§ 31.1.34 - D.M. 12 agosto 1992, n. 396.
Regolamento recante le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:12/08/1992
Numero:396


Sommario
Art. 1.  Composizione del comitato.
Art. 2.  Attribuzioni del comitato.
Art. 3.  Concessione in misura proporzionale.
Art. 4.  Speditezza e riservatezza del procedimento.
Art. 5.  Validità delle deliberazioni del comitato e compensi.
Art. 6.  Revoca.
Art. 7.  Modalità per l'amministrazione del Fondo.
Art. 8.  Rendiconto del Fondo.
Art. 9.  Situazione patrimoniale.
Art. 10.  Determinazione della misura del contributo.
Art. 11.  Domanda per la concessione dell'elargizione.
Art. 12.  Elenco delle associazioni.


§ 31.1.34 - D.M. 12 agosto 1992, n. 396. [1]

Regolamento recante le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni.

(G.U. 3 ottobre 1992, n. 233).

 

Art. 1. Composizione del comitato.

     1. Il comitato previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata "legge”, è presieduto dal presidente della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) ovvero, su sua delega, dall'amministratore delegato o, quando questo manchi, da altro membro del consiglio di amministrazione della Concessionaria medesima [2].

     2. Fanno altresì parte del comitato di cui al comma 1:

     a) cinque rappresentanti designati da ciascuno dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o, se si tratta di magistrati, a quella di magistrato di corte d'appello o equiparato;

     b) tre membri nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione. Di tale nomina si dà atto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     3. Ad eccezione dei membri indicati alla lettera b) del comma 2 che durano in carica un anno, i componenti il comitato nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati per una sola volta.

     4. Il comitato di cui al comma 1 si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, di un ufficio di segreteria tecnica; la CONSAP provvede, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato, a dotare l'ufficio dei beni, degli strumenti, del personale e di quant'altro necessario all'espletamento delle funzioni assegnate al comitato dalla normativa vigente. Le relative spese sono poste a carico del Fondo [3].

     5. L'ufficio di segreteria tecnica è composto di tre rappresentanti, aventi qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designati, rispettivamente, dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I componenti della segreteria tecnica, nominati con lo stesso decreto di nomina dei membri del comitato, sono collocati in posizione di comando presso il fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione. Le amministrazioni interessate assicurano ogni collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del comitato e dell'ufficio di segreteria tecnica i cui funzionari, in attuazione delle direttive impartite dal presidente della CONSAP, curano la predisposizione dei lavori svolti dal comitato nel periodo compreso tra le riunioni del medesimo, anche per quanto concerne i rapporti con il pubblico [4].

 

     Art. 2. Attribuzioni del comitato. [5]

     1. Il comitato accerta, previo espletamento di ogni attività istruttoria utile, l'esistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per la concessione dell'elargizione prevista dall'art. 1, comma 1, della legge e della relativa provvisionale, così come stabilito dall'art. 4 della medesima legge. A tal fine esso acquisisce, anche a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato, oltre al rapporto iniziale di cui all'art. 5 bis, comma 1, della legge, una relazione dettagliata in ordine alla natura delle azioni criminose lesive e del fatto che ha cagionato il danno, ai singoli presupposti positivi e negativi disciplinati dalla legge, al nesso tra il fatto delittuoso e il danno subito dalla vittima nonché all'entità del danno.

     2. Il prefetto, raccolti gli elementi necessari, anche attraverso gli organi di polizia, provvede, in tempo utile al rispetto dei termini del procedimento, all'invio della relazione. Ai fini della relazione, il prefetto può ottenere dall'autorità giudiziaria copia di atti e informazioni scritte sul loro contenuto, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5 bis, comma 2, della legge.

     3. Ricevuta la relazione del prefetto, il comitato esperisce gli accertamenti che ritiene più opportuni in ordine all'entità del danno e può inoltre richiedere alla competente autorità giudiziaria, nei medesimi limiti di cui al comma 2, copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto. Ove il comitato ritenga necessario approfondire le valutazioni in ordine agli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, con deliberazione motivata, proroga di 30 giorni il termine di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento.

