§ 18.5.56 - D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.
Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:25/11/1996
Numero:625


Sommario
Art. 1.  (Definizioni)
Art. 2.  (Disposizioni generali)
Art. 3.  (Apertura di aree per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)
Art. 4.  (Modifiche alle procedure di conferimento di permessi di ricerca)
Art. 5.  (Criteri di selezione tra domande concorrenti)
Art. 6.  (Procedimenti connessi al conferimento del permesso di ricerca)
Art. 7.  (Durata del permesso di ricerca)
Art. 8.  (Inadempienze nell'attuazione dei programmi)
Art. 9.  (Estensione del permesso di ricerca)
Art. 10.  (Richiesta in permesso di aree già detenute in precedenza)
Art. 11.  (Esercizio del permesso di ricerca)
Art. 12.  (Sospensione del permesso di ricerca)
Art. 13.  (Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio)
Art. 14.  (Condizioni e requisiti per l'esercizio dei titoli minerari)
Art. 15.  (Difficoltà di accesso degli enti nei Paesi terzi)
Art. 16.  (Comunicazione dati)
Art. 17.  (Appalti nei settori esclusi)
Art. 18.  (Armonizzazione delle disposizioni sui canoni)
Art. 19.  (Armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione)
Art. 20.  (Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario)
Art. 21.  (Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano)
Art. 22.  (Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale)
Art. 23.  (Cessazione dei regimi di esclusiva)
Art. 24.  (Attribuzione di titoli minerari)
Art. 25.  (Disciplina dei titoli minerari)
Art. 26.  (Dati a carattere regionale)
Art. 27.  (Attribuzione di permessi di ricerca)
Art. 28.  (Disciplina dei permessi di ricerca)
Art. 29.  (Attribuzione delle concessioni di coltivazione)
Art. 30.  (Disciplina delle concessioni di coltivazione)
Art. 31.  (Attribuzione delle concessioni di stoccaggio)
Art. 32.  (Disciplina delle concessioni di stoccaggio)
Art. 33.  (Accesso ai dati)
Art. 34.  (Messa a disposizione delle aree residue)
Art. 35.  (Chiusura pozzi minerari)
Art. 36.  (Concessioni di stoccaggio in giacimenti già coltivati)
Art. 37.  (Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia)
Art. 38.  (Norme transitorie)
Art. 39.  (Titoli vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano)
Art. 40.  (Accertamenti sugli investimenti effettuati ai sensi degli articoli 34 e 68 della legge n. 613 del 1967 e dell'articolo 26 della legge n. 9 del 1991)
Art. 41.  (Norme abrogate)


§ 18.5.56 - D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.

Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(G.U. 14 dicembre 1996, n. 293)

 

TITOLO I

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. (Definizioni)

     1. Ai sensi del presente decreto, si intende per:

     a) autorità competente al conferimento dei titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi: il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato Ministero, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo sull'esercizio delle attività, della Direzione Generale delle Miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, di seguito denominato UNMIG;

     b) ente: persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone che richiedono o sono titolari di un permesso di prospezione o di ricerca o di una concessione di coltivazione;

     c) Comitato: il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, di seguito denominata legge n. 6 del 1957;

     d) BUIG: il Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, di cui all'articolo 43 della legge n. 6 del 1957.

 

          Art. 2. (Disposizioni generali)

     1. Il presente decreto disciplina la prospezione, la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi nell'intero territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana; per quanto non diversamente disposto, valgono le disposizioni vigenti in materia.

     2. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi nei territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del Quaternario situati a profondità non superiore a 1200 m, nonché le attività di cui all'articolo 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, di seguito denominata legge n. 136 del 1953, e alla legge 24 luglio 1962, n. 1072, sono assoggettate alla legge n. 6 del 1957, e successive modifiche e integrazioni, e alla disciplina del presente decreto.

 

          Art. 3. (Apertura di aree per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)

     1. Il territorio nazionale e le zone del mare territoriale e della piattaforma continentale già aperte alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in base alle disposizioni della legge 21 luglio 1967, n. 613, di seguito denominata legge n. 613 del 1967, sono disponibili in maniera permanente alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, fermi restando i limiti previsti dalle discipline generali e speciali vigenti in materia di tutela dell'ambiente terrestre, marino e costiero; le aree per le quali sono già stati conferiti permessi di ricerca e concessioni di coltivazione divengono disponibili dopo la scadenza del titolo minerario o dopo l'emanazione del provvedimento che le rende libere.

     2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere determinate ulteriori aree nell'ambito della piattaforma continentale italiana da aprire alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

     3. L'accesso alle attività di cui al comma 1 ed il loro esercizio sono disciplinate dal presente decreto garantendo che non vi siano discriminazioni tra enti richiedenti o titolari; resta ferma per l'Amministrazione la facoltà di negare, per motivi di sicurezza nazionale, l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 a qualsiasi ente effettivamente controllato da Stati o cittadini non appartenenti alla Unione europea.

 

CAPO II

Disciplina dei titoli

 

          Art. 4. (Modifiche alle procedure di conferimento di permessi di ricerca)

     1. Il programma dei lavori allegato alla domanda di permesso di ricerca è presentato in busta chiusa, da aprire allo scadere del termine di cui al comma 4.

     2. Al fine di razionalizzare l'area richiesta, l'UNMIG può apportare modifiche non significative alla sua forma ed estensione.

     3. Ferma restando la pubblicazione dell'istanza nel BUIG, il Ministero trasmette alla Commissione delle Comunità europee, per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un avviso contenente le informazioni essenziali sull'istanza.

     4. Gli enti interessati possono presentare domanda di permesso sulla stessa area entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3; le domande pervenute oltre tale termine sono dichiarate irricevibili.

