§ 1.8.24 - L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.
Interventi di manutenzione e di razionalizzazione del corpus normativo


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:22/02/2010
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Abrogazioni)
Art. 3.  (Modifiche di leggi regionali)
Art. 4.  (Norma transitoria riguardante procedimenti in materia di cultura)
Art. 5.  (Abrogazione di regolamenti)
Art. 6.  (Limitazioni all'utilizzo dell'olio combustibile e dei suoi derivati negli impianti termici civili - Disposizioni urgenti per la tutela della qualità dell'aria)


§ 1.8.24 - L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

Interventi di manutenzione e di razionalizzazione del corpus normativo

(B.U. 26 febbraio 2010, n. 8 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge persegue la finalità di semplificare e razionalizzare il corpus normativo mediante l'abrogazione di leggi, incluse le leggi di modifica di leggi vigenti, e il contestuale recupero, prevalentemente in forma di integrazione a leggi organiche di settore, di disposizioni non abrogabili tratte dalle leggi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. Per tutte le leggi considerate sono fatti salvi gli effetti prodotti in base alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 3. La finalità di razionalizzazione è altresì perseguita attraverso l'abrogazione di regolamenti.

 

     Art. 2. (Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate:

a) la legge regionale 28 dicembre 1974, n. 66 (Rifinanziamento di opere portuali e di navigazione interna);

b) la legge regionale 12 giugno 1975, n. 86 (Adeguamento di termini e modalità in materia di contributi regionali per l'esecuzione di opere pubbliche);

c) la legge regionale 20 agosto 1976, n. 28 (Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale);

d) la legge regionale 2 marzo 1977, n. 15 (Modifica del primo comma dell'articolo 65 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51);

e) la legge regionale 21 marzo 1977, n. 16 (Modifica dell'articolo 50 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 concernente 'Norme per l'attuazione delle direttive del consiglio della C.E.E. nn. 159, 160, 161 del 17 aprile 1972 e della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 nella Regione Lombardia');

f) la legge regionale 25 agosto 1977, n. 41 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 4 settembre 1973, n. 41 e 12 luglio 1974, n. 39, in materia di biblioteche e musei di enti locali o di interesse locale);

g) la legge regionale 5 settembre 1977, n. 52 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, recante 'Norme concernenti il personale addetto alla formazione professionale');

h) la legge regionale 24 gennaio 1978, n. 13 (Modificazioni alle norme in materia di garanzia fidejussoria regionale di cui alle leggi regionali 3 aprile 1974, n. 16 e 31 agosto 1976, n. 40);

i) la legge regionale 31 marzo 1978, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione');

j) la legge regionale 6 gennaio 1979, n. 5 (Modificazione della legge regionale 6 gennaio 1979, n. 4 'Partecipazione ed assistenza finanziaria della regione alla federazione regionale tra le cooperative ed i consorzi di garanzia fidi');

k) la legge regionale 7 maggio 1979, n. 28 (Modifica all'art. 19 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 e all'art. 7 della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1);

l) la legge regionale 19 marzo 1980, n. 27 (Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59);

m) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 71 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 'Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica');

n) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 72 (Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1979, n. 29 concernente 'Norme per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e della cartografia regionale');

o) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 74 (Modifica alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34);

p) la legge regionale 15 dicembre 1980, n. 101 (Modifiche alla legge regionale 29 novembre 1979, n. 65, recante disposizioni per interventi urgenti nel settore del disinquinamento);

q) la legge regionale 7 marzo 1981, n. 14 (Abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 5 della l.r. 2 ottobre 1971, n. 1 e abrogazione delle ll.rr. 3 luglio 1972, n. 17, 5 dicembre 1972, n. 37, dell'ultimo comma dell'art. 1 della l.r. 31 luglio 1973, n. 26, e dell'art. 90 della L.r. 31 marzo 1978, n. 34);

r) la legge regionale 6 aprile 1981, n. 17 (Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, concernente norme sul personale addetto alla formazione professionale);

s) la legge regionale 25 maggio 1981, n. 24 (Modifica alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 'Disciplina del sistema informativo regionale');

