§ 3.5.17 - L.R. 23 aprile 1985, n. 34.
Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:23/04/1985
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Forme di intervento regionale.
Art. 3.  Piano degli interventi.
Art. 4.  Consulta regionale per l'innovazione.
Art. 5.  Contratti di ricerca sperimentale.
Art. 6.  Progetti innovativi.
Art. 7.  Elementi e caratteristiche essenziali dei contratti di ricerca sperimentale e dei progetti innovativi.
Art. 8.  Promozione degli interventi e formazione per l'innovazione.
Art. 9.  Criteri di attuazione.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Procedura d'urgenza.


§ 3.5.17 - L.R. 23 aprile 1985, n. 34. [1]

Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori.

(B.U. 27 aprile 1985, n. 17, 2° suppl. ord.).

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La regione Lombardia, con la presente legge, nell'ambito delle materie di propria competenza definite dalla legislazione nazionale, promuove l'innovazione tecnologica nel sistema delle imprese minori operanti sul proprio territorio con particolare riferimento alle iniziative finalizzate all'introduzione di nuovi prodotti, nuovi servizi o nuove tecniche, tendenti a migliorare i processi produttivi e ad aumentarne la produttività e la competitività con particolare riferimento agli obiettivi di:

     a) limitare e/o rimuovere le condizioni di rischio industriale, ai sensi del D.P.R. n. 175/88, attraverso la riconversione delle produzioni e degli impianti;

     b) migliorare le condizioni di impatto ambientale delle imprese;

     c) favorire l'integrazione delle imprese nell'ambito del Mercato Unico operante nei paesi della CEE [2].

 

     Art. 2. Forme di intervento regionale.

     1. L'intervento regionale è attuato mediante:

     a) la stipula di contratti di ricerca sperimentale con società od istituti di ricerca;

     b) il sostegno di progetti innovativi consistenti di iniziative promosse da imprese, con eventuale intervento del Cestec e di enti di ricerca, per il trasferimento e/o l'applicazione di innovazioni.

     c) la programmazione ed il coordinamento delle commesse della regione e degli Enti locali aventi particolare contenuto innovativo, nei settori di competenza della regione, aventi una ricaduta in termini innovativi per il sistema delle imprese minori operanti in Lombardia.

 

     Art. 3. Piano degli interventi.

     1. Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, il piano degli interventi.

     Tale piano contiene:

     a) l'individuazione dei settori prioritari di intervento;

     b) i criteri per l'ammissione delle singole iniziative al contributo regionale;

     c) l'indicazione delle commesse di cui al punto c) del precedente articolo 2;

     d) l'individuazione delle risorse disponibili

     e) una relazione sui risultati conseguiti nel biennio precedente, comprensiva dell'elenco delle iniziative ammesse ai benefici della presente legge.

 

     Art. 4. Consulta regionale per l'innovazione.

     1. Al fine di esprimere al consiglio regionale ed alla giunta regionale indirizzi e orientamenti sotto il profilo tecnico-economico in tema di innovazione del sistema produttivo della Lombardia, in particolare in occasione della stesura del piano di cui al precedente articolo 3, è istituita la consulta regionale per l'innovazione che è così composta:

     a) il presidente della giunta regionale o un assessore delegato che la presiede;

     b) il presidente dell'unione delle camere ci commercio della Lombardia o suo delegato;

     c) i rettori delle università lombarde con facoltà ad indirizzo tecnico, scientifico ed economico o loro delegati;

     d) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

     e) un esperto designato dal consiglio nazionale delle ricerche;

     f) tre esperti designati dalle società, enti od istituti di ricerca con sede sociale in Lombardia;

     g) sei esperti designati rispettivamente:

     - uno da Federlombarda;

     - uno da API lombarda;

     - tre dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale;

     - uno d'intesa fra le centrali cooperative a livello regionale;

     h) il presidente dell'IReR o suo delegato;

     i) il presidente del Cestec o suo delegato;

     l) il presidente della Finlombarda o suo delegato;

     La consulta è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale.

     2. La consulta ha sede presso la regione e, per la segreteria ed il suo funzionamento, si avvale di personale messo a disposizione dalla presidenza della giunta regionale.

     3. Ai componenti della consulta estranei all'amministrazione regionale spetta il trattamento ai sensi della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63.

 

 

Titolo II

SPECIFICAZIONI DEGLI INTERVENTI REGIONALI

 

     Art. 5. Contratti di ricerca sperimentale.

     1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, punto a), è assegnato al Cestec S.p.A. il compito di stipulare, con società ed istituti specializzati, contratti finalizzati a sviluppare la sperimentazione e l'applicazione industriale dei risultati di ricerche su specifica richiesta delle imprese interessate, le quali concorrono al finanziamento del contratto.

     2. Al Cestec è affidato il compito di valutare la qualità dei programmi di ricerca e sperimentazione e di effettuare il controllo tecnico sull'attuazione in vista dell'erogazione dei contributi di cui ai successivi commi.

     3. La giunta regionale con proprio atto deliberativo autorizza il Cestec a stipulare i contratti di ricerca sperimentale di cui al presente articolo e dispone l'assegnazione dei contributi relativi.

