§ 23.1.27 - D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196.
Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.1 c.e.e.
Data:03/10/2008
Numero:196


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Spese effettivamente sostenute
Art. 3.  Oneri finanziari e di altro genere e spese legali
Art. 4.  Acquisto di materiale usato
Art. 5.  Acquisto di terreni
Art. 6.  Acquisto di edifici
Art. 6 bis.  (Categorie di alloggi ammissibili per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili).
Art. 7.  Imposta sul valore aggiunto, oneri e altre imposte e tasse
Art. 8.  Locazione finanziaria
Art. 9.  Spese di assistenza tecnica
Art. 9 bis.  (Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione).
Art. 10.  Spese connesse alle singole operazioni


§ 23.1.27 - D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196.

Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.

(G.U. 17 dicembre 2008, n. 294)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, ed in particolare, l'articolo 56, paragrafo 4;

     Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, ed in particolare l'articolo 7 concernente l'ammissibilità delle spese nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» e dell'obiettivo «Competitività regionale ed occupazione», e l'articolo 13 in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione te»;

     Visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, ed in particolare l'articolo 11 relativo all'ammissibilità delle spese;

     Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 31 luglio 2008;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 luglio e del 28 agosto 2008;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;

     Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le politiche europee;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (CE) n.1083/2006, nonchè dal regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal regolamento (CE) n. 1081/2006 sul Fondo sociale europeo (FSE) e dal regolamento (CE) n. 1828/2006.

     2. Ai fini del presente regolamento, resta fermo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 2. Spese effettivamente sostenute

     1. Le spese sostenute dai beneficiari di cui all'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1083/2006, di seguito denominato: «regolamento generale», sono effettuate in denaro fatte salve le deroghe di cui al comma 5.

     2. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione.

     3. Fatta salva la previsione di cui al comma 2, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del regolamento generale, e agli articoli da 43 a 46 del regolamento (CE) n. 1828/2006.

     4. Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.

     5. Sono assimilate alle spese di cui al comma 1 l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento generale, nonchè a quelle indicate ai commi 6, 7 e 8.

     6. Il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione è spesa ammissibile, a condizione che:

     a) il costo dell'ammortamento sia calcolato conformemente alla normativa vigente;

     b) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.

     7. I contributi in natura, afferenti all'operazione, sono assimilati alle spese ammissibili purchè:

     a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materiali, in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite;

     b) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;

     c) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita;

     d) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6.

     8. Le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che siano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, fatte salve eccezioni previste nei regolamenti specifici di ciascun Fondo. [Per il Fondo sociale europeo le spese indirette possono essere dichiarate su base forfetaria, entro il limite del 20 per cento dei costi diretti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n.1081/2006 e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'autorità di gestione, purchè, in sede di rendicontazione di tali spese, i costi diretti, su cui le stesse sono state forfetariamente calcolate, siano debitamente giustificati dai beneficiari [1]].

     8-bis. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006, così come modificato dal regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, e dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Autorità di Gestione di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1083/2006, in caso di sovvenzioni, sono ammissibili:

     a) le spese indirette su base forfetaria, entro il limite del 20 per cento dei costi diretti debitamente giustificati;

     b) le unità di costo standardizzate;

     c) le somme forfetarie fino a 50.000 euro [2].

     8-ter. Le opzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione [3].

 

     Art. 3. Oneri finanziari e di altro genere e spese legali

     1. Gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari non sono spese ammissibili. Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

     2. Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.

     3. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonchè le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'autorità di gestione.

     4. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'autorità di gestione.

     5. Le ammende e le penali non sono spese ammissibili.

 

     Art. 4. Acquisto di materiale usato

     1. L'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

     a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;

     b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;

     c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

 

     Art. 5. Acquisto di terreni

     1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell'importo di cui alla lettera c), alle seguenti condizioni:

     a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;

     b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento, con l'eccezione dei casi menzionati al comma 2;

     c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene.

     2. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

     a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione;

     b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);

     c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'autorità di gestione;

     d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

 

     Art. 6. Acquisto di edifici

     1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purchè sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

     a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonchè la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;

     b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario;

     c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione;

     d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione. L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal Fondo strutturale interessato.

 

     Art. 6 bis. (Categorie di alloggi ammissibili per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili). [4]

     1. Ai sensi del paragrafo 1-bis dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili sono ammissibili con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica già esistenti ed ancora di proprietà pubblica, come definiti dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonchè agli immobili pubblici adibiti sia ad uso residenziale sia ad uso diverso da quello residenziale.

     2. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 1, le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili nel rispetto delle prescrizioni contenute nei paragrafi 2 e 2-bis dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato, da ultimo, dal regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.

 

     Art. 7. Imposta sul valore aggiunto, oneri e altre imposte e tasse

     1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

     2. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1.

     3. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.

     4. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi strutturali costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

 

     Art. 8. Locazione finanziaria

     1. Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:

     a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:

     1) il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;

     2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;

     3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al Fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo;

     4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;

     5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;

     6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;

     7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;

     b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:

     1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;

     2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;

     3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

     4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile;

     è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;

     c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

 

     Art. 9. Spese di assistenza tecnica

     1. Le spese sostenute per l'attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi, nonchè quelle sostenute per le attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 46 del regolamento generale.

     2. Sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonchè delle dotazioni strumentali necessarie per le attività riportate al comma 1.

 

     Art. 9 bis. (Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione). [5]

     1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, sono ammissibili le spese relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennità di partecipazione a favore dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio 2009 in materia di interventi di sostegno a reddito ed alle competenze.

 

     Art. 10. Spese connesse alle singole operazioni

     1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, purchè previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo e approvate, ivi comprese quelle di valutazione e controllo.

     2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1080/2006.


[1] Il secondo periodo è stato soppresso dall'art. 2 del D.P.R. 5 aprile 2012, n. 98.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 5 aprile 2012, n. 98.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 5 aprile 2012, n. 98.

[4] Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.R. 5 aprile 2012, n. 98.

[5] Articolo inserito dall'art. 4 del D.P.R. 5 aprile 2012, n. 98.