§ 4.1.85 - L.R. 3 gennaio 2012, n. 1.
Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:03/01/2012
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata
Art. 2.  Partecipazione degli IACP alle procedure di riqualificazione urbanistica
Art. 3.  Interventi di programmazione in favore dell’edilizia sociale, sovvenzionata e agevolata. Interventi a sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi nel comune di Favara e nei comuni della [...]
Art. 4.  Interventi per la riqualificazione di aree urbane degradate nella città di Messina
Art. 5.  Promozione dello sviluppo del sistema integrato di fondi immobiliari di edilizia sociale ed istituzione del Fondo immobiliare regionale
Art. 6.  Adozione del regolamento di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 12/2011
Art. 7.  Obbligazioni pregresse per lavori nel comune di Furnari
Art. 8.  Differimento di termini per il recupero abitativo
Art. 9.  Norma finale


§ 4.1.85 - L.R. 3 gennaio 2012, n. 1.

Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico.

(G.U.R. 13 gennaio 2012, n. 2 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata

1. Ai fini della realizzazione di alloggi sociali di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 e al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, si applica in Sicilia la disciplina prevista dall’articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in attuazione di quanto previsto dai commi 258 e 259 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la realizzazione di tali interventi può ricorrersi agli strumenti del partenariato pubblico- privato (PPP) di cui al comma 15 ter dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’economia, dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, previa delibera della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa della Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità attuative per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed in particolare:

a) i criteri per l’individuazione delle aree in cui localizzare gli interventi, secondo le previsioni degli strumenti di programmazione urbanistica o in deroga agli stessi;

b) le modalità di individuazione e scelta dei partner privati degli interventi, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e tutela della concorrenza;

c) le modalità e le condizioni per la valutazione delle proposte dei privati e per la negoziazione degli accordi di partenariato pubblico privato (PPP);

d) le eventuali premialità, sia in termini di volumi edificabili che di agevolazioni fiscali e/o finanziarie, da attribuire ai promotori degli interventi, secondo le condizioni ed i limiti ivi stabiliti;

e) le procedure amministrative a cui ricorrere per l’approvazione e l’attuazione degli interventi, secondo criteri di semplificazione e trasparenza;

f) gli obiettivi minimi da conseguirsi, da parte dei comuni, in termini di disponibilità di alloggi sociali e riqualificazione urbanistica, in relazione alle caratteristiche dell’intervento ed alle quote di investimento pubblico e privato complessivamente previste;

g) le modalità per consentire, fra i costi dell’intervento, l’eventuale inclusione delle spese della relativa assistenza tecnico-amministrativa ai comuni.

 

     Art. 2. Partecipazione degli IACP alle procedure di riqualificazione urbanistica

1. Nelle more della riforma organica degli Istituti autonomi delle Case popolari, gli stessi possono concorrere, insieme ai comuni ed ai soggetti privati, all’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, secondo le modalità in essa stabilite e disciplinate con il regolamento di cui al comma 2 dell’articolo 1.

 

     Art. 3. Interventi di programmazione in favore dell’edilizia sociale, sovvenzionata e agevolata. Interventi a sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi nel comune di Favara e nei comuni della provincia di Messina

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le risorse afferenti all’edilizia sia sovvenzionata che agevolata originate dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed, altresì, le risorse dell’edilizia sovvenzionata (ex GESCAL) giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino adottati atti giuridicamente vincolanti, sono programmate per la loro utilizzazione, con esclusione delle quote effettivamente impegnate alla predetta data e di quelle necessarie al completamento degli interventi in corso, con le seguenti finalità:

a) interventi per l’eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale pubblica;

b) acquisto di alloggi immediatamente abitabili da privati nonché di alloggi da destinare ai soggetti attualmente occupanti gli immobili realizzati per le finalità di cui alla legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni e non più disponibili nel patrimonio della Regione [1];

c) contratti di quartiere II, per l’utilizzazione della graduatoria formata in base alle proposte dei comuni della Regione, approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2005;

