§ 5.2.36 - L.R. 19 maggio 1997, n. 14.
Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:19/05/1997
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione)
Art. 2.  (Tipologie di contrattazione).
Art. 3.  (Forme di contrattazione).
Art. 3 bis.  (Delibera di programmazione delle acquisizioni).
Art. 4.  (Contratti di fornitura di beni).
Art. 5.  (Contratti di appalto di servizi).
Art. 6.  (Requisiti per l'ammissione alle pubbliche gare).
Art. 7.  (Requisiti di capacità tecniche).
Art. 8.  (Requisiti di capacità finanziaria ed economica).
Art. 9.  (Raggruppamento di imprese).
Art. 10.  (Criteri di aggiudicazione)
Art. 11.  (Indizione).
Art. 12.  (Subappalti e cessioni di contratti).
Art. 13.  (Albo dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi).
Art. 14.  (Procedimento di gara)
Art. 15.  (Responsabile unico del procedimento)
Art. 16.  (Procedure negoziate).
Art. 17.  (Aggiudicazioni).
Art. 18.  (Offerte anormalmente basse).
Art. 19.  (Stipula ed esecuzione dei contratti)
Art. 20.  (Controlli sull'esecuzione del contratto)
Art. 21.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 22.  (Abrogazioni).
Art. 23.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.2.36 - L.R. 19 maggio 1997, n. 14.

Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 'Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007', in materia di acquisizione di forniture e servizi [1].

(B.U. 23 maggio 1997, n. 21 - 1 suppl. ord.).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Ambito di applicazione) [2]

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e nell'ambito della potestà legislativa regionale concorrente ed esclusiva di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, i procedimenti contrattuali in materia di acquisizione di forniture e servizi della Regione e degli enti del sistema regionale elencati agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), di seguito denominati stazioni appaltanti [3].

2. Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006 disciplinano gli aspetti organizzativi e contabili dei propri procedimenti contrattuali sulla base dei rispettivi ordinamenti, tenendo conto dei principi e delle disposizioni di cui alla presente legge ed assicurando in ogni caso il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché del principio della distinzione tra i compiti di indirizzo degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti [4].

3. Per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le norme del d.lgs. 163/2006.

 

     Art. 2. (Tipologie di contrattazione).

     1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali), i procedimenti contrattuali dai quali deriva un'entrata sono effettuati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, secondo le modalità definite da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1, anche utilizzando gli strumenti previsti dall'articolo 3, comma 7 [5].

     1 bis. Per le dismissioni del patrimonio mobiliare regionale delle aziende sanitarie si può procedere a trattativa privata quando l'entrata stimata non sia superiore all'importo di 200.000 euro o, comunque, all'importo di soglia comunitaria. In tal caso, la trattativa privata, accompagnata da idonea pubblicità quando l'entrata stimata sia superiore a 20.000 euro, può essere organizzata anche con ricorso agli usi del commercio e del mercato e con ampia libertà di forme, nel rispetto dei principi della trasparenza e dell'economicità dell'azione amministrativa [6].

     2. [I contratti di appalto di fornitura di beni o di appalto di servizi sono regolati dalle disposizioni della presente legge] [7].

     3. [Si definiscono contratti di fornitura di beni i contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto l'acquisto, il leasing, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto di prodotti, conclusi con un fornitore, anche se la fornitura dei prodotti comporti opere di posa e installazione] [8].

     4. [Si definiscono contratti di appalto di servizi i contratti o le convenzioni a titolo oneroso stipulati con un prestatore di servizi, compresi i servizi bancari, assicurativi e finanziari, i servizi informatici, nonché quelli di formazione del personale, con esclusione di quelli stipulati con soggetti che operano nei settori della erogazione di acqua e di energia, che forniscono servizi di trasporto o che operano nel settore delle telecomunicazioni] [9].

     5. [Qualora un contratto comprenda la fornitura di beni e la prestazione di servizi, la sua qualificazione dipende dalla prevalenza del valore economico di una fattispecie sull'altra] [10].

     6. [Gli appalti che insieme alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi comprendano anche l'esecuzione di lavori sono considerati appalti di fornitura o di servizi qualora i lavori assumano funzione accessoria e non costituiscano l'oggetto principale dell'appalto] [11].

     7. [Gli importi posti a base delle gare d'appalto devono essere obbligatoriamente al netto dell'IVA] [12].

