§ 2.1.55 - L.R. 20 agosto 1994, n. 33.
Contributi alle Università della Sicilia per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria: organizzazione
Data:20/08/1994
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Contributo per l'istituzione di borse di studio.
Art. 2.  Piano assegnazione borse di studio.
Art. 3.  Durata della borsa di studio.
Art. 4.  Applicazione norme decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
Art. 5.  Copertura finanziaria.
Art. 6.  Determinazione del numero e della sede delle aziende unità sanitarie locali nella Regione siciliana.
Art. 7.  Deroga agli ambiti territoriali per i comuni di Lampedusa e Linosa e Capizzi.
Art. 8.  Stato giuridico e trattamento economico dei commissari straordinari delle unità sanitarie locali.
Art. 9.  Stato giuridico e trattamento economico dei vicecommissari.
Art. 10.  Sede legale ed atti delegabili dal commissario straordinario.
Art. 11.  Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.
Art. 12.  Trasferimento di beni o attrezzature nell'ambito delle costituende aziende.
Art. 13.  Utilizzo del personale dipendente fino all'attivazione delle unità sanitarie locali.
Art. 14.  Contributo in favore dell'università di Catania per attrezzature scientifiche.
Art. 15.  Interventi formativi a favore dei soggetti portatori di handicap.
Art. 16.  Contributi in favore di associazioni per l'assistenza agli ammalati oncologici terminali.
Art. 17.  Soppressione degli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali.
Art. 18.  Competenza dell'Assessore regionale per la sanità e delle unità sanitarie locali in materia di igiene e sanità pubblica e igiene e sanità pubblica veterinaria.
Art. 19.  Profili e qualifiche dei posti del personale tecnico- amministrativo, istituiti dall'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 17.
Art. 20.      Personale Istituto materno infantile del Policlinico di Palermo
Art. 21.  Corsi di formazione professionale per i terapisti della riabilitazione.
Art. 22.  Spese per il funzionamento delle associazioni dei donatori volontari di sangue.
Art. 23.  Trasformazione dei posti di operatore professionali di seconda categoria del ruolo sanitario, personale infermieristico.
Art. 24.  Interventi di manutenzione e di completamento di edilizia sanitaria e acquisto di attrezzature.
Art. 25.  Trasformazione rapporti di lavoro a tempo determinato operai EAS.
Art. 26.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.1.55 - L.R. 20 agosto 1994, n. 33.

Contributi alle Università della Sicilia per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Provvedimenti urgenti in materia sanitaria. Intervento per l'Ente acquedotti siciliano.

(G.U.R. n. 41 del 27 agosto 1994).

 

TITOLO I

CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA' SICILIANE

PER L'ISTITUZIONE DI BORSE Dl STUDIO

 

Art. 1. Contributo per l'istituzione di borse di studio.

     1. Al fine di incrementare il numero delle borse di studio determinate o da determinarsi ai sensi dello articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, la Regione siciliana concede un contributo annuo alle Università di Palermo, Catania e Messina per l'istituzione di ulteriori borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia.

 

     Art. 2. Piano assegnazione borse di studio.

     1. L'ammontare delle borse di studio è pari a quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

     2. In fase di prima applicazione e comunque fino a quando non verrà data completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il piano di assegnazione delle borse di studio tra le scuole di specializzazione delle tre Università siciliane viene effettuato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentita la Commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana, sulla base del fabbisogno di unità specialistiche occorrenti all'assistenza sanitaria regionale e alla disponibilità di strutture idonee.

 

     Art. 3. Durata della borsa di studio.

     1. In considerazione della pluriennalità delle scuole, i beneficiari usufruiscono della borsa per gli anni successivi al primo e per l'intera durata legale del corso di specializzazione.

 

     Art. 4. Applicazione norme decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

     1. Per quanto non previsto dagli articoli 1, 2 e 3 si applica il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 5. Copertura finanziaria.

     1. Per gli interventi previsti dagli articoli 1, 2 e 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di lire 4.000 milioni cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. Gli oneri a carico degli esercizi successivi saranno determinati a norma dell'articolo 4, secondo comma della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

TITOLO II

PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA SANITARIA

 

     Art. 6. Determinazione del numero e della sede delle aziende unità sanitarie locali nella Regione siciliana.

     1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Deroga agli ambiti territoriali per i comuni di Lampedusa e Linosa e Capizzi.

