§ 12.2.138 - Regolamento 29 luglio 1997, n. 1489.
Regolamento (CE) n. 1489/97 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:29/07/1997
Numero:1489


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento definisce le modalità secondo le quali gli Stati membri istituiscono e gestiscono sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (in prosieguo: «SCP»), di cui [...]
Art. 2.      1. Entro il 31 dicembre 1997 ogni Stato membro predispone e comunica alla Commissione, così come gli altri Stati membri che lo richiedano, l'elenco dei pescherecci battenti la sua bandiera e [...]
Art. 3.      1. Gli impianti di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci assicurano in qualsiasi momento la trasmissione automatica al centro di controllo della pesca (in prosieguo: [...]
Art. 4.      1. L'SCP istituito da ciascuno Stato membro assicura, con riguardo ai pescherecci battenti la bandiera di tale Stato membro, registrati nella Comunità, cui si applica l'SCP ed operanti nelle [...]
Art. 5.      La trasmissione di dati tramite SCP da parte di un peschereccio comunitario operante nelle zone di pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 685/95, eseguita conformemente agli [...]
Art. 6.      1. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio, il comandante di quest'ultimo o l'armatore o il loro [...]
Art. 7.      Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a partire dal 1° ottobre 1998 la Commissione, su richiesta specifica, possa in qualsiasi momento accedere a distanza, mediante sessioni [...]
Art. 8.      Il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telescrivente e di telecopiatrice dell'autorità competente responsabile del CCP, nonché il suo indirizzo X.25 e qualsiasi altro indirizzo [...]
Art. 9.      Gli Stati membri e la Commissione si notificano reciprocamente le misure relative agli SCP adottate in forza dell'articolo 37, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93
Art. 10.      Per la prima volta anteriormente al 1° novembre 1997 e successivamente a scadenze semestrali, gli Stati membri informano la Commissione in merito allo stato di avanzamento dell'istituzione dei [...]
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi [...]


§ 12.2.138 - Regolamento 29 luglio 1997, n. 1489. [1]

Regolamento (CE) n. 1489/97 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite.

(G.U.C.E. 30 luglio 1997, n. L 202).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento definisce le modalità secondo le quali gli Stati membri istituiscono e gestiscono sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (in prosieguo: «SCP»), di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

 

     Art. 2.

     1. Entro il 31 dicembre 1997 ogni Stato membro predispone e comunica alla Commissione, così come gli altri Stati membri che lo richiedano, l'elenco dei pescherecci battenti la sua bandiera e registrati nella Comunità ai quali si applica un SCP a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, nonché l'elenco dei pescherecci delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1 di detto regolamento esentati dall'SCP in forza del paragrafo 3 del medesimo articolo.

     2. Entro il 30 giugno 1999 ogni Stato membro predispone e comunica alla Commissione, così come agli altri Stati membri che lo richiedano, l'elenco dei pescherecci battenti la sua bandiera e registrati nella Comunità ai quali si applica un SCP a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93, nonché l'elenco dei pescherecci delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento citato esentati dall'SCP in forza del paragrafo 3 del medesimo articolo.

     3. Gli Stati membri che impongono l'installazione di SCP su pescherecci battenti la loro bandiera e registrati nella Comunità cui non si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2847/93 predispongono e comunicano alla Commissione nonché agli altri Stati membri che lo richiedano l'elenco di detti pescherecci.

     4. Gli elenchi recano per ciascun peschereccio i seguenti dati:

     - lo Stato di bandiera,

     - il numero d'iscrizione nei registri marittimi nazionali,

     - l'identificazione esterna,

     - il nome della nave,

     - l'indicativo internazionale di chiamata.

     5. Ogni Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri che li abbiano richiesti circa le eventuali modificazioni degli elenchi.

 

     Art. 3.

     1. Gli impianti di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci assicurano in qualsiasi momento la trasmissione automatica al centro di controllo della pesca (in prosieguo: «CCP») dello Stato membro di bandiera, dei dati relativi a quanto segue:

     - identificazione del peschereccio,

     - ultima posizione geografica del peschereccio, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99%, e

     - data ed ora in cui è stata rilevata la suddetta posizione del peschereccio.

     2. Ogni Stato membro di bandiera adotta i provvedimenti necessari per verificare l'esattezza dei dati di cui al paragrafo 1.

     3. Salve le disposizioni speciali previste dagli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e paesi terzi o dalle convenzioni internazionali di cui la Comunità o alcuni suoi Stati membri sono parte contraente, ogni Stato membro adotta i provvedimenti necessari affinché il proprio CCP riceva tramite l'SCP le informazioni di cui al paragrafo 1 concernenti i pescherecci che battono la sua bandiera e sono registrati nella Comunità almeno ogni due ore e salvo altrimenti disposto nell'allegato I. Il CCP può chiedere una comunicazione più frequente della posizione. Se un SCP non offre la possibilità di rilevare la posizione effettiva dei pescherecci, lo Stato membro interessato adotta le misure necessarie affinché il CCP riceva comunicazione della posizione dei pescherecci ogni ora.