 

     Art. 3. (Forme di contrattazione). [13]

     1. [I contratti di fornitura di beni e i contratti di appalto di servizi sono stipulati con contraenti scelti mediante le seguenti procedure:

     a) pubblico incanto;

     b) licitazione privata, appalto concorso;

     c) nei casi espressamente previsti, trattativa privata;

     d) [procedure telematiche] [14].

     2. [La scelta della procedura ristretta ovvero di una procedura negoziata deve essere motivata nel provvedimento di indizione] [15].

     3. [E’ consentito provvedere, secondo gli usi del commercio, all’acquisizione di beni e servizi di importo massimo pari a centotrentamila euro al netto dell’IVA. Tale procedura comporta la richiesta di almeno tre preventivi qualora l’importo della spesa non superi l’ammontare di cinquantamila euro al netto dell’IVA., e di almeno cinque preventivi qualora l’importo della spesa sia compreso tra cinquantamila e centotrentamila euro al netto dell’IVA.; la scelta del contraente può avvenire in base al criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa; è consentito prescindere dalla richiesta di pluralità dei preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, oppure nel caso di completamento delle prestazioni non previste nel contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo, ovvero quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di ventimila euro al netto dell’IVA] [16].

     3 bis Ferme restando le competenze dei funzionari delegati di cui al titolo VI del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 (Regolamento di contabilità della Giunta regionale), la Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), stabilisce con deliberazione:

a) modalità, anche con riferimento alla programmazione, oggetti e limiti di importo per l’acquisizione di beni e servizi in economia;

b) oggetti e limiti di importo per le spese di competenza dei funzionari delegati;

c) direttive per l’applicazione di quanto previsto alle lettere a) e b), da parte dei soggetti del sistema regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’ – Collegato 2007) [17].

     4. [E’ consentito il ricorso alla procedura di cui al comma 3, sempre nel limite di importo di centotrentamila euro, anche nelle seguenti ipotesi:

     a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

     b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo;

     c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

     d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la salute pubblica, il patrimonio storico, artistico e culturale] [18].

     5. Per gli enti del settore sanità e le ASP di cui alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) i contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono negoziati secondo le norme di diritto privato con le modalità stabilite dai rispettivi atti aziendali, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza [19].

     6. [La Giunta regionale può rideterminare il valore relativo agli acquisti di cui al comma 4 nel rispetto della normativa vigente] [20].

     7. Le procedure di acquisto sono esperite anche attraverso l’utilizzo di sistemi e strumenti telematici, come previsti dalla normativa nazionale, ovvero mediante il ricorso a infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte, nonché avvalendosi di modalità centralizzate di acquisto, ivi compresa la centrale regionale acquisti istituita ai sensi dell’articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e dell’articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘legge finanziaria 2007’) nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza e della concorrenza, di semplificazione, trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa, nonché di parità di trattamento dei partecipanti [21].

     7 bis. [Nel pubblico incanto esperito mediante strumenti elettronici e telematici, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto fino a tredici giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet; nelle procedure ristrette, esperite con le medesime modalità, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione può essere ridotto fino a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet e quello per la ricezione delle offerte fino a tredici giorni dalla data dell’invio degli inviti. La facoltà di riduzione dei termini è ammessa qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la procedura riguardi l’acquisizione di beni o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

b) il bando, il capitolato e ogni altro documento di gara siano pubblicati sul sito internet regionale appositamente dedicato;

c) sia previsto che l’offerta e, nelle procedure ristrette, la domanda di partecipazione e l’invito a presentare offerta, debbano essere trasmesse in via telematica] [22].

     7 ter. [Nelle procedure esperite con modalità elettronica e telematica, avuto riguardo alla specificità degli strumenti utilizzati, il bando può stabilire che la seduta di gara non si svolga in forma pubblica [23].

     7 quater. [Nelle procedure esperite mediante il supporto di strumenti elettronici e telematici, qualora il valore stimato dell’appalto sia inferiore alla soglia comunitaria, l’aggiudicazione può essere preceduta dal rilancio dinamico delle offerte attraverso una o più fasi successive. Il rilancio dinamico può riguardare i prezzi nonché, quando l’appalto è aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, i valori degli altri elementi dell’offerta, a condizione che essi possano essere espressi in cifre o percentuali in modo da essere suscettibili di valutazione automatica] [24].