     5. Nonostante l'avvio del procedimento di conferimento, resta ferma la facoltà di negare il rilascio del permesso per motivate ragioni di interesse pubblico, purché ciò non dia luogo a discriminazioni; il relativo provvedimento è pubblicato nel BUIG.

     6. Il decreto di conferimento è pubblicato nel BUIG, riportando, per estratto, il programma dei lavori approvato e le motivazioni adottate, e comunicato alla regione o provincia autonoma territorialmente interessata.

 

          Art. 5. (Criteri di selezione tra domande concorrenti)

     1. Nei casi di cui all'articolo 4, la selezione tra domande di permesso di ricerca concorrenti è effettuata dal Ministero, sentito il Comitato, in base ai seguenti criteri:

     a) interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari;

     b) completezza e razionalità del programma dei lavori proposto per l'esplorazione, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geochimiche e geofisiche, nonché alle perforazioni previste;

     c) tempi programmati per l'esecuzione dei lavori;

     d) modalità di svolgimento dei lavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonché al ripristino dei luoghi.

     2. Il Ministero, nella selezione, tiene altresì conto sia dell'affidabilità tecnica ed economica posseduta dai richiedenti per l'esecuzione del programma sia delle carenze o inefficienze dimostrate dai richiedenti in altri permessi di ricerca.

     3. Non sono considerati nella valutazione dei programmi di lavoro gli impegni assunti in modo non vincolante.

     4. In caso di sostanziale equivalenza dei programmi si tiene conto della capacita tecnica ed economica dei richiedenti rapportata agli impegni programmati.

     5. Non è consentita preferenza per enti costituiti da una singola persona fisica o giuridica.

     6. I criteri di cui al presente articolo e le loro eventuali modifiche sono pubblicati nel BUIG e nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

          Art. 6. (Procedimenti connessi al conferimento del permesso di ricerca)

     1. Le procedure di pubblicizzazione e di concorrenza di cui all'articolo 4 non si applicano nel caso di richieste di trasferimento parziali o totali di titolarità, di modifiche di denominazione sociale o cessione di attività, di proroghe di vigenza, di richieste di concessione di coltivazione, di richieste di modifica dei programmi di lavoro o dei relativi tempi di esecuzione.

 

          Art. 7. (Durata del permesso di ricerca)

     1. Quando è necessario per completare l'attività di ricerca, il titolare del permesso di ricerca può ottenere una prima proroga triennale se ha realizzato interamente, salvo documentati casi di forza maggiore, il programma lavori approvato all'atto del conferimento, rispettando le eventuali prescrizioni di salvaguardia ambientale stabilite nel decreto di conferimento; nella domanda di proroga il richiedente dichiara di aver ottemperato alle disposizioni e alle eventuali prescrizioni in materia ambientale; non è considerata causa di forza maggiore l'intervenuta necessità di ulteriori indagini preliminari alla perforazione.

     2. Il programma relativo al primo triennio di proroga deve prevedere la perforazione di un pozzo esplorativo.

     3. Il titolare può ottenere una seconda proroga triennale con le modalità di cui al comma 1 se ha realizzato il programma dei lavori approvato all'atto della prima proroga e se le possibilità minerarie residue dell'area giustificano la proroga stessa.

 

          Art. 8. (Inadempienze nell'attuazione dei programmi)

     1. Nei casi di inadempienza o ingiustificato ritardo nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 7 il Ministero, previa contestazione del fatto, procede a dichiarare la decadenza dei titolari, comminando altresì una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al 10% del costo previsto dei lavori non realizzati, e comunque non inferiore ai trenta milioni e non superiore a lire centoottanta milioni.

 

          Art. 9. (Estensione del permesso di ricerca)

     1. L'articolo 6, comma 2, della legge n. 9 del 1991 è sostituito dal seguente:

     "2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati; nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e mare.".

     2. Non si fa luogo a riduzioni dell'area del permesso di ricerca se l'area iniziale è inferiore a 300 chilometri quadrati.

 

          Art. 10. (Richiesta in permesso di aree già detenute in precedenza)

     1. L'articolo 6, comma 7, della legge n. 9 del 1991 è sostituito dal seguente:

     "7. I titolari di permesso di ricerca cessato per scadenza, rinuncia o decadenza non possono richiedere un nuovo permesso sulla stessa area o su parte di essa, o subentrarvi acquisendone quote, se non dopo quattro anni dalla cessazione del permesso precedente; tali disposizioni non si applicano nel caso i titolari abbiano ottenuto una concessione di coltivazione nell'ambito del permesso precedente o se abbiano perforato un pozzo nel secondo periodo di proroga previsto nel relativo programma di lavoro.".

 

          Art. 11. (Esercizio del permesso di ricerca)

     1. L'articolo 6, comma 8, della legge n. 9 del 1991 è sostituito dal seguente:

     "8. Il termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del permesso, da stabilire nel permesso stesso, non può essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del conferimento del permesso per le indagini geologiche e geofisiche e a sessanta mesi dalla stessa data per le perforazioni.".

     2. L'articolo 6, comma 9, della legge n. 9 del 1991 è sostituito dal seguente:

     "9 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può prorogare i termini di cui al comma 8, su tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non poter rispettare i termini stessi per cause di forza maggiore, per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque non superiore a sei mesi per l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio della perforazione, che dovrà in ogni caso iniziare effettivamente entro la prima vigenza del permesso.".

     3. Il trasferimento delle quote di uno o più contitolari del permesso di ricerca è autorizzato, sentiti gli altri contitolari, con provvedimento del Ministero.