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Stato giuridico e trattamento economico dei commissari straordinari delle unità sanitarie locali.

     1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 55 del la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Stato giuridico e trattamento economico dei vicecommissari.

     1. Il comma 1-quater dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. Sede legale ed atti delegabili dal commissario straordinario.

     1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 11. Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

     1. Al comma 15 dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, le parole « nel dipartimento assistenza specialistica e semiresidenziale territoriale, prioritariamente nel poliambulatorio» sono sostituite con le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 12. Trasferimento di beni o attrezzature nell'ambito delle costituende aziende.

     1. Al fine di consentire una maggiore funzionalità delle costituende aziende unità sanitarie locali i commissari straordinari possono disporre con provvedimento motivato il trasferimento di beni o attrezzature nell'ambito delle medesime.

 

     Art. 13. Utilizzo del personale dipendente fino all'attivazione delle unità sanitarie locali.

     1. Fino all'attivazione delle unità sanitarie locali cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, come modificato dagli articoli 6 e della presente legge, e delle aziende ospedaliere, i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, per il conseguimento degli obiettivi di cui al medesimo articolo 55, possono utilizzare il personale dipendente anche fuori della unità sanitaria locale di appartenenza entro l'ambito territoriale della costituenda azienda unità sanitaria locale, con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

     2. L'utilizzo è disposto con provvedimento motivato, ha carattere provvisorio e non modifica l'appartenenza del dipendente alla pianta organica della unità sanitari locale di provenienza.

 

     Art. 14. Contributo in favore dell'università di Catania per attrezzature scientifiche.

     1. L'Assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo «una tantum» di lire 1.000 milioni in favore dell'università di Catania per l'acquisto di attrezzature didattiche e di laboratorio da destinare alla facoltà di scienze, dipartimento di biologia animale.

     2. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede in base alle disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 15. Interventi formativi a favore dei soggetti portatori di handicap.

     1. In attesa dell'emanazione della legge di riforma del settore, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato ad assicurare la realizzazione, per i biennio 1994/1995, degli interventi formativi a favore dei soggetti portatori di handicap previsti dal piano triennale approvato con legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, e successive modifiche, previa adozione del relativo piano annuale, utilizzando a tal fine gli stanziamenti del capitolo 34111 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1994.

 

     Art. 16. Contributi in favore di associazioni per l'assistenza agli ammalati oncologici terminali.

     1. I contributi di cui all'articolo 69 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, in favore di associazioni per l'assistenza agli ammalati oncologici terminali si intendono comprensivi del rimborso spese sostenute dalle stesse associazioni per le attività professionali inerenti alla specifica assistenza domiciliare, secondo le tariffe stabilite dai corrispondenti ordini professionali.

 

     Art. 17. Soppressione degli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali.

     1. Gli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali sono soppressi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il personale in servizio viene assegnato agli uffici periferici e centrali della Regione.

     3. Il personale di vigilanza sanitaria, inquadrato nei ruoli della Regione ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali, è comandato presso la unità sanitaria locale all'interno del cui territorio di competenza aveva sede l'ufficio presso il quale lo stesso prestava servizio, o, a domanda, presso altra unità sanitaria locale della Regione.

     4 Il personale tecnico-sanitario in servizio presso gli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge è iscritto, se ne fa richiesta alla Regione entro centoventi giorni dalla stessa data, nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. All'inquadramento del personale tecnico-sanitario regionale proveniente dai soppressi uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali provvede l'Assessore regionale per la sanità con proprio decreto. Il personale è assegnato alla unità sanitaria locale all'interno del cui territorio di competenza aveva sede l'ufficio del medico o del veterinario provinciale presso il quale lo stesso prestava servizio o, a domanda, presso altre unità sanitarie locali della Regione; l'assegnazione può avvenire anche in sovrannumero. L'inquadramento avviene secondo le tabelle di equiparazione allegate al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     L'inquadramento avviene, inoltre, nell'area funzionale e nella specifica disciplina che i richiedenti avranno indicato nella istanza in base ai criteri di equiparazione previsti dall'articolo 26 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983, modificato con decreto ministeriale 2 marzo 1989 [1].

     5. La Regione può delegare alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere le attività istruttorie relative ai compiti in materia sanitaria che sono attribuiti alla sua competenza.

 

     Art. 18. Competenza dell'Assessore regionale per la sanità e delle unità sanitarie locali in materia di igiene e sanità pubblica e igiene e sanità pubblica veterinaria.

