§ 3.16.68 - L.R. 8 febbraio 1974, n. 3.
Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese Accomando Vincenzo e Seminara Antonino appaltatrici del Cantiere navale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:08/02/1974
Numero:3


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai lavoratori, che alla data del 25 ottobre 1973 risultavano occupati presso le imprese Accomando Vincenzo e [...]
Art. 2.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 46 milioni.
Art. 3.      Per la liquidazione delle indennità previste dall'art. 1 della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'Ufficio [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 57, è abrogato.
Art. 6.      Allo scopo di assicurare il funzionamento dei corsi, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 4 della legge [...]
Art. 7.      Le somme occorrenti per le finalità di cui al precedente articolo saranno stanziate a favore dell'Ente gestore, cui saranno affidati i corsi, mediante accreditamento all'Ufficio provinciale del [...]
Art. 8.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario, accertato con il rendiconto generale [...]
Art. 9.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.68 - L.R. 8 febbraio 1974, n. 3.

Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese Accomando Vincenzo e Seminara Antonino appaltatrici del Cantiere navale di Palermo e dalla SIMET di Palermo e modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 57.

(G.U.R. 9 febbraio 1974, n. 8).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai lavoratori, che alla data del 25 ottobre 1973 risultavano occupati presso le imprese Accomando Vincenzo e Seminara Antonino appaltatrici di lavori del Cantiere navale di Palermo, una indennità straordinaria di lire 200 mila.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, altresì, a corrispondere una indennità straordinaria di lire 200 mila ai lavoratori che alla data del 1 dicembre 1973 risultavano occupati presso la SIMET di Palermo.

 

     Art. 2.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 46 milioni.

     Detta somma sarà versata al fondo siciliano per la assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

 

     Art. 3.

     Per la liquidazione delle indennità previste dall'art. 1 della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della provincia di Palermo la somma occorrente.

     Il predetto Ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro 15 giorni dall'avvenuto pagamento delle indennità spettanti, i giustificativi di spesa.

     Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento della indennità, dopo aver accertato lo stato di disoccupazione dei lavoratori.

 

     Art. 4. [1].

 

     Art. 5.

     Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 57, è abrogato.

 

     Art. 6.

     Allo scopo di assicurare il funzionamento dei corsi, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 57, ad accreditare all'Ente gestore, cui saranno affidati i corsi, le somme occorrenti per far fronte alle spese di carattere generale e afferenti agli oneri relativi alla retribuzione del personale insegnante, degli istruttori, del personale di direzione, di segreteria e dei servizi a norma dei vigenti contratti nazionali di lavoro per il settore dell'addestramento professionale, nonché agli oneri sociali, integrativi e contrattuali, alle spese di organizzazione e di esame, alle spese per i consumi comprendente i testi, sussidi didattici, il materiale per le esercitazioni pratiche, la manutenzione e la riparazione delle macchine e delle attrezzature, la forza motrice, ed altre spese connesse.

 

     Art. 7.

     Le somme occorrenti per le finalità di cui al precedente articolo saranno stanziate a favore dell'Ente gestore, cui saranno affidati i corsi, mediante accreditamento all'Ufficio provinciale del lavoro di Palermo, il quale ne disporrà l'erogazione allo stesso Ente gestore con i seguenti criteri:

     - 50 per cento a comunicazione dell'avvenuto inizio dei corsi;

     - 40 per cento su dichiarazione dell'Ente gestore, debitamente sottoscritta, attestante le spese assunte a carico della prima erogazione;

     - 10 per cento su dichiarazione dell'Ente gestore, debitamente sottoscritta, attestante le spese sostenute a carico delle precedenti erogazioni, a chiusura dei corsi.

     Il rendiconto finale delle spese sostenute per l'effettuazione dei corsi dovrà essere presentato dall'Ente gestore all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro di Palermo, entro sei mesi dalla data di chiusura dei corsi stessi.

     I beni prodotti nel corso delle esercitazioni pratiche e non utilizzati per ulteriori esercitazioni o per la finalità dei corsi, sono assegnati, su indicazione dell'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, ai comuni o ad istituzioni ed enti pubblici di assistenza e beneficenza.

 

     Art. 8.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario, accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'anno finanziario 1972, approvato con la relativa legge regionale.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Modifica l'art. 1 della L.R. 29 dicembre 1973, n. 57.