§ 3.8.15 - L.R. 7 giugno 1980, n. 95.
Disciplina della formazione professionale in Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 lavoro e formazione professionale
Data:07/06/1980
Numero:95


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Quadro degli interventi.
Art. 3.  Interventi a sostegno del sistema formativo.
Art. 4.  Raccordi col sistema scolastico.
Art. 5.  Raccordi col sistema produttivo.
Art. 6.  Orientamento professionale.
Art. 7.  Utenti della formazione professionale.
Art. 8.  Osservazione del mercato del lavoro.
Art. 9.  Osservatori territoriali.
Art. 10.  Schema del progetto di piano regionale.
Art. 11.  Piani provinciali triennali.
Art. 12.  Elaborazione ed approvazione del piano regionale pluriennale.
Art. 13.  Contenuti del piano regionale pluriennale.
Art. 14.  Consulte regionali e provinciali.
Art. 15.  Aggiornamenti del piano.
Art. 16.  Attuazione del piano regionale.
Art. 17.  Altre funzioni amministrative.
Art. 18.  Indirizzi di programmazione didattica.
Art. 19.  Prove di accertamento.
Art. 20.  Progetti dei corsi di riqualificazione.
Art. 20 bis.  Istituzione del servizio gestione amministrativa e vigilanza sulla formazione professionale.
Art. 21.  Attestati di idoneità e certificati di frequenza.
Art. 22.  Modalità di attuazione.
Art. 23.  Centri dipendenti dalla regione o dagli enti locali.
Art. 24.  Istituti professionali e scuole ed istituti d'arte.
Art. 25.  Centri dipendenti da enti convenzionati.
Art. 26.  Oggetto della convenzione.
Art. 27.  Riconoscimento dei corsi.
Art. 28.  Registro provinciale dei soggetti promotori di attività libere di formazione professionale.
Art. 29.  Attività complementari.
Art. 30.  Centri per l'innovazione tecnico-educativa.
Art. 31.  Centro regionale per i servizi didattici audiovisivi.
Art. 32.  Centro operativo regionale.
Art. 33.  Comitati di controllo sociale.
Art. 34.  Compiti del comitato di controllo sociale.
Art. 35.  Collegio dei docenti e consigli didattici.
Art. 36.  Personale dei centri.
Art. 37.  Albo regionale degli operatori di formazione professionale degli enti convenzionati.
Art. 38.  Diritti e doveri dei docenti.
Art. 39.  Operatori nelle strutture pubbliche.
Art. 40.  Operatori nelle strutture convenzionate.
Art. 41.  Commissione paritetica regionale.
Art. 42.  Adeguamento ai contratti collettivi di lavoro.
Art. 43.  Formazione degli apprendisti.
Art. 44.  Convenzioni con imprese artigiane.
Art. 45.  Apprendistato nelle imprese artigiane convenzionate.
Art. 46.  Scuole regionali per operatori sociali.
Art. 47.  Iniziative per la formazione professionale agricola.
Art. 48.  Centri per la formazione professionale alberghiera.
Art. 48 bis.  Corsi per il conseguimento di patenti di mestiere.
Art. 49.  Corsi per le arti ausiliarie del settore sanitario.
Art. 50.  Scuole regionali per la valorizzazione dei beni culturali.
Art. 51.  Doveri degli allievi.
Art. 52.  Diritti degli allievi.
Art. 53.  Servizi sociali e sanitari.
Art. 54.  Assicurazioni.
Art. 55.  Provvidenze per particolari categorie.
Art. 56.  Interventi a favore dei disabili ed invalidi.
Art. 57.  Interventi di recupero sociale.
Art. 58.  Stanziamenti a favore dei centri dipendenti dalla regione o da enti locali.
Art. 59.  Entrate dei centri dipendenti dalla regione.
Art. 60.  Stanziamenti a favore dei centri dipendenti da enti convenzionati.
Art. 60 bis.  (Modalità sperimentali di finanziamento).
Art. 61.  Beni in comodato.
Art. 62.  Delega ai comuni e loro associazioni.
Art. 63.  Deleghe alle province.
Art. 64.      1. A decorrere dall'anno 1981, le spese operative normali previste dalla presente legge faranno carico ai seguenti capitoli
Art. 65.  Capitolo di spesa per programmi di sviluppo.
Art. 66.  Oneri finanziari.
Art. 67.  Decorrenza di alcune norme.
Art. 68.  Organizzazione interna.
Art. 69.      (Omissis)
Art. 70.  Prese d'atto ex art. 48 L.R. 93/75.
Art. 71.  Abrogazione.


§ 3.8.15 - L.R. 7 giugno 1980, n. 95. [1]

Disciplina della formazione professionale in Lombardia.

(B.U. 12 giugno 1980, n. 24, 6° suppl. ord.).

 

Titolo I

OBIETTIVI E CAMPI D'INTERVENTO

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La presente legge, informandosi ai principi stabiliti dalla legge- quadro 21 dicembre 1978, n. 845 ed alle norme del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, disciplina l'ordinamento della formazione professionale in Lombardia.

     2. La formazione professionale costituisce un servizio di interesse pubblico ed è strumento della politica attiva del lavoro. Essa ha per scopo di contribuire alla crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale e di rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro, favorendo l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico, nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e del piano regionale di sviluppo.

     3. A tal fine la regione attua, con la partecipazione degli enti locali, un sistema di formazione continua e permanente atto ad assicurare le conoscenze teoriche e pratiche relative ai vari ruoli professionali in ogni settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di lavoro associato, di attività professionali libere.

     4. Il sistema formativo regionale è rivolto all'orientamento, alla qualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento, al perfezionamento, alla riqualificazione dei lavoratori e ad ogni altra iniziativa finalizzata a soddisfare particolari esigenze formative e rientranti nelle finalità della presente legge.

     5. L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.

 

     Art. 2. Quadro degli interventi.

     1. Le finalità di cui al precedente art. 1 sono realizzate mediante:

     a) iniziative per la prima formazione realizzate sotto forma di corsi teorico-pratici, articolati per settori economici e qualifiche, rivolti a giovani usciti o prosciolti dalla scuola dell'obbligo o che non hanno concluso gli studi medio-superiori, oppure destinati a giovani diplomati o licenziati dalla scuola secondaria superiore; interventi formativi volti a favorire l'occupazione giovanile, in attuazione della L. 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni; corsi e progetti formativi per apprendisti di cui ai successivi artt. 43 e 44; il riconoscimento dei corsi liberi di cui al successivo art. 27 [2];

     b) iniziative dirette all'acquisizione di specifiche competenze professionali rivolte a diplomati dalla scuola secondaria superiore, universitari e laureati, non finalizzate al rilascio di titoli di studio; nonché corsi di rilevante impegno culturale e scientifico, compresi i corsi di preparazione all'esercizio di arti, professioni ed uffici [3];

     c) interventi collegati alla riconversione industriale, all'innovazione tecnologica, alla mobilità del lavoro, anche in attuazione di normative e di finanziamenti della comunità economica europea;

     d) iniziative che abbiano come obiettivo l'arricchimento culturale e professionale dei lavoratori in applicazione delle clausole formative dei contratti collettivi di lavoro; corsi di riqualificazione ed aggiornamento per rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l'accesso della donna alle professioni;

     e) iniziative per la formazione al lavoro autonomo rivolte agli esercenti il commercio, agli artigiani ed ai lavoratori autonomi agricoli, ivi compresi i corsi rientranti nei programmi di assistenza tecnica all'agricoltura e per consulenti socio-economici;

     f) attività di formazione ricorrente concernenti l'aggiornamento, il perfezionamento e l'adeguamento tecnico e culturale rivolte ai quadri e agli operatori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del turismo, dei servizi, nonché della cooperazione, della mutualità e del credito [4];

     g) corsi per gli addetti ai servizi sociali ed educativi; per i collaboratori familiari specializzati; per la preparazione al conseguimento di particolari patenti di mestiere o di autorizzazioni all'esercizio di attività; per il personale addetto alle attività ed ai servizi della regione, degli enti locali e degli altri enti e servizi pubblici;

     h) iniziative di formazione e aggiornamento professionale dei docenti ed operatori nel campo della formazione professionale, nel rispetto della molteplicità delle proposte formative ai sensi dell'art. 4 lettera h) della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

 

     Art. 3. Interventi a sostegno del sistema formativo. [5]

     1. A sostegno del sistema formativo di cui all'art. 1 della presente legge la regione programma, promuove, coordina od attua, anche mediante l'assegnazione di contributi finalizzati alle università e ad istituti specializzati:

     a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione nelle materie di cui alla presente legge;

     b) la diffusione, anche attraverso pubblicazioni periodiche, di testi, ricerche, dibattiti sui problemi istituzionali, metodi logici o didattici dell'orientamento e della formazione professionale, con particolare riguardo all'ambito europeo;

     c) la predisposizione, sperimentazione, adozione e produzione di mezzi e sussidi tecnico-didattici, compresi i mezzi audiovisivi e la attuazione di iniziative per l'insegnamento a distanza;

     d) il sostegno, la promozione e la partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari, viaggi di studio, rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale e delle tematiche ad essa connesse; l'adesione della regione ed associazioni ed istituti specializzati, anche mediante il versamento delle quote associative;

     e) azioni di sistema, mediante studi, sperimentazioni e assistenza tecnica, finalizzate a sostenere il processo di sviluppo del sistema della formazione professionale in Lombardia [6].

 

     Art. 4. Raccordi col sistema scolastico.

     1. Il sistema regionale di formazione professionale, nelle sue varie articolazioni, è organizzato in coerenza col sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi statali, dai principi che lo informano e dagli orientamenti di riforma.

     2. La regione, sulla base delle indicazioni fornite dai consigli scolastici distrettuali e provinciali, esprime al ministro della pubblica istruzione il parere sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione delle scuole secondarie superiori, segnalandone le priorità ed assicurando il raccordo tra indirizzi ed attività di formazione professionale e tra localizzazione di nuove istituzioni scolastiche e strutture formative facenti capo alla regione.

     3. La regione o gli enti locali delegati, di cui al successivo art. 62, mettono a disposizione del sistema scolastico, mediante apposite convenzioni, attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

     4. La regione collabora con le competenti autorità scolastiche e con l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per promuovere e definire le opportune iniziative di formazione professionale, da svolgersi in concomitanza alla frequenza di corsi di scuola secondaria superiore ed alle uscite da essa, anche attraverso specifici progetti sperimentali.

     5. La regione, inoltre, in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con l'IRRSAE ed in attesa della riforma della scuola secondaria superiore, promuove, anche attraverso specifici programmi sperimentali concordati, le iniziative atte a consentire l'accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore a coloro che abbiano conseguito una qualifica, secondo quanto previsto all'art. 11 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

 

     Art. 5. Raccordi col sistema produttivo.

     1. La programmazione e l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli precedenti si fondano sulla rilevazione dell'evoluzione del mercato del lavoro e sulle previsioni del suo andamento quantitativo e qualitativo, in stretto raccordo con le prospettive e le esigenze di occupazione.

     2. Al fine del soddisfacimento di tali esigenze e per una migliore organizzazione del lavoro, il sistema formativo privilegia l'alternanza tra cicli di studio ed esperienze di lavoro.

     3. La regione promuove e disciplina, nei modi previsti dall'art. 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per gli allievi dei corsi di formazione professionale e della scuola secondaria superiore, diplomati o diplomandi, idonei periodi di tirocinio aziendale in convenzione con imprese singole od associate di ogni settore produttivo e di servizio. In essa saranno determinate, in relazione ai programmi ed alle esigenze formative, la durata del tirocinio e le modalità di svolgimento del lavoro: in ogni caso gli allievi non potranno essere utilizzati per scopi direttamente produttivi.

