§ 3.11.18 – L.R. 16 agosto 1993, n. 26.
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:16/08/1993
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni regionali e provinciali.
Art. 3.  Consulta faunistico-venatoria regionale.
Art. 4.  Fauna selvatica oggetto della tutela.
Art. 5.  Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi selvatici.
Art. 6.  Cattura a fini scientifici e soccorso alla fauna in difficoltà.
Art. 7.  Prelievo di richiami vivi.
Art. 8.  Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna.
Art. 9.  Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.
Art. 10.  Stazioni ornitologiche.
Art. 11.  Tassidermia.
Art. 12.  Piano faunistico-venatorio regionale.
Art. 13.  Destinazione del territorio agro-silvo-pastorale.
Art. 14.  Piani faunistico-venatori territoriali.
Art. 15.  Piani di miglioramento ambientale.
Art. 16.  Consulte faunistico-venatorie territoriali.
Art. 17.  Oasi di protezione.
Art. 18.  Zone di ripopolamento e cattura.
Art. 19.  Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.
Art. 20.  Modalità di costituzione degli ambiti protetti.
Art. 21.  Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile.
Art. 22.  Esercizio dell'attività venatoria - Tesserino.
Art. 23.  Mezzi, attrezzi ed ausili per l’esercizio dell’attività venatoria.
Art. 24.  Prelievo venatorio.
Art. 25.  Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo.
Art. 26.  Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento.
Art. 27.  Zona Alpi.
Art. 28.  Gestione programmata della caccia.
Art. 29.  Comitati provvisori degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia.
Art. 30.  Statuto e organi degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia.
Art. 31.  Compiti dei comitati di gestione.
Art. 32.  Partecipazione economica alla gestione programmata della caccia.
Art. 33.  Criteri e modalità d'iscrizione.
Art. 34.  Caccia programmata.
Art. 35.  Esercizio della caccia in forma esclusiva.
Art. 36.  Fondo regionale per i contributi a favore dei proprietari o conduttori agricoli.
Art. 37.  Limitazioni all'utilizzo di terreni agricoli a fini venatori - Fondi chiusi.
Art. 38.  Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie.
Art. 39.  Allevamenti.
Art. 40.  Specie cacciabili, periodi di attività venatoria ed attività di allenamento ed addestramento dei cani.
Art. 41.  Controllo della fauna selvatica.
Art. 42.  Ripopolamenti.
Art. 43.  Divieti.
Art. 44.  Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio.
Art. 45.  Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio.
Art. 46.  Tasse di concessione regionale.
Art. 47.  Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e nell’esercizio dell’attività venatoria.
Art. 48.  Vigilanza venatoria.
Art. 49.  Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.
Art. 50.  Sanzioni penali. Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché chiusura o sospensione dell'esercizio.
Art. 51.  Sanzioni amministrative statali e regionali - Ritiro tesserino.
Art. 52.  Finanziamenti regionali e piani di riparto.
Art. 53.  Norma finanziaria.
Art. 54.  Norme transitorie.
Art. 55.  Norme di prima attuazione.
Art. 56.  Delega all'assessore regionale competente.
Art. 57.  Rapporti e relazioni.
Art. 58.  Abrogazioni.
Art. 59.  Clausola d'urgenza.


§ 3.11.18 – L.R. 16 agosto 1993, n. 26. [1]

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.

(B.U. 19 agosto 1993, n. 33 - S.O. n. 1).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

1. La regione Lombardia tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, nonché disciplina il prelievo venatorio nel rispetto delle tradizioni locali e dell’equilibrio ambientale, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite a norma dell'art. 99 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 e nell’osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 di recepimento integrale delle direttive 79/409 CEE del consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della commissione del 25 luglio 1985 e 91/244 CEE della commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, della convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della convenzione di Berna del 19 novembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

2. La fauna selvatica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 157/92, è patrimonio indispensabile dello Stato, costituisce bene ambientale ed è tutelata e protetta in attuazione dell’art. 3 dello Statuto, nell’interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.

3. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno alle produzioni agricole.

4. In attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, segnalate dall’istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell’allegato I delle citate direttive.

5. La presente legge si prefigge l’obiettivo di mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli, viventi naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della Lombardia, assicurandone la protezione e la gestione con le misure necessarie per la conservazione dei mammiferi, degli uccelli, delle uova, dei nidi e dei loro ambienti naturali.

 

     Art. 2. Funzioni regionali e provinciali.

1. La Regione esercita, nel rispetto della legge 157/1992, le funzioni di pianificazione, indirizzo, coordinamento, controllo, nonché le funzioni amministrative previste dalla presente legge in materia faunistico-venatoria.

1 bis. La Regione, nell’esercizio delle funzioni amministrative, assicura, anche tramite i suoi uffici territoriali, la diffusione sul territorio dei servizi erogati.

2. La provincia di Sondrio esercita, per il relativo territorio, nel rispetto della legge 157/1992, le funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. La giunta regionale si sostituisce alla provincia di Sondrio in caso di inadempienza nell’espletamento dei compiti previsti dalla presente legge.

4. Gli enti di cui al presente articolo possono avvalersi dell’istituto nazionale per la fauna selvatica quale organo consultivo di carattere scientifico, nonché negli enti ed istituti specializzati di ricerca indicati all’art. 9, comma 5.

 

     Art. 3. Consulta faunistico-venatoria regionale.

1. La giunta regionale si avvale di una consulta composta da:

a) l'assessore regionale competente o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il Presidente della Provincia di Sondrio o suo delegato;

c) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) tre docenti universitari esperti in problemi faunistici;

g) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana;

h) un rappresentante del Comando Regione Carabinieri forestali Lombardia;

h bis) un rappresentante designato dalle Comunità Montane in rappresentanza dei territori montani.

2. La Consulta è costituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale tenuto conto delle designazioni pervenute entro trenta giorni dalla richiesta.

3. [Abrogato].

4. Il funzionamento della consulta è disciplinato dalla giunta regionale; svolge funzioni di segretario un funzionario della competente struttura.

4 bis. In relazione ai temi trattati, i lavori della consulta sono di norma organizzati in modo da assicurare un adeguato coinvolgimento delle consulte faunistico-venatorie territoriali di cui all’articolo 16.

5. La consulta ha sede presso la giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio regionale.

6. [Abrogato].

7. La consulta, su richiesta dell’assessore regionale competente può formulare proposte e partecipare alla elaborazione della normativa e delle direttive regionali, nonché degli strumenti e dei contenuti della pianificazione e della programmazione faunistico-venatoria e alla definizione del calendario venatorio.

8. [Abrogato].

 

     Art. 4. Fauna selvatica oggetto della tutela.

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica, comunque presenti nel territorio regionale, elencate nell’art. 2, comma 1, della legge n. 157/92 e ricomprese nell’allegato A della presente legge.

3. La tutela della fauna selvatica, a norma dello stesso art. 2 della legge n. 157/92, non comprende le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole.

 

     Art. 5. Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi selvatici.

1. A norma dell’art. 3 della legge n. 157 sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova nidi e piccoli nati.

 

     Art. 6. Cattura a fini scientifici e soccorso alla fauna in difficoltà.

1. Il dirigente competente, sentito l’istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ed effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l’utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L’attività di cattura contemporanea per l’inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall’istituto nazionale per la fauna selvatica d'intesa con l’osservatorio regionale di cui all’art. 9: tale attivitàè svolta secondo lo schema nazionale di inanellamento previsto dall’unione europea per l’inanellamento (EURING).

3. L’attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dal dirigente competente su parere dell’istituto nazionale per la fauna selvatica e subordinata alla partecipazione e specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

4. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all’istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto istituto.

5. La Giunta regionale disciplina il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà e individua, dandone adeguata pubblicità, i centri di recupero abilitati a ricevere tale fauna, gestiti da enti locali, enti scientifici o da associazioni protezionistiche, agricole o venatorie riconosciute. La Giunta regionale definisce altresì criteri e modalità per la concessione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di contributi finanziari ai soggetti gestori dei centri di recupero di cui al primo periodo, al fine di garantire il regolare svolgimento delle loro attività di interesse pubblico.

 

     Art. 7. Prelievo di richiami vivi.

1. La giunta regionale, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (da ora in poi INFS), delibera, secondo le condizioni contenute nell’allegato “D” alla presente legge, le prescrizioni e le modalità per l’attività di cattura per il prelievo, l’inanellamento e per la cessione dei richiami vivi di cui all’art. 4, commi 3 e 4 della legge n. 157/1992.

2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio si avvalgono, per la gestione di ciascun impianto di cattura, di un gestore qualificato e valutato idoneo dall’istituto nazionale per la fauna selvatica; il gestore può avvalersi di collaboratori.

3. L’istituto nazionale per la fauna selvatica svolge compiti di controllo e di certificazione dell’attività degli impianti di cattura, determinandone preventivamente il periodo di esercizio.

4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l’istituto nazionale per la fauna selvatica, determinano il numero complessivo annuale di prelievo degli esemplari delle singole specie ed ogni altra condizione applicativa.

5. Per la cessione ai fini di richiamo è consentita la cattura solo di esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio; gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

6. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l’attività venatoria da appostamento.

7. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio cedono gratuitamente i richiami vivi consentiti e catturati negli impianti autorizzati.

8. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per assicurare la conservazione degli impianti di cattura anche non più utilizzati, possono concedere contributi annuali ai proprietari dei fondi ove sono situati gli impianti, oppure ai conduttori dei fondi o ai gestori degli impianti di cattura purché abbiano il consenso scritto dei proprietari e conduttori dei fondi.

 

     Art. 8. Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna.

1. La giunta regionale si avvale della collaborazione dell’istituto nazionale per la fauna selvatica e degli enti e degli istituti indicati dall’art. 9, comma 5, per ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e faunistiche, la reintroduzione di specie animali, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna selvatica autoctona, nonché l’approfondimento delle conoscenze sulla fauna selvatica anche in rapporto con la patologia degli animali domestici e dell'uomo e le migrazioni dell’avifauna.

2. L’attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio, è coordinata, secondo metodi e direttive dell’istituto nazionale per la fauna selvatica, dall'osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all'articolo 9, dalle competenti strutture della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio, in collaborazione con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia e con i servizi di vigilanza venatoria, dipendenti dalle province.

3. L'attività di cui al comma 2 è svolta da personale volontario con qualificata esperienza individuato dai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, coadiuvato dagli agenti di vigilanza venatoria dipendenti dalla provincia; la validazione dei censimenti compete alla vigilanza venatoria dipendente dalla provincia o ai tecnici faunistici, in possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale, incaricati dagli ATC o CAC.

4. La giunta regionale istituisce corsi si preparazione ed aggiornamento per dipendenti degli enti pubblici che abbiano per compito la tutela della fauna; a tali corsi è ammesso altresì qualsiasi cittadino italiano o straniero che ne faccia richiesta.

5. Per favorire la conoscenza delle specie di fauna selvatica e la diffusione di principi di razionale e corretta gestione delle stesse, la giunta regionale promuove la collaborazione attiva delle scuole, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale.

 

     Art. 9. Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.

1. La giunta regionale in sede di articolazione del servizio faunistico, provvede alla costituzione dell’"Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche” con il compito di promuovere e di coordinare le ricerche per la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica.

2. [Abrogato].

3. L'osservatorio ha come compiti prioritari:

a) mantenere sotto monitoraggio negli anni la struttura e la dinamica delle popolazioni di fauna selvatica;

b) determinare gli indici di abbondanza delle specie;

c) elaborare i dati del prelievo venatorio, pianificandolo sulla base dei principi di conservazione delle risorse anche ai fini dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 157/1992 e dei provvedimenti di controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 41 della presente legge;

d) valutare e verificare l'attuazione dei piani di recupero ambientale per la conservazione di specie in emergenza faunistica;

e) esprimere pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o la ricostituzione degli habitat naturali.

4. [Abrogato].

5. L’osservatorio esplica la sua attività di ricerca per la gestione del patrimonio faunistico, anche in collaborazione con l’istituto nazionale per la fauna selvatica, con i dipartimenti di biologia delle università lombarde attraverso convenzioni, e inoltre con i servizi faunistici di altre regioni, dipartimenti universitari nazionali ed esteri, altri enti di ricerca e consulenza nazionali, le commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione e conservazione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale quali i grossi carnivori, lo stambecco, i tetraonidi ed i rapaci, anche ai fini della emanazione dei provvedimenti di cui agli artt. 1, 24, 40 e 41.

6. I dati raccolti ed elaborati dall’osservatorio sono utilizzati ai fini della predisposizione del calendario venatorio, di programmi di prelievo e di controllo, nonché delle varie attività di conservazione della fauna selvatica e dei suoi ambienti.

7. Nella deliberazione costitutiva sono altresì determinate la composizione, prevedendo competenze specifiche e professionalità riconosciute attraverso titoli ed esperienze acquisite, le responsabilità e le modalità di funzionamento dell’osservatorio. Per le figure esterne all'amministrazione la partecipazione all'osservatorio è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate. Alla copertura delle spese di cui al secondo periodo stimate in € 1.500,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede con le risorse stanziate alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca'- programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato previsionale del bilancio regionale 2019-2021.

 

     Art. 10. Stazioni ornitologiche.

1. La giunta regionale, sentiti l'istituto nazionale per la fauna selvatica, l'osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all'articolo 9 e la consulta di cui all'art. 3, istituisce, esclusivamente nelle oasi di protezione o nelle aree demaniali, stazioni ornitologiche allo scopo di sviluppare le attività per predisporre lo studio della biologia degli uccelli e delle popolazioni ornitiche nei loro rapporti con l'ambiente cui sono strettamente collegate.

2. I settori e le relative attività sono i seguenti:

a) nidificazione: censimento delle popolazioni nidificanti e studi sulla loro distribuzione e consistenza numerica, sulle uova, sui nidi e sui nidiacei;

b) ecologia: studio sui rapporti fra avifauna ed ambiente, proposte ed iniziative per la salvaguardia di zone di notevole interesse ornitologico ed ambientale;

c) etologia: studio sul comportamento delle varie specie nell'ambiente in cui vivono;

d) migrazione: formazione di nuclei regionali di osservatori e segnalatori, studi qualitativi e quantitativi in materia di censimenti sulle popolazioni svernanti;

e) studi particolareggiati: sistematica, malattie, contaminazioni da metalli e da sostanze nocive, tradizioni, usi e costumi in campo ornitologico.

