§ 63.1.39 - D.L. 22 marzo 1993, n. 71.
Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:22/03/1993
Numero:71


Sommario
Art. 1.  Sgravi contributivi per il Mezzogiorno
Art. 2.  Fiscalizzazione oneri sociali
Art. 3.  (Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo).
Art. 4.  Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 63.1.39 - D.L. 22 marzo 1993, n. 71. [1]

Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

(G.U. 22 marzo 1993, n. 67)

 

     Art. 1. Sgravi contributivi per il Mezzogiorno

     1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 31 maggio 1993, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 per le assunzioni verificatesi fino al 30 novembre 1992 e da quest'ultima data per gli altri casi, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

     3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1991, e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato nel pieno rispetto dei termini di prescrizione previsti dalla vigente normativa, previa presentazione di apposita domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle denunce contributive mensili.

     4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica sono determinati criteri per la revisione degli interventi a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della loro compatibilità con gli indirizzi comunitari.

     5. Per le finalità del presente articolo, con riferimento al periodo di paga in corso fino al 30 novembre 1992, è autorizzata la spesa di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2, e di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.941 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico della proiezione per i medesimi anni del capitolo 3668 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1993.

     6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con riferimento al periodo di paga successivo al 30 novembre 1992, è autorizzata la spesa di lire 3.645 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     8. Gli sgravi contributivi di cui al presente articolo sono limitati alle unità produttive site nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed esclusivamente per le attività svolte nei territori medesimi.

 

          Art. 2. Fiscalizzazione oneri sociali

     1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e le imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,40 punti percentuali. Con la stessa decorrenza alle medesime imprese operanti in zone diverse dai predetti territori l'ulteriore esonero è concesso in misura pari a 1,44 punti percentuali.

     2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

     3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali ed assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonché le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01 e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

     4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese edili operanti sul territorio nazionale di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40 punti percentuali.

     5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1993.

 

     Art. 3. (Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo). [2]

     1. Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

          Art. 4. Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389

     1. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:

     "10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.".

     2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e si applica anche ai periodi anteriori a tale data qualora il datore di lavoro provveda all'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 9, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 338 del 1989, entro il termine perentorio di sessanta giorni assegnato dall'INPS.

 

          Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. 1 della L. 20 maggio 1993, n. 151. Il comma 2, art. 1, della stessa L. 151/1993 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 settembre 1992, n. 383, 19 novembre 1992, n. 442, e 18 gennaio 1993, n. 12, non convertiti in legge.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 14 febbraio 2003, n. 30.