§ 3.5.30 - L.R. 22 febbraio 1993, n. 7.
Attuazione regionale della L. 5 ottobre 1991, n. 317 «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» e conseguenti modifiche e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:22/02/1993
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Programma di sviluppo dei consorzi e società consortili tra piccole imprese).
Art. 3.  (Distretti industriali di piccole imprese).
Art. 4.  (Contributi per lo sviluppo della qualità nelle piccole imprese e nelle aziende artigiane; modificazioni e integrazioni alla l.r. 10 maggio 1990, n. 41 «Interventi regionali per lo sviluppo dei [...]
Art. 5.  (Modifiche e integrazioni alla l.r. 23 aprile 1985, n. 34 «Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori»).
Art. 6.  (Partecipazioni ad azioni comunitarie).
Art. 7.  (Attività di rilevazione e analisi delle piccole imprese).
Art. 8.  (Fondo nazionale per l'artigianato).
Art. 9.  (Norma finanziaria).
Art. 10.  (Clausola d'urgenza).


§ 3.5.30 - L.R. 22 febbraio 1993, n. 7.

Attuazione regionale della L. 5 ottobre 1991, n. 317 «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato.

(B.U. 27 febbraio 1993, n. 8 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Con la presente legge la regione Lombardia disciplina gli adempimenti e gli interventi regionali individuati dalla l. 5 ottobre 1991, n. 317 «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese», integrando e modificando di conseguenza le disposizioni regionali vigenti in materia di piccole imprese e di artigianato.

 

     Art. 2. (Programma di sviluppo dei consorzi e società consortili tra piccole imprese).

     1. In attuazione degli adempimenti richiesti dal terzo comma dell'art. 21 e dal nono comma dell'art. 27 della l. 5 ottobre 1991, n. 317, la giunta regionale predispone annualmente un programma di sviluppo delle iniziative da attuarsi dai consorzi, società consortili, anche miste, e dai centri per l'innovazione costituiti dalle piccole imprese e dai soggetti indicati negli artt. 17, 18, 23, 27 e 34 della medesima legge per la realizzazione delle attività previste dagli artt. 19 e 27 della stessa legge.

     2. Il programma di cui al precedente primo comma è predisposto in base alle norme di attuazione determinate dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del quinto comma dell'art. 22 della l. 5 ottobre 1991, n. 317 e in coerenza con le priorità territoriali, settoriali e tipologiche indicate nel programma regionale di sviluppo nonché nella deliberazione del consiglio regionale del 29 ottobre 1991, n. V/336 e successive modifiche ed integrazioni, adottate in attuazione del primo comma dell'art. 4 della l.r. 3 luglio 1981, n. 33 «Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane».

     3. Le procedure per la formazione e l'attuazione del programma di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento alla presentazione dei progetti di intervento da parte dei soggetti interessati, alla concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi nonché alla restituzione delle somme non utilizzate al ministero dell'industria, commercio e artigianato, sono quelle indicate dagli artt. 21, 22 e 27 della l. 5 ottobre 1991, n. 317. Qualora si renda necessario per una efficace predisposizione e attuazione del programma, la giunta regionale può determinare ulteriori disposizioni procedurali di carattere integrativo.

     4. La giunta regionale potrà concedere, ai sensi della l.r. 33/81, per la realizzazione dei singoli progetti di intervento compresi nel programma predisposto ai sensi dei commi precedenti propri contributi in conto capitale integrativi a quelli derivanti dal finanziamento determinato dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in base al riparto di cui al quarto comma dell'art. 21, della sopra citata l. 317/91, fermi restando i limiti di cumulabilità indicati nel terzo comma dell'art. 22 e nel tredicesimo comma dell'art. 27 della legge medesima.

 

     Art. 3. (Distretti industriali di piccole imprese). [1]

     1. La Giunta regionale, nell’ambito delle funzioni conferite alla Regione, sentite le province e le CCIAA, nonché le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, determina le modalità e i parametri di riferimento per l’individuazione dei distretti industriali, intesi come aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole e medie imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva, ed approva gli indirizzi per lo sviluppo e la competitività degli stessi, la definizione delle misure di incentivazione, del sistema organizzativo e procedurale e degli strumenti di programmazione e monitoraggio e delle loro modalità di attuazione.

