§ 1.8.59 - L.R. 27 novembre 2020, n. 22.
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:27/11/2020
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 7 della l.r. 19/2020)
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 30/2006)
Art. 3.  (Modifiche agli articoli 10 e 11 della l.r. 22/2009)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 18 della l.r. 19/2008)
Art. 5.  (Modifica all’articolo 1 della l.r. 9/2020)
Art. 6.  (Deroga alle compensazioni di cui all’articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978)
Art. 7.  (Modifica all’articolo 44 della l.r. 31/2008)
Art. 8.  (Modifiche agli articoli 102, 105, 106 e 112 della l.r. 31/2008)
Art. 9.  (Modifica all’articolo 144 della l.r. 31/2008)
Art. 10.  (Modifiche agli articoli 59 e 156 della l.r. 31/2008)
Art. 11.  (Modifiche agli articoli 5 e 9 della l.r. 35/2017)
Art. 12.  (Proroga del termine per l’adozione della variante al piano territoriale di coordinamento del parco regionale delle Groane. Modifiche all’articolo 12 bis 1 della l.r. 16/2007)
Art. 13.  (Modifiche agli articoli 89 bis e 101 della l.r. 6/2010)
Art. 14.  (Modifiche agli articoli 25 e 28 della l.r. 26/1993)
Art. 15.  (Modifiche agli articoli 6, 9, 11 e 14 della l.r. 8/2011)
Art. 16.  (Disposizioni in merito alla designazione e nomina del componente del collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 6 del d.l. 76/2020)
Art. 17.  (Modifica all’articolo 21 della l.r. 26/2003)
Art. 18.  (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 18/2020)
Art. 19.  (Modifiche agli articoli 2 e 13 della l.r. 24/2006)
Art. 20.  (Attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica all’articolo 5 della l.r. 24/2006 come modificato dalla l.r. 18/2020, modifiche agli [...]
Art. 21.  (Modifica all’articolo 20 della l.r. 4/2016)
Art. 22.  (Entrata in vigore)


§ 1.8.59 - L.R. 27 novembre 2020, n. 22.

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020

(B.U. 30 novembre 2020, n. 49, suppl.)

 

TITOLO I

(Ambito istituzionale)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 7 della l.r. 19/2020)

1. Alla legge regionale 30 settembre 2020, n. 19 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini) è apportata la seguente modifica:

a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 (Collaborazione istituzionale) è sostituita dalla seguente:

'e) le associazioni professionali e gli enti del Terzo settore;'.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 30/2006)

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 quater dell'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, dello Statuto d'autonomia, può stipulare le convenzioni di cui al presente comma, sentita la Giunta regionale.';

b) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 la parola 'Regione' è sostituita dalle seguenti: 'Giunta regionale e Consiglio regionale'.

 

 

     Art. 3. (Modifiche agli articoli 10 e 11 della l.r. 22/2009)

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente:

'a bis) ai sensi dell'articolo 54, comma 5, dello Statuto, esprime parere obbligatorio sui progetti di legge riguardanti l'assestamento di bilancio, la legge di stabilità regionale e il collegato alla manovra finanziaria;';

b) il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dai seguenti:

'2. Una delle sessioni, da tenersi entro il 30 novembre, è dedicata all'esame del bilancio di previsione e dei progetti di legge riguardanti la legge di stabilità regionale e il collegato alla manovra finanziaria. I pareri su tali provvedimenti sono resi dal CAL direttamente alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale e comunque non oltre il 30 novembre.

2 bis. Il parere sul progetto di legge riguardante l'assestamento di bilancio è reso dal CAL direttamente alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale e comunque non oltre il 15 luglio.'.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 18 della l.r. 19/2008)

1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 18 è inserito il seguente:

'4 bis. Alla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 (Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali), il cui articolo 13 ha modificato il comma 4 del presente articolo, gli statuti delle unioni di comuni lombarde si intendono automaticamente adeguati riguardo alla facoltà di recesso unilaterale senza alcun effetto sanzionatorio di cui al terzo periodo dello stesso comma 4.'.

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 1 della l.r. 9/2020)

1. Alla legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) è apportata la seguente modifica:

a) al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 le parole 'entro il 30 novembre 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 31 gennaio 2021'.

