§ 98.1.26666 - Legge 20 marzo 1991, n. 89.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/03/1991
Numero:89


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno è convertito [...]


§ 98.1.26666 - Legge 20 marzo 1991, n. 89.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

(G.U. 20 marzo 1991, n. 67)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18

     All'art. 1:

     ai commi 5 e 6, le parole: "le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "i datori di lavoro"; la parola: "esonerate" è sostituita dalla seguente: "esonerati";

     al comma 10, dopo le parole: "dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389," ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni ed integrazioni,".

     All'art. 2, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", e successive modificazioni ed integrazioni".

     Dopo l'art. 2 è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis. - 1. L'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, si applica, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali. Al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento ``Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati''".

     Nel titolo del decreto-legge sono soppresse le parole: "nel Mezzogiorno".