 

          Art. 12. (Sospensione del permesso di ricerca)

     1. Nell'articolo 6, comma 10, della legge n. 9 del 1991 tra la parola: "adempimenti" e le parole: "che comportino" sono inserite le seguenti: "o limitazioni".

 

          Art. 13. (Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio)

     1. La durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale è di venti anni; l'estensione della concessione non può superare i 150 chilometri quadrati; dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando è necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.

     2. Al comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 9 del 1991 le parole "due terzi del periodo di durata della concessione di coltivazione" sono sostituite dalle seguenti:

     "sette anni dal rilascio della proroga decennale".

     3. All'articolo 9 della legge n. 9 del 1991 è aggiunto, infine, il seguente comma:

     "11. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, la concessione di coltivazione è accordata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con le regioni a statuto speciale o le province autonome di Trento e Bolzano interessate.".

     4. I titolari di concessioni contigue possono chiedere l'unificazione o la modifica del confine dei rispettivi titoli al fine di razionalizzare lo sviluppo o la coltivazione dei giacimenti in essi ricadenti.

     5. La durata della concessione di stoccaggio è di 20 anni.

     6. Il titolare o i contitolari di una concessione di coltivazione o di stoccaggio possono trasferirne la titolarità o cederne quote; il trasferimento della concessione, o di quote di titolarità, è consentito previa autorizzazione del Ministero, sentiti gli altri contitolari. Le quote di titolarità di una concessione di stoccaggio possono essere diverse da quelle della relativa concessione di coltivazione, fermo restando che il rappresentante unico della concessione di coltivazione deve coincidere con il rappresentante unico dei contitolari della relativa concessione di stoccaggio.

     7. I giacimenti di sostanze minerali la cui concessione di coltivazione sia cessata per scadenza, rinuncia, revoca o decadenza del titolare, possono essere nuovamente attribuiti, su istanza degli interessati, in concessione di coltivazione o, ove ricorrano le condizioni, in concessioni di stoccaggio; in tal caso si applicano le procedure di pubblicizzazione e concorrenza di cui agli articoli 4 e 5, in quanto applicabili.

     8. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i titolari di concessioni di stoccaggio presentano all'UNMIG ed alla Sezione competente il programma di stoccaggio che intendono svolgere nell'anno successivo, indicando in particolare i volumi totali di gas naturale previsti nelle fasi di immissione e di erogazione; il programma è corredato da una relazione illustrativa della situazione dei volumi progressivi di gas naturale immessi ed erogati dalla data iniziale dello stoccaggio.

     9. I titolari di concessioni di stoccaggio destinano le capacità di stoccaggio alla funzione di stoccaggio minerario, strategico o di modulazione del sistema nazionale del gas, compatibilmente con il programma di manutenzione e gestione del proprio sistema di stoccaggio, e con la capacità delle rete di trasporto cui sono connessi gli impianti di stoccaggio. I volumi di gas movimentati che vengono restituiti devono rientrare nel campo di intercambiabilità ed avere caratteristiche e contenuto di sostanze nocive conforme alle norme tecniche emanate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. [1]

 

CAPO III

Disposizioni comuni alle attività di prospezione,

ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi

 

          Art. 14. (Condizioni e requisiti per l'esercizio dei titoli minerari)

     1. Il Ministero rende noti agli interessati, mediante pubblicazione nel BUIG, le condizioni ed i requisiti relativi all'esercizio ed alla cessazione delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, e stoccaggio stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ai quali è subordinato il conferimento del titolo; il Ministero infine informa le regioni interessate delle istanze e dei procedimenti in corso mediante trasmissione del BUIG.

     2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro sono aggiornati il disciplinare-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e il disciplinare-tipo per le concessioni di stoccaggio di idrocarburi in giacimento.

     3. I nuovi disciplinari-tipo sono pubblicati nel BUIG e trasmessi alla Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

     4. Fino alla pubblicazione dei disciplinari-tipo di cui al comma 2, i titoli vigenti e le istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolati dai disciplinari vigenti, in quanto compatibili.

     5. Le condizioni e i requisiti, nonché gli obblighi particolareggiati stabiliti nei decreti di conferimento o proroga, relativi all'esercizio delle attività, devono essere giustificati esclusivamente dalla necessità di assicurare il corretto esercizio delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per motivi di sicurezza nazionale, di sicurezza pubblica, di sanità pubblica, di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza degli impianti, di tutela dei giacimenti e di gestione pianificata delle risorse di idrocarburi, di protezione dell'ambiente, di tutela delle aree protette, di ripristino dei luoghi dopo la cessazione dell'attività, di tutela delle risorse biologiche e dei beni artistici, archeologici e storici, e di sicurezza dei trasporti; l'imposizione delle condizioni, dei requisiti e degli obblighi è esercitata in modo non discriminatorio tra gli enti e garantendo l'indipendenza di gestione degli enti stessi.

     6. Il conferimento o l'esercizio di un titolo minerario per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi non può essere in nessun caso subordinato alla partecipazione dello Stato o di altra Amministrazione regionale, provinciale o locale, direttamente o mediante una persona giuridica a tal fine costituita o designata.

     7. Il controllo sugli enti nell'ambito dei titoli minerari è limitato a quanto necessario per l'osservanza delle condizioni, requisiti, obblighi di cui al comma 5.

     8. Nessun ente può essere obbligato a fornire informazioni sulle fonti di approvvigionamento esistenti o previste. tranne che su richiesta delle autorità competenti ed esclusivamente per i motivi di cui all'articolo 36 del Trattato dell'Unione europea.