t) la legge regionale 6 luglio 1981, n. 35 (Modifiche e integrazioni alla l.r. 5 settembre 1978, n. 59 'Interventi straordinari per il riassetto dell'Oltrepò Pavese' e all'art. 2 della l.r. 19 maggio 1980, n. 61 'Norme per l'attuazione del progetto integrato Valtellina e programma di interventi straordinari');

u) la legge regionale 21 agosto 1981, n. 50 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali in attuazione del bilancio pluriennale 1981-1983);

v) la legge regionale 18 gennaio 1982, n. 5 (Modifiche dell'art. 2 della l.r. 4 maggio 1981, n. 23 'Abrogazione leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23, 15 aprile 1975, n. 52 e successive modificazioni - Disposizioni transitorie ed avvio procedure di riordino deleghe ed enti infraregionali');

w) la legge regionale 18 marzo 1982, n. 17 (Modifiche alla L.R. 20 agosto 1981, n. 48 'Anticipazione al programma di investimenti del piano sanitario regionale 1981/83');

x) la legge regionale 7 aprile 1983, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 agosto 1981, n. 48 'Anticipazione al programma di investimenti del piano sanitario regionale 1981/83);

y) la legge regionale 18 aprile 1983, n. 30 (Modifica alla L.R. 6 giugno 1980 n. 66 'Acquisto costruzione, restauro e ristrutturazione di immobili da adibire a Centri di Formazione professionale ed a sedi di Uffici regionali');

z) la legge regionale 2 settembre 1983, n. 69 (Aumento degli importi per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui alla tariffa allegata alla legge regionale 12 novembre 1982, n. 61);

aa) la legge regionale 9 luglio 1984, n. 33 (Modifiche alla L.R. 16 agosto 1982, n. 52 e disposizioni integrative in relazione alla L.R. 12 settembre 1983, n. 70 in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt);

bb) la legge regionale 10 settembre 1984, n. 52 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18 gennaio 1980, n. 7 , Istituzione del Difensore Civico Regionale Lombardo);

cc) la legge regionale 31 dicembre 1984, n. 68 (Modifica alla L.R. 20 marzo 1980, n. 31 'Diritto allo studio - Norme di attuazione');

dd) la legge regionale 4 gennaio 1985, n. 3 (Modifica alla L.R. 6 giugno 1980, n. 66 - Acquisto, costruzione, restauro e ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale ed a sedi di uffici regionali);

ee) la legge regionale 23 aprile 1985, n. 41 (Integrazioni e modifiche alla L.R. 30 novembre 1983, n. 86 in materia di aree regionali protette);

ff) la legge regionale 18 maggio 1985, n. 44 (Modifica alla Legge Regionale 16 novembre 1984, n. 57 'Nuove norme in materia di agevolazioni sui servizi di trasporto pubblico locale');

gg) la legge regionale 27 maggio 1985, n. 55 (Modifica alla legge regionale 16 marzo 1981 n. 15 'Disciplina del sistema informativo regionale');

hh) la legge regionale 6 novembre 1985, n. 78 (Modificazioni all'art. 6 della L.R. 12 gennaio 1985 n. 5 'Istituzione del Fondo Investimenti Lombardia (F.I.L.)');

ii) la legge regionale 19 aprile 1986, n. 7 (Modifiche ed integrazioni dell'art. 3, comma 3°, della Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 24 'Delega ai Consorzi delle funzioni amministrative circa l'adozione dei provvedimenti di attuazione del risanamento Igienico-Ambientale del fiume Lambro');

jj) la legge regionale 30 luglio 1986, n. 30 (Modificazioni alla L.R. 7 giugno 1980, n. 81 'Interventi finanziari per la costruzione del collegamento ferroviario passante Bovisa-Garibaldi-Vittoria');

kk) la legge regionale 7 agosto 1986, n. 35 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 settembre 1983, n. 70 'Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale') ;

ll) la legge regionale 25 novembre 1986, n. 55 (Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, concernente 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione');

mm) la legge regionale 10 dicembre 1986, n. 63 (Modifica all'art. 4 (Disciplina transitoria fino alla definizione dei piani comunali) della L.R. 22 novembre 1982, n. 64 'Indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete di rivendita di giornali e riviste');

