§ 5.2.80 – L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.
Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:02/02/2001
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di assetto istituzionale).
Art. 2.  (Disposizioni in materia di sviluppo economico).
Art. 3.  (Disposizioni in materia di territorio, ambiente ed infrastrutture).
Art. 4.  (Disposizioni in materia di servizi alla persona ed alla comunità).
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.2.80 – L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9 ter della L.R. 34/1978.

(B.U. 6 febbraio 2001, n. 6 – S.O. n. 1).

 

     Art. 1. (Disposizioni in materia di assetto istituzionale).

     1. [1].

     2. [2].

     3. [3].

     4. [4].

     5. [5].

     6. [6].

     7. Alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [7];

     b) il comma 3 dell'articolo 8 è abrogato.

     8. Alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 (Disciplina del sistema informativo regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato;

     b) [8];

     c) l'articolo 8 è abrogato;

     d) il comma 1 dell'articolo 10 è abrogato.

     9. [Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

     a) l'articolo 30 è abrogato] [9].

     10. Le attività attualmente svolte dai centri di innovazione tecnico educativa (CITE) continuano ad essere esercitate dalle strutture regionali competenti, nelle more dell'attuazione del processo di conferimento di funzioni nei termini di cui alla l.r. 1/2000.

     11. [10].

     12. [Al fine di promuovere e sostenere la collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere infrastrutturali di interesse pubblico, la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce con apposito atto l'Unità regionale per la finanza di progetto (Unità), che si avvale della Società finanziaria regionale. La Giunta stabilisce altresì l'organizzazione e specifica le funzioni dell'unità.] [11]

     13. [12].

     14. [Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei Consiglieri della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [13];

     b) [14]] [15].

     15. - 22. Oggetto di rinvio.

     23. [Alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [16];

     b) [17]] [18].

     24. Al fine di accelerare i procedimenti amministrativi previsti dalla legislazione regionale vigente e di garantire il rispetto dei tempi per i relativi provvedimenti della Giunta regionale, in sintonia con i principi di cui alla legge 8 agosto 1990, n. 241, nei casi in cui le vigenti leggi regionali contengono le seguenti espressioni "sentita la commissione consiliare competente", "sentito il parere della commissione consiliare competente", ed altri consimili, i pareri devono essere resi nel termine di trenta giorni dall'assegnazione della rispettiva richiesta.

     25. Nei casi in cui le vigenti leggi regionali contengano l'espressione "d'intesa con la commissione consiliare competente" o consimile, le intese devono essere conseguite nel termine di sessanta giorni dall'assegnazione delle rispettive richieste.

     26. In caso di decorrenza del termine senza che la commissione consiliare abbia comunicato il parere o si sia espressa in ordine al raggiungimento dell'intesa di cui ai commi 24 e 25, o senza che la medesima abbia rappresentato esigenze istruttorie, la Giunta regionale può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere o dell'intesa.

     27. Ove la commissione consiliare abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 24 può essere interrotto per una sola volta. In tale caso il parere deve essere reso definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori dal parte della commissione competente.

     28. La decorrenza dei termini di cui ai commi 24 e 25 resta sospesa dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di sviluppo economico).

     1. [19].

     2. [20].

     3. In fase di prima applicazione la Giunta approva le misure di intervento previste dall'articolo 3 comma 3 ter della l.r. 35/1996, così come inserito dall'articolo 2, comma 2, lettera c) della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

     4. In fase di prima applicazione gli indirizzi programmatici ed i criteri per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione ed al potenziamento dello sportello unico per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 35/1996, come integrato dall'articolo 2, comma 2, lettera a) della presente legge, sono quelli individuati con delibera del Consiglio regionale 1 ottobre 1997, n. VI/697, allegato A), misura c.

     5. [21]

     6. [Alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case e appartamenti per vacanze) è apportata la seguente modifica:

     a) l'articolo 18 è abrogato] [22].

     7. [23].

     8. [Alla L.R. 23 giugno 1997, n. 24 (Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [24];

     b) [25];

     c) [26]]. [27]

     9. [28].

     10. [29].

     11. [30].

     12. La legge regionale 13 aprile 1974, n. 18 (Istituzione dell'albo degli imprenditori agricoli) è abrogata.

     13. La legge regionale 12 giugno 1975, n. 83 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 13 aprile 1974, n. 18) è abrogata, fatti salvi i rapporti pregressi, determinati dagli articoli 3 e 4.

     14. [31].

     15. [32].

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di territorio, ambiente ed infrastrutture).

     1. [33].

     2. [Alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 (Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [34];

     b) [35].

     3. [36].

     4. [37].

     5. [38].

     6. [39].

     7. [40].

     8. [41].

     9. [42].

     10. [43]] [44].