     4. Nella determinazione dell'ammontare del danno da mancato guadagno, a norma dell'art. 4, comma 2 bis, della legge, il comitato tiene conto, in particolare, del reddito medio netto prodotto dall'attività in relazione alla quale si è verificato l'evento lesivo nel corso del biennio antecedente l'evento medesimo, o dalla data di inizio dell'attività, se più recente. Se è accertato il nesso di casualità tra il fatto delittuoso e la perdita subita, tale nesso si presume esistente anche in rapporto al mancato guadagno, salvo che questo risulti riconducibile, in tutto o in parte, a diversi fattori causali.

     5. Il comitato propone al Presidente del Consiglio dei Ministri le determinazioni da assumere in ordine all'elargizione e alle provvisionali, tenuto anche conto della dotazione del Fondo, nonché in ordine alle domande e alle modalità per l'eventuale liquidazione; procede ai necessari accertamenti sull'impiego, entro un termine congruo, delle somme corrisposte in relazione al ripristino dei beni distrutti o danneggiati, anche sulla base della documentazione prodotta dall'interessato; dispone, anche a seguito di segnalazioni del prefetto, le opportune verifiche in ordine ai provvedimenti già adottati o alle proposte già formulate, proponendo al Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca dell'elargizione e della provvisionale nei casi previsti dalla legge.

     6. Il comitato, anche su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esprime pareri su ogni altra questione relativa all'applicazione della legge, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora gli accertamenti o le verifiche da effettuare risultino particolarmente complessi, il comitato può avvalersi delle prestazioni di uno o più consulenti tecnici, retribuiti secondo le modalità di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni. Le relative spese sono poste a carico del Fondo.

     7. Il comitato verifica semestralmente la rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dalla legge e ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 3. Concessione in misura proporzionale.

     1. Ai fini della presentazione delle proposte di cui all'art. 2, comma 5, primo periodo, il comitato stabilisce, all'inizio di ciascun anno, in via provvisoria e nei limiti stabiliti dalla legge, la misura percentuale dell'ammontare complessivo delle elargizioni e delle provvisionali di cui al comma 2 che può essere concesso, tenendo conto delle previsioni, relativamente all'anno considerato, sulle disponibilità del Fondo al netto delle spese di gestione, e sulle domande che potranno essere presentate dagli interessati. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, sulla base delle effettive risultanze, il comitato provvede alle determinazioni definitive delle misure da proporre [6].

     2. Esaminata la domanda e la documentazione comunque acquisita, il comitato, ferme restando le determinazioni di cui al comma 1, individua la misura dell'ammontare complessivo dell'elargizione che può essere corrisposta in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge [7].

     2 bis. Se si procede alla concessione dell'elargizione, essa è corrisposta dopo che nel procedimento penale per il fatto che ha causato il danno è stato richiesto il rinvio a giudizio dell'imputato o quest'ultimo è stato presentato o citato a comparire in udienza per il giudizio, ovvero quando tale procedimento è stato definito con provvedimento di archiviazione o con sentenza anche non definitiva, e comunque quando siano decorsi due anni dalla data del fatto lesivo [8].

     2 ter. Prima dell'adozione dei provvedimenti o della scadenza dei termini indicati nel comma 2 bis, può essere disposta la corresponsione, in una o più soluzioni, di una provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione [9].

     2 quater. All'esito della sentenza di primo grado o del provvedimento di archiviazione, il comitato verifica nuovamente, sulla base delle risultanze giudiziarie, la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'elargizione e adotta i provvedimenti consequenziali [10].

     3. Con le modalità di cui al comma 1, il comitato definisce altresì i criteri di liquidazione delle elargizioni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge, anche tenendo conto della consistenza di cassa del Fondo con riferimento al corrispondente periodo temporale.

 

     Art. 4. Speditezza e riservatezza del procedimento.