 

     Art. 6. (Deroga alle compensazioni di cui all’articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978)

1. In sede di erogazione delle risorse destinate all'attuazione delle misure a beneficio di microimprese e lavoratori autonomi con partita IVA individuale necessarie a mitigare gli effetti economici dell'emergenza causata dal COVID-19, non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione). La Giunta regionale, in caso di eventuali ulteriori misure aventi analoghe finalità, prevede, nello stesso provvedimento che dispone la misura, l'eventuale applicazione della disposizione di cui al primo periodo.

 

TITOLO II

Ambito economico

 

     Art. 7. (Modifica all’articolo 44 della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 3 dell'articolo 44 le parole ', anche in caso di allargamento di mulattiere e sentieri comportante scavi e movimenti di terra fino a un massimo di 100 metri cubi e per una larghezza massima di 150 centimetri; in ogni caso nei 100 metri cubi sono compresi anche eventuali livellamenti del terreno' sono soppresse.

 

     Art. 8. (Modifiche agli articoli 102, 105, 106 e 112 della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 102 le parole 'ispettorati micologici nell'ambito dei dipartimenti di prevenzione di cui alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività di servizi sociali)' sono sostituite dalle seguenti: 'ispettorati micologici nell'ambito dei dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria delle Agenzie di tutela della salute (ATS)';

b) al comma 1 dell'articolo 105 le parole 'aziende sanitarie locali (ASL)' sono sostituite dalla seguente: 'ATS';

c) all'alinea del comma 1 dell'articolo 106, le parole 'delle ASL'sono sostituite dalle seguenti: 'delle ATS';

d) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 106 le parole 'dell'ASL'sono sostituite dalle seguenti: 'dell'ATS';

e) al comma 1 dell'articolo 112 le parole 'ai servizi competenti del dipartimento di prevenzione medico delle ASL di cui alla l.r. 31/1997' sono sostituite dalle seguenti: 'agli ispettorati micologici delle ATS';

f) al comma 2 dell'articolo 112 le parole 'in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria' sono sostituite dalle seguenti: 'dei parchi naturali e regionali, nonché degli enti di gestione delle riserve naturali abilitati dagli enti di appartenenza all'accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative'.

 

     Art. 9. (Modifica all’articolo 144 della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 144 è inserito il seguente:

'1 bis. All'imprenditore ittico, in possesso di licenza di tipo A, come definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura), si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 228/2001 e n. 99/2004.'.

 

     Art. 10. (Modifiche agli articoli 59 e 156 della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 59 le parole ', preventivamente al rilascio della autorizzazione,' sono soppresse e le parole 'prestare congrue garanzie fideiussorie bancarie o assicurative agli enti proprietari dei boschi' sono sostituite dalle seguenti: 'curare la realizzazione di opere compensative e di pulizia e manutenzione del percorso previo congruo deposito cauzionale o congrue garanzie fideiussorie bancarie o assicurative da prestare, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, agli enti proprietari dei boschi';

b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 156 dopo le parole 'prodotti lombardi a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG' sono inserite le seguenti: ', prodotti lombardi a denominazione comunale (De.Co.), acque minerali di fonti situate in Lombardia';

c) al comma 4 dell'articolo 156 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il divieto di utilizzare prodotti ittici di provenienza marina non si applica nel solo caso di somministrazione di alimenti a bambini che frequentano agri-nidi e agri-asili presso le fattorie sociali.'.

 

     Art. 11. (Modifiche agli articoli 5 e 9 della l.r. 35/2017)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 35 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 1 bis dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: 'Per le fattorie sociali erogative sono altresì richiesti il certificato comprovante la connessione dell'attività agricola rispetto a quella sociale e la frequenza di un corso per operatori agrituristici.';

b) al comma 3 dell'articolo 5 le parole ', in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale,' sono soppresse;

c) al comma 1 bis dell'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Resta altresì confermato, fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1 ter, il logo identificativo delle fattorie sociali adottato ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo 8 bis.'.