3. Nell’ambito di ciascuna provincia dovranno funzionare, esclusivamente per i fini scientifici previsti dal presente articolo, una stazione principale per la raccolta dei dati relativi alle emigrazioni ed alcuni punti di inanellamento, indicati dall’istituto nazionale per la fauna selvatica ed autorizzati dal dirigente competente ai sensi dell'art. 6.

3 bis. Il presidente della giunta regionale può autorizzare associazioni, previo parere dell'INFS e dell’Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, a realizzare impianti esclusivamente dedicati al censimento ed alla produzione di stime sulla consistenza dei flussi di fauna migratoria, favorendo altresì la formazione didattica, culturale e informativa, nonchè la valorizzazione delle tradizioni locali, secondo le modalità stabilite dalle singole autorizzazioni che dovranno stabilirne la durata e le modalità di gestione, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 4 della legge 157/1992.

4. Le attività di studio e ricerca sono coordinate dall'osservatorio regionale, d'intesa con l’istituto nazionale della fauna selvatica. I dati relativi agli inanellamenti svolti vengono trasmessi annualmente a Regione Lombardia.

 

     Art. 11. Tassidermia.

1. La normativa regionale di cui alla l.r. 19 agosto 1986, n. 42“Norme per l’esercizio dell’attività di tassidermia”, come modificata dalla l.r. 13 maggio 1988, n. 26, è adeguata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni in materia previste dalla legge n. 157/92.

2. A norma dell’art. 30, comma 2, della legge n. 157/92 per la violazione delle disposizioni in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l’abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.

 

Titolo II

ISTITUTI PER LA TUTELA DELLA FAUNA E DELL'AMBIENTE

 

     Art. 12. Piano faunistico-venatorio regionale.

1. Il piano faunistico-venatorio regionale è predisposto dalla giunta regionale secondo criteri di omogeneità e congruenza, sulla base di indicazioni dell'istituto nazionale per la fauna selvatica; il piano regionale assicura il perseguimento degli obiettivi di mantenere e aumentare la popolazione di tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico.

2. Il piano è approvato dal consiglio regionale e può essere aggiornato con periodicità almeno quinquennale.

3. Il piano disciplina in particolare:

a) il regime di tutela della fauna selvatica secondo le tipologie territoriali;

b) le attività tese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, anche con la previsione di modalità omogenee di rilevazione e di censimento;

c) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico venatorie, di aziende agrituristico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) gli indirizzi e le modalità di coordinamento della presente legge con la normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette;

e) gli impegni finanziari per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi della presente legge;

f) il rapporto numerico minimo tra gli agenti di vigilanza dipendenti dalle province ed il territorio agro-silvo-pastorale, nel rispetto delle indicazioni dell'istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Il piano è corredato da:

a) cartografie del territorio regionale in scala 1:10.000 e 1:100.000 indicanti le emergenze naturalistiche e le utilizzazioni territoriali aventi stretta connessione con la gestione faunistico-venatoria;

b) programma di protezione della fauna selvatica autoctona di cui sia accertata una diminuzione della popolazione sul territorio regionale;

c) programma di conservazione e ripristino delle zone umide per la tutela dell'avifauna selvatica migratoria;

d) carta delle potenzialità e delle vocazioni faunistiche;

e) programma di salvaguardia delle zone montane per l'incremento e il controllo della tipica fauna selvatica alpina.

 

     Art. 13. Destinazione del territorio agro-silvo-pastorale.

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, al controllo, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La regione realizza la pianificazione di cui all'art. 12, mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della regione, la cui estensione è determinata con deliberazione della Giunta regionale, è destinato:

a) per una quota dal dieci al venti per cento in zona Alpi e per una quota dal venti al trenta per cento nel restante territorio, a protezione della fauna selvatica; in dette quote sono compresi i territori ove è comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni comprese tutte le aree in cui l’esercizio venatorio è vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli articoli 17,18, 37 e 43;

b) per una quota massima del quindici per cento di ciascuna provincia ad ambiti privati di cui agli articoli 19, comma 2, 21 e 38, ivi comprendendo fino all’otto per cento del territorio per le aziende agrituristico-venatorie e fino al tre per cento per le zone di allenamento e addestramento dei cani e per prove e gare cinofile.

3 bis. La deliberazione di cui al comma 3 acquista efficacia alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. [Abrogato].

5. [Abrogato].

6. Nel rimanente territorio agro-silvo-pastorale si effettua la gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli articoli dal 28 al 34.

 

     Art. 14. Piani faunistico-venatori territoriali.

1. 1. La Regione, sulla base della deliberazione di cui all’articolo 13, comma 3, approva, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il piano faunistico-venatorio territoriale avente i seguenti contenuti minimi:

a) oasi di protezione;

b) zone di ripopolamento e cattura;

c) centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;

e) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

f) zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;

g) ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia;

h) criteri per la determinazione dell’indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

i) criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all’incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

j) identificazione delle zone in cui sono collocati e collocabili gli appostamenti fissi.

2. Il piano di cui al comma 1 acquista efficacia alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. La provincia di Sondrio, sulla base della deliberazione di cui all’articolo 13, comma 3, approva, per il relativo territorio, il piano faunistico-venatorio territoriale avente i seguenti contenuti minimi:

a) oasi di protezione;

b) one di ripopolamento e cattura;

c) centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;

e) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

f) zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;

g) ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia;

h) criteri per la determinazione dell’indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

i) criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all’incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

j) identificazione delle zone in cui sono collocati e collocabili gli appostamenti fissi.

4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia alla data della pubblicazione sull’albo pretorio.

5. Nei territori di protezione di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) e c) sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi per agevolare la sosta e la riproduzione della fauna.

6. Le zone di cui ai commi 1 e 3 devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali:

a) quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c) a cura della Regione;

b) quelle di cui al comma 3, lettere a), b) e c) a cura della provincia di Sondrio;

c) quelle di cui ai commi 1 e 3, lettere d), e), f) e g) a cura dell'ente, associazione o privato preposto alla gestione della singola zona.

7. Le tabelle di segnalazione di divieto o di regimi particolari di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20x30 e collocate lungo tutto il perimetro dei territori interessati in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.

8. Gli appostamenti fissi esistenti alla data del 31 dicembre 2005 compresi, a seguito di successiva inclusione, in aree nelle quali è vietata la caccia per effetto dei piani provinciali e successivamente esclusi a seguito di modifica dei piani stessi, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3, se riattivati sono soggetti alla disciplina prevista per gli appostamenti fissi preesistenti di cui all’articolo 25, comma 8, seconda parte.

 

     Art. 15. Piani di miglioramento ambientale.

1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio predispongono piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la sosta dell'avifauna selvatica migratoria, la produzione naturale di fauna selvatica autoctona, nonché piani di immissione di fauna selvatica, anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici in accordo con gli enti gestori, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e dell'osservatorio regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale tramite le loro organizzazioni provinciali.

2. Le catture e i ripopolamenti sono disposti dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e sono finalizzati alla immissione equilibrata sul territorio delle specie di fauna selvatica autoctona, fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali.

3. Le catture sono controllate dagli agenti venatori dipendenti dalle province con la collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

 

     Art. 16. Consulte faunistico-venatorie territoriali.

1. La Regione e la provincia di Sondrio, per il relativo territorio, possono avvalersi di consulte faunistico-venatorie territoriali, nominate dal Presidente per la provincia di Sondrio e dal Presidente della Giunta regionale per il restante territorio, e composte da un rappresentante per ogni ambito territoriale e per ogni comprensorio alpino di caccia, designato dai rispettivi comitati di gestione, e da tre esperti in problemi faunistici, agricoli e naturalistici, designati dalle rispettive associazioni venatorie, agricole e ambientaliste; le consulte, per il relativo territorio, sono presiedute dal Presidente della provincia di Sondrio o dall’Assessore regionale all’agricoltura anche tramite suo delegato. Il territorio di riferimento delle singole consulte corrisponde a quello di competenza degli Uffici Territoriali Regionali.

2. La durata in carica della consulta corrisponde a quella effettiva dell'organo consiliare dell'ente che procede alla nomina.

3. I componenti della consulta, nei cui confronti siano state disposte sanzioni concernenti l'esercizio venatorio, sono revocati dal presidente della Regione o della provincia di Sondrio e comunque non possono più far parte della consulta stessa.

4. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente della struttura organizzativa competente della Regione o della provincia di Sondrio.

 

     Art. 17. Oasi di protezione.

1. Le oasi di protezione di cui all’art. 14, commi 1 e 3, lettera a), sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, col fine di favorire l’insediamento e l’irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie, nonché di preservare il flusso delle correnti migratorie; nelle oasi è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

2. Le oasi di protezione sono istituite dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio; con le stesse modalità l’istituzione può essere revocata qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità.

3. La gestione delle oasi di protezione è svolta dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio che può affidarla, su presentazione di specifico piano di gestione, ad associazioni di protezione ambientale con provata esperienza nella gestione di aree protette; con l’approvazione del piano di gestione gli stessi enti predispongono specifica convenzione con l’ente gestore.

4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentiti l’istituto nazionale per la fauna selvatica e l’osservatorio regionale, possono autorizzare nelle oasi e zone di protezione catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e possono altresì autorizzare le guardie venatorie dipendenti o quelle dell’ente gestore, alla cattura di determinate specie di fauna selvatica, presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento e di reintroduzione, secondo i criteri fissati dalla pianificazione faunistica.

5. Con le modalità di cui al comma 4 la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono prevedere altresì piani di abbattimento di specie la cui elevata densità non sia sostenibile dall’ambiente e in particolare sia causa di eccessiva predazione su altre specie.

 

     Art. 18. Zone di ripopolamento e cattura.

1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all’art. 14, commi 1 e 3, lettera b), sono istituite dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio.

2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della selvaggina stessa ed hanno la durata di cinque anni, salvo rinnovo; qualora non sussistano, per motivazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità, possono essere revocate o modificate o trasferite con delibera della Giunta regionale, ferme restando le percentuali minime e massime di cui all'articolo 13 comma 3.

3. Nell’atto di costituzione sono stabiliti anche i criteri di prevenzione dei danni e le modalità del loro indennizzo, alle produzioni agricole nonché gli incentivi per l’incremento e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambientale e il controllo della specie la cui elevata densità sia causa di eccessiva predazione su altre specie.

4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è svolta dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e può essere affidata ai comitati di gestione di cui all’art. 30.

 

     Art. 19. Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

1. I centri pubblici di riproduzione, di cui all'art. 14, commi 1 e 3, lettera c), sono istituiti dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, che ne curano anche la gestione e hanno per scopo la produzione di fauna selvatica allo stato naturale; gli stessi enti possono affidarne la gestione ai comitati di gestione di cui all'art. 30.

2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio autorizzano la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

3. L'autorizzazione dei centri privati è subordinata all'osservanza di apposito disciplinare contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate.

4. Le province organizzano e svolgono attività di vigilanza e controllo sui centri privati di cui al comma 2.

 

     Art. 20. Modalità di costituzione degli ambiti protetti.

1. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, di cui agli artt. 17, 18 e 19 è notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati ed è resa nota, mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative operanti a livello provinciale.

2. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere costituita.

3. Il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati si intende validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel suddetto termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio di cui al comma 1.

4. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria; La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono destinare le suddette zone ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

5. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, in via eccezionale e per particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione di piani di miglioramento ambientale di cui all'art. 15.

 

     Art. 21. Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile.

1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio istituiscono le zone di cui all’art. 14, commi 1 e 3, lett. f), destinate all’allenamento ed addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile e ne affidano la gestione alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonchè ad imprenditori agricoli singoli o associati.

2. Tali zone sono distinte in zone A, B e C.

3. Le zone A sono destinate alle prove cinofile di interesse almeno provinciale, con divieto di sparo, hanno carattere temporaneo e funzionano per tutta la durata delle prove autorizzate. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, d'intesa con l’ente nazionale della cinofilia, possono autorizzare tali prove anche su selvaggina naturale e ne possono autorizzare lo svolgimento anche nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nonché nei parchi regionali ed in altre aree protette, previe intese con gli enti gestori.

4. Le zone B, di estensione non superiore a mille ettari, hanno durata di massimo dieci anni, sono destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani per tutto l’anno, con divieto di sparo, eccetto che con la pistola a salve, e a prove cinofile sia su selvaggina naturale che allevata in cattività.

5. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono autorizzare anche zone B temporanee nel periodo da gennaio ad agosto; possono autorizzare inoltre l’istituzione di zone B, di estensione fino a cento ettari, recintate con rete metallica o altra effettiva chiusura destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani su lepre comune; possono autorizzare altresì zone B di estensione non inferiore a dieci ettari e recintate nei modi di cui sopra, destinate esclusivamente all’allenamento e all’addestramento dei cani da seguita su cinghiale.

6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono istituire zone B giornaliere, destinate a prove cinofile di interesse sub-provinciale, per cani iscritti e non ai libri genealogici. Dette prove possono essere autorizzate sia su selvaggina di allevamento in zone di limitata estensione, sia su selvaggina naturale anche in terreni a vincolo venatorio.

7. Le zone C, di estensione fra i tre e i cinquanta ettari, hanno durata di massimo dieci anni e sono destinate all’addestramento e all’allenamento dei cani da caccia e dei falchi, anche con l’abbattimento tutto l’anno di fauna riprodotta esclusivamente in allevamento artificiale o in cattività, nonchè per le prove cinofile con selvatico abbattuto.

8. Su richiesta del titolare possono essere istituite zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani di tipo A, B e C nelle aziende agri-turistico-venatorie e di tipo A e B nelle aziende faunistico-venatorie.

9. E’ adottato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto, il regolamento attuativo, fermo restando che l’attività cinofila ivi praticata non è assimilabile all’esercizio venatorio o all’addestramento cani nei trenta giorni che precedono l’apertura annuale della stagione venatoria.

 

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO

 

     Art. 22. Esercizio dell'attività venatoria - Tesserino.