d) interventi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ovvero interventi per il recupero edilizio, la rifunzionalizzazione ed il completamento di strutture al servizio delle forze dell’ordine, comprensive di alloggio, interventi di completamento delle strutture polivalenti destinate a funzioni di casa albergo e/o casa protetta e interventi di riqualificazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata e destinati ad alloggi residenziali per le forze dell'ordine secondo la normativa concorsuale vigente per ramo di amministrazione statale. Per le predette finalità di riqualificazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata e destinati ad alloggi residenziali per le forze dell'ordine, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato ai fini della costituzione e regolamentazione di un fondo di rotazione che sarà alimentato dai canoni di affitto degli immobili stessi [2];

e) piani di edilizia sociale realizzati mediante fondi immobiliari, costituiti ai sensi del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e bis) maggiori oneri per espropriazioni, pagamenti e contenziosi [3].

Per le finalità del presente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2011 la spesa di 6.000 migliaia di euro cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dell’U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti accerta la consistenza delle eventuali e ulteriori risorse di cui al comma 1 e ne propone il riparto all’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità che provvede con proprio decreto previa delibera della Giunta regionale.

3. In considerazione delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità determinatesi nel centro storico del comune di Favara e del disagio abitativo conseguente alle ordinanze di sgombero coattivo già disposte dall’amministrazione comunale, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a trasferire al comune di Favara 3.000 migliaia di euro, per le finalità di cui al comma 1, lettere b) e d), con specifico vincolo a favore dei destinatari delle predette ordinanze, ove residenti negli immobili oggetto delle ordinanze stesse da almeno due anni, e a condizione che gli immobili da acquisire siano in regola con la vigente legislazione in materia di edilizia e urbanistica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 3.000 migliaia di euro ed al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2011. 4. In considerazione delle condizioni di disagio abitativo determinatesi nella provincia di Messina, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre 2011, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a trasferire all’Istituto autonomo case popolari di Messina la somma di 10.000 migliaia di euro, per le finalità di cui al comma 1, lettere b) e d), con specifico vincolo a favore dei residenti nei comuni alluvionati, destinatari di ordinanze di sgombero o di provvedimento che, a causa dei predetti eventi, dichiari l’inabitabilità degli immobili di residenza e a condizione che gli immobili da acquisire siano in regola con la vigente legislazione in materia di edilizia e urbanistica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 10.000 migliaia di euro ed al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

5. L’intervento di cui al comma 3 ha luogo ove i destinatari delle ordinanze di sgombero adottate dal comune di Favara siano in possesso dei requisiti soggettivi per l’assegnazione di alloggi in regime di edilizia sovvenzionata. I medesimi requisiti devono essere posseduti dai destinatari dell’intervento di cui al comma 4, con esclusione di quello relativo al reddito, elevato al triplo. L’intervento è, comunque, subordinato alla previa ricognizione e assegnazione, da parte del comune di Favara e degli altri comuni interessati di unità abitative esistenti nel patrimonio comunale e destinabili alle medesime finalità. Si considerano immediatamente utilizzabili per dette finalità gli immobili abusivamente realizzati e non sanabili, pur in assenza di provvedimento comunale di acquisizione al patrimonio.

6. All’articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo il comma 4 ter, introdotto dalla delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 304 del 13 dicembre 2011 recante “Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive”, è inserito il seguente:

“4 quater. Le agevolazioni di cui ai commi 4 bis. e 4 ter. possono essere concesse sotto forma di contributi in conto capitale, anche cumulativamente con le altre tipologie di contributi, entro i limiti e con le modalità individuate con i decreti adottati dall’Assessore regionale per le attività produttive ai sensi dei predetti commi”.

 

     Art. 4. Interventi per la riqualificazione di aree urbane degradate nella città di Messina

1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano agli edifici inclusi nei piani di risanamento di cui alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 5. Promozione dello sviluppo del sistema integrato di fondi immobiliari di edilizia sociale ed istituzione del Fondo immobiliare regionale

