§ 3.5.25 - L.R. 20 marzo 1990, n. 17.
Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:20/03/1990
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Consulta regionale dell'artigianato.
Art. 3.  Ricerca socio-economica e territoriale.
Art. 4.  Ricerca applicata, assistenza tecnica, manageriale, di marketing; trasferimento di informazioni e fruizione di servizi reali.
Art. 5.  Iniziative regionali.
Art. 6.  Agevolazioni a favore di contratti di associazione in partecipazione.
Art. 7.  Qualificazione delle attività artigiane
Art. 8.  Iniziative per la realizzazione di infrastrutture e servizi
Art. 9.  Centri storici.
Art. 10.  Forme di intervento.
Art. 11.  Contributi in conto capitale.
Art. 12.  Contributi in conto interessi e in annualità - Artigiancassa.
Art. 12 bis.  (Ulteriori interventi per agevolazioni creditizie).
Art. 13.  Ulteriore sostegno ai finanziamenti a medio termine.
Art. 14.  Concessione di contributi.
Art. 15.  Agevolazioni all'«export».
Art. 16.  Facilitazioni dirette alle operazioni di «export».
Art. 17.  Presenza nei mercati esteri.
Art. 18.  Cessioni di credito commerciale - Factoring.
Art. 19.  Forme di intervento.
Art. 20.  Contributi a spese di impianto.
Art. 21.  Contributi al fondo consortile o al capitale sociale.
Art. 22.  Attività per la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale artigiano.
Art. 23.  Istruzione ed apprendistato artigiano.
Art. 24.  Formazione degli apprendisti.
Art. 25.  Contratti di formazione-lavoro.
Art. 26.  Occupazione giovanile in artigianato.
Art. 27.  Azioni straordinarie.
Art. 28.  Deleghe agli enti locali.
Art. 29.  Disposizioni generali.
Art. 30.  Competenze consultive delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato.
Art. 31.  Programmi di attività delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato.
Art. 32.  Competenze consultive della commissione regionale per l'artigianato.
Art. 33.  Programmi di attività della commissione regionale per l'artigianato.
Art. 34.  Osservatorio economico regionale dell'artigianato.
Art. 35.  Approvazione degli indirizzi, priorità e criteri.
Art. 36.  (Programmi attuativi).
Art. 37.  Domande.
Art. 38.  Documentazione allegata.
Art. 39.  (Termini).
Art. 40.  Convenzioni.
Art. 41.  Inoltro e trasmissione.
Art. 42.  Atto di concessione dei contributi.
Art. 43.  Revoca dei contributi.
Art. 44.  Divieto di cumulo dei contributi per il finanziamento delle medesime iniziative e contemporaneamente per i medesimi beneficiari.
Art. 45.  Costituzione della consulta regionale per l'artigianato.
Art. 46.  Costituzione del comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio economico regionale.
Art. 47.  Prima approvazione degli indirizzi, priorità e criteri.
Art. 48.  Stipula delle convenzioni.
Art. 49.  Abrogazioni di norme regionali.
Art. 50.  Fondo nazionale per l'artigianato.
Art. 51.  Norma finanziaria.
Art. 52.  Clausola d'urgenza.


§ 3.5.25 - L.R. 20 marzo 1990, n. 17.

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia.

(B.U. 24 marzo 1990, n. 12 - 3 suppl. ord.).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Obiettivi.

     1. In applicazione dell'art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, e secondo quanto previsto dagli artt. 117 e 45 della Costituzione, la Regione, in conformità agli obiettivi del programma regionale di sviluppo (PRS), attua interventi nel comparto artigiano per sostenere, promuovere ed incentivare:

     a) la ricerca, l'assistenza tecnica, manageriale e di marketing, il trasferimento di informazioni e la fruizione di servizi reali;

     b) l'innovazione tecnologica nonché il trasferimento di tecnologia;

     c) la realizzazione di insediamenti mediante l'apprestamento di aree attrezzate ed il recupero di strutture industriali in disuso con particolare riferimento ai centri storici;

     d) gli investimenti socio-economici, agevolando i relativi finanziamenti ed in particolare l'accesso al credito;

     e) il risanamento e la tutela ambientale;

     f) la commercializzazione e l'esportazione dei prodotti artigiani;

     g) l'associazionismo;

     h) la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale, l'apprendistato e l'occupazione giovanile;

     i) le azioni straordinarie in caso di calamità naturali.

 

     Art. 2. Consulta regionale dell'artigianato.

     1. Al fine di costruire un momento partecipativo ed identificare una sede permanente di incontro, confronto e verifica con le istanze socio- economiche e gli esponenti degli interessi locali della Lombardia sugli obiettivi strategici della programmazione in materia di artigianato, quali indicati al precedente art. 1, è istituita, presso la Giunta Regionale, Settore industria e artigianato, la consulta regionale dell'artigianato.

     2. La consulta è composta:

     a) dall'assessore regionale all'industria e artigianato con funzioni di presidente;

     b) dal dirigente del servizio artigianato;

     c) da quattro consiglieri regionali nominati dal Consiglio;

     d) dal presidente della commissione regionale per l'artigianato o suo delegato;

     e) dai presidenti e dai segretari regionali delle associazioni sindacali dell'artigianato aderenti alle confederazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale o loro delegati;

     f) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     g) da un rappresentante dell'Unione Regionale delle Province lombarde (URPL);

     h) da un rappresentante regionale dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti montani (UNCEM);

     i) da un rappresentante regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);

     l) da due rappresentanti del settore creditizio di cui uno designato dall'Associazione Bancaria Italiana ed uno dalla Federazione Regionale delle Casse Rurali ed Artigiane;

     m) dal presidente del Comitato Tecnico Regionale della Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane o suo delegato;

     n) dal presidente dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia o suo delegato.

     3. Alla costituzione della consulta, che dura in carica cinque anni, e che comunque scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale, procede il Presidente della Giunta Regionale con proprio Decreto.

     4. La consulta disciplina, con norme regolamentari, la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

     5. La consulta si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di marzo e di settembre di ogni anno.

     6. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un funzionario regionale del servizio artigianato.