 

          Art. 15. (Difficoltà di accesso degli enti nei Paesi terzi)

     1. Nel caso un ente incontri difficoltà di ordine generale di accesso alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi o al loro esercizio in Stati non facenti parte dell'Unione europea, ne informa il Ministero.

     2. Il Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, ne informa la Commissione europea, garantendo comunque la riservatezza commerciale degli enti interessati.

     3. Il Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può altresì richiedere alla Commissione europea di proporre al Consiglio dell'Unione europea di autorizzare uno o più Stati membri a negare il rilascio di titoli minerari ad enti effettivamente controllati dallo Stato di cui al comma 1 o da persone fisiche o giuridiche ad esso appartenenti.

     4. Nel caso che il Consiglio dell'Unione europea, su richiesta della Commissione, dello Stato Italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, autorizzi tale procedura, il Ministero provvede a negare il rilascio di titoli minerari per la prospezione, ricerca o coltivazione o di loro proroghe ad enti di cui al comma 3.

 

          Art. 16. (Comunicazione dati)

     1. Il Ministero, a decorrere dal 1° gennaio 1997, trasmette alla Commissione delle Comunità europee il BUIG, una relazione annuale contenente la stima delle riserve di idrocarburi esistenti, nonché l'elenco dei titoli minerari conferiti nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, indicando altresì i luoghi ove ottenere informazioni al riguardo.

     2. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 39 e 71 della legge n. 613 del 1967.

     3. Alla cessazione di un titolo minerario la relazione finale sulle conoscenze geominerarie ottenute nell'area del titolo è corredata delle linee sismiche maggiormente significative, dell'elenco dei dati geofisici e di perforazione acquisiti, con l'indicazione delle date di acquisizione e del costo sostenuto.

     4. La relazione di cui al comma 3, nonché i profili di tutti i pozzi perforati nell'area del titolo sono messi a disposizione degli interessati dopo un anno dalla cessazione del titolo minerario.

     5. I rilievi geofisici e gli altri dati relativi al titolo cessato, scaduti i termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge n. 613 del 1967, sono messi a disposizione dal titolare per la consultazione, ai soli costi del servizio di consultazione, assicurando uguali condizioni di accesso a tutti i richiedenti; per l'eventuale successiva acquisizione dei dati, nella forma del diritto d'uso, il corrispettivo per il titolare non può superare un terzo del costo sostenuto, previa attualizzazione dello stesso.

 

          Art. 17. (Appalti nei settori esclusi)

     1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, è sostituito dal seguente:

     "3. Ai fini della richiesta di decisione di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea le misure adottate affinché i soggetti appaltanti:

     a) osservino i principi di non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti di lavori, forniture e servizi, in particolare per quanto riguarda l'informazione che mettono a disposizione delle imprese in ordine alle proprie intenzioni di stipulare appalti;

     b) comunichino alla Commissione europea, alle condizioni da questa stabilite, le informazioni relative all'assegnazione degli appalti.".

     2. Il comma 5, dell'articolo 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, è abrogato.

 

CAPO IV

Armonizzazione delle disposizioni in materia di

canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione

 

          Art. 18. (Armonizzazione delle disposizioni sui canoni)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono cosi determinati:

     a) permesso di prospezione: 5000 lire per chilometro quadrato;

     b) permesso di ricerca: 10000 lire per chilometro quadrato;

     c) permesso di ricerca in prima proroga: 20000 lire per chilometro

     quadrato;

     d) permesso di ricerca in seconda proroga: 40000 lire per chilometro quadrato;

     e) concessione di coltivazione: 80000 lire per chilometro quadrato;

     f) concessione di coltivazione in proroga: 120000 lire per chilometro quadrato;

     g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 20000 lire per chilometro quadrato;

     h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 80000 lire per chilometro quadrato [2].

     2. Nel caso di titoli minerari ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano i canoni di cui al comma 1 sono dovuti alla regione o provincia autonoma.

     3. I canoni di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.

 

          Art. 19. (Armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione)

     1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

     2. L'aliquota non è dovuta per le produzioni disperse, bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento. Nessuna aliquota è dovuta per le produzioni ottenute durante prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca.

     3. Per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2, i primi 20 milioni di Smc di gas e 20000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di Smc di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare.

     4. Per ciascuna concessione di coltivazione il rappresentante unico comunica mensilmente all'UNMIG e alla Sezione competente i quantitativi degli idrocarburi prodotti e di quelli avviati al consumo per ciascuno dei titolari. Il rappresentante unico è responsabile della corretta misurazione delle quantità prodotte e avviate al consumo, ferma restando la facoltà dell'UNMIG e delle sue Sezioni di disporre accertamenti sulle produzioni effettuate. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote il rappresentante unico comunica all'UNMIG ed alle Sezioni competenti i quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati al consumo nell'anno precedente per ciascuna concessione e ciascun contitolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono sottoscritte dal legale rappresentante o un suo delegato, che attesta esplicitamente la esattezza dei dati in esse contenuti.

     5. I valori unitari dell'aliquota per ogni concessione di coltivazione sono determinati, per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento.

