§ 3.11.108 - L.R. 16 dicembre 2008, n. 23.
Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:16/12/2008
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Aiuti agli investimenti
Art. 2.  Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell’imprenditoria giovanile e femminile
Art. 3.  Iniziative agevolabili nel settore dell’energia
Art. 4.  Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Art. 5.  Aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione
Art. 6.  Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali
Art. 7.  Finanziamenti delle commesse
Art. 8.  Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose
Art. 9.  Fondi a gestione separata
Art. 10.  Prestiti partecipativi
Art. 11.  Accertamenti di spesa e controlli
Art. 12.  Norme di salvaguardia comunitaria
Art. 13.  Norma per favorire i progetti di investimento alle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate
Art. 14.  Entrata in vigore


§ 3.11.108 - L.R. 16 dicembre 2008, n. 23.

Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013).

(G.U.R. 24 dicembre 2008, n. 59 - S.O.)

 

Art. 1. Aiuti agli investimenti

1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo in Sicilia, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, nelle materie di propria competenza, anche nell’ambito degli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, un regime di aiuti agli investimenti di qualità per i programmi e le tipologie di investimenti di cui all’articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, promossi da piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, del settore industriale e dei servizi. Tale regime è concesso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, ovvero conformemente agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006, alle suddette imprese in possesso di positive caratteristiche di solidità finanziaria ed affidabilità economica. Tale regime consiste nella concessione di agevolazioni di intensità non superiore ai massimali, compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella "Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013" approvata dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5618 del 28 novembre 2007.

2. L’Assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto disposto dall’articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce con proprio decreto le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l’individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili; le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni; i parametri per l’attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l’attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.

3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l’Assessore regionale per l’industria può disporre l’attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall’obbligo di notificazione previsto dall’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato (CE), nei limiti consentiti dal regolamento CE n. 800/2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell’ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge.

4. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell’articolo 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell’attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono [1].

5. L’intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall’articolo 6.

6. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto all’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l’attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 300 milioni di euro.

 

     Art. 2. Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell’imprenditoria giovanile e femminile

1. Al fine di incentivare nuove iniziative imprenditoriali, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, nelle materie di propria competenza, anche nell’ambito degli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, un regime di aiuti, conforme agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006, in favore di iniziative di investimento per i programmi e le tipologie d’investimenti di cui all’articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, proposte da piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, di nuova costituzione o a prevalente partecipazione giovanile o femminile. Tale regime consiste nella concessione di agevolazioni di intensità non superiore ai massimali, compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella "Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013" approvata dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5618 del 28 novembre 2007.

2. L’Assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto disposto dall’articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l’individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili; le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni; e, infine, i parametri per l’attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l’attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.

3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l’Assessore regionale per l’industria può disporre l’attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall’obbligo di notificazione previsto dall’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 800/2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell’ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge.

4. Con il decreto indicato al comma 2, l’Assessore regionale per l’industria può altresì prevedere che, su richiesta dei soggetti interessati, alle piccole imprese di nuova costituzione ammesse alle agevolazioni previste dal presente articolo possano essere concessi contributi sui costi sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 800/2008 ovvero nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti di importanza minore (de minimis) di cui all’articolo 14 del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

5. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell’articolo 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell’attività istruttoria ed assi-curare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono [2].

6. L’intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall’articolo 6.

7. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto dall’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l’attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

8. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 200 milioni di euro.

 

     Art. 3. Iniziative agevolabili nel settore dell’energia

1. Al fine di favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti, e di sostenere l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e la riduzione delle emissioni climalteranti, in particolare nei settori dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia socio-sanitaria, anche attraverso la produzione di risorse energetiche rinnovabili o assimilate, l’efficienza energetica, il risparmio energetico e un utilizzo razionale dell’energia, nonché di sostenere gli investimenti che introducono nel ciclo produttivo tecnologie per la prevenzione dell’inquinamento ovvero dotano l’organizzazione aziendale di sistemi efficaci di gestione dell’ambiente, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, anche nell’ambito degli obiettivi specifici 2.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, regimi di aiuti in favore delle piccole e medie imprese, singole o associate, conformi agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006, ovvero alla "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale" 2008/C 82/01, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C 82 dell’1 aprile 2008.

2. L’Assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto disposto dall’articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l’individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili; le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000; e, infine, i parametri per l’attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l’attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.