nn) la legge regionale 7 settembre 1987, n. 27 (Modifiche alla tabella A) annessa alla L.R. 12 novembre 1982, n. 61 'Disciplina delle concessioni e licenze per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse' e successive modificazioni);

oo) la legge regionale 7 gennaio 1988, n. 2 (Modifica all'art. 8 della L.R. 12 luglio 1974, n. 39 recante norme in materia di musei di Enti locali o di interesse locale);

pp) la legge regionale 13 febbraio 1988, n. 6 (Modifica all'art. 18 (rapporti con gli altri strumenti di pianificazione territoriale) della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 'Piano regionale delle aree protette. Norme per la istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale');

qq) la legge regionale 13 maggio 1988, n. 26 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 agosto 1986, n. 42 'Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia');

rr) la legge regionale 10 aprile 1989, n. 8 (Disposizioni in materia di finanza regionale con modifiche alla L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni);

ss) la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 76 (Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 'Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione') ;

tt) la legge regionale 2 gennaio 1990, n. 2 (Adeguamento dei compensi previsti dall'art. 15 della L.R. 5 febbraio 1982, n. 9 'Disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relativi agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo' modificata dall'art. 6 della L.R. 25 marzo 1985, n. 18);

uu) la legge regionale 22 gennaio 1990, n. 5 (Integrazioni e modifiche alla L.R. 30 novembre 1983, n. 86 'Piano generale delle aree regionali protette, norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale');

vv) la legge regionale 15 febbraio 1992, n. 4 (Integrazione e modifica dell'art. 16 della l.r. 16 settembre 1988, n. 48 'Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali');

ww) la legge regionale 18 aprile 1992, n. 12 (Modifica all'art. 20 (tutela della fauna: esercizio della caccia e della pesca) delle norme tecniche di attuazione della l.r. 13 aprile 1991, n. 8 'Piano territoriale di coordinamento del parco dei Colli di Bergamo');

xx) la legge regionale 1 giugno 1993, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 26 febbraio 1993, n. 9 'Interventi per attività di promozione educativa e culturale');

yy) la legge regionale 12 ottobre 1993, n. 30 (Modifica del comma due dell'art. 25 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria');

zz) la legge regionale 15 dicembre 1993, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 20 marzo 1990, n. 17 'Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia') ;

aaa) la legge regionale 22 aprile 1994, n. 16 (Sostituzione dell'art. 28-sexies (Contributo in capitale a fondo perduto) della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, aggiunto dall'art. 6 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33);

bbb) la legge regionale 9 dicembre 1994, n. 38 (Integrazione della l.r. 5 giugno 1989, n. 20 'La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo');

ccc) la legge regionale 14 gennaio 1995, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 30 novembre 1991, n. 29 'Sviluppo delle strutture cooperativistiche in agricoltura ai sensi della l.r. 7 marzo 1991, n. 6');

ddd) la legge regionale 8 aprile 1995, n. 17 (Modifica della l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 'Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione' e successive modificazioni ed integrazioni);

eee) la legge regionale 20 aprile 1995, n. 27 (Modifiche alla l.r. 12 settembre 1983, n. 70 'Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale');

fff) la legge regionale 2 settembre 1995, n. 42 (Modifiche della l.r. 6 aprile 1995, n. 14 'Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione'. Norme transitorie);

ggg) la legge regionale 9 giugno 1997, n. 19 (Integrazioni e modifiche alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione'. Documento di programmazione economico-finanziaria regionale e legge di programmazione economico-finanziaria');

hhh) la legge regionale 9 giugno 1997, n. 20 (Modifiche alla l.r. 29 aprile 1995, n. 35 concernente 'Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali');

iii) la legge regionale 9 giugno 1997, n. 22 (Modifiche alla l.r. 26 marzo 1990, n. 20 ed alla l.r. 14 giugno 1986, n. 17. Deleghe a province, comuni e loro consorzi delle funzioni amministrative concernenti l'adozione dei provvedimenti per la realizzazione di interventi in materia di disinquinamento e tutela ambientale);

jjj) la legge regionale 16 ottobre 1998, n. 20 (Modifiche di leggi regionali);

kkk) la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione, nonché riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali);