 

     Art. 12. (Proroga del termine per l’adozione della variante al piano territoriale di coordinamento del parco regionale delle Groane. Modifiche all’articolo 12 bis 1 della l.r. 16/2007)

1. In considerazione delle difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai fini della definizione del procedimento per l'adozione della variante al piano territoriale di coordinamento del parco regionale delle Groane, a seguito dell'ampliamento dei confini disposto dalla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi'. Ampliamento dei confini del parco regionale delle Groane e accorpamento della riserva naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea) e per garantire, nelle more, l'applicazione delle correlate norme di salvaguardia, all'articolo 12 bis 1 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1 le parole 'la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale delle Groane e accorpamento della riserva naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea)' sono sostituite dalle seguenti: 'la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro il 30 giugno 2021';

b) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: 'Ai soli fini dell'applicazione del presente comma, il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di modifica dei confini del parco, previsto dall'articolo 206 bis, comma 3, deve intendersi esteso fino al 30 giugno 2021.'.

 

     Art. 13. (Modifiche agli articoli 89 bis e 101 della l.r. 6/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 89 bis è aggiunto il seguente:

'4 bis. La disposizione di cui al comma 4, in relazione all'obbligo di cui al comma 1, si applica a far data dal 1 gennaio 2022.';

b) al comma 4 ter dell'articolo 101 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis del medesimo articolo.';

c) al comma 5 dell'articolo 101 le parole 'e 4 bis' sono sostituite dalle seguenti: ', 4 bis e 4 ter'.

 

     Art. 14. (Modifiche agli articoli 25 e 28 della l.r. 26/1993)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14 dell'articolo 25 dopo le parole 'da quella in cui era stato in precedenza autorizzato' sono aggiunte le seguenti: ', senza che ne derivi una nuova autorizzazione.';

b) al comma 7 dell'articolo 28 dopo le parole 'Le domande di ammissione devono essere presentate tra l'1 e il 31 marzo' sono inserite le seguenti: 'in forma singola e non cumulativa' e dopo le parole 'avviene entro il 31 maggio, del quaranta per cento se avviene successivamente.', sono inserite le seguenti: 'Il diritto alla permanenza associativa si mantiene anche qualora la Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio modifichi i confini o l'estensione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini.'.

 

TITOLO III

Ambito socio-sanitario

 

     Art. 15. (Modifiche agli articoli 6, 9, 11 e 14 della l.r. 8/2011)

1. Alla legge regionale 29 aprile 2011, n. 8 (Istituzione del Consiglio per le pari opportunità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 6 le parole 'i soggetti iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 9,' sono soppresse;

b) alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 6 le parole 'con i soggetti iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 9, nonché' sono soppresse;

c) l'articolo 9 è abrogato;

d) al comma 1 dell'articolo 11 le parole 'all'Albo regionale previsto all'articolo 9 o' sono soppresse;

e) al comma 2 dell'articolo 14 è soppresso il numero '9,'.

 

TITOLO IV

Ambito territoriale

 

     Art. 16. (Disposizioni in merito alla designazione e nomina del componente del collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 6 del d.l. 76/2020)

1. Per le opere di interesse regionale o locale con importo dei lavori superiore a 20 milioni di euro, la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per la designazione e la nomina da parte della Regione, rispettivamente, del presidente del collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e del terzo componente del collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del medesimo d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020, nel rispetto dei requisiti di esperienza e qualificazione professionale previsti dalla citata normativa statale.

2. Per le opere di interesse regionale o locale con importo dei lavori pari o inferiore a 20 milioni di euro la designazione del presidente del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, commi 2 e 4, del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020 e la nomina del terzo componente del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, comma 5, del medesimo d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020, sono attribuite alla provincia territorialmente competente. Se l'opera ha estensione interprovinciale la competenza è attribuita alla provincia sul cui territorio l'opera presenta l'estensione territoriale prevalente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle opere di interesse della Città metropolitana per le quali resta ferma la competenza attribuita alla stessa Città metropolitana dai commi 2 e 5 del citato articolo 6 del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020. Se l'opera si estende sul territorio della Città metropolitana e di una o più province si applica quanto previsto all'ultimo periodo del comma 1 bis.