     4. La regione garantisce la completa copertura degli allievi e dei docenti dai rischi di infortunio, nonché la completa copertura delle imprese e del loro personale dai rischi di responsabilità civile.

     5. La regione può altresì promuovere periodi di formazione sul lavoro, a seguito di intese tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai sensi dell'art. 16 bis della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche e degli articoli 20 e 26 della presente legge. La regione, nell'ambito di tali intese, può prevedere che ai docenti delle aziende siano affiancati propri docenti in funzione di un loro aggiornamento.

 

     Art. 6. Orientamento professionale.

     1. La regione programma, coordina ed emana direttive per la realizzazione di una attività unitaria e continua di orientamento professionale, finalizzata a permettere adeguate conoscenze degli sbocchi professionali e meditate scelte degli indirizzi professionali da parte degli utenti, a favorire il primo inserimento lavorativo dei giovani e il reinserimento degli adulti nel mondo produttivo, nonché l'integrazione degli invalidi e dei disabili nelle strutture formative e di lavoro, avvalendosi delle informazioni fornite dagli osservatori territoriali del mercato del lavoro e per l'occupazione di cui ai successivi artt. 8 e 9 e dalle strutture statali preposte alla loro raccolta.

     2. Le attività regionali di orientamento sono svolte a livello provinciale dai C.I.T.E. di cui all'art. 30.

     3. La regione si avvale dei consigli scolastici distrettuali per assicurare il coordinamento tra l'orientamento scolastico e quello professionale e per l'acquisizione delle opportune indicazioni programmatiche, previe intese con l'autorità scolastica competente, nonché con gli organismi preposti all'orientamento universitario.

     4. Le funzioni in materia di orientamento professionale e del lavoro già svolte dall'E.N.P.I. sono assunte dai C.I.T.E.

 

     Art. 7. Utenti della formazione professionale.

     1. Gli utenti delle iniziative di formazione professionale possono essere i cittadini italiani che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e che siano in possesso dei requisiti previsti per ciascun tipo di iniziativa, nonché gli stranieri secondo le leggi vigenti.

     2. La regione adotta le misure necessarie per permettere il conseguimento del titolo di studio della scuola dell'obbligo da parte degli allievi che ne siano privi, previ accordi con le autorità scolastiche competenti, alle quali spetta curarne l'attuazione.

     3. L'iscrizione e la frequenza alle iniziative formative attuate direttamente o finanziate dalla regione sono gratuite. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può, tuttavia, determinare per quali corsi o iniziative formative, in relazione al tipo di utenza o all'oggetto del corso, sia richiesta una quota di iscrizione o di frequenza e le condizioni di esonero e dell'eventuale rimborso.

     4. Nei corsi a carattere residenziale può essere prevista una retta di partecipazione.

     5. Per assicurare la parità fra uomini e donne è favorita la partecipazione femminile alle iniziative formative ed è impedita qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi. In tal senso opereranno in particolare le strutture preposte all'orientamento professionale.

 

Titolo II

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI

 

     Art. 8. Osservazione del mercato del lavoro.

     1. La regione, anche ai fini dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, istituisce e promuove iniziative di osservazione permanente del mercato del lavoro per l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari all'esercizio delle funzioni regionali in materia di programmazione socio- economica e di orientamento e formazione professionale, nonché per la predisposizione degli interventi ed iniziative attribuite alla competenza regionale per l'occupazione, con particolare riferimento alla soluzione dei problemi connessi con l'occupazione giovanile e femminile e con la mobilità dei lavoratori a livello settoriale e territoriale.

     2. All'attività predetta sovraintende il comitato interassessoriale di coordinamento per l'occupazione e le attività produttive di cui all'art. 6 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42 che si avvale del servizio per l'osservazione territoriale del mercato del lavoro e per l'occupazione che viene istituito con le attribuzioni specificate in allegato alla presente legge [7].

     3. Il predetto comitato propone alla giunta regionale le deliberazioni necessarie per l'attuazione di interventi regionali conformi alle finalità di cui al primo comma e di cui al seguente art. 9 e coordina l'osservazione del mercato del lavoro con le altre iniziative assunte dalla regione e dagli enti locali, d'intesa con gli organismi comprensoriali. Esso inoltre promuove la collaborazione e lo scambio di dati con gli uffici periferici del ministero del lavoro e con le strutture da questo istituite a tale scopo, con quelli del ministero della pubblica istruzione, con le camere di commercio, con gli enti previdenziali ed assicurativi, nonché con le organizzazioni imprenditoriali, dei lavoratori autonomi e delle organizzazioni sindacali.

     4. Per ricerche, analisi ed indagini specifiche il comitato interassessorile si avvale della collaborazione dell'IRER e di altri enti o istituti di sperimentata capacità con i quali la giunta regionale stipula apposite convenzioni.

 

     Art. 9. Osservatori territoriali. [8]

     1. Il servizio per l'osservazione territoriale del mercato del lavoro si serve, a livello comprensoriale o intercomprensoriale, di uffici denominati osservatori territoriali del mercato del lavoro.

     2. Tali uffici, sulla base della raccolta ed elaborazione sistematica dei dati e delle informazioni sulla domanda ed offerta di lavoro compiono analisi, studi e ricerche sulle esigenze formative derivanti dalla dinamica tecnologica ed organizzativa delle imprese e dei servizi sociali, con particolare riferimento ai fenomeni di qualificazione e mobilità a livello territoriale.

     3. Agli osservatori territoriali è assegnato, a domanda, il personale che, all'entrata in vigore della presente legge, svolge prevalentemente i compiti di cui all'art. 21 punto a) della legge regionale 16 giugno 1975, n. 93.

     4. Al servizio per la osservazione territoriale del mercato del lavoro e per l'occupazione è preposto, sino alla data prevista dal I comma dell'art. 45 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42, l'assessore al lavoro, occupazione, artigianato e, successivamente, l'assessore al coordinamento per l'occupazione e le attività produttive.

 

     Art. 10. Schema del progetto di piano regionale.

     1. In coerenza con le indicazioni previste nel programma regionale di sviluppo e sulla base dei dati forniti dagli osservatori territoriali del mercato del lavoro la giunta regionale, sentita la consulta di cui al successivo art. 14 e la commissione consiliare competente, delibera uno schema di progetto di piano pluriennale contenente:

     a) la stima dei fabbisogni di formazione professionale in relazione alla situazione e alle previsioni di sviluppo socio-economico-educative nonché all'andamento del mercato del lavoro;

     b) gli obiettivi da raggiungere globalmente, nell'arco di tempo considerato, a livello regionale e provinciale, nel campo della qualificazione e specializzazione, finalizzati al primo inserimento nel lavoro ed all'apprendistato, e quelli da attuare nel campo della riqualificazione in funzione della mobilità dei lavoratori di cui all'art. 2, punto d);

     c) i risultati da ottenere nel campo delle iniziative di formazione specifica di cui all'art. 2, punti e), f), e g);

     d) un'ipotesi di riparto dei finanziamenti, per area provinciale, destinati alle finalità di cui alla presente legge e in particolare per gli interventi previsti agli articoli 2, 4, 5, 6 e 29.

 

     Art. 11. Piani provinciali triennali.

     1. Fino all'entrata in vigore della legislazione nazionale di riordino del sistema delle autonomie locali e comunque fino a quando non sarà definito il ruolo dell'ente intermedio le province, sulla base dello schema di progetto di piano regionale di cui all'articolo precedente, elaborano una proposta di piano triennale provinciale per la formazione professionale, sentite le consulte di cui al successivo art. 14 e tenendo conto delle osservazioni e proposte dei comuni singoli od associati, delle comunità montane, dei consigli distrettuali scolastici, degli enti gestori e dei comitati di controllo sociale dei centri, di cui al successivo art. 33.

     2. Nel piano provinciale sono indicati, con le relative previsioni di spesa:

     a) i fabbisogni formativi e la localizzazione degli interventi;

     b) gli obiettivi formativi e i conseguenti interventi da realizzare, con l'indicazione dei centri di formazione professionale pubblici, esistenti o da istituire, e quelli convenzionati o da convenzionare ai sensi dei successivi artt. 23 e 25, previa verifica della loro idoneità;

     c) i progetti da prevedere per la qualificazione, riqualificazione e la mobilità orizzontale e territoriale dei lavoratori, per quanto attiene ai riflessi sull'area provinciale;

     d) i fabbisogni di interventi rivolti agli apprendisti ai sensi dei successivi articoli 43, 44 e 45;

     e) il volume e la tipologia delle iniziative formative di cui all'art. 2, punti e), f), e g);

     f) gli interventi finalizzati al raccordo con la scuola secondaria superiore, di cui all'art. 4;

     g) le altre iniziative formative e di orientamento o di supporto da realizzare ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge;

     h) le attività complementari di cui al successivo art. 29;

     i) le iniziative per migliorare e sostenere la qualità tecnica metodologica della formazione professionale, con particolare riguardo all'aggiornamento degli operatori;

     l) i finanziamenti richiesti per le spese di investimento finalizzate a realizzare, adeguare o trasformare le attrezzature dei centri di formazione professionale.

     3. I comuni, i loro consorzi, le comunità montane e gli altri organismi pubblici che intendano attuare autonome iniziative in materia di formazione professionale dovranno darne preventiva comunicazione alla provincia ed alla regione, ai fini della loro considerazione agli effetti della programmazione provinciale e regionale e del loro coordinamento [9].

     4. Le province si avvalgono, per la predisposizione del piano, degli osservatori territoriali del mercato del lavoro di cui all'art. 9, nonché dei centri per l'innovazione tecnico-educativa di cui al successivo art. 30.

 

     Art. 12. Elaborazione ed approvazione del piano regionale pluriennale.

     1. Le proposte provinciali di piano debbono essere trasmesse alla giunta regionale entro il mese di febbraio.

     2. Il comitato interassessorile di cui all'art. 6 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42 predispone per la giunta la proposta di piano pluriennale regionale avente i contenuti di cui all'articolo che segue. Il comitato coordina ed integra le proposte provinciali, tenuto conto delle esigenze generali e delle iniziative di scala o interesse regionale ed assicura la coerenza con le indicazioni del programma regionale di sviluppo.

     3. La proposta è sottoposta all'esame della consulta regionale per la formazione professionale di cui al successivo art. 14.

     4. La giunta sottopone all'approvazione del consiglio regionale la proposta di piano, entro il mese di maggio, allegando i verbali della consulta regionale e le proposte provinciali di piano.

 

     Art. 13. Contenuti del piano regionale pluriennale.

     1. Il piano pluriennale regionale della formazione professionale attua il programma regionale di sviluppo nel campo della formazione professionale e ne costituisce progetto di intervento a norma dell'art. 7 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34, specificando gli elementi indicati al V comma dell'art. 5 della legge stessa.

     2. Esso determina, con le relative previsioni di spesa:

     a) gli obiettivi a scala regionale e provinciale del sistema regionale di formazione professionale da conseguire nell'arco di tempo considerato dal piano;

     b) le priorità nelle qualifiche e specializzazioni volte al primo inserimento nel lavoro, definite per volume e per settore economico;

     c) i risultati, in termini di professionalità e di località, da conseguire nel campo della mobilità del lavoro e della riqualificazione dei lavoratori, con particolare riguardo ai progetti di riconversione aziendale e settoriale;

     d) le finalità prioritarie da raggiungere attraverso gli interventi di formazione specifica, nelle loro varie articolazioni economiche, professionali e territoriali.