3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l’Assessore regionale per l’industria può disporre l’attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall’obbligo di notificazione previsto dall’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell’ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge.

4. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell’articolo 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell’attività istruttoria ed assi-curare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono [3].

5. L’intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall’articolo 6.

6. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 2.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto dall’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l’attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007/2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 400 milioni di euro.

 

     Art. 4. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

1. Allo scopo di favorire la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e per potenziare la capacità competitiva del sistema delle piccole e medie imprese siciliane, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, anche nell’ambito degli obiettivi specifici 4.1, 4.2 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, regimi di aiuto, conformi al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), per la promozione dell’e-commerce nelle piccole e medie imprese e per l’applicazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione alla gestione dei processi produttivi nei settori manifatturieri, nonché per favorire la nascita di nuove piccole e medie imprese di servizi nell’ambito delle applicazioni delle suddette tecnologie [4].

2. L’Assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto disposto dall’articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l’individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili, le modalità di erogazione dei benefici sotto forma di contributo in conto impianti e i parametri per l’attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l’attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.

3. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell’articolo 185 della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell’attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono [5].

4. L’intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall’articolo 6.

5. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 4.1, 4.2 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto dall’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l’attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 [6].

6. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 100 milioni di euro.

 

     Art. 5. Aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione

1. L’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato a concedere, anche nell’ambito degli obiettivi specifici 4.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, aiuti alle imprese, singole o associate, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione nei settori previsti dalla strategia regionale per l’innovazione. L’intensità degli aiuti non può superare quella prevista nella "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione" contenuta nella comunicazione della Commissione della Comunità europea 2006/C 323/01 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L’Assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto disposto dall’articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l’individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili e le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000, rinviando ad appositi bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l’attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.

3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l’Assessore regionale per l’industria può disporre l’attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall’obbligo di notificazione previsto dall’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) e, relativamente alle grandi imprese, in conformità alla "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" 2006/C 323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 323 del 30 dicembre 2006, ovvero in conformità ai regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge.

4. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20; ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell’articolo 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell’attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale; ad avvalersi, inoltre, per la fase di valutazione tecnico-scientifica delle istanze di concessione degli aiuti, di esperti, ai sensi dell’articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32/2000, e successive modifiche e integrazioni, da individuare, attraverso procedura aperta a tutti gli interessati, ovvero scegliendoli tra gli appositi elenchi esistenti presso il Ministero della Ricerca, ovvero, infine, coinvolgendo, attraverso apposite convenzioni, enti o fondazioni operanti a livello almeno nazionale nel campo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico ed in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico degli stanziamenti cui gli aiuti si riferiscono.

5. Nell’ambito delle proprie attività in materia di ricerca ed innovazione, l’Assessorato regionale dell’industria può avvalersi di società a totale partecipazione della Regione.

6. L’intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall’articolo 6.

7. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto dall’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l’attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

8. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l’importo complessivo di euro 600 milioni.

9. Allo scopo di valorizzare il capitale umano e professionale esistente all’interno dell’Amministrazione regionale, anche perfezionandone la formazione manageriale e scientifica, a carico del Fondo a gestione separata previsto dall’articolo 61 della legge regionale n. 17 del 2004, possono essere finanziate convenzioni con università per dottorati di ricerca e master in materie economiche, giuridiche e manageriali e di innovazione tecnologica, nonché con associazioni e fondazioni per studi e ricerche.

10. Al fine di favorire la promozione tra offerta e domanda, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, l’Assessore regionale per l’industria è autorizzato ad istituire "La borsa dell’industria, del riciclo e del riutilizzo". Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, l’Assessore regionale per l’industria individua i parametri, l’articolazione, i soggetti beneficiari ed i siti.

 

     Art. 6. Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali

1. Gli aiuti di Stato di cui alla presente legge possono essere concessi, secondo la procedura prevista all’articolo 188 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, anche mediante contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, inclusa la produzione di energia da fonti rinnovabili, le attività di ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo sperimentale.

2. I contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali sono finalizzati a sostenere la realizzazione di grandi investimenti diretti allo sviluppo integrato del territorio e aventi contenuto innovativo e sono stipulati dall’Assessore regionale per l’industria, in coerenza con le linee di programmazione regionale, anche utilizzando risorse trasferite dallo Stato.