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi a sostegno delle politiche abitative a valere sulle risorse di cui all’ art 3, comma 1, lettera e). A tale scopo promuove lo sviluppo del sistema integrato di fondi immobiliari di edilizia sociale di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, finalizzato all’incremento della dotazione sul territorio regionale di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, per le categorie individuate all’articolo 11, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. La Regione è autorizzata a costituire, con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, di concerto con l’Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità, un fondo immobiliare operante sul territorio regionale per l’edilizia residenziale sociale ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 e per le finalità ivi previste e a sottoscriverne le quote, per cassa e/o in natura. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per l’economia, di concerto con l’Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità, con proprio decreto, disciplina le modalità di costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento del fondo immobiliare regionale in coerenza con i principi fissati per il sistema dei fondi immobiliari nazionali previsti dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva la possibilità di introdurre disciplina di dettaglio in relazione a specifiche e peculiari caratteristiche degli interventi della Regione in materia di edilizia sociale. Nei successivi trenta giorni con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, di concerto con l’Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità, è adottato il bando per l’individuazione del soggetto gestore del Fondo, esclusivamente con procedure di evidenza pubblica. Le quote del Fondo immobiliare regionale possono essere sottoscritte, per cassa e/o in natura, da investitori istituzionali pubblici o da soggetti privati, tra i quali il Fondo nazionale (Fondo Investimenti per l’Abitare) del Sistema integrato di fondi, gestito da CDPI SGR, società di gestione del risparmio controllata da Cassa depositi e prestiti. Gli interventi realizzati dal fondo immobiliare regionale di cui al presente comma sono rivolti a privilegiare le proposte che, a parità di obiettivi e risultati attesi, garantiscano nell’ordine:

a) il più efficace coordinamento con le politiche regionali in materia di edilizia residenziale pubblica;

b) il maggior coinvolgimento della Regione nelle scelte strategiche;

c) il minor impegno della Regione in termini finanziari;

d) la permanente verifica degli interventi in itinere;

e) la maggior dotazione economico-patrimoniale.

3. È esclusa la partecipazione della Regione a fondi immobiliari che perseguano, anche indirettamente, obiettivi speculativi o comunque non riconducibili alle finalità del comma 2.

4. La sottoscrizione di quote del Fondo da parte di soggetti privati è comunque subordinata al possesso da parte degli stessi dei requisiti soggettivi accertati ai sensi e per gli effetti degli articoli 82 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I soggetti che intendano realizzare i programmi di edilizia residenziale sociale di cui al comma 2 o che partecipino alla loro realizzazione devono essere in possesso dei medesimi requisiti soggettivi.

5. Salvo quanto disposto nei precedenti commi, le disposizioni del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, ove riferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si intendono riferite all’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e ove riferite al Ministero dell’economia si intendono riferite all’Assessorato regionale dell’economia.

6. I proventi derivanti dalla dismissione degli immobili di proprietà comunale sono destinati da ogni singolo comune, nella misura minima del 30 per cento, al Fondo immobiliare regionale per gli interventi di edilizia sociale da effettuarsi nel rispettivo territorio.

 

     Art. 6. Adozione del regolamento di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 12/2011 [4]

1. Il termine fissato dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, per l’adozione del regolamento ivi previsto, è fissato al 31 gennaio 2012. Le procedure disciplinate dal Titolo I della stessa legge sono concluse nei novanta giorni successivi alla data di pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale, termine entro il quale cessano di avere efficacia anche le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 12/2011.

 

     Art. 7. Obbligazioni pregresse per lavori nel comune di Furnari

1. Per consentire il soddisfacimento delle obbligazioni assunte nei confronti del comune di Furnari relative ai lavori di ristrutturazione e restauro di un edificio da adibire a caserma dei vigili del fuoco ed al palazzo municipale è autorizzata per l’esercizio finanziario 2011 la spesa di 1.701 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

 

     Art. 8. Differimento di termini per il recupero abitativo [5]

1. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, come modificato dall’articolo 65 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall’articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e dall’articolo 112 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è ulteriormente differito alla data di approvazione della presente legge.

 

     Art. 9. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 21 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 2014, n. 9.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 47 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5 e così modificata dall'art. 20 della L.R. 26 novembre 2021, n. 29.

[4] Il termine di cui al presente articolo è stato fissato al 30 settembre 2012 dall'art. 3 della L.R. 11 aprile 2012, n. 23.

[5] Il termine di cui al presente articolo è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2018 dall'art. 92 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.