1. L’esercizio venatorio è disciplinato dall’art. 12 della legge n. 157/1992 sul territorio individuato dall’art. 13 della presente legge come ammissibile all’esercizio venatorio; ai sensi della presente legge non sono considerate esercizio dell'attività venatoria l’attività di allenamento e l’esposizione dei richiami vivi, di cattura o di allevamento, anche al di fuori dei periodi, giornate e orari di caccia.

2. Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è necessario il possesso di un apposito tesserino predisposto dal direttore generale competente e rilasciato dalla Regione o dalla provincia di Sondrio, in base al criterio della residenza anagrafica. Sul tesserino sono indicate le specifiche norme inerenti al calendario venatorio regionale, nonché la forma di caccia prescelta in esclusiva, l’ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia assegnato. E' compito del cacciatore annotare il numero della licenza di porto di fucile per uso caccia, qualora mancante. Il tesserino è recapitato a mezzo posta al domicilio del cacciatore.

3. I cacciatori residenti in altre regioni possono praticare la caccia in Lombardia, previa annotazione sul tesserino, da parte della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio, dell’ambito territoriale o del comprensorio alpino di caccia assegnato.

3 bis. L'annotazione della forma di caccia in via esclusiva e dell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia assegnato di cui al comma 3, è effettuata da ciascun ambito territoriale e comprensorio alpino, che la annota in apposito elenco. Ogni annotazione deve essere comunicata entro cinque giorni al competente ufficio regionale.

4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio tengono un apposito registro informatico dei tesserini rilasciati, che viene aggiornato annualmente.

5. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni all’atto dell’inizio dell’esercizio venatorio e il numero di capi di selvaggina stanziale dopo gli abbattimenti accertati, anche al fine di rilevare il dato relativo ai prelievi per specie, secondo lo schema concordato con l’istituto nazionale per la fauna selvatica.

6. Il tesserino va restituito alla Regione o alla provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica entro il 31 marzo successivo alla data di chiusura della caccia, direttamente o per il tramite delle associazioni venatorie o degli ATC/CAC; gli stessi enti raccolgono in serie storiche i dati sui prelievi venatori inviandoli all’osservatorio regionale per la costituzione di una banca dati sul prelievo venatorio regionale.

7. I capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio, in modo indelebile, sul posto di caccia, dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero [2].

7 bis. Nell'esercizio della caccia alla fauna stanziale e di selezione agli ungulati e nelle forme collettive della braccata, della girata e della battuta, è obbligatorio per tutti i partecipanti indossare giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche.

 

     Art. 23. Mezzi, attrezzi ed ausili per l’esercizio dell’attività venatoria.

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso di:

a) fucile con canna e anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che non possa contenere più di due cartucce di calibro non superiore al 12;

b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;

c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;

d) arco.

2. E' consentito l’uso dei falchi esclusivamente appartenenti a specie autoctone e riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.

3. L’addestramento e l’allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Il cacciatore nell’esercizio dell’attività venatoria è autorizzato a portare, oltre ai cani ed alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie; ad usare richiami vivi di cattura secondo le quantità previste dalla legge 157/ 1992 e richiami vivi di allevamento in voliere, corridore, palloni o similari e in gabbie; ad usare fischi e richiami a bocca o manuali; ad impiegare stampi di legno, plastica o altro materiale riproducenti specie cacciabili e non, soggetti imbalsamati delle specie cacciabili, nonché richiami non acustici a funzionamento meccanico.

6. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

7. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

7 bis. Nell'esercizio della caccia al cinghiale nelle forme collettive della braccata, della girata e della battuta, è obbligatorio per tutti i partecipanti indossare un giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché un copricapo avente le medesime caratteristiche. Per le altre forme di caccia, inclusa la caccia all'attesa o alla posta, è obbligatorio indossare un indumento, un copricapo o un accessorio di colori ad alta visibilità, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e da appostamento temporaneo.

 

     Art. 24. Prelievo venatorio.

1. Per ogni giornata di caccia il cacciatore può prelevare due capi di fauna selvatica stanziale autoctona anche della stessa specie, ad eccezione della lepre comune, lepre bianca, coturnice e gallo forcello, di cui è consentito il prelievo di un solo capo.

2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, previ censimenti della fauna selvatica stanziale e relativi piani di prelievo, prevedono un numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per singola specie e per cacciatore, comunicati ai rispettivi comitati di gestione.

3. Per ogni giornata di caccia all’avifauna selvatica migratoria, salvo diversa disposizione specifica della Regione, il cacciatore non può prelevare più di trenta capi, con il limite di due sole beccacce e di dieci capi tra palmipedi e trampolieri per cacciatore.

4. La giunta regionale nel calendario venatorio annuale deve prevedere variazioni numeriche entro i limiti indicati nei commi precedenti, sentiti l’istituto nazionale per la fauna selvatica e l’osservatorio regionale, tenuto conto delle fluttuazioni numeriche e delle tendenze delle popolazioni oggetti di caccia anche tramite l’elaborazione dei dati di abbattimento delle annate precedenti.

 

     Art. 25. Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo.

1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all’esercizio venatorio almeno per una intera stagione venatoria.

2. Fermi restando i divieti di cui all’art. 43, comma 1, lettera f) e quanto previsto dal comma 8, gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o essere collocati a meno di cento metri dagli stessi, fatta eccezione, per i fabbricati funzionali all'attività rurale, anche non imprenditoriale, indipendentemente dal classamento catastale degli stessi e con esclusivo riferimento ai capanni attivi anche non continuativamente tra il 5 ottobre 2010 e la data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018; ai fini dell’applicazione della distanza minima di cento metri non sono altresì considerati immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione quelli a carattere rurale destinati durante l’effettivo esercizio venatorio esclusivamente al supporto dell’attività venatoria e destinati alla sosta, al riposo del cacciatore e di eventuali ospiti ed alla custodia degli attrezzi di caccia e dei richiami.

2 bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 43, comma 1, lettera e), qualora il sito in cui è ubicato l'appostamento fisso subisca impreviste variazioni rispetto alle distanze prestabilite, è vietato l'utilizzo di feritoie di sparo pregiudizievoli per la sicurezza pubblica in relazione al mutato contesto ambientale.

3. Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d' acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, purché saldamente ancorati al fondale, destinati all’esercizio venatorio agli acquatici, verso i quali è consentito l’accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della selvaggina ferita.

4. Gli appostamenti all’avifauna selvatica acquatica collocati in terra ferma devono avere una stabile occupazione di sito definita, con la copertura d' acqua del suolo per una durata non inferiore a quattro mesi, pena la revoca dell’autorizzazione, fatta eccezione per quelli impiantati in risaia.

5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e ha validità per dieci stagioni venatorie continuative successive al rilascio, salvo revoca o subentro di persona diversa nella titolarità della stessa; la domanda deve essere corredata da georeferenziazione GPS, ovvero da planimetria in scala 1.10.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, e dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato in quanto l'appostamento comporta la preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno. In caso di subentro di persona diversa, la relativa domanda va corredata unicamente del consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, lago o stagno privato e la validità decennale dell'autorizzazione, per una sola volta, decorre nuovamente dalla data del subentro stesso. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di subentro dell'erede al titolare dell'autorizzazione, purché in possesso dei requisiti richiesti. Fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti e secondo la disposizione di cui al secondo periodo, è ammesso il subentro nella titolarità di persona diversa dall'erede a seguito di rinuncia da parte di quest'ultimo, entro due anni dalla morte del titolare durante i quali non è possibile rimuovere l'appostamento; tale disposizione si applica anche per il periodo temporale in cui il titolare dell'autorizzazione per comprovata causa di forza maggiore sia impossibilitato nel procedere al rinnovo dell'autorizzazione.

5 bis. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla l.r. 12/2005. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, oltre a quanto previsto dall’articolo 14, commi 1 e 3, lettera j) della presente legge, possono emanare disposizioni regolamentari relative alle dimensioni dei capanni e ai materiali di costruzione più idonei, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi.

5 ter. In ragione del cospicuo numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso in scadenza nelle stagioni venatorie 2021-2022 e 2022-2023 e della particolare complessità delle correlate attività istruttorie, la validità di tali autorizzazioni è prorogata di dodici mesi.

5 quater. A seguito di istanza redatta dal cacciatore titolare dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso in scadenza, contenente esclusivamente gli estremi del titolare, il numero dell'appostamento fisso e l'autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che non siano intervenute modifiche rispetto al contenuto dell'autorizzazione in scadenza, l'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso si intende rinnovata per ulteriori anni dieci, salvo in caso di previsione dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza.

5 quinquies. Per la realizzazione degli appostamenti fissi di caccia realizzati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e seguenti della legge 157/1992 non è necessaria l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo comportante scavi e movimenti di terra di cui all'articolo 44 della l.r. 31/2008.

5 sexies. L'autorizzazione è rilasciata anche qualora il precedente titolare dell'autorizzazione non restituisca il provvedimento cartaceo alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio o non lo consegni al cacciatore subentrante.

6. Non sono considerati fissi agli effetti della opzione e della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l’esercizio venatorio agli ungulati e ai colombacci.

7. [Abrogato].

8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi a distanza inferiore a duecento metri da altro appostamento fisso preesistente; per gli appostamenti fissi, autorizzati anche in via non continuativa, dal 20 agosto 1993 fino all'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019', la distanza da altro appostamento fisso preesistente non può essere inferiore a centocinquanta metri; sono in ogni caso fatte salve, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti al 20 agosto 1993. Per appostamento fisso preesistente deve intendersi l'appostamento fisso di caccia autorizzato per almeno una volta dalla pubblica amministrazione competente.

9. Ferma restando l’esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’articolo 35, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate, entro un raggio di duecento metri dal capanno, il recupero in attitudine di caccia della selvaggina ferita anche con l’uso del cane da riporto o con l’uso di natante con motore fuoribordo con obbligo di arma scarica e riposta nell’apposita custodia.

10. È vietata la caccia in forma vagante ad una distanza minore di metri cento dagli appostamenti fissi tabellati a cura del titolare durante l’effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare stesso.

11. L’accesso all’appostamento fisso con armi proprie e con l’uso dei richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l’opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare possono cacciare nell’appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, con il consenso del titolare stesso, anche se non risultano soci dell'ambito territoriale o comprensorio alpino della regione ove è ubicato l’appostamento fisso nel quale sono stati invitati, senza versare alcun contributo ulteriore, purché documentino il pagamento del contributo di adesione all’ambito territoriale di caccia o al comprensorio alpino di cui sono soci; in caso di assenza del titolare dell’autorizzazione, l’accesso è consentito agli ospiti previo il possesso della copia dell’autorizzazione stessa. E' comunque consentita la presenza nell’appostamento fisso di ospiti osservatori.

12. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio non possono rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso superiore a quello rilasciato dalle province nella stagione venatoria 1989/90, ammontante complessivamente a n. 20.940 suddivisi per provincia, come da prospetto di cui all’allegato B alla presente legge.

13. Ove si verifichi una possibile capienza rispetto a quanto disposto dal comma 12, le autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di handicap fisici e a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.

14. La Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio autorizza il titolare di appostamento fisso purché con domanda corredata da quanto previsto dal comma 5, ad impiantare l’appostamento stesso in un zona diversa da quella in cui era stato in precedenza autorizzato, senza che ne derivi una nuova autorizzazione.

15. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per l'approntamento. Detti appostamenti sono soggetti al preventivo consenso verbale del conduttore del fondo, qualora necessitino di preparazione del sito o di allestimento che può avvenire anche nella giornata precedente l'esercizio della caccia.

16. La caccia da appostamento temporaneo va intesa come caccia vagante.

17. La preparazione dell’appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.

18. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a duecento metri da altri appostamento. Sono esclusi dalla distanza minima di cui al presente comma gli appostamenti temporanei per la caccia al colombaccio, anche con l'uso di richiami vivi, allestiti all'interno delle aziende faunistico-venatorie, previo consenso verbale del concessionario.

19. Il titolare dell’autorizzazione dell’appostamenti fisso di caccia, previo accordo per il proprietario o conduttore del fondo, provvede durante il corso dell’anno al mantenimenti delle caratteristiche naturali dell’ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di cento metri dall’impianto.

19 bis. Le distanze di cui al presente articolo devono essere verificate seguendo il profilo morfologico del terreno.

 

     Art. 26. Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento.

1. Acquisito il parere dell’istituto nazionale per la fauna selvatica, con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, muniti di anellini inamovibili in materiale metallico, plastico o altro materiale idoneo rilasciati dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio anche avvalendosi di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti a livello regionale, nazionale e internazionale, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.

1 bis. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (FOI) o alla Associazione Manifestazioni Ornitologiche Venatorie (AMOV) o ad altra associazione riconosciuta a livello regionale, l'anellino inamovibile di cui al comma 1 corrisponde a quello previsto dalle federazioni o associazioni ed il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle federazioni o associazioni stesse.

2. In attuazione dell’art. 5, comma 1, della legge n. 157/92, oltre ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e l’uso per l’esercizio dell’attività venatoria di richiami di allevamento senza limitazione di numero, appartenenti alle specie cacciabili, ivi compreso il colombo domestico di allevamento.

3. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all’art. 7, comma 5, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), l’utilizzazione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimi complessivo di quaranta unità; per i cacciatori che esercitano l’attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito l’utilizzo di richiami vivi di cattura nel numero massimo di dieci unità. Tali limitazioni numeriche non riguardano la stabulazione dei richiami appartenenti a più cacciatori contemporaneamente. Per le specie di uccelli da richiamo la stabulazione, il trasporto e l'uso possono effettuarsi nella stessa gabbia tutto l'anno. Gli anelli identificativi che legittimano il possesso e l’utilizzo dei richiami di cattura sono forniti dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e le loro caratteristiche sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.

4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dal comma 3, sono tenuti a farne denuncia alla provincia competente al fine di legittimare il possesso entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. È vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile numerato e rilasciato ai sensi dei commi 1, 1 bis e 3 ed apposto sul tarso di ogni esemplare.

5 bis. Al fine di garantire le condizioni rigidamente controllate previste dall’articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE, è istituita presso la Giunta regionale la banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento appartenenti alle specie di cui all’articolo 4 della l. 157/1992 detenuti dai cacciatori per la caccia da appostamento. La Giunta ne determina, altresì, le modalità di implementazione. Nella banca dati, nel rispetto della normativa statale in materia di protezione dei dati personali, confluiscono:

a) i dati anagrafici relativi ai cacciatori che utilizzano, ai fini del prelievo venatorio, richiami vivi provenienti da cattura e da allevamento;

b) i dati relativi alla specie e al codice identificativo riportato sul contrassegno inamovibile posto su ciascun esemplare di cattura, utilizzato da ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a), ai fini del prelievo venatorio;

b bis) le quantità di richiami di allevamento distinti per specie utilizzati ai fini del prelievo venatorio.

