§ 2.4.92 - L.R. 29 aprile 2011, n. 8.
Istituzione del Consiglio per le pari opportunità


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:29/04/2011
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Costituzione e composizione del CPO)
Art. 3.  (Presidente e Vicepresidente del CPO)
Art. 4.  (Sede ed organizzazione)
Art. 5.  (Compenso dei componenti del CPO)
Art. 6.  (Funzioni e compiti del CPO)
Art. 7.  (Sedute del CPO e sua convocazione)
Art. 8.  (Rapporti con gli uffici regionali e con gli enti del sistema regionale)
Art. 9.  (Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità)
Art. 10.  (Centro risorse regionale per l'integrazione delle donne nella vita economica e sociale)
Art. 11.  (Attività di ricerca, formazione e comunicazione della Regione)
Art. 12.  (Prima elezione)
Art. 13.  (Abrogazioni)
Art. 14.  (Norma finanziaria)
Art. 15.  (Entrata in vigore)


§ 2.4.92 - L.R. 29 aprile 2011, n. 8.

Istituzione del Consiglio per le pari opportunità

(B.U. 3 maggio 2011, n. 18 suppl.)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto d'autonomia, la composizione e le funzioni del Consiglio per le pari opportunità, di seguito denominato CPO.

2. Il CPO è un organismo autonomo, effettua la valutazione dell'applicazione delle norme antidiscriminatorie, nonché degli strumenti di programmazione e legislazione generale e settoriale, per verificare l'attuazione del principio di parità, e opera per la diffusione della cultura della parità in Lombardia.

 

TITOLO I

NOMINA ED ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 2. (Costituzione e composizione del CPO)

1. Il CPO è costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è formato da sette componenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato. Alle sedute del CPO partecipa, su invito dello stesso CPO, il consigliere di parità regionale, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

2. Sono elette come componenti del CPO le persone in possesso della cittadinanza italiana, nonché di diploma di laurea in ambito giuridico, economico, politico, sociale e psicologico, ovvero di comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata presso associazioni, organizzazioni, enti o aziende pubbliche o private.

3. I candidati devono avere elevata e riconosciuta competenza negli ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti del CPO. La proposta di candidatura deve essere corredata da un curriculum dal quale risultino i predetti requisiti.

4. Del CPO non possono fare parte coloro che ricoprono la carica di consigliere regionale, provinciale, delle comunità montane, della città metropolitana e comunale, esclusi i consiglieri dei comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti.

5. Non possono altresì fare parte del CPO coloro che ricoprono la carica di assessore regionale, provinciale, delle comunità montane, della città metropolitana e comunale, esclusi gli assessori dei comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), con particolare riguardo alle procedure per le candidature e alla valutazione dei requisiti, alle disposizioni in materia di incandidabilità, incompatibilità e di conflitto di interessi.

7. Il CPO dura in carica fino alla scadenza ordinaria o anticipata della legislatura regionale ed esercita le sue funzioni fino all'elezione del nuovo CPO, che deve comunque avvenire entro centocinquanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

8. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa o di dimissioni di un numero di componenti del CPO inferiore o pari a tre il Consiglio regionale provvede alla sostituzione nell'ambito delle candidature già acquisite.

9. In caso di contestuale cessazione dalla carica per qualsiasi causa o di contestuale presentazione di dimissioni di un numero di componenti del CPO superiore o pari a quattro, il Presidente del Consiglio regionale dichiara lo scioglimento dell'intero CPO. Il Consiglio regionale, qualora il provvedimento di scioglimento intervenga nei primi dodici mesi dalla data di costituzione, provvede alla nuova elezione del CPO avvalendosi delle candidature già acquisite. Trascorso il suddetto termine di dodici mesi si riproducono le procedure di cui al comma 6.

10. Le dimissioni da componente del CPO sono efficaci dal giorno della presentazione al Presidente del Consiglio regionale.

11. I componenti del CPO sono rieleggibili una sola volta.

12. I componenti del CPO sciolto prima della scadenza di cui al comma 7, possono essere nuovamente eletti e le elezioni avvenute nella stessa legislatura non rilevano ai fini di cui al comma 11 trattandosi di un unico mandato.

 

     Art. 3. (Presidente e Vicepresidente del CPO)

1. Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla elezione, il CPO elegge il Presidente e il Vicepresidente.

2. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti con due distinte votazioni e a maggioranza dei due terzi dei componenti, in modo da garantire la rappresentanza della minoranza.