     7. Le spese per il funzionamento della consulta sono a carico del bilancio regionale.

     8. Ai componenti della consulta spettano le indennità di presenza e il rimborso spese nella misura prevista dalla L.R. 22 novembre 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Titolo II

INTERVENTI

Capo I

PROGRAMMI PER LA RICERCA, ASSISTENZA TECNICA,

MANAGERIALE, DI MARKETING; TRASFERIMENTO DI

INFORMAZIONI E FRUIZIONE DI SERVIZI REALI

 

     Art. 3. Ricerca socio-economica e territoriale.

     1. Gli interventi regionali per la ricerca socio-economica e territoriale sono volti all'appropriazione delle conoscenze concernenti:

     a) le potenzialità competitive del sistema delle imprese artigiane in termini di acquisizione di nuove tecnologie e nuovi sbocchi di mercato;

     b) i rapporti e le connessioni tra il comparto artigiano e i relativi contesti sociali-economici e territoriali.

     2. Detti interventi sono inseriti ed attuali nell'ambito del programma annuale degli studi e delle ricerche di interesse della Regione, previsto dalla L.R. 3 settembre 1974, n. 57 «Costituzione dell'Istituto Regionale di Ricerca (I.Re.R.)» sentita la consulta regionale e la commissione regionale per l'artigianato.

 

     Art. 4. Ricerca applicata, assistenza tecnica, manageriale, di marketing; trasferimento di informazioni e fruizione di servizi reali.

     1. La Regione attiva e realizza gli interventi concernenti la ricerca applicata, l'assistenza tecnica, manageriale, di marketing, il trasferimento di informazioni tecnico-scientifiche relative a normative nazionali e comunitarie, nonché la fruizione di servizi reali tramite il centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produttivo delle piccole e medie imprese «CESTEC» e/o in collaborazione con università, l'unione regionale delle Camere di Commercio lombarde, centri studi pubblici e privati, istituti di ricerca della Lombardia nonché con le associazioni sindacali dell'artigianato più rappresentative a livello regionale aderenti alle confederazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale.

     2. La diffusione dei risultati nel campo della ricerca applicata, della formazione manageriale, del marketing e della fruizione di servizi reali, può costituire oggetto di specifici programmi, da realizzarsi tramite il CESTEC, anche in collaborazione con l'I.Re.R. e le associazioni sindacali dell'artigianato più rappresentative a livello regionale aderenti alle confederazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale.

     3. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere svolti pure da appositi consorzi, società consortili, associazioni temporanee, iscritte nella separata sezione dell'albo delle imprese artigiane come stabilito dall'art. 3 della Legge Regionale 16 dicembre 1989, n. 73.

     4. Per l'attuazione degli interventi, tramite i soggetti di cui ai commi precedenti, la Regione concede contributi a fronte delle spese sostenute dai soggetti in questione derivanti anche da convenzioni stipulate dai soggetti medesimi con enti, istituti, centri studi, organizzazioni pubbliche o private di ricerca scientifica, per progettazioni, consulenze, ricerche e studi diretti a favorire l'ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione dei cicli produttivi e delle tipologie aziendali, l'incremento della produttività, il miglioramento delle fasi di commercializzazione delle imprese associate, ivi comprese campagne promozionali e di marketing.

     5. I contributi di cui al precedente comma sono accordati in misura non superiore al 30% della spesa riconosciuta ammissibile.

 

Capo II

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

 

     Art. 5. Iniziative regionali. [1]

 

     Art. 6. Agevolazioni a favore di contratti di associazione in partecipazione. [2]

 

Capo III

RIQUALIFICAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

A PREVALENTE PRESENZA DI IMPRESE ARTIGIANE [3]

 

     Art. 7. Qualificazione delle attività artigiane [4].

     1. La Regione, per incentivare la qualificazione delle attività artigiane, concede contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile per il sostegno di iniziative infrastrutturali intraprese da comuni, singoli od associati, e comunità montane volte alla modernizzazione e riqualificazione, compreso il miglioramento ambientale, dei sistemi produttivi locali a prevalente presenza di imprese artigiane e alla valorizzazione e sviluppo delle produzioni dell'artigianato artistico e tipico [5].

 

     Art. 8. Iniziative per la realizzazione di infrastrutture e servizi [6].

     1. La Regione per la realizzazione di infrastrutture e di servizi consortili all'interno di aree attrezzate per gli insediamenti artigiani o, al di fuori di tali aree, in aree oggetto di strumenti esecutivi del piano regolatore generale o in fabbricati a destinazione produttiva inattivi o comunque da recuperare, concede a consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, fra imprese artigiane e miste, nonché ad apposite società di intervento costituite ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 3 della L.R. 33/81, contributi in conto capitale.

     2. I contributi di cui al precedente primo comma sono assegnati, nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, in misura non superiore al 30% della spesa riconosciuta ammissibile ed erogati in conformità ai criteri e secondo le procedure stabilite dalla deliberazione di cui ai successivi artt. 35 e 36.

     3. E' esclusa dal computo della spesa ammessa la quota di investimenti che beneficia del concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, o di altre agevolazioni finanziarie.

 

     Art. 9. Centri storici.

     1. Per favorire gli insediamenti artigiani nei centri storici di cui ai successivi commi sono accordati contributi in conto capitale direttamente alle imprese artigiane.

     2. Per gli interventi di cui al precedente primo comma, nelle aree individuate dagli strumenti urbanistici generali quali centri o nuclei di interesse storico, artistico o ambientale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 51/75, possono venire finanziati interventi volti all'utilizzazione e alla ristrutturazione e adeguamento funzionale di complessi edilizi preesistenti per l'insediamento di attività artigianali nella misura non superiore al 30% della spesa riconosciuta ammissibile ed erogati in base ai criteri e secondo le procedure stabilite ai successivi artt. 35 e 36.

     3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente si applica quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 3 luglio 1981, n. 33, potendo i Comuni attribuire ai relativi progetti, corredati da tutti gli elementi di documentazione previsti dalla normativa vigente, valore di piano di recupero, ai sensi dell'art. 27 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

     4. In sede di approvazione regionale verrà in particolare verificata la compatibilità dell'intervento proposto in ordine alla salvaguardia degli aspetti storici, monumentali ed ambientali, alla efficiente organizzazione della rete viaria di accesso e all'idonea dotazione di spazi di parcheggio.

