§ 1.6.289 - Regolamento 7 gennaio 1998, n. 20.
Regolamento (CE) n. 20/98 della Commissione che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:07/01/1998
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto concerne la concessione degli aiuti di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del suddetto [...]
Art. 2.      1. L'aiuto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2200/96 è concesso, sotto forma di aiuto forfettario, per le spese di costituzione e di funzionamento [...]
Art. 3.      1. L'aiuto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 2200/96 è concesso, direttamente o tramite istituti di credito, sotto forma di prestiti con determinate [...]
Art. 4.      1. La concessione del riconoscimento pone termine alla concessione degli aiuti previsti agli articoli 2 e 3
Art. 5.      1. Le domande di rimborso relative agli aiuti previsti per le spese di cui agli articoli 2 e 3 e concernenti le spese pagate dallo Stato membro nel corso dell'anno civile a tutti i gruppi di [...]
Art. 6.      1. Possono beneficiare o continuare a beneficiare degli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 478/97 originati dalla fusione di [...]
Art. 7.      Gli Stati membri valutano l'ammissibilità dei gruppi di produttori agli aiuti ai sensi del presente regolamento allo scopo di accertare che la concessione di un aiuto sia debitamente motivata, [...]
Art. 8.      Sono imputabili al FEAOG, sezione orientamento, le spese ammissibili effettuate dagli Stati membri per gli aiuti di cui agli articoli 2 e 3
Art. 9.      Per gli aiuti previsti all'articolo 2, il contributo comunitario del FEAOG, sezione orientamento, è pari
Art. 10.      1. Rispetto ai costi ammissibili degli investimenti di cui all'articolo 3, il contributo del FEAOG, sezione orientamento, espresso in equivalente sovvenzione in conto capitale, è pari al massimo
Art. 11.      1. Le spese menzionate all'articolo 8 rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio. Il pagamento del contributo comunitario è subordinato al [...]
Art. 12.      1. Qualora in seguito a controlli effettuati a norma del titolo VI del regolamento (CE) n. 2200/96 o a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88 risulti
Art. 13.      Qualora le autorità portoghesi dimostrino che, per un determinato anno, l'aiuto che si può versare a un gruppo di produttori in Portogallo ai sensi del presente regolamento è inferiore a quello [...]
Art. 14.      Il regolamento (CEE) n. 2118/78 è abrogato
Art. 15.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi [...]


§ 1.6.289 - Regolamento 7 gennaio 1998, n. 20. [1]

Regolamento (CE) n. 20/98 della Commissione che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti.

(G.U.C.E. 8 gennaio 1998, n. L 4).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto concerne la concessione degli aiuti di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del suddetto regolamento ai gruppi di produttori prericonosciuti.

     2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

     a) «gruppo di produttori prericonosciuto», un gruppo di produttori nuovo o non riconosciuto a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2200/96, al quale lo Stato membro ha concesso il prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 487/97;

     b) «produttori», i produttori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione;

     c) «piano di riconoscimento», il piano di riconoscimento scaglionato, conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 478/97, presentato dal gruppo di produttori, dalla cui data di accettazione decorre il periodo massimo di cinque anni di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96;

     d) «produzione commercializzata», la produzione degli aderenti ad un gruppo di produttori per la categoria di prodotti per la quale è concesso il prericonoscimento:

     - conferita al gruppo di produttori in questione ed effettivamente venduta dal suo intermediario allo stato fresco o trasformata;

     - venduta come indicato all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3), secondo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 2200/96, previa autorizzazione da parte del gruppo;

     - venduta direttamente dai suoi aderenti alle condizioni previste all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3), primo e quarto trattino del regolamento (CE) n. 2200/96.

La produzione commercializzata di cui al comma precedente non comprende la produzione degli aderenti ad altre organizzazioni o gruppi di produttori commercializzata tramite il gruppo di produttori in questione, come indicato all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, secondo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 2200/96;

     e) «valore della produzione commercializzata», il valore della produzione commercializzata considerata allo stadio «uscita gruppo di produttori», eventualmente «prodotto confezionato o preparato non trasformato».

     3. In caso di calamità naturale constatata dalle competenti autorità nazionali, la produzione commercializzata di cui al paragrafo 2 è considerata pari almeno al 70% di un valore medio teorico corrispondente a:

     - la superficie riservata al prodotto in causa durante l'anno della calamità da parte dei membri del gruppo di produttori prericonosciuto, moltiplicata per

     - la resa media e il prezzo medio ottenuti dal gruppo di produttori prericonosciuto o dai suoi membri per tale prodotto, nel corso dei tre anni precedenti l'anno della calamità o, su decisione dello Stato membro, ottenuti nella stessa regione di produzione nel corso dei tre anni precedenti l'anno della calamità [2].