3. Il Presidente rappresenta il CPO nei rapporti con l'amministrazione regionale e con l'esterno.

4. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

 

     Art. 4. (Sede ed organizzazione)

1. Il CPO ha sede presso il Consiglio regionale, che fornisce i locali e le risorse umane e strumentali adeguate alle funzioni da svolgere.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, individua o istituisce, nell'ambito dell'organizzazione consiliare, la struttura di supporto e ne stabilisce la dotazione organica.

 

     Art. 5. (Compenso dei componenti del CPO)

1. Il compenso mensile dei componenti del CPO è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

 

TITOLO II

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

 

     Art. 6. (Funzioni e compiti del CPO)

1. Il CPO esercita funzioni consultive, di proposta e di controllo allo scopo di realizzare le finalità di cui agli articoli 11 e 63 dello Statuto d'autonomia, nel rispetto della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, della Costituzione e nello spirito della Carta europea per l'uguaglianza e la parità degli uomini e delle donne nella vita locale.

2. Il CPO:

a) valuta lo stato di attuazione nella Regione delle leggi statali e regionali, nonché della normativa dell'Unione europea, inerenti in via diretta o indiretta alle pari opportunità con particolare riferimento alle leggi in materia di lavoro, formazione professionale e servizi sociosanitari. A tal fine, segnala agli organi competenti la necessità di effettuare missioni valutative, di cui all'articolo 45 dello Statuto d'autonomia;

b) fornisce indicazioni per la redazione dei documenti programmatori della Regione e formula proposte relative ai singoli settori dell'amministrazione regionale;

c) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge regionale in materia statutaria, elettorale e di nomine, sui progetti di legge e sugli atti che hanno rilevanza diretta o indiretta in materia di pari opportunità;

d) formula osservazioni e indicazioni al Consiglio e alla Giunta regionale per l'adeguamento della legislazione regionale;

e) promuove e sostiene, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto d'autonomia, la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica della Regione;

f) opera per la diffusione della cultura della parità in Lombardia, promuovendo iniziative di diffusione delle informazioni acquisite nei confronti degli organismi istituzionali, del mondo del lavoro, della popolazione femminile, dell'informazione, della opinione pubblica e ogni altra iniziativa utile al perseguimento dei compiti di cui all'articolo 1;

g) può convocare le amministratrici e gli amministratori locali, nonché i soggetti istituzionali operanti negli ambiti di intervento delle pari opportunità [1];

h) instaura rapporti di collaborazione con gli organismi di parità territoriali, nazionali e sovranazionali [2].

3. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 2, lettera c), il Presidente del Consiglio regionale cura la trasmissione degli atti al CPO. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto e comunque nei diversi termini previsti dalla programmazione consiliare. Ove il parere non sia reso entro il suddetto termine, si prescinde dal parere stesso.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il CPO trasmette al Consiglio regionale una relazione sull'attività di valutazione dell'applicazione delle norme antidiscriminatorie, nonché degli strumenti di programmazione e legislazione generale e settoriale, per verificare l'attuazione del principio di parità, i dati e le informazioni sulla applicazione delle norme antidiscriminatorie e sull'attuazione del principio di pari opportunità in Lombardia. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Consiglio regionale.

5. Entro il 31 ottobre di ogni anno il CPO trasmette al Consiglio regionale il documento programmatico per il nuovo anno.

6. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, il CPO opera in piena autonomia, stabilendo le proprie modalità organizzative e di funzionamento, e può avvalersi direttamente della collaborazione dei soggetti istituzionali operanti negli ambiti di intervento delle pari opportunità, nonché di enti, organizzazioni ed istituzioni competenti o specializzate nelle materie sulle quali il CPO esprime parere. In particolare può avvalersi, stabilendone le modalità, dei soggetti di cui all'articolo 9 e del contributo degli amministratori locali ai fini della diffusione della cultura della parità in Lombardia.

 

     Art. 7. (Sedute del CPO e sua convocazione)

1. Il Presidente del CPO convoca e presiede le sedute.

2. La convocazione del CPO può essere richiesta da un numero di componenti uguale o superiore a un terzo.

3. Per la validità delle sedute del CPO è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Il CPO, salvo quanto disposto dalla presente legge, approva a maggioranza assoluta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione; il CPO può articolarsi in gruppi o sezioni di lavoro, anche integrati da esperti, e procedere ad audizioni e consultazioni.