     5. Qualora si tratti di interventi da realizzare su immobili assoggettati alla tutela della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, integrata dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, l'approvazione regionale del progetto ha valore di autorizzazione rilasciata ai sensi delle predette Leggi.

 

Capo IV

INVESTIMENTI SOCIO-ECONOMICI,

FINANZIAMENTI ED ACCESSO AL CREDITO

 

     Art. 10. Forme di intervento.

     1. Gli interventi regionali di sostegno e di incentivazione agli investimenti intrapresi da imprese artigiane o da loro forme associative, aventi i requisiti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 16 dicembre 1989 n. 73 comprendono:

     a) contributi in conto capitale alle forme associative che procedono alla realizzazione di nuove iniziative comuni destinate alla produzione e commercializzazione dei prodotti e alla prestazione di servizi tecnici e sociali, anche a favore delle imprese artigiane socie. I contributi sono estesi all'acquisizione delle relative aree, ovvero all'ampliamento e all'ammodernamento degli impianti esistenti, nonché all'installazione di servizi comuni per l'utilizzazione integrata delle fonti di energia. Tali interventi possono essere realizzati anche all'esterno delle aree o dei fabbricati di cui ai precedenti artt. 8 e 9, purché in conformità alla disciplina urbanistica vigente.

     Sarà comunque esclusa dal computo della spesa ammissibile la quota di investimenti assistita ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni o da altre agevolazioni finanziarie. I contributi non sono cumulabili con quelli previsti al primo comma del precedente art. 8 e per le singole imprese artigiane con quelli previsti al primo comma del precedente art. 9, pur rientrando nella copertura finanziaria delle spese previste per detto articolo;

     b) contributi in conto interessi inerenti ad operazioni di finanziamento a medio termine, della durata prevista dalle norme vigenti e contratte:

     b1) dai soggetti e per le iniziative di cui alla precedente lett. a);

     b2) da imprese artigiane, per la costruzione e l'ampliamento dei propri laboratori e per l'acquisto di nuovi macchinari;

     b3) da forme associative o da imprese artigiane per la costituzione di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti.

     c) contributi in annualità inerenti a operazioni di locazione finanziaria («leasing») contratte da forme associative o da imprese artigiane, in alternativa alle operazioni di finanziamento contemplate ai punti b1) e b2) della precedente lett. b).

     2. I contributi di cui alle lett. b) e c) del precedente comma vengono assegnati esclusivamente entro il limite fissato dal successivo art. 12.

 

     Art. 11. Contributi in conto capitale.

     1. I contributi in conto capitale previsti alla lett. a) del precedente art. 10 sono concessi nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile ed erogati in base ai criteri e secondo le procedure stabilite dalla deliberazione di cui ai successivi artt. 35 e 36.

 

     Art. 12. Contributi in conto interessi e in annualità - Artigiancassa.

     1. Le imprese artigiane nonché i consorzi, le società consortili, anche in forma cooperativa, le società d'intervento fra imprese artigiane, aventi sede e svolgenti attività nel territorio regionale, regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane o nella sua sezione separata e che beneficino di agevolazioni dalla cassa per il credito alle imprese artigiane, possono ottenere contributi in conto interessi o in annualità, a pari condizioni di quelle praticate dalla suddetta cassa, sulla eventuale quota di finanziamento necessaria all'investimento eccedente i limiti ammessi dalla cassa medesima.

     2. Il limite massimo delle agevolazioni regionali è quello fissato dalla normativa nazionale vigente di cui al Decreto del ministro del tesoro 13 aprile 1984 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. A tale fine esclusivo, ai sensi della lett. b) dell'art. 1 della Legge 7 agosto 1971, n. 685, sono autorizzati appositi conferimenti al relativo fondo istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane.

     4. I conferimenti al fondo per il concorso del pagamento degli interessi e delle annualità istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane, considerati ai precedenti commi, sono effettuati con decreto del direttore generale competente, su conforme deliberazione della giunta regionale [7].

     5. I contributi regionali di cui ai precedenti commi sono concessi dall'Artigiancassa con osservanza delle medesime procedure e modalità previste per l'erogazione dei finanziamenti di propria pertinenza.

     6. I rapporti intercorrenti, in attuazione del presente articolo, fra Regione e Cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati da una convenzione, le cui caratteristiche saranno definite nell'ambito della deliberazione del Consiglio Regionale di cui al successivo art. 35.

     7. In tale convenzione dovranno, comunque, trovare corretta esternazione gli impegni della cassa:

     a) a fornire semestralmente al presidente della Giunta Regionale, tramite il proprio ufficio regionale, adeguate informazioni sulla dinamica delle operazioni agevolate, evidenziando le domande presentate, quelle ammesse al contributo in conto interessi o in conto canoni e quelle respinte con la specificazione delle motivazioni, oltre al quadro finanziario relativo allo stato del fondo;

     b) a comunicare al presidente della Giunta Regionale o all'assessore competente, se delegato, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati consuntivi delle operazioni ammesse ai benefici regionali, articolati per settori e per aree territoriali.

     8. La convenzione è approvata dalla Giunta Regionale e sottoscritta dal presidente della stessa o dall'Assessore competente, se delegato.

     9. Il Consiglio Regionale nomina il rappresentante della Regione in seno al Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa il quale assume, ai sensi della Legge 7 agosto 1971, n. 685 le funzioni di presidente; dura in carica non più di 5 anni, può essere riconfermato e comunque scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale.

     10. Alla nomina di cui ai precedenti commi si applicano le norme sull'incompatibilità di cui all'art. 9 della L.R. 6 gennaio 1979, n. 2 con esclusione di quelle previste alla lett. a) del primo comma del succitato articolo.

     11. Al presidente ed ai componenti del comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa competono le indennità pari a quelle fissate dalla L.R. 31 gennaio 1987, n. 8.

 

     Art. 12 bis. (Ulteriori interventi per agevolazioni creditizie). [8]

     1. La cassa per il credito alle imprese artigiane può essere autorizzata dalla giunta regionale ad utilizzare, quali anticipazioni dei contributi statali, i conferimenti regionali al fondo di cui al comma 1 dell'art. 37, della l. 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'art. 1 della l. 7 agosto 1971, n. 685 per i finanziamenti ammessi ai contributi statali, con gli stessi limiti e condizioni previsti per i medesimi; la giunta regionale indica con il provvedimento di autorizzazione gli eventuali criteri, modalità e limiti per i finanziamenti a titolo di anticipazione.