 

     Art. 2.

     1. L'aiuto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2200/96 è concesso, sotto forma di aiuto forfettario, per le spese di costituzione e di funzionamento amministrativo del gruppo di produttori.

     2. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è determinato per ciascun gruppo di produttori in base alla rispettiva produzione annua commercializzata e

a) per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, è pari, rispettivamente, al 5%, 5%, 4%, 3% e 2% del valore della produzione commercializzata, entro i limiti di 1 000 000 di ECU di tale produzione, e

     b) per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, è pari, rispettivamente, al 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% e 1,5% di qualsiasi valore che superi 1 000 000 di ECU di produzione commercializzata;

     c) è soggetto ad un massimale, per gruppo di produttori, pari a

     a) 100000 ECU il primo anno,

     b) 100000 ECU il secondo anno,

     c) 80000 ECU il terzo anno,

     d) 60000 ECU il quarto anno,

     e) 50000 ECU il quinto anno;

     d) è versato in rate annue, per un periodo massimo di sette anni a decorrere dalla data del prericonoscimento; gli anni sono contati a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato accordato il prericonoscimento.

 

     Art. 3.

     1. L'aiuto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 2200/96 è concesso, direttamente o tramite istituti di credito, sotto forma di prestiti con determinate caratteristiche, per coprire una parte delle spese relative ad investimenti connessi alla realizzazione delle azioni e delle misure indicate nel piano di riconoscimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 478/97.

Non sono compresi gli investimenti che possono creare condizioni di distorsione di concorrenza nelle altre attività economiche del gruppo di produttori, né quelli che non soddisfano i criteri di scelta adottati dalla Commissione in base all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 951/97.

     2. Gli investimenti che direttamente o indirettamente vanno a vantaggio delle altre attività economiche del gruppo di produttori sono finanziate in proporzione alla loro utilizzazione da parte dei settori o dei prodotti a cui si riferisce il prericonoscimento del gruppo di produttori.

 

     Art. 4.

     1. La concessione del riconoscimento pone termine alla concessione degli aiuti previsti agli articoli 2 e 3.

     2. Qualora venga presentato un programma operativo conformemente al regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione, lo Stato membro si accerta che non vi sia duplice finanziamento delle azioni sovvenzionate nel quadro del piano di riconoscimento.

     3. Gli investimenti che beneficiano dell'aiuto previsto per le spese d'investimento di cui all'articolo 3 potranno essere indicati nei programmi operativi, sempreché la loro natura sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 411/97.

 

     Art. 5.

     1. Le domande di rimborso relative agli aiuti previsti per le spese di cui agli articoli 2 e 3 e concernenti le spese pagate dallo Stato membro nel corso dell'anno civile a tutti i gruppi di produttori interessati, sono presentate alla Commissione in una sola volta, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

     2. Le domande di aiuto sono accompagnate da una dichiarazione scritta dell'organizzazione di produttori dalla quale risulti:

     - che essa si impegna a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/96, del regolamento (CE) n. 478/97 e del presente regolamento;

     - che essa non beneficia, non ha beneficiato, e non beneficerà direttamente o indirettamente, di un doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e/o azioni oggetto di un finanziamento comunitario a titolo del presente regolamento.

 

     Art. 6.

     1. Possono beneficiare o continuare a beneficiare degli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 478/97 originati dalla fusione di un gruppo di produttori prericonosciuto ai sensi di detto regolamento e di uno o più:

     a) gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 478/97,

     b) organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/72,

     c) organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96.

     2. Per il calcolo dell'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1, il gruppo di produttori originato dalla fusione si sostituisce ai suoi costituenti.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri valutano l'ammissibilità dei gruppi di produttori agli aiuti ai sensi del presente regolamento allo scopo di accertare che la concessione di un aiuto sia debitamente motivata, tenuto conto delle condizioni e della data dell'eventuale precedente concessione di un aiuto pubblico ai gruppi o organizzazioni di produttori da cui provengono gli aderenti ai gruppi di produttori in causa, come pure degli eventuali movimenti di membri tra gruppi/organizzazioni di produttori.

 

     Art. 8.

