§ 3.5.53 – L.R. 24 marzo 2003, n. 3.
Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:24/03/2003
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere organizzativo).
Art. 2.  (Disposizioni in materia di sviluppo economico).
Art. 3.  (Disposizioni in materia di territorio).
Art. 4.  (Disposizioni in materia di servizi alla persona).
Art. 5.  (Entrata in vigore).


§ 3.5.53 – L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona.

(B.U. 27 marzo 2003, n. 13 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere organizzativo).

     1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l’articolo 9 bis è sostituito dal seguente:

     “Art. 9 bis. (Documento di programmazione economico —finanziaria regionale).

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

     2. La Giunta regionale invia contestualmente il documento di cui al comma 1 alla Conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali che esprime il proprio parere entro e non oltre il 15 luglio.

     3. Il documento si compone di due parti di cui la prima contiene lo stato di attuazione e l’aggiornamento del programma regionale di sviluppo e la seconda la programmazione economico-finanziaria regionale; la seconda parte prevede in particolare:

     a) la situazione e l’evoluzione prevista dei flussi finanziari regionali anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria nazionale;

     b) gli indirizzi per gli interventi connessi alla manovra di finanza regionale;

     c) gli indirizzi delle leggi collegate;

     d) gli indirizzi fondamentali della programmazione negoziata.

     4. Il Consiglio regionale delibera sul documento di programmazione economico-finanziaria entro il 31 luglio di ciascun anno mediante l’approvazione di una risoluzione. Il Consiglio regionale esamina e vota per prima, tra le risoluzioni della maggioranza e delle minoranze presentate nella commissione referente e trasmesse all’assemblea, quella della maggioranza. L’approvazione di una risoluzione preclude le altre.

     5. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale e la risoluzione approvata sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

     6. Se entro il termine stabilito il Consiglio regionale non approva la risoluzione sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale, la Giunta regionale, entro il termine previsto dallo Statuto, presenta comunque, contestualmente al progetto di bilancio, il progetto di legge finanziaria e i progetti di legge collegati con rilievo economico finanziario.”;

     b) il comma 1 dell’articolo 9 ter è sostituito dal seguente:

     “1. Contestualmente al bilancio annuale e pluriennale della Regione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria e i progetti di legge collegati con rilievo economico finanziario, tenendo conto degli indirizzi, anche se difformi rispetto ai contenuti del DPEFR, della programmazione economico-finanziaria nazionale.”;

     c) il comma 3 dell’articolo 74 è sostituito dal seguente:

     “3. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale ed approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell’anno successivo all’esercizio cui questo si riferisce.”.

     2. Alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 33 (Norme in materia di pubblicità degli atti regionali e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale della regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 2 dell’articolo 2 è inserito il seguente:

     “2.1. Nel Bollettino Ufficiale possono essere pubblicate, in forma integrale o per estratto, le deliberazioni della Giunta regionale la cui pubblicazione non è obbligatoria ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione di quelle che contengono dati sensibili, il cui trattamento dovrà avvenire nel rispetto della normativa di riferimento, ed in generale di quelle per le quali non è consentito l’accesso ai sensi della normativa vigente.”;

     b) il comma 2 bis dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

     “2 bis. Al fine di garantirne una maggiore divulgazione e di facilitarne la consultabilità, gli atti di cui ai commi 1, 2 e 2.1 possono altresì essere immessi, a cura dell’amministrazione regionale, negli ordinari canali informatici e telematici.”;

     c) dopo il comma 2 bis dell’articolo 2 è inserito il seguente:

     “2 ter. La pubblicazione integrale degli atti amministrativi nelle forme previste dal comma 2.1 o nelle altre forme previste dall’ordinamento realizza il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione, in attuazione della legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e delle altre disposizioni statali e regionali vigenti in materia.”;

     d) il comma 5 dell’articolo 2 è abrogato;

     e) dopo il comma 8 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:

     “8 bis. Con regolamento della Giunta regionale possono essere stabilite disposizioni attuative della presente legge.”.

