§ 3.5.24 - L.R. 16 dicembre 1989, n. 73.
Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:16/12/1989
Numero:73


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Definizione di imprenditore artigiano)
Art. 3.  (Annotazione al registro delle imprese)
Art. 4.  (Natura costitutiva delle annotazioni)
Art. 5.  (Annotazioni e cancellazioni d’ufficio)
Art. 5 bis.  (Istituzione del riconoscimento 'Qualità artigiana')
Art. 6.  Funzioni istruttorie dei Comuni.
Art. 7.  Iscrizione su domanda degli interessati.
Art. 8.  Iscrizione d'ufficio.
Art. 9.  Modificazioni, cancellazioni, revisioni dell'albo.
Art. 10.  (Ricorsi)
Art. 11.  Sanzioni.
Art. 12.  (Controlli, applicazione e riscossione delle sanzioni)
Art. 13.  (Consulta tecnica per l’artigianato)
Art. 14.  Costituzione e funzionamento delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato.
Art. 15.  Sede e servizi delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato.
Art. 16.  Uffici di segreteria delle commissioni provinciali per l'artigianato.
Art. 17.  (Programmi con il sistema camerale a favore della competitività)
Art. 18.  (Commissione regionale per l’artigianato).
Art. 19.  Ufficio di segreteria della commissione regionale per l'artigianato.
Art. 20.  Spese di funzionamento.
Art. 21.  Indirizzo, coordinamento e vigilanza.
Art. 21 bis.  (Coordinamento con normative di settore con rilevante presenza di attività artigiane)
Art. 22.  Elettorato attivo e passivo.
Art. 23.  Sistema elettorale.
Art. 24.  Sezioni elettorali ed elenco generale degli elettori.
Art. 25.  Seggi elettorali.
Art. 26.  Adempimenti generali.
Art. 27.  Adempimenti preliminari.
Art. 28.  Legittimazione alla partecipazione alle elezioni e presentazione delle candidature.
Art. 29.  Manifesto e schede elettorali.
Art. 30.  Votazioni.
Art. 31.  Scrutinio e proclamazione degli eletti.
Art. 32.  Ricorsi.
Art. 33.  Prima revisione degli albi delle imprese artigiane.
Art. 34.  Disposizioni per le commissioni circondariali per l'artigianato di Lecco e Lodi.
Art. 35.  Iscrizione di diritto agli albi.
Art. 36.  Approvazione dei regolamenti delle commissioni provinciali, circondariali e regionale per l'artigianato.
Art. 37.  Convenzione con Unioncamere.
Art. 38.  Abrogazioni di norme regionali.
Art. 38 bis.  (Norma transitoria)
Art. 39.  (Norma finanziaria)


§ 3.5.24 - L.R. 16 dicembre 1989, n. 73.

Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo.

(B.U. 20 dicembre 1989 n. 51, 1° suppl. ord.).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità e oggetto) [1]

     1. La Regione Lombardia, in attuazione degli articoli 45 e 117, quarto comma, della Costituzione e dell'articolo 2, comma 4, lett. i) dello Statuto d'autonomia, riconosce e tutela l'artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, anche tradizionali e artistiche, ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale del territorio lombardo e del sostegno all'occupazione.

     2. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, le procedure per l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane al registro delle imprese.

 

     Art. 2. (Definizione di imprenditore artigiano) [2]

     1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, si definisce imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, ferma restando la definizione di impresa artigiana di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato).

     2. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.

     3. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

     4. Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi che disciplinano le singole attività.

 

Titolo II

ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

 

     Art. 3. (Annotazione al registro delle imprese) [3]

     1. L’Albo delle imprese artigiane è soppresso e sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese.

     2. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le funzioni amministrative attinenti l’annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.

     3. Con la qualifica di “impresa artigiana” sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la camera di commercio competente per territorio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 2 della presente legge.

     4. L’annotazione al registro delle imprese avviene ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

     5. Le Camere di commercio trasmettono l’annotazione alle competenti sedi dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti dell’applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza, secondo le modalità di cui all’articolo 9 del d.l. 7/2007.

     6. Il presente articolo si applica anche ai consorzi, alle società consortili e ai confidi esercenti una attività artigiana così come stabilita dall’articolo 2.