     1. Tutti gli organi chiamati a svolgere funzioni nell'ambito del procedimento di elargizione curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza del procedimento medesimo.

     2. Il termine per la definizione del procedimento è fissato in giorni novanta che decorrono dalla data in cui la domanda per la concessione dell'elargizione perviene al comitato di cui all'art. 1 [11].

     3. Gli atti del procedimento di elargizione devono essere custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza. Analoghe cautele devono essere adottate nella fase dell'acquisizione della documentazione necessaria e della relativa comunicazione tra gli organi interessati.

     4. Il comitato di cui all'art. 1 provvede con celerità all'attuazione del disposto di cui all'art. 5, comma 5, della legge, verificando periodicamente l'idoneità delle misure adottate.

     5. Negli atti del procedimento, gli elementi di identificazione dei soggetti interessati devono essere indicati nei limiti indispensabili ai fini dei controlli sul procedimento e sull'attività del Fondo.

 

     Art. 5. Validità delle deliberazioni del comitato e compensi.

     1. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     2. Per ogni riunione del comitato spetta ai membri e ai segretari un gettone di presenza il cui ammontare è determinato dal consiglio di amministrazione della CONSAP, su proposta del presidente [12].

     3. Gli atti ed i documenti relativi al procedimento di elargizione sono coperti dal segreto di ufficio e di essi o del loro contenuto è vietata la pubblicazione; quando si tratta di atti o documenti di un procedimento penale si applicano le disposizioni previste dall'art. 684 del codice penale e dall'art. 115 del codice di procedura penale.

 

     Art. 6. Revoca.

     1. Ai fini dell'eventuale revoca del provvedimento di concessione dell'elargizione o della provvisionale ai sensi dell'art. 4, commi 4, 4 bis e 5 della legge, il comitato acquisisce ogni ulteriore idonea documentazione necessaria e richiede altresì all'autorità giudiziaria copia delle decisioni il cui contenuto rileva ai fini della decisione sulla revoca, anche se intervenute successivamente alla sentenza di primo grado [13].

 

     Art. 7. Modalità per l'amministrazione del Fondo.

     1. La Concessionaria di servizi amministrativi pubblici S.p.a. deve tenere contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione patrimoniale del Fondo, nonché una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso, anche ai fini della rideterminazione della misura percentuale di cui all'art. 6, comma 2, della legge [14].

     2. Il consiglio di amministrazione della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a., nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, deve aver riguardo alle esigenze di liquidità del Fondo. Le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano [15].

 

     Art. 8. Rendiconto del Fondo.

     1. Il rendiconto della gestione patrimoniale del Fondo, approvato dal consiglio di amministrazione della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a., deve essere trasmesso, unitamente alle relazioni dello stesso consiglio di amministrazione e del comitato di cui all'art. 5 della legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce [16].

     2. Il rendiconto deve comprendere le seguenti voci in entrata:

     a) i contributi, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 1, della legge, di competenza dell'esercizio;

     b) le quote di cui alla lettera c) dell'art. 6, comma 1, della legge, di competenza dell'esercizio;

     c) le somme ripetute ai sensi dell'art. 4 della legge;

     d) altre entrate, da indicare analiticamente.

     3. Il rendiconto deve altresì comprendere le seguenti voci in uscita:

     a) le somme corrisposte ai sensi dell'art. 2 della legge;

     b) le spese sostenute dalla Concessionaria di servizi pubblici S.p.a. per la gestione del Fondo [17];

     c) altre uscite, da indicare analiticamente.

 

     Art. 9. Situazione patrimoniale.

     1. Il rendiconto di cui all'art. 8 deve essere accompagnato da una situazione patrimoniale dalla quale risultino alla fine dell'esercizio, all'attivo:

     a) la consistenza di cassa;

     b) l'ammontare dei depositi presso istituti di credito;

     c) altre attività mobiliari, da indicare analiticamente;

     d) i crediti per contributi non incassati;

     e) altre partite creditorie, da indicare analiticamente;

     f) l'eventuale saldo a conguaglio.