     3. Il piano determina altresì:

     a) le caratteristiche e la localizzazione dei centri di formazione professionale dipendenti dalla regione e dagli enti locali, nonché di quelli da convenzionare;

     b) i criteri per stabilire i parametri per gli stanziamenti di cui al successivo art. 60;

     c) le somme assegnate a ciascuna amministrazione provinciale per la concessione di contributi ai sensi del successivo art. 29;

     d) gli interventi rivolti a sostenere e a migliorare sotto il profilo contenutistico, tecnico e metodologico-didattico il sistema formativo regionale, compresi i corsi di aggiornamento per i docenti e gli operatori della formazione professionale;

     e) gli investimenti da effettuare per la costituzione, l'adeguamento o la trasformazione dei centri e per dotarli di adeguate attrezzature.

 

     Art. 14. Consulte regionali e provinciali.

     1. Per assicurare la partecipazione, la consultazione permanente ed il controllo sociale, la giunta istituisce, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42 ed anche agli effetti dell'art. 3 della L. 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni, secondo i vincoli di composizione ivi previsti, la consulta regionale per la formazione professionale, composta dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, delle forze sociali, delle organizzazioni economiche, degli enti gestori di corsi convenzionati o riconosciuti e da esperti in materia.

     2. Con medesimi criteri le amministrazioni provinciali provvedono a dotarsi di consulte provinciali per la formazione professionale.

     3. La consulta regionale e le consulte provinciali per la formazione professionale fungono da organo consultivo per tutti gli argomenti che vengono loro sottoposti dalla giunta regionale o dalle giunte provinciali e possono proporre iniziative e provvedimenti per lo sviluppo e il miglioramento qualitativo della formazione professionale nell'ambito di competenza.

     4. Ai componenti la consulta regionale e le consulte provinciali compete un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dalla L.R. 22 novembre 1982, n. 63 [10].

 

     Art. 15. Aggiornamenti del piano.

     1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva ciascun anno, entro il mese di maggio, gli aggiornamenti e le modifiche del piano regionale della formazione professionale, resisi necessari per il suo adeguamento a sopravvenute esigenze.

     2. A tal fine le amministrazioni provinciali, entro il mese di marzo di ciascun anno, inviano alla giunta regionale le loro eventuali proposte ed osservazioni, sentiti gli organismi consultivi di cui al precedente art. 14 e i consigli scolastici provinciali e distrettuali.

 

     Art. 16. Attuazione del piano regionale.

     1. La giunta regionale provvede all'attuazione del piano regionale. In particolare:

     a) determina i corsi da svolgersi annualmente presso ciascun centro, ne definisce i finanziamenti e provvede alla loro erogazione, dandone comunicazione alle amministrazioni provinciali ed alla commissione consiliare competente;

     b) approva le altre iniziative di formazione e di orientamento previste dalla presente legge, determina il loro finanziamento e provvede alla relativa erogazione;

     c) eroga alle amministrazioni provinciali le somme per i contributi di cui all'art. 29;

     d) delibera i progetti di formazioni finalizzati a specifiche occasioni di impiego per l'ottenimento dei fondi comunitari, ai sensi dell'art. 24 della L. 21 dicembre 1978, n. 845 ed altre leggi statali;

     e) assume i provvedimenti straordinari ed urgenti in relazione a sopravvenute esigenze di riconversione e di riqualificazione derivanti da crisi aziendali e settoriali o da progetti speciali;

     f) determina le spese da effettuare per gli investimenti.

 

     Art. 17. Altre funzioni amministrative.

     1. La giunta regionale:

     a) istituisce o convenziona con gli enti i centri di formazione professionale previsti dal piano;

     b) esercita le funzioni amministrative derivanti dalla presente legge e non riservate espressamente ad altri organi della regione o delegate ai sensi del titolo IX della presente legge;

     c) esercita la vigilanza tecnica ed amministrativa su tutte le attività di formazione professionale istituite, convenzionate o riconosciute dalla regione ed impartisce le opportune istruzioni e direttive per l'esatto adempimento delle norme vigenti;

     d) coordina l'esercizio delle funzioni delegate ed esercita la vigilanza in ordine all'adempimento delle funzioni stesse. A tal fine impartisce agli enti delegati le opportune istruzioni e direttive e, in caso di inadempimento, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può sostituirsi nel compimento di singole attività.

     2. Il presidente della giunta regionale cura la esecuzione dei provvedimenti assunti dalla regione a norma della presente legge.

     3. L'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale presiede al funzionamento degli uffici e dei servizi operanti nella materia di cui alla presente legge ed assume le iniziative per le proposte da sottoporre ai competenti organi regionali.

     4. L'assessore, se delegato dal presidente della giunta regionale, ne esercita le funzioni e firma gli atti della regione.

 

Titolo III

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

 

     Art. 18. Indirizzi di programmazione didattica.

     1. La regione stabilisce gli indirizzi di programmazione didattica per i corsi di cui all'art. 2 della presente legge, in conformità alla disciplina nazionale delle qualifiche professionali in rapporto a fasce di mansioni e funzioni professionali omogenee.

     2. Gli indirizzi di programmazione didattica:

     a) determinano i contenuti delle iniziative di prima formazione attenendosi a criteri di brevità ed essenzialità, tendenti comunque a favorire la crescita della personalità degli allievi attraverso l'acquisizione di una cultura professionale non puramente addestrativa e mansionale; tali iniziative sono articolate per cicli della durata massima di 600 ore per i quali devono essere previsti i requisiti minimi di ammissione; non può essere ammessa la frequenza continua di più di quattro cicli consecutivi non intervallata da idonea esperienza di lavoro;

     b) determinano il grado di preparazione e le capacità operative da raggiungersi ai vari livelli di formazione, le materie di insegnamento, gli eventuali periodi di tirocinio pratico e le modalità di esecuzione delle eventuali prove finali di accertamento, nel rispetto della disciplina statale in materia;

     c) definiscono i titoli di studio e i requisiti per l'insegnamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale.

     3. Gli indirizzi della programmazione didattica debbono favorire lo scambio di esperienze tra gli operatori ed in particolare la sperimentazione ed il confronto sulle esperienze di programmazione modulare e sulle forme di valutazione e di accertamento dei livelli formativi conseguiti.

     4. E' consentito l'accesso, dopo idonee esperienze di lavoro ai sensi dell'art. 15 della L. 21 dicembre 1978, n. 845, ad ulteriori cicli formativi, oltre a quelli di cui alla lettera a) del presente articolo, per interventi di specializzazione, perfezionamento e promozione sul lavoro.

     5. Gli enti convenzionati possono presentare propri programmi didattici che rispettino gli indirizzi della programmazione didattica regionale; tali programmi devono essere verificati dai competenti organi regionali.

     6. L'elaborazione e l'aggiornamento degli indirizzi di programmazione didattica debbono tener conto dei risultati della sperimentazione, assicurando la partecipazione dei docenti, delle organizzazioni di categoria e delle forze sociali.

     7. Spetta al consiglio regionale definire, su proposta della giunta regionale, previo parere della consulta regionale per la formazione professionale, gli indirizzi della programmazione didattica per la prima formazione, nell'ambito delle disposizioni delle leggi statali e delle direttive comunitarie.

     8. Spetta alla giunta regionale approvare i programmi didattici delle altre iniziative formative.

     8 bis. La giunta regionale può costituire gruppi di lavoro consultivi, composti di esperti nelle varie discipline, per la elaborazione dei programmi e lo studio delle problematiche connesse alla didattica e ne informa la competente commissione consiliare. Ai componenti di tali gruppi compete un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dalla L.R. 22 novembre 1982, n. 63 [11].

 

     Art. 19. Prove di accertamento.

     1. I corsi diretti al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione si concludono con prove finali di accertamento dell'idoneità degli allievi che siano ammessi a sostenerle.

     2. Le prove si svolgono dinnanzi a commissioni esaminatrici regionali costituite presso ciascun centro di formazione professionale o presso ciascuna scuola sede di corso riconosciuto, composte secondo quanto previsto dai successivi commi e nominate dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale.

     3. Delle commissioni esaminatrici fanno parte:

     a) il presidente, designato dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale;

     b) un esperto del ministero della pubblica istruzione, designato dal provveditore agli studi competente per provincia;

     c) un esperto del ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

     d) un esperto designato dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale [12];

     e) un esperto designato dalle organizzazioni imprenditoriali o professionali di categoria a livello provinciale;

     f) il direttore del centro o della scuola, o un docente del corso o del ciclo, designato dal direttore.

     4. La composizione della commissione è modificata o integrata qualora ciò sia richiesto da specifiche normative statali o regionali.

     5. La commissione esprime il giudizio per ciascun allievo, tenendo conto dei risultati delle singole prove e delle valutazioni espresse dai docenti.

     6. Il giudizio si formula esclusivamente nei termini di «idoneo» o «non idoneo», salvo nei casi previsti dagli indirizzi didattici del corso e nei casi in cui una valutazione di merito sia prevista da bandi di concorso o altre disposizioni, nonché nei casi di cui all'art. 49 della presente legge [13].

     7. Contro il giudizio espresso dalle commissioni è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale, esclusivamente per motivi di legittimità.

     8. Per i soggetti portatori di handicaps le prove di accertamento dovranno fare riferimento ai progetti formativi individuali di cui al 1° comma del successivo art. 56. L'attestato di qualifica è integrato da una relazione che certifica le specifiche capacità e conoscenze acquisite dall'allievo al fine di facilitare un idoneo inserimento lavorativo.

     9. Ai componenti delle commissioni di cui al presente articolo, oltre al rimborso delle spese di viaggio, è attribuito un gettone di presenza nella misura di L. 40.000 per ciascun turno diurno e di L. 50.000 per il turno serale; per il presidente l'entità del gettone di presenza è elevata a L. 50.000 per ciascun turno diurno e di L. 60.000 per il turno serale. La giunta regionale provvede annualmente, con delibera ad adeguare le misure del compenso in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita accertato dall'ISTAT [14].

     10. Ai componenti le commissioni designati dai ministeri, dalle organizzazioni sindacali, imprenditoriali o professionali spetta un gettone di presenza, la cui entità è fissata dalla giunta regionale.

     11. Il passaggio da un ciclo formativo all'altro di un medesimo corso avviene, alla fine del ciclo, tramite prove intermedie interne espletate dai docenti del corso secondo le modalità stabilite dalla direzione del centro, sentito il consiglio didattico. A tali prove sono ammessi anche coloro che aspirano a frequentare un ciclo intermedio o quello terminale.

     12. Gli allievi che abbiano raggiunto il livello di conoscenze teorico-pratiche previste per il ciclo di un corso sono ammessi alla frequenza del ciclo successivo.

     13. Il passaggio ad altro corso, la ripetizione di un ciclo, e l'ammissione degli allievi al ciclo successivo sono decisi in sede di prova intermedia interna.

     14. Alle prove finali di accertamento non sono ammessi privatisti, salvo il caso degli apprendisti che chiedano di esservi ammessi ai sensi dell'art. 43 della presente legge.

     15. Le prove di accertamento per gli allievi che hanno stipulato contratti di formazione o che hanno frequentato corsi di formazione a sensi della L. 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche sono regolate dalle leggi dello Stato.

     16. Gli esperti in rappresentanza della regione previsti nelle commissioni di cui all'art. 16-ter della legge medesima sono designati dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale [15].

 

     Art. 20. Progetti dei corsi di riqualificazione.

     1. Le attività formative finalizzate alla riqualificazione dei lavoratori in relazione a programmi di ristrutturazione o riconversione delle aziende, collegati o non a processi di mobilità, attuate ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modifiche nonché ai sensi degli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, i cui programmi sono soggetti all'approvazione dei competenti organi statali, si realizzano mediante l'elaborazione di appositi progetti formativi.