     3. [Alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e le designazioni di competenza della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo la lettera f), del comma 6, dell’articolo 4 è aggiunta la seguente:

     “f bis) per gli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore dei conti, la documentazione attestante l’iscrizione nel registro dei revisori contabili.”;

     b) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 è aggiunta la seguente:

     “b bis) per gli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore dei conti, l’iscrizione nel registro dei revisori contabili.”;

     c) dopo il comma 2 dell’articolo 8 è inserito il seguente:

     “2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle proposte di candidatura relative agli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore dei conti.”;

     d) dopo il comma 2 dell’articolo 20 è inserito il seguente:

     “2 bis. In caso di mancata nomina da parte del Consiglio regionale entro il termine di cui al comma 1, provvede il Presidente del Consiglio regionale.”] [1].

     4. [Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 3 dell’articolo 19 è sostituito dal seguente:

     “3. La Giunta regionale, con apposito atto, provvede alla definizione di ulteriori funzioni, alla individuazione delle posizioni professionali necessarie, alle graduazioni delle medesime posizioni e all’individuazione dell’avvocato coordinatore.” ] [2].

     5. [Alla legge regionale 8 maggio 1990, n. 33 (Istituzione dell’Agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l’editoria e l’immagine) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

     “Art. 3. (Commissione tecnica).

     1. La Giunta regionale costituisce una commissione tecnica in materia di comunicazione, editoria e immagine determinandone le funzioni, la composizione, anche con la presenza di esperti esterni, le modalità di funzionamento, nonché i compensi per i componenti esterni.

     2. La commissione di cui al comma 1 esprime il parere preventivo previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 1990, n. 9 (Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione e di informazione della Regione Lombardia).”;

     b) l’allegato B) è abrogato] [3].

     6. Alla legge regionale 13 febbraio 1990, n. 9 (Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione e di informazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

     “Art. 1. (Finalità).

     1. Anche ai sensi dei principi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), la Regione programma e coordina annualmente le iniziative di informazione e comunicazione istituzionale.”;

     b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

     “Art. 3. (Iniziative urgenti).

     1. Le iniziative editoriali urgenti, assunte sulla base di precisi obblighi di natura istituzionale ed allo scopo di garantire, in particolari situazioni, una tempestiva informazione, vengono adottate dalla Giunta regionale, in deroga alla procedura prevista dall’articolo 2, fatto salvo l’acquisizione del parere preventivo previsto dall’articolo 4, e la comunicazione alla competente commissione consiliare.”;

     c) il comma 1 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

     “1. La realizzazione delle iniziative previste dal piano annuale, nonché di quelle normate dall’articolo 3, è deliberata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento previo parere della commissione prevista dall’articolo 3 della legge regionale 8 maggio 1990, n. 33 (Istituzione dell’Agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l’editoria e l’immagine).”;

     d) il comma 3 dell’articolo 4 è abrogato.

     7. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell’attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell’assistenza sanitaria) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l’articolo 3 è sostituto dal seguente:

     “Art. 3. (Forme di contrattazione).

     1. I contratti di fornitura di beni e i contratti di appalto di servizi sono stipulati con contraenti scelti mediante le seguenti procedure:

     a) pubblico incanto;

     b) licitazione privata, appalto concorso;

     c) nei casi espressamente previsti, trattativa privata;

     d) procedure telematiche.

     2. La scelta della procedura ristretta ovvero di una procedura negoziata deve essere motivata nel provvedimento di indizione.

     3. E’ consentito provvedere, secondo gli usi del commercio, all’acquisizione dei beni e servizi fino ad un importo massimo di cinquantamila euro al netto dell’IVA nei casi individuati nel regolamento della Giunta regionale che disciplina le spese economali. Tale procedura comporta la richiesta e la valutazione di almeno tre preventivi e la scelta del contraente può avvenire in base al criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa; è consentito prescindere dalla richiesta di pluralità dei preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di ventimila euro al netto dell’IVA.

     4. E’ consentito il ricorso alla procedura di cui al comma 3, sempre nel limite di importo di cinquantamila euro, anche nelle seguenti ipotesi:

     a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

     b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo;

     c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

     d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la salute pubblica, il patrimonio storico, artistico e culturale.

     5. Gli enti del settore sanità e le ASP di cui alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) possono provvedere, secondo gli usi del commercio, all’acquisizione di beni e servizi nei casi indicati nei rispettivi regolamenti, nonché nei casi di cui al comma 4, con le modalità ed entro il limite di valore di cui al comma 3.

     6. La Giunta regionale può rideterminare il valore relativo agli acquisti di cui al comma 4 nel rispetto della normativa vigente.

