§ 69.3.37 - D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455.
Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:16/08/1999
Numero:455


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Composizione, funzionamento e compiti del Comitato.
Art. 3.  Ufficio di supporto del Comitato.
Art. 4.  Individuazione del capitolo di spesa.
Art. 5.  Rapporto concessorio con la CONSAP.
Art. 6.  Attività di informazione.
Art. 7.  Termine di presentazione della domanda.
Art. 8.  Presentazione della domanda.
Art. 9.  Contenuto e documentazione della domanda di elargizione.
Art. 10.  Contenuto e documentazione della domanda di mutuo.
Art. 11.  Istruttoria della domanda.
Art. 12.  Accertamento sanitario.
Art. 13.  Deliberazione sulla domanda.
Art. 14.  Provvisionale.
Art. 15.  Adozione del decreto.
Art. 16.  Revoca e sospensione.
Art. 17.  Limiti alla concessione della elargizione e del mutuo.
Art. 18.  Speditezza e riservatezza del procedimento.
Art. 19.  Disposizioni transitorie.
Art. 20.  Abrogazioni.
Art. 21.  Entrata in vigore.


§ 69.3.37 - D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455. [1]

Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della L. 23 febbraio 1999, n. 44.

(G.U. 3 dicembre 1999, n. 284).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

     a) per “legge”, la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura”;

     b) per “Comitato”, il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura previsto dall'articolo 19 della legge;

     c) per “commissario”, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura di cui all'articolo 19, comma 1, della legge;

     d) per “fondo”, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

     e) per “CONSAP”, la Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a., costituita in base al programma di riordino delle partecipazioni dello Stato approvato ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge Il luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

     f) per “elargizione”, la somma di denaro corrisposta a titolo di contributo al ristoro del danno subito da soggetti danneggiati da attività estorsive previsto dalla legge;

     g) per “mutuo”, il mutuo senza interessi a favore delle vittime dell'usura previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

 

     Art. 2. Composizione, funzionamento e compiti del Comitato.

     1. Il Comitato, composto secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 della legge e costituito con decreto del Ministro dell'interno, è presieduto e convocato dal commissario, con le modalità stabilite dallo stesso Comitato. Di ciascuna seduta è redatto apposito processo verbale, nel quale il voto contrario dei componenti dissenzienti è riportato nominativamente solo su loro espressa richiesta.

     2. Per ciascuno dei rappresentanti indicati dall'articolo 19, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge, si provvede alla nomina di un supplente.

     3. Ai fini della regolare costituzione delle sedute del Comitato è richiesta la presenza di almeno uno dei rappresentanti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 19 della legge e di almeno quattro dei membri previsti dalle lettere c) e d) dello stesso articolo.

     4. Ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) della legge, per associazioni s'intendono le associazioni ed organizzazioni iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della legge.

     5. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto.

     6. Alle sedute del Comitato partecipano due funzionari dell'ufficio di cui all'articolo 3 con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.

     7. Oltre i compiti previsti dai successivi articoli il Comitato approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con particolare riferimento alle domande non definite, indicandone i motivi, e alle principali questioni interpretative ed applicative delle disposizioni normative concernenti la concessione della elargizione o del mutuo comprensiva di eventuali proposte di modifica delle stesse. La relazione è trasmessa dal commissario al Ministro dell'interno, unitamente alla relazione sulla gestione del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e).

 

     Art. 3. Ufficio di supporto del Comitato.

     1. I compiti di assistenza tecnica e supporto del Comitato, nonché di gestione del rapporto con la CONSAP di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge sono attribuiti ad un ufficio della Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno.

 

     Art. 4. Individuazione del capitolo di spesa.

     1. I fondi di cui all'articolo 18, comma 1, della legge e di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono unificati in un fondo denominato “Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura”, costituito presso il Ministero dell'interno.

     2. Le somme che alimentano il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge e quelle che alimentano il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, confluiscono nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo e sono iscritte nel competente capitolo contenuto nell'unità previsionale di base 5.1.2.4 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, previa riassegnazione, con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la parte versata nello stato di previsione dell'entrata.

     3. Le predette somme sono messe a disposizione della CONSAP con le modalità e i tempi che verranno determinati nella concessione prevista dal successivo articolo 5.

 

     Art. 5. Rapporto concessorio con la CONSAP.