     2. Gli interventi finanziari per l’attuazione delle iniziative di sviluppo di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 4. (Contributi per lo sviluppo della qualità nelle piccole imprese e nelle aziende artigiane; modificazioni e integrazioni alla l.r. 10 maggio 1990, n. 41 «Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori»). [2]

     [1. A integrazione delle agevolazioni previste dagli artt. 6 e 12 della 1. 317/91 per gli investimenti innovativi, la regione concede alle piccole imprese e alle aziende artigiane contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti aventi per oggetto l'introduzione in azienda di strumentazioni, apparecchiature e servizi finalizzati allo sviluppo del controllo di qualità delle lavorazioni e dei prodotti.

     2. All'art. 4 della l.r. 10 maggio 1990, n. 41 è aggiunto il seguente secondo comma:

     (Omissis).

     3. Il primo comma dell'art. 5 della l.r. 10 maggio 1990, n. 41 è così sostituito:

     (Omissis).

     4. Il primo e secondo comma dell'art. 7 della l.r. 10 maggio 1990, n. 41 sono così sostituiti:

     (Omissis).]

 

     Art. 5. (Modifiche e integrazioni alla l.r. 23 aprile 1985, n. 34 «Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori»). [3]

     [1. Per la realizzazione dei progetti innovativi e dei contratti di ricerca sperimentale di cui all'art. 2, della l.r. 23 aprile 1985, n. 34, concernente «Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori», in alternativa alle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge medesima, la giunta regionale può concedere, in relazione agli stanziamenti di bilancio, alle piccole imprese aventi i requisiti indicati al terzo comma dell'art. 1 della l. 317/91 nonché alle imprese artigiane, su loro specifica richiesta, un contributo in conto capitale di importo pari al 30% delle spese ritenute ammissibili e comunque non superiore a 150 milioni di lire. Le procedure e le modalità di concessione del contributo, nonché per la restituzione delle somme di cui al comma successivo, sono determinate dalla giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma precedente possono essere modificate e integrate le convenzioni stipulate tra la regione e Finlombarda e Cestec per l'organizzazione degli interventi di cui all'art. 6 della l.r. 34/85 e all'art. 12 della l.r. 69/82. Tali modificazioni possono prevedere anche la restituzione dei contributi già assegnati a Finlombarda e Cestec ai sensi dei medesimi articoli e non ancora utilizzati o comunque disponibili. Le somme così restituite saranno utilizzate dalla regione per la concessione dei contributi di cui al precedente primo comma.

     3. In base alla convenzione di cui al precedente secondo comma, Finlombarda potrà utilizzare i fondi assegnati ai sensi del primo comma dell'art. 6 della l.r. 34/85 per la concessione di prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese di cui all'art. 35 della l. 317/91. Per la concessione di tali prestiti Finlombarda si conformerà alle modalità e procedure stabilite dall'art. 35 della medesima legge.]

 

     Art. 6. (Partecipazioni ad azioni comunitarie).

     1. Alle imprese artigiane ubicate nelle aree della regione interessate alle azioni comunitarie di cui al primo comma dell'art. 15 della 1. 317/91, può essere concesso, nell'ambito degli stanziamenti previsti dalle azioni stesse, un contributo in conto capitale pari al trenta per cento delle spese di investimento finalizzate all'ammodernamento e all'ampliamento degli impianti esistenti nonché alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi. L'ammontare del contributo non può comunque superare l'importo di 100 milioni di lire.

     2. La giunta regionale stabilisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al precedente primo comma e per l'istruttoria delle stesse nonché per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi.

     3. Le agevolazioni previste dai commi precedenti non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi statali o regionali.

     4. Con la legge di variazione del bilancio si provvede all'autorizzazione del cofinanziamento regionale di specifiche misure d'intervento individuate da regolamenti CEE e dai conseguenti programmi operativi per lo sviluppo delle aree di cui al precedente primo comma.