     7. La Giunta regionale, con regolamento, definisce, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, i criteri e le modalità di espletamento delle procedure telematiche, anche ai fini di cui all’articolo 24, comma 2, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)), nonché le modalità di utilizzo dell’albo dei fornitori di cui all’articolo 13 e gli altri elementi attuativi necessari ai fini dell’acquisizione in via elettronica di beni e servizi.”;

     b) al comma 1 dell’articolo 4 le parole “a 200 mila ECU al netto di IVA” sono sostituite dalle parole “al limite di valore stabilito dalla vigente normativa”;

     c) il comma 4 dell’articolo 4 è abrogato;

     d) al comma 1 dell’articolo 5 le parole “a 200 mila ECU al netto di IVA” sono sostituite dalle parole “al limite di valore stabilito dalla vigente normativa”;

     e) il comma 4 dell’articolo 5 è abrogato;

     f) al comma 3 dell’articolo 13, dopo le parole “trattativa privata” sono aggiunte le parole “e per quella secondo gli usi del commercio”.

     8. Alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 3 bis dell’articolo 3 è inserito il seguente:

     “3 ter. Il fondo di cui al comma 3 bis può essere utilizzato anche per la copertura dei costi per la realizzazione di studi di fattibilità relativi a progetti infrastrutturali coerenti con le previsioni del PRS, come annualmente aggiornato dal DPEFR, che hanno un costo di realizzazione stimato superiore a 10 milioni di euro e che:

     a) rivestono carattere sperimentale;

     b) sono da finanziarsi attraverso il ricorso alla finanza di progetto.

     Nel caso in cui il progetto non sia realizzato direttamente dalla Regione, o dai suoi enti strumentali, la copertura dei costi attraverso il fondo per gli studi di fattibilità non può superare il 50 per cento del costo complessivo dello studio stesso. La Giunta regionale definisce i criteri di ammissibilità e approva il finanziamento degli studi su proposta del nucleo di valutazione nel caso indicato nella lettera a), e, su proposta dell’unità regionale per la finanza di progetto, di cui all’articolo 1, comma 12, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 34/1978) nel caso indicato dalla lettera b).”.

     9. E’ istituito il fondo per il cofinanziamento di progetti ed interventi di interesse della Regione, coerenti con gli indirizzi della programmazione alla cui realizzazione concorrono finanziariamente, con fondi propri, fondazioni o istituti bancari.

     10. La partecipazione finanziaria della Regione è determinata in una misura massima pari all’ammontare del contributo messo a disposizione dai soggetti di cui al comma 9.

     11. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio provvedimento, a ridurre gli stanziamenti stabiliti con legge di bilancio e successive variazioni, nella misura necessaria al cofinanziamento dei progetti ed interventi attuati a valere sul fondo di cui al comma 9, e le cui finalità di spesa siano riferibili agli stessi.

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di sviluppo economico).

     1. [Alla legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (Legge forestale regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 6 dell’articolo 19 è aggiunto il seguente:

     “6 bis. I piani generali di indirizzo forestale possono derogare alle norme regolamentari regionali in materia di prescrizione di massima e di polizia forestale in vigore, esclusivamente nei casi in cui non interessino superfici boscate assoggettate ai corrispondenti piani di assestamento e purché approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.”;

     b) il comma 4 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:

     “4. Sono consentiti i tagli di cui al comma 1 qualora siano previsti nei piani di assestamento o nei piani di indirizzo forestale di cui all’articolo 19.”].[4]

     2. Alla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ‘Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese’ e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato) è apportata la seguente modifica:

     a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

     “Art. 3. (Distretti industriali di piccole imprese).

     1. La Giunta regionale, nell’ambito delle funzioni conferite alla Regione, sentite le province e le CCIAA, nonché le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, determina le modalità e i parametri di riferimento per l’individuazione dei distretti industriali, intesi come aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole e medie imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva, ed approva gli indirizzi per lo sviluppo e la competitività degli stessi, la definizione delle misure di incentivazione, del sistema organizzativo e procedurale e degli strumenti di programmazione e monitoraggio e delle loro modalità di attuazione.

     2. Gli interventi finanziari per l’attuazione delle iniziative di sviluppo di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.”.