     5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:

     a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;

     b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica relativa all'anno di riferimento dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza 1 Smc |m= 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione [3]

     6. Il valore unitario dell'aliquota di cui al comma 5 è ridotto per l'anno 1997 di 30 lire per Smc per le produzioni di gas in terraferma e di 20 lire per Smc per le produzioni di gas in mare, e di 30000 lire per tonnellata per le produzioni di olio in terraferma e di 60000 lire per tonnellata per le produzioni di olio in mare, per tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al trattamento e trasporto. In terraferma, nel caso di vettoriamento il valore unitario è ulteriormente ridotto dei costi fatturati di vettoriamento fino al punto di riconsegna, mentre nel caso di trasporto mediante sistema di proprietà del concessionario la riduzione è pari a 1 lira per ogni 5 km di condotta, a partire dalla centrale di raccolta e trattamento, con esclusione dei primi 30 km e con un massimo di 30 lire per Smc di gas o per chilogrammo di olio. Per produzioni di idrocarburi con caratteristiche di marginalità economica causata da speciali trattamenti necessari per portare tali produzioni a specifiche di commerciabilità, ai concessionari può essere riconosciuta dal Ministero, su documentata istanza, sentita la Commissione di cui al comma 7, una ulteriore detrazione, in ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti; tale detrazione può essere altresì riconosciuta per i costi sostenuti per il flussaggio di olii pesanti [4] .

     6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare [5]

     7. Le riduzioni di cui al comma 6 per gli anni successivi sono determinate, tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell'industria, con decreto del Ministero di concerto col Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote [6].

     7-bis. Per i versamenti dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2020, le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste dai commi 3, 6, 6-bis e 7 si applicano unicamente alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc di gas in mare [7].

     7-ter. Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022, al netto delle produzioni di cui al comma 2, per ciascuna concessione con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione annuale superiore a 30 milioni di Smc di gas in mare, nonchè per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022 per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma e in mare, il valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare è interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui al comma 10, primo periodo [8].

     8. Ciascun titolare, in tempo utile al fine dell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 9, per tutte le concessioni di coltivazione di cui è stato titolare unico, rappresentante unico o contitolare nell'anno precedente, effettua il calcolo del valore delle aliquote dovute, sulla base delle quote di produzione spettanti, del valore calcolato in base al comma 5 e tenendo conto delle riduzioni di cui al comma 6 e delle variazioni di cui al comma 7. Egli redige altresì un prospetto complessivo del valore delle aliquote dovute e delle relative ripartizioni tra Stato, regioni e comuni, in base al disposto degli articoli 20 e 22.

     9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario e ai comuni interessati [9].

     10. I versamenti dovuti allo Stato sono effettuati, in forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali è titolare, presso la Tesoreria centrale dello Stato. Analogo versamento è effettuato in forma cumulata, per le quote spettanti ad ogni regione a statuto ordinario, presso l'ufficio finanziario regionale e sul capitolo di entrata che ogni regione è tenuta, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ad individuare e comunicare all'UNMIG, per la pubblicazione nel BUIG. I versamenti dovuti ai comuni affluiscono direttamente ai bilanci dei comuni interessati.

     11. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero delle finanze, all'UNMIG e alle sue Sezioni copia del prospetto di cui al comma 8, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'UNMIG comunica alle regioni interessate il valore complessivo delle quote ad esse spettanti [10].

     12. Resta ferma la facoltà del Ministero delle finanze e dell'UNMIG, sulla base del prospetto presentato, di disporre accertamenti tramite i propri uffici periferici, sentita la Commissione di cui al comma 7, sull'esattezza dei dati trasmessi.

     13. Ove per una concessione di coltivazione risultino produzioni spettanti o valorizzazioni maggiori rispetto a quelle dichiarate, il titolare, oltre al versamento di quanto maggiormente dovuto e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 40% della differenza in valore risultante, comunque non inferiore a lire trentamilioni e non superiore a lire centoottantamilioni.

     14. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le spese per gli accertamenti in materia di aliquote dovute allo Stato effettuati dall'UNMIG e dalle sue Sezioni, per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7, nonché per l'acquisto e la manutenzione di strumenti informatici per l'elaborazione e la gestione informatica dei dati relativi al calcolo delle aliquote e dei relativi versamenti e ripartizioni, valutate in lire 350 milioni annui a decorrere dal 1997, graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal fine, con decreto del Ministro del tesoro, quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo e fino a concorrenza dell'importo sopra indicato di lire 350 milioni, è riassegnata al predetto stato di previsione.

     15. Il Ministero trasmette annualmente alle regioni a statuto ordinario interessate una relazione previsionale sull'entità delle entrate di loro spettanza, per il triennio successivo, previste dagli articoli 20 e 22.

 

          Art. 20. (Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario)

     1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell'aliquota calcolato in base all'articolo 19 è corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.

     1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno, è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato [11].

     2. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura del 20% alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. La ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri nel caso di concessioni con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni.

     3. Nei casi non previsti dal comma 2, decide il Ministero, sentita la Commissione di cui al comma 7 dell'articolo 19.

 

          Art. 21. (Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano)

     1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, l'aliquota in valore per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano è calcolata ai sensi dell'articolo 19.

     2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di versamento delle aliquote in conformità alle norme del presente decreto.

     3. Nel caso di concessione ricadente nel territorio di più regioni o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 2 dell'articolo 20.

 

          Art. 22. (Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale)

     1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, quando è relativa a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale è per il 55% corrisposta alla regione adiacente.

     2. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura del 50% alla regione ove ha sede l'eventuale centrale di trattamento, e per la restante parte in modo proporzionale al numero di piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili installate nel mare ad esse adiacente e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote.

     3. Nei casi non previsti dal comma 2, decide il Ministero, sentita la Commissione di cui al comma 7 dell'articolo 19.

 

TITOLO II

 

CAPO I

Cessazione dei regimi di esclusiva

 

          Art. 23. (Cessazione dei regimi di esclusiva)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 cessano i seguenti regimi di esclusiva previsti in favore dell'Ente nazionale idrocarburi S.p.A., di seguito denominato ENI, nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n. 136 del 1953:

     a) ricerca e coltivazione di idrocarburi, di cui all'articolo 2, comma 1, numero 1, della legge n. 136 del 1953;

     b) costruzione ed esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali, di cui all'articolo 2, comma 1, numero 2, della legge n. 136 del 1953;

     c) stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi, di cui all'articolo 2 della legge 26 aprile 1974, n. 170.

