scuole medie inferiori richiederanno all'Assessorato regionale della pubblica istruzione i buoni-libri occorrenti per gli alunni [...]
Art. 4.      Il titolare o il gestore della libreria, dopo avere eseguito la prestazione richiesta, trasmette, entro il 30 novembre di ogni anno, i buoni libri all'Assessorato regionale dei beni culturali ed [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 6.000 milioni, si fa fronte;
Art. 6.      Per le spese derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario 1977, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, nel corso del corrente [...]
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.


§ 2.10.147 - L.R. 7 maggio 1976, n. 68.

Contributi per l'acquisto di libri di testo agli studenti delle scuole medie inferiori.

(G.U.R. 12 maggio 1976, n. 27).

 

Art. 1.

     La Regione siciliana concede a tutti gli alunni delle scuole medie inferiori, statali ed autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, un contributo per l'acquisto dei libri di testo, dell'ammontare rispettivamente di lire 40.000 per gli alunni che frequentano la prima classe e di lire 20.000 per quelli che frequentano la seconda e la terza classe.

     Il contributo è erogato dal preside dell'istituto, mediante il rilascio agli interessati di un buono-libri, sulla base di elenchi attestanti la frequenza scolastica degli alunni.

 

     Art. 2.

     Il buono-libri, intestato allo studente beneficiario, è consegnato a chi ne esercita la patria potestà, ed è fruibile in qualunque libreria.

     L'Assessorato regionale della pubblica istruzione cura la stampa dei suddetti buoni-libri e provvede a dotarne i singoli istituti.

 

     Art. 3.

     Ad inizio di ogni anno scolastico, i presidi di istituto delle scuole medie inferiori richiederanno all'Assessorato regionale della pubblica istruzione i buoni-libri occorrenti per gli alunni iscritti rispettivamente alla prima classe ed alla seconda e terza classe.

 

     Art. 4.

     Il titolare o il gestore della libreria, dopo avere eseguito la prestazione richiesta, trasmette, entro il 30 novembre di ogni anno, i buoni libri all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il rimborso [1].

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 6.000 milioni, si fa fronte;

     - quanto a lire 2.500 milioni con le disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con l'art. 5 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

     - quanto a lire 3.500 milioni con parte delle entrate tributarie della Regione.

 

     Art. 6.

     Per le spese derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario 1977, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, nel corso del corrente esercizio, ad effettuare le operazioni necessarie per la concessione dei buoni-libri per l'anno scolastico 1976-77 e ad assumere i relativi impegni.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1979 lo stanziamento sarà determinato con legge di bilancio in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47 [2].

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 12 giugno 1978, n. 10.

[2] Comma aggiunto con art. 21 L.R. 12 giugno 1978, n. 10.