     7 quinquies. [Per l’applicazione del comma 7 bis, il sito di cui alla lettera b), fino all’attivazione del sito internet regionale appositamente dedicato, è da intendersi quello dell’ente appaltante] [25].

 

     Art. 3 bis. (Delibera di programmazione delle acquisizioni). [26]

     1. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale adotta una delibera di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi indispensabili al funzionamento delle proprie strutture. E' facoltà della Giunta regionale operare dopo un semestre una ricognizione degli acquisti preventivati e deliberati [27].

 

Titolo II

FORNITURE DI BENI

 

     Art. 4. (Contratti di fornitura di beni). [28]

     [1. Per i contratti di fornitura di beni d'importo uguale o superiore al limite di valore stabilito dalla vigente normativa si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6, nell'art. 6, nell'art. 7, nell'art. 8, comma 6, nell'art. 9 nell'art. 10, nell'art. 11, nell'art. 12, nell'art. 13, nell'art. 16, nell'art. 17, nell'art. 18, nell'art. 19, commi 2 e 3 e nell'art. 21, della direttiva 93/36/CEE [29].

     2. La procedura di scelta del contraente viene determinata con provvedimento dell'amministrazione regionale [30].

     3. E' fatto divieto di scissione o frazionamento delle forniture; qualora sia necessaria la suddivisione della fornitura in lotti, la delibera di indizione della procedura di scelta del contraente deve recare espressa motivazione delle ragioni tecniche della suddivisione in lotti e la indicazione delle caratteristiche differenziali in lotti.

     4. [31].

     5. [32].]

 

Titolo III

APPALTI DI SERVIZI

 

     Art. 5. (Contratti di appalto di servizi).

     1. [Agli appalti di servizi, definiti ai sensi dell'art. 2 comma 4, di importo uguale o superiore al limite di valore stabilito dalla vigente normativa si applicano le disposizioni contenute negli artt. 4, 7, 8, 9, 15 e 22 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157] [33].

     2. [E' vietato il frazionamento di servizi rientranti nella medesima specie salvo motivate ragioni di convenienza] [34].

     3. [Quando servizi di diversa specie sono posti ad oggetto della medesima procedura di aggiudicazione, si applica la procedura di scelta relativa al servizio prevalente] [35].

     4. [36].

     5. Per la fornitura di servizi, la Regione e le amministrazioni di cui all'art. 1 possono, di volta in volta, deliberare di aggiudicare appalti di servizi, stipulando apposite convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali», a norma dell'art. 5 della medesima legge, come sostituito dall'art. 20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea», e con le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato», a norma dell'art. 7 della medesima legge.

 

Titolo IV

NORME COMUNI

 

     Art. 6. (Requisiti per l'ammissione alle pubbliche gare). [37]

     [1. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare per la aggiudicazione degli appalti di forniture di beni e per la aggiudicazione degli appalti di servizi, coloro che:

     a) si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o che si trovino in altra situazione equipollente;

     b) siano sottoposti a procedimenti di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta, di concordato preventivo, oppure di qualunque altro procedimento equipollente;

     c) siano stati condannati per reati relativi alla condotta professionale con sentenza passata in giudicato, e nel caso di persona giuridica, qualora il legale rappresentante di questa sia stato condannato a tale titolo;

     d) si siano resi responsabili di gravi documentate violazioni nei doveri professionali;

     e) non abbiano adempiuto agli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni vigenti nel proprio paese e in quello in cui concorrono;

     f) non abbiano adempiuto agli obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative vigenti nel proprio paese ed in quello in cui concorrono;

     g) si siano resi colpevoli di gravi inesattezze nelle informazioni fornite all'amministrazione.

     2. Salvo quanto disposto dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 recante disposizioni contro la mafia e successive modificazioni e integrazioni, l'assenza delle condizioni di esclusione di cui al comma 1 può essere dimostrata, ai fini della partecipazione alla gara, anche nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 recante norme sulla documentazione amministrativa, la legalizzazione e l'autenticazione di firme, fatta salva la produzione di formali certificazioni da parte di colui che viene dichiarato aggiudicatario.

     3. Il mancato invito a gare a procedura ristretta di chi ne ha fatto richiesta, deve essere motivato. La decisione deve essere comunicata all'interessato.]