5. Al fine di garantire la più ampia visibilità e conoscenza delle attività del CPO, gli ordini del giorno delle sedute e la documentazione sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale.

 

     Art. 8. (Rapporti con gli uffici regionali e con gli enti del sistema regionale)

1. Gli uffici regionali e gli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia, come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 ed A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007) forniscono, su richiesta del CPO, tutti i dati e gli elementi necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali del CPO stesso.

2. Al CPO non può essere opposto il segreto d'ufficio; i componenti del CPO e i funzionari ammessi alle sue sedute sono in ogni caso tenuti alla riservatezza in ordine alle informazioni ed ai dati acquisiti.

 

     Art. 9. (Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità) [3]

[1. All'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità, già istituito presso la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1992, n. 16 (Istituzione e funzioni della 'Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna') al fine di riconoscere e valorizzare il ruolo e le attività delle associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni femminili, possono iscriversi tutti i soggetti collettivi il cui statuto o atto costitutivo prevedano espressamente finalità rientranti fra quelle previste dalla presente legge e che abbiano sede nella regione Lombardia.

2. La gestione dell'Albo spetta alla Giunta regionale che stabilisce anche i criteri per la sua formazione, sentita la competente commissione consiliare.

3. L'Albo di cui al comma 1 è aggiornato annualmente a cura della competente struttura della Giunta regionale. Per procedere agli aggiornamenti la Giunta regionale pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul proprio sito internet un avviso, concernente anche il termine, non inferiore a trenta giorni, per la richiesta di iscrizione all'Albo e la presentazione dei relativi documenti.

4. La Giunta regionale convoca annualmente l'assemblea dei soggetti iscritti all'Albo regionale di cui al comma 1.]

 

     Art. 10. (Centro risorse regionale per l'integrazione delle donne nella vita economica e sociale)

1. Al fine di accrescere le conoscenze e le capacità progettuali di amministratori di enti pubblici e di operatori impegnati nella promozione di politiche di pari opportunità, il Centro risorse regionale per l'integrazione delle donne nella vita economica e sociale, già istituito presso la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, della l.r. 16/1992, svolge attività di informazione, formazione, animazione e supporto alla progettazione rivolta in particolare agli enti locali e agli organismi di parità, ai servizi di consulenza rivolti alle donne, anche con l'obiettivo di promuovere progetti di sviluppo locale che favoriscano l'inserimento delle donne nella vita economica e sociale.

 

     Art. 11. (Attività di ricerca, formazione e comunicazione della Regione)

1. La Regione, al fine di sviluppare la conoscenza e la diffusione delle iniziative volte a realizzare il principio di parità tra uomo e donna, nonché l'attuazione di politiche di pari opportunità, cura e promuove attività di ricerca, formazione e comunicazione sulle relative proposte di intervento, che possono essere presentate anche dai diversi soggetti iscritti al Centro risorse regionale previsto all'articolo 10 [4].

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 12. (Prima elezione)

1. L'elezione del CPO deve avvenire entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ogni richiamo alla 'Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna', istituita con l.r. 16/1992, contenuto in norme e atti regionali, deve intendersi riferito al Consiglio per le pari opportunità istituito dalla presente legge.

 

     Art. 13. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 2 maggio 1992, n. 16 (Istituzione e funzioni della "Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna");

b) la legge regionale 18 febbraio 1998, n. 6 (Sostituzione dell'art. 4 della L.R. 2 maggio 1992, n. 16 'Istituzione e funzioni della 'Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna'');

c) i commi 31 e 32 dell'articolo 7 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999-2001 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

d) il comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 34/1978);

e) il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);

f) il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2004).

 

     Art. 14. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 6 si provvede annualmente, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 34/78, con le risorse stanziate all'UPB 4.1.1.169 'Funzionamento del Consiglio regionale' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e successivi.

2. Per le spese derivanti dagli articoli 10 e 11 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000,00 euro [5].

3. Agli oneri di 50.000,00 euro di cui al comma 2, si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità di competenza e di cassa dell'UPB 7.4.0.2.210 'Fondo per altre spese correnti' per l'esercizio finanziario 2011 .

4. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.1.2.82 'La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni regionali' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e successivi è incrementata di 50.000,00 euro.

 

     Art. 15. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 27 novembre 2020, n. 22.

[2] Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 27 novembre 2020, n. 22.

[3] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 novembre 2020, n. 22.

[4] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 27 novembre 2020, n. 22.

[5] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 27 novembre 2020, n. 22.