§ 69.3.31 - D.P.R. 29 gennaio 1997, n. 51.
Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:29/01/1997
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Domanda di concessione del mutuo.
Art. 3.  Accertamenti preliminari e parere del Comitato.
Art. 4.  Decisione sulla domanda.
Art. 5.  Determinazione dell'importo del mutuo.
Art. 6.  Provvisionale.
Art. 7.  Erogazione del mutuo.
Art. 8.  Surroga del Fondo.
Art. 9.  Sospensione o revoca del mutuo.
Art. 10.  Speditezza e riservatezza del procedimento - Segreto d'ufficio.
Art. 11.  Compiti e funzionamento del Comitato.
Art. 12.  Modalità per l'amministrazione del Fondo.
Art. 13.  Relazione sulla gestione del Fondo.


§ 69.3.31 - D.P.R. 29 gennaio 1997, n. 51.

Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.

(G.U. 11 marzo 1997, n. 58).

 

 

     Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

     a) per "legge", la legge 7 marzo 1996, n. 108;

     b) per "Fondo", il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge;

     c) per "commissario straordinario", il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket;

     d) per "Comitato", il Comitato previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

     e) per "mutuo", il mutuo previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge a favore delle vittime del reato di usura.

 

          Art. 2. Domanda di concessione del mutuo.

     1. La domanda, indirizzata al Fondo per il tramite del Comitato, è presentata, o inviata con plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 5, primo periodo, della legge.

     2. La domanda deve contenere:

     a) la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato di usura;

     b) l'analitica descrizione dei fatti e l'indicazione della data in cui si sono verificati;

     c) l'indicazione della data e delle modalità con le quali l'interessato ha avuto notizia dell'inizio delle indagini;

     d) l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato;

     e) l'indicazione dell'ulteriore eventuale danno per perdite o mancati guadagni conseguenti al reato; a tal fine l'interessato deve fornire elementi di prova sulle cause che hanno determinato il maggior danno e sull'entità del danno stesso, con riguardo alle circostanze rilevanti previste dall'articolo 14, comma 4, secondo periodo, della legge;

     f) l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo e dei tempi di restituzione ed eventualmente delle modalità di erogazione della stessa;

     g) l'indicazione della somma eventualmente richiesta a titolo di anticipazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge.

     3. La domanda deve essere corredata della documentazione comprovante l'esercizio delle attività previste dall'articolo 14, comma 2, della legge, da un piano di investimento e di utilizzo delle somme mutuate che risponda alla finalità di reinserimento nell'economia legale e dall'elenco nominativo dei creditori dell'interessato, con indicazione dell'ammontare dei rispettivi crediti. Ove sia fatta richiesta di anticipazione, devono essere altresì documentate le situazioni di urgenza poste a fondamento della medesima.

 

          Art. 3. Accertamenti preliminari e parere del Comitato. [1]

     1. Il Comitato annota le domande in un apposito registro informatico generale nell'ordine cronologico riferito alla data di spedizione o presentazione, e, ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 9, provvede a trasmettere copia della domanda stessa alla segreteria della procura della Repubblica competente o alla cancelleria del tribunale presso il quale pende il procedimento per il delitto di usura, nonché al prefetto competente per territorio. Se vi è richiesta di anticipazione ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge, la domanda è inviata immediatamente al commissario straordinario e copia della medesima, su richiesta del commissario stesso, è altresì trasmessa al pubblico ministero per il parere previsto da tale disposizione.

     2. Il Comitato, entro trenta giorni dalla data di spedizione o presentazione della domanda, esprime il suo parere circa le determinazioni da assumere sulla medesima, tenendo conto dell'ordine cronologico delle domande, delle modalità per la restituzione della somma concessa a mutuo, e del piano di investimento e di utilizzo proposto dall'interessato.