 

     Art. 7. (Requisiti di capacità tecniche). [38]

     [1. La prova delle capacità tecniche dei soggetti che si intendono invitare può essere valutata mediante uno o più dei seguenti elementi:

     a) la documentazione delle principali forniture e dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni con indicazione dei relativi importi, date e destinatari, pubblici e privati;

     b) la documentazione dei titoli di studio o professionali dei responsabili della prestazione di servizi;

     c) la descrizione delle apparecchiature tecniche, delle misure prese per garantire la qualità, e dei mezzi di studio e di ricerca di cui si dispone;

     d) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità;

     e) l'esibizione di campioni e/o fotografie e descrizioni dei prodotti da fornire, la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione;

     f) i certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinati requisiti o norme, ovvero la buona resa dei servizi;

     g) la certificazione di sistemi di qualità riguardanti aziende operanti nei settori elettrotecnici ed elettronici, rilasciata da organismi terzi indipendenti, riconosciuti a livello nazionale ed internazionale.

     2. Nel bando di gara devono essere indicate le specifiche referenze da presentare, in relazione alle esigenze connesse a ciascuna fornitura di beni ovvero a ciascun appalto di servizi.]

 

     Art. 8. (Requisiti di capacità finanziaria ed economica). [39]

     [1. La prova della capacità finanziaria ed economica del soggetto che si intende invitare alle gare, può essere richiesta attraverso:

     a) idonee dichiarazioni bancarie;

     b) la presentazione del bilancio o di estratti dello stesso;

     c) una dichiarazione del fatturato globale dell'impresa e del fatturato relativo agli ultimi tre esercizi finanziari, ovvero del fatturato riferibile alle prestazioni oggetto del contratto da stipulare.

     2. Nel bando di gara devono essere specificate le referenze richieste tra quelle previste al comma 1.]

 

     Art. 9. (Raggruppamento di imprese). [40]

     [1. Fermo l'obbligo di consentire, in ogni caso, la partecipazione alle gare di evidenza pubblica indette a procedura aperta o a procedura ristretta di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, il bando di gara deve specificare se i requisiti di capacità tecnica e quelli di capacità finanziaria ed economica debbano essere posseduti da ciascuna impresa o dal raggruppamento unitariamente considerato, ovvero dalla sola impresa mandataria-capogruppo.

     2. E' vietato successivamente all'invito il raggruppamento temporaneo di imprese invitate separatamente. E', altresì, vietata la partecipazione alla gara di appalto quali soggetti singoli ai soggetti che già partecipino alla gara quali soggetti raggruppati, consorziati o comunque collegati con altri partecipanti e viceversa.

     3. Ai raggruppamenti di imprese si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358, «Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE».]

 

     Art. 10. (Criteri di aggiudicazione) [41]

1. Nei contratti di cui alla presente legge la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dal d.lgs. 163/2006.

2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli elementi di valutazione delle offerte tecniche devono essere adeguatamente specificati nella documentazione di gara, a ciascuno di essi viene attributo un peso in relazione alla specificità dell'appalto e il prezzo deve ricevere autonoma e congrua valutazione, assicurando la separazione dell'offerta tecnica da quella economica.

3. Al fine di tutelare e valorizzare la compatibilità ambientale di beni e servizi, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, tengono conto, nella definizione dei criteri previsti al comma 2, anche di elementi di sostenibilità ambientale quali il risparmio energetico, l'impiego di materiali e soluzioni tecnologiche ecocompatibili, la riduzione dei rischi per l'ambiente, nonché per la salute e la sicurezza di lavoratori ed utilizzatori.

4. La valutazione dell'offerta tecnica avviene in una o più sedute riservate di cui viene redatto specifico verbale e, nel caso di procedure aperte o ristrette, i risultati sono comunicati ai partecipanti in apposita seduta pubblica.

5. Nelle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 84 del d.lgs. 163/2006, in relazione alla specificità dell'appalto, possono essere nominati componenti esterni soggetti in possesso di documentata esperienza ovvero di comprovata competenza tecnica nella materia oggetto dell'appalto.

 

     Art. 11. (Indizione). [42]

     1. Ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1, individua la struttura o l'organo competente ad adottare il provvedimento di indizione della gara.

     2. Il provvedimento di cui al comma 1 approva la documentazione di gara nella quale sono definiti il tipo di procedura, il criterio di aggiudicazione e gli altri elementi previsti dalla legge.

 

     Art. 12. (Subappalti e cessioni di contratti). [43]

     [1. E' vietata la cessione in tutto o in parte dei contratti concernenti forniture di beni o appalti di servizi.