     1. Con decreto del Ministro dell'interno (seguono alcune parole non ammesse al “Visto” della Corte dei conti), è approvata la concessione per la gestione del fondo da parte della CONSAP. La concessione ha la durata di tre anni ed è rinnovata, alla scadenza, per un eguale periodo, con le stesse modalità.

     2. La concessione di cui al comma 1 si uniforma al principio di affidare alla CONSAP, quale concessionaria, l'esecuzione dei decreti adottati dal commissario ai sensi dell'articolo 15, la gestione di cassa e patrimoniale del fondo, la conservazione della sua integrità, anche attraverso il controllo dell'effettiva destinazione agli scopi indicati dalla legge delle somme erogate a titolo di elargizione o di mutuo, la liquidazione delle spese relative alle attività di informazione per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime, nonché al principio di garantire la verifica periodica, da parte dell'Amministrazione concedente, della corrispondenza della gestione del fondo alle finalità indicate dalle leggi istitutive.

     3. Ai fini di cui al comma 2 la concessione definisce tra l'altro, le modalità di esercizio concernenti:

     a) l'erogazione dell'elargizione, la stipula dei contratti di mutuo, la liquidazione, anche tramite apposite convenzioni con le banche, delle somme concesse a mutuo, la riscossione e il recupero delle relative rate di ammortamento assicurando in ogni caso il rispetto della natura gratuita e delle finalità del mutuo, dei divieti stabiliti dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dell'ordine di pagamento dei creditori indicato nel piano di investimento e di utilizzo presentato dal richiedente il mutuo ai sensi dello stesso articolo 14, comma 5;

     b) la ripetizione, nei casi di revoca, delle somme erogate nonché l'esercizio del diritto di surroga previsto dall'articolo 14, comma 2, secondo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108;

     c) la verifica della documentazione prodotta dall'interessato a norma dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge, ai fini della proposta al Comitato delle deliberazioni di revoca o di sospensione, in via cautelare, dei pagamenti dei ratei successivi al primo;

     d) la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da destinare al sostenimento delle spese di gestione ordinaria, nonché sulla base degli elementi forniti dal commissario, ai compensi da corrispondere per le prestazioni professionali di cui all'articolo 11, comma 2, nonché, alle spese per le attività di informazione, nei limiti di cui all'articolo 6, comma 4;

     e) la presentazione al commissario del rendiconto annuale, approvato dal consiglio di amministrazione della concessionaria, accompagnato dalla situazione patrimoniale del fondo e da una relazione sulla attività svolta.

     4. La concessione stabilisce, altresì, le modalità di accreditamento alla CONSAP delle somme che alimentano il fondo, nonché i termini e le modalità con i quali il commissario provvede all'approvazione della previsione delle somme da destinare all'erogazione dei benefici ed alle altre finalità indicate nel comma 3, lettera d), del presente articolo.

 

     Art. 6. Attività di informazione.

     1. Il commissario predispone un programma di informazione sui danni sociali provocati dai fenomeni dell'estorsione e dell'usura e sulla gravità dei loro riflessi sull'economia e finalizzato a promuovere la massi conoscenza delle misure di sostegno e di assistenza, previste dalla normativa vigente, in favore delle vittime dei relativi reati.

     2. Le campagne d'informazione possono consistere nella pubblicazione sugli organi di stampa e nella diffusione audiovisiva di messaggi in ambito nazionale e locale, nella realizzazione di materiale informativo da destinare alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle organizzazioni rappresentative delle categorie imprenditoriali, commerciali ed artigianali e agli ordini professionali, nonché in ogni ulteriore forma di informazione e divulgazione.

     3. Le campagne d'informazione sono realizzate dal commissario, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

     4. Le spese necessarie per la realizzazione delle campagne di informazione previste dal presente articolo, per la parte in cui sono poste a carico del fondo, sono liquidate dalla CONSAP.

 

TITOLO II

Disposizioni procedimentali

 

     Art. 7. Termine di presentazione della domanda.

     1. La domanda per la concessione dell'elargizione è presentata, salvo quanto previsto dall'articolo 13, commi 4 e 5, della legge, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per finalità estorsive.

     2. Per la concessione del mutuo il termine per la presentazione della domanda è di centottanta giorni a decorrere dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza dell'inizio delle indagini.

 

     Art. 8. Presentazione della domanda.