 

     Art. 4. (Natura costitutiva delle annotazioni) [4]

     1. L’annotazione della qualifica delle imprese artigiane nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.

     2. Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, se non sia annotata nel registro delle imprese con la qualifica di “impresa artigiana”.

     3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigianato, se non proviene da imprese annotate nel registro delle imprese come imprese artigiane.

     4. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.

 

     Art. 5. (Annotazioni e cancellazioni d’ufficio) [5]

     1. Le Camere di commercio procedono all’annotazione e alla cancellazione d’ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l’obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie. A tal fine le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell’attività istruttoria dei comuni.

 

     Art. 5 bis. (Istituzione del riconoscimento 'Qualità artigiana') [6]

     1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni statali e della normativa europea in materia, istituisce il riconoscimento 'Qualità artigiana', destinato alle imprese artigiane aventi sede operativa in Lombardia, operanti nei settori artistico, manifatturiero e della trasformazione alimentare. Il riconoscimento ha durata sessennale.

     2. La Giunta regionale, sentite le Camere di commercio e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti, i criteri e le modalità per il conferimento del riconoscimento di cui al comma 1, che tengono conto della tipologia e della qualità delle materie prime e dei processi di lavorazione, della qualità e peculiarità dei prodotti e della sostenibilità ambientale. Con la medesima deliberazione sono disciplinati l'aspetto grafico del logo identificativo del riconoscimento, nonché le modalità di utilizzo del logo stesso da parte dei beneficiari [7].

     3. Il riconoscimento 'Qualità artigiana' è annotato nella sezione speciale del registro delle imprese presso le Camere di commercio, che curano l'aggiornamento delle iscrizioni.

     4. La Regione promuove iniziative finalizzate alla conoscenza del riconoscimento 'Qualità artigiana', nonché interventi a favore delle imprese artigiane destinatarie dello stesso, diretti a:

     a) sostenere e incentivare la trasmissione dell'attività di impresa artigiana tra generazioni, favorendo la continuità nella gestione, l'inserimento lavorativo dei giovani e le occasioni di lavoro;

     b) favorire l'associazionismo locale per la promozione della cultura d'impresa artigiana e dei prodotti artigiani;

     c) promuovere il mantenimento e il rafforzamento della cultura e dell'identità artigiana nel territorio lombardo;

     d) sostenere interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi, per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato delle imprese artigiane, anche attraverso l'utilizzo dei canali di vendita elettronici;

     e) promuovere la conservazione dei beni mobili e immobili destinati all'attività artigiana;

     f) promuovere la conoscenza dei prodotti artigiani.

     5. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 4, la Regione:

     a) concede contributi, anche a fondo perduto, alle imprese artigiane di cui al presente articolo;

     b) prevede specifiche agevolazioni per l'accesso al credito, anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;

     c) può individuare, con legge di stabilità dei singoli esercizi finanziari, forme di agevolazione in materia di tributi regionali;

     d) promuove, anche tramite accordi pubblico-privato, l'allestimento di spazi e la realizzazione di eventi idonei alla presentazione e alla vendita dei prodotti di imprese artigiane insignite del riconoscimento 'Qualità artigiana';

     e) determina criteri di premialità nell'ambito dei bandi regionali per le imprese artigiane di cui al presente articolo.

     6. Alle forme di sostegno di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

 

     Art. 6. Funzioni istruttorie dei Comuni. [8]

     1. Quando le risultanze dell'istruttoria e le certificazioni comunali di cui alla lett. a), quarto comma dell'art. 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non vengano direttamente allegate alla domanda a cura dell'interessato, la commissione provinciale per l'artigianato ne fa, senza indugio, richiesta al sindaco del Comune ove ha sede l'impresa o la società artigiana.

     2. Gli atti istruttori e le certificazioni richieste ai Comuni sono, a seconda dei casi di cui al comma precedente, rilasciati all'interessato o trasmessi alla commissione provinciale per l'artigianato utilizzando apposito modulo approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'assessore competente.

     3. Trascorsi trenta giorni dalla data della richiesta da parte della commissione provinciale per l'artigianato senza che il Comune abbia provveduto ad inviare le risultanze degli adempimenti di cui al precedente comma, detta commissione, su istanza dell'interessato o d'ufficio, provvede direttamente all'effettuazione dell'istruttoria.