     2. Il bando può consentire il subappalto in misura non superiore al 30% ed unicamente a favore di imprese che posseggano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi già richiesti nei confronti dell'appaltatore.

     3. Il concorrente che intenda valersi della facoltà di cui al comma 2 deve indicare nell'offerta la quota di appalto che intende subappaltare; il subappalto è condizionato all'accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte del dirigente responsabile.

     4. La cessione dei crediti nascenti da contratto è subordinata alla discrezionale adesione dell'amministrazione previa verifica della sussistenza, in capo al cessionario delle condizioni soggettive di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Al subappalto nel settore degli appalti di pubblici servizi si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 recante disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, e successive modificazioni ed integrazioni.]

 

     Art. 13. (Albo dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi). [44]

     [1. La giunta regionale può istituire un albo di soggetti abilitati a partecipare alle procedure aperte, ristrette, ovvero negoziate per la scelta dei contraenti, individuando le condizioni, modalità e termini per l'iscrizione.

     2. Ogni due anni i soggetti iscritti all'albo, di cui al comma 1, debbono dichiarare la sussistenza delle condizioni per l'iscrizione.

     3. All'albo si attinge, preferibilmente, per la procedura a trattativa privata e per quella secondo gli usi del commercio; in ogni caso nessun soggetto può essere escluso dalle gare, o non invitato a procedura ristretta o negoziata, perché non iscritto all'albo [45].

     4. Qualunque sia l'importo stimato delle forniture di beni o dei servizi da appaltare, nessuna specie di gara può essere indetta con la previsione di riserve circa la partecipazione, ovvero l'aggiudicazione, a favore di soggetti con riferimento alla sede di attività ovvero alla forma giuridica rivestita, fatto salvo quanto stabilito in materia di cooperative sociali dall'art. 5, comma 5.]

 

Titolo V

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

 

     Art. 14. (Procedimento di gara) [46]

1. Il responsabile unico del procedimento o altro soggetto incaricato di presiedere la gara procede in seduta pubblica, eventualmente assistito dall'ufficiale rogante o da un notaio, e secondo le modalità stabilite da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1:

a) alla verifica della integrità e della chiusura dei plichi contenenti le offerte pervenute;

b) alla verifica della documentazione presentata;

c) alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 48, comma 1, del d.lgs. 163/2006;

d) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, nonché all'individuazione della migliore offerta.

2. Alla comunicazione di eventuali esclusioni si provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 ovvero nei termini previsti dall'articolo 79 del d.lgs. 163/2006, secondo le modalità stabilite da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, nelle procedure ristrette le domande di partecipazione sono valutate dal responsabile unico del procedimento ovvero da altro soggetto o organismo appositamente designato.

4. Alle sedute pubbliche di cui al comma 1 possono intervenire esclusivamente i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti alla gara ovvero loro delegati.

5. Di ogni seduta pubblica si redige apposito verbale. In conformità a quanto stabilito dagli ordinamenti interni delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, con il verbale della seduta che individua la migliore offerta può essere disposta l'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del d.lgs. 163/2006.

6. E' facoltà della stazione appaltante prescindere dalla seduta pubblica nei casi di procedura negoziata con un unico fornitore.

7. Ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1, garantisce la custodia e l'inviolabilità dei plichi contenenti le offerte in ogni fase del procedimento di gara.

 

     Art. 15. (Responsabile unico del procedimento) [47]

1. Per ogni procedimento contrattuale di cui alla presente legge, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, nominano un responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 163/2006.

2. Ove non sia diversamente stabilito con il provvedimento di nomina e compatibilmente con le funzioni attribuite alla dirigenza, al RUP sono attribuiti i seguenti compiti:

a) fornire dati e informazioni per la predisposizione della delibera di programmazione prevista dall'articolo 3-bis, ovvero, nel caso degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei relativi atti di programmazione;

b) disporre l'avvio dei procedimenti di gara e predisporre la relativa documentazione, sottoponendola all'approvazione dell'organo competente ad adottare l'atto di indizione;

c) curare lo svolgimento della gara e presiedere le sedute pubbliche;

d) presiedere le commissioni giudicatrici ove previste;

e) decidere in merito alle ammissioni ed esclusioni dei soggetti partecipanti alle gare e curare le relative comunicazioni;

f) disporre l'aggiudicazione provvisoria e proporre all'organo competente l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

g) curare le comunicazioni all'Osservatorio dei contratti, nonché le segnalazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 163/2006;

h) sottoscrivere il contratto e curarne l'esecuzione ai sensi del comma 3.