     11. La Regione partecipa al finanziamento del Programma URBAN II, di iniziativa comunitaria, di cui al D.M. 19 luglio 2000. Con apposito provvedimento la Giunta regionale individua i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.

     12. Con decorrenza 1° gennaio 2001 la Regione provvede alla conversione degli atti di concessione, emessi dall'amministrazione statale, inerenti l'utilizzo dei beni del demanio idrico, di cui agli articoli 86 e 89 del d.lgs.. 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

     13. I titolari di concessione di cui al comma 12 che non abbiano avuto notificato l'atto di conversione entro il 30 novembre 2001, dovranno presentare alla Regione apposita richiesta per la conversione del titolo concessorio entro i successivi novanta giorni.

     14. Decorso il termine di cui al comma 13 le concessioni per le quali non sia stata rilasciata la conversione o non sia stata presentata la relativa richiesta di conversione cessano dalla loro validità a tutti gli effetti.

     15. La Regione disciplina le modalità di riscossione dei canoni di cui all'articolo 86 del d.lgs.. 31 marzo 1998, n. 112, e di ogni altro onere connesso.

 

     Art. 4. (Disposizioni in materia di servizi alla persona ed alla comunità).

     1. [45].

     2. Per effetto delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 31/1997 come sostituito dal comma 1, lettera d), la Giunta regionale esamina e, se ne ricorrono le condizioni, approva, ai fini dell'applicazione della D.G.R. 40903 del 29 dicembre 1998, i piani di organizzazione ed i piani strategici che gli ospedali classificati senza fini di lucro e IRCCS di diritto pubblico hanno adottato e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

     3. [46].

     4. La legge regionale 13 febbraio 1988, n. 5 (Istituzione e modalità di gestione dell'elenco regionale delle imprese abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del fondo sanitario nazionale) è abrogata.

     5. [47].

     6. [48].

     7. Gli enti che hanno beneficiato di contributi regionali a rimborso per spese di investimento ai sensi della l.r. 10 maggio 1980, n. 54 (Attuazione di un programma straordinario di completamento degli interventi previsti dalle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891) e che pagano annualità ad un tasso di interesse superiore a quello stabilito per i nuovi finanziamenti dalla Cassa Depositi e Prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono:

     a) estinguere anticipatamente il debito residuo in un'unica soluzione senza pagamento di penali;

     b) ottenere l'applicazione di un tasso di interesse pari a quello come sopra praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti. La decorrenza del nuovo tasso ha effetto dall'annualità 2001 fermo restando la durata originaria del rimborso.

     Con successivo atto sono definite le modalità operative.

     [8. Alla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [49];

     b) [50];

     c) [51];

     d) il comma 5 dell'articolo 9 è abrogato.] [52]

     9. [Alla legge regionale 22 aprile 1996, n. 9 (Partecipazione della regione Lombardia alla fondazione 'I pomeriggi musicali di Milano') sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [53];

     b) [54];

     c) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato] [55].

     10. [Alla legge regionale 20 agosto 1994, n. 23 (Interventi della regione Lombardia per l'ente autonomo teatro 'Alla Scala' di Milano) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [56];

     b) il comma 3 dell'articolo 6 è abrogato] [57].

     11. [Alla legge regionale 9 aprile 1994, n. 10 (Partecipazione della regione Lombardia come socio fondatore all'Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro Europa) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [58];

     b) il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato] [59].

     12. [Alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 32 (Partecipazione della Regione Lombardia come ente fondatore alla associazione 'Centro teatrale bresciano') sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [60];

     b) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato] [61].

     13. [62].

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Modifica gli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. La lett. a) è stata abrogata dall'art. 100 della L.R. 16 luglio 2007, n. 15. La lett. j) è stata abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[2] Modifica gli artt. 1, 4, 9, 11, 12, 27, 35 e 40 della L.R. 30 dicembre 1999, n. 30.

[3] Modifica gli artt. 2, 3, 4 e 17, e aggiunge l'art. 3 bis nella L.R. 19 maggio 1997, n. 14.

[4] Modifica gli artt. 1, 3, 4, 5, 6 e 7, e abroga l'art. 2 della L.R. 28 ottobre 1996, n. 31.

[5] Aggiunge l'art. 7 bis nella L.R. 15 maggio 1993, n. 14.

[6] Modifica gli artt. 8, 10, 11, 15 e 16 della L.R. 14 dicembre 1991, n. 33.

[7] Sostituisce il comma 2, art. 8 della L.R. 5 giugno 1989, n. 20.

[8] Sostituisce il comma 1, art. 5 della L.R. 16 marzo 1981, n. 15.

[9] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.

[10] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20. Sostituisce la lettera c), comma 1, art. 10 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16.

[11] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 35 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[12] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20. Sostituisce l'art. 26 della L.R. 10 marzo 1995, n. 10.