     1. Le domande di cui all'articolo 7 sono presentate o inviate con plico raccomandato con avviso di ricevimento dai soggetti di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 13 della legge o da quelli di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, al prefetto della provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto.

     2. La data di presentazione o di spedizione delle domande è immediatamente comunicata dal prefetto al Comitato, unitamente alle generalità del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, ai fini della loro annotazione, in ordine cronologico, in un apposito elenco informatico tenuto dall'ufficio di cui all'articolo 3.

 

     Art. 9. Contenuto e documentazione della domanda di elargizione.

     1. La domanda, sottoscritta dal presentatore, per la concessione dell'elargizione contiene:

     a) la dichiarazione di essere vittima di richieste estorsive ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 6 della legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo;

     b) l'indicazione della data della denuncia del delitto da cui è conseguito l'evento lesivo o delle richieste estorsive ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato dall'articolo 7, comma 1;

     c) la dichiarazione di non aver aderito alle richieste estorsive o di aver cessato di aderire, specificandone la data, alle predette richieste;

     d) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della legge, di aver riferito all'autorità giudiziaria o di polizia tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza, ovvero che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge;

     e) l'indicazione dell'ammontare del danno subito e dei fatti e circostanze da cui si desuma il relativo nesso di causalità con il delitto o con situazioni di intimidazione ambientale, aventi finalità estorsive;

     f) nei casi in cui nella quantificazione del danno siano dichiarati mancati guadagni, l'indicazione della situazione reddituale e fiscale dell'interessato relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente a intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attività è più recente, è riferita alla data d'inizio dell'attività;

     g) la previsione della destinazione dell'elargizione richiesta;

     h) l'indicazione della somma di danaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale;

     i) la dichiarazione circa l'eventuale presentazione di istanza per l'accesso ai benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni, specificando se, per lo stesso evento lesivo, siano state ricevute provvidenze conferibili in applicazione della predetta o di altra legge, indicandone il relativo ammontare.

     2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

     a) in caso di copertura assicurativa, copia delle polizze assicurative sottoscritte dall'interessato o di cui comunque il medesimo sia beneficiario,

     b) in caso di lesioni personali, certificazione medica attestante le lesioni subite dalla persona in conseguenza dell'evento lesivo;

     c) in caso di danni per mancati guadagni subiti da persona fisica o da società, rispettivamente copia della documentazione fiscale ovvero copia dei bilanci relativi ai due anni precedenti l'evento lesivo o le richieste estorsive; tale indicazione, se l'attività è più recente, è riferita alla data d'inizio dell'attività;

     d) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documento atto a comprovare i motivi della richiesta;

     e) la dichiarazione di consenso dell'interessato, in caso di domanda presentata dal Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ovvero da una delle altre associazioni ed organizzazioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge.

     3. Nei casi previsti dall'articolo 6 della legge, la domanda contiene, altresì, la dichiarazione dell'interessato di ritenere che il danno conseguente al delitto o a situazioni di intimidazione ambientale è stato cagionato per il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della legge.

     4. Sono predisposti dalle prefetture, d'intesa con il commissario, e disponibili presso l'ufficio relazioni con il pubblico, appositi formulari per la compilazione della domanda. Qualora la domanda risulti comunque incompleta, il prefetto, entro il termine da lui indicato invita l'interessato a fornire le necessarie integrazioni.

     5. Nei casi in cui il prefetto ritenga che la domanda sia irricevibile o improcedibile ne informa tempestivamente il Comitato ai fini delle conseguenti determinazioni.

     6. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è riferita al soggetto deceduto, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 8 della legge, e al soggetto vittima dell'estorsione, per le domande presentate ai sensi del l'articolo 7 della legge.

     7. Nei casi di richiesta dell'elargizione ai sensi dell'articolo 8 della legge le dichiarazioni del comma 1, lettere c), d) ed h), sono riferite anche al soggetto deceduto in conseguenza dei delitti di cui agli articoli 3, 6 e 7 della legge.

 

     Art. 10. Contenuto e documentazione della domanda di mutuo.

