§ 3.12.149 - L.R. 8 novembre 2007, n. 21.
Modifiche alla normativa regionale in materia di cooperazione, commercio, artigianato e pesca. Rendicontazione delle misure POR/FSE 2000-2006. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:08/11/2007
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Decorrenza dei termini per l’inizio dell’attività delle strutture di vendita
Art. 2.  Procedure in materia di ampliamento di strutture di vendita
Art. 3.  Trasferimento di strutture di vendita
Art. 4.  Promozione di centri commerciali naturali
Art. 5.  Consorzi per il ripopolamento ittico. Organi di gestione
Art. 6.  Consiglio regionale della pesca. Modifica della composizione
Art. 7.  Provvedimenti inerenti la rendicontazione delle misure del POR/FSE 2000-2006
Art. 8.  Disposizioni in materia di spesa dell’Assessorato della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca
Art. 9.  Reiscrizione in bilancio di economie realizzate in materia di occupazione
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 3.12.149 - L.R. 8 novembre 2007, n. 21.

Modifiche alla normativa regionale in materia di cooperazione, commercio, artigianato e pesca. Rendicontazione delle misure POR/FSE 2000-2006. Reiscrizione di economie realizzate in materia di occupazione.

(G.U.R. 9 novembre 2007, n. 53)

 

Art. 1. Decorrenza dei termini per l’inizio dell’attività delle strutture di vendita

1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, come integrato dal comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, è sostituita dalla seguente:

"a) non inizi l’attività di una media struttura di vendita entro un anno o entro due anni se la media struttura è di nuova costruzione dalla data del rilascio o entro tre anni decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell’articolo 9, cui compete la previa valutazione delle richieste di proroga se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all’impresa, che nel caso di istanze riguardanti una grande struttura di vendita sono sottoposte al vincolante parere della predetta conferenza di servizi; limitatamente alle aree commerciali integrate siccome definite dall’articolo 4, comma 4, dell’Allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2000, il predetto termine di tre anni è incrementato di un ulteriore anno. Per le autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, ivi comprese quelle per le quali è in corso il procedimento di proroga, i superiori termini di decadenza si applicano dalla data del rilascio.".

 

     Art. 2. Procedure in materia di ampliamento di strutture di vendita

1. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole "strutture esistenti" sono aggiunte le parole "come sopra autorizzate".

 

     Art. 3. Trasferimento di strutture di vendita

1. Al comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole "il trasferimento" sono aggiunte le parole "anche parziale".

 

     Art. 4. Promozione di centri commerciali naturali

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, sono soppresse le parole "di concerto con l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti".

 

     Art. 5. Consorzi per il ripopolamento ittico. Organi di gestione

1. Al comma 2 dell’articolo 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come sostituito dall’articolo 10 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, ed integrato dall’articolo 63, comma 15, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, sono soppresse le parole "I commissari straordinari rimangono in carica sino all’insediamento dei consigli di amministrazione".

 

     Art. 6. Consiglio regionale della pesca. Modifica della composizione

1. Al comma 1 dell’articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere d), g), n), q), t), u), v) sono soppresse;

b) la lettera f) viene così sostituita:

"f) due rappresentanti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), operanti in Sicilia";

c) alla lettera m), le parole "quattro rappresentanti" sono sostituite con le parole "cinque rappresentanti";

d) la lettera o) viene così sostituita:

"o) due rappresentanti delle imprese di pesca".

 

     Art. 7. Provvedimenti inerenti la rendicontazione delle misure del POR/FSE 2000-2006

1. Al fine di definire le procedure di chiusura delle iniziative realizzate nell’ambito degli interventi finanziati dal POR Sicilia 2000-2006, i dipartimenti regionali e gli uffici equiparati titolari delle misure del fondo sociale europeo sono autorizzati a liquidare e pagare le spese discendenti dalle predette iniziative utilizzando le dichiarazioni, redatte ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciate dai beneficiari del finanziamento ed asseverate da un professionista fra quelli indicati all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Tali attestazioni costituiscono quantificazione delle certificazioni di spesa dei finanziamenti ricevuti e sono assoggettate ai controlli a campione in conformità alle vigenti disposizioni comunitarie.

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di spesa dell’Assessorato della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca

1. L’articolo 6, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, non si applica alle attività dell’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca.

 

     Art. 9. Reiscrizione in bilancio di economie realizzate in materia di occupazione [1]

[1. Le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, trovano applicazione per gli stanziamenti di bilancio finalizzati alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, e possono, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta dell’ Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale o dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, ognuno per la propria competenza, essere destinati ad interventi finalizzati alla medesima legge ed all’occupazione, sulla base della vigente legislazione regionale, ivi compresi quelli destinati all’attuazione dell’articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e quelli dal Fondo unico per il precariato [2].]

 

     Art. 10. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 gennaio 2013, n. 4.

[2] Comma così modificato dall'art. 127 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.