§ 2.1.3 - Regolamento 4 aprile 1962, n. 26.
Regolamento (CEE) n. 26/62 del Consiglio relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli.


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.1 principi della concorrenza
Data:04/04/1962
Numero:26


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli da 85 a 90 del Trattato, nonchè le disposizioni adottate per la loro esecuzione, si applicano a tutti gli accordi, [...]
Art. 2.      1. L'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo precedente che costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale di [...]
Art. 3.      1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 46, l'articolo 91, paragrafo 1 del Trattato è applicabile al commercio dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato
Art. 4.      Le disposizioni del paragrafo 1 e del primo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 93 del Trattato si applicano agli aiuti concessi alla produzione o al commercio dei prodotti elencati [...]
Art. 5. 


§ 2.1.3 - Regolamento 4 aprile 1962, n. 26. [1]

Regolamento (CEE) n. 26/62 del Consiglio relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli.

(G.U.C.E. 20 aprile 1962, n. 030).

 

Art. 1.

     A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli da 85 a 90 del Trattato, nonchè le disposizioni adottate per la loro esecuzione, si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche, di cui all'articolo 85, paragrafo 1paragrafo 1 e all'articolo 86 del Trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti elencati all'allegato II del Trattato, fatte salve le disposizioni del seguente articolo 2.

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo precedente che costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 39 del Trattato. Non si applica in particolare agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro, nella misura in cui, senza che ne derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato.

     2. Previa consultazione degli Stati membri e udite le imprese o associazioni d'imprese interessate o ogni altra persona fisica o giuridica che essa reputi necessario interpellare, la Commissione, fatto salvo il controllo della Corte di Giustizia, è sola competente per accertare, mediante decisione da pubblicarsi, per quali accordi, decisioni e pratiche ricorrano le condizioni previste al paragrafo 1.

     3. La Commissione procede a tale accertamento d'ufficio o su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro oppure di un'impresa o associazione di imprese interessate.

     4. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, essa deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

 

     Art. 3.

     1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 46, l'articolo 91, paragrafo 1 del Trattato è applicabile al commercio dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato.

     2. Tenendo conto delle disposizioni del Trattato relative all'agricoltura e, in particolare, dell'articolo 39, la Commissione valuta tutte le cause che sono all'origine delle pratiche incriminate, e segnatamente il livello dei prezzi ai quali sono effettuate, sul mercato considerato, le importazioni da altre provenienze. A seguito di tale valutazione, la Commissione rivolge le raccomandazioni e autorizza le misure di protezione di cui all'articolo 91, paragrafo 1 del Trattato.

 

     Art. 4.

     Le disposizioni del paragrafo 1 e del primo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 93 del Trattato si applicano agli aiuti concessi alla produzione o al commercio dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato.

 

     Art. 5. [2]

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, eccettuate le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 che entrano in vigore il 30 luglio 1962.

 


[1] Abrogato dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 1184/2006.

[2] Articolo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 49/62.