§ 3.10.56 - L.R. 9 giugno 1994, n. 27.
Interventi a favore dell'artigianato e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante: «Interventi straordinari per l'occupazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 artigianato
Data:09/06/1994
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 58, comma primo, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Possono essere ammesse a beneficiare dei contributi le domande di cui all'articolo 57, comma primo, numero 2), della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, relative ad iniziative realizzate [...]
Art. 3.      1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a corrispondere al Consorzio delle regioni d'Italia per l'artigianato di qualità (QUARIT) i [...]
Art. 4.      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, sono sostituiti dai seguenti
Art. 5.      1. L'articolo 13, primo comma, numero 2), lettera b), della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, non si applica agli interventi previsti dai titoli VII e VIII della legge regionale 18 febbraio [...]
Art. 6.      1. Per le finalità di cui agli articoli 82 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, correlate all'integrazione dei fondi rischi dei consorzi [...]
Art. 7.      1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 83 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituita dalla seguente
Art. 8.      1. Ai consorzi di garanzia fidi, costituiti tra i soggetti di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, ai sensi degli articoli 82 e seguenti della legge regionale 6 [...]
Art. 9.      1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere, a favore delle imprese artigiane che abbiano realizzato interventi produttivi ai [...]
Art. 10.      1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge il Governo regionale presenterà una proposta di riforma delle misure degli interventi in conto capitale previste per le imprese artigiane [...]
Art. 11.      1. All'ultimo comma dell'articolo 36 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, aggiunto dall'articolo 55 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, le parole: «cooperativa venditrice» sono [...]
Art. 12.      1. All'articolo 114 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente
Art. 13.      1. All'onere di lire 4.500 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 9 per l'esercizio finanziario 1994 si provvede con la riduzione di pari importo della disponibilità del [...]
Art. 14.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 3.10.56 - L.R. 9 giugno 1994, n. 27.

Interventi a favore dell'artigianato e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante: «Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia».

(G.U.R. n. 30 del 14 giugno 1994).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 58, comma primo, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Possono essere ammesse a beneficiare dei contributi le domande di cui all'articolo 57, comma primo, numero 2), della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, relative ad iniziative realizzate negli anni 1992 e 1993, ai sensi del medesimo articolo, e per le quali le commissioni provinciali dell'artigianato abbiano espresso il parere previsto dall'articolo 58 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, rispettivamente entro il 31 dicembre 1991 ed entro il 31 dicembre 1992.

     2. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi a condizione che gli interessati abbiano fatto pervenire, alle commissioni provinciali dell'artigianato territorialmente competenti la richiesta di parere, entro il ventesimo giorno antecedente quello di scadenza del termine previsto dall'articolo 58 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3.

     2 bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per il corrente esercizio la spesa complessiva di lire 100 milioni [1].

     2 ter. Alla spesa di lire 100 milioni ricadente nello esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo [2].

 

     Art. 3.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a corrispondere al Consorzio delle regioni d'Italia per l'artigianato di qualità (QUARIT) i contributi annuali e le dotazioni finanziarie per progetti speciali, determinati secondo le modalità previste nello statuto della medesima società consortile per azioni [3].

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 250 milioni. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 4.

     1. I commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     2. Per provvedere all'erogazione dei contributi in favore dei titolari di imprese artigiane che abbiano avuto lavoratori apprendisti, le cui richieste non sono state soddisfatte al 31 dicembre 1993 per mancanza di disponibilità finanziaria, è autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di lire 133.750 milioni, di cui lire 3.750 milioni per il 1994 e lire 65.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1995 e 1996.

     3. All'erogazione dei benefici di cui al comma 2, la cui concessione è subordinata all'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, provvedono i presidenti delle Camere di commercio a cui favore saranno disposte le relative aperture di credito, determinate, nel loro ammontare, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, adottato sulla base del fabbisogno segnalato dalle Camere di commercio.

 

     Art. 5.

     1. L'articolo 13, primo comma, numero 2), lettera b), della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, non si applica agli interventi previsti dai titoli VII e VIII della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, rispettivamente in materia di contributi in favore dei consorzi costituiti fra imprese artigiane e fra queste e piccole imprese industriali ed in materia di mostre e fiere.

 

     Art. 6.

     1. Per le finalità di cui agli articoli 82 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, correlate all'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi, costituiti dalle piccole e medie imprese artigiane o fra queste e le piccole e medie imprese commerciali della regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 800 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 75415 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 7.

     1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 83 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Il numero 1 del secondo comma dell'articolo 83, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. Ai consorzi di garanzia fidi, costituiti tra i soggetti di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, ai sensi degli articoli 82 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, così come modificati dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, si applicano i benefici di cui agli articoli 9, 10 e 11 della medesima legge regionale 23 maggio 1991, n. 34.

 

     Art. 9.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere, a favore delle imprese artigiane che abbiano realizzato interventi produttivi ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, contributi integrativi per le maggiori spese sostenute dalle stesse nella realizzazione degli interventi medesimi e risultanti in sede di consuntivo.

     2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, nelle forme o con i modi previsti dal decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 6 agosto 1981 e dal decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca del 4 febbraio 1988, n. 75, esclusivamente a favore delle imprese artigiane che, alla data del 21 agosto 1992, risultavano essere beneficiarie di provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni di cui lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1994 e lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1995.

 

     Art. 10.

     1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge il Governo regionale presenterà una proposta di riforma delle misure degli interventi in conto capitale previste per le imprese artigiane e per le altre attività produttive.

 

     Art. 11.

     1. All'ultimo comma dell'articolo 36 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, aggiunto dall'articolo 55 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, le parole: «cooperativa venditrice» sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. All'articolo 114 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     1. All'onere di lire 4.500 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 9 per l'esercizio finanziario 1994 si provvede con la riduzione di pari importo della disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     2. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 1995 e 1996, valutati rispettivamente in lire 69.250 milioni e in lire 65.250 milioni trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994-1996, codice 1001.

 

     Art. 14.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Comma aggiunto con art. 8 L.R. 29 settembre 1994, n. 34.

[2] Comma aggiunto con art. 8 L.R. 29 settembre 1994, n. 34.

[3] Comma così modificato dall’art. 63 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.