 

     Art. 7. Iscrizione su domanda degli interessati. [9]

     1. La commissione provinciale per l'artigianato, esaminate le risultanze istruttorie ottenute con le procedure indicate nell'articolo precedente e valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge, delibera sull'accoglimento della domanda e ne dà comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa. La mancata comunicazione entro tale termine vale accoglimento. In tal caso, l'interessato comunica alla competente commissione provinciale per l'artigianato, mediante notificazione a termine di Legge, la formazione del silenzio assenso.

     2. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, a seguito di deliberazione di accoglimento della domanda ovvero della comunicazione di formazione del silenzio assenso, ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti di Legge a decorrere dalla data dell'iscrizione stessa.

     3. Dalla data di presentazione della domanda, gli imprenditori, le società ed i consorzi interessati sono ammessi, sotto condizione, a fruire delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane, nonché di ogni altra provvidenza o privilegio comunque disposto dalla Legge, e non incorrono, sino a intervenuta decisione definitiva sull'iscrizione, nelle sanzioni di cui al successivo art. 11.

     4. La commissione provinciale per l'artigianato trasmette d'ufficio alla camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) competente per territorio le delibere di iscrizione, modificazione e cancellazione, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento.

     5. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata alla locale sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza.

     6. In caso di denegata iscrizione all'albo, la relativa domanda di iscrizione, se presentata entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 4, vale come tempestiva denuncia di iscrizione al registro delle ditte presso la camera di commercio provinciale, la quale istruisce la relativa registrazione secondo le formalità ed i contenuti previsti dalle norme vigenti in merito alla tenuta del registro delle ditte.

     7. La comunicazione tardiva di denegata iscrizione, effettuata all'interessato oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, vale come cancellazione dall'albo ed ha effetto dal momento della comunicazione.

 

     Art. 8. Iscrizione d'ufficio. [10]

     1. La commissione provinciale per l'artigianato procede all'iscrizione d'ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano prodotto la domanda di cui al precedente art. 5.

     2. A tal fine gli organismi indicati al quarto comma dell'art. 7 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, che riscontrino l'esistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 6 della stessa Legge, nei riguardi di imprese, consorzi e società consortili, sono tenuti a darne immediata comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato, ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni dalla comunicazione.

     3. Per gli accertamenti d'ufficio, la commissione provinciale per l'artigianato richiede ai Comuni il compimento degli adempimenti istruttori e di certificazione secondo quanto disposto dal precedente art. 6.

     4. Entro dieci giorni dall'inizio della procedura per l'iscrizione d'ufficio la commissione provinciale per l'artigianato ne dà avviso agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

     5. Gli interessati possono ottenere gratuitamente copia degli atti in base ai quali la commissione ha avviato il procedimento di iscrizione d'ufficio e presentare adeguate memorie in opposizione.

     6. La deliberazione di iscrizione d'ufficio ha efficacia costitutiva e decorre dalla data di effettiva iscrizione all'albo.

     7. Le deliberazioni delle commissioni provinciali per l'artigianato con cui si procede alla iscrizione d'ufficio vanno trasmesse, oltre che ai soggetti indicati al quarto e quinto comma del precedente art. 7, anche agli interessati ed agli organismi che, con la loro comunicazione, hanno avviato la relativa procedura.

 

     Art. 9. Modificazioni, cancellazioni, revisioni dell'albo. [11]

     1. Le modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle imprese individuali e delle società iscritte all'albo, nonché dei soggetti iscritti nella separata sezione, debbono essere comunicate alla commissione provinciale per l'artigianato entro trenta giorni dal loro verificarsi.

     2. Per gli atti delle società soggette ad iscrizione nel registro delle imprese ovvero soggetti a registrazione presso l'ufficio del registro, tale termine decorre dalla data di detta iscrizione.

     3. La cessazione dell'attività dell'impresa deve essere denunciata entro il termine di trenta giorni dalla relativa data. La cancellazione delle società iscritte nel registro delle imprese deve essere denunciata alla commissione provinciale per l'artigianato entro trenta giorni dalla data del Decreto del tribunale concernente la cancellazione da detto registro.

     4. Le imprese, qualora non abbiano già provveduto in questo senso, sono tenute a comunicare annualmente le modificazioni intervenute nel corso dell'anno solare precedente nel numero degli addetti distinti per collaboratori familiari, dipendenti e soci.

