§ 3.12.43 - L.R. 22 aprile 1964, n. 6.
Modifiche alla L. 25 febbraio 1950, n. 8 e susseguenti, concernente: «Contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:22/04/1964
Numero:6


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'esercizio finanziario 1964-65 sono autorizzate le spese annue, a carico del bilancio della Regione, rubrica Assessorato industria e commercio, per le finalità di cui alle [...]
Art. 2.      E' abrogato ogni altro stanziamento previsto da precedenti disposizioni legislative per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge.


§ 3.12.43 - L.R. 22 aprile 1964, n. 6.

Modifiche alla L. 25 febbraio 1950, n. 8 e susseguenti, concernente: «Contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio di problemi economici regionali».

(G.U.R. 24 aprile 1964, n. 19).

 

Art. 1.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1964-65 sono autorizzate le spese annue, a carico del bilancio della Regione, rubrica Assessorato industria e commercio, per le finalità di cui alle lettere seguenti:

     a) 1) (Omissis) [1];

     2) (Omissis) [2];

     b) (Omissis) [5];

     c) lire 14.000.000 [3] per:

     1) (Omissis) [2];

     2) spese per la partecipazione a convegni italiani ed esteri aventi particolare interesse per i problemi siciliani dell'industria, del commercio e dell'artigianato [4].

 

     Art. 2.

     E' abrogato ogni altro stanziamento previsto da precedenti disposizioni legislative per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

 

 


[1] Disposizione abrogata con art. 38 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[2] Numero abrogato con art. 1 L.R. 8 marzo 1971, n. 5.

[5] Lettera abrogata con art. 52 L.R. 11 maggio 1993, n. 15.

[3] Importo elevato con art. 1 L.R. 80 dicembre 1977, n. 119.

[2] Numero abrogato con art. 1 L.R. 8 marzo 1971, n. 5.

[4] V. art. 1 L.R. 80 dicembre 1977, n. 119.