5 ter. [Abrogato].

5 quater. Il mancato inserimento in banca dati dei dati di cui al comma 5 bis comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 51, comma 1.

6. [Abrogato].

7. La provincia vigila e controlla le attività previste dal presente articolo.

 

     Art. 27. Zona Alpi.

1. Il territorio della zona Alpi, individuato in base alla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica e a sé stante.

2. La zona Alpi comprende territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Varese, Lecco ed i relativi confini sono determinati dalla giunta regionale, sentite le comunità montane interessate e d'intesa con le altre regioni per i territori confinanti. Per le zone ricadenti nella provincia di Sondrio i confini sono determinati su proposta della stessa provincia .

2 bis. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono istituire all’interno dei comprensori alpini di caccia, di concerto con questi, due distinti comparti venatori, denominati l’uno zona di maggior tutela e l’altro zona di minor tutela, con l’esercizio della caccia differenziato in relazione alla peculiarità degli ambienti e delle specie di fauna selvatica ivi esistenti e meritevoli di particolare tutela.

3. [Abrogato].

4. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono stabilite norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l’attività venatoria nel territorio della zona Alpi, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali.

5. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, di concerto con i comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia, emanano specifiche disposizioni limitative per l’esercizio venatorio nel comparto di maggior tutela e, relativamente al comparto di minor tutela, possono emanare particolari disposizioni limitative per la caccia alla selvaggina stanziale e per gli appostamenti temporanei, fermo restando che, per la caccia alla selvaggina migratoria, vige il calendario venatorio regionale, con il divieto della caccia vagante oltre il 31 dicembre, fatta eccezione per la caccia al cinghiale e alla volpe. Nella zona Alpi di maggior tutela è consentita l'istituzione di nuovi appostamenti fissi a condizione che il nuovo impianto non ricada all'interno di un'area con la presenza di una popolazione stabile di avifauna tipica alpina e previo parere favorevole del comprensorio alpino.

6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono altresì emanare disposizioni limitative per l’esercizio della caccia in forma vagante alla selvaggina stanziale nei territori collinari e montani contigui alla zona Alpi.

7. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentiti i comitati di gestione interessati, individuano per ogni comprensorio l’altitudine massima raggiungibile in esercizio o attitudine di caccia con mezzi motorizzati; di tale altitudine, che preferibilmente dovrà corrispondere a luoghi facilmente identificabili, è data comunicazione nel calendario venatorio.

8. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, su conforme parere dell’istituto nazionale della fauna selvatica, o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge, allo scopo di rapportare le popolazioni faunistiche a corrette densità agro-forestali, autorizzano nella zona Alpi, nel rispetto dei piani annuali di prelievo predisposti sulla base dei relativi censimenti invernali ed estivi, la caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell’art. 40, comma 11. Le autorizzazioni di cui al primo periodo sono rilasciate secondo il regolamento predisposto dalla provincia di Sondrio e approvato dalla Giunta regionale, in relazione al territorio della stessa provincia. Le autorizzazioni sono rilasciate per il restante territorio regionale secondo le disposizioni di un regolamento approvato dalla Giunta regionale.

9. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per una corretta gestione della tipica fauna alpina, possono istituire zone di divieto dell’attività venatoria ad eccezione della caccia in forma selettiva ed esclusiva agli ungulati.

10. Le autorizzazioni di cui al comma 9 per le aziende faunistico-venatorie interprovinciali sono disposte dal direttore generale competente, sentita la provincia di Sondrio per il relativo territorio.

11. I cacciatori che per la prima volta intendano essere ammessi alla caccia vagante nella zona Alpi, o che vengono riammessi dopo aver subito un anno di sospensione, sono tenuti a superare un colloquio vertente su nozioni agro-faunistiche venatorie relative alla predetta zona, da sostenersi presso le sedi della Regione o della provincia di Sondrio avanti alle commissioni di cui al successivo art. 44.

12. [Abrogato].

13. Nei comparti di maggior tutela, ai sensi del comma 5, al fine di ripristinare l’integrità della biocenosi animale, è consentita l’immissione di sole specie autoctone, previo parere favorevole e vincolante dell' istituto nazionale per la fauna selvatica e dell’osservatorio regionale.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA PROGRAMMAZIONE DEI PRELIEVI VENATORI

 

     Art. 28. Gestione programmata della caccia.

1. Ai fini di quanto previsto dall’art. 14, comma 3, lettera g), la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentite le organizzazioni professionali agricole e le associazioni venatorie, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dell’art. 13, comma 6, in ambiti territoriali e in comprensori alpini di caccia omogenei e delimitati esclusivamente da confini naturali e/o da ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali o altri manufatti evidentemente rilevabili.

2. [Abrogato].

3. [Abrogato].

4. La giunta regionale disciplina i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni, secondo le priorità indicate nell’art. 33.

5. La giunta regionale, d'intesa con le regioni confinanti, per esigenze motivate, può altresì, individuare ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia interessanti territori contigui.

6. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l’indice di densità venatoria, annualmente il direttore generale competente determina, sulla base dei dati censuari, l’indice massimo della densità venatoria nei territori a gestione programmata della caccia, derivante dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo pastorale regionale.

7. Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica, con specifico riferimento all'indirizzo civico in cui risiede; gli ambiti e comprensori, nel rispetto delle priorità previste dall'articolo 33, ammettono come soci anche cacciatori non residenti nei loro territori anche provenienti da altre regioni sino al raggiungimento degli indici di densità di cui al comma precedente. Le domande di ammissione devono essere presentate tra l'1 e il 31 marzo in forma singola e non cumulativa; i cacciatori già soci nella stagione precedente confermano la loro iscrizione attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 marzo. Il mancato pagamento entro il termine fa decadere dalla qualità di socio. I cacciatori residenti che non confermino l'iscrizione entro il 31 marzo possono ripresentare domanda di ammissione fuori termine ed essere ammessi con il pagamento di una quota maggiorata del venti per cento se la reiscrizione avviene entro il 31 maggio, del quaranta per cento se avviene successivamente. Il diritto alla permanenza associativa si mantiene anche qualora la Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio modifichi i confini o l'estensione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini. Ogni cacciatore residente in regione Lombardia può essere socio di altri ambiti o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza, previa accettazione della domanda da parte degli stessi e nel rispetto delle priorità individuate dall'articolo 33. Il dirigente competente stabilisce con proprio provvedimento i casi nei quali i termini di cui al presente comma possono essere prorogati per cause indipendenti dalla volontà del cacciatore.

7 bis. Per l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati, con l'esclusione della caccia di selezione al cinghiale, è possibile essere ammessi, previo consenso dei relativi organi di gestione, a soli due ATC o CAC della Regione, con il limite di uno per provincia. Tale disposizione non si applica per il territorio della provincia di Sondrio.

8. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono autorizzare, con delibera motivata, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia che ne facciano richiesta ad ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato, purché si siano accertate, mediante censimenti di cui all'articolo 8, modifiche positive della popolazione faunistica stanziale ovvero per esigenze di gestione faunistica del cinghiale, limitatamente alle sole cacce in forma collettiva. In tali casi i cacciatori vengono ammessi stagionalmente, senza acquisire la qualità di socio e il relativo diritto di permanenza associativa e il loro numero non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori iscritti in quell'ambito o comprensorio alpino.

 

     Art. 29. Comitati provvisori degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia.

1. In sede di prima attuazione della presente legge il presidente della provincia, entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico di cui all'art. 14, nomina un comitato provvisorio per ciascun ambito territoriale e comprensori alpini di caccia, composto:

a) da un rappresentante della Provincia, esperto in materia faunistico-venatoria;

b) per gli ambiti territoriali di caccia dal rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell'ambito stesso;

c) per i comprensori alpini di caccia, dal rappresentante della comunità montana interessata, o dal rappresentante delle comunità montane interessate designato d'intesa tra le stesse;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

e) da tre rappresentanti delle associazioni venatorie;

f) da due rappresentanti scelti tra le associazioni protezionistiche.

2. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali in base al principio della rappresentatività nel territorio e sono scelti fra persone residenti nell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia.

3. I comitati provvisori eleggono il presidente nel loro seno e rimangono in carica fino alla elezione dei comitati di gestione a norma del comma 4.

4. Il comitato provvisorio, entro sei mesi dalla sua costituzione, approva lo statuto, sentiti i cacciatori iscritti riuniti in assemblea; entro due mesi dalla approvazione dello statuto si procede alla nomina degli organi previsti dallo stesso.

 

     Art. 30. Statuto e organi degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia.

1. Sono organi di ciascun ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia:

a) il presidente;

b) il comitato di gestione;

c) l’assemblea dei cacciatori iscritti;

d) il revisore legale.

2. Lo statuto degli ambiti e dei comprensori e le sue modificazioni sono approvati dall’assemblea dei cacciatori iscritti.

3. Lo statuto disciplina:

a) [abrogata];

b) le modalità di elezione del presidente;

c) le modalità di convocazione e di svolgimento dell’assemblea dei cacciatori iscritti;

d) le modalità di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilità, nonché le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti.

4. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono composti dai seguenti rappresentanti nominati dai competenti organi degli enti e degli organismi indicati:

a) un rappresentante della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio;

b) un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell’ambito stesso;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative,di cui uno individuato dall’Ente nazionale per la cinofilia italiana su proposta delle associazioni cinofile;

d) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell’ambito e individuati dalle rispettive organizzazioni provinciali;

e) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell’ambito.

5. I rappresentanti di cui al comma 4, lettera d) sono individuati dalle rispettive organizzazioni provinciali in base al principio della rappresentatività sul territorio dell’ambito, in proporzione ai rispettivi associati ammessi; ciascuna associazione non può avere più di due rappresentanti per ogni ambito territoriale di caccia'; i rappresentanti devono essere iscritti tra i soci dell’ambito territoriale di caccia.

5 bis. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, ricevono le nomine di cui al comma 4 e le trasmettono ai presidenti dei comitati uscenti ai fini dell'insediamento dei nuovi comitati.

6. Il presidente dell’ambito territoriale di caccia è eletto dai componenti il comitato di gestione tra i suoi membri. In caso di parità nelle votazioni, il voto del presidente vale doppio.

7. I comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia sono composti dai seguenti rappresentanti nominati dai competenti organi degli enti e degli organismi indicati:

a) un rappresentante della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio;

b) un rappresentante della comunità montana territorialmente interessata o delle comunità montane interessate, d'intesa tra le stesse;

c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie provinciali presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione ai rispettivi associati ammessi;

d) due rappresentanti dell'organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino;

e) due rappresentanti dell'associazione di protezione ambientale maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino;

f) un rappresentante delle associazioni cinofile.

7 bis. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, ricevono le nomine di cui al comma 7 e le trasmettono ai presidenti dei comitati uscenti ai fini dell'insediamento dei nuovi comitati.

8. I comitati di gestione durano in carica cinque anni. Per tutti i membri è ammessa la revoca da parte degli enti o degli organismi che hanno provveduto alla nomina. I membri sostituiti durano in carica per il restante periodo. Ogni comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio. Gli enti o organismi proponenti non possono nominare in seno al comitato di gestione il medesimo membro per più di due volte consecutive, fatta eccezione per gli ATC o CAC con un numero di soci inferiore ai mille.

9. Il presidente del comprensorio alpino di caccia è eletto dai componenti del comitato di gestione tra i suoi membri. In caso di parità nelle votazioni, il voto del presidente vale doppio.

10. La Regione, ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, nominano il revisore legale scegliendolo tra gli iscritti nel registro dei revisori legali con domicilio professionale in un comune ricompreso nel territorio dell'UTR territorialmente competente o della provincia di Sondrio per il territorio di sua competenza. Il revisore legale resta in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione.

11. Al termine dell’esercizio sociale, il comitato di gestione predispone il bilancio consuntivo e preventivo che vengono approvati, entro il 30 aprile dell’anno successivo, dall’assemblea dei soci e li trasmette alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio corredati della relazione tecnico-finanziaria del revisore legale.

12. Il bilancio e i verbali di riunione del comitato di gestione debbono essere resi disponibili a chiunque ne faccia richiesta.

13. Qualora i rendiconti presentino dei disavanzi di gestione, o nel caso in cui i comitati non siano in grado di funzionare, ovvero commettano violazioni di legge o prevarichino le proprie competenze anche in riferimento al comma 3, il comitato di gestione viene destituito dal presidente della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio che provvede a nominare un commissario.

14. Entro sessanta giorni dalla nomina, il commissario di cui al comma 13 riferisce al presidente della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio per avviare le procedure per il rinnovo del comitato stesso secondo le disposizioni di cui ai commi 4, 5 bis, 7 e 7 bis.

14 bis. I componenti dei comitati di gestione in carica al momento di un commissariamento disposto ai sensi del comma 13 non possono far parte di alcun comitato di gestione per il mandato immediatamente successivo al commissariamento stesso e comunque non prima che siano trascorsi cinque anni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai commissariamenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali'.

15. Gli ambiti territoriali ed i comprensori alpini di caccia conformano i propri statuti ai criteri ed agli indirizzi per la redazione dello statuto adottati dalla giunta regionale. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice civile, ove applicabili, fermo restando che è fatto divieto agli organi degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia introdurre o attuare regolamenti in contrasto con le norme sull’attività venatoria stabilite dalla presente legge o dal calendario venatorio regionale.

16. La Regione pubblica annualmente un elenco contenente le sedi, gli indirizzi ed ogni altra informazione ritenuta utile degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia. A tal fine, entro il 15 aprile, la provincia di Sondrio comunica alla Regione le informazioni relative al proprio territorio.

17. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio sono tenute a verificare costantemente il rispetto delle norme della presente legge da parte dei comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia ed altresì a rendere immediatamente operative le disposizioni applicative regionali. In caso di inadempienze o irregolarità nello svolgimento delle loro funzioni, agli ambiti territoriali e ai comprensori alpini di caccia la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio applicano il disposto di cui al comma 13.