lll) la legge regionale 27 dicembre 1999, n. 29 (Modifica ed integrazione della l.r. 9 aprile 1994, n. 13 (Piano territoriale di coordinamento del parco naturale Campo dei Fiori). Rettifiche cartografiche e sostituzione tav. 2 'zonizzazione' in scala 1:10.000);

mmm) la legge regionale 7 febbraio 2000, n. 5 (Modifica dell'art. 7 della l.r. 15 gennaio 1999, n. 1 'Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego') ;

nnn) la legge regionale 24 novembre 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 concernente 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' in attuazione del decreto legislativo n. 76 del 28 marzo 2000);

ooo) la legge regionale 26 aprile 2001, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 'Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia. Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni');

ppp) la legge regionale 8 maggio 2002, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);

qqq) la legge regionale 9 maggio 2002, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 'Piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000');

rrr) la legge regionale 7 agosto 2002, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e successive modificazioni);

sss) la legge regionale 2 maggio 2003, n. 5 (Modifiche e integrazioni a leggi regionali sui trasporti);

ttt) la legge regionale 18 giugno 2003, n. 8 (Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico);

uuu) la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 18 (Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria));

vvv) la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 19 (Modifica dell'articolo 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione));

www) la legge regionale 9 dicembre 2003, n. 25 (Interventi in materia di trasporto pubblico locale e di viabilità);

xxx) la legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale);

yyy) la legge regionale 28 settembre 2004, n. 23 (Modifica della legge regionale 2 agosto 2004, n. 18 (Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005);

zzz) la legge regionale 21 ottobre 2004, n. 25 (Conferimenti di funzioni ad Infrastrutture lombarde s.p.a. con modifiche di leggi regionali) ;

aaaa) la legge regionale 23 novembre 2004, n. 32 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 'Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia');

bbbb) la legge regionale 8 febbraio 2005, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 'Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)');

cccc) la legge regionale 27 dicembre 2005, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti);

dddd) la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura);

eeee) la legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità);

ffff) la legge regionale 14 luglio 2006, n. 12 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio');

gggg) la legge regionale 14 luglio 2006, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 'Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana');

hhhh) la legge regionale 8 agosto 2006, n. 19 (Modifiche agli articoli 13 e 14 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria') ;

iiii) la legge regionale 22 febbraio 2007, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale));

jjjj) la legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione));

kkkk) la legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Modifiche agli articoli 8, 9, 10 e 52 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria));

llll) la legge regionale 3 ottobre 2007, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio));

mmmm) la legge regionale 14 marzo 2008, n. 4 (Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio));

nnnn) la legge regionale 31 marzo 2008, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2008);

oooo) la legge regionale 31 marzo 2008, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 'Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia' - Collegato in materia di istruzione);

pppp) la legge regionale 31 marzo 2008, n. 9 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM));

qqqq) la legge regionale 6 maggio 2008, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica));

rrrr) la legge regionale 7 agosto 2008, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti));

ssss) la legge regionale 8 ottobre 2008, n. 26 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture d'interesse concorrente statale e regionale));

tttt) la legge regionale 14 novembre 2008, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 2 (Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano));

uuuu) la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni in materia di istruzione - modifiche alla l.r. 19/2007 - (Collegato ordinamentale));

vvvv) la legge regionale 3 febbraio 2009, n. 2 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) - Disposizioni sulle strutture alpinistiche);

wwww) la legge regionale 10 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni in materia di cultura - Modifiche alle leggi regionali 39/1974, 39/1984, 81/1985, 39/1991, 9/1993, 35/1995, 28/2008 - Collegato ordinamentale).

 

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono o restano altresì abrogate:

a) la legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9 (Concessione di contributi ad enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche e per interventi straordinari relativi ai trasporti pubblici);

b) la legge regionale 16 giugno 1975, n. 94 (Norme concernenti il personale addetto alla formazione professionale);

c) la legge regionale 5 settembre 1978, n. 59 (Interventi straordinari per il riassetto dell'Oltrepò Pavese);

d) la legge regionale 6 gennaio 1979, n. 4 (Partecipazione ed assistenza finanziaria della regione alla federazione regionale tra le cooperative ed i consorzi di garanzia fidi);