     2. I progetti di cui al comma 1 sono predisposti dalla direzione generale competente, sentite le province. Dei progetti e del loro stato di attuazione è data comunicazione semestralmente alla competente commissione consiliare. A tal fine è costituita una commissione tecnica presso il settore istruzione e formazione professionale composta dall'assessore all'istruzione e formazione professionale, o da un suo delegato, che la presiede; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; da tre rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro dei quali uno in rappresentanza delle imprese a partecipazione statale; da due rappresentanti delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative; da un rappresentante del movimento cooperativo; dai dirigenti del servizio formazione professionale, e del servizio gestione amministrativa e vigilanza sulla formazione professionale e loro delegati, e da quattro funzionari regionali designati rispettivamente dall'assessore al coordinamento per l'occupazione e le attività produttive, dall'assessore all'agricoltura e foreste e dall'assessore all'assistenza e sicurezza sociale; dal presidente della commissione regionale per l'impiego e da un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro. Dei progetti e del loro stato di attuazione viene data comunicazione semestralmente alla competente commissione consiliare [16].

     2 bis. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale [17].

     3. La commissione svolge funzioni consultive relative alla promozione e all'attuazione delle iniziative formative sopra menzionate e dei progetti finalizzati a specifiche occasioni di impiego o al mantenimento, degli attuali livelli occupazionali, da presentare ai competenti organi della comunità economica europea, ai sensi dell'art. 24 della L. 21 dicembre 1978, n. 845, nonché relative ai criteri per l'attuazione di esperienze di alternanza studio lavoro [18].

     4. Di norma, è attribuito carattere di priorità alle seguenti iniziative:

     a) interventi di riqualificazione dei lavoratori compresi in progetti quadro settoriali elaborati dal competente servizio in collaborazione con la commissione tecnica di cui al presente articolo;

     b) interventi di riqualificazione aziendale dei lavoratori per i quali sia intervenuto uno specifico accordo tra le parti sociali;

     c) interventi promossi da cooperative tra lavoratori e iniziative di sostegno di forme di autogestione;

     d) interventi di riqualificazione di lavoratori in mobilità promossi dalla regione in accordo con le parti sociali o ai sensi dell'art. 25 della L. 675/77 [19].

 

     Art. 20 bis. Istituzione del servizio gestione amministrativa e vigilanza sulla formazione professionale. [20]

 

     Art. 21. Attestati di idoneità e certificati di frequenza.

     1. Agli allievi che abbiano superato le prove finali è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione valido ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e della facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 11 della legge medesima.

     2. Tali attestati costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

     3. Agli allievi che abbiano frequentato corsi per i quali non siano previste prove finali ai sensi dell'articolo 19 o a coloro che abbiano frequentato cicli o anni di corso intermedi è rilasciato un certificato di frequenza o, eventualmente, di frequenza e profitto, ove si sia accertato il profitto raggiunto.

 

Titolo IV

STRUTTURE E MODALITA' DI ATTUAZIONE

 

     Art. 22. Modalità di attuazione.

     1. La regione attua i corsi e le altre iniziative formative previste dai piani pluriennali ed annuali mediante strutture denominate centri di formazione professionale, nonché presso imprese o altre strutture idonee.

     2. I centri di formazione professionale sono strutture didattiche polivalenti destinate stabilmente alla formazione professionale, dotate in misura adeguata di ambienti, laboratori, servizi, attrezzature e del personale necessario per un efficiente funzionamento. Essi operano in raccordo col distretto scolastico e svolgono l'attività stabilita nel piano annuale.

     3. Sono organi interni dei centri il direttore, il segretario-economo, il collegio dei docenti, il consiglio didattico e il comitato di controllo sociale, di cui agli articoli successivi.

     4. I centri possono essere istituiti e gestiti direttamente dalla regione, dagli enti locali oppure essere convenzionati dalla regione, secondo le norme di cui ai successivi articoli. Il piano regionale di cui all'art. 13 deve prevedere il massimo utilizzo delle strutture pubbliche di formazione professionale.

     5. Al fine di assicurare l'aderenza dei contenuti formativi alle esperienze di lavoro, o quando il tipo degli impianti produttivi e dei macchinari lo rendano necessario, od anche al fine di integrare convenientemente la formazione presso i centri con cicli di tirocinio pratico, la regione può attuare iniziative formative totali o parziali mediante convenzione con imprese e loro consorzi.

     6. La regione, gli enti locali e gli enti convenzionati possono attuare i corsi e le altre iniziative formative, oltreché mediante i centri, anche presso altre idonee sedi coordinate e distaccate e possono utilizzare le sedi delle scuole pubbliche, secondo le norme vigenti.

     7. La regione può gestire direttamente corsi che rispondano ad esigenze di carattere regionale o che non possano far capo ad un centro.

 

     Art. 23. Centri dipendenti dalla regione o dagli enti locali.

     1. La giunta regionale istituisce, secondo le indicazioni contenute nel piano regionale per la formazione professionale, i centri di formazione professionale dipendenti dalla regione e quelli proposti e dipendenti dai comuni, dalle loro associazioni o consorzi o dalle comunità montane, che costituiscono il sistema pubblico della formazione professionale.

     2. Per ciascun centro la giunta regionale determina la sede, l'organico del personale, i beni immobili, i laboratori, i servizi e le attrezzature di cui deve essere dotato, procedendo, per i centri dipendenti dagli enti locali, d'intesa con gli stessi.

     3. I centri di formazione professionale dipendenti dalla regione hanno autonomia didattica ed amministrativa secondo le norme della presente legge.

     4. Le modalità di funzionamento dei centri di formazione professionale dipendenti dagli enti locali sono regolate dagli enti stessi, nel rispetto delle norme della presente legge.

 

     Art. 24. Istituti professionali e scuole ed istituti d'arte.

     1. Gli istituti professionali statali e le scuole ed istituti d'arte statali, le cui strutture e il cui personale saranno trasferiti alla regione a norma e con le modalità fissate dall'art. 6 della L. 21 dicembre 1978, n. 845, diventeranno a tutti gli effetti centri di formazione professionale regionali e il personale sarà inquadrato nei corrispondenti livelli del ruolo regionale mantenendo le proprie funzioni e fermi restando i diritti acquisiti.

     2. Con separato provvedimento legislativo si provvederà alle necessarie rettifiche dei ruoli.

 

     Art. 25. Centri dipendenti da enti convenzionati.

     1. La regione per l'attuazione delle iniziative formative previste dalla programmazione regionale e nel rispetto della molteplicità delle proposte formative, può stipulare convenzioni con:

     a) gli enti, e le relative forme associative, che abbiano per fine la formazione professionale;

     b) gli enti nazionali o regionali che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale e siano emanazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative in sede nazionale;

     c) gli enti nazionali o regionali che siano emanazione delle organizzazioni dei lavoratori autonomi o delle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative o del movimento cooperativo.

     2. I soggetti di cui al precedente comma non devono perseguire scopi di lucro, devono aver svolto attività particolarmente qualificate e socialmente rilevanti nel settore della formazione professionale e disporre di strutture, capacità organizzativa ed attrezzature didattiche riconosciute tecnicamente idonee, nel rispetto degli artt. 5 e 18, II comma, lettera 1) della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     3. La giunta regionale, sulla base di quanto previsto all'art. 11, lettera b), procede al riconoscimento d'idoneità dei centri. Il riconoscimento d'idoneità è presupposto indispensabile per il convenzionamento, ma non costituisce titolo per l'ottenimento di questo.

     4. Il riconoscimento d'idoneità può essere revocato a seguito del venir meno dei requisiti oppure per gravi motivi.

     5. La convenzione per lo svolgimento delle attività finanziate dalla regione è stipulata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in base alle indicazioni del piano regionale della formazione professionale.

     6. Per l'espletamento delle attività di cui al quinto comma dell'art. 22, la regione può altresì convenzionare con le imprese e loro consorzi la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione, purché le imprese posseggano strutture, capacità organizzative ed attrezzature idonee ed accettino il controllo della regione sullo svolgimento e la gestione finanziaria dei corsi; nonché, con strutture particolarmente qualificate, l'attuazione di iniziative di orientamento professionale.

 

     Art. 26. Oggetto della convenzione.

     1. Le convenzioni stipulate tra la regione e gli enti di formazione o le imprese stabiliscono, con riferimento al piano regionale pluriennale e ai piani annuali di attività:

     - i corsi o le altre iniziative formative che saranno attuati dagli enti nei centri o in altre idonee strutture da essi dipendenti, o dalle imprese;

     - le modalità di attuazione, la durata e il relativo finanziamento regionale. La durata, di norma, si riferisce al periodo di validità del piano pluriennale;

     - l'obbligo dell'istituzione del comitato di controllo sociale di cui al successivo art. 33 e dei consigli didattici di cui al successivo art. 35;

     - l'obbligo di rendere pubblico il bilancio annuale del centro o del corso, tramite l'affissione in sede di copia di esso;

     - l'obbligo di rispettare gli accordi sindacali nazionali di lavoro per il personale dipendente del settore cui appartengono.

     2. Le convenzioni stesse debbono altresì prevedere che gli enti di formazione e le imprese impieghino i fondi assegnati dalla regione esclusivamente per i fini per i quali sono attribuiti, li depositino su apposito conto bancario, ne diano rendiconto e restituiscano le eventuali somme non utilizzate, mantengano in efficienza i locali e le attrezzature dei centri o delle sedi in cui si svolge l'attività di formazione e li dotino del personale necessario.

     3. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione la giunta regionale, sentiti i competenti organi provinciali, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine gli adempimenti dovuti, dichiara la risoluzione della convenzione, dispone la revoca dei finanziamenti e provvede, se del caso, a revocare il riconoscimento dell'idoneità del centro, fatto salvo il risarcimento del danno.

 

     Art. 27. Riconoscimento dei corsi.

     1. La regione, a richiesta degli interessati, può riconoscere i corsi di formazione professionale svolti da enti, scuole, imprese operanti nell'ambito regionale, purché:

     a) sia accertata l'idoneità ambientale e tecnica delle strutture, delle attrezzature didattiche e del personale addetto;

     b) siano svolti programmi conformi agli indirizzi della programmazione didattica regionale o comunque approvati dalla regione;

     c) la regione sia ammessa al controllo tecnico didattico sulla attività svolta;

     d) i corsi non siano in contrasto con le finalità e gli obiettivi previsti dai piani della formazione professionale.

     2. Il riconoscimento si riferisce esclusivamente ai singoli corsi e non si estende alla istituzione promotrice dei corsi stessi.

     3. Gli allievi dei corsi riconosciuti sono ammessi a sostenere le prove finali secondo le norme di cui all'art. 19.

     4. Col superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale o di specializzazione rilasciati dalle singole scuole e vistati dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale con la stessa validità degli attestati di cui al primo comma dell'art. 21.

     5. Il riconoscimento dei corsi non dà diritto ad alcun contributo da parte della regione, nè costituisce titolo preferenziale per il suo ottenimento.

     6. La regione può altresì riconoscere iniziative di orientamento professionale, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti a) e c), proposte da enti, scuole o altre istituzioni dotate di idonee strutture.

 

     Art. 28. Registro provinciale dei soggetti promotori di attività libere di formazione professionale.

     (Omissis) [21].

 

     Art. 29. Attività complementari.

     1. La regione, nell'ambito della programmazione di cui agli articoli precedenti, può concedere contributi ad enti locali, scuole, enti operanti senza fini di lucro, per l'attuazione di iniziative formative aventi carattere integrativo o complementare rispetto all'attività svolta dalla regione o dai centri di formazione professionale e rientranti nelle finalità della presente legge.