18. In nessun caso i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini possono modificare le disposizioni di cui all’art. 32, né apportare modifiche ai periodi, agli orari, ai modi ed ai luoghi di caccia o all’elenco delle specie cacciabili o ai limiti di carniere giornaliero o stagionale definiti dalla presente legge, dal calendario venatorio regionale e dal calendario venatorio integrativo della provincia di Sondrio.

19. In nessun caso i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini possono disporre ai propri soci l’obbligo della rinuncia all’iscrizione ad altri ambiti territoriali o comprensori alpini ove gli stessi soci risultino già regolarmente iscritti.

 

     Art. 31. Compiti dei comitati di gestione.

1. I comitati di gestione di cui all’art. 10, entro quattro mesi dal loro insediamento, sulla base degli indirizzi dei piani di cui all’articolo 14, approvano un proprio programma nel quale devono essere previsti:

a) i piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi di immissione e dei prelievi di selvaggina e di riqualificazione faunistica, le previsioni sulla realizzazione di interventi di set-aside faunistico e la pianificazione pluriennale degli interventi di gestione e miglioramento ambientale di cui al comma 2;

b) la realizzazione di strutture atte alla produzione, allevamento e adattamento in libertà di fauna selvatica;

c) le condizioni perché venga garantita una densità minima di base della fauna selvatica durante tutto l’anno solare.

2. I comitati di gestione promuovono e organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvedono all’attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

b) le coltivazioni per l’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione delle colture;

e) la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;

h) la coltivazione dei terreni in modo da prevedere una zona di rispetto agricolo da siepi e fossati di almeno tre metri, libera da coltivazioni.

2 bis. I comitati di gestione possono richiedere al socio cacciatore la partecipazione alle attività gestionali degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, secondo le modalità che riterranno opportuno applicare.

2 ter. I comitati di gestione, al fine di ottimizzare le attività gestionali di competenza, possono promuovere forme di collaborazione tra ATC e CAC, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni per la condivisione dei servizi erogati agli utenti e le attività di supporto tecnico e amministrativo alla gestione.

2 quater. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, i comitati di gestione degli ATC e dei CAC possono istituire, per un periodo, zone di rifugio e ambientamento in cui vige il divieto del prelievo venatorio secondo le modalità individuate dai comitati di gestione. È in ogni caso consentita la caccia da appostamento fisso, la caccia di selezione ad eccezione delle zone istituite per la protezione degli ungulati, nonché il controllo faunistico di cui all'articolo 41. L'istituzione e la revoca delle predette zone di rifugio ed ambientamento deve essere comunicata dai comitati di gestione degli ATC e dei CAC alla Regione Lombardia o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio ed agli organi preposti alla vigilanza di cui all'articolo 48. I comitati di gestione degli ATC e dei CAC provvedono alla tabellazione del perimetro della zona di rifugio e ambientamento.

3. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio erogano annualmente ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia le risorse di cui all’articolo 47, relative ai danni arrecati alle produzioni agricole dall’esercizio dell’attività venatoria; i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia provvedono all’erogazione delle somme secondo i criteri stabiliti dagli stessi enti.

4. Per la stagione venatoria 1994/1995 i comitati di gestione definiscono le modalità per l’esercizio venatorio entro il 31 luglio 1994.

 

     Art. 32. Partecipazione economica alla gestione programmata della caccia.

1. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, a partire dalla stagione venatoria 2021/2022, i cacciatori sono tenuti a versare ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l'attività venatoria un contributo base, determinato dagli stessi comitati di gestione, di importo non superiore a euro 55,00, riducibile fino al cinquanta per cento per la caccia da appostamento fisso.

2. Con riferimento alle forme di caccia consentite dall'articolo 35, comma 1, lettere a) e c), con esclusione dell'appostamento temporaneo alla sola selvaggina migratoria, i comitati di gestione, a partire dalla stagione venatoria 2021/2022, possono determinare un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 1 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei comprensori alpini di caccia.
3. I proventi derivanti dai contributi sono utilizzati per il finanziamento delle spese di gestione di ogni ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia e sono destinati esclusivamente a finalità faunistico-venatorie.

4. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore per la partecipazione alle attività gestionali degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, va prevista una adeguata riduzione della quote di partecipazione e/altre forme di riconoscimento, da definirsi nel programma degli interventi di cui all’art. 31, comma 1.

 

     Art. 33. Criteri e modalità d'iscrizione.

1. Il comitato di gestione è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità determinata a norma dell’art. 34, comma 1, lettera c).

2. [Abrogato].

3. Il cacciatore che sia titolare dell’autorizzazione alla costituzione di un appostamento fisso di caccia con uso di richiami vivi, ha diritto di essere iscritto all’ambito o al comprensorio in cui è compreso l’appostamento. E’ fatto salvo il diritto per ogni cacciatore che abbia effettuato l’opzione per la caccia in via esclusiva da appostamento fisso di cui all’art. 35, comma 1, lettera b), di accedere in qualsiasi appostamento fisso della regione anche se ubicato nell’ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia diverso da quello ove risulta associato, senza dover versare altro contributo di adesione.

4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sulla base degli indici di densità venatoria programmata, individuano gli ambiti e i comprensori a cui possono essere iscritti i cacciatori che risiedono nel capoluogo e nei centri urbani di maggior rilievo di ciascuna provincia.

5. Gli ulteriori posti che risultano disponibilità sono assegnati ai cacciatori richiedente, secondo le seguenti priorità:

a) residenti nella provincia;

b) residenti nelle province della Lombardia a più alta densità venatoria, indicate dalla giunta regionale;

c) residenti nella regione;

d) residenti in altre regioni e all'estero.

6. Le domande di adesione agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di caccia della regione devono essere presentate nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 marzo di ogni anno su modulo predisposto dalla Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio. I termini di presentazione delle domande di adesione non si applicano ai neo cacciatori che hanno diritto ad essere associati nello stesso ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia del cacciatore che li accompagna ai sensi dell'articolo 44, comma 8. Nel caso in cui il neo cacciatore sia figlio o genitore del cacciatore che lo accompagna acquisisce il diritto di permanenza associativa negli stessi luoghi e nella stessa specializzazione del figlio o genitore che lo accompagna; gli appartenenti ai corpi o ai servizi di polizia provinciale, addetti al controllo ittico venatorio, hanno diritto di essere soci presso un solo ATC o CAC delle province confinanti a quelle in cui svolgono l'attività di vigilanza, nelle diverse forme di caccia di specializzazione, prescindendo dagli indici di densità venatoria, oltre agli eventuali altri ATC o CAC a cui possono essere ammessi.

7. Il comitato di gestione, entro il 31 maggio, accoglie le domande con l’osservanza delle priorità di cui al comma 5, nei limiti consentiti e nel rispetto dell’ordine di presentazione delle domande stesse e trasmette, entro il 31 luglio di ogni anno, alla Regione o alla provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica dei cacciatori le domande pervenute ed accolte per la annotazione sul tesserino regionale di caccia.

8. Il mancato accoglimento della domanda presentata dal cacciatore deve essere motivato e va comunicato a mezzo raccomandata AR o PEC all'interessato e alla Regione o alla Provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica entro il termine perentorio di quindici giorni dalla decisione.

8 bis. Il dirigente competente, qualora il commissario o il presidente dell'ATC o CAC ne motivino la necessità, può disporre la proroga dei termini di cui al presente articolo.

9. Avverso il diniego della iscrizione può essere presentato ricorso alla Regione o alla provincia di Sondrio, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione all’interessato.

10. La Regione o la provincia di Sondrio, nei successivi trenta giorni, decide sul ricorso, espletata la necessaria istruttoria; l’accoglimento del ricorso comporta di diritto, l’iscrizione all'ambito o al comprensorio: nel caso che il diniego dell’iscrizione sia dovuto ad indisponibilità di posti, gli stessi enti possono assegnare, d'ufficio, i cacciatori ricorrenti ad altri ambiti o comprensori.

11. Nei periodi in cui vengono svolte le cacce speciali agli ungulati il comitato di gestione può consentire l’accesso oltre il limite di densità venatoria esclusivamente nelle località prestabilite e per le attività venatorie autorizzate.

12. La Regione trasmette ai comitati di gestione l’elenco aggiornato dei cacciatori iscritti. La provincia di Sondrio, per il relativo territorio, trasmette alla Regione e ai comitati di gestione l’elenco aggiornato dei cacciatori iscritti.

13. Il comitato di gestione, sulla base di modalità determinate d'intesa con la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, può consentire al socio di ospitare dopo il primo mese di caccia, senza finalità di lucro, un altro cacciatore che ha scelto la medesima forma di caccia vagante, anche se residente in altra regione. All’ospite è rilasciata un'autorizzazione giornaliera predisposta dall’ambito territoriale o dal comprensorio alpino di caccia; nel caso di prelievo di selvaggina stanziale da parte dell’ospite, la marcatura sul tesserino venatorio è a carico del socio ospitante.

14. Il cacciatore che intenda accedere ad un ambito o ad un comprensorio di altre regioni è tenuto a darne comunicazione alla provincia di Sondrio, se residente nel relativo territorio, o alla Regione, se residente nel restante territorio regionale. L'iscrizione sul tesserino regionale di caccia degli ATC o CAC di altre regioni in cui il cacciatore risulta ammesso è eseguita dalla Regione Lombardia o dalla provincia di Sondrio, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

15. La Giunta regionale promuove annualmente con le Regioni scambi, secondo criteri di reciprocità, per favorire una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio di rispettiva competenza e ne dà conto sul calendario venatorio.

 

     Art. 34. Caccia programmata.

1. Ai fini del coordinamento della gestione programmata della caccia, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio:

a) regolamentano il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge e dal calendario venatorio regionale, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziale constatata tramite preventivi censimenti effettuati d'intesa con i comitati di gestione;

b) indicano il numero di capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria;

c) determinano il numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia, in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale, sulla base dei tesserini rilasciati l’anno precedente, fermo restando che tale rapporto è differenziato tra zona Alpi e restante territorio;

d) possono individuare d'intesa con i comitati di gestione aree e gestione venatoria differenziata per la tutela di particolari specie faunistiche;

e) adottano i provvedimenti disciplinari a carico dei trasgressori alle disposizioni vigenti.

 

     Art. 35. Esercizio della caccia in forma esclusiva.

1. Fatto salvo l’esercizio venatorio con l’arco e con il falco, l’attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante nella zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nelle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata.

1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b), ossia da appostamento fisso, può disporre di quindici giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ambiti territoriali o al comparto di minor tutela dei comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso. In entrambi i casi, la fruizione delle quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non quello di evidenziare sul tesserino venatorio, cerchiando in modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformità dall'opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia.

2. Ogni cacciatore iscritto può disporre, a partire dal 1° novembre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di dieci giornate venatorie fruibili in tutti gli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, esclusivamente nella zona di minor tutela, della provincia di residenza e di quella di ammissione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale, corrispondendo il contributo base di adesione di cui all’art. 32, comma 1.

2.1. Fermo restando il disposto circa l'esclusività della forma di caccia di cui al comma 1 del presente articolo, il cacciatore residente in Lombardia che ha optato per una delle forme di caccia di cui alle lettere a) e c) dello stesso comma 1, a partire della terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, può disporre gratuitamente, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale, di un pacchetto di dieci giornate fruibili in tutti gli ambiti territoriali o nella zona di minor tutela dei comprensori alpini della Regione per la caccia alla selvaggina migratoria, anche con l'uso di richiami vivi, esclusivamente da appostamento temporaneo, raggiungibile con il fucile riposto nella custodia. La fruizione delle dieci giornate, che non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori iscritti in quell'ambito territoriale o comprensorio alpino, sulla base del numero degli ammessi dell'anno precedente comunicato a Regione Lombardia, deve essere preventivamente autorizzata, facendone richiesta scritta all'ambito territoriale o al comprensorio alpino nel comparto di minor tutela entro il 31 marzo di ogni anno. L'autorizzazione, disposta entro il 31 luglio di ogni anno, è titolo per l'esercizio venatorio. Per la stagione venatoria 2017/2018 il termine per la richiesta è fissato alla terza domenica di settembre. L'autorizzazione dei cacciatori ammessi è disposta dall'ATC entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base di graduatorie che devono tenere conto dell'ordine di arrivo delle richieste.

2 bis. Al fine di migliorare l’attività venatoria, con riferimento alle forme di caccia esclusiva di cui al comma 1, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono determinare forme di caccia di specializzazione alla selvaggina stanziale d'intesa con i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, sentite le associazioni venatorie provinciali riconosciute.

3. L'opzione della forma di caccia, da riportare sul tesserino venatorio, ha validità annuale e si intende confermata se entro il 31 marzo di ogni anno non viene presentata alla Regione o alla provincia di Sondrio comunicazione di modifica. La provincia di Sondrio, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette i dati relativi alla Giunta regionale. Il termine del 31 marzo non si applica al cacciatore che non abbia esercitato la caccia nell'anno precedente.

3 bis. Sulla base di motivate esigenze la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono disporre, su richiesta dell'interessato, la variazione della forma di caccia prescelta, anche oltre il termine del 31 marzo.

 

     Art. 36. Fondo regionale per i contributi a favore dei proprietari o conduttori agricoli.

1. E' istituito il fondo regionale per la concessione dei contributi previsti dall’art. 15, comma 1, della legge n. 157/92 ai proprietari o conduttori agricoli.

2. L’entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale.

3. La giunta regionale definisce le modalità per l’utilizzazione del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell’ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all’estensione dei fondi rustici e agli indirizzi colturali ivi praticati nel rispetto anche di quanto previsto dall’art. 45, comma 9.

4. La Giunta regionale determina annualmente la quota di fondo di competenza della provincia di Sondrio che si avvale per l’erogazione di una commissione costituita dalle organizzazioni professionali agricole e dai comitati di gestione degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia interessati.

 

     Art. 37. Limitazioni all'utilizzo di terreni agricoli a fini venatori - Fondi chiusi.

1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria deve inoltrare una richiesta motivata al presidente della Regione o al presidente della provincia di Sondrio, per il relativo territorio, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei piani di cui all’articolo 14. La richiesta è esaminata entro sessanta giorni.