     5. I soggetti interessati all'attuazione delle misure e dei programmi di cui al comma precedente dovranno presentare alla giunta regionale il progetto esecutivo dell'intervento previsto, da predisporsi in coerenza con gli indirizzi contenuti nei programmi operativi relativi ai fondi strutturali CEE, con l'indicazione dei relativi aspetti finanziari, dei tempi di realizzazione nonché delle specifiche modalità di gestione.

     6. La giunta regionale delibera, in base all'esame istruttorio delle documentazioni presentate dai soggetti beneficiari, la concessione dei contributi regionali nonché dei relativi contributi statali e comunitari previsti dai programmi operativi relativi ai fondi strutturali CEE, in base alle quote e secondo la ripartizione stabilita dagli atti comunitari di approvazione dei sopracitati programmi operativi.

     7. L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale e del dirigente di servizio delegato secondo le aliquote stabilite dalla CEE e sulla base dello stato di avanzamento dell'intervento.

     8. A tale fine i soggetti beneficiari dovranno presentare su richiesta della giunta regionale idonea e dettagliata rendicontazione delle spese sostenute, accompagnate da una relazione che documenti lo stato di attuazione dell'intervento.

     9. Al termine della realizzazione dell'intervento i medesimi soggetti devono presentare alla giunta regionale, per la quota saldo dei contributi, una relazione finale esplicativa dei lavori svolti e dei risultati ottenuti, attestante la coerenza con le finalità indicate nei programmi operativi.

     10. I contributi di cui al precedente comma 6, sono revocati qualora il soggetto beneficiario non realizzi in tutto o in parte gli obiettivi in relazione ai quali essi sono stati concessi o non rispetti le modalità e i tempi di realizzazione determinati nell'atto di concessione.

 

     Art. 7. (Attività di rilevazione e analisi delle piccole imprese).

     1. Per orientare lo sviluppo del sistema regionale delle piccole imprese e onde poter prestare attivamente la collaborazione prevista dal quarto comma dell'art. 4 della l. 317/91, la regione promuove annualmente la redazione di un rapporto di analisi sulle tendenze evolutive delle imprese minori operanti nei diversi settori e aree della regione, finalizzato a individuare i fattori di sviluppo ovvero gli elementi di crisi del sistema delle imprese minori e a configurare i necessari interventi di indirizzo e di sostegno.

 

     Art. 8. (Fondo nazionale per l'artigianato).

     1. L'art. 50 «Fondo nazionale per l'artigianato» della l.r. 20 marzo 1990, n. 17 «Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia» è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     1. Le spese conseguenti agli interventi della presente legge saranno autorizzate con successivo specifico provvedimento.

     2. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

     A. Stato di previsione delle entrate.

     - al titolo 3, categoria 5, è istituito per memoria il capitolo 3.5.3627 «Restituzione da parte del Cestec S.p.A. dei contributi ricevuti per interventi di assistenza all'innovazione tecnologica a favore delle piccole e medie imprese»;

     - al titolo 3, categoria 5, è istituito per memoria il capitolo 3.5.3628 «Restituzione da parte di Finlombarda S.p.A. dei contributi ricevuti per il finanziamento dei progetti innovativi».

     B. Stato di previsione delle spese all'ambito 3, settore 3, obiettivo 2, parte II è istituito per memoria il capitolo 3.3.2.2.3629 «Contributi in capitale dalle piccole imprese ed alle imprese artigiane per la realizzazione dei contratti di ricerca sperimentale di cui all'art. 2 della l.r. 34/85»;

     - all'ambito 3, settore 3, obiettivo 2, parte II è istituito per memoria il capitolo 3.3.2.2.3630 «Contributi in capitale alle piccole imprese ed alle imprese artigiane per la realizzazione dei progetti innovativi di cui all'art. 2 della l.r. 34/85».

 

     Art. 10. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Lombardia.

 

 


[1] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall’art. 2 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 6, della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. Gli effetti dell'abrogazione decorrono dalla data di cui all'art. 1, comma 7, della stessa legge 18/2000.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 6, della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. Gli effetti dell'abrogazione decorrono dalla data di cui all'art. 1, comma 7, della stessa legge 18/2000.