     2. La cassa per il credito alle imprese artigiane provvede a reintegrare i conferimenti al fondo di cui al comma 1, con le assegnazioni statali.

 

     Art. 13. Ulteriore sostegno ai finanziamenti a medio termine.

     1. Al fine di favorire l'accesso al credito agevolato da parte di imprese artigiane e loro forme associative Finlombarda S.p.A., nell'ambito della convenzione prevista dal successivo art. 15, svolgerà attività di consulenza a favore dei soggetti citati volta, in particolare, a favorire l'accesso a finanziamenti e contributi previsti da fondi comunitari ed extracomunitari a fronte di programmi di investimento.

 

Capo V

AGEVOLAZIONE PER IL RISANAMENTO E LA TUTELA AMBIENTALE

 

     Art. 14. Concessione di contributi.

     1. La Regione, per incentivare l'adeguamento dei laboratori e degli impianti alle norme vigenti sulla tutela dell'ambiente, concede alle imprese artigiane contributi in conto capitale fino al 25% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione o la modifica di strutture e processi atti a prevenire, contenere e/o ridurre l'inquinamento ambientale.

     2. Ai consorzi, alle società consortili costituite fra imprese artigiane ed alle società di intervento che si occupino dello stoccaggio e del trattamento di reflui e scarti di lavorazione sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle strutture e degli impianti necessari.

 

Capo VI

COMMERCIALIZZAZIONE ED ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI

 

     Art. 15. Agevolazioni all'«export».

     1. Per agevolare l'introduzione dei prodotti artigiani sui mercati esteri, la Regione assegna a Finlombarda S.p.A. e alle forme associative artigiane di cui all'art. 3 della L.R. 16 dicembre 1989, n. 73, previa stipula di convenzione, approvata dalla Giunta Regionale in base ai criteri stabiliti dal Consiglio Regionale nella deliberazione di cui al successivo art. 35 e sentito il comitato tecnico scientifico di cui al successivo art. 34 e sottoscritta dal Presidente della Giunta o dall'Assessore all'industria, ed artigianato, se delegato, un contributo per l'attuazione e la realizzazione di specifici programmi di intervento.

     2. I programmi di cui al precedente primo comma si riferiscono in particolare a:

     a) studi di mercato;

     b) dimostrazioni e pubblicità, nonché a costituzione di campionari e di depositi;

     c) rappresentanze permanenti all'estero;

     d) costituzioni di reti di vendita e di centri di assistenza all’estero [9];

     e) abbattimento dei costi di garanzia in misura non superiore al 50%, dovuti a fronte di esportazioni.

     3. I contributi regionali di cui al precedente comma sono concessi nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile.

     4. Le imprese artigiane, singole o associate, che aderiscono ad un consorzio export, costituito ai sensi delle Leggi 21 maggio 1981, n. 240 e 21 febbraio 1989, n. 83 «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e convenzionato con la Regione, possono beneficiare di un contributo al massimo pari alla quota associativa annuale.

     5. I contributi previsti ai precedenti commi saranno assegna ti ed erogati in base ai criteri e secondo le procedure stabilite ai successivi artt. 35 e 36.

     5 bis. La Regione può, altresì, attivare e realizzare i programmi di cui al comma 2, lettere c) e d) sia direttamente sia tramite le camere di commercio e loro organismi regionali, il CESTEC, le università, i centri studi pubblici e privati e le associazioni di categoria dell’artigianato più rappresentative a livello regionale e aderenti alle confederazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale [10].

     5 ter. La Giunta regionale stabilisce le modalità operative per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 bis, in conformità alle indicazioni di cui ai punti 2.11 e 2.13 della deliberazione del Consiglio regionale del 29 ottobre 1991, n. V/335 (Indirizzi, priorità e criteri per l’attuazione degli interventi regionali previsti dalla legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 “Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia”) [11].

 

     Art. 16. Facilitazioni dirette alle operazioni di «export».

     1. I consorzi export, costituiti ai sensi delle Leggi 21 maggio 1981, n. 240 concernente «provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste» e 21 febbraio 1989, n. 83 «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» ed aventi le caratteristiche indicate all'art. 3 della Legge Regionale del 16 dicembre 1989, n. 73 possono beneficiare di un contributo non superiore al 30% delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al comma successivo.

     2. Tale contributo è finalizzato a sostenere ed abbattere i costi relativi all'export per: certificati d'origine, spese doganali, visti consolari, resa a porto, assicurazione inerente a garanzia incasso crediti all'estero, introduzioni di appositi marchi, anche temporanei.

     3. I criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo, da parte della Giunta Regionale ai sensi del successivo art. 36, saranno stabiliti dal Consiglio Regionale con la deliberazione di cui al successivo art. 35.

 

     Art. 17. Presenza nei mercati esteri.

     1. La Regione può organizzare direttamente e/o in collaborazione con l'Istituto del Commercio per l'estero (ICE) la partecipazione collettiva, all'estero, di imprese artigiane della Lombardia a manifestazioni fieristiche ed espositive, altamente qualificate, concedendo contributi volti a coprire il costo dei relativi spazi espositivi.

     2. La Regione può inoltre promuovere per ragioni di studio e documentazione, anche in collaborazione con l'Istituto del Commercio per l'estero (ICE), delegazioni all'estero di operatori economici artigiani, concorrendo in tutto o in parte agli oneri relativi; nonché assumersi in carico le spese derivanti dall'ospitalità di delegazioni di Stati esteri che operino in regime di reciprocità.

     3. La Regione può svolgere le iniziative di cui ai precedenti commi anche in collaborazione con le Camere di Commercio Lombarde e loro organismi regionali.

     4. I rapporti tra la Regione e l'istituto del commercio per l'estero sono regolati da apposita convenzione avente le caratteristiche fissate nell'ambito della deliberazione consiliare di cui al successivo art. 35.

     Tale convenzione, approvata dalla Giunta Regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al successivo art. 34, è sottoscritta dal presidente della stessa o dall'assessore competente, se delegato.

     5. Per quanto riguarda le CCIAA e per esse, se delegata, l'Unioncamere della Lombardia, i rapporti sono regolamentati nell'ambito della convenzione prevista all'art. 15 della Legge Regionale 16 dicembre 1989, n. 73.