3. In sede di vigilanza sull'esecuzione del contratto, il RUP provvede in particolare a:

a) autorizzare nei casi di urgenza o necessità l'esecuzione anticipata del contratto;

b) disporre in merito ai pagamenti;

c) disporre l'applicazione di penali o di altre sanzioni a carico dell'appaltatore;

d) attivare gli strumenti di verifica e controllo delle prestazioni nonché di risoluzione delle controversie, come previsti dal contratto;

e) disporre in merito a recesso e risoluzione del contratto;

f) autorizzare il subappalto nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 163/2006 e dalla documentazione di gara;

g) adottare ogni altro provvedimento che si renda necessario per garantire la conforme e regolare esecuzione dell'appalto.

4. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di nominare un direttore dell'esecuzione, diverso dal RUP, cui affidare in tutto o in parte le funzioni di vigilanza di cui al comma 3.

5. Gli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano le funzioni e i compiti del RUP mediante propri atti organizzativi.

 

     Art. 16. (Procedure negoziate). [48]

     [1. In caso di procedura di scelta del contraente a trattativa privata, all'infuori dei casi di cui agli art. 6, comma 3, della direttiva n. 93/36/CEE e di cui all'art. 7, comma 2 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, le offerte presentate dai soggetti invitati alla trattativa sono esaminate, una per una separatamente, in unica seduta pubblica, e può, contestualmente, essere indetta una gara migliorativa di rilancio.

     2. A conclusione dell'esame delle offerte e dell'eventuale rilancio, i preposti alla procedura esprimono la propria valutazione sulle offerte, attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni poste nel capitolato speciale.]

 

     Art. 17. (Aggiudicazioni).

     1. [Il bando di gara deve indicare chiaramente se il verbale di aggiudicazione tiene luogo di contratto] [49].

     2. L'aggiudicazione definitiva ha per oggetto la verifica di conformità di tutti gli atti di gara e viene disposta con provvedimento della struttura o dell'organo competente individuato da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1 [50].

     2 bis. Modalità, termini e responsabilità nell'adozione dell'atto di cui al comma 2 sono disciplinati in modo da garantire imparzialità e trasparenza, nonché efficacia ed efficienza nella esecuzione delle verifiche e dei controlli da esperire ai sensi della normativa vigente [51].

     3. Ai componenti le commissioni giudidcatrici viene corrisposto apposito compenso, determinato a mezzo di specifico provvedimento dell'amministrazione regionale [52].

     4. [Il bando di gara indetta con procedura aperta, ovvero con procedura ristretta di licitazione privata, ovvero con procedura negoziata, deve indicare chiaramente se possa esservi aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa] [53].

     5. [In caso di gara indetta con procedura ristretta per appalto- concorso, non può esservi aggiudicazione in presenza di una sola offerta] [54].

     6. [Dei provvedimenti di aggiudicazione, ovvero dei verbali che tengono luogo di contratto, viene data immediata comunicazione, corredata di un estratto della motivazione, sia all'aggiudicatario che al soggetto che si è classificato, nell'ordine, immediatamente dopo l'aggiudicatario stesso] [55].

 

     Art. 18. (Offerte anormalmente basse). [56]

     [1. In caso di offerte giudicate anormalmente basse rispetto alla prestazione, il preposto alla gara o commissione, entro i dieci giorni successivi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, chiede per iscritto, motivazione all'offerente della propria offerta.

     2. L'amministrazione tiene conto, in particolare, delle giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento o della fornitura, o delle soluzioni tecniche adottate, o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione delle giustificazioni relative a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da atti ufficiali.

     3. Le singole offerte giudicate anormalmente basse e non sufficientemente giustificate sono escluse.]

 

Titolo VI

ESECUZIONE DEI CONTRATTI

 

     Art. 19. (Stipula ed esecuzione dei contratti) [57]

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del d.lgs. 163/2006, i contratti di cui alla presente legge sono stipulati mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante ove presente, se di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall'articolo 28 del d.lgs. 163/2006, e se conseguenti ad una procedura di evidenza pubblica. Si procede con scrittura privata o altra forma idonea ai sensi della normativa vigente in tutti gli altri casi.

2. Sono fatte salve, in ogni caso, le specifiche modalità di stipulazione dei contratti previste dagli ordinamenti interni degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per eventi imprevisti o per esigenze sopravvenute, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il contraente è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale.