     3. Ai fini di cui al comma 2, il Comitato esperisce accertamenti e può richiedere notizie, informazioni e copia di atti anche al prefetto e all'autorità giudiziaria competente, dandone notizia al commissario straordinario. Nei casi di particolare complessità, il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni [2].

 

          Art. 4. Decisione sulla domanda.

     1. Ai fini della decisione sulla domanda il Comitato invia senza ritardo al commissario straordinario il proprio parere unitamente a copia del decreto che dispone il giudizio nel procedimento per il delitto di usura in cui l'interessato risulta parte offesa ovvero della sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ancorché non definitiva, emessa nei confronti dell'autore del delitto nel medesimo procedimento [3].

     2. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, il commissario straordinario, acquisita la documentazione di cui al comma 1, delibera la concessione del mutuo nei successivi trenta giorni.

     3. Ai fini della concessione del mutuo, il commissario straordinario tiene conto anche delle risultanze degli atti del procedimento penale. Il commissario straordinario può chiedere il nuovo parere al Comitato, in rapporto alle risultanze dei predetti atti; in tal caso, il provvedimento è emesso entro trenta giorni dalla ricezione del nuovo parere.

     4. La decisione sulla domanda è comunicata dal commissario straordinario all'interessato nei dieci giorni successivi alla sua adozione.

 

          Art. 5. Determinazione dell'importo del mutuo.

     1. L'importo del mutuo, stabilito in relazione al piano di investimento e utilizzo, è commisurato all'ammontare del danno subito dalla vittima del delitto di usura, e non può comunque superare quest'ultimo.

     2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 14 della legge, il danno si determina in base alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di interessi o di altri vantaggi usurari e l'ammontare degli interessi risultante dall'applicazione del tasso medio indicato dall'articolo 2, comma 4, della legge, relativo al periodo nel quale si sono verificati i fatti.

     3. Sino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei dati di cui all'articolo 2 della legge, il danno è determinato con valutazione presuntiva.

 

          Art. 6. Provvisionale.

     1. Il commissario straordinario provvede sulla richiesta di concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge entro quindici giorni dalla ricezione, da parte del Comitato, del parere del pubblico ministero e, ove ne abbia fatto richiesta, del parere del Comitato stesso. In tal caso i termini di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, sono ridotti della metà.

     2. Nei casi di cui al comma 1, il commissario straordinario può avvalersi di funzionari di amministrazioni o enti pubblici dagli stessi indicati ovvero di uno o più consulenti tecnici, scelti fra gli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. In tale ultimo caso il compenso dei consulenti è a carico del Fondo ed è liquidato dal commissario straordinario in base alle disposizioni valevoli per i consulenti tecnici nel processo civile.

     3. Si applica il comma 4 dell'articolo 4.

 

          Art. 7. Erogazione del mutuo.

     1. Nel caso di accoglimento della domanda, l'interessato è invitato, con la comunicazione di cui agli articoli 4, comma 4, e 6, comma 3, alla stipulazione del contratto di mutuo.

     2. Salvo quanto previsto dal comma 3, la somma o i singoli ratei erogati in esecuzione del contratto di mutuo sono depositati su di un conto intestato al mutuatario e vincolato all'ordine del commissario straordinario presso la banca scelta dall'interessato, all'atto della sottoscrizione del contratto medesimo, tra quelle appositamente convenzionate con il Fondo. A valere su tale deposito, sono disposte delegazioni o ordini di pagamento in favore dei creditori del mutuatario, secondo l'ordine indicato nel piano di investimento e di utilizzo.

     3. Ove l'interessato ne abbia fatto richiesta, il commissario straordinario può stabilire modalità di erogazione diverse da quelle indicate nel comma 2, purché idonee ad assicurare il rispetto delle finalità del mutuo e dei divieti stabiliti dall'articolo 14, comma 5, della legge.