e) la legge regionale 19 marzo 1980, n. 30 (Inventario dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione e promozione di strumenti attuativi per il recupero del patrimonio edilizio esistente);

f) la legge regionale 19 maggio 1980, n. 61 (Norme per l'attuazione del progetto integrato Valtellina e programma di interventi straordinari);

g) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 66 (Acquisto, costruzione, restauro e ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale ed a sedi di uffici regionali);

h) la legge regionale 27 luglio 1981, n. 40 (Norme per l'attuazione del progetto integrato nel territorio della Lombardia sud-orientale e programma di interventi straordinari);

i) la legge regionale 7 agosto 1981, n. 45 (Aumento della partecipazione azionaria alla Finlombarda S.P.A.);

j) la legge regionale 20 agosto 1981, n. 48 (Anticipazione al programma di investimenti del piano sanitario regionale 1981/83);

k) la legge regionale 15 luglio 1982, n. 38 (Interventi urgenti nel settore degli acquedotti) ;

l) la legge regionale 22 novembre 1982, n. 64 (Indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete di rivendite di giornali e riviste);

m) la legge regionale 27 giugno 1983, n. 51 (Assegnazione agli Enti Locali dei fondi per l'assistenza e il diritto allo studio ai sensi dell'art. 8 del D.L. 55/1983 convertito con Legge 26 aprile 1983 n. 131);

n) la legge regionale 6 agosto 1984, n. 40 (Costituzione della società "Campione d'Italia Iniziative S.p.A.");

o) la legge regionale 12 gennaio 1985, n. 5 (Istituzione del Fondo Investimenti Lombardia (F.I.L.));

p) la legge regionale 23 aprile 1985, n. 34 (Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori);

q) la legge regionale 6 dicembre 1985, n. 80 (Partecipazione della Regione Lombardia all'aumento del capitale sociale della S.p.A. "Lombardia Risorse");

r) la legge regionale 10 agosto 1987, n. 20 (Interventi straordinari ed urgenti nei Comuni della Lombardia interessati alle calamità naturali verificatesi nel luglio 1987);

s) la legge regionale 14 dicembre 1987, n. 37 (Partecipazione alle società consortili per la realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso);

t) la legge regionale 16 maggio 1988, n. 27 (Partecipazione regionale al programma speciale fuori quota del fondo europeo di sviluppo regionale relativo alle zone di aiuto della provincia di Como);

u) la legge regionale 4 luglio 1988, n. 39 (Norme a sostegno della promozione e incentivazione della ricettività turistica alberghiera ed extra alberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990);

v) la legge regionale 15 settembre 1989, n. 51 (Piano di finanziamento in conto capitale per opere ed attrezzature ospedaliere ed extra ospedaliere per il biennio 1989/1990);

w) la legge regionale 3 febbraio 1990, n. 6 (Disposizioni relative alla formazione professionale degli apprendisti dipendenti da aziende artigiane);

x) la legge regionale 10 maggio 1990, n. 41 (Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori);

y) la legge regionale 10 dicembre 1992, n. 42 (Aumento del capitale sociale della società Lombardia Risorse S.p.A.);

z) la legge regionale 27 dicembre 1993, n. 48 (Nuovo termine per la trasmissione delle delibere comunali di adozione dei programmi integrati di recupero di cui alla l.r. 2 aprile 1990, n. 23) ;

aa) la legge regionale 22 aprile 1994, n. 15 (Conferimento alle società a partecipazione regionale Lombardia Risorse S.p.A. e Lombardia Lavoro S.p.A. in liquidazione);

bb) la legge regionale 15 novembre 1994, n. 32 (Differimento del termine per la trasmissione delle delibere comunali di adozione dei programmi integrati di recupero di cui alla l.r. 23/90 così come modificato dalla l.r. 48/93);

cc) la legge regionale 28 aprile 1995, n. 33 (Classificazione delle strade della regione Lombardia);

dd) la legge regionale 17 agosto 1995, n. 41 (Interventi urgenti a favore delle popolazioni profughe della Bosnia);

ee) la legge regionale 26 marzo 1996, n. 8 (Disposizioni transitorie concernenti il piano territoriale di coordinamento comprensoriale del Lodigiano);

ff) la legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 (Interventi per l'attività di pesca professionale compromessa a seguito di eventi eccezionali);