     5. La commissione provinciale per l'artigianato ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio. Ogni trenta mesi la commissione provinciale per l'artigianato provvede alla revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni ed udendo le organizzazioni sindacali dell'artigianato operanti nella provincia ed aderenti a 9 confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro. Il provvedimento di cancellazione viene disposto dalla commissione provinciale per l'artigianato sentito, in ogni caso, l'interessato, che può opporre controdeduzioni. Restano salve le vie di ricorso amministrativo e di impugnazione stabilite dalla Legge.

     6. La decisione della commissione provinciale per l'artigianato è notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa [12].

     7. La cancellazione dall'albo, salvo il caso di cessazione dell'attività non comporta la cancellazione dell'impresa dal registro delle ditte tenuto dalla CCIAA.

     8. Sono fatte, in ogni caso, salve le particolari fattispecie regolate dal terzo comma e quinto comma dell'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443.

     9. Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno validità anche per i consorzi e le società consortili iscritti alla sezione separata dell'albo.

     10. La commissione provinciale per l'artigianato dispone d'ufficio la cancellazione della separata sezione dell'albo di consorzi e società consortili, allorché si sia accertato che gli stessi non assolvono o non perseguono più le proprie funzioni o scopi.

 

     Art. 10. (Ricorsi) [13]

1. Contro i provvedimenti delle Camere di commercio in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla competente direzione della Giunta Regionale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Le modalità operative relative alla decisione dei ricorsi in via amministrativa sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 11. Sanzioni. [14]

     1. In relazione all’annotazione nel registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

a) in caso di uso non consentito da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio e nella definizione, commercializzazione si applica, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio, la sanzione amministrativa da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro;

b) in caso di esercizio dell’attività artigiana senza l’annotazione della qualifica nel registro delle imprese si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro;

c) in caso di presentazione, ai fini dell’annotazione, modificazione o cancellazione, di dichiarazioni non veritiere, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro, fatte salve le responsabilità penali previste dalla legge.

 

     Art. 12. (Controlli, applicazione e riscossione delle sanzioni) [15]

     1. Le funzioni amministrative riguardanti le verifiche relative alla annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese sono delegate ai comuni. Le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell’attività istruttoria dei comuni.

     2. L’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 11 sono delegate ai comuni nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni, ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e con le procedure ivi stabilite.

     3. Le somme riscosse a seguito dell’applicazione delle sanzioni rimangono nelle disponibilità di bilancio del comune esercitante la delega di cui al comma 1, anche a copertura di ogni spesa sostenuta per la riscossione.

     4. I comuni trasmettono a Regione Lombardia e alla Camera di commercio competente per territorio entro il 31 gennaio di ogni anno una rendicontazione delle infrazioni rilevate, di quelle definite e di quelle ancora pendenti.

     5. In relazione alle verifiche di cui al comma 1, al fine di garantire l’uniformità delle attività svolte sul territorio regionale, si provvederà all’adozione di un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e ANCI Lombardia avente ad oggetto specifiche linee guida operative.

 

Titolo III

ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA DELL'ARTIGIANATO

 

Capo I

Istituzione, composizione, costituzione e funzioni delle commissioni

provinciali, circondariali e regionale per l'artigianato.

 

     Art. 13. (Consulta tecnica per l’artigianato) [16]

     1. Al fine di favorire la partecipazione delle associazioni di rappresentanza del settore artigiano alla programmazione regionale, è istituita la Consulta tecnica per l’artigianato che svolge le seguenti funzioni:

a) formula proposte di indirizzo alle Camere di commercio, circa le funzioni di cui all’articolo 3 comma 2;

b) formula pareri circa la normativa di settore per lo svolgimento delle attività artigiane;

c) [formula pareri in merito ai ricorsi amministrativi di cui all’articolo 10 su richiesta della direzione competente] [17].

     2. La Giunta regionale stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della Consulta.

 

     Art. 14. Costituzione e funzionamento delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato. [18]

 

     Art. 15. Sede e servizi delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato. [19]

     1. Le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede nei capoluoghi di Provincia, presso le rispettive CCIAA.

     2. [20].