     1. Fermo restando quant'altro previsto dagli articoli 38 e 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, in materia di igiene e sanità pubblica e igiene e sanità pubblica veterinaria, è riservato alla competenza dell'Assessore regionale per la sanità il rilascio delle autorizzazioni all'apertura e all'esercizio di:

     a) case di cura private;

     b) istituti medici, reparti ed ambulatori di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

     c) centri di raccolta sangue e centri trasfusionali;

     d) impianti di macellazione pubblici e privati non riservati alla competenza del Ministero della sanità.

     2. Sono delegate alle unità sanitarie locali:

     a) le funzioni delegate dallo Stato alle regioni a sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 incluse quelle relative all'approvvigionamento dei prodotti biologici e medicamentosi, di sieri e vaccini allergeni destinati alla profilassi delle malattie infettive diffusive sia dell'uomo che degli animali;

     b) le funzioni in materia di laboratori di analisi cliniche per uso diagnostico e centri prelievi nonché quelle di cui agli articoli 194, 195, 196, 197 e 198 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

     c) le funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, compresi i poteri autorizzativi, demandati alla competenza regionale dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

     d) autorizzazione ai privati dei servizi di trasporto infermi ed infortunati a mezzo di autoambulanze.

     Le unità sanitarie locali trasmettono all'Assessorato regionale della sanità: una relazione annuale sull'andamento delle funzioni delegate; copia degli atti definitivi emanati nell'esercizio delle funzioni delegate; ogni informazione richiesta per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo.

     3. Le aziende unità sanitarie locali provvedono altresì:

     a) all'erogazione delle provvidenze in favore degli hanseniani e loro familiari ai sensi della legge regionale 12 agosto 1980, n. 89, e successive modifiche ed integrazioni;

     b) all'erogazione delle indennità in favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia di cui alla legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

     c) alle funzioni in materia di farmacie e servizio farmaceutico di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Successive modifiche ed integrazioni, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modifiche ed integrazioni alla legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 362, ferme restando le funzioni espressamente attribuite nella materia alla Regione, in particolare dalla medesima legge n. 362 del 1991 per quanto concerne le piante organiche delle farmacie e relative procedure concorsuali, nonché i dispensari farmaceutici.

     4. Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica farmaceutica e igiene e sanità pubblica veterinaria trasferite dagli uffici dei medici e veterinari provinciali alle unità sanitarie locali sono svolte, fino alla entrata in funzione delle aziende unità sanitarie locali, dalle attuali unità sanitarie locali aventi sede nei comuni capoluogo con competenza estesa all'intero territorio provinciale. Per le province di Palermo, Catania e Messina, tali funzioni sono attribuite rispettivamente: alle unità sanitarie locali n. 61, n. 36 e n. 41, per l'igiene e sanità pubblica; alle unità sanitarie locali n. 58, n. 35 e n. 41 per la farmaceutica; alle unità sanitarie locali n. 62, n. 35 e n. 41 per l'igiene e la sanità pubblica veterinaria.

     5. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le direttive per l'attuazione del presente articolo. Con lo stesso provvedimento l'Assessore regionale per la sanità stabilisce le modalità per il trasferimento presso le unità sanitarie locali di tutti gli atti di competenza dei soppressi uffici dei medici e dei veterinari provinciali, nonché dei relativi archivi storici.

     6. Le ispezioni ordinarie e straordinarie di cui allo articolo 127 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche, sono svolte da una commissione nominata dal direttore generale della unità sanitaria locale così composta:

     a) il responsabile del settore farmaceutico o un dirigente farmacista suo delegato;

     b) un dirigente farmacista di primo livello in servizio presso la unità sanitaria locale;

     c) un funzionario amministrativo appartenente alla carriera direttiva con funzioni di segretario.

     d) il presidente dell'Ordine dei farmacisti o suo delegato scelto tra i titolari o direttori di farmacia [2].

     7. La commissione di cui al comma 6 è integrata dal responsabile del settore di igiene e sanità pubblica o da un dirigente medico suo delegato quando l'accesso ispettivo coinvolge interventi di vigilanza per fini igienico-sanitari. La commissione opererà con criteri e modalità organizzativi fissati dal piano sanitario regionale.

     8. Al comma 2 ed al comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, dopo le parole « sanità pubblica » sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

     9. Al comma 8 dell'articolo 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, dopo le parole « ufficiali sanitari » sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 19. Profili e qualifiche dei posti del personale tecnico- amministrativo, istituiti dall'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 17.