gg) la legge regionale 3 dicembre 1997, n. 42 (Rifinanziamento degli artt. 42, comma 1, lettera e), 71 e 72 della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 'Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia' e successive modificazioni) ;

hh) la legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego);

ii) la legge regionale 10 giugno 2002, n. 12 (Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all'art. 3, comma 12, lett. a) della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4);

jj) la legge regionale 7 agosto 2002, n. 18 (Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici);

kk) la legge regionale 2 agosto 2004, n. 18 (Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005);

ll) la legge regionale 3 agosto 2005, n. 13 (Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2005/2006);

mm) la legge regionale 3 agosto 2005, n. 14 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio dello stesso per la cattura di uccelli da richiamo per la stagione venatoria 2005/2006 - (articolo 4, legge 157/1992 e allegato D della l.r. 26/1993));

nn) la legge regionale 8 agosto 2006, n. 20 (Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la cattura di uccelli da richiamo per la stagione venatoria 2006/2007 - (articolo 4, legge 157/1992 e allegato D della L.R. 26/1993));

oo) la legge regionale 6 agosto 2007, n. 21 (Approvazione del piano di cattura di richiami vivi per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi));

pp) la legge regionale 30 luglio 2008, n. 23 (Approvazione del piano di cattura di richiami vivi per la stagione venatoria 2008/2009 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi)) .

 

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi di cui ai commi 1 e 2, comprese le modifiche apportate ad altre leggi. Restano pertanto confermate, in particolare, le variazioni testuali apportate alla legislazione vigente dalle leggi di cui al comma 1, ove non superate da integrazioni e modificazioni disposte da leggi intervenute successivamente.

 

     Art. 3. (Modifiche di leggi regionali)

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 20, comma 3 bis, dopo le parole: 'regolamento di contabilità' sono aggiunte le seguenti: 'di cui all'articolo 93 bis';

b) dopo l'articolo 93 è inserito il seguente:

'Art. 93 bis

(Regolamento di contabilità)

1. Con regolamento sono definite le procedure inerenti al sistema contabile, finanziario e dei controlli della Giunta regionale.'.

 

2. Alla legge regionale 29 novembre 1979, n. 65 (Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:

'2 bis. La corresponsione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2 è effettuata in unica soluzione, previa presentazione del verbale di consegna dei lavori, solo nel caso in cui l'opera sia ammessa a beneficiare anche di contributo in annualità; in ogni altro caso la prima erogazione del contributo non può superare la misura del novanta per cento dell'importo concesso. Il restante dieci per cento è erogato con il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.'.

 

3. Alla legge regionale 31 dicembre 1980, n. 31 (Diritto allo studio - norme di attuazione)è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2 dell'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

'Per gli anni successivi, alla determinazione della spesa per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b), d) e dall'articolo 12, si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 34/1978. In particolare, al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 12, lettera e), si provvede mediante impiego delle somme stanziate nello stato di previsione delle spese di bilancio dei singoli esercizi all'UPB 2.1.1.2.406 "Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità".".

 

4. Alla legge regionale 2 aprile 1990, n. 23 (Norme per l'attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico)è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 10 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

'10 bis. Il compenso agli esperti estranei all'amministrazione regionale componenti il comitato di cui al comma 3 è determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore a 130 euro per il presidente e a 100 euro per gli altri componenti, a titolo di gettone di presenza, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.'.

 

5. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')è apportata la seguente modifica:

a) al comma 7 bis dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Agli oneri derivanti dalle attività dell'osservatorio si provvede con le risorse statali della quota indistinta del fondo nazionale per le politiche sociali.'.

 

6. Alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia)è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 8 dell'articolo 15 è inserito il seguente:

"8 bis. Agli oneri derivanti dall'attività della commissione si provvede con le risorse stanziate annualmente all'UPB 7.2.0.1.184 'Spese generali.'