3. La proposta di contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali ha ad oggetto la realizzazione di un progetto industriale e può essere presentata da un’impresa di qualsiasi dimensione. Per progetto industriale, ai fini del presente articolo, si intende un’iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da più imprese, finalizzata alle attività indicate al comma 1, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di spesa strettamente connessi e funzionali tra loro. Il progetto industriale può altresì prevedere la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziata con risorse pubbliche se le opere ricadono nell’ambito dei piani regolatori dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali sono l’impresa che propone il contratto ed, eventualmente, altre imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di spesa previsti dal progetto industriale indicato al comma 3.

5. L’importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto industriale non è inferiore a 20 milioni di euro, ad eccezione di quello relativo alle opere infrastrutturali. Nell’ambito del progetto industriale, il programma presentato dall’impresa proponente prevede spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 8 milioni di euro. Fatto salvo quanto stabilito per il programma presentato dall’impresa proponente, l’importo delle spese ammissibili di ciascuno degli altri programmi non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.

6. L’impresa proponente, al fine di garantire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, dimostra, già in sede di domanda, la sostenibilità tecnico economica e finanziaria del business plan, il merito creditizio e la cantierabilità dell’intero progetto industriale.

7. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20; ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell’articolo 185 della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione siciliana, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell’attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono [7].

8. Con decreto dell’Assessore regionale per l’industria, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali e sono individuate, tra gli stanziamenti relativi agli aiuti previsti al comma 1 o finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali nei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, le risorse destinate al finanziamento dei contratti di programma.

9. La Regione partecipa a contratti di programma statali con i fondi stanziati per i regimi di aiuto aventi finalità analoghe.

 

     Art. 7. Finanziamenti delle commesse

1. Il termine di applicazione previsto dall’articolo 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è prorogato sino al 31 dicembre 2013 limitatamente all’intervento di cui alla lettera b), da attuare in conformità al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379.

1 bis. I benefici di cui all’articolo 32 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, già estesi ai soggetti indicati all’articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, sono altresì applicabili ai settori previsti al comma 8 dell’articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 [8].

1 ter. Sono altresì finanziabili le esecuzioni di commesse di forniture, lavorazioni e costruzioni effettuate anche all’esterno del proprio stabilimento nel territorio della regione purché i relativi costi siano sostenuti direttamente dall’impresa beneficiaria e le lavorazioni non siano affidate in subappalto [9].

 

     Art. 8. Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose

1. Le disponibilità del fondo di riserva di cui all’articolo 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluite nel fondo a gestione unica di cui all’articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, sono destinate alla concessione, in favore delle piccole e medie imprese industriali, così come definite dalla normativa comunitaria, di contributi in conto interessi per finanziamenti sino all’esaurimento delle disponibilità economiche all’uopo destinate, attivati da istituti di credito appositamente convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle relative garanzie [10].

2. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono avere una durata superiore a sei anni, di cui uno di utilizzo e preammortamento, e possono essere concessi a fronte di un concorso, da parte del beneficiario, di mezzi propri in misura del 10 per cento del finanziamento stesso. Il relativo contributo in conto interessi è concesso nella misura prevista dall’articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

2 bis. Dal fondo a gestione unica, di cui al comma 1, l’Assessorato regionale competente è autorizzato a costituire un Fondo di garanzia da destinare esclusivamente al rilascio di garanzie al sistema bancario per il consolidamento dei debiti a breve termine contratti dalle piccole e medie imprese, di cui al comma 1. Tali garanzie sono concesse a prima richiesta e garantiscono il 50 per cento dell’esposizione da consolidare. Il consolidamento non può avere una durata superiore ai sessanta mesi. Gli istituti di credito che aderiscono alle procedure, stabilite con successivo decreto assessoriale, devono garantire che gli affidamenti di qualsiasi natura esistenti all’atto della domanda di consolidamento devono essere mantenuti almeno in una percentuale pari al 50 per cento di quelli già in essere, ferma rimanendo comunque, in capo ai singoli istituti bancari, la valutazione del merito creditizio di ogni singola operazione [11].

3. Il regime di aiuti di cui al comma 1 ed al comma 2 bis è attuato in conformità al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379 [12].

4. L’Assessore regionale per l’economia, sentito l’Assessore regionale per le attività produttive e l’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni nonché la data di cui al comma 1 ed al comma 2 bis [13].