     2. L'assegnazione del contributo è subordinata alla presentazione di un dettagliato programma operativo di intervento.

     3. I beneficiari sono tenuti a presentare, entro l'esercizio finanziario, una relazione sull'impiego dei contributi. La regione può effettuare ispezioni o controlli.

 

     Art. 30. Centri per l'innovazione tecnico-educativa. [22]

 

     Art. 31. Centro regionale per i servizi didattici audiovisivi.

     1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, istituisce, ai sensi dell'art. 23 della presente legge, il centro regionale per i servizi didattici audiovisivi, che ha il compito di promuovere l'introduzione e l'uso delle tecnologie audiovisive, nonché di altre tecnologie della comunicazione, nei sistemi formativi di cui alla presente legge.

 

     Art. 32. Centro operativo regionale. [23]

     [1. Per l'attuazione delle iniziative formative previste dagli articoli 2 e 3 di particolare interesse regionale e dei corsi che richiedano speciale coordinamento o che per le loro caratteristiche non possano far capo ad un centro, la giunta regionale istituisce, ai sensi dell'art. 23 della presente legge, un centro di formazione professionale che assume la denominazione di centro operativo regionale, per il quale determina le opportune forme di partecipazione alla programmazione e alla gestione delle varie iniziative, in deroga alle norme di cui al seguente articolo 33.]

 

Titolo V

ORGANIZZAZIONE INTERNA DEI CENTRI

 

     Art. 33. Comitati di controllo sociale.

     1. Presso ogni centro di formazione professionale di cui agli artt. 23 e 25 della presente legge è costituito il comitato di controllo sociale, con la composizione determinata con delibera della giunta regionale.

     2. Del comitato debbono far parte:

     a) tre rappresentanti del comune ove ha sede il centro, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal consiglio comunale o, per delega di questo, dagli organismi di decentramento urbano eventualmente esistenti; o delle comunità montane o dei consorzi comunali, eletti con voto limitato dalle rispettive assemblee;

     b) due membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale;

     c) due membri designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e dei dirigenti aziendali nei settori produttivi in cui opera il centro;

     d) eventualmente due esperti in rappresentanza di settori professionali che non trovino rispondenza nelle precedenti componenti;

     e) nei centri di cui all'art. 25 della presente legge, due rappresentanti dell'ente convenzionato;

     f) il direttore ed il segretario economo del centro;

     g) (Omissis) [24];

     h) (Omissis) [25].

     3. Le persone di cui ai punti b), c) e d) devono essere espressione delle realtà locali ed avere riferimento ai settori di attività del centro.

     4. Il comitato di controllo sociale dura in carica tre anni ed è nominato ai sensi dell'art. 63.

     4 bis. Fanno altresì parte del comitato di controllo sociale:

     - due rappresentanti dei docenti ed uno del personale non docente, eletti dal personale con votazione a scrutinio segreto;

     - due rappresentanti delle famiglie, eletti dai genitori degli allievi con votazione a scrutinio segreto;

     - due rappresentanti degli allievi, eletti dagli allievi con votazione a scrutinio segreto [26].

     4 ter. Decadono automaticamente i rappresentanti delle famiglie e degli allievi non più frequentanti ed i rappresentanti del personale che non operino più presso il centro. In tal caso si procede alla loro sostituzione seguendo la graduatoria dei primi non eletti [27].

     4 quater. Entro il 30 ottobre di ogni anno sono indette separate elezioni dei rappresentanti delle suddette componenti, precedute da assemblee, secondo i criteri e le modalità fissati con delibera della giunta regionale [28].

     4 quinquies. Gli eletti appartenenti a tali categorie durano in carica sino alle elezioni dei rappresentanti per l'anno successivo [29].

     5. Spetta al direttore del centro promuovere le designazioni di cui al secondo comma ed indire le elezioni dei rappresentanti dei docenti, del personale non docente, delle famiglie e degli allievi [30].

     6. Il comitato di controllo sociale è validamente costituito anche nel caso in cui manchino una o più designazioni, purché si raggiungano almeno i due terzi della composizione prevista dalla delibera di cui al primo comma.

     7. Ai componenti esterni del comitato compete esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute.

     8. Nella prima adunanza il comitato elegge fra i suoi componenti non dipendenti dall'ente da cui dipende il centro, il presidente e un vice- presidente [31].

     9. Il funzionamento del comitato è regolato da un proprio regolamento interno.

     10. Le sedute, in seconda convocazione, sono valide purché siano presenti almeno cinque componenti del comitato.

     11. Il presidente della amministrazione provinciale sovraintende al regolare funzionamento dei comitati di controllo sociale. In caso di inadempienza invita il comitato a provvedere tempestivamente. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento, procede allo scioglimento del comitato e promuove entro un mese gli adempimenti necessari per la sua ricostituzione.

     12. Il comitato non viene costituito qualora il centro dipenda da un ente di formazione operante a scala locale, nei cui organi direttivi statutari siano previste rappresentanze analoghe a quelle di cui al II comma del presente articolo. L'accertamento di tali condizioni è effettuato con delibera della giunta regionale.

 

     Art. 34. Compiti del comitato di controllo sociale.

     1. Il comitato di controllo sociale:

     a) sovraintende all'attività ed all'andamento generale del centro, controlla la esecuzione del piano di attività e l'utilizzo dei finanziamenti regionali, vigila sulla puntuale osservanza delle convenzioni;

     b) predispone annualmente per l'ente da cui dipende il centro il piano generale delle attività, segnalando i provvedimenti necessari per assicurare l'adeguamento quantitativo e qualitativo ai fabbisogni rilevati ed ai progetti di sviluppo;

     c) tiene con le forze sociali ed economiche i collegamenti finalizzati all'inserimento delle attività del centro nella realtà economico-sociale del territorio, alle esperienze di alternanza tra formazione e pratica di lavoro, all'occupazione degli allievi, alla rilevazione delle esigenze formative;

     d) tiene i contatti col consiglio scolastico distrettuale, per assicurare la massima collaborazione tra i due sistemi formativi, nonché con gli enti locali, specie in ordine ai servizi sociali per gli allievi;

     e) tiene i contatti con il collegio dei docenti collaborando alla definizione degli obiettivi formativi e del programma tecnico-didattico;

     f) predispone una relazione annuale sulla funzionalità del centro e delle singole iniziative formative, nonché sulla situazione e sulle esigenze finanziarie e formula proposte per lo svolgimento e il miglioramento del centro anche sotto l'aspetto dell'utilizzazione del personale;

     g) esprime un parere vincolante sull'attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi e l'impiego dei relativi stanziamenti;

     h) esprime il parere sul conferimento degli incarichi a prestazione professionale [32].

 

     Art. 35. Collegio dei docenti e consigli didattici.

     Il collegio dei docenti, composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio presso il centro e presieduto dal direttore del centro stesso, si insedia all'inizio di ciascun anno formativo ed è convocato su iniziativa del direttore o su proposta di almeno un terzo dei componenti.

     Spetta al collegio dei docenti:

     a) eleggere, entro il mese di settembre, quale sua articolazione interna, il consiglio didattico, composto da almeno sette docenti e da un operatore socio-educativo qualora il centro svolga attività a norma dei successivi artt. 56 e 57;

     b) approvare la proposta per l'ente da cui dipende il centro relativa al programma tecnico didattico annuale inteso ad adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali, nell'ambito di un coordinamento interdisciplinare e tenuto conto dell'alternanza tra cicli di studio ed esperienze di lavoro;

     c) discutere le proposte di aggiornamento del programma tecnico- didattico formulate dal consiglio didattico.

     Il programma tecnico-didattico deve essere approvato dall'ente da cui dipende il centro e comunicato al servizio regionale formazione professionale entro il mese di luglio di ciascun anno per la verifica di conformità con gli indirizzi della programmazione didattica di cui all'art. 18.

     Il collegio dei docenti inoltre, su proposta del consiglio didattico:

     a) formula al direttore proposte in ordine alle modalità di funzionamento del centro, alla strutturazione dell'orario di lavoro, alla programmazione e allo svolgimento delle attività complementari e del tempo libero, ai progetti formativi per i portatori di handicaps;

     b) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti ed agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività formativa; provvede all'adozione dei libri di testo e propone l'acquisto di sussidi e strumenti didattici; propone iniziative di sperimentazione didattica, di aggiornamento culturale e professionale dei docenti;

     c) delibera la disciplina delle proprie modalità di funzionamento, il lavoro per gruppi di interclasse o per gruppi di materie affini o per progetti e definisce autonomamente le sedi e i modi opportuni di consultazione con i rappresentanti degli allievi.

     Il consiglio didattico nomina, sempreché la dimensione dell'attività svolta lo richieda, entro il 30 di ogni settembre, un docente con funzioni di coordinatore didattico che potrà essere esonerato, in tutto o in parte, dall'insegnamento da parte dell'ente da cui dipende il centro. Il coordinatore didattico ha il compito di curare l'attuazione delle deliberazioni del consiglio didattico e di seguire, in accordo con la direzione del centro, lo svolgimento dell'attività didattica [33].

     Il coordinatore presiede le sedute del consiglio didattico e partecipa alle riunioni del comitato di controllo sociale senza diritto di voto.

     Le riunioni del consiglio didattico hanno luogo durante l'orario di servizio e al di fuori dell'orario delle lezioni.

     Il consiglio didattico non viene costituito nei centri con meno di venti docenti; in questo caso le funzioni sono svolte dal collegio dei docenti.

 

     Art. 36. Personale dei centri.

     1. Presso i centri di formazione professionale di cui alla presente legge presta servizio personale con funzione direttiva, docente, socio- educativa, amministrativa ed ausiliaria, secondo le caratteristiche e le attività permanenti di ciascun centro e nella misura prevista dal rispettivo organico.

     2. A ciascun centro è preposto un direttore, ed eventualmente un vice direttore nominati dalla giunta regionale per i centri dipendenti dalla regione, e dagli enti per i centri da essi dipendenti.

     2 bis. Il direttore provvede a conferire gli incarichi di supplenza secondo le modalità di cui all'art. 8 della L.R. 18 aprile 1980 n. 40, dando comunicazione dei provvedimenti assunti al comitato di controllo sociale, in occasione della prima seduta [34].

     3. Il direttore dirige e coordina le attività del centro, nel rispetto delle direttive impartite dalla giunta regionale e delle competenze del comitato di controllo sociale, ne promuove lo sviluppo e l'innovazione valorizzando gli organi collegiali interni ed è responsabile della gestione didattica e amministrativa del centro.

     4. Le funzioni inerenti alla gestione contabile del centro sono esercitate dal segretario-economo, che ne assume la responsabilità in solido con il direttore.

     5. Il direttore assume, ove manchi altro incaricato espressamente a ciò preposto dall'ente, anche la responsabilità contabile del centro.

     6. Il personale dei centri è tenuto ad un costante aggiornamento tecnico-professionale e a partecipare alle iniziative a ciò finalizzate. Ad esso si applica il V comma del successivo art. 38.

     7. La regione promuove, anche tramite le organizzazioni sindacali degli imprenditori, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti, opportuni accordi con le imprese per l'utilizzo di loro dipendenti in qualità di docenti per corsi o tecnologie particolari presso i centri di formazione professionale pubblici o convenzionati, sia a tempo parziale che a tempo pieno, anche mediante distacco temporaneo [35].

     8. I centri di formazione professionale potranno avvalersi dell'insegnamento di esperti nei settori in cui il centro opera, mediante stipulazione di contratti di collaborazione professionale.

 

     Art. 37. Albo regionale degli operatori di formazione professionale degli enti convenzionati.

     1. Presso l'assessorato regionale all'istituzione e formazione professionale è istituito l'albo regionale degli operatori di formazione professionale degli enti convenzionati.