     6. E' fatta salva la preventiva intesa con il Governo della Repubblica nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 616/77.

 

     Art. 18. Cessioni di credito commerciale - Factoring. [12]

 

Capo VII

ASSOCIAZIONISMO

 

     Art. 19. Forme di intervento.

     1. Gli interventi regionali in tema di associazionismo, limitatamente ai soggetti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 16 dicembre 1989, n. 73, con esclusione delle associazioni temporanee, che perseguono anche a fine di lucro le finalità delle Leggi 21 maggio 1981, n. 240 «Provvidenze a favore dei consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste» e 21 febbraio 1989, n. 83 «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane», si distinguono in:

     a) contributi a spese di impianto;

     b) contributi al fondo consortile o al capitale sociale.

     2. Tra i soggetti di cui al precedente primo comma si intendono compresi, a tutti gli effetti, i consorzi e le società consortili sia di primo che di secondo grado che costituiscano fondi di garanzia collettiva fidi per il credito alle imprese socie.

 

     Art. 20. Contributi a spese di impianto.

     1. La Regione concede contributi in conto capitale a fronte di spese di impianto, come tali definite ai sensi dell'art. 2426 del codice civile di nuovi consorzi e società consortili, iscritti nella separata sezione dell'albo ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 16 dicembre 1989, n. 73.

     2. I contributi di cui al precedente comma sono accordati in misura non superiore al 30% della spesa riconosciuta ammissibile.

 

     Art. 21. Contributi al fondo consortile o al capitale sociale.

     1. I contributi regionali, di cui alla lett. b) del precedente art. 19, sono determinati e concessi, nel caso di nuovi consorzi o società consortili, all'atto della costituzione, oppure, nel caso di consorzi e società consortili preesistenti, all'atto dell'aumento del fondo consortile o del capitale sociale, in base ai criteri e secondo le procedure stabiliti dalle deliberazioni di cui ai successivi artt. 35 e 36.

 

Capo VIII

FORMAZIONE IMPRENDITORIALE E

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANO;

APPRENDISTATO ARTIGIANO E OCCUPAZIONE GIOVANILE

PRESSO IMPRESE ARTIGIANE

 

     Art. 22. Attività per la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale artigiano. [13]

     (Omissis) [14].

 

     Art. 23. Istruzione ed apprendistato artigiano.

     1. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, la Regione attua l'istruzione artigiana di cui all'art. 117 della Costituzione, nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia, così come disciplinata dalla L.R. 7 giugno 1980, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare dagli artt. 44 e 45 della stessa Legge Regionale, tenuto altresì conto delle esigenze emerse dalle valutazioni dell'osservatorio economico regionale dell'artigianato di cui al successivo art. 34.

     2. Le convenzioni di cui al terzo comma dell'art. 44 della L.R. 95/80, e successive modificazioni ed integrazioni, da limitarsi al settore artistico e tradizionale, sono approvate dalla Giunta Regionale sentita la commissione regionale per l'artigianato, previo parere favorevole della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato competente per territorio.

     3. I contributi annuali di cui al quarto comma dell'art. 44 della citata L.R. 95/80 e successive modificazioni ed integrazioni, sono così stabiliti:

     a) contributi forfettari;

     b) contributi per ogni apprendista allievo alle dipendenze;

     c) contributi per ogni apprendista allievo dipendente che abbia conseguito l'idoneità.

     4. La misura di tali contributi è fissata nella deliberazione del Consiglio Regionale di cui al successivo art. 35 e la concessione avviene secondo le procedure indicate al successivo art. 36.

 

     Art. 24. Formazione degli apprendisti.

     1. La Giunta Regionale, a norma dell'art. 43 della L.R. 95/80 e successive modificazioni ed integrazioni, previo parere della commissione regionale per l'artigianato, approva i piani relativi ai cicli formativi per apprendisti artigiani.

 

     Art. 25. Contratti di formazione-lavoro.

     1. La Giunta Regionale, a norma della legislazione statale vigente e della L.R. 95/80 e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con l'ente lombardo bilaterale artigiano (ELBA) e/o enti delegati dalle associazioni sindacali dell'artigianato più rappresentative a livello regionale aderenti alle confederazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale predispone interventi per la formazione teorica di giovani assunti con contratto di formazione-lavoro dalle imprese artigiane.

     2. I cicli formativi dovranno definire le necessarie interazioni tra apprendimento, parte teorica e pratica dell'insegnamento, in riferimento al settore di attività dell'impresa.

 

     Art. 26. Occupazione giovanile in artigianato.

     1. La Regione, oltre agli specifici interventi previsti dalla Legge Regionale 10 dicembre 1986, n. 68 «Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali giovanili», promuove l'occupazione giovanile nel settore artigiano favorendo la creazione di posti di lavoro supplementari di utilità collettiva e di natura stabile, in imprese artigiane singole od associate, nonché la realizzazione di attività imprenditoriali artigiane autonome da parte di giovani mediante appositi progetti corredati da relazione tecnica approvati dalla Giunta Regionale.

     2. Tali progetti costituiscono strumenti base per la concessione da parte del fondo sociale europeo delle provvidenze all'uopo previste dalla comunità europea, o per il finanziamento diretto della Regione in alternativa agli interventi comunitari.

     3. Il Consiglio Regionale con la deliberazione di cui al successivo art. 35 stabilisce i criteri, le modalità e la quantificazione di quest'ultimo intervento.

     4. Sono istituiti presso le commissioni provinciali e circondariali appositi comitati aventi funzioni di gestione delle operazioni e di controllo delle procedure previste dai progetti di cui al precedente primo comma.

     5. La Composizione dei comitati provinciali e circondariali è fissata dalla Giunta Regionale e le relative spese di funzionamento sono a carico del bilancio regionale.

     6. Spetta al comitato sottoporre alla Regione le proposte di assunzione e di assegnazione del relativo contributo; nonché la valutazione sull'andamento dell'esperienza e gli eventuali provvedimenti da adottare.

 

Capo IX

INTERVENTI IN CASO DI CALAMITA' NATURALI

 

     Art. 27. Azioni straordinarie. [15]

 

Titolo III

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I

DELEGHE

 

     Art. 28. Deleghe agli enti locali.