 

     Art. 17. (Modifica all’articolo 21 della l.r. 26/2003)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 15 dell'articolo 21 sono aggiunti i seguenti:

'15 bis. In conseguenza della variante urbanistica costituitasi, ai sensi della normativa ambientale, con l'autorizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza dei siti contaminati, i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici con la procedura di cui all'articolo 13, comma 14 bis, della l.r. 12/2005.

15 ter. La procedura di cui all'articolo 13, comma 14 bis, della l.r. 12/2005 può essere applicata anche ai fini del recepimento delle limitazioni d'uso, rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, derivanti dalle verifiche ambientali effettuate dalle autorità competenti sullo stato qualitativo del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, in relazione:

a) allo stato di potenziale contaminazione e al conseguente piano di caratterizzazione del sito;

b) al rischio sanitario-ambientale, secondo gli esiti dell'analisi di rischio;

c) all'intervento di bonifica o di messa in sicurezza, a seconda del livello raggiunto di bonifica o messa in sicurezza del sito.'.

 

     Art. 18. (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 18/2020)

1. Alla legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 è soppressa;

b) al comma 2 dell'articolo 28 le parole 'sono prorogate fino al 31 dicembre 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'sono prorogate fino al 30 aprile 2021'.

 

     Art. 19. (Modifiche agli articoli 2 e 13 della l.r. 24/2006)

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 2:

1) al primo periodo le parole '40 mila abitanti' sono sostituite dalle seguenti: '30 mila abitanti';

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La Giunta regionale individua i soggetti pubblici e privati, di cui al primo periodo del presente comma, in base a criteri di rappresentatività territoriale sui temi ambientali.';

b) alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 le parole 'delle polveri sottili' sono sostituite dalle seguenti: 'sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti, secondo quanto definito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 bis,';

c) dopo il comma 4 dell'articolo 13 è inserito il seguente:

'4 bis. Per una più efficace applicazione di quanto previsto al comma 4, lettere b) e c), ai fini della riduzione dell'emissione degli inquinanti in atmosfera a tutela della salute pubblica, la Giunta regionale:

a) individua la tipologia di veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della lettera b) del comma 4;

b) definisce, sulla base dell'evoluzione tecnologica di settore, in cosa consistono i sistemi di abbattimento efficaci previsti alla lettera c) del comma 4.'.

 

     Art. 20. (Attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica all’articolo 5 della l.r. 24/2006 come modificato dalla l.r. 18/2020, modifiche agli articoli 4 e 28 della l.r. 18/2020 e modifiche agli articoli 2 e 3 della l.r. 20/2020)

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), come modificata dall'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali) è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '; tali programmi, misure e interventi sono realizzati nel quadro delle previsioni del piano paesaggistico approvato ai sensi degli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico previa intesa con lo Stato, le azioni previste sono realizzate nel rispetto della normativa statale vigente per gli interventi in aree sottoposte a vincolo, ivi compreso il parere delle competenti articolazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.'.

2. Alla legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 28 è inserito il seguente:

'1 bis. Sono esclusi dalle proroghe di validità di cui al comma 1 il documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché le autorizzazioni dovute per i beni culturali e le autorizzazioni paesaggistiche di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).'.

3. Alla legge regionale 30 settembre 2020, n. 20 (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 le parole 'ovvero a sessanta giorni' sono sostituite dalle seguenti: 'fatto salvo diverso termine previsto dalla normativa statale';

b) al numero 2 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole 'fatta salva la conclusione dei lavori entro trenta giorni' sono inserite le seguenti: 'o entro il diverso termine previsto dalla normativa statale in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini';

c) all'alinea del comma 2 dell'articolo 2 le parole 'ovvero a sessanta giorni,' sono sostituite dalle seguenti: 'fatto salvo diverso termine di conclusione dei lavori previsto dalla normativa statale';

d) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 le parole 'non può essere superiore a trenta giorni' sono sostituite dalle seguenti: 'è fissato in novanta giorni, fatto salvo diverso termine previsto dalla normativa statale'.

 

     Art. 21. (Modifica all’articolo 20 della l.r. 4/2016)

1. Alla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 4 dell'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Ogni procedimento autorizzativo relativo alle suddette attività si conclude entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.'.

 

     Art. 22. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.