     2. L'albo è suddiviso per provincia ed articolato nella «Sezione docenti» e nella «Sezione personale direttivo e non docente».

     3. La «Sezione docenti» è suddivisa in due parti e ad essa sono iscritti:

     a) i docenti impiegati con contratto a tempo indeterminato;

     b) gli aspiranti ad ottenere un rapporto di insegnamento, in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal ministero del lavoro ai sensi dell'art. 9, 1° comma, della L. 21 dicembre 1978, n. 845 o della normativa regionale, compresi i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato.

     4. La «Sezione personale direttivo e non docente» è suddivisa in due parti e ad essa sono iscritti:

     a) il personale direttivo e non docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

     b) gli aspiranti ad ottenere un rapporto di lavoro secondo la qualifica professionale richiesta.

     Il possesso dei requisiti è accertato d'ufficio in base alla documentazione prodotta.

     5. In caso di controversia la decisione è assunta dall'assessore all'istruzione e formazione professionale, sentita la commissione di cui all'art. 41.

     6. Gli interessati possono, in qualunque momento, chiedere la cancellazione dall'albo.

     7. Con delibera della giunta regionale saranno stabilite le modalità di tenuta dell'albo.

     8. Nessun esborso può essere richiesto agli interessati [36].

 

     Art. 38. Diritti e doveri dei docenti.

     1. I docenti hanno il compito di impartire l'insegnamento teorico e pratico della propria disciplina e di assistere alle esperienze di lavoro compiute in azienda.

     2. Essi sono impegnati alla valorizzazione della cultura ed alla trasmissione delle conoscenze e capacità tecniche, al fine di stimolare un effettivo processo di formazione umana, democratica e professionale degli allievi, anche attraverso la loro attiva partecipazione e collaborazione.

     3. Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento e di espressione culturale sancita dalla Costituzione, che si esercita nel pieno rispetto della personalità e della libertà di coscienza degli allievi e della molteplicità delle proposte formative.

     4. Lo svolgimento delle attività si informa ai programmi tecnico- didattici ai sensi del precedente art. 35.

     5. I docenti devono partecipare alle attività di aggiornamento ed alle altre attività di formazione istituite o autorizzate dalla regione e a quelle promosse dall'ente di appartenenza, nonché alle forme di collaborazione alla gestione e all'attività tecnico-didattica previste dalla presente legge.

 

     Art. 39. Operatori nelle strutture pubbliche.

     1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale in servizio presso i centri dipendenti dalla regione, la loro messa a disposizione delle strutture degli enti locali, nonché i casi e le modalità di incarico o di assunzione a termine di docenti richiesti per corsi o discipline particolari, sono regolati dalle disposizioni generali sul personale della regione e dalle norme contenute nella legge regionale concernente il personale addetto alla formazione professionale.

     2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale in servizio presso i centri dipendenti dagli enti locali sono regolati dalle norme stabilite dai comuni o dai loro consorzi o dalle comunità montane, nel rispetto delle norme dell'accordo nazionale di cui al III comma dell'art. 9 della L. 21 dicembre 1978, n. 845 e fermo restando che i docenti debbano possedere i requisiti stabiliti dal ministero del lavoro ai sensi del I comma dell'art. 9 citato e dalla normativa regionale ed essere iscritti all'albo regionale dei docenti della formazione professionale di cui all'art. 37 della presente legge.

     3. Le norme di cui al V e VI comma dell'art. 40 si applicano anche ai centri dipendenti dagli enti locali.

 

     Art. 40. Operatori nelle strutture convenzionate.

     1. Il rapporto di lavoro del personale in servizio presso i centri convenzionati è disciplinato dagli enti nel rispetto delle norme stabilite dal contratto collettivo nazionale della categoria e dalla presente legge.

     2. I docenti di questi centri sono assunti dagli enti e debbono essere iscritti all'albo regionale dei docenti della formazione professionale di cui all'art. 37 della presente legge.

     3. In caso di non reperibilità nell'albo i docenti devono comunque possedere i requisiti richiesti per l'insegnamento ai sensi dell'art. 9, primo comma della L. 21 dicembre 1978, n. 845.

     4. Le norme di cui al V comma dell'art. 38 sono estese agli addetti alle sedi o agli organi di collegamento e di direzione degli enti di formazione.

 

     Art. 41. Commissione paritetica regionale.

     1. Per assicurare la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale degli operatori della formazione professionale dipendenti da enti di formazione professionale è istituita la commissione paritetica regionale, così composta:

     - da nove rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello regionale, di cui tre designati dalla federazione unitaria e sei dalle organizzazioni di categoria;

     - da nove rappresentanti designati dagli enti da cui dipendono centri convenzionati e maggiormente rappresentativi in sede regionale.

     2. La commissione è presieduta dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale o da un suo delegato.

     3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato designato dal presidente della commissione.

     4. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta e dura in carica sino alla scadenza ed al rinnovo del contratto collettivo nazionale degli operatori della formazione professionale dipendenti dagli enti di formazione professionale.

     5. Nel caso che un membro cessi dall'incarico, si provvede alla sua sostituzione fino alla scadenza della commissione.

     6. La commissione ha il compito di verificare l'applicazione del contratto collettivo nazionale degli operatori dipendenti da centri di enti convenzionati; di controllare la gestione dell'albo regionale; di fare proposte per la determinazione dei criteri per l'attuazione della mobilità del personale e per la sua migliore utilizzazione, in raccordo con la programmazione regionale della formazione professionale; di esprimere il parere sul piano di aggiornamento del personale addetto alla formazione professionale e su ogni altra materia concernente i rapporti di lavoro degli operatori della categoria.

 

     Art. 42. Adeguamento ai contratti collettivi di lavoro.

     1. La giunta regionale impartisce istruzioni per l'adeguamento della disciplina del trattamento economico e normativo del personale delle strutture convenzionate a quella prevista dal contratto collettivo e per l'attuazione degli istituti in esso previsti, sentita la commissione di cui all'art. 41.

 

Titolo VI

APPRENDISTATO E STRUTTURE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI

 

     Art. 43. Formazione degli apprendisti.

     1. La formazione professionale degli apprendisti, ai sensi dell'art. 16 della L. 21 dicembre 1978, n. 845, e della L. 19 gennaio 1955, n. 25, si fonda sulla alternanza dell'esperienza di lavoro con quella di studio, compiuta in orario di lavoro. Lo studio si attua mediante idonei cicli promossi od autorizzati dalla regione e deve conferire all'apprendista le nozioni tecniche indispensabili per il conseguimento della qualifica e le nozioni di formazione sociale utili per un cosciente inserimento nel mondo del lavoro.

     2. La durata e le modalità di svolgimento dei cicli formativi per apprendisti, nonché i relativi moduli didattici, qualora non fossero previsti dai contratti collettivi vengono determinati dalla giunta regionale, su proposta delle parti sociali e sentita la consulta regionale per la formazione professionale.

     3. Durante la frequenza ai corsi l'apprendista conserva il diritto alla retribuzione.

     4. Agli apprendisti dipendenti da imprese artigiane convenzionate si applicano le norme previste dagli artt. 44 e 45 della presente legge.

     5. Al termine del periodo di tirocinio e dopo aver frequentato i cicli di formazione di cui al primo comma del presente articolo gli apprendisti possono accedere ad una prova finale di accertamento davanti ad una commissione costituita ai sensi del precedente articolo 19. Tale prova ha il valore previsto dall'art. 18 della L. 19 gennaio 1955, n. 25.

 

     Art. 44. Convenzioni con imprese artigiane.

     1. La giunta regionale approva, previa consultazione della commissione regionale per l'artigianato, i mestieri artigianali tipici da incentivare e quelli per la cui perpetuazione professionale sia particolarmente necessario l'apprendimento nell'ambito dell'impresa artigiana, intesa come bottega-scuola, e l'azione formativa del suo titolare quale istruttore artigiano.

     2. A tal fine la regione stipula, tramite le direzioni dei centri di formazione professionale pubblici o convenzionati, convenzioni con imprese artigiane che operino nei campi suddetti, che siano dotate di laboratori ed attrezzature tecniche idonee, che si impegnino a fornire ai propri apprendisti una adeguata preparazione professionale nei modi di cui al successivo art. 45.

     3. La stipulazione delle convenzioni è approvata con deliberazione della giunta regionale. La convenzione deve prevedere la durata, le modalità del progetto di formazione, il numero dei posti massimi disponibili e le relative qualifiche, secondo le norme dei contratti collettivi vigenti per la categoria.

     4. Alle imprese convenzionate che svolgono regolare attività di formazione professionale sono concessi nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste nei relativi bilanci regionali di previsione:

     a) contributi annuali nella misura massima di lire 1.000.000 forfettarie;

     b) contributi nella misura massima di L. 400.000 per ogni apprendista allievo alle dipendenze;

     c) contributi nella misura massima di L. 400.000 per ogni apprendista allievo dipendente che abbia conseguito l'idoneità ai sensi del successivo art. 45.

     5. La convenzione può essere risolta prima della scadenza, con delibera della giunta regionale, qualora sia accertata dai competenti organi regionali la perdita dei requisiti previsti dalla legge, oppure quando siano riscontrate persistenti negligenze nell'attuazione dei progetti formativi ed inosservanza di norme sulla legislazione sociale, dei contratti di lavoro, nonché in materia antinfortunistica.

     6. Il titolare dell'impresa artigiana convenzionata, quale istruttore artigiano, ha il dovere di trasmettere agli apprendisti ed ai dipendenti che lo richiedano le proprie capacità tecniche e professionali, nonché le nozioni relative alla gestione dell'impresa artigiana in modo da permettere loro di presentarsi alle prove finali di accertamento per il conseguimento della idoneità di cui all'art. 19. Egli può valersi per l'insegnamento teorico e pratico della collaborazione dei propri familiari e dei propri coadiuvanti.

     7. Per le assicurazioni degli apprendisti la giunta regionale stipula convenzioni con gli istituti assicuratori ai sensi dell'art. 16, 3° comma della L. 21 dicembre 1978, n. 845 [37].

 

     Art. 45. Apprendistato nelle imprese artigiane convenzionate.

     1. La formazione professionale degli apprendisti dipendenti da imprese artigiane convenzionate ai sensi dell'articolo precedente avviene seguendo le indicazioni dello specifico progetto di formazione, compreso nella convenzione, che deve prevedere le modalità dell'apprendimento pratico e dello studio teorico.

     2. L'allievo ha l'obbligo di seguire il progetto di formazione e in particolare di frequentare i cicli di formazione esterni all'impresa.

     3. I momenti di studio devono essere compiuti entro l'orario di lavoro, mantenendo il diritto alla retribuzione ed avere una durata non inferiore a quella prevista complessivamente dal II comma dell'art. 43.

     4. Agli apprendisti che abbiano compiuto il progetto di formazione si applica il V comma del precedente articolo 43.

     5. La giunta regionale può assumere idonee iniziative per incoraggiare l'apprendistato artigiano e per promuovere il miglioramento tecnico, anche attraverso concorsi, premi e mostre [38].

 

     Art. 46. Scuole regionali per operatori sociali.

     1. La giunta regionale, nell'ambito delle indicazioni del piano regionale, istituisce o convenziona centri specificamente destinati alla formazione professionale degli operatori sociali che assumono la denominazione di scuole regionali per operatori sociali.

     2. Le scuole preparano a conseguire la qualifica di assistente sociale o di educatore specializzato ed hanno funzioni di educazione permanente per gli operatori già in servizio; di aggiornamento per gli addetti a settori affini; di studio e ricerca, specie per quanto riguarda la problematica dei servizi sociali.