     1. In conformità a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 118 della Costituzione e dal terzo comma dell'art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 «Legge quadro per l'artigianato», la Regione esercita le funzioni amministrative previste dalla presente Legge delegandole, normalmente, agli enti locali.

     2. I contenuti ed i destinatari delle funzioni amministrative oggetto di trasferimento, nonché i tempi, le modalità e le procedure conseguenti sono determinati nell'ambito della Legge Regionale volta a disciplinare il sistema generale delle deleghe.

 

Capo II

ORGANI CONSULTIVI REGIONALI

PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 29. Disposizioni generali. [16]

 

     Art. 30. Competenze consultive delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato. [17]

 

     Art. 31. Programmi di attività delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato. [18]

 

     Art. 32. Competenze consultive della commissione regionale per l'artigianato. [19]

 

     Art. 33. Programmi di attività della commissione regionale per l'artigianato. [20]

 

     Art. 34. Osservatorio economico regionale dell'artigianato.

     1. E' istituito presso la Giunta Regionale - Settore industria e artigianato l'osservatorio economico regionale dell'artigianato.

     2. Ad esso compete l'analisi e lo studio dei dati e delle problematiche relativi all'artigianato lombardo, con particolare riferimento agli aspetti occupazionali, ed il ricorso

all'informatizzazione.

     3. L'osservatorio economico regionale attua altresì le direttive dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato inerenti al sistema nazionale di informatizzazione del comparto.

     4. L'osservatorio può infine, se autorizzato dalla Giunta Regionale, provvedere a particolari indagini e studi di carattere settoriale o locale su richiesta di istituzioni e realtà associative che ne abbiano titolo.

     5. All'osservatorio economico regionale sovrintende un apposito comitato tecnico-scientifico presieduto dall'assessore competente e composto da:

     a) il dirigente del servizio artigianato;

     b) il direttore dell'I.Re.R. o suo delegato;

     c) il direttore di Finlombarda S.p.A. o suo delegato;

     d) il direttore del Cestec o suo delegato;

     e) il segretario generale dell'Unioncamere o suo delegato;

     f) nove esperti con comprovata qualificazione in:

     f1) economia aziendale;

     f2) disciplina d'impresa;

     f3) finanziamento d'impresa;

     f4) tecniche commerciali;

     f5) politica industriale;

     f6) politica urbanistica territoriale;

     f7) politica e tecnica ambientale;

     di cui quattro designati dalla Giunta Regionale, quattro designati dalle associazioni sindacali dell'artigianato più rappresentative a livello regionale aderenti alle confederazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale e uno designato dalle associazioni sindacali nazionali più rappresentative dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane.

     6. Il comitato tecnico-scientifico, oltre ai casi previsti dal sesto comma del precedente art. 6, al primo comma del precedente art. 15, al quarto comma del precedente art. 17, al sesto comma del precedente art. 18, su richiesta del Settore industria e artigianato, esprime anche pareri operativi sotto il profilo socioeconomico mirati al raggiungimento degli obiettivi, previsti dal precedente art. 1, nonché sui programmi attuativi di cui alla deliberazione del successivo art. 36.

     7. Il comitato tecnico-scientifico è nominato dalla Giunta Regionale e dura in carica un triennio. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale del servizio competente.

     8. Per l'espletamento delle attività previste al precedente secondo comma la Giunta Regionale è autorizzata ad approvare con l'I.Re.R. una specifica convenzione nella quale vengono individuati e valutati:

     a) il volume quantitativo e qualitativo delle iniziative da attuare nel corso di ciascun triennio;

     b) l'apporto delle società regionali e degli enti coinvolti nella predisposizione ed attuazione delle iniziative di cui alla precedente lett. a);

     c) l'entità e la professionalità degli operatori impegnati nell'attività di ricerca e di divulgazione;

     d) gli oneri a carico della Regione.

     9. La convenzione è sottoscritta dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente se delegato.

     10. L'osservatorio trasmette ogni anno alla Giunta Regionale, che ne cura la diffusione, un dettagliato rapporto sullo stato del comparto artigiano in Lombardia.

     11. Le spese di funzionamento dell'osservatorio e del comitato tecnico-scientifico sono a carico del bilancio regionale e sono determinate all'interno della convenzione di cui al precedente ottavo comma.

 

Capo III

INDIRIZZI, PRIORITA' E CRITERI - PROGRAMMI ATTUATIVI

 

     Art. 35. Approvazione degli indirizzi, priorità e criteri.

     1. Il Consiglio Regionale, contestualmente all'approvazione della Legge di bilancio regionale, delibera, su proposta della Giunta Regionale formulata, sentita la consulta regionale e previo parere della commissione regionale dell'artigianato e del comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio economico regionale dell'artigianato, gli indirizzi programmatici, le priorità e i criteri per l'attuazione degli interventi regionali previsti dalla presente Legge.

 

     Art. 36. (Programmi attuativi). [21]

     1. La Giunta regionale, in conformità agli indirizzi, priorità e criteri stabiliti dalla deliberazione di cui all'art. 35, su proposta della direzione generale competente, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 34, approva i programmi attuativi necessari per la realizzazione dei singoli interventi previsti dalla presente legge concedendo altresì i relativi contributi.

 

Titolo IV

NORME PROCEDURALI

 

          Art. 37. Domande. [22]

 

     Art. 38. Documentazione allegata. [23]

 

     Art. 39. (Termini). [24]

 

     Art. 40. Convenzioni. [25]

 

     Art. 41. Inoltro e trasmissione. [26]

 

     Art. 42. Atto di concessione dei contributi.

     1. L'approvazione dei programmi attuativi è disposta ai sensi dei precedenti artt. 35 e 36 e costituisce atto di concessione dei contributi e impegno della spesa ai sensi degli artt. 57 e 60 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni.

     2. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad assumere, per gli interventi che hanno carattere pluriennale, obbligazioni a carico degli esercizi futuri, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio le somme corrispondenti alle sole obbligazioni che vengono a scadenza in corso del relativo esercizio [27].

     3. L'erogazione dei contributi di cui al precedente primo comma è disposta sulla base delle modalità e dei termini indicati nei programmi attuativi, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'assessore competente, se delegato.

 

     Art. 43. Revoca dei contributi.