     4. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie affinché il proprio CCP controlli, tramite l'SCP, la data e l'ora dell'entrata e dell'uscita dalle zone di pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio e dalle acque di un paese terzo dei pescherecci battenti la sua bandiera e registrati nella Comunità.

 

     Art. 4.

     1. L'SCP istituito da ciascuno Stato membro assicura, con riguardo ai pescherecci battenti la bandiera di tale Stato membro, registrati nella Comunità, cui si applica l'SCP ed operanti nelle acque dello Stato membro costiero, la trasmissione automatica al CCP di tale Stato membro costiero dei dati relativi sia all'identificazione e alla posizione geografica, espressi in gradi e primi di latitudine e longitudine, sia alla luce e all'ora della fissazione di tale posizione. I dati di parola sono trasmessi, simultaneamente alla loro trasmissione al CCP dello Stato membro di bandiera, nel formato precisato all'allegato II.

     2. Prima del 31 dicembre 1997, ogni Stato membro trasmette agli altri Stati membri un elenco completo delle coordinate geografiche espresse in latitudine e longitudine che delimitano la propria zona economica esclusiva o la propria zona di pesca esclusiva.

     3. Gli Stati membri costieri che controllano congiuntamente una zona possono specificare una destinazione comune delle trasmissioni di cui al paragrafo 1. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

     4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ai fini del coordinamento tra le rispettive autorità preposte all'istituzione e alla gestione delle procedure di trasmissione dei dati al CCP di uno Stato membro costiero.

 

     Art. 5.

     La trasmissione di dati tramite SCP da parte di un peschereccio comunitario operante nelle zone di pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 685/95, eseguita conformemente agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, costituisce trasmissione del rapporto di cui agli articoli 19 ter e 19 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93.

 

     Art. 6.

     1. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio, il comandante di quest'ultimo o l'armatore o il loro rappresentante comunica al CCP dello Stato membro di bandiera e al CCP dello Stato membro costiero almeno una volta ogni ventiquattro ore, dal momento in cui il fatto è stato riscontrato, i dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento, mediante telecopiatrice, telefono o radio, tramite una stazione radio autorizzata in forza della normativa comunitaria per il ricevimento di tali informazioni. Si applica la stessa disposizione in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'SCP dello Stato membro di bandiera. Tale comunicazione non costituisce trasmissione del rapporto di cui agli articoli 19 ter e 19 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93.

     2. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio, l'armatore o il suo rappresentante hanno l'obbligo di far riparare detto impianto o di sostituirlo entro un mese. Decorso tale termine, il comandante del peschereccio non è autorizzato a intraprendere una bordata con un impianto di localizzazione via satellite difettoso. Se un impianto cessa tuttavia di funzionare, o diventa difettoso nel corso di una bordata che dura oltre un mese, dev'essere riparato o sostituito appena il peschereccio entra in porto e il comandante del peschereccio non è autorizzato a intraprendere una nuova bordata prima che detto impianto sia stato riparato o sostituito.

     3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il comandante o l'armatore del peschereccio o il loro rappresentante sia informato qualora l'impianto di localizzazione via satellite istallato a bordo di un peschereccio risulti difettoso o non funzionante oppure, nei limiti del possibile, qualora non funzioni l'SCP.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a partire dal 1° ottobre 1998 la Commissione, su richiesta specifica, possa in qualsiasi momento accedere a distanza, mediante sessioni interattive, agli archivi informatizzati dei dati registrati dal CCP.

 

     Art. 8.

     Il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telescrivente e di telecopiatrice dell'autorità competente responsabile del CCP, nonché il suo indirizzo X.25 e qualsiasi altro indirizzo utilizzato per la trasmissione elettronica dei dati sono elencati nell'allegato III. Qualsiasi modificazione di tali informazioni viene comunicata alla Commissione e agli altri Stati membri entro una settimana.

 

     Art. 9.

     Gli Stati membri e la Commissione si notificano reciprocamente le misure relative agli SCP adottate in forza dell'articolo 37, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

 

     Art. 10.

     Per la prima volta anteriormente al 1° novembre 1997 e successivamente a scadenze semestrali, gli Stati membri informano la Commissione in merito allo stato di avanzamento dell'istituzione dei propri SCP.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO I

FREQUENZA DELLE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI LA POSIZIONE

(Omissis)

ALLEGATO II

FORMATO PER LO SCAMBIO ELETTRONICO DEI DATI

(Omissis)

ALLEGATO III [2]

(Omissis)

 

_____________________

    (1) Allegato sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 21 aprile 1999, n. 831.

 

 


(1) Allegato sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 21 aprile 1999, n. 831.

 

 

 


[1] Regolamento abrogato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall’art. 25 del regolamento (CE) n. 2244/2003.

[2] Allegato sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 21 aprile 1999, n. 831.