     1. La domanda per la concessione del mutuo, sottoscritta dal presentatore, contiene:

     a) la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato d'usura;

     b) l'indicazione della data della denuncia del delitto di usura ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato dall'articolo 7, comma 2;

     c) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della legge, e di aver riferito all'autorità giudiziaria tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza;

     d) l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dalle caratteristiche del prestito usurario, dalle sue modalità di riscossione ovvero dalla sua riferibilità ad organizzazioni criminali;

     e) l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi di restituzione e delle modalità di erogazione della stessa;

     f) l'indicazione della somma di danaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale, con la specificazione dei motivi dell'urgenza.

     2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

     a) ogni documento atto a comprovare l'entità del danno subito;

     b) un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nell'economia legale;

     c) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documentazione atta a comprovare i motivi dell'urgenza.

     3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 4 e 5.

 

     Art. 11. Istruttoria della domanda.

     1. Il prefetto acquisisce gli elementi istruttori necessari anche attraverso gli organi di polizia e può avvalersi della facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria competente copia della documentazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge, alle condizioni e nei limiti ivi indicati. Qualora siano in corso le indagini preliminari, il prefetto chiede immediatamente il parere del pubblico ministero competente.

     2. Ai fini dell'accertamento dell'ammontare del danno subito, il prefetto può avvalersi, altresì, della collaborazione e del supporto di funzionari tecnici di amministrazioni o enti pubblici ovvero, valutatane la necessità d'intesa con il commissario, di consulenti scelti fra gli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il relativo compenso è posto a carico del fondo, in ragione dell'oggetto della domanda, ed è liquidato dalla CONSAP in base alle disposizioni valevoli per i consulenti tecnici nel processo civile.

     3. Il prefetto, sulla base delle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle relative all'accertamento sanitario di cui all'articolo 12, invia al Comitato, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda, un dettagliato rapporto sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione dell'elargizione e del mutuo nonché sull'entità del danno subito, comprensivo del parere del pubblico ministero, ove espresso. Nei casi di particolare complessità dell'istruttoria, il termine è prorogato di trenta giorni.

     4. Nei casi di richiesta di provvisionale di elargizione o di mutuo il prefetto invia un rapporto iniziale entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge.

 

     Art. 12. Accertamento sanitario.

     1. Nei casi di lesioni personali o di decesso, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra il fatto delittuoso e l'evento lesivo, della percentuale di invalidità riportata e della diminuzione della capacità lavorativa, si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Il prefetto, ai fini dell'accertamento indicato al comma 1, richiede immediatamente il giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, trasmettendo la documentazione necessaria.

     3. La commissione medica ospedaliera esprime il proprio giudizio entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il prefetto si rivolge ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacità tecnica, quali le strutture del Servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro venti giorni dalla richiesta.

     4. La valutazione della commissione medica ospedaliera non è richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalità risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non è, altresì, richiesta qualora il prefetto ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura estorsiva del fatto.

 

     Art. 13. Deliberazione sulla domanda.

     1. Il Comitato, entro trenta giorni dal ricevimento degli elementi istruttori e del rapporto del prefetto, delibera sulla domanda di concessione dell'elargizione o del mutuo.

     2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni nei casi in cui il Comitato ritenga di procedere direttamente ad ulteriori atti istruttori o di richiederli al prefetto.

     3. Il Comitato delibera, altresì, sulla richiesta di riesame di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, entro trenta giorni dal relativo ricevimento. Si applica la disposizione di cui al comma 2.

 

     Art. 14. Provvisionale.

     1. Il Comitato delibera sulla richiesta della provvisionale in modo da consentire il rispetto del termine indicato dall'articolo 17, comma 2, della legge.

     2. Nei casi di richiesta della provvisionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f), si applicano le disposizioni dell'articolo 17 della legge. In tal caso la provvisionale può essere concessa fino al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo del mutuo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 108/1996.

 

     Art. 15. Adozione del decreto.

     1. La concessione dell'elargizione e del mutuo è adottata immediatamente dopo la delibera del Comitato, con decreto motivato, dal commissario che ne dà contestuale comunicazione al prefetto e, per il tramite di quest'ultimo, all'interessato e al pubblico ministero competente. La concessione della provvisionale è adottata, con le stesse modalità, entro il termine di cui all'articolo 17, comma 2, della legge.

     2. Il decreto è, altresì, trasmesso alla CONSAP per gli adempimenti previsti dalla concessione di cui all'articolo 5.

 

     Art. 16. Revoca e sospensione.