     3. Presso ciascuna scuola è istituito un comitato di controllo sociale composto nei modi stabiliti dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

     4. La commissione esaminatrice regionale di cui all'art. 19 è composta da un esperto designato dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale, con funzioni di presidente; da un esperto designato dall'assessore regionale all'assistenza; da due esperti designati rispettivamente dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e dal provveditore agli studi; da un esperto designato dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale; dal direttore e da un docente della scuola [39].

     5. La commissione esaminatrice regionale di cui all'art. 19 è composta da un esperto, designato dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale, con funzioni di presidente; da un esperto designato dall'assessore regionale all'assistenza; da due esperti designati rispettivamente dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e dal provveditore agli studi; dal direttore e da un docente della scuola.

     6. La giunta regionale può istituire una commissione regionale permanente per la formazione degli operatori sociali definendone la composizione ed i compiti.

     6 bis. Ai componenti della commissione è attribuito un gettone di presenza ed il rimborso spese di viaggio nella misura stabilita dal IX comma del precedente articolo 19 [40].

 

     Art. 47. Iniziative per la formazione professionale agricola.

     1. Le iniziative di formazione professionale rivolte agli imprenditori, ai tecnici, alle maestranze agricole ed ai giovani che intraprendono l'attività agricola in forma cooperativa si svolgono in raccordo con gli obiettivi fissati dai piani di sviluppo agricolo comprensoriale e in conformità con le leggi e le direttive comunitarie che regolano la materia.

     2. La regione, per tali categorie, istituisce centri di formazione professionale agricola o li convenziona con enti gestori; istituisce o riconosce i corsi di qualificazione professionale previsti dagli articoli 55 e 59 della L.R. 19 novembre 1976, n. 51, ai sensi di quanto stabilito al titolo III, capo II di detta legge, e corsi particolari in relazione ai cicli stagionali, con carattere sperimentale e dimostrativo.

     3. Ai fini del necessario addestramento pratico i centri di formazione professionale agricola possono convenzionarsi con aziende agricole, laboratori sperimentali ed altre strutture tecniche, con preferenza per le aziende dimostrative.

     4. I centri e gli enti gestori delle iniziative di formazione professionale agricola possono attuare corsi appoggiati alle strutture aziendali condotte dagli utenti, promuovendone contemporaneamente lo sviluppo tecnico e culturale.

     5. Del comitato di controllo sociale dei centri fanno parte, in luogo dei componenti di cui alla lettera d) del precedente articolo 33, tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle rispettive organizzazioni provinciali, e un esperto designato dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste.

     6. La giunta regionale stabilisce le modalità particolari, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 35, per la composizione dei consigli didattici dei centri di formazione professionale agricola.

     6 bis. La giunta regionale può riconoscere, a favore degli enti convenzionati che gestiscono iniziative di formazione professionale agricola, un apposito finanziamento per le spese generali e di organizzazione, comprensivo delle spese per le sedi di coordinamento e promozionali, in rapporto al numero di corsi e al volume dell'attività svolta [41].

 

     Art. 48. Centri per la formazione professionale alberghiera.

     1. La regione Lombardia istituisce o convenziona, ai sensi degli artt. 23 e 25, i centri destinati allo svolgimento delle iniziative di formazione professionale nel settore alberghiero, concedendo in comodato strutture di proprietà regionali, per i centri di cui al precedente art. 25, oppure in affitto a privati, con l'obbligo, per questi ultimi, di mettere a disposizione, in base ad apposite convenzioni, gli spazi necessari per la convittualità e per la formazione professionale alberghiera, pubblica e convenzionata comprensiva degli stage [42].

     1 bis. La concessione in comodato od in affitto deve tener conto dei prezzi di mercato [43].

     1 ter. Le convenzioni vengono stipulate dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente [44].

     2. Del comitato di controllo sociale fanno parte, oltre ai membri di cui all'art. 33 anche: un rappresentante dell'assessore al commercio e turismo, da lui designato; il presidente, o un suo delegato, dell'ente provinciale per il turismo; il presidente dell'azienda autonoma di soggiorno o della Pro-loco del comune ove ha sede il centro o un loro delegato; un rappresentante dell'associazione provinciale albergatori.

     3. I corsi per le diverse qualificazioni sono di massima convittuali.

     4. Al fine di garantire il tirocinio pratico necessario ad una più completa preparazione professionale degli allievi, la giunta regionale può autorizzare l'apertura di una gestione alberghiera presso i centri di cui al presente articolo, regolando l'impiego del personale secondo le norme stabilite dalla legge regionale sugli addetti alla formazione professionale, e secondo le modalità dell'apposito regolamento. Essi possono altresì dar luogo a manifestazioni e a forme di ospitalità, previa autorizzazione del servizio regionale formazione professionale.

     5. In particolare presso i centri regionali di formazione professionale alberghiera possono essere attuate, nei periodi in cui non sono utilizzati per l'attività formativa, iniziative sociali, quali soggiorni estivi o invernali, con momenti di studio e di recupero socio- culturale, a favore degli allievi handicappati e degli anziani.

 

     Art. 48 bis. Corsi per il conseguimento di patenti di mestiere.

     1. La regione può istituire, convenzionare o riconoscere corsi rivolti al conseguimento di patenti, licenze, abilitazioni o brevetti di mestiere attenendosi alla vigente normativa statale o regionale per quanto riguarda i requisiti di ammissione degli allievi ai corsi, la durata di questi, la determinazione delle materie di insegnamento e le prove d'esame.

     2. La composizione delle commissioni esaminatrici è quella determinata dalle norme statali o regionali in materia, con l'integrazione di un esperto designato dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale.

     3. Ai componenti le commissioni esaminatrici di cui al presente articolo compete un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dal IX comma del precedente art. 19 [45].

     3 bis. Ai sensi dell'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 443, la regione attua l'istruzione artigiana di cui all'art. 117 della Costituzione istituendo, convenzionando o riconoscendo corsi per la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale artigiano finalizzati a quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 95/80 e successive modificazioni ed integrazioni [46].

     3 ter. La regione ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge 443/85 può istituire, convenzionare o riconoscere corsi volti al conseguimento da parte degli imprenditori artigiani dei requisiti tecnico- professionali richiesti dalle leggi statali, corsi da prevedersi nel piano regionale triennale della formazione professionale [47].

     3 quater. Per l'organizzazione dei corsi di cui al precedente comma è prevista la costituzione di un comitato tecnico consultivo ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 42/79, nominato dalla giunta regionale che ne fissa altresì la composizione [48].

     3 quinquies. La composizione delle commissioni esaminatrici è disciplinata dalla L.R. 95/80 e successive modificazioni ed integrazioni [49].

     3 sexies. Le indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio ai membri delle suddette commissioni sono corrisposti nella misura prevista dalla L.R. 22 novembre 1982, n. 63 e successive modificazioni [50].

 

     Art. 49. Corsi per le arti ausiliarie del settore sanitario.

     1. La regione può istituire, convenzionare o riconoscere scuole e corsi rivolti al conseguimento della licenza di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, quali quelle di ottico, di odontotecnico, di meccanico ortopedico ed ernista, comprese le specializzazioni ed i relativi perfezionamenti, attenendosi alla vigente normativa statale per quanto riguarda i requisiti di ammissione degli allievi alle scuole, la durata dei corsi, la determinazione delle materie fondamentali di insegnamento e le modalità di svolgimento delle prove finali [51].

     2. Le prove finali di accertamento si svolgono davanti a commissioni esaminatrici regionali composte nei modi previsti dal precedente art. 19 ad eccezione del rappresentante di cui al punto d) del citato articolo che è sostituito con un rappresentante del ministero della sanità.

     3. Alle prove intermedie e finali di accertamento dei corsi di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.

     4. I gestori delle scuole e dei corsi di cui al primo comma sono tenuti a presentare, prima di aprire la scuola o i corsi, documentata istanza di riconoscimento secondo le norme previste dall'art. 27. Il riconoscimento regionale vale quale autorizzazione ai sensi dell'art. 140 del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265.

     5. Nei corsi o nelle scuole che, oltre ad essere riconosciuti ai sensi del precedente comma, fruiscono del riconoscimento legale da parte del ministero della pubblica istruzione, le commissioni esaminatrici sono costituite ed operano in conformità alle norme statali vigenti in materia e sono integrate da un rappresentante dell'assessorato regionale all'istruzione e formazione professionale. In tali scuole non si fa luogo alle prove di accertamento previste dal precedente articolo 19.

     6. E' confermato, ai fini della licenza di abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico, ottico e meccanico ortopedico ed ernista, il valore di tutti gli esami di idoneità ed abilitazione svolti, fino all'anno scolastico 1978/79, presso scuole fruenti di autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 140 del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265.

 

     Art. 50. Scuole regionali per la valorizzazione dei beni culturali.

     1. La regione istituisce o convenziona centri specificamente destinati alla formazione professionale degli operatori addetti alla conservazione, documentazione e valorizzazione dei beni culturali.

     2. Tali centri, denominati scuole regionali per la valorizzazione dei beni culturali, collaborano con la sovraintendenza territorialmente competente, operano in accordo con gli enti locali e possono svolgere attività esterne che siano utili alla qualificazione degli allievi.

     3. Essi, inoltre, in collaborazione con istituti specializzati, svolgono attività di studio, ricerca e promozione culturale per quanto riguarda le problematiche scientifiche, tecniche e culturali attinenti la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.

     4. Presso ogni centro è istituito un comitato di controllo sociale, composto nei modi previsti dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

     5. La commissione esaminatrice regionale di cui all'art. 19 è integrata da un esperto designato dall'assessore regionale alla cultura e da un esperto della soprintendenza per i beni artistici e storici territorialmente competente; in sostituzione dell'esperto previsto dal punto e) del III comma del citato articolo 19 [52].

     5 bis. Il giudizio si esprime con valutazione di merito [53].

 

Titolo VII

DIRITTO ALLA FORMAZIONE E SERVIZI SOCIALI PER GLI ALLIEVI

 

     Art. 51. Doveri degli allievi.

     1. La frequenza ai corsi diretti al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione è obbligatoria. L'assenza ingiustificata e prolungata dà luogo alla cancellazione dell'iscritto dal corso.

     2. Gli allievi sono tenuti a collaborare nello svolgimento delle attività formative; a tenere un comportamento corretto verso i docenti, il personale ed i colleghi, a rispettare i beni e le attrezzature collettive ed individuali e le norme antinfortunistiche e a rimborsare i danni volontariamente o colposamente causati.

     3. Per l'inosservanza dei suddetti doveri possono essere irrogate sanzioni disciplinari secondo la gravità delle mancanze e con la osservanza delle norme contenute nel regolamento. In ogni caso deve essere garantito il diritto di difesa.

 

     Art. 52. Diritti degli allievi.

     1. L'attività associativa degli allievi dei corsi di formazione professionale può liberamente esercitarsi in ordine alle iniziative religiose, culturali, politiche, sociali, ricreative e sportive.

     2. Gli allievi hanno diritto di costituire loro organi rappresentativi democraticamente eletti.

     3. Gli allievi possono promuovere l'organizzazione, anche in orario scolastico, di gruppi di studio, al fine di discutere argomenti e problemi riguardanti l'attività formativa e possono chiedere eventuali attività integrative.

     4. Per le attività proposte, sentito il consiglio didattico, il direttore del centro destina a tali attività una quota parte dei fondi assegnati.

     5. Gli allievi hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali del centro, fuori dall'orario scolastico, compatibilmente con la disponibilità dei locali e del personale addetto e, in orario scolastico, per non più di cinque ore al mese.