 

     Art. 20. (Controlli sull'esecuzione del contratto) [58]

1. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinano i collaudi, le verifiche di conformità e gli altri strumenti di controllo sull'esecuzione contrattuale, con riferimento alle caratteristiche proprie del singolo appalto e con modalità e termini idonei ad accertare il rispetto delle condizioni pattuite e di tutti gli obblighi contabili e tecnici riferiti alle prestazioni oggetto del contratto.

2. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal RUP ovvero da esperti appositamente nominati in possesso dei requisiti indicati all'articolo 10, comma 5.

3. Per gli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 163/2006, per le forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, nonché per i servizi di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possono essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura o del servizio [59].

.

 

Titolo VII

NORME FINALI E ABROGAZIONI

 

     Art. 21. (Disposizioni finanziarie).

     1. Agli oneri derivanti dall'art. 17 si provvede mediante le somme annualmente stanziate al capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il finanziamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa».

 

     Art. 22. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate:

     a) la l.r. 28 aprile 1983, n. 36 «Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti e aziende da essa dipendenti»;

     b) le disposizioni contenute nel titolo IV della l.r. 31 dicembre 1980, n. 106, «Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi di competenza delle unità socio-sanitarie locali (USSL)», come sostituito dalla l.r. 20 marzo 1990, n. 15 e modificato dalla l.r. 8 aprile 1995, n. 18, concernente l'adeguamento alle direttive CEE delle disposizioni sui contratti delle USSL e dalla l.r. 30 dicembre 1994, n. 45;

     c) la l.r. 20 marzo 1990, n. 15, «Modificazione delle disposizioni del titolo IV della l.r. 31 dicembre 1980, n. 106 "Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi di competenza delle unità socio-sanitarie locali (USSL)" e approvazione del capitolato generale per le forniture di beni e servizi alle USSL e ad altri enti ospedalieri».

 

     Art. 23. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.  1 (Ambito di applicazione)

Art.  2 (Tipologie di contrattazione)

Art.  3 (Forme di contrattazione)

 

Titolo II

FORNITURE DI BENI

Art.  4 (Contratti di fornitura di beni)

 

Titolo III

APPALTI DI SERVIZI

Art.  5 (Contratti di appalto di servizi)

 

Titolo IV

NORME COMUNI

Art.  6 (Requisiti per l'ammissione alle pubbliche gare)

Art.  7 (Requisiti di capacità tecniche)

Art.  8 (Requisiti di capacità finanziaria ed economica)

Art.  9 (Raggruppamento di imprese)

Art. 10 (Criteri di aggiudicazione)

Art. 11 (Indizione)

Art. 12 (Subappalti e cessioni di contratti)

Art. 13 (Albo dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi)

 

Titolo V

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 14 (Procedure aperte)

Art. 15 (Procedure ristrette)

Art. 16 (Procedure negoziate)

Art. 17 (Aggiudicazioni)

Art. 18 (Offerte anormalmente basse)

 

Titolo VI

ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 19 (Clausole contrattuali)

Art. 20 (Collaudo)

 

Titolo VII

NORME FINALI E ABROGAZIONI

Art. 21 (Disposizioni finanziarie)

Art. 22 (Abrogazioni)

Art. 23 (Dichiarazione d'urgenza)


[1] Titolo sostituito dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[3] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[5] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3, già modificato dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[7] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[8] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[9] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[10] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[11] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[12] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[13] Articolo modificato dalla L.R. 27 gennaio 1998, n. 1, dall'art. 4 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15, dalla L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 e così sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[14] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7. Lettera d) soppressa dall’art. 1 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[15] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[16] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27, dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12, sostituito dall’art. 1 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 33.

[17] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 33.

[18] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27 e abrogato dall’art. 1 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[19] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[20] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[21] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12, già sostituito dall’art. 1 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 33.

[22] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 33.

[23] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 33.

[24] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 33.

[25] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 33.

[26] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[27] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[28] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[29] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[30] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[31] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[32] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[33] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[34] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[35] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[36] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[37] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[38] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[39] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[40] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[41] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[42] Articolo modificato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[43] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[44] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[45] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[46] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[47] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[48] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[49] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[50] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[51] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[52] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[53] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[54] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[55] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[56] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[57] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[58] Articolo modificato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[59] La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 2011, n. 53, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.