     3. Ai fini di quanto disposto nei commi precedenti, il presidente della Giunta Regionale o l'assessore competente, se delegato, previa conforme deliberazione della Giunta Regionale, stipula con le CCIAA apposite convenzioni per l'impianto e la gestione degli uffici di segreteria delle commissioni e l'eventuale costituzione di delegazioni decentrate di detti uffici, nonché per la regolamentazione degli aspetti finanziari e per la disciplina dei rapporti fra registro delle ditte ed albo delle imprese artigiane.

     4. Le convenzioni possono essere stipulate in unico contesto con l'Unione regionale delle CCIAA, se all'uopo delegata dalle CCIAA stesse.

 

     Art. 16. Uffici di segreteria delle commissioni provinciali per l'artigianato. [21]

     1. L'ufficio di segreteria delle commissioni provinciali per l'artigianato, da istituirsi e costituirsi a seguito della stipula della convenzione indicata al terzo comma del precedente art. 15, è diretto dal presidente della commissione ed il personale addetto, pur mantenendo il rapporto organico con la camera di commercio cui appartiene, opera alle sue dipendenze funzionali.

     2. L'ufficio assolve ai compiti di:

     a) curare gli adempimenti relativi all iscrizione, alle variazioni ed alla cancellazione degli aventi diritto negli albi provinciali, nonché nella sezione separata, disposte dalle relative commissioni;

     b) compiere gli atti connessi agli adempimenti della presente Legge e di competenza delle rispettive commissioni;

     c) procedere alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti delle commissioni stesse;

     d) provvedere al rilascio delle certificazioni di iscrizioni all'albo ed ogni altra certificazione previste dalla presente Legge;

     e) predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alle revisioni periodiche dell'albo;

     f) espletare ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti affidati alle commissioni dalle Leggi Regionali.

 

     Art. 17. (Programmi con il sistema camerale a favore della competitività) [22]

1. La Regione definisce con il sistema camerale la realizzazione di programmi a favore della competitività delle MPMI lombarde, in attuazione di accordi stipulati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).

 

     Art. 18. (Commissione regionale per l’artigianato). [23]

     1. La commissione regionale per l’artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Regione, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente ed è composta:

     a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l’artigianato, membri di diritto;

     b) da un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale;

     c) da due esperti, designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale operanti nella regione, più rappresentative a livello regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità in materia di artigianato, economico-finanziaria, fiscale o del lavoro, opportunamente documentati.

     2. La commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.

     3. E’ compito della commissione:

     a) decidere in sede di ricorso in via amministrativa avverso le deliberazioni delle commissioni provinciali per l’artigianato;

     b) formulare proposte ed esprimere pareri alla direzione generale competente per il coordinamento delle attività svolte dalle commissioni provinciali per l’artigianato.

     4. Il funzionamento della commissione è disciplinato con regolamento interno adottato dalla commissione stessa sulla base di indicazioni della Giunta regionale, ed è trasmesso, entro il termine di trenta giorni dalla costituzione della commissione, alla Giunta per l’approvazione; qualora la commissione non provveda entro tale data alla trasmissione, la Giunta regionale determina direttamente la disciplina per il funzionamento della commissione.

     5. Ai componenti della commissione spetta l’indennità di presenza ed il rimborso spese nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. La funzione di segreteria della commissione è svolta da personale dipendente dalla Giunta regionale.

 

     Art. 19. Ufficio di segreteria della commissione regionale per l'artigianato. [24]

 

     Art. 20. Spese di funzionamento. [25]

 

     Art. 21. Indirizzo, coordinamento e vigilanza. [26]

     1. La Giunta Regionale espleta le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.

     2. Le commissioni provinciali e regionale per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta Regionale - Settore industria ed artigianato. Essa può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle commissioni.

     3. Nel caso di impossibilità di regolare funzionamento o di riscontrate gravi violazioni di Legge da parte della commissione, il Presidente della Giunta, su proposta dell'assessore competente e su conforme deliberazione della Giunta stessa, può, previa diffida, nominare un commissario straordinario, sospendendola dalle funzioni.

     4. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della commissione e resta in carica per la durata stabilita nel Decreto di nomina. Tale durata non può in ogni caso superare i dodici mesi.

     5. Trascorso detto periodo, ove non siano state rimosse le cause di impedimento al regolare funzionamento, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore competente e su conforme deliberazione della Giunta stessa, procede con proprio Decreto allo scioglimento della commissione ed adotta i provvedimenti preordinati alla sua ricomposizione.