     1. I dieci posti di personale tecnico-amministrativo, istituiti dall'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 17, ad integrazione del contingente previsto dall'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, vanno intesi riferiti ai seguenti profili professionali e qualifiche funzionali:

     a) personale del ruolo sanitario: n. 5 operatori professionali di 1 categoria - tecnici di radiologia; n. 2 operatori professionali di 1 categoria - tecnici di laboratorio:

     b) personale del ruolo amministrativo: n. 3 assistenti amministrativi.

 

     Art. 20.

     Personale Istituto materno infantile del Policlinico di Palermo

     1. Per soddisfare le esigenze assistenziali dell'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Università degli studi di Palermo il contingente di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, già incrementato con l'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 17, è ulteriormente incrementato di n. 8 unità mediche specializzate in ostetricia e ginecologia.

     2. La spesa per il personale di cui al comma 1 viene portata in detrazione dalle somme dovute dall'Assessorato regionale della sanità all'Università di Palermo per effetto delle convenzioni previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I fondi corrispondenti sono assegnati all'unità sanitaria locale n. 58 successivamente all'azienda unità sanitaria locale che ricomprenderà la suddetta unità sanitaria locale n. 58 in attuazione della legge regionale 3 novembre 1993 n. 30.

 

     Art. 21. Corsi di formazione professionale per i terapisti della riabilitazione.

     1. In aggiunta ai corsi di formazione professionale istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, esclusivamente per il triennio 1994-1996, sono autorizzati ulteriori corsi, per il numero massimo complessivo di n. 76 allievi, finalizzati al rilascio di diploma di terapista della riabilitazione. Ai suddetti corsi possono essere ammessi, relativamente all'anno successivo all'ultimo interamente frequentato, gli allievi in possesso dei requisiti e dei titoli di studio richiesti dalla vigente normativa che abbiano frequentato analoghi corsi presso enti diversi da quelli previsti dal citato articolo 4 della legge regionale n. 2i del 1978 ed in ogni caso previo esame da svolgersi secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 7 della medesima legge regionale.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo ammontanti a lire 300 milioni annui trovano copertura nei finanziamenti disposti per la formazione del personale sanitario e relativi al piano annuale di formazione del personale infermieristico e tecnico.

 

     Art. 22. Spese per il funzionamento delle associazioni dei donatori volontari di sangue.

     1. Le speciali sovvenzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 41, possono essere altresì utilizzate per le spese di personale limitatamente al funzionamento delle associazioni dei donatori volontari di sangue.

 

     Art. 23. Trasformazione dei posti di operatore professionali di seconda categoria del ruolo sanitario, personale infermieristico.

     1. I posti di operatore professionale di seconda categoria del ruolo sanitario, personale infermieristico, vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali sono automaticamente trasformati in posti di operatore professionale di prima categoria, collaboratore del ruolo sanitario, personale infermieristico. Alla trasformazione provvede direttamente la unità sanitaria locale che ne dà comunicazione all'Assessorato regionale della sanità entro trenta giorni.

 

     Art. 24. Interventi di manutenzione e di completamento di edilizia sanitaria e acquisto di attrezzature.

     1. Per l'esercizio finanziario 1994, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, le somme stanziate sul capitolo 81505 del bilancio della Regione siciliana vengono assegnate per il 40 per cento con le modalità e per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 68 della legge regionale n. 25 del 1993. La restante parte del 60 per cento viene assegnata con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per la sanità, sentita la Commissione legislativa « Servizi sociali e sanitari » dell'Assemblea regionale siciliana, per interventi di manutenzione e di completamento di edilizia sanitaria e per l'acquisto di attrezzature necessarie alla funzionalità dei reparti ospedalieri, in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia.

     2. Alla erogazione delle somme per il finanziamento delle opere di edilizia sanitaria si provvede dopo l'approvazione tecnica dei relativi progetti ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

 

     Art. 25. Trasformazione rapporti di lavoro a tempo determinato operai EAS.

     1. L'Ente acquedotti siciliani (EAS) è autorizzato a trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti per il personale operaio ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 per la gestione degli impianti acquedottistici.

 

     Art. 26.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 aprile 1995, n. 34 e successivamente così modificato dall'art. 2 della L.R. 21 aprile 1995, n. 39.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.R. 21 aprile 1995, n. 38.