 

7. [Alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11 dell'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale è resa dalla provincia al comitato per l'accordo di programma di cui al comma 5.';

b) dopo il comma 11 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

'11.1. Se l'accordo di programma comporta variante al piano territoriale di coordinamento provinciale, il progetto di variante è trasmesso dal comune alla provincia, depositato presso la segreteria provinciale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione per quindici giorni consecutivi, contestualmente al deposito di cui al comma 11. Chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni nei successivi quindici giorni. Il consiglio provinciale controdeduce alle eventuali osservazioni in sede di approvazione della variante, che avviene entro quarantacinque giorni dal deposito degli atti in segreteria.';

c) dopo il comma 13 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

'13 bis. Agli accordi di programma di cui al presente articolo e all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 comportanti variante urbanistica e promossi prima che il piano territoriale di coordinamento della relativa provincia sia divenuto efficace, continuano ad applicarsi le procedure di approvazione vigenti al momento della loro promozione, acquisita, se non già resa, la verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale.'] [1].

 

8. Alla legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (Politiche regionali per i minori)è apportata la seguente modifica:

a) prima del comma 1 dell'articolo 10 è inserito il seguente:

'01. Alle spese per lo svolgimento delle attività sperimentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e bis), si provvede con le risorse statali della quota indistinta del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e con le risorse stanziate all'UPB 5.2.1.2.87 'Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali.'.

 

9. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 7 bis dell'articolo 13, le parole 'si svolgano le elezioni' sono sostituite dalle seguenti: 'venga pubblicato il decreto di indizione dei comizi elettorali'.

 

10. Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 24:

1) dopo le parole: 'il fondo di rotazione costituito' sono inserite le seguenti: 'presso Finlombarda s.p.a.';

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di 154.937 euro all'anno, per la dotazione informatica funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei finanziamenti.';

b) dopo il comma 6 dell'articolo 36 è inserito il seguente:

'6 bis. All'autorizzazione delle spese di cui all'articolo 24 si provvede annualmente tramite risorse proprie con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).'.

 

11. [Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1 dell'articolo 40 quinquies è sostituito dal seguente:

'1. Con regolamento sono definiti i requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché il periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici.'] [2].

 

12. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 13 dell'articolo 34, le parole: 'derivanti dall'attuazione dei precedenti articoli' sono sostituite dalle seguenti: 'derivanti dall'attuazione degli articoli di cui ai commi da 1 a 12, nonché dall'attuazione dell'articolo 28 bis'.

 

13. Alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso)è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:

'4 bis. Le associazioni iscritte nei registri provinciali e regionale alla data del 28 febbraio 2006 conservano l'iscrizione nei registri medesimi. Le associazioni iscritte nei registri provinciali e regionale e nel registro di cui all'articolo 36, comma 2, prima dell'istituzione dell'apposita sezione delle associazioni di promozione sociale se in possesso, alla data del 28 febbraio 2006, dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, sono considerate associazioni di promozione sociale a norma dell'articolo 2, comma 1, della stessa legge.'.

 

14. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)è apportata la seguente modifica:

 

a) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

'Art. 23 bis

(Disposizioni riguardanti il settore lattiero-caseario)

1. Ai fini della validazione dei contratti di compravendita dei quantitativi di riferimento individuali (quote latte) previsti dal decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, conclusi tra i produttori regionali e le aziende ubicate fuori dal territorio regionale, il limite massimo di quota trasferibile è fissato nella misura del 70% del quantitativo di riferimento individuale, fatta salva la diversa percentuale stabilita dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157 (Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, o dagli eventuali accordi previsti all'articolo 10, comma 17, del d.l. 49/2003 convertito dalla legge 119/2003.'.

 

     Art. 4. (Norma transitoria riguardante procedimenti in materia di cultura)

1. I procedimenti avviati alla data del 28 marzo 2009 in base alle disposizioni di cui alle leggi regionali 12 luglio 1974, n. 39 (Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale), 6 agosto 1984, n. 39 (Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico), 14 dicembre 1985, n. 81 (Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale), 19 dicembre 1991, n. 39 (Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani), 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale), 29 aprile 1995, n. 35 (Interventi della Regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali), 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia) nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge regionale 10 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni in materia di cultura - Modifiche alle leggi regionali 39/1974, 39/1984, 81/1985, 39/1991, 9/1993, 35/1995, 28/2008 - Collegato ordinamentale) si concludono secondo le disposizioni in vigore al momento del loro avvio.