 

     Art. 21 bis. (Coordinamento con normative di settore con rilevante presenza di attività artigiane) [27]

1. Al fine di garantire condizioni di uniformità, la Giunta disciplina, con appositi regolamenti, l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti alle attività di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), di tintolavanderia, di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), di spettacolo viaggiante, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e definisce requisiti per lo svolgimento delle attività stesse nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi di cui al presente comma.

2. In caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore, il comune può disporre, oltre all'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, la sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.

2 bis. Le funzioni svolte dalle Commissioni Provinciali per l’Artigianato (CPA) ai sensi delle normative di cui al comma 1 sono attribuite alle Camere di commercio [28].

 

Capo II [29]

Elezione degli artigiani componenti delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato

 

     Art. 22. Elettorato attivo e passivo. [30]

 

     Art. 23. Sistema elettorale. [31]

 

     Art. 24. Sezioni elettorali ed elenco generale degli elettori. [32]

 

     Art. 25. Seggi elettorali. [33]

 

     Art. 26. Adempimenti generali. [34]

 

     Art. 27. Adempimenti preliminari. [35]

 

     Art. 28. Legittimazione alla partecipazione alle elezioni e presentazione delle candidature. [36]

 

     Art. 29. Manifesto e schede elettorali. [37]

 

     Art. 30. Votazioni. [38]

 

     Art. 31. Scrutinio e proclamazione degli eletti. [39]

 

     Art. 32. Ricorsi. [40]

 

Titolo IV

NORME D'ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 33. Prima revisione degli albi delle imprese artigiane. [41]

 

     Art. 34. Disposizioni per le commissioni circondariali per l'artigianato di Lecco e Lodi. [42]

 

     Art. 35. Iscrizione di diritto agli albi. [43]

 

     Art. 36. Approvazione dei regolamenti delle commissioni provinciali, circondariali e regionale per l'artigianato. [44]

 

     Art. 37. Convenzione con Unioncamere. [45]

 

     Art. 38. Abrogazioni di norme regionali. [46]

     1. Dall'entrata in vigore della presente Legge sono abrogate le seguenti Leggi Regionali:

     a) l'art. 32 della L.R. 5 dicembre 1981, n. 68 «Assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio pluriennale 1981/83»;

     b) l'art. 3 della L.R. 13 giugno 1975, n. 89 «Autorizzazione di spesa e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 - III provvedimento».

 

     Art. 38 bis. (Norma transitoria) [47]

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate dalla legge regionale recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti ancora in corso.

2. Le CPA e la Commissione Regionale per l’Artigianato (CRA) continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla conclusione dei procedimenti pendenti e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”.

 

     Art. 39. (Norma finanziaria) [48]

1. Alle spese per le attività oggetto di delega della presente legge e per la realizzazione dei programmi a favore della competitività delle MPMI lombarde in attuazione di accordi con il sistema camerale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2007, si provvede mediante impiego delle risorse allocate all’UPB 1.2.2.376 “Interventi per la competitività del comparto artigiano” iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e successivi.


[1] Articolo modificato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 e così sostituito dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[3] Articolo modificato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 e così sostituito dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[4] Articolo modificato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 e così sostituito dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[5] Articolo modificato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 e così sostituito dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[6] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 28 aprile 2021, n. 5.

[7] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 16 dicembre 2021, n. 23.

[8] Articolo modificato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 e abrogato dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[9] Articolo modificato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 e abrogato dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[10] Articolo modificato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 e abrogato dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[11] Articolo modificato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 e abrogato dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[12] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 101, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[13] Articolo modificato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 e così sostituito dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[15] Articolo modificato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 e così sostituito dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[16] Articolo già sostituito dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15, modificato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[17] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20.

[18] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[19] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[20] Comma abrogato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[21] Articolo modificato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 e abrogato dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[22] Articolo modificato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15, dall'art. 13 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19 e così sostituito dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[23] Articolo sostituito dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 e abrogato dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[24] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[25] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[26] Articolo modificato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 e abrogato dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[27] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[28] Comma aggiunto dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[29] Capo abrogato dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[30] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[31] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[32] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[33] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[34] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[35] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[36] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[37] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[38] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[39] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[40] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[41] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[42] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[43] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[44] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[45] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[46] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[47] Articolo inserito dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.

[48] Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 18 aprile 2012, n. 7.