     4. Il contributo regionale è commisurato al costo del programma previsto dal contratto e non può superare la misura del 40% di tale costo. Tale contributo, comunque, dovrà essere contenuto entro il limite massimo di lire trecento milioni per contratto.

 

     Art. 6. Progetti innovativi.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore della Finlombarda S.p.A. un contributo straordinario di L. 2 miliardi da utilizzarsi per il concorso nel finanziamento dei progetti innovativi di cui al presente art. 2, lettera b).

     2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stipula con la Finlombarda S.p.A. una apposita convenzione per la disciplina del finanziamento di cui al comma precedente che non potrà comunque superare il 50 per cento dell'investimento complessivo.

     3. Possono accedere ai finanziamenti di cui al presente articolo le imprese interessate all'utilizzazione dei risultati dei progetti di ricerca sperimentale realizzati o acquisiti in materia autonoma o nell'ambito dei contratti di ricerca sperimentale di cui al precedente art. 5.

     4. L'istruttoria tecnica dei progetti da finanziare sarà effettuata dal Cestec che esprimerà parere vincolante circa la loro ammissibilità.

     5. Il finanziamento di cui al presente articolo potrà essere assistito da garanzie prestate dalla Federazione regionale tra le cooperative ed i consorzi di garanzia fidi, di cui all'art. 1 della legge regionale 6 gennaio 1979 n. 4.

 

     Art. 7. Elementi e caratteristiche essenziali dei contratti di ricerca sperimentale e dei progetti innovativi.

     1. I contratti di ricerca sperimentale ed i progetti innovativi di cui ai precedenti articoli 5 e 6 devono necessariamente contenere:

     a) la specificazione dei temi e degli obiettivi della ricerca e/o delle applicazioni innovative;

     b) il piano operativo dettagliato delle fasi di lavoro previste;

     c) il piano finanziario, con la specificazione delle risorse impiegate complessivamente nell'operazione e con la definizione dettagliata della ripartizione degli oneri tra i vari soggetti o enti, qualunque titolo, interessati;

     d) la definizione dei rapporti relativi alla proprietà delle licenze o dei brevetti, nonché le modalità di un'eventuale diffusione dei risultati;

     e) le condizioni per l'eventuale prescissione anticipata del contratto e l'indicazione del foro competente a derimere eventuali controversie.

 

     Art. 8. Promozione degli interventi e formazione per l'innovazione.

     1. Nell'ambito dei propri compiti istituzionali il Cestec provvede:

     a) a promuovere ed a sollecitare l'interesse delle imprese singole o associate alle iniziative previste dalla presente legge;

     b) ad assicurare ampia diffusione delle notizie relative alle iniziative previste dalla presente legge, fatto salvo il diritto alle proprietà industriali alle imprese;

     c) ad incentivare l'organizzazione della domanda da parte delle imprese, privilegiando le forme associative costituite dalle imprese minori.

     2. Il Cestec provvede ad attuare opportuni interventi di formazione ed assistenza organizzativa e direzionale finalizzati all'acquisizione ed applicazione di innovazioni tecnologiche ed organizzative nelle imprese minori anche avvalendosi delle strutture operanti nel sistema regionale della formazione professionale.

     3. A favore di iniziative mutualistiche fra imprese minori vengono raddoppiati i limiti massimi di intervento del contributo regionale per i contratti di ricerca e del finanziamento per i progetti innovativi.

 

     Art. 9. Criteri di attuazione.

     1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta propone al consiglio regionale una proposta di deliberazione relativa ai criteri ed alle procedure per l'attuazione della presente legge con particolare riguardo a:

     a) le modalità e le scadenze per la presentazione dei progetti e delle richieste di contributo da parte dei soggetti interessati;

     b) l'operatività delle società a partecipazione regionale;

     c) l'operatività della consulta di cui alla presente legge;

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. E' autorizzata per il 1985:

     a) la spesa di L. 1.000 milioni per le finalità previste dal precedente art. 5;

     b) la spesa di L. 2.000 milioni per le finalità previste dal precedente art. 6;

     c) la spesa di L. 200 milioni per le finalità previste dal precedente art. 8.

     2. Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 3.200 milioni per il 1985 previsto dal precedente 1 comma, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.1.5.1.735 «Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese per l'attuazione di programmi di sviluppo» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

     3. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985, parte II, ambito 3, settore 4, obiettivo 2, progetto 1 sono istituiti:

     a) il capitolo 2.3.4.2.1.2039 «Contributi del Cestec S.p.A. per la stipula di contratti di ricerca sperimentale con società e istituti specializzati» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000 milioni;

     b) il capitolo 2.3.4.2.1.2040 «Contributo straordinario alla Finlombarda S.p.A. per il concorso nel finanziamento dei progetti innovativi» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000 milioni;

     c) il capitolo 2.3.4.2.1.2041 «Contributo al Cestec S.p.A. per la promozione di interventi e per la formazione dell'innovazione nel sistema delle imprese minori» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 200 milioni.

     4. Agli oneri derivanti dal precedente art. 4, si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e successivi.

 

     Art. 11. Procedura d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Articolo così sostituito dalla L.R. 10 maggio 1990, n. 50.