§ 2.3.26 - L.R. 20 aprile 1976, n. 41.
Contributi per il mantenimento, il funzionamento e lo sviluppo dei centri trasfusionali; provvidenze in favore delle associazioni donatori volontari di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:20/04/1976
Numero:41


Sommario
Art. 1.      La disciplina della raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano è regolata dalle norme contenute nella L. 14 luglio 1967, n. 592, e nel relativo regolamento di esecuzione approvato [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Presso tutti i centri trasfusionali degli enti ospedalieri vengono effettuate gratuitamente le analisi diagnostiche immunoematologiche prenatali e neonatali della malattia emolitica del neonato, [...]
Art. 5.      Tutte le donne aventi fattore RH negativo (RH o D) e con coniuge RH positivo hanno diritto a sottoporsi a periodici controlli immunoematologici (test di Coombs indiretto) nel corso di ogni [...]
Art. 6.      Qualora il parto o l'aborto non abbia luogo presso un ospedale, il trattamento profilattico è effettuato dal medico o dall'ostetrica che hanno assistito al parto o all'aborto
Art. 7.      L'Assessore regionale per la sanità provvederà con proprio decreto, trimestralmente, al rimborso del costo delle immunoglobuline anti D e delle analisi diagnostiche di cui all'art. 5 della [...]
Art. 8.      Per le finalità previste dalla legge è autorizzata la spesa obbligatoria complessiva annua di lire 400 milioni così ripartita


§ 2.3.26 - L.R. 20 aprile 1976, n. 41.

Contributi per il mantenimento, il funzionamento e lo sviluppo dei centri trasfusionali; provvidenze in favore delle associazioni donatori volontari di sangue e norme per la profilassi della malattia emolitica del neonato.

(G.U.R. 21 aprile 1976, n. 20).

 

 

TITOLO I

   AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA, LA CONSERVAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEL

SANGUE UMANO

 

Art. 1.

     La disciplina della raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano è regolata dalle norme contenute nella L. 14 luglio 1967, n. 592, e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 1256 del 24 agosto 1971.

 

     Art. 2. [1]

     L'Amministrazione regionale della sanità è autorizzata a concedere agli enti ed alle Associazioni di cui all'art. 4 della L. 14 luglio 1967, n. 592, contributi per provvedere:

     a) all'impianto ed al funzionamento, con esclusione delle spese per il personale, dei centri previsti dall'art. 4 predetto, secondo le disposizioni contenute nella L. n. 592 citata e nel relativo regolamento di esecuzione, nonché nell'art. 17 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128;

     b) all'incremento della produzione di emoderivati di immediato impiego ed a lunga scadenza e non destinati alla vendita, nonché di quelli destinati alla terapia delle emopatie maligne acute e croniche e alla terapia di malattie sociali, quali l'emofilia, le malattie emorragiche, le microcitemie ed il morbo di Cooley;

     c) alle ricerche di laboratorio a carattere preventivo e sociale.

     L'entità del contributo da assegnarsi verrà determinata in base all'attività complessiva ed in rapporto alla popolazione servita, tenendo presente che l'indice di donazione di sangue viene calcolato sulla base di tre unità di sangue per anno e per ogni cento persone.

 

     Art. 3. [2]

     Al fine di incrementare la raccolta del sangue, l'Assessorato regionale della sanità è, altresì, autorizzato a concedere alle associazioni dei donatori volontari di sangue regolarmente costituite ai sensi della L. 14 luglio 1967, n. 592, speciali sovvenzioni da utilizzare per la propaganda trasfusionale, in stretta collaborazione con i centri trasfusionali operanti nella medesima zona di attività dell'associazione, nonché per il funzionamento delle associazioni medesime.

     Le speciali sovvenzioni previste dal comma precedente possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi, a titolo di rimborso spese, ai donatori - lavoratori autonomi - non ammessi a fruire dei benefici della L. 13 luglio 1967, n. 584.

     La propaganda trasfusionale, che può essere realizzata anche dall'Assessorato regionale della sanità, deve essere svolta con mezzi idonei e diretta a persuadere la popolazione dell'alto contenuto morale e sociale insito nell'azione di donare il sangue, intesa come dovere civico.

     L'erogazione delle sovvenzioni di cui al presente articolo è disposta con decreto dell'Assessore regionale per la sanità.

     Le domande di sovvenzione, accompagnate da una relazione illustrativa, dovranno pervenire all'Assessorato regionale della sanità entro il mese di febbraio di ciascun anno e, nella prima applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

     E' fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di fornire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la dimostrazione e la documentazione dell'impiego delle sovvenzioni secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.

     La Commissione di cui all'art. 3 della L. 14 luglio 1967, n. 592, è integrata da un rappresentante dell'Assessorato regionale della sanità.

 

 

TITOLO II

PROFILASSI DELLA MALATTIA EMOLITICA DEL NEONATO.

 

     Art. 4.

     Presso tutti i centri trasfusionali degli enti ospedalieri vengono effettuate gratuitamente le analisi diagnostiche immunoematologiche prenatali e neonatali della malattia emolitica del neonato, la determinazione del gruppo sanguigno (sistema ABO) e del fattore RH in ogni coppia, nonché le indagini inerenti alla immunoprofilassi.

     Tutti i centri trasfusionali devono dotarsi di adeguate scorte di immunoglobuline umane anti D, aventi le caratteristiche di cui all'art. 125 del D.M. 18 giugno 1971.

 

     Art. 5.

     Tutte le donne aventi fattore RH negativo (RH o D) e con coniuge RH positivo hanno diritto a sottoporsi a periodici controlli immunoematologici (test di Coombs indiretto) nel corso di ogni gravidanza (III, VI, VII, VIII e IX mese) gratuitamente presso i centri trasfusionali; in caso di esito negativo di tali controlli, entro 72 ore dal parto di feto con fattore RH positivo o da un aborto, sono sottoposte, previ necessari controlli sierologici dimostranti l'assenza di una isoimmunizzazione RH in atto e previo il loro assenso, al trattamento profilattico con immunoglobuline umane anti D, aventi le caratteristiche di cui all'art. 125 del D.M. 18 giugno 1971.

 

     Art. 6.

     Qualora il parto o l'aborto non abbia luogo presso un ospedale, il trattamento profilattico è effettuato dal medico o dall'ostetrica che hanno assistito al parto o all'aborto.

     Le immunoglobuline anti D necessarie sono ritirate gratuitamente presso il più vicino centro trasfusionale, dietro presentazione di specifica richiesta medica contenente tutti i dati idonei alla identificazione della persona sottoposta al trattamento profilattico e corredata dell'esito dei controlli sierologici effettuati.

 

     Art. 7.

     L'Assessore regionale per la sanità provvederà con proprio decreto, trimestralmente, al rimborso del costo delle immunoglobuline anti D e delle analisi diagnostiche di cui all'art. 5 della presente legge a favore dell'ente che gestisce i centri trasfusionali, su presentazione delle richieste mediche di cui all'art. 6, nonché delle ricevute di consegna debitamente sottoscritte dal familiare dell'assistito che ha ritirato il farmaco.

 

     Art. 8.

     Per le finalità previste dalla legge è autorizzata la spesa obbligatoria complessiva annua di lire 400 milioni così ripartita:

     - lire 300 milioni per le finalità del titolo I;

     - lire 100 milioni per le finalità del titolo II.

     All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1976 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Vedi l'art. 37 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30 per l'interpretazione autentica del presente articolo.

[2] Vedi l'art. 37 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30 per l'interpretazione autentica del presente articolo.