     2. La medesima situazione patrimoniale deve altresì comprendere, al passivo:

     a) i debiti per elargizioni concesse e non ancora liquidate;

     b) altre partite debitorie, da indicare analiticamente;

     c) l'eventuale saldo a conguaglio.

 

     Art. 10. Determinazione della misura del contributo.

     1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, può essere rideterminata, in stretta relazione alle esigenze istituzionali del Fondo, la misura percentuale dell'imposta di cui all'art. 6, comma 2, della legge.

 

     Art. 11. Domanda per la concessione dell'elargizione.

     1. La domanda per la concessione dell'elargizione deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato, che la trasmette al comitato di cui all'art. 1 unitamente alla relazione prevista dall'art. 2 [18].

     2. La domanda deve essere corredata da idonea e dettagliata documentazione, comprovante la natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, il rapporto di causalità, i singoli presupposti positivi e negativi previsti dalla legge e l'ammontare del danno. Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarata l'esistenza o meno di contratti di assicurazione relativi ai beni danneggiati o distrutti; in caso affermativo, dovranno essere allegate copie delle relative polizze.

     2 bis. Se l'elargizione è richiesta anche in relazione al mancato guadagno, alla domanda è allegata copia delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IVA del richiedente relative ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero a partire dall'inizio dell'attività, se più recente. Se si tratta di società, è allegata altresì copia dei bilanci relativi al medesimo periodo [19].

     3. Le domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto dovranno essere integrate, entro sessanta giorni dalla predetta data, con gli elementi richiesti ai commi 1, 2 e 2 bis [20].

     4. Il comitato, direttamente o per tramite del prefetto, può chiedere chiarimenti all'interessato e può invitarlo ad integrare la documentazione mancante [21].

 

     Art. 12. Elenco delle associazioni. [22]

     1. Ai fini dell'elargizione prevista dall'art. 1, comma 1, secondo periodo, della legge i prefetti inviano al commissario straordinario l'elenco delle associazioni e delle organizzazioni operanti nella provincia.


[1] Adottato dal Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato di concerto con i Ministri del Tesoro, delle Finanze, dell'Interno e di Grazia e Giustizia.

[2] Comma modificato dall’art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 431 e così sostituito dall’art. 1 del D.M. 9 luglio 1997, n. 400.

[3] Comma modificato dall’art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 431 e così sostituito dall’art. 1 del D.M. 9 luglio 1997, n. 400.

[4] Comma modificato dall’art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 431 e così sostituito dall’art. 1 del D.M. 9 luglio 1997, n. 400.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 2 del D.M. 9 luglio 1997, n. 400.

[6] Comma già modificato dall’art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 431 e così ulteriormente modificato dall’art. 3 del D.M. 9 luglio 1997, n. 400.

[7] Comma modificato dall’art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 431 e così sostituito dall’art. 3 del D.M. 9 luglio 1997, n. 400.

[8] Comma inserito dall'art. 3 del D.M. 9 luglio 1997, n. 400.

[9] Comma inserito dall'art. 3 del D.M. 9 luglio 1997, n. 400.

[10] Comma inserito dall'art. 3 del D.M. 9 luglio 1997, n. 400.

[11] Comma così modificato dall’art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 431.

[12] Comma modificato dall’art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 431 e così sostituito dall’art. 4 del D.M. 9 luglio 1997, n. 400.

[13] Comma così modificato dall’art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 431.

[14] Comma così modificato dall’art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 431.

[15] Comma così modificato dall’art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 431.

[16] Comma così modificato dall’art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 431.

[17] Lettera così modificata dall’art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 431.

[18] Comma così modificato dall’art. 5 del D.M. 9 luglio 1997, n. 400.

[19] Comma aggiunto dall’art. 5 del D.M. 9 luglio 1997, n. 400.

[20] Comma così modificato dall’art. 5 del D.M. 9 luglio 1997, n. 400.

[21] Comma aggiunto dall’art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 431.

[22] Articolo aggiunto dall’art. 6 del D.M. 9 luglio 1997, n. 400.