     3. Alla legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 7 dell’articolo 28 è sostituito dal seguente:

     “7. Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell’ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica; a tal fine il cacciatore conferma la propria iscrizione, anche non continuativa negli anni, attraverso il pagamento della relativa quota entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno; ogni cacciatore inoltre può essere socio di un ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia della regione diverso da quello di residenza; a tal fine il cacciatore deve farne richiesta entro il 31 marzo di ogni anno e provvedere entro il 31 maggio al pagamento della relativa quota associativa, fermo restando che l’accettazione della domanda da parte dei comitati di gestione è subordinata alla disponibilità di posti il cui numero è stabilito dalla Giunta regionale ogni tre anni, secondo i criteri di cui ai commi 4, 5 e 6 ed i parametri di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c); fatti salvi, in deroga a quanto previsto dal comma 6 del presente articolo e dal comma 1, lettera c) dell’articolo 34, i diritti acquisiti di permanenza associativa dei soci residenti in Regione Lombardia già iscritti ad ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia nelle stagioni venatorie 1998/1999 e quanto stabilito in materia di ammissione dal comma 6 dell’articolo 33, le province, al fine di migliorare la gestione del patrimonio faunistico, possono limitare le ammissioni di nuovi soci non residenti per un massimo del venti per cento degli stessi e comunque in numero tale da non ridurre l’indice regionale con riferimento al numero degli ammessi non residenti riscontrato nell’ambito delle stagioni venatorie dal 1998/1999 al 2002/2003, con possibilità di aggiornamento ogni tre anni. Il diritto di permanenza associativa si mantiene anche qualora la provincia modificasse i confini degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini.”.

     [4. Alla legge regionale 15 gennaio 1999 n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera e) del comma 3 dell’articolo 7 è sostituita dalla seguente:

     “e) da due rappresentanti designati dalle associazioni delle categorie protette più rappresentative su base regionale;”;

     b) dopo il comma 8 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente:

     “8 bis. La commissione è costituita all’inizio di ogni legislatura e resta in carica per tutta la durata della stessa. Alla scadenza della legislatura le sue funzioni vengono prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti.”;

     c) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 è sostituita dalla seguente:

     “c) da sei rappresentanti dei comuni designati dalle associazioni dei comuni presenti sul territorio regionale;”;

     d) dopo il comma 4 dell’articolo 8 è aggiunto il seguente:

     “4 bis. Il Comitato è costituito all’inizio di ogni legislatura e resta in carica per tutta la durata della stessa. Alla scadenza della legislatura le sue funzioni vengono prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti.”.] [5]

     5. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 42 bis dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

     “42 bis. In attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), una quota delle risorse di cui al Fondo Unico per le imprese istituito dall’articolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs 112/1998 non superiore a quanto destinato in sede di riparto 2002 al finanziamento degli incentivi automatici per lo sviluppo aziendale di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l’economia) è utilizzata per l’attuazione delle politiche di sostegno e sviluppo dei metadistretti, così come individuate dai provvedimenti previsti dall’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della L. 5 ottobre 1991, n. 317 ‘Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese’ e conseguenti modifiche ed integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato).”.

     6. La Regione assegna alla Provincia di Sondrio un contributo straordinario per l’attuazione di un programma integrato di sviluppo locale per la valorizzazione ed il recupero socio-economico del territorio della Valchiavenna. Il programma è approvato dalla Provincia di Sondrio entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Il contributo è a copertura dei costi di investimento fino alla concorrenza di € 6.000.000,00. L’importo verrà erogato in un'unica soluzione a seguito dell’approvazione del programma.

     7. Per la concessione del contributo di cui al comma 6 è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di € 6.000.000,00.

     8. All’onere di € 6.000.000,00, di cui al comma 7, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 2.3.10.1.3.18 “Potenziamento del sistema infrastrutturale” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003.

     9. Per l’incremento delle attività dell’ERSAF sono autorizzate, per l’anno 2003, le ulteriori spese di € 600.500,00 ed € 238.000,00, rispettivamente per le attività di gestione e per il finanziamento del programma annuale di attività.

     10. Alla spesa corrente di € 600.500,00 di cui al comma 9 si provvede per € 31.855,00 con l’utilizzo delle risorse stanziate all’UPB 2.3.4.4.2.34 “Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare” e per le restanti risorse mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa di € 180.000,00 dell’UPB 2.3.4.3.2.33 “Sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri”, di € 158.500,00 dell’UPB 2.3.4.2.2.31 “Il trasferimento e la condivisione dell’innovazione come fattore di competitività aziendale”, di € 50.000,00 dell’UPB 2.3.4.1.2.29 “Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari” e di € 180.145,00 dell’UPB 2.3.4.6.2.38 “Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003.