     2. Le autorizzazioni rilasciate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e il diritto alla prosecuzione delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio in corso al 31 dicembre 1996 restano validi fino al completamento dei relativi procedimenti di attribuzione dei titoli minerari di cui all'articolo 24.

 

          Art. 24. (Attribuzione di titoli minerari)

     1. Nelle zone delimitate dalla tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n. 136 del 1953, l'ENI ha diritto di ottenere dal Ministero l'attribuzione di permessi di ricerca, di concessioni di coltivazione e di stoccaggio a salvaguardia dei diritti maturati in regime di esclusiva, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo.

     2. I titoli minerari sono attribuiti con decorrenza dal 1° gennaio 1997 all'ENI, che li esercita direttamente o a mezzo di società controllate o collegate.

     3. I provvedimenti di attribuzione dei titoli minerari sono pubblicati nel BUIG e trasmessi alle Amministrazioni interessate.

 

          Art. 25. (Disciplina dei titoli minerari)

     1. Ove non diversamente disciplinato dal presente decreto, per l'attribuzione dei titoli di cui all'articolo 24 si applicano le disposizioni di cui alle leggi minerarie vigenti.

     2. Dopo l'attribuzione dei titoli minerari si applicano le disposizioni di cui alle leggi minerarie vigenti.

 

          Art. 26. (Dati a carattere regionale)

     1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENI trasmette al Ministero l'elenco di tutti i dati geofisici e di perforazione acquisiti nelle zone delimitate dalla tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n. 136 del 1953, corredato di idonea cartografia che ne indichi l'ubicazione, con l'indicazione delle date di acquisizione.

     2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENI trasmette al Ministero una relazione generale dei risultati delle ricerche effettuate nelle zone di cui al comma 1, suddivisa per aree geologicamente omogenee, corredata di sezioni sismiche a scala regionale, nonché di profili di perforazioni, rappresentativi di ciascuna area.

     3. La relazione ed i dati di cui al comma 2 sono messi a disposizione di tutti gli interessati secondo le modalità di consultazione stabilite dal Ministero, prescindendo dai termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge n. 613 del 1967.

 

          Art. 27. (Attribuzione di permessi di ricerca)

     1. I permessi di ricerca sono attribuiti con provvedimento del Ministero su aree per le quali l'attività svolta o in corso e gli investimenti effettuati ne giustifichino l'attribuzione.

     2. Le domande di permesso, corredate della necessaria documentazione, sono presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; trascorso tale termine le domande sono dichiarate irricevibili.

     3. I permessi sono attribuiti su aree per le quali risulti comprovato che l'attività di ricerca alla data di entrata in vigore del presente decreto è almeno in una delle seguenti fasi:

     a) perforazione per la quale è stata presentata istanza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;

     b) perforazione autorizzata o in corso, o ultimata successivamente al 31 dicembre 1995;

     c) rilevamento sismico autorizzato, in corso o ultimato in data non anteriore all'1 gennaio 1994;

     d) rielaborazione sismica ultimata in data non anteriore al 1° gennaio 1994, comprovata da idonea documentazione.

     4. L'entità dei rilevamenti sismici e delle rielaborazioni deve essere tale da giustificare l'estensione dell'area richiesta.

 

          Art. 28. (Disciplina dei permessi di ricerca)

     1. Il decreto di attribuzione approva il programma dei lavori da svolgere per la prosecuzione della ricerca e stabilisce ogni altro obbligo in conformità delle disposizioni di legge.

     2. Il programma deve comprendere il completamento della eventuale perforazione in corso o l'esecuzione di una perforazione da iniziare entro 60 mesi dalla comunicazione del permesso.

     3. Il decreto di attribuzione indica l'estensione del permesso, che non può comunque superare 750 chilometri quadrati.

     4. La durata dei permessi è di 6 anni non prorogabili, salvo il disposto dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 9 del 1991.

     5. Al termine del terzo anno l'area è ridotta del 25%.

     6. Se il programma di cui al comma 1 prevede opere o attività per le quali non è stata attivata la procedura di cui agli articoli 4 o 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 526, l'inizio dei lavori è subordinato alle procedure dell'articolo 2 del citato decreto presidenziale n. 526 del 1994.

 

          Art. 29. (Attribuzione delle concessioni di coltivazione)

     1. Le concessioni di coltivazione sono attribuite con decreto del Ministero sulle aree in cui lo sviluppo o la coltivazione dei giacimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 9 del 1991, come modificato dal presente decreto.

     2. Le domande di concessione sono presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; trascorso tale termine le domande sono dichiarate irricevibili.

 

          Art. 30. (Disciplina delle concessioni di coltivazione)

     1. Il provvedimento di attribuzione approva il programma dei lavori da svolgere e stabilisce ogni altro obbligo in conformità delle disposizioni di legge.

     2. Il provvedimento indica l'estensione della concessione, che non può superare 150 chilometri quadrati, e la sua durata, che non può superare 20 anni, prorogabili secondo le norme vigenti.

     3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 9 del 1991.

     4. L'obbligo di corrispondere le aliquote di prodotto della coltivazione di cui al capo IV del titolo I del presente decreto decorre dal 1° gennaio 1997.

     5. Se il programma di cui al comma 1 prevede opere o attività per le quali non è stata attivata la procedura di cui agli articoli 4 o 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526, l'inizio dei lavori è subordinato alle procedure di cui agli articoli 3 o 4, comma 2, del citato decreto presidenziale n. 526 del 1994, ove ricorrano le condizioni ivi stabilite.