     1. Le deliberazioni del Comitato di revoca dell'elargizione, del mutuo o della provvisionale sono adottate nelle ipotesi indicate dall'articolo 16, comma 1, della legge e dall'articolo 14, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi dei commi successivi.

     2. Se l'elargizione o il mutuo sono concessi prima della sentenza relativa al fatto che ha causato il danno o al delitto di usura, pronunciata anche a seguito di giudizio abbreviato o ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero prima dell'adozione del provvedimento di archiviazione, il Comitato, entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, ancorché non definitiva, o dell'adozione del provvedimento di archiviazione, procede al riesame della domanda ai fini della eventuale revoca, anche parziale, della deliberazione precedentemente assunta, anche con riguardo all'entità dell'elargizione o all'ammontare del mutuo.

     3. La concessione del mutuo o della relativa provvisionale è, altresì, revocata se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui è parte offesa, ed in relazione al quale ha proposto la domanda, l'interessato abbia reso dichiarazioni false o reticenti per le quali sia stato condannato con sentenza definitiva. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo o della provvisionale è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

     4. Ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 3, la segreteria della procura della Repubblica competente o la cancelleria del tribunale presso il quale pende il procedimento per il delitto di usura, comunicano immediatamente al prefetto i fatti rilevanti per l'adozione, da parte del Comitato, delle eventuali deliberazioni di sospensione o di revoca della concessione del mutuo o della provvisionale. La deliberazione del Comitato è assunta nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione del prefetto.

     5. Per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di revoca e di sospensione di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15.

 

     Art. 17. Limiti alla concessione della elargizione e del mutuo.

     1. L'elargizione è concessa, a titolo di contributo per il danno subito, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 7, 9 e 11 della legge ed è corrisposta in una o più soluzioni tenendo conto delle disponibilità del fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

     2. Il mutuo è concesso tenendo conto delle disponibilità del fondo e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il relativo importo, salvo quanto previsto dal comma 4, è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato.

     3. Il mancato guadagno è quantificato sulla base della documentazione allegata alla domanda ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera f), e 10, comma 1, lettera d). Se non può essere determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione in via equitativa, tenuto conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale.

     4. Nei casi in cui la vittima del delitto di usura abbia subito un maggior danno per le modalità estorsive con le quali è stato posto in essere il delitto, riferibili ad una delle circostanze di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), non è consentito, per lo stesso danno, il cumulo tra il maggiore importo del mutuo e l'elargizione.

     5. Se in caso di lesioni personali o di decesso, sono stati corrisposti emolumenti per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le somme eventualmente concesse a titolo di elargizione sono ridotte in misura corrispondente ai predetti emolumenti.

     6. Qualora, in applicazione della predetta legge n. 302, sia stato conferito assegno vitalizio, si procede alla capitalizzazione delle somme per le riduzioni di cui al comma 5.

 

     Art. 18. Speditezza e riservatezza del procedimento.

     1. Tutti gli organi e i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima celerità e speditezza delle procedure, e nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

     2. Gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto d'ufficio, di essi e del loro contenuto è vietata la pubblicazione, e sono custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza. Analoghe cautele sono adottate nella fase della trasmissione della documentazione e delle comunicazioni tra gli organi interessati.

     3. Nei casi di domanda presentata ai sensi dell'articolo 13 della legge, il Consiglio nazionale dell'ordine professionale di appartenenza dell'interessato nonché le associazioni od organizzazioni indicate nel predetto articolo, conservano i dati indispensabili all'identificazione dei soggetti interessati con modalità tali da assicurare la massima riservatezza, e per un periodo di tempo, comunque, non superiore a quello di definizione del procedimento.

     4. Su richiesta dell'interessato, il prefetto e il Comitato forniscono le informazioni sullo stato del procedimento compatibili con i limiti di cui al comma 2.

 

TITOLO III

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 19. Disposizioni transitorie.

     1. (Comma non ammesso al “Visto” della Corte dei conti).

     2. Le domande ripresentate ai sensi dell'articolo 24 comma 3, della legge o presentate ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge sono sottoposte al Comitato dopo l'entrata in vigore del regolamento.

     3. (Comma non ammesso al “Visto” della Corte dei conti).

     4. (Comma non ammesso al “Visto” della Corte dei conti).

 

     Art. 20. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51.

 

     Art. 21. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogato dall'art. 29 del D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60.