     11. Alla spesa in capitale di € 238.000,00, di cui al comma 9, si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa dell’UPB 2.3.4.1.3.30 “Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003.

     12. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni:

 

     STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

     Alla funzione obiettivo 2.3.4 “Agricoltura”, spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell’UPB 2.3.4.3.2.33 “Sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri” è ridotta, per l’esercizio finanziario 2003, di € 180.000,00;

     Alla funzione obiettivo 2.3.4 “Agricoltura”, spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell’UPB 2.3.4.2.2.31 “Il trasferimento e la condivisione dell’innovazione come fattore di competitività aziendale” è ridotta, per l’esercizio finanziario 2003, di € 158.500,00;

     Alla funzione obiettivo 2.3.4 “Agricoltura”, spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell’UPB 2.3.4.1.2.29 “Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari” è ridotta, per l’esercizio finanziario 2003, di € 50.000,00;

     Alla funzione obiettivo 2.3.4 “Agricoltura”, spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell’UPB 2.3.4.6.2.38 “Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali” è ridotta, per l’esercizio finanziario 2003, di € 180.145,00;

     Alla funzione obiettivo 2.3.4 “Agricoltura”, spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell’UPB 2.3.4.4.2.34 “Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare” è incrementata, per l’esercizio finanziario 2003, di € 568.645,00;

     Alla funzione obiettivo 2.3.4 “Agricoltura”, spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell’UPB 2.3.4.1.3.30 “Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari” è ridotta, per l’esercizio finanziario 2003, di € 238.000,00;

     Alla funzione obiettivo 2.3.4 “Agricoltura”, spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell’UPB 2.3.4.4.3.35 “Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari” è incrementata, per l’esercizio finanziario 2003, di € 238.000,00.

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di territorio).

     1. [Alla legge regionale 20 ottobre 1972, n. 33 (Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali) è apportata la seguente modifica:

     a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

     “Art. 3.

     1. La Regione, per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi si avvale, oltre che di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche del personale appartenente ad associazioni ed organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato in attività di spegnimento degli incendi. L’organizzazione e la gestione delle squadre antincendio boschivo in Lombardia sono svolte, ai sensi della legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura) e della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale), dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi di gestione di parchi e riserve naturali competenti per territorio. Le risorse attribuite dalla Regione sono utilizzate, in particolare, al fine di sostenere gli oneri per le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi, simulazioni-esercitazioni, formazione teorico-pratica e per l’assicurazione degli aderenti, nonché per il reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività antincendio autorizzate. Tali risorse possono altresì essere utilizzate dagli enti, nei limiti e nei termini stabiliti ed in conformità alla determinazione della Giunta regionale, per rimborsare ai componenti delle squadre di volontariato antincendio le spese dagli stessi sostenute.”] [6].

     2. [Alla legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 (Norme in materia di impatto ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

     “Art. 1. (Finalità e principi).

     1. In armonia con la direttiva del Consiglio della Comunità europea 337/85/CEE del 27 giugno 1985 come modificata ed integrata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997 ed in attuazione degli indirizzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’articolo 40, comma 1, della l. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale è disciplinata dai successivi articoli, secondo principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti.”;

     b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente:

     “a) sono soggetti a procedura di VIA i progetti indicati nell’allegato A del d.p.r. 12 aprile 1996 nonché i progetti indicati nell’allegato I della direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997;”;

     c) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente:

     “d) sono soggetti a procedura di verifica, secondo le modalità dell’articolo 10 del d.p.r. 12 aprile 1996, i progetti indicati nell’allegato B del d.p.r. medesimo che non ricadano nelle aree naturali protette di cui alla lettera b) nonché i progetti indicati nell’allegato II della direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997;”;

     d) dopo il comma 1 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:

     “1 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenendo conto dei criteri di selezione riportati nell’allegato III della direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997 e degli indirizzi per le politiche regionali, definisce con apposita deliberazione le soglie dei progetti individuati nell’allegato II della suddetta direttiva, al fine della loro sottoposizione alle procedure di VIA o di verifica, nonché per dare attuazione ai conferimenti di funzioni di cui all’articolo 3.”] [7].

     3. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 2 dell’articolo 41 è sostituito dal seguente:

     “2. Al fine di cui al comma 1 le stazioni appaltanti trasmettono all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, anche per via telematica, i programmi e gli elenchi annuali previsti dall’articolo 14 della legge 109/1994, relativi ai lavori pubblici di qualsiasi importo.”.