 

     Art. 5. (Abrogazione di regolamenti)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati i seguenti regolamenti:

a) regolamento regionale 20 giugno 1975, n. 2 (Regolamento sull'impiego di mezzi aerei negli interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali);

b) regolamento regionale 13 settembre 1977, n. 3 (Particolari disposizioni regolamentari per la caccia in zona Alpi. Stagione venatoria 1977/1978);

c) regolamento regionale 10 giugno 1980, n. 2 (Disciplina e gestione dell'esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi);

d) regolamento regionale 30 giugno 1981, n. 1 (Funzionamento dei fondi provinciali per la tutela della produzione agraria. Articolo 40 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47);

e) regolamento regionale 13 marzo 1988, n. 1 (Regolamento del controllo di qualità in ematologia e coagulazione);

f) regolamento regionale 23 aprile 1988, n. 2 (Disciplina della gestione e del prelievo venatorio del cinghiale (sus scropha L. 1758) nel territorio della Regione Lombardia);

g) regolamento regionale 31 luglio 1989, n. 2 (Gestione delle Aziende Faunistiche ai sensi dell'art. 18 della L.R. 31 luglio 1978, n. 47 e successive modificazioni);

h) regolamento regionale 26 agosto 1989, n. 3 (Disciplina delle zone per l'allevamento dei cani e per le gare cinofile);

i) regolamento regionale 2 ottobre 1989, n. 4 (Gestione delle aziende agro-venatorie);

j) regolamento regionale 12 dicembre 1994, n. 2 (Controllo di qualità in immunoematologia);

k) regolamento regionale 28 marzo 1995, n. 1 (Controllo di qualità in microbiologia);

l) regolamento regionale 28 aprile 1997, n. 1 (Disciplina della pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua in disponibilità privata, di cui all'art. 24, comma 7, della l.r. 26 maggio 1982, n. 25 'Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività pescatoria');

m) regolamento regionale 2 maggio 2003, n. 7 (Modifiche al Regolamento Regionale 13 maggio 2002, n. 2 'Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)');

n) regolamento regionale 23 maggio 2003, n. 10 (Modifiche al Regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 'Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)');

o) regolamento regionale 5 agosto 2003, n. 17 (Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 'Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)');

p) regolamento regionale 5 ottobre 2004, n. 5 (Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 'Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)' e disposizioni transitorie) .

 

     Art. 6. (Limitazioni all'utilizzo dell'olio combustibile e dei suoi derivati negli impianti termici civili - Disposizioni urgenti per la tutela della qualità dell'aria)

1. Nelle zone A1, A2, B e C del territorio regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), è limitato l'utilizzo dell'olio combustibile e dei suoi derivati in impianti termici civili, come definiti dall'articolo 283, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nei termini seguenti:

 

a) per gli impianti termici civili aventi potenza termica minore o uguale a 10 MW termici, l'utilizzo dei combustibili previsti nella Parte I, Sezione 1, lettere h) e i) e Sezione 2, lettere l) e m), dell'Allegato X alla Parte V del d.lgs. 152/2006 (olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio ed emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio) è vietato;

b) per gli impianti termici civili, aventi potenzialità termica maggiore di 10 MW termici, che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 già utilizzavano tali combustibili, l'impiego dei combustibili previsti nella Parte I, Sezione 1, lettere h) e i) e Sezione 2, lettere l) e m), dell'Allegato X alla Parte V del d.lgs. 152/2006, è possibile a condizione che vangano rispettate entrambe le seguenti prescrizioni:

1) limiti di emissione riferiti al 3% di ossigeno libero nei fumi anidri:

SO2 + NOX (come NO2) + NH3 (come NO2) = 600 mg/Nmc

Polveri = 20 mg/Nmc;

2) installazione di un sistema di monitoraggio delle emissioni per gli inquinanti di cui al numero 1 e collegamento alla rete di controllo delle emissioni dai grandi impianti; in questa condizione, i limiti si intendono medi giornalieri per l'intero impianto, calcolati sulle ore di effettivo funzionamento di ciascun generatore.

2. L'inosservanza delle limitazioni previste dal comma 1 comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 27, comma 12, della l.r. 24/2006.


[1] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 29 novembre 2019, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma abrogato dall'art. 86 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27.