2. La richiesta è accolta se non ostacola l’attuazione di quanto previsto dagli articoli 12 e 14. E' altresì accolta, nel rispetto delle norme regolamentari approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, quando l’attività venatoria sia in contrasto con l’esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale ed ambientale.

3. Il divieto è reso noto mediante l’apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell’area interessata in conformità all'art. 14, comma 6.

4. Nei fondi sottratti alle gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l’attività venatoria fino al venir meno delle ragioni di divieto.

5. L’esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.

6. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati a cura del proprietario o del conduttore alla giunta regionale e alla provincia di Sondrio per il relativo territorio precisando l’estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1: 2000 con l’indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.

7. La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 5, entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della regione, destinata a protezione della fauna selvatica di cui all’art. 13, comma 3.

8. L’esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. SI considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L’esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione, individuati su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, in relazione all’esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

9. L’esercizio venatorio è, inoltre, vietato nei fondi ove si pratica l’allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o altre barriere naturali.

 

     Art. 38. Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie.

1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio su richiesta degli interessati e sentito l’istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti di cui al precedente art. 13, comma 3, possono:

a) autorizzare in modo equilibrato sul territorio l’istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; le domande devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunisto-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare l’istituzione di aziende agri-turistico - venatorie ai fini di impresa agricola, nelle quali sono consentiti l’immissione e l’abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

1 bis. Qualora su alcuna delle aree proposte per l’inclusione nell’azienda faunistico-venatoria non sia intervenuto l’accordo dei proprietari o di chi, ad altro titolo, ne ha la disponibilità, l’interessato può chiedere alla Regione o alla provincia di Sondrio, con la domanda di cui al comma 4, che le aree stesse, per accertate necessità tecniche e di tutela e conservazione faunistico-ambientale, e comunque per una percentuale non superiore al 10 per cento dell’estensione dell’azienda faunistico-venatoria, siano coattivamente incluse nell’azienda, salva corresponsione di una indennità. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito il proprietario dell’area interessata, qualora ne ricorrano i presupposti e con specifica motivazione, dispongono l’inclusione coattiva con il provvedimento di autorizzazione all’istituzione dell’azienda, e determinano contestualmente l’indennità annuale da corrispondere al medesimo, sulla base delle seguenti misure, da aggiornare annualmente secondo i dati ISTAT:

a) euro 51,65 per ettaro di terreno ad incolto, mareschi, a pascolo e a bosco ceduo o a fustaia;

b) euro 77,47 per ettaro di terreno a seminativi, a prati permanenti asciutti o irrigui e ad altre colture specializzate;

c) euro 103,29 per ettaro di terreno a vivaio, ad ortaggi e a colture floricole.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono preferibilmente:

a) essere situate nei terreni di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88 CEE, e successive modificazioni.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono esser autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. La domanda di concessione per la realizzazione delle aziende agri-turistico-venatorie è presentata dai proprietari, affittuari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione delle aziende stesse.

5. La giunta regionale disciplina le procedure e le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo.

6. L’esercizio dell’attività venatoria nelle aziende di cui al presente articolo è consentito, nel rispetto delle norme della presente legge, con esclusione dei limiti di cui all’art. 35, comma 1, e dei limiti di prelievo per la selvaggina stanziale.

 

     Art. 39. Allevamenti.

1. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato l’allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Il titolare di un'impresa agricola autorizzata è tenuto a dare comunicazione alla Regione e alla provincia di Sondrio per il relativo territorio dello svolgimento dell’attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate.

2 bis. Le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi e convenzioni al fine di valorizzare la produzione locale e la cessione di fauna stanziale autoctona.

 

Titolo V

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

 

     Art. 40. Specie cacciabili, periodi di attività venatoria ed attività di allenamento ed addestramento dei cani.

1. Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere gli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie e per i periodi previsti dall’art. 18, comma 1, della legge n. 157/92, riprodotti nell’allegato C alla presente legge.

1 bis. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie beccaccia, che nel mese di gennaio nei soli ATC è cacciabile solo nei giorni di sabato e domenica.

2. La regione, nella predisposizione del calendario venatorio regionale, in relazione alle specie di cui all’art. 18, comma 1, della legge n. 157/92 e non comprese nell’allegato II della direttiva 79/409/CEE, attua le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 4, della legge 157/92.

3. E' sempre vietato abbattere o catturare:

a) le femmine del fagiano di monte;

b) i tetraonidi e la coturnice delle Alpi, al di fuori della zona Alpi;

4. Previo parere dell’istituto nazionale per la fauna selvatica, la giunta regionale, qualora sia stato approvato il piano faunistico-venatorio territoriale, può modificare i termini per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali ed alle tradizioni locali delle diverse realtà territoriali; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno. La modifica è concessa alla provincia di Sondrio se dotata del piano faunistico-venatorio territoriale.

5. La Giunta regionale, sentito l’istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblica entro e non oltre il 15 giugno il calendario regionale e le disposizioni relative all'annata venatoria.

6. Il numero delle giornate di caccia settimanale non può essere superiore a tre a scelta, con esclusione del martedì e del venerdì nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è sospeso.

7. La caccia nel territorio della zona Alpi è disciplinata dalle particolari disposizioni previste dall’art. 27, commi 4, 5 e 6.

8. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione e la provincia di Sondrio, per il relativo territorio, sentito l’istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, disciplinano diversamente l’esercizio venatorio da appostamento fisso alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali di caccia.

9. La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.

10. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

11. La caccia di selezione agli ungulati si svolge nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:

a) camoscio, cervo e muflone: dal 1 agosto al 31 dicembre;

b) capriolo: dal 1 giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1 giugno al 30 settembre e dal 1 gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;

c) cinghiale: tutto l'anno.

12. [Abrogato].

12 bis. L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia è consentito altresì, con le modalità previste dal calendario regionale, negli ATC o nei CAC a chiunque detiene dei cani da caccia, nei limiti di ammissione e previo il versamento di una quota di ammissione stabilita dal Comitato di gestione dell'ATC o del CAC in una misura minima pari al doppio della quota base di cui al comma 1 dell'articolo 32, che deve essere destinata per finalità di miglioramento ambientale e faunistico.

13. [Abrogato].

 

     Art. 41. Controllo della fauna selvatica.

1. Il presidente della giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’allegato C, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo - agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica o inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia.

3. Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l’utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge; qualora l'istituto o l'osservatorio verifichino l’inefficacia dei predetti metodi, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio predispongono piani di abbattimento. I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province che si avvalgono degli operatori espressamente abilitati dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica su programmi di ISPRA. Le guardie venatorie dipendenti dalle province possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, degli agenti venatori volontari provinciali, delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e delle guardie dipendenti dalle aziende faunistico venatorie.

4. Qualora il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all’interno di centri urbani, lo stesso è attuato su conforme parere dell’ufficiale sanitario competente, dal comune interessato, d'intesa con la Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio.

5. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali e agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi e di operatori espressamente abilitati dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica. Tali corsi sono disciplinati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio e le relative abilitazioni hanno validità sui territori di rispettiva competenza.

5 bis. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate agli operatori dalle province alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale' e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria' conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015). La Regione e la Provincia di Sondrio disciplinano corsi integrativi per gli operatori autorizzati dalle province alla data di entrata in vigore della l.r. 7/2016, qualora non siano in possesso dei requisiti formativi di cui ai commi 3 e 5.

6. Nel caso in cui la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio intendano adottare il regime di deroga previsto dall’art. 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva 79/409 CEE, sono tenute a fare riferimento alle condizioni specificate dallo stesso articolo con la menzione, tra l’altro, delle specie che formano oggetto della deroga, dei mezzi, degli impianti e dei modi di cattura o di prelievo autorizzati, delle condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e di luogo in cui la deroga stessa può esser attuata e dei controllo che saranno effettuati, previo parere dell’istituto nazionale della fauna selvatica.

 

     Art. 42. Ripopolamenti.

1. Le attività di cattura e di ripopolamento sono disposte dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e tendono alla riproduzione delle specie autoctone e alla loro immissione equilibrata sul territorio fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali.

2. L’introduzione o l’immissione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone, proveniente da allevamenti nazionali o esteri, è effettuata dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio dagli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia e dalle associazioni venatorie, in qualunque periodo dell’anno, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16, comma 1, della legge 157/1992, esclusivamente negli istituti di cui all'articolo 14, commi 1 e 3, della presente legge; in caso di fauna selvatica viva proveniente dall’estero, l’introduzione o l’immissione della stessa è effettuata al solo scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

3. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l’idoneità della fauna stanziale destinata al ripopolamento i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall’estero, anche se muniti di certificato sanitario all’origine, sono sottoposti al controllo sanitario a cura dell’ufficiale sanitario competente il quale rilascia la relativa autorizzazione. Per i capi provenienti da allevamenti della Regione Lombardia è sufficiente il certificato sanitario di accompagnamento, rilasciato dal servizio veterinario di provenienza.

 

     Art. 43. Divieti.

1. A norma dell’art. 21 della legge n. 157/92, è vietato a chiunque:

a) l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l’esercizio venatorio nei parchi nazionali; nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991 n. 394, la regione adegua la propria legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni al disposto dell’art. 22, comma 6, della predetta legge entro il 1° gennaio 1995, provvedendo nel frattempo all’eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali;

c) l’esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell’istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l’esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell’autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l’esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabiliti adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, quelle agro-silvo-pastorali, nonché consortili o vicinali ad uso pubblico;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, nonché agro-silvo-pastorali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate a destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio delle leggi nazionali e dalle disposizioni della presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; tale divieto non si applica, fuori dai centri abitati, per il trasferimento di cacciatori con armi scariche, unicamente nei giorni consentiti alla caccia, per brevi tratti di attraversamento di strade e ferrovie, fermo restando che il percorso di andata e ritorno dall’appostamento fisso di caccia va effettuato comunque con il fucile scarico;

h) cacciare a rastrelli in più di tre persone, ovvero utilizzare a scopo venatorio scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili o da natanti;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi di acqua circostanti, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e fuori dalla zona faunistica delle Alpi per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati, e nei territori delle comunità montane e su terreni pregiudicati da incendi per un minimo di due anni;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccello appartenenti alla fauna selvatica, salvo nei casi previsti dall’articolo 6, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso ventiquattro ore successive alla Regione o alla provincia di Sondrio;

p) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dall'art. 26;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico e elettromeccanico, con o senza amplificazione del suolo;

s) cacciare negli specchi d' acqua ove si esercita l’industria della pesca o dell’acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l’esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 7;

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (Anas platyrrynchos); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice di Sardegna (Alectoris barbara); starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus colchicus); colombaccio (Columba palumbus);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposite ai sensi della legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l’applicazione dell'art. 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione è regolamentata anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l’uso di segugi per la caccia al camoscio, salva la facoltà della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio di vietarne l’uso per la caccia agli altri ungulati, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia;

gg) abbattere fauna stanziale da appostamento fisso;

gg bis) addestrare o allenare cani nelle zone di cui alle lettere b) e c);

gg ter) abbattere fauna stanziale in caso di pagamento del contributo base per la caccia alla sola selvaggina migratoria in forma vagante.

2. E' altresì vietato:

a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti ed i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di età inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;

b) arrecare disturbo alla selvaggina ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori;

c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Regione o dalla provincia di Sondrio e l'esercizio della caccia di selezione al cinghiale, per il quale è consentito anche l'uso di dispositivi per la visione notturna;

d) addestrare o allenare cani da caccia al di fuori dei periodi e degli orari consentiti, con l’esclusione dei cuccioli di età non superiore a 15 mesi tatuati e iscritti all’anagrafe canina il cui allenamento o addestramento viene disciplinato con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto;

e) effettuare fotografie o riprese cinematografiche o video registrazioni non autorizzate dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio a uccelli selvatici durante la cova o l’allevamento dei piccoli nati.

3. La caccia è vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi; i valichi sono individuati dal Consiglio regionale su proposta della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l'INFS, e esclusivamente nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e devono essere indicati nei piani di cui agli artt. 12 e 14 e nei calendari venatori [3].

4. Ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non può usare più di sei cani durante l’esercizio venatorio, fatta eccezione per chi pratica la caccia al cinghiale, ove tale limite sarà determinato dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e comunque non potrà essere superiore a 18 cani.

5. Fermi restando i divieti di cui all’art. 5, comma 9 e all’art. 21, comma 1, lettere bb), cc) ed ee) della legge 157/1992, è consentita la consumazione anche in pubblico esercizio di fauna selvatica legittimamente abbattuta appartenente alle specie cacciabili.

5 bis. L’esercizio venatorio nelle aree contigue a parchi naturali e regionali, individuate dalla Regione ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, si svolge nella forma della caccia programmata riservata ai cacciatori aventi diritto all’accesso negli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini su cui insiste l’area contigua all’area naturale protetta.

5 ter. Sono recepite le disposizioni del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)) per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria nelle ZSC e nelle ZPS di rete Natura 2000, e in particolare i divieti e gli obblighi di cui all'articolo 2, comma 4, lettera i), all'articolo 5, comma 1, lettere da a) a j) e all'articolo 6, commi 8, 12 e 13.

 

Titolo VI

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA - VIGILANZA

 

     Art. 44. Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio.

1. Ai fini di quanto disposto dall’art. 22, comma 1, della legge n. 157/92, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio costituiscono commissioni per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di esami pubblici.

1 bis. L'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio può essere sostenuto al compimento del diciassettesimo anno di età.

2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

3. L’abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie oggetto di esame. La commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o di inidoneità; in caso di idoneità il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

4. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere la prova d'esame prima che siano trascorsi due mesi.

5. Gli esami sulle precitate materie si svolgono mediante una prova scritta a quiz ed una prova orale in conformità delle disposizioni emanate al riguardo dalla giunta regionale, fermo restando che:

a) la preparazione e l’esame si effettuano su programma approvata dalla giunta regionale;

b) ogni candidato è tenuto a versare alla Regione o alla provincia di Sondrio quale rimborso spese di esame un importo fissato dalla giunta regionale in misura superiore al cinquanta per cento della tassa regionale per l’abilitazione venatoria, comprensivo degli ausili didattici, nonché del rilascio in carta legale del certificato di abilitazione.