     4. Nel caso di cui al comma 3, all'erogazione della somma o di ogni singolo rateo deve seguire, nel termine e con le modalità indicati dal commissario straordinario, la presentazione da parte dell'interessato di idonea documentazione comprovante l'impiego delle somme in conformità del piano di investimento e di utilizzo. La presentazione di tale documentazione è condizione per la corresponsione degli eventuali ulteriori ratei.

     5. Il commissario straordinario può in ogni caso acquisire notizie sull'impiego delle somme erogate, anche tramite il prefetto territorialmente competente.

 

          Art. 8. Surroga del Fondo.

     1. Ai fini dell'esercizio del diritto di surroga previsto dall'articolo 14, comma 2, secondo periodo, della legge, il Fondo si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

 

          Art. 9. Sospensione o revoca del mutuo.

     1. La segreteria della procura della Repubblica competente o la cancelleria del tribunale presso il quale pende il procedimento per il delitto di usura comunicano immediatamente al Comitato i fatti rilevanti ai fini dell'adozione, da parte del commissario straordinario, dei provvedimenti di sospensione o di revoca della concessione del mutuo ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell'articolo 14 della legge. Analogamente provvede il prefetto quanto alle misure di prevenzione personale proposte nei confronti dell'interessato, nonché con riguardo all'esito del relativo procedimento di applicazione.

     2. I provvedimenti di sospensione o di revoca di cui al comma 1 sono adottati dal commissario straordinario su parere del Comitato, che può esperire attività istruttoria ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

 

          Art. 10. Speditezza e riservatezza del procedimento - Segreto d'ufficio.

     1. Ai fini della speditezza e riservatezza del procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 3 e 5, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1992, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni. Gli atti e i documenti relativi al procedimento di concessione del mutuo sono coperti dal segreto d'ufficio e di essi o del loro contenuto è vietata la pubblicazione, salve le disposizioni degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, ove si tratti di atti e documenti del procedimento penale.

 

          Art. 11. Compiti e funzionamento del Comitato.

     1. Oltre quanto previsto dagli articoli 3, 4, commi 1 e 3, e 9, il Comitato:

     a) trasmette al commissario straordinario, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, una relazione sull'attività svolta con particolare riguardo alle domande non definite, indicandone i motivi; nella relazione il Comitato riferisce, altresì, sulla rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dalla legge e può formulare proposte di modifica della legge e del regolamento;

     b) esprime pareri su ogni altra questione sottopostagli dal commissario straordinario; i pareri sono rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta.

     2. Ai fini della validità delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, e successive modificazioni e integrazioni. La partecipazione alle riunioni del Comitato per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento è a titolo gratuito.

     3. Ai fini dell'espletamento dei compiti attribuiti al Comitato dal presente regolamento, possono essere autorizzate dal commissario straordinario, con imputazione a carico del Fondo, spese per il funzionamento e la dotazione di beni e strumenti dell'ufficio di segreteria tecnica del Comitato, ad eccezione di quelle relative al personale amministrativo di supporto logistico. Per assicurare il supporto logistico dell'ufficio di segreteria tecnica il commissario straordinario può avvalersi di personale amministrativo, in numero non superiore a sei unità e con qualifica non superiore a quella direttiva, all'uopo comandato dal Ministero dell'interno. Si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1994.

 

          Art. 12. Modalità per l'amministrazione del Fondo.

     1. Per la gestione patrimoniale del Fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito capitolo di spesa, al quale affluiscono gli stanziamenti previsti dall'articolo 14, comma 11, lettera a), della legge, nonché le somme di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 14, comma 11, che, versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro.

 

          Art. 13. Relazione sulla gestione del Fondo.

     1. Il commissario straordinario trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, la relazione sulla gestione del Fondo.

 


[1] Rubrica così modificata da errata-corrige, pubblicata sulla G.U. 7 aprile 1997, n. 80.

[2] Comma così modificato da errata-corrige, pubblicata sulla G.U. 7 aprile 1997, n. 80.

[3] Comma così modificato da errata-corrige, pubblicata sulla G.U. 7 aprile 1997, n. 80.