§ 3.5.b - L.R. 6 gennaio 1979, n. 4.
Partecipazione e assistenza finanziaria della regione alla federazione regionale tra le cooperative e i consorzi di garanzia fidi.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:06/01/1979
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. In attuazione dell'art. 19, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 la regione partecipa alla federazione regionale tra le cooperative e i consorzi di garanzia fidi operanti sul [...]
Art. 2.      1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato, previa deliberazione del consiglio regionale, è autorizzato a realizzare gli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto [...]
Art. 3.      1. Per la partecipazione della regione alla federazione regionale tra le cooperative e i consorzi di garanzia fidi di cui al primo comma dell'art. 1 è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di L. [...]
Art. 4.      (Omissis)


§ 3.5.b - L.R. 6 gennaio 1979, n. 4. [1]

Partecipazione e assistenza finanziaria della regione alla federazione regionale tra le cooperative e i consorzi di garanzia fidi.

(B.U. 10 gennaio 1979, n. 2 - S.O. n. 1).

 

Art. 1.

     1. In attuazione dell'art. 19, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 la regione partecipa alla federazione regionale tra le cooperative e i consorzi di garanzia fidi operanti sul territorio regionale nel settore delle piccole e medie imprese - Federfidi lombarda S.r.l. [2].

     2. La regione presta assistenza finanziaria alla federazione di cui al precedente comma mediante la concessione di contributi annuali.

 

     Art. 2.

     1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato, previa deliberazione del consiglio regionale, è autorizzato a realizzare gli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 1.

 

     Art. 3.

     1. Per la partecipazione della regione alla federazione regionale tra le cooperative e i consorzi di garanzia fidi di cui al primo comma dell'art. 1 è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di L. 20 milioni.

     2. Per l'attività di assistenza finanziaria alla federazione di cui al secondo comma del precedente art. 1, è autorizzata la spesa complessiva di L. 5.000 milioni nel triennio 1979-1981 di cui 2.980 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

     3. L'onere finanziario derivante dai commi precedenti trova copertura nel bilancio pluriennale 1978-81, approvato con legge regionale 21 giugno 1978, n. 41 , voce 3.4.3. «Partecipazione ed assistenza finanziaria ai consorzi e alle società cooperative fra piccole e medie imprese industriali (art. 19, legge 675/77)», allegato esplicativo «Promozione della Federazione regionale fra le cooperative ed i consorzi di garanzia", previsione di spese riferita a nuovi provvedimenti legislativi.

     4. In relazione a quanto previsto dal primo comma dell'art. 43 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, la spesa relativa al 1979, fa carico per L. 1.500 milioni, al fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali, iscritta al capitolo 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

     5. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1979 è autorizzata l'iscrizione dei seguenti capitoli:

     - «Quota regionale per la partecipazione della regione alla Federfidi lombarda S.r.l.», con la dotazione di L. 20 milioni;

     - «Contributo annuo della regione alla Federfidi lombarda S.r.l.» con la dotazione di L. 2.980 milioni.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 30.

[3] Articolo abrogato dalla L.R. 6 gennaio 1979, n. 5.