6. L’abilitazione venatoria per il rilascio della prima licenza di porto d’armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

7. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio organizzano, anche avvalendosi delle commissioni di cui al comma 1, corsi di preparazione per il conseguimento dell’abilitazione venatoria e provvedono all’aggiornamento sui contenuti innovativi della presente legge, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute.

8. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l’esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni, che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell' art. 50.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l’esercizio della caccia mediante l’uso dell’arco e del falco.

10. [Abrogato].

11. Ogni commissione, costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio, è composta:

a) da un dirigente dell'UTR o della Provincia di Sondrio, che la presiede;

b) da cinque membri effettivi esperti nelle materie di cui al comma 2, di cui almeno uno laureato in scienze biologiche, in scienze naturali o in discipline equipollenti, esperto in vertebrati omeotermi, nonché da altrettanti supplenti.

11 bis. Assiste la commissione un funzionario regionale o provinciale in qualità di segretario.

11 ter. Ogni commissione dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento della nuova.

12. Per il colloquio previsto dall'art. 27 comma 11, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio nominano un membro effettivo e uno supplente esperto in gestione faunistica della zona Alpi.

13. Per sostenere la prova d'esame il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato a norma delle disposizioni vigenti. Fatti salvi i residenti nella Provincia di Sondrio, la prova d'esame può essere sostenuta avanti a qualsiasi commissione regionale a prescindere dalla residenza del candidato.

13 bis. I soggetti che per ragioni di domicilio lavorativo svolgono la loro attività prevalente in una provincia diversa da quella in cui risiedono possono inoltrare l'istanza per il rilascio della licenza di porto fucile per uso di caccia alle autorità competenti della provincia ove sono domiciliati.

14. Non possono essere membri delle commissioni di cui al comma 1 i consiglieri in carica dell’ente che nomina le commissioni stesse.

14 bis. Al fine di praticare la gestione e la caccia agli ungulati è necessario essere abilitati avanti alle apposite commissioni regionali nominate presso ogni UTR dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento delle commissioni.

 

     Art. 45. Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

1. La regione per conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla legge n. 157/92, istituisce la tassa di concessione regionale, ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’art. 44, soggetta a rinnovo annuale.

2. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta secondo gli importi indicati nella Tabella A allegata alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), fatte salve le riduzioni previste dall'articolo 34 della stessa l.r. 10/2003.

3. Il versamento della tassa di concessione deve essere effettuato in occasione del rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia e ha validità di un anno dalla data del rinnovo.

4. [Abrogato].

5. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

6. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.

7. La tassa di concessione regionale non è dovuta:

a) qualora non si eserciti l'attività venatoria durante l'anno;

b) qualora durante l'anno si eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

8. La tassa di concessione regionale deve essere rimborsata:

a) nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia;

b) [Abrogata].

9. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione ambientale presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica e la salvaguardia dei riproduttori durante le operazioni colturali; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione delle forme di lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agro-turistica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

 

     Art. 46. Tasse di concessione regionale.

1. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette a tasse di concessione regionale da versare secondo le modalità e nella misura prevista alle corrispondenti voci della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.

1 bis. L’importo della tassa di concessione regionale per gli appostamenti fissi è ridotto del 50 per cento per i titolari ultra sessantacinquenni e per i portatori di handicap fisici che comportino la riduzione di oltre il 30 per cento della capacità motoria.

2. I relativi introiti sono destinati alla Regione e alla provincia di Sondrio per il relativo territorio.

3. Le aziende agri-turistico venatorie sono soggette alle stesse tasse regionali previste per le aziende faunistico-venatorie situate in territori non montani.

 

     Art. 47. Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e nell’esercizio dell’attività venatoria.

1. L'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita è a carico:

a) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina;

b) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nei fondi ubicati sul territorio a caccia programmata di cui all'articolo 13, i danni devono essere denunciati entro 8 giorni dell'avvenimento e devono essere accertati attraverso perizie effettuate da personale regionale o provinciale in possesso di adeguata competenza oppure da tecnici abilitati individuati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini; gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia, per il territorio di competenza, sono tenuti a compartecipare fino al 10 per cento degli indennizzi liquidabili, tramite le quote versate dai singoli soci;

c) dei titolari delle strutture territoriali private di cui agli artt. 19 e 38 della presente legge, qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;

d) dei proprietari o conduttori dei fondi di cui all’art. 37 della presente legge, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;

e) dei titolari delle zone per l’addestramento e per le prove cinofile di cui all’art. 21 della presente legge, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi.

1 bis. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, con modalità definite rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Presidente della Provincia di Sondrio, provvedono all'accertamento, alla quantificazione e all'indennizzo dei danni di cui al comma 1, lettere a) e b), nei limiti delle risorse stanziate nei rispettivi bilanci.

1 ter. Nel caso di danni arrecati da cinghiali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 3 bis, della legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti).

2. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio si fanno carico, nei limiti delle risorse stanziate nei rispettivi bilanci, delle spese per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo da realizzare in fondi ubicati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina, nonché sul territorio a caccia programmata, previa valutazione di fattibilità degli stessi interventi. Per gli interventi da realizzare sul territorio a caccia programmata è altresì necessario acquisire il parere dei comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, tenuti a compartecipare fino al dieci per cento delle spese sostenibili, tramite le quote versate dai singoli soci.

3. [Abrogato].

4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono alla gestione delle somme assegnate, sentito il Comitato tecnico costituito a norma del comma 2, dell’art. 26 della legge 157/92.

5. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono alla concessione dei contributi finalizzati alla prevenzione dei danni secondo modalità definite rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Presidente della provincia di Sondrio. In ogni caso non possono essere concessi contributi per interventi di prevenzione dei danni che già beneficiano di altre agevolazioni finanziarie concesse per la stessa finalità, inclusi i contributi derivanti da provvedimenti statali o dell'Unione europea.

6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora accertino ripetuti fenomeni di consistente predazione dei frutti di vigneti e frutteti dovuti all’eccessiva consistenza di una o più spece di fauna selvatica, attuano interventi di sfoltimento della popolazione faunistica interessata, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie.

 

     Art. 48. Vigilanza venatoria.

1. La funzione di vigilanza e controllo in materia faunistico-venatoria compete alle province. Ad esclusione della provincia di Sondrio, tale funzione è esercitata in raccordo con le competenti strutture regionali.

2. Gli agenti di vigilanza devono essere dipendenti di ruolo delle province ed ai sensi della vigente legislazione statale hanno la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ferme restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all’art. 23, nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all’art. 5, comma 5, della legge 6 marzo 1986, n. 65.

3. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti dalle provincie, esercitano l’attività di vigilanza e controllo, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farci ritorno.

4. Gli stessi agenti, oltre alle contestazioni di carattere penale, possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall’art. 49 anche fuori dell’orario di servizio.

5. Esercitano altresì la vigilanza e il controllo le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, nonché le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali ed alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 19 giungo 1931, n. 773, e che abbiano frequentato appositi corsi nella specifica materia e superati gli esami di idoneità avanti una commissione nominata presso ciascuna provincia dal rispettivo presidente in conformità alle disposizioni di cui all’art. 27, comma 4 della l. n. 157/92. Durante l'esercizio delle loro funzioni, escluse le attività di antibracconaggio coordinate e in collaborazione con i corpi di polizia provinciale o con i nuclei forestali dell'Arma dei carabinieri, devono indossare un'uniforme identificativa autorizzata dalla prefettura ai sensi della normativa statale vigente con giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche. La violazione di tale disposizione comporta la sospensione del decreto di nomina fino ad un anno.

6. L’attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1, è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

6 bis. L'attività di vigilanza e controllo sugli anellini inamovibili da utilizzare per gli uccelli da richiamo di cui ai commi 1, 1 bis e 3 dell'articolo 26 deve essere effettuata nel massimo rispetto del benessere animale e senza pratiche invasive o manipolazioni che possano arrecare danni alla salute dei volatili.

7. Le province hanno facoltà di richiedere a termini di legge il riconoscimento della qualifica di guardie venatorie volontarie per i cittadini che, avendo i requisiti di legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposto a prestare volontariamente e gratuitamente la loro opera.

8. Gli agenti venatori dipendenti dalle province e le guardie volontarie operano di norma nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di competenza.

9. A tutti i soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria ai sensi del presente articolo è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

10. Agli agenti di vigilanza di cui al comma 1, è altresì vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni.

11. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 5, sotto il controllo della regione.

12. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 5.

13. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie secondo indicazioni della Giunta regionale.

14. A seguito di ogni controllo i soggetti deputati alla vigilanza venatoria devono effettuare l'annotazione relativa all'avvenuto controllo sul tesserino venatorio regionale del cacciatore controllato.

 

     Art. 49. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 48, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino di cui all'art. 22, comma 2, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché procedere al controllo delle armi, delle munizioni e del carniere.

2. Nel caso di violazioni di cui all'art. 30 della legge n. 157/92 gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono, a norma dell'art. 28 della stessa legge, al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo art. 30, comma 1, lettere a), b) c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla provincia competente la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto degli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione, nel caso in cui si accerti che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo viene introitato dalla provincia medesima.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla provincia competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali, che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all’esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all’art. 9 della medesima legge.

7. Alle guardie zoofile dell’ente nazionale protezione animali si applicano le disposizioni di cui all’art. 37, comma 3, della legge n. 157/92.

 

Titolo VII

PROCEDIMENTI SANZIONATORI

 

     Art. 50. Sanzioni penali. Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché chiusura o sospensione dell'esercizio.

1. Le sanzioni penali concernenti le violazioni della presente legge sono disposte dall’art. 30 della legge n. 157/92.

2. I provvedimenti, nonché le relative procedure e modalità di adozione, concernenti la sospensione, revoca e divieto di rilascio delle licenze di porto di fucile di caccia, nonché quelli relativi alla chiusura o sospensione dell’esercizio commerciale, sono disposti a norma dell’art. 32 della legge n. 157/92.

 

     Art. 51. Sanzioni amministrative statali e regionali - Ritiro tesserino.

1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall’art. 31, comma 1, della legge 157/1992, si applica la sanzione da euro 15,49 a euro 92,96 per tutte le violazioni alla presente legge ed ai regolamenti regionali e provinciali attuativi che non siano già comprese nelle violazioni previste dall’art. 31; la medesima sanzione si applica per gli abusi e l’uso improprio della tabellazione dei terreni.

1 bis. Si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 a chi addestra o allena cani nelle zone di cui all’articolo 43, comma 1, lettere b) e c), e nelle zone a divieto di caccia della fauna stanziale appositamente istituite per la sua tutela, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento non sono consentiti.

1 ter. In caso di recidiva, la sanzione di cui al comma 1 bis è raddoppiata.

1 quater. Si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00:

a) a chi allena o addestra i cani nel territorio soggetto a caccia programmata, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento non sono consentiti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;

b) a chi allena o addestra i cani nelle zone di cui al comma 1 bis, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento sono consentiti.

2. Si applica la sanzione amministrativa da euro 20,00 a euro 120,00 per chi abbatte selvaggina migratoria consentita anche in deroga, in numero superiore a quanto previsto dall’art. 24. Per chi supera, per la caccia vagante, le tre giornate di caccia settimanali o il numero complessivo di giornate per l’intera stagione venatoria, o per la mancata sorveglianza dei cani in luoghi in cui possano arrecare grave danno alla fauna selvatica, se recidivo, la sanzione é raddoppiata.

3. Si applicata la sanzione amministrativa di euro 25,82 per la mancata consegna, al termine della stagiona venatoria, del tesserino venatorio.

4. Si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 929,62 per chi abbatte selvaggina stanziale da appostamento fisso e per chi ha optato per la caccia alla sola selvaggina migratoria in forma vagante; se l'infrazione è commessa nel mese di gennaio è disposto inoltre dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio il ritiro del tesserino fino a un anno; se la violazione é commessa durante i periodi concessi ai sensi dell’art. 40, comma 4, la sanzione è raddoppiata ed è disposto dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio il ritiro del tesserino fino ad un anno.

5. Si applica la sanzione amministrativa da euro 206,58 a euro 619,75 per chi volontariamente procura disturbo all’esercizio venatorio anche avvalendosi di strumenti atti all’allontanamento della selvaggina; se l’attività di disturbo è commessa da agenti della vigilanza volontaria di cui al comma 5 dell’art. 48, la sanzione è raddoppiata.

6. Il presidente della Regione e il presidente della provincia di Sondrio per il relativo territorio o loro delegato provvedono alla richiesta del risarcimento del danno arrecato alla fauna stanziale; i relativi introiti sono destinati ai rispettivi comitati di gestione.

7. Le sanzioni accessorie sono quelle stabilite dall’art. 32 della legge 157/1992.

8. Le sanzioni amministrative sono irrogate dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 52. Finanziamenti regionali e piani di riparto.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione provvede, sulla base delle riscossioni che sono complessivamente affluite al bilancio dell'esercizio precedente per le tasse di concessione regionale relative alla caccia e nella misura individuata annualmente con legge finanziaria regionale, al finanziamento delle seguenti spese:

a) contributi alle province per la predisposizione ed attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali e relativi interventi faunistico-venatori e di miglioramento ambientale di cui agli articoli 8, 10, 12, 14 e 15;

b) contributi alle provincie per l’indennizzo dei danni di cui all’articolo 47, comma 1, lettere a) e b);

c) concorso nelle spese sostenute dalle province per l'attuazione dei compiti previsti dall'articolo 7, comma 1, da ripartire in misura direttamente proporzionale alle autorizzazioni per appostamenti fissi;

d) contributi alle province per attività di controllo e vigilanza dei centri privati di produzione nonché delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie di cui agli articoli 19 e 38, da ripartire sulla base delle corrispondenti tasse regionali;

e) contributi regionali da versare alle province a norma dell'articolo 36;

f) interventi regionali in campo venatorio e di connessa tutela ambientale, nonché per attività tecniche specifiche di ricerca sulla caccia di cui all'articolo 9 e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione, di cui agli articoli 8, 10 e 12.

2. La Regione determina annualmente, in sede di bilancio, le risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al comma 1, ripartendole nella misura del 90% per gli stanziamenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) e del restante 10% per lo stanziamento di cui alla lettera f). Il riparto destinato a ciascuna provincia deve essere calcolato nella misura del 60% in base al numero dei cacciatori iscritti agli A.T.C. e C.A. di rispettiva competenza provinciale e per il restante 40% in base alla superficie di territorio utile alla caccia di ogni singola provincia.