 

          Art. 31. (Attribuzione delle concessioni di stoccaggio)

     1. Le concessioni di stoccaggio sono attribuite con provvedimento del Ministero sulle aree in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto le attività di stoccaggio sono già in atto o qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3 della legge 26 settembre 1974, n. 170.

     2. Le domande devono essere presentate contestualmente alle domande di concessione di coltivazione di cui all'articolo 29.

 

          Art. 32. (Disciplina delle concessioni di stoccaggio)

     1. Il provvedimento di attribuzione approva il programma dei lavori da svolgere e stabilisce ogni altro obbligo in conformità delle disposizioni di legge.

     2. Il provvedimento indica la durata della concessione, che non può superare 20 anni, prorogabili secondo le norme vigenti.

     3. L'obbligo di corrispondere le aliquote di prodotto della coltivazione di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1974, n. 170, decorre dal 1° gennaio 1997; le aliquote sono determinate ai sensi dell'articolo 19.

     4. Alle concessioni di stoccaggio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6.

 

CAPO II

Apertura delle aree residue a terzi

 

          Art. 33. (Accesso ai dati)

     1. Entro un mese dall'attribuzione dei titoli minerari, l'ENI comunica al Ministero quali perforazioni e rilievi geofisici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 26 ricadono nelle aree non riattribuitegli in permesso o concessione, indicando il costo sostenuto, previa attualizzazione dello stesso, per i rilevamenti geofisici.

     2. I dati sulle perforazioni ricadenti nelle aree non riattribuite sono messi a disposizione degli interessati prescindendo dai termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge n. 613 del 1967.

     3. I rilievi geofisici relativi alle aree non riattribuite sono messi a disposizione dall'ENI, direttamente o tramite società controllate, per la consultazione, ai soli costi del servizio di consultazione, prescindendo dai termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge n. 613 del 1967, e assicurando uguali condizioni di accesso a tutti i richiedenti; per l'eventuale successiva acquisizione dei dati geofisici, nella forma del diritto d'uso, il corrispettivo non può superare un terzo del costo sostenuto, previa attualizzazione dello stesso.

     4. Delle modalità di accesso ai dati di cui ai commi 2 e 3 è dato avviso mediante pubblicazione nel BUIG.

 

          Art. 34. (Messa a disposizione delle aree residue)

     1. Conclusa l'attribuzione dei titoli minerari, il Ministero, con avviso da pubblicare nel BUIG e nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, rende note la data a decorrere dalla quale gli interessati possono presentare domande di permesso di prospezione o di ricerca, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4, e la delimitazione delle aree residue richiedibili nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n. 136 del 1953.

 

          Art. 35. (Chiusura pozzi minerari)

     1. Conclusa l'attribuzione dei titoli minerari, l'ENI presenta entro sei mesi al Ministero un programma di chiusura mineraria dei pozzi perforati ubicati nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n. 136 del 1953, non riattribuite in permesso o concessione, comprendente il ripristino delle relative aree e la rimozione degli impianti connessi, da realizzare entro il termine di due anni.

     2. Il Ministero, sentito il Ministero delle finanze e, per gli aspetti di competenza il Ministero dei trasporti e della navigazione, può autorizzare il permanere di pozzi non chiusi minerariamente o di impianti nelle zone di cui al comma 1, ove essi siano richiesti da altri enti interessati alla loro utilizzazione per la coltivazione di fluidi associati o di risorse geotermiche o per attività di stoccaggio di idrocarburi.

 

          Art. 36. (Concessioni di stoccaggio in giacimenti già coltivati)

     1. Nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegate alla legge n. 136 del 1953, non riattribuite all'ENI in permesso o in concessione, gli enti interessati possono presentare, qualora ne ricorrano le condizioni, domanda di concessione di stoccaggio ai sensi della legge 26 aprile 1974, n. 170, relativamente a giacimenti per i quali si è conclusa la fase di coltivazione.

     2. La concessione di stoccaggio è accordata in base alle disposizioni della legge 26 aprile 1974, n. 170 e del disciplinare-tipo vigente in materia, in quanto applicabili.

 

TITOLO III

 

CAPO I

Norme transitorie e disposizioni finali

 

          Art. 37. (Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia)

     1. Al fine di adeguarne la composizione alle esigenze del presente decreto, il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'articolo 41 della legge n. 6 del 1957, e successive modifiche, è costituito da:

     a) un presidente scelto tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza, prive di interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore;

     b) il direttore generale delle miniere, con funzioni di vicepresidente;

     c) il direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia;

     d) il direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

     e) il direttore del Servizio chimico, o un suo delegato;

     i) il direttore del Servizio geologico d'Italia, o un suo delegato;

     g) un avvocato dello Stato;

     h) tre dirigenti della Direzione generale delle miniere;

     i) un dirigente del Ministero degli esteri;

     l) un dirigente del Ministero dell'ambiente - Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale, l'informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;

     m) un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione;

     n) un dirigente del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio;

     o) un dirigente del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

     p) un titolare di cattedra in geologia;

     q) un titolare di cattedra in materie geofisiche applicate al settore minerario;

     r) un titolare di cattedra in materia di coltivazione di idrocarburi;

     s) un titolare di cattedra nelle discipline della ricerca e coltivazione di risorse geotermiche;

     t) il direttore dell'Istituto internazionale per le ricerche geotermiche del Consiglio nazionale delle ricerche, o un suo delegato.

     2. Il presidente e i componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; i componenti di cui ai punti g), i), l), m), n), o), p), q) r), ed s) sono designati dalle Amministrazioni interessate.