     Sono imputabili al FEAOG, sezione orientamento, le spese ammissibili effettuate dagli Stati membri per gli aiuti di cui agli articoli 2 e 3.

 

     Art. 9.

     Per gli aiuti previsti all'articolo 2, il contributo comunitario del FEAOG, sezione orientamento, è pari:

     - al 75% delle spese pubbliche ammissibili nelle regioni degli obiettivi 1 e 6, e

     - al 50% delle spese pubbliche ammissibili nelle altre regioni.

 

     Art. 10.

     1. Rispetto ai costi ammissibili degli investimenti di cui all'articolo 3, il contributo del FEAOG, sezione orientamento, espresso in equivalente sovvenzione in conto capitale, è pari al massimo:

     - al 50% nelle regioni degli obiettivi 1 e 6, e

     - al 30% nelle altre regioni.

     2. Gli Stati membri interessati si impegnano a partecipare alle spese d'investimento di cui all'articolo 3 in misura almeno pari al 5% dei costi ammissibili.

     3. La partecipazione dei beneficiari dell'aiuto previsto per le spese d'investimento di cui all'articolo 3 è almeno pari:

     - al 25% dei costi ammissibili nelle regioni degli obiettivi 1 e 6, e

     - al 45% dei costi ammissibili nelle altre regioni.

 

     Art. 11.

     1. Le spese menzionate all'articolo 8 rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio. Il pagamento del contributo comunitario è subordinato al rispetto delle disposizioni dell'articolo 33 dello stesso regolamento.

     2. La Commissione adotta le modalità relative alle domande di pagamento/rimborso, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 4256/88 del Consiglio.

     3. I controlli degli aiuti previsti per le spese di cui agli articoli 2 e 3 si effettuano conformemente all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio.

 

     Art. 12.

     1. Qualora in seguito a controlli effettuati a norma del titolo VI del regolamento (CE) n. 2200/96 o a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88 risulti:

     - che il valore della produzione commercializzata è inferiore all'importo utilizzato per il calcolo dell'aiuto finanziario comunitario, oppure

     - che gli aiuti di cui al presente regolamento sono stati utilizzati in modo non conforme alle disposizioni regolamentari applicabili o al piano di riconoscimento approvato,

il beneficiario è tenuto a restituire una somma pari al doppio degli importi versati indebitamente, maggiorata di un interesse calcolato in base al periodo intercorso tra il pagamento e il rimborso.

Il tasso dell'interesse è quello applicato dall'Istituto monetario europeo per le sue operazioni in ECU, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito e maggiorato di tre punti percentuali.

     2. Qualora la differenza tra l'aiuto effettivamente versato e l'aiuto dovuto sia superiore al 20% dell'aiuto dovuto, il beneficiario è tenuto a rimborsare interamente l'aiuto versato, maggiorato degli interessi di cui al paragrafo 1.

     3. La parte FEAOG, sezione orientamento, degli importi recuperati dallo Stato membro e i relativi interessi vanno dedotti dalla domanda successiva per il saldo del rimborso inoltrata al FEAOG, sezione orientamento, oppure sono versati su un conto della Commissione.

     4. In caso di falsa dichiarazione fatta deliberatamente o imputabile a grave negligenza nell'ambito del presente regolamento, il gruppo di produttori interessato è escluso dal beneficio dell'aiuto finanziario comunitario per tutta la durata restante del piano di riconoscimento in corso.

5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano fatte salve ulteriori sanzioni da irrogare ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 2200/96.

 

     Art. 13.

     Qualora le autorità portoghesi dimostrino che, per un determinato anno, l'aiuto che si può versare a un gruppo di produttori in Portogallo ai sensi del presente regolamento è inferiore a quello fissato all'articolo 14, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 2200/96, gli importi dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento saranno aumentati in modo da rispettare le disposizioni del summenzionato articolo 14. In caso di calamità naturale constatata dalle competenti autorità portoghesi, l'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento si applica al calcolo della produzione commercializzata da prendere in considerazione nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2200/96 [3].

 

     Art. 14.

     Il regolamento (CEE) n. 2118/78 è abrogato.

Esso resta tuttavia applicabile alle organizzazioni di produttori che hanno chiesto aiuti di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2200/96 e per il calcolo da effettuare ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento.

 

     Art. 15.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 


[1] Abrogato dall’art. 14 del regolamento (CE) n. 1943/2003.

[2] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 243/99.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 243/99.