3. I finanziamenti regionali per le spese relative alle funzioni trasferite alle province in materia di caccia, di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono erogati con acconti annuali e conguagli stabiliti annualmente con deliberazione dalla Giunta regionale.

 

     Art. 53. Norma finanziaria.

1. Per le finalità previste dalla presente legge di cui all’art. 52, comma 1, lettera a), b), c), d) ed f) è autorizzata per il 1993 la spesa di parte corrente di lire 2.799.238.400 e precisamente:

a) lire 1.100.000.000 per le attività di cui all'art. 52, comma 1, lettera a);

b) lire 500.000.000 per le attività di cui all'art. 52, comma 1, lettera b);

c) lire 400.000.000 per le attività di cui all'art. 52, comma 1, lettera c);

d) lire 100.000.000 per le attività di cui all'art. 52, comma 1, lettera d);

e) lire 499.238.400 per le attività di cui agli artt. 8 e 10;

f) lire 200.000.000 per le attività di cui all'art. 12.

2. E' altresì autorizzata, limitatamente al 1993, la spesa di lire 4.650.000.000 per la gestione dei piani provinciali già presentati ai sensi della l.r. n. 47/78 e successive modificazioni.

3. La somma di cui al precedente comma è ripartita tra le singole province per il venticinque per cento in relazione alle spese sostenute per la vigilanza, per il venticinque per cento per i ripopolamenti, per il venticinque per cento in ragione della loro importanza faunistica, per il quindici per cento in ragione del numero dei tesserini da esse rilasciati e per il dieci per cento in rapporto alla loro superficie agro-forestale.

4. Alla determinazione della spesa derivante dagli interventi di cui al comma 1 e di cui all’art. 36, si provvede a decorrere dall’esercizio finanziario 1994 con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell’art. 22, comma 1, della l.r.31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Al finanziamento dell'onere di lire 7.449.238.400 previsto dai precedenti commi 1 e 2 per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione per lire 4.650.000.000 della dotazione finanziaria di competenze di cassa del capitolo 3.2.6.1.762 "Contributi alle amministrazioni provinciali per la realizzazione dei progetti comprensoriali di intervento agro-faunistico venatorio", per lire 500.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.763 "Contributi alle amministrazioni provinciali per il risarcimento dei danni arrecati dalla selvaggina alle produzioni agricole", per lire 299.238.400 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.764 "Interventi regionali per iniziative e spese in campo venatorio e per la tutela ambientale nonché spese varie interessanti attività tecniche specifiche della caccia" e per lire 2.000.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

6. Agli oneri di cui all'art. 3 si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 e successivi sul capitolo 1.2.7.1.322 "Spese per il funzionamento dei consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese".

7. In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

a) all'ambito 3, settore 2, obiettivo 6, parte I, sono istituiti i seguenti capitoli:

3.2.6.1.3660 “Contributi alle province per la predisposizione dei piani faunistico venatori e di miglioramento ambientale” con la dotazione finanziaria di competenza di cassa di lire 1.100.000.000;

3.2.6.1.3661 “Contributi alle province per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria” con la dotazione finanziaria di competenza di cassa di lire 500.0000.000;

3.2.6.1.3662 “Contributi alle province per le spese di gestione di impianti di cattura” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 400.000.000;

3.2.6.1.3663 “Contributi alle province per la vigilanza e controllo sulle aziende faunistico-venatorie, sulle aziende agri-turistico-venatorie e sui centri privati” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 100.000.000;

3.2.6.1.3664 “Spese per attività di ricerca, promozione della conoscenza della fauna per l’istituzione e la gestione delle stazioni ornitologiche” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 499.238.400;

3.2.6.1.3665 “Spese per la predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 200.000.000;

3.2.6.1.3666 “Contributo alle province per la gestione dei piani già presentati ai sensi della l.r. n. 47/78” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 4.650.000.000;

b) all'ambito 3, settore 2, obiettivo 6, parte I è istituito per memoria il seguente capitolo:

3.2.6.1.3667 “Fondo regionale da ripartire tramite le province per la concessione di contributi a proprietari o conduttori agricoli per l’utilizzazione dei terreni destinati alla caccia programmata”.

 

     Art. 54. Norme transitorie.

1. Fino all'emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalla presente legge e in quanto compatibili con la stessa, restano in vigore i regolamenti regionali:

a) 23 novembre 1979, n. 2, riguardante gli allevamenti a scopo amatoriale ed alimentare;

b) 10 giugno 1980, n. 2, per la disciplina e la gestione della caccia in zona Alpi;

c) 31 luglio 1989, n. 2, per la gestione delle aziende faunistiche, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38 comma 1, lett. a);

d) 26 agosto 1989, n. 3, disciplinante le zone per l'allenamento dei cani e per le gare cinofile.

2. Le aziende agro-venatorie previste dall’art. 18 della l.r. 47/78 e successive modificazioni scadono il 31 gennaio 1994 e sino a tale data sono disciplinate dal regolamento regionale 2 ottobre 1989, n. 4; tali aziende possono essere trasformate dalla giunta regionale, su richiesta del concessionario, in aziende agro-turistiche-venatorie.

3. Su richiesta del concessionario, da presentarsi entro il 31 gennaio 1994, la giunta regionale può trasformare le aziende faunistiche di cui al comma 1 lettera c), in aziende agri-turistico-venatorie esclusivamente a favore dei soggetti di cui all’art. 38, comma 4.

4. Le aree a gestione sociale della caccia istituite ai sensi dell’art. 17 della l.r. n. 47/78 e successive modificazioni restano in vigore sino al 31 gennaio 1994.

5. Le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di protezione, già istituite dalla giunta regionale, restano in vigore, salvo diversa destinazione del relativo territorio disposta nei piani provinciali di cui agli artt. 14 e 55, comma 2.

 

     Art. 55. Norme di prima attuazione.

1. In sede di prima attuazione della presente legge la giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, delibera gli indirizzi per la redazione dei piani faunistico-venatorio provinciali di cui all’art. 14, comma 1; entro i successivi sessanta giorni le province presentano i piani alla giunta regionale.

2. Le province che abbiano già presentato alla regione i piani faunistico-venatori a norma della l.r. n. 47/78, come modificata dalla l.r. n. 41/88, possono, entro lo stesso termine di cui al comma 1, limitarsi ad adeguare o integrare i piani predetti.

3. La giunta regionale approva i piani entro sessanta giorni dal ricevimento.

4. Qualora la provincia non presenti il piano entro il termine di cui al comma 1, né vi provveda, a seguito di diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, la giunta regionale provvede in via sostitutiva.

 

     Art. 56. Delega all'assessore regionale competente.

1. I provvedimenti che, a norma della presente legge, sono di competenza del presidente della giunta regionale sono assunti dall'assessore competente, se delegato.

 

     Art. 57. Rapporti e relazioni.

1. La giunta regionale trasmette annualmente alle amministrazioni statali competenti una relazione sulle misure adottate ai sensi dell'art. 1, comma 4 e sui loro effetti rilevabili.

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 2, la giunta regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette all'amministrazione statale competente un rapporto informativo nel quale, anche sulla base di dettagliata relazione fornita dalla provincia di Sondrio, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore della provincia di Sondrio comunica alla giunta regionale entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

3. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 la giunta regionale trasmette alle amministrazioni statali competenti una relazione sull'attuazione della presente legge.

 

     Art. 58. Abrogazioni.

1. Sono abrogate le leggi regionali nn. 47/78, 20/84, 41/88, 10/89 e 23/89 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 59. Clausola d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

 

Allegato “A” (articolo 4)

Specie protette di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 157/92.

a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra Lutra), gatto selvatico (Felis Sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d’Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);

b) uccelli: marangone minore (Phalacrocarax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocoras pyrrhocorax);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

 

Allegato “B” (articolo 25)

Autorizzazioni per appostamenti fissi rilasciate dalle province nella stagione venatoria 1989/90.

- Bergamo n. 5.601

- Brescia n. 10.485

- Como n. 1.995

- Cremona n. 283

- Mantova n. 1.183

- Milano n. 240

- Pavia n. 455

- Sondrio n. 73

- Varese n. 625

I dati numerici concernenti le province dei Bergamo, Como e Milano comprendono anche gli appostamenti fissi situati nel territorio delle costituende province di Lecco e di Lodi.

 

Allegato “C” (Articolo 40)

Specie periodi previsti dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157/92.

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); Starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (silvilagus floridamus);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (fulica atra); gallinella d’acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (fringilla montifringilla); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scopolax rusticola); taccola (Corvus monedula); Corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).

 

Allegato "D" (Articolo 7).

Disposizioni e modalità per il prelievo e la cattura dei richiami vivi:

1. L’attività di prelievo e di cattura di uccelli vivi a fini di richiamo non è considerata esercizio di attività venatoria ed è esercitata in presenza delle condizioni di deroga previste dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE, del parere dell'INFS, e nel rispetto delle prescrizioni che seguono.

2. L’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione a fini di richiamo, non sussistendo altre condizioni alternative nella regione, è svolta da impianti della cui autorizzazione sono titolari la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio.

3. L’istituto nazionale per la fauna selvatica stabilisce per gli impianti un congruo periodo di attività, nonché svolge compiti di controllo e certificazione dell’attività svolta dagli impianti stessi. La vigilanza sull’attività degli impianti é affidata agli agenti venatori della provincia.

4. Le reti utilizzate dagli impianti sono fornite gratuitamente dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e devono essere restituite entro 5 giorni dalla fine della attività dell’impianto. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono a stipulare convenzioni con i gestori degli impianti di cattura; tali convenzioni dovranno prevedere, in particolare, gli obblighi dei gestori dell’impianto, i compensi, le prescrizioni, le modalità di pagamento delle spese di gestione, le eventuali assicurazioni, i casi di revoca dell’autorizzazione, nonché il numero massimo complessivo di esemplari catturabili per singola specie, determinato dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e, su tale base, per singolo impianto, non superiore al rapporto annuale di tre capi per cacciatore da appostamento.

5. Gli impianti possono essere fissi o mobili, a reti verticali o orizzontali di tipo tramaglio o mist-netz; gli impianti fissi, costituiti da roccoli, bressane, copertoni o prodine, dovranno essere adeguatamente tabellati a cura della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio. Tutti gli impianti di cattura, in fase di attività, non possono essere lasciati incustoditi; nel raggio di cento metri dagli impianti di cattura la caccia é vietata. Il gestore, durante il funzionamento dell’impianto, può ammettere la presenza di persone diverse dai collaboratori dichiarati, purché si limitino ad assistere passivamente alla attività di cattura.

6. Il controllo alle reti dovrà essere compiuto almeno entro ogni ora e più frequentemente in caso di condizioni atmosferiche avverse.

7. Ogni esemplare consentito e catturato deve essere immediatamente inanellato in modo inamovibile; la liberazione delle specie non catturabili deve avvenire alle reti per realizzare la selettività della cattura a posteriori, attuata in via principale dalle reti appositamente indicate secondo la maglia dall’istituto nazionale per la fauna selvatica, secondo la circolare del 22 novembre 1996, n. 31502 del MIRAAF (ora MIPA) e del 15 gennaio 1999, n. 81619 dello stesso istituto nazionale per la fauna selvatica; il contrassegno inamovibile fornito dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio deve essere apposto sul tarso degli uccelli. I soggetti provvisti di anelli utilizzati in sede internazionale per lo studio delle migrazioni che venissero eventualmente catturati, dovranno essere liberati subito dopo aver trascritto i dati su specifica cartolina da spedire all’istituto nazionale per la fauna selvatica e all’osservatorio regionale.

8. Ogni esemplare catturato verrà messo, dopo l’estrazione dalla rete, in un sacchetto di tela o di stoffa o in altro contenitore e successivamente, su un registro contenente l’iscrizione completa del contrassegno, verrà trascritta la data e l’ora della cattura e la specie catturata; dovrà inoltre essere previsto un registro per segnalare gli esemplari marcati e ceduti, quelli marcati e trattenuti dall’impianto e quelli deceduti.

9. I richiami catturati dovranno essere custoditi in un locale adibito specificatamente allo scopo e mantenuto sempre in condizioni igieniche ottimali di temperatura, umidità ed areazione, con a disposizione acqua e cibo.

10. L’attività di cessione dei richiami é gratuita ed avviene o presso l’impianto di cattura o in centri di distribuzione individuati dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio che determineranno altresì gli orari di apertura al pubblico e le modalità di fruizione. Ogni anno potranno essere ceduti e trascritti sull’apposito tesserino non più di due esemplari per ogni singola specie per cacciatore, da appostamento fisso o temporaneo, fermo restando che la sostituzione del richiamo di cattura avverrà solo dietro presentazione del richiamo morto da sostituire.

11. Per la gestione di ogni singolo impianto, a Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio si avvalgono di un gestore, valutato idoneo dall’istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale gestore, sotto sua stretta responsabilità, può avvalersi di collaboratori, anche con funzioni ausiliarie.

12. Per il funzionamento di ogni impianto è consentito l’uso di non più di venti richiami vivi di cattura per ogni specie e di richiami di allevamento senza limitazione di numero; è consentito altresì l’uso dei mezzi previsti dalla presente legge.

13. Le reti utilizzabili per la cattura consentita dei richiami vivi al fine di realizzare la selettività delle catture devono avere una maglia non inferiore a 32 millimetri di lato per le reti verticali e una maglia non inferiore a 22 millimetri per le reti orizzontali.

14. L’eventuale cessazione dell’attività da parte di un impianto, nel corso dell’anno, dovrà essere comunicata tempestivamente alla Regione o alla provincia di Sondrio che provvede a trasmettere la comunicazione all’istituto nazionale per la fauna selvatica.

15. Per tutte le violazioni alle prescrizioni di cui al presente allegato si applica la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000. Si applica inoltre la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e la sospensione nominale dell’autorizzazione da uno a due anni per chi vende uccelli di cattura in violazione dell’art. 5, comma 9, della legge 157/1992.


[2] La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 2019, n. 291, aveva dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte modificata dall'art. 15, comma 1, lett. j), della L.R. 17/2018.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2022, n. 254, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.