 

     Art. 4. (Disposizioni in materia di servizi alla persona).

     1. Alla legge regionale 4 gennaio 1985, n. 1 (Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 3 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

     “3. L’attribuzione dei fondi di cui al comma 2, lettera i) è effettuata con deliberazione della Giunta regionale tra le province interessate dal frontalierato che abbiano comuni del loro territorio esclusi dai criteri dell’assegnazione diretta da parte del Ministero delle finanze e tiene conto della consistenza del fenomeno e della situazione economico-sociale. La deliberazione di attribuzione dei fondi viene comunicata alla competente commissione consiliare entro quindici giorni. Le province provvedono ad assegnare i fondi in osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dalla normativa vigente.”;

     b) il comma 8 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

     “8. I criteri di assegnazione delle sovvenzioni sono predisposti dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.”.

     2. [Alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato) è apportata la seguente modifica:

     a) ai commi 4, 6 e 7 dell’articolo 4 le parole “presidente della giunta regionale” sono sostituite dalle parole “dirigente della struttura competente”] [8].

     3. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 7 bis dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:

     “7 bis. I direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche assicurano il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione ed il rispetto degli obiettivi economico finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico coerenti e conseguenti con il piano strategico e di organizzazione aziendale e con le linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale per l’anno di riferimento, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.”;

     b) il comma 7 ter dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:

     “7 ter. Ai fini di cui al comma 7 bis, i direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche sono tenuti a presentare alle direzioni generali competenti in materia socio-sanitaria ogni tre mesi una certificazione, corredata dal parere del collegio sindacale, in ordine alla coerenza della complessiva attività gestionale e al rispetto degli obiettivi economico finanziari di cui al comma 7 bis con gli impegni di equilibrio assunti nel bilancio preventivo economico. In caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio complessivo e di mancato rispetto degli obiettivi, i direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche sono tenuti contestualmente a presentare un piano, corredato del parere del collegio sindacale, con le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata, pena la decadenza automatica dall’incarico del direttore generale, entro il 30 settembre, qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata alla fine del primo o del secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre;”;

     c) il comma 7 quinquies dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:

     “7 quinquies. La decadenza automatica di cui all’articolo 52, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 opera nei seguenti casi:

     a) mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale di cui al comma 7 ter nei termini definiti dalle direzioni generali competenti;

     b) mancata presentazione del piano di cui al comma 7 ter nei termini definiti dalle direzioni generali competenti;

     c) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come stabilito nell’ultimo periodo del comma 7 ter.” [9].

     4. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 93 dell’articolo 3 è inserito il seguente:

     “93 bis. Compete al Consiglio regionale dei lavori pubblici esprimere, in via esclusiva, il parere obbligatorio sulle opere di edilizia sanitaria di importo superiore ai venticinque milioni di euro, finanziati per almeno il cinquanta per cento dalla Regione e/o dallo Stato, ricomprese in accordi di programma quadro sottoscritti con il Governo nazionale.”;

     b) dopo il comma 4 sexies dell’articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

     “4 septies. Le attività e le competenze di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, e all’articolo 9, commi 1 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 (Attuazione della Direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti operanti nel settore dell’alimentazione degli animali), sono delegate alle aziende sanitarie locali, ad eccezione dell’assegnazione del numero di riconoscimento o di registrazione, che è mantenuta in capo alla Regione. Sono altresì delegate alle aziende sanitarie locali le competenze previste dall’articolo 15, commi 5 e 6, lettere a) e b), del d.p.r. 2 novembre 2001, n. 433.

     4 octies. Le attività e le funzioni di competenza regionale ai fini del riconoscimento di impianti di produzione, lavorazione e deposito di alimenti di origine animale di cui ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 530, 30 dicembre 1992, n. 531, 30 dicembre 1992, n. 537 e al d.p.r. 30 dicembre 1992, n. 559, nonché ai decreti legislativi 4 febbraio 1993, n. 65, 18 aprile 1994, n. 286 e ai decreti del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, 14 gennaio 1997, n. 54, 10 dicembre 1997, n. 495, 3 agosto 1998, n. 309, sono delegate alle aziende sanitarie locali. Rimangono in capo alla Regione l’attività di ispezione per accertare la sussistenza dei requisiti ai fini del riconoscimento, nonché l’assegnazione del numero di riconoscimento.”.

