§ 98.1.26691 - Legge 19 luglio 1991, n. 214.
Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno


Settore:Normativa nazionale
Data:19/07/1991
Numero:214


Sommario
Art. 1.      1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, relativo allo sgravio [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.26691 - Legge 19 luglio 1991, n. 214. [1]

Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno

(G.U. 20 luglio 1991, n. 169)

 

     Art. 1.

     1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni [2].

     2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.622 miliardi per l'anno 1993 e di lire 91 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002. Al complessivo onere di lire 3.441 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per il differimento del termine di cui al presente comma, vedi, da ultimo, l'art. 19 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299.