[13] Aggiunge il comma 3 bis nell'art. 4 della L.R. 23 luglio 1996, n. 17.

[14] Aggiunge il comma 1 bis nell'art. 7 ter della L.R. 23 luglio 1996, n. 17.

[15] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 24 giugno 2013, n. 3.

[16] Aggiunge il comma 1 bis nell'art. 2 della L.R. 7 settembre 1996, n. 21.

[17] Aggiunge l'art. 8 ter nella L.R. 7 settembre 1996, n. 21.

[18] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[19] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 15 ottobre 2007, n. 25. Modifica gli artt. 3, 4, 48 e 51 della L.R. 29 giugno 1998, n. 10.

[20] Modifica gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, aggiunge gli artt. 8 ter e 13 ter, abroga l'art. 11 della L.R. 16 dicembre 1996, n. 35.

[21] Comma abrogato dall'art. 100 della L.R. 16 luglio 2007, n. 15. Modifica gli artt. 13, 21 e 22, sostituisce l'art. 20, e abroga gli artt. 23 e 24 della L.R. 16 settembre 1996, n. 27.

[22] Comma abrogato dall'art. 100 della L.R. 16 luglio 2007, n. 15.

[23] Sostituisce la lettera c1), punto 4, allegato A della L.R. 7 febbraio 2000, n. 7.

[24] Sostituisce la lettera c), comma 1, art. 3 della L.R. 23 giugno 1997, n. 24.

[25] Sostituisce il comma 1, art. 6 della L.R. 23 giugno 1997, n. 24.

[26] Sostituisce l'art. 17 della L.R. 23 giugno 1997, n. 24.

[27] Comma abrogato dall'art. 176 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31.

[28] Sostituisce gli artt. 47 e 52 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26.

[29] Comma abrogato dall'art. 176 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31. Modifica gli artt. 5 e 12 della L.R. 8 luglio 1989, n. 24.

[30] Comma abrogato dall'art. 176 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31. Sostituisce il comma 2, art. 4 della L.R. 24 maggio 1985, n. 52.

[31] Modifica gli artt. 6 e 8 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 28.

[32] Comma abrogato dall'art. 86 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27. Modifica l'art. 3 della L.R. 27 giugno 1988, n. 36.

[33] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11. Modifica gli artt. 4, 11 quinquies, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30 e 31 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[34] Sostituisce il comma 1, art. 16 della L.R. 25 marzo 1995, n. 13.

[35] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 17 della L.R. 25 marzo 1995, n. 13.

[36] Modifica gli artt. 9, 34 e 43, e aggiunge gli artt. 41 bis e 41 ter nella L.R. 8 agosto 1998, n. 14.

[37] Sostituisce il comma 7, art. 13 della L.R. 28 aprile 1997, n. 13.

[38] Sostituisce il comma 7, art. 1 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[39] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 5, fatto salvo quanto ivi previsto. Aggiunge l'art. 8 bis nella L.R. 3 settembre 1999, 20.

[40] Sostituisce il comma 3, art. 3 della L.R. 1 agosto 1992, n. 23.

[41] Modifica gli artt. 3 e 5 della L.R. 10 gennaio 1989, n. 2.

[42] Modifica gli artt. 1, 3 e 4 della L.R. 4 giugno 1979, n. 29.

[43] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 14 agosto 1973, n. 34.

[44] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[45] Comma abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33. Modifica gli artt. 4, 7, 8, 12, 13 e 15 della L.R. 11 luglio 1997, n. 31.

[46] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Abrogava gli artt. 1, 2, 3, 5, e 6 della L.R. 5 novembre 1993, n. 36.

[47] Comma abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33. Sostituisce il comma 2, art. 4 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[48] Modifica l'art. 4 della L.R. 6 dicembre 1999, n. 23.

[49] Lettera abrogata dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22. Sostituiva l'art. 3 della L.R. 15 gennaio 1999, n. 1.

[50] Lettera abrogata dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22. Sostituiva l'art. 3 della L.R. 15 gennaio 1999, n. 1.

[51] Lettera abrogata dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22. Sostituiva l'art. 3 della L.R. 15 gennaio 1999, n. 1.

[52] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22.

[53] Sostituisce il comma 2, art. 2 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9.

[54] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9.

[55] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 30 luglio 2008, n. 21.

[56] Sostituisce il comma 1, art. 5 della L.R. 20 agosto 1994, n. 23.

[57] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 30 luglio 2008, n. 21.

[58] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 9 aprile 1994, n. 10.

[59] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 30 luglio 2008, n. 21.

[60] Sostituisce il comma 2, art. 1 della L.R. 5 novembre 1993, n. 32.

[61] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 30 luglio 2008, n. 21.

[62] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 29 aprile 2011, n. 8. Aggiunge il comma 1 ter all'art. 1 della L.R. 2 maggio 1992, n. 16.