4 bis. Con il decreto di cui al comma 4, l’Assessore regionale per l’economia può prevedere l’utilizzo di una quota fino al 15 per cento delle risorse complessivamente destinate ai contributi di cui al comma 1 per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo anche alle piccole e medie imprese operanti nel settore dei servizi ospedalieri [14].

4 ter. In conformità al regolamento di cui al comma 3, l’Assessore regionale per l’industria, nell’ambito delle disponibilità del fondo, è autorizzato a concedere contributi a copertura del 70% degli interessi corrispettivi ed oneri che le piccole e medie imprese (PMI) industriali, ivi comprese le attività turistico-ricettive, devono corrispondere per lo slittamento in coda ai relativi piani di ammortamento, delle rate dei mutui, contratti entro il 31 dicembre 2008 con istituti di credito convenzionati, in scadenza nell’anno 2009 e nel primo semestre 2010. Le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono stabilite con decreto assessoriale [15].

 

     Art. 9. Fondi a gestione separata

1. Nelle more dell’attivazione del Fondo unico di cui all’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, la copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 1 del citato articolo 61 è assicurata, sulla base di criteri fissati dall’Assessore regionale per l’industria con proprio decreto, indistintamente da tutti i fondi a gestione separata di cui al comma 9 del medesimo articolo 61.

 

     Art. 10. Prestiti partecipativi

1. I commi da 1 a 5 dell’articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Allo scopo di favorire la partecipazione del capitale privato al finanziamento dei programmi di sviluppo delle piccole e medie imprese, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato a concorrere alla costituzione, ai fini della concessione di prestiti partecipativi, di un fondo di investimento di "private equity" orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali, in conformità alle previsioni del regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 6 agosto 2008 in materia di aiuti sotto forma di capitale di rischio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008.

2. I prestiti partecipativi sono erogati alle piccole e medie imprese costituite sotto forma di società di capitale, per adeguarne la struttura finanziaria a fronte di programmi di sviluppo riguardanti la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l’attività produttiva ed il potenziamento della rete commerciale, che comportino un incremento del fabbisogno finanziario aziendale.

3. Il rendimento del prestito partecipativo si basa principalmente sull’andamento economico delle imprese destinatarie; l’onere della relativa remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote di ammortamento del capitale saranno corrisposte dai soci.

4. I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno.

5. L’Assessore regionale per l’industria fissa, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione dei prestiti partecipativi, la misura massima del finanziamento concedibile e quant’altro necessario in ordine alla attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo".

2. I commi 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66, sono soppressi.

 

     Art. 11. Accertamenti di spesa e controlli

1. L’Assessore regionale per l’industria, con il decreto di cui all’articolo 190, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce i compensi da corrispondersi ai soggetti, inclusi, previa contrattazione sindacale, i dipendenti regionali in servizio presso il Dipartimento regionale industria, incaricati dei controlli previsti dal comma 1 del medesimo articolo 190, riferiti anche ai programmi di investimenti finanziati nell’ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e del P.O. FESR 2007-2013.

2. Analogamente, con proprio decreto, l’Assessore regionale per l’industria stabilisce i compensi da corrispondersi, previa contrattazione sindacale, ai dipendenti per l’effettuazione dei controlli previsti dall’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 e dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

3. Gli oneri discendenti dall’applicazione dei commi 1 e 2, valutati in 50 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2009 e 100 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per l’esercizio finanziario 2008 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001.

 

     Art. 12. Norme di salvaguardia comunitaria

1. L’applicazione delle disposizioni della presente legge concernenti aiuti alle imprese è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, per la parte non attuata in regime di esenzione, alla definizione della procedura prevista dall’articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE.

 

     Art. 13. Norma per favorire i progetti di investimento alle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate

1. Una quota pari al venti per cento delle risorse previste dalla presente legge è destinata ai contributi per progetti di investimento alle imprese industriali, comunque denominate, ubicate in zone agricole svantaggiate.

 

     Art. 14. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[3] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[4] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[5] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[6] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[7] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[8] Comma aggiunto dall'art. 47 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[9] Comma aggiunto dall'art. 47 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[10] Comma così modificato dall'art. 110 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[11] Comma inserito dall'art. 110 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[12] Comma così modificato dall'art. 110 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[13] Comma già modificato dall'art. 110 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 24 novembre 2011, n. 25.

[14] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 24 novembre 2011, n. 25.

[15] Comma aggiunto dall'art. 49 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.