     1. Qualora il beneficiario dei contributi regionali non abbia ottemperato alla realizzazione degli interventi per l'esecuzione dei quali sono stati concessi, oppure li abbia utilizzati in difformità alle determinazioni assunte dalla giunta regionale in sede di approvazione dei programmi attuativi di cui al precedente art. 36, i contributi stessi sono revocati. con decreto del direttore generale competente, a seguito di segnalazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 30, da parte della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato competente per il territorio, oppure della commissione regionale, in attuazione del disposto di cui al comma 2 dell'art. 41 [28].

     2. Il recupero è operato mediante ingiunzione fiscale.

 

     Art. 44. Divieto di cumulo dei contributi per il finanziamento delle medesime iniziative e contemporaneamente per i medesimi beneficiari.

     1. I contributi concessi ai sensi della presente Legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste dalle Leggi Statali o da altre Leggi Regionali per le medesime iniziative e contemporaneamente per i medesimi beneficiari.

     2. Non sono altresì cumulabili, per le medesime iniziative e contemporaneamente per i medesimi beneficiari, le agevolazioni previste dalla presente Legge.

 

Titolo V

NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

 

     Art. 45. Costituzione della consulta regionale per l'artigianato.

     1. La consulta regionale per l'artigianato è costituita entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.

     2. Entro 60 giorni dalla data di costituzione la consulta delibera il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento previsto al quarto comma del precedente art. 2.

 

     Art. 46. Costituzione del comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio economico regionale.

     1. La Giunta Regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, provvede alla nomina del comitato tecnico-scientifico di cui al quinto comma del precedente art. 34.

 

     Art. 47. Prima approvazione degli indirizzi, priorità e criteri.

     1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, la Giunta Regionale presenta al Consiglio, per l'approvazione, la proposta di deliberazione indicata al precedente art. 35.

     2. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di detta deliberazione, decorrono i termini procedurali previsti e stabiliti dal precedente Titolo 4.

 

     Art. 48. Stipula delle convenzioni. [29]

 

Titolo VI

ABROGAZIONI E NORMA FINANZIARIA

 

     Art. 49. Abrogazioni di norme regionali.

     1. Dall'entrata in vigore della presente Legge sono abrogate le seguenti norme regionali:

     a) L.R. 24 marzo 1975, n. 37 «Conferimenti alla cassa per il credito alle imprese artigiane e concessione di garanzia fidejussoria regionale»;

     b) L.R. 24 marzo 1975, n. 38 «Disciplina della ricerca, dell'assistenza tecnica, commerciale e formativa per lo sviluppo dell'artigianato»;

     c) gli artt. 19 e 20 della L.R. 29 aprile 1980, n. 45 «Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche»;

     d) L.R. 30 aprile 1980, n. 48 e successive modificazioni «Interventi a favore dell'associazionismo artigiano»;

     e) L.R. 14 luglio 1982, n. 33 «Interventi regionali a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia, dei loro soci e del consorzio regionale fra le stesse»;

     f) L.R. 23 aprile 1985, n. 40 «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 24 marzo 1975, n. 37 "Conferimenti alla cassa per il credito alle imprese artigiane e concessione di garanzia fidejussoria regionale"»;

     g) L.R. 24 gennaio 1986, n. 4 "Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 30 aprile 1980, n. 48 «Interventi a favore dell'associazionismo artigiano"»;

     2. Restano salve le procedure amministrative per l'attuazione degli interventi e piani di riparto già deliberati dagli organi regionali, o da predisporre in base ai rifinanziamenti operati per le Leggi di cui al precedente primo comma.

     3. I contributi regionali ad integrazione del capitale sociale delle cooperative artigiane di garanzia e del loro consorzio concessi ai sensi delle Leggi Regionali 16/73 e 33/82, vengono definitivamente acquisiti nel bilancio delle stesse e del consorzio.

 

     Art. 50. Fondo nazionale per l'artigianato. [30]

 

     Art. 51. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente Legge si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990 e per gli anni successivi, mediante l'impiego delle somme che verranno stanziate sui relativi capitoli.

     2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

     2.1) Capitoli già esistenti:

     2.1.1) 3.3.3.2.2040, la cui denominazione è così modificata: «Contributo straordinario alla Finlombarda S.p.A. per il concorso nel finanziamento dei progetti innovativi promossi da imprese rivolti all'applicazione ed al trasferimento di innovazioni tecnologiche» per le spese previste dal precedente art. 5;

     2.1.2) 3.3.1.2.2808 «Contributi in capitale a Province, Comunità Montane, consorzi di enti locali e singoli Comuni per la localizzazione di imprese artigiane» per le spese previste dal precedente art. 7;

     2.1.3) 2.5.4.1.1290, la cui denominazione è così modificata:

     «Contributi alle imprese artigiane convenzionate per l'attività di formazione professionale degli apprendisti» per le spese previste dal secondo e terzo comma del precedente art. 23;

     2.2) Capitoli di nuova istituzione:

     2.2.1) All'ambito 3, settore 3, la denominazione dell'obiettivo 3.3.5. è così modificata «Interventi antinquinamento»;

     2.2.2) 3.3.2.2.2876 «Spese per la ricerca applicata, l'assistenza tecnica, manageriale, di marketing, il trasferimento di informazioni tecnico-scientifiche e la fruizione di servizi reali» per le spese previste dal primo e secondo comma del precedente art. 4;

     2.2.3) 3 3 2 2.2877 «Contributi a forme associative fra imprese artigiane per progettazioni, consulenze, ricerche e studi diretti a favorire l'ammodernamento tecnologico» per le spese previste dal terzo e quarto comma del precedente art. 4;

     2.2.4) 3.3.3.2.2878 «Contributi a Finlombarda S.p.A. e ad altre società finanziarie per la stipula di contratti di associazione in partecipazione con imprese artigiane o loro società consortili, anche miste, operanti nel settore dell'innovazione tecnologica o del trasferimento di nuove tecnologie» per le spese previste dal precedente art. 6;

     2.2.5) 3.3.2.2.2879 «Contributi in capitale a consorzi, società consortili fra imprese artigiane e miste per la realizzazione di infrastrutture e servizi consortili all'interno di aree attrezzate e non» per le spese previste dal precedente art. 8;