     6. In ogni caso i promotori devono preavvisare il direttore del centro della convocazione dell'assemblea almeno con un giorno di anticipo.

     7. Gli allievi hanno diritto, secondo la normativa statale, alle agevolazioni previste per i lavoratori studenti dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché di chiedere il differimento del servizio militare di leva e il trattamento previdenziale ed assicurativo stabilito per gli studenti.

 

     Art. 53. Servizi sociali e sanitari.

     1. La frequenza ai corsi di formazione professionale previsti dalla presente legge è equiparata, per tutti gli allievi, a quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto.

     2. La regione può concorrere, entro i limiti degli stanziamenti, alle spese di trasporto e di mensa richieste dalla frequenza del corso, nonché alla messa a disposizione gratuita dei testi, delle dispense, della cancelleria e del materiale tecnico e didattico necessario per lo svolgimento delle esercitazioni individuali e collettive a favore degli allievi dei corsi diretti al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione.

     3. Agli allievi in condizione disagiata che per frequentare corsi diurni siano costretti a risiedere fuori dalla famiglia, può essere riconosciuta nell'ambito degli stanziamenti, una indennità per le spese di alloggio e di mantenimento.

     4. La regione può altresì istituire convitti per gli allievi dei corsi regionali di formazione professionale, sia gestendoli in forma diretta, sia concedendone la gestione, con delibera della giunta regionale, che fissa le condizioni di ammissione e le relative quote.

     5. I posti gratuiti in tali convitti sono assegnati mediante concorso.

     6. I posti dei corsi alberghieri a carattere convittuale sono assegnati secondo l'ordine di precedenza, con preferenza per i residenti nella provincia.

     7. Gli allievi di tali corsi hanno diritto, per il periodo del corso, all'alloggio e al mantenimento, all'assistenza sanitaria e al servizio di lavanderia e guardaroba.

     8. L'educazione sanitaria relativa ai problemi della salute nell'ambiente di lavoro e alla prevenzione sono attuate dai servizi regionali di medicina del lavoro attraverso la verifica dell'idoneità psicofisica degli allievi in riferimento all'indirizzo professionale prescelto; il controllo delle condizioni di igiene e di sicurezza degli ambienti in cui si svolge il tirocinio pratico; l'approfondimento dei temi relativi ai rapporti tra produzione, ambiente e salute.

 

     Art. 54. Assicurazioni.

     1. Tutti gli allievi dei corsi istituiti, convenzionati o riconosciuti secondo le norme della presente legge sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro dal momento della prima lezione, considerandosi quali «datori di lavoro», ai sensi dell'art. 9 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, i centri o gli enti cui i corsi e le iniziative fanno capo.

     2. Altra assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi nel tragitto dal domicilio o dal luogo di lavoro alla sede del corso e viceversa, nello svolgimento delle attività didattiche, ivi comprese quelle svolte in azienda o in luoghi diversi dalla sede dei corsi, nonché di quelle culturali, ricreative, sportive promosse dai responsabili dei corsi o col consenso degli stessi, anche in orario extra-scolastico, compresi i percorsi per accedere alle attività stesse; copre altresì i rischi connessi al trasporto degli allievi con qualsiasi mezzo esso avvenga.

     3. Tale assicurazione vale anche per la copertura dei rischi di cui al IV comma del precedente art. 5.

     4. Le norme che precedono si applicano a tutto il personale che presta servizio a qualunque titolo presso i centri o nelle iniziative formative, compresi i docenti e il personale delle sedi di direzione e collegamento.

     5. La giunta regionale è autorizzata a stipulare, mediante licitazione privata, apposite convenzioni, valide per tutte le iniziative formative istituite a norma della presente legge, fermo restando, per gli infortuni, il ricorso all'assicurazione INAIL [54].

 

     Art. 55. Provvidenze per particolari categorie.

     1. A favore dei lavoratori che frequentino corsi di riconversione aziendale possono essere riconosciuti assegni speciali di presenza, nella misura determinata dalla giunta regionale, fatti salvi i diritti e le provvidenze stabilite con le leggi dello Stato, che non sono cumulabili.

     2. Ai lavoratori che frequentino i corsi di cui al comma precedente, a quelli che frequentino i corsi di cui all'art. 2 lettera c, ai lavoratori immigrati che frequentino corsi appositamente organizzati, possono essere riconosciute particolari forme di assistenza determinate in relazione a specifiche esigenze.

     3. Gli interventi a favore dei minorati fisici, psichici e sensoriali, degli invalidi per causa di lavoro, di servizio, degli invalidi civili, nonché a favore dei ciechi e degli audiolesi, possono tradursi anche in servizi di accompagnamento e di trasporto, in lezioni individuali o collettive aventi carattere integrativo, nell'adattamento del macchinario, nelle prestazioni di insegnanti di sostegno e di tecnici, nella fornitura di mezzi e strumenti didattici particolari, nella riserva di posti in convitti e residenze. Tali interventi devono essere considerati in modo globale e programmati in relazione ai progetti formativi di cui al I comma dell'articolo 56.

     4. Ai mutilati ed invalidi civili sono garantite altresì le provvidenze previste dagli articoli 24 e 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

 

     Art. 56. Interventi a favore dei disabili ed invalidi.

     1. La regione favorisce prioritariamente la partecipazione dei disabili fisici, psichici e sensoriali, dei mutilati e degli invalidi civili e del lavoro alle iniziative formative rivolte alla generalità dei cittadini, mediante opportuni adeguamenti delle situazioni organizzative e attraverso idonei progetti formativi, nonché attraverso le misure e provvidenze assunte per l'inserimento al lavoro e previste da apposita legge regionale.

     2. Il piano regionale della formazione professionale prevede altresì i casi in cui la regione istituisce o convenziona con enti gestori centri o corsi rivolti alle categorie suddette, sempre finalizzati all'integrazione sociale e lavorativa degli allievi. I cicli didattici di cui all'art. 18 non possono superare in tali casi il numero di otto.

     3. Le iniziative di cui ai precedenti commi devono avvalersi dei servizi socio-sanitari territoriali per assicurare una costante assistenza sanitaria e organicità e globalità agli interventi riabilitativi.

     4. L'ammissione ai corsi è concordata fra la direzione dei centri e i servizi di cui al comma precedente, anche attraverso periodi di sperimentazione. La regione può inoltre attuare corsi di riqualificazione per lavoratori colpiti da esiti post-traumatici e da subentrate condizioni sanitarie che impongono una riconversione professionale.

     5. E' istituita dalla giunta regionale presso l'assessorato regionale all'istruzione e formazione professionale una commissione tecnica permanente per la formazione professionale dei disabili.

 

     Art. 57. Interventi di recupero sociale.

     1. La regione, d'intesa con gli enti locali, con i servizi territoriali preposti al recupero sociale o col comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, promuove particolari iniziative formative per l'inserimento nel lavoro di persone richiedenti interventi speciali per superare condizioni di emarginazione e di difficoltà di integrazione.

     2. Le attività formative presso gli istituti di prevenzione e di pena sono svolte dalla regione d'intesa con gli organi del ministero di grazia e giustizia, con particolare riguardo per i soggetti di età inferiore ai venticinque anni.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 58. Stanziamenti a favore dei centri dipendenti dalla regione o da enti locali.

     1. Ai centri di formazione professionale dipendenti dalla regione o dagli enti locali sono assegnati i fondi necessari per il funzionamento didattico ed amministrativo e per la realizzazione del piano di attività e dei servizi sociali per gli allievi.

     2. L'assegnazione e l'erogazione dei fondi ai centri dipendenti dalla regione è effettuata dalla giunta regionale. La delibera stabilisce le categorie di spesa cui i fondi sono destinati. La stessa procedura si segue per gli stanziamenti a favore degli enti locali, che ne fanno richiesta per i centri da essi dipendenti.

     3. Le delibere e i documenti amministrativi del centro sono verificati dall'ente locale delegato che approva il relativo rendiconto. L'atto di approvazione viene trasmesso, in copia autentica, alla regione quale ente delegante, entro quindici giorni dall'avvenuta esecutività, perché prenda atto delle risultanze contabili della gestione [55].

     4. Appositi regolamenti regionali disciplinano l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti dalla regione o dagli enti locali.

 

     Art. 59. Entrate dei centri dipendenti dalla regione.

     1. Le entrate derivanti da versamenti effettuati a qualsiasi titolo da terzi a favore dei centri di formazione professionale dipendenti dalla regione sono rimesse alla tesoreria regionale secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, ad esclusione delle entrate connesse alla gestione dei servizi sociali a favore degli allievi in cui vi sia esborso da parte degli stessi [56].

     2. Le somme versate al tesoriere ai sensi del precedente I comma possono essere riassegnate ai centri con provvedimento della giunta [57].

     2 bis. Dette riassegnazioni possono essere disposte nei limiti delle somme effettivamente accertate quali entrate al bilancio della regione [58].

     3. Il regolamento di cui al primo comma disciplina la gestione dei servizi sociali a favore degli allievi in cui vi sia esborso da parte degli stessi, quali mense e convitti.

 

     Art. 60. Stanziamenti a favore dei centri dipendenti da enti convenzionati.

     1. Ai centri di formazione professionale di cui all'art. 25 della presente legge sono assegnati i fondi necessari per il funzionamento e l'organizzazione dei centri e per la realizzazione del piano di attività e dei servizi sociali per gli allievi, secondo le norme contenute nella convenzione.

     2. Ogni anno l'entità dello stanziamento è determinata in relazione al piano di attività di cui agli articoli 12 e 16 della presente legge.

     3. L'assegnazione e l'erogazione dei fondi agli enti è effettuata dalla giunta regionale, con decreto di stanziamento unico per ciascun ente nel quale sono stabiliti i centri, nonché le categorie di spesa cui i fondi sono destinati.

     4. Esse riguardano le spese generali, ivi comprese quelle per eventuali sedi regionali e per le quote di associazione ad organismi regionali o nazionali; le spese di organizzazione; le spese per il personale; le spese per il piano di attività e le spese per i servizi sociali.

     5. Gli enti amministrano direttamente i fondi ad essi attribuiti per le spese generali e regolano le modalità di gestione dei fondi relativi ai singoli centri.

     6. I parametri necessari per stabilire gli stanziamenti a favore degli enti sono determinati con delibera della giunta regionale, in conformità ai criteri stabiliti in sede di piano di cui agli articoli 12 e 15.

     7. Apposito regolamento disciplina l'amministrazione e la contabilità dei centri di cui al I comma.

 

     Art. 60 bis. (Modalità sperimentali di finanziamento). [59]

     In deroga ai precedenti artt. 58 e 60, i centri di formazione professionale dipendenti dalla regione o da enti locali e quelli dipendenti da enti convenzionati, possono essere finanziati secondo parametri articolati in modo da tener conto dei costi fissi e di quelli variabili legati alla specificità del modulo formativo.

     L'adesione a detta modalità di finanziamento, da adottarsi in via sperimentale, è su base volontaria e presuppone l'accordo preliminare tra il centro e la competente direzione generale della giunta regionale; le procedure di rendicontazione previste dagli attuali regolamenti possono essere semplificate con l'atto della giunta regionale che approva la sperimentazione recependo l'accordo di cui sopra.

 

     Art. 61. Beni in comodato.

     1. La giunta regionale, ove ravvisi l'opportunità di integrare le strutture di cui dispongono i centri di formazione professionale dipendenti dagli enti locali o da enti convenzionati, può concedere in comodato agli enti stessi beni immobili, nonché attrezzature tecnico-didattiche, da destinarsi esclusivamente alle attività formative.

     2. La giunta regionale può, previo congruo preavviso, trasferire i beni e le attrezzature concesse in comodato ad altre iniziative formative qualora ciò risponda