     5. Alla legge regionale 7 maggio 2001, n. 10 (Utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle Aziende sanitarie) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 4 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     “4. La struttura di cui al comma 1 e la struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria esaminano le richieste pervenute e, sulla base dell’eventuale emergenza di carattere umanitario, della coerenza con le strategie e la programmazione regionali di cooperazione allo sviluppo, nonché dell’ordine di presentazione, comunicano l’esito alla struttura sanitaria interessata e al soggetto richiedente entro sessanta giorni.”;

     b) il comma 8 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

     “8. La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia una relazione annuale sulla utilizzazione dei beni di cui alla presente legge.”;

     c) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:

     “b) la Caritas nelle sue articolazioni territoriali lombarde;”;

     d) dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è aggiunta la seguente:

     “c bis) ONLUS, enti morali, enti ecclesiastici riconosciuti e associazioni senza fini di lucro, operanti sul territorio regionale che svolgano documentate attività correlate agli interventi di cooperazione nei paesi in via di sviluppo.”.

     6. [Alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 5 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

     “5. Nelle piscine e specchi d’acqua interni aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi di nuoto, di nuoto pinnato, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea devono essere svolti alla costante presenza sia di istruttori in possesso dei brevetti e delle abilitazioni all’insegnamento rilasciati da parte dei competenti uffici della pubblica amministrazione, degli enti competenti riconosciuti da queste ultime o da parte delle competenti federazioni nazionali riconosciute o affiliate al CONI, sia di almeno un operatore abilitato a prestare i primi soccorsi nel caso di infortuni o malori.”] [10].

     7. La trasformazione di azienda ospedaliera in fondazione o la costituzione di una fondazione può riguardare l’intera azienda o parte di essa, garantendo, negli organi di indirizzo, la presenza maggioritaria di membri designati da soggetti pubblici. In caso di costituzione di fondazione si applicano le procedure previste dall’articolo 9 bis del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale [11].

     7 bis. Il Consiglio regionale, nei limiti delle risorse disponibili, può finanziare piani di ristrutturazione e ottimizzazione gestionale presentati dai membri fondatori della fondazione nella misura massima corrispondente al disavanzo dell’azienda trasformata o afferita, quale accertato al momento della trasformazione o conferimento, e per il periodo di durata del piano stesso, teso al recupero degli equilibri economici e operativi [12].

     7 ter. Alla trasformazione in fondazione da parte dell’Asl di proprie strutture residenziali e semi residenziali dell’area socio-sanitaria si applicano le procedure di cui all’articolo 9 bis del d.lgs. 502/1992 nonché le linee guida approvate dalla Giunta regionale [13].

     7 quater. L’Asl può partecipare a fondazioni, fondazioni di partecipazione, ad esclusione di quelle ospedaliere, ed associazioni, previa autorizzazione della Giunta regionale. La partecipazione è limitata all’organo di indirizzo o assembleare [14].

     8. Per la copertura della quota di spesa per investimenti delle aziende sanitarie di competenza economica dell’esercizio 2002 e riscontrabile nei bilanci d’esercizio 2002 delle aziende sanitarie, è autorizzata per l’anno 2003 la spesa di € 82.000.000,00.

     9. All’onere di € 82.000.000,00 di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione per € 70.000.000,00 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 1.1.6.1.3.6. “Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Regione” e per € 12.000.000,00 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 5.0.4.0.3.211 “Fondo per il finanziamento di spese d’investimento” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003.

     10. La dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell‘UPB 3.7.2.2.3.245 “Realizzazione di nuovi ospedali e adeguamento e messa in sicurezza delle strutture sanitarie”, è incrementata di € 82.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2003.

 

          Art. 5. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 25.

[2] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[3] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[4] Comma abrogato dall’art. 24 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 27.

[5] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22.

[6] Comma abrogato dall’art. 24 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 27.

[7] Comma corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 7 aprile 2003, n. 15 – 1° suppl. ord e abrogato dall'art. 13 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 5, fatto salvo quanto ivi previsto.

[8] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1.

[9] Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 7 aprile 2003, n. 15 – 1° suppl. ord.

[10] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 1 ottobre 2014, n. 26.

[11] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[12] Comma inserito dall’art. 3 della L.R. 16 febbraio 2004, n. 2.

[13] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[14] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.