     2.2.6) 3.3.1.2.2880 «Contributi in capitale alle imprese artigiane per favorire gli insediamenti artigiani nei centri storici» per le spese previste dal precedente art. 9;

     2.2.7) 3.3.2.2.2881 «Contributi in capitale alle imprese artigiane associate per la produzione e la commercializzazione dei prodotti, per la realizzazione di servizi tecnici e sociali comuni» per le spese previste dalla lett. a) del precedente art. 10 e dal precedente art. 11;

     2.2.8) 3.3.3.2.2882 «Fondo regionale alla cassa per il credito alle imprese artigiane per la concessione di contributi in conto interessi e in conto canoni diretti a favorire gli investimenti delle imprese artigiane e loro forme associative» per le spese previste dal precedente art. 12;

     2.2.9) 3.3.2.2.2883 «Contributo a Finlombarda S.p.A. per attività di consulenza rivolte a favorire l'accesso al credito agevolato da parte di imprese artigiane e loro forme associate» per le spese previste dal precedente art. 13;

     2.2.10) 3.3.5.2.2884 «Contributi in capitale alle imprese artigiane per la realizzazione o modifiche di strutture ed impianti atti a prevenire, contenere, e/o ridurre l'inquinamento ambientale» per le spese previste dal primo comma del precedente art. 14;

     2.2.11) 3.3.5.2.2885 «Contributi in conto capitale a consorzi, e società consortili fra imprese artigiane ed alle società di intervento per lo stoccaggio ed il trattamento dei reflui e scarti della lavorazione» per le spese previste dal secondo comma del precedente art. 14;

     2.2.12) 3.3.3.2.2886 «Contributi in conto capitale a Finlombarda S.p.A. ed a forme associative fra imprese artigiane per l'introduzione di prodotti artigiani sui mercati esteri» per le spese previste dal primo e secondo comma del precedente art. 15;

     2.2.13) 3.3.3.2.2887 «Contributi alle imprese artigiane singole o associate aderenti ai consorzi export di cui alla Legge n. 240/81» per le spese previste dal terzo comma del precedente art. 15;

     2.2.14) 3.3.3.2.2888 «Contributi di parte corrente ai consorzi export per le spese sostenute nelle operazioni di esportazione» per le spese previste dal precedente art. 16;

     2.2.15) 3.3.3.2.2889 «Spese per la partecipazione delle imprese artigiane alle manifestazioni fieristiche ed espositive all'estero e per la promozione di delegazioni all'estero o provenienti dall'estero» per le spese previste dal precedente art. 17;

     2.2.16) 3.3.3.2.2890 «Contributi a fronte di operazioni di cessione di crediti commerciali da parte di imprese artigiane singole o associate» per le spese previste dal precedente art. 18;

     2.2.17) 3.3.3.2.2891 «Contributi in capitale per le spese di impianti di nuovi consorzi o società consortili fra imprese artigiane» previste dal precedente art. 20;

     2.2.18) 3.3.3.2.2892 «Contributi al fondo consortile ed al capitale sociale di consorzi o società consortili fra imprese artigiane» per le spese previste dal precedente art. 21;

     2.2.19) 3.3.3.2.2893 «Contributi alle imprese, loro consorzi, società consortili, società di intervento ed associazioni temporanee fra imprese artigiane per i danni relativi agli impianti, laboratori, attrezzature e scorte subiti in occasione di calamità naturali» per le spese previste dal precedente art. 27;

     2.2.20) 3.3.3.2.2894 «Contributi ad imprese artigiane promosse da giovani per la realizzazione di attività imprenditoriali autonome» per le spese previste dal precedente art. 26;

     2.2.21) 3.3.7.1.2915 «Spese per il funzionamento della consulta regionale, dei comitati per la formazione e l'occupazione giovanile nell'artigianato e per l'osservatorio economico regionale, compresi i gettoni di presenza, l'indennità di missione ed i rimborsi spesa» per le spese previste dalla costituzione della consulta regionale dell'artigianato di cui al precedente art. 2 nonché dei comitati tecnici previsti rispettivamente dal primo comma del precedente art. 22, dal quarto comma del precedente art. 26, nonché per le spese inerenti alle iniziative previste dal precedente art. 34.

     2. Per le spese di formazione previste dal precedente art. 22, dal primo comma del precedente art. 23, dal precedente art. 24, dal precedente art. 25 e dal precedente art. 26 si provvederà mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio 1990 e successivi capitoli relativi al finanziamento dei programmi annuali e pluriennali della formazione professionale e di cui al settore 2.5. «Istruzione e formazione professionale».

     3. Alle spese previste dal secondo comma del precedente art. 3 si provvederà con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 1.2.7.1.549 «Spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1990 e successivi.

     4. Alla determinazione della spesa derivante dalla costituzione della consulta regionale dell'artigianato di cui al precedente art. 2 nonché dei comitati tecnici previsti rispettivamente dal primo comma del precedente art. 22, dal quarto comma del precedente art. 26 e dal precedente art. 34, si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1990 con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

     5. Tra i seguenti gruppi di capitoli di spesa di nuova istituzione:

     a) 3.3.2.2.2879, 3.3.1.2.2880, 3.3.2.2.2881, 3.3.5.2.2884 e 3.3.5.2.2885;

     b) 3.3.5.2.2886 e 3.3.5.2.2887;

     c) 3.3.3.2.2888 e 3.3.3.2.2889;

     possono essere effettuate variazioni compensative ai sensi dell'ottavo comma quinquies dell'art. 36 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 così modificato dall'art. 16 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

 

     Art. 52. Clausola d'urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 16 dicembre 1996, n. 34.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 99, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[3] Rubrica così sostituita dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 36.

[4] Rubrica così sostituita dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 36.

[5] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 36.

[6] Rubrica così sostituita dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 36.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[8] Articolo aggiunto dalla L.R. 15 dicembre 1993, n. 40.

[9] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[10] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[11] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

[12] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 99, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[13] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.

[14] Modifica la L.R. 7 giugno 1980, n. 95.

[15] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 99, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[16] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 99, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[17] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 99, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[18] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 99, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[19] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 99, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[20] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 99, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[22] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 100, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[23] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 100, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[24] Articolo prima sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15 e poi abrogato dall'art. 2, comma 100, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[25] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 100, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[26] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 100, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[27] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[28] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[29] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 100, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[30] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 100, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.