     3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla nomina del nuovo Comitato.

     4. Il Direttore generale delle miniere può, per specifici problemi, chiamare a far parte del Comitato anche esperti, in numero non superiore a due.

     5. I componenti del Comitato sono tenuti al rispetto degli articoli 39 e 71 della legge n. 613 del 1967, nonché del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 ottobre 1995, n. 246.

     6. Il Comitato dura in carica tre anni; a tutti i componenti, di diritto e designati, nonché al segretario, competono le indennità previste dall'articolo 41 della legge n. 6 del 1957.

 

          Art. 38. (Norme transitorie)

     1. I permessi e le concessioni conferiti in base alle leggi n. 6 del 1957, n. 613 del 1967, n. 9 del 1991 e alla legge 26 aprile 1974, n. 170, sono confermati per la loro originaria durata ed estensione.

     2. Le disposizioni in materia di proroghe di vigenza di permessi di ricerca introdotte dal presente decreto si applicano ai permessi vigenti che scadono successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Le disposizioni in materia di conferimento di permessi in regime di concorrenza introdotte dal presente decreto si applicano alle procedure di selezione da attivarsi a seguito di domande presentate successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

     4. Con provvedimenti del Ministero, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ricondotti alla nuova disciplina i titoli vigenti di cui all'articolo 28 della legge n. 136 del 1953 e quelli di cui alla legge 24 luglio 1962, n. 1072.

     5. Il valore unitario delle aliquote di prodotto dovuto allo Stato per l'anno 1996, da versare nel 1997, è determinato secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 19.

 

          Art. 39. (Titoli vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano)

     1. I titoli vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ubicati nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano sono confermati per la loro originaria durata ed estensione.

     2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero, per la successiva comunicazione alla Commissione europea, un elenco dei titoli vigenti con i relativi decreti di attribuzione, nonché delle istruttorie in corso.

     3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la loro disciplina ai principi di cui agli articoli contenuti nel titolo I del presente decreto, i quali valgono come principi fondamentali di riforma economico-sociale.

 

          Art. 40. (Accertamenti sugli investimenti effettuati ai sensi degli articoli 34 e 68 della legge n. 613 del 1967 e dell'articolo 26 della legge n. 9 del 1991)

     1. Al fine di semplificare l'applicazione della nuova disciplina in materia di aliquote di prodotto introdotta dal presente decreto, i titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato domanda di esonero ai sensi dell'art. 26 della legge n. 9 del 1991 per gli anni dal 1993 al 1996, inviano, entro il 30 giugno 1997 per gli anni 1993, 1994 e 1995, ed entro il 31 dicembre 1997 per l'anno 1996, all'UNMIG ed alle sue Sezioni, un prospetto contenente il riepilogo degli investimenti effettuati in ciascuno degli anni indicati per le opere di prospezione non esclusiva e di ricerca esclusiva di idrocarburi facenti parte del progetto di investimenti presentato all'UNMIG per gli stessi anni, con riferimento alle opere per le quali non sia già stata emessa dalla Sezione competente la relativa certificazione ai sensi degli articoli 34 e 68 della legge n. 613 del 1967 e dell'articolo 26 della legge n. 9 del 1991.

     2. Il prospetto ed i tabulati analitici di documentazione delle spese effettuate sono sottoscritti dal legale rappresentante del concessionario o un suo delegato, che attesta la veridicità e la pertinenza delle spese elencate alle opere del progetto di investimento approvato.

     2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2004 l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato, indica altresí l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato [12].

     3. [La verifica delle spese dichiarate per ciascuna società ed anno è effettuata, per il territorio di competenza di ogni Sezione, da un collegio, designato dal Direttore generale delle miniere, presieduto dall'Ingegnere capo della Sezione interessata e composto da un funzionario della Sezione interessata e da un funzionario dell'UNMIG] [13].

     4. [Il collegio accerta che le opere effettuate siano conformi al progetto di investimenti in opere di prospezione e ricerca approvato e che le relative spese siano congrue, sulla base delle fatture e degli altri titoli di spesa] [14].

     5. [Le spese per le verifiche ed i compensi per il funzionamento del collegio nonché per gli accertamenti conseguenti alle richieste di esenzione presentate ai sensi degli articoli 34 e 68 della legge n. 613 del 1967, sono a carico dei concessionari richiedenti secondo tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro] [15].

 

          Art. 41. (Norme abrogate)

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

     a) gli articoli 3, comma secondo, 5, commi secondo, quinto e sesto, 6, 26, 37, 38, commi primo, terzo e quinto, e 55 della legge n. 613 del 1967 e successive modifiche;

     b) l'articolo 106 del T.U. degli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164.

[2] Per la rideterminazione dei canoni di cui al presente comma, vedi l'art. 11 ter del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L. 23 agosto 2004, n. 239.

[4] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 1 marzo 1997, n. 50.

[5] Comma inserito dall'art. 1 della L. 23 agosto 2004, n. 239.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78.

[7] Comma inserito dall'art. 1, comma 736, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[8] Comma inserito dall'art. 1, comma 736, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[9] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 17 del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito dalla L. 1 agosto 2003, n. 200.

[10] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 17 del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito dalla L. 1 agosto 2003, n. 200.

[11] Comma inserito dall'art. 7 della L. 11 maggio 1999, n. 140 e così modificato dall'art. 1, comma 366, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[12] Comma inserito dall'art. 1 della L. 23 agosto 2004, n. 239.

[13] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 23 agosto 2004, n. 239.

[14] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 23 agosto 2004, n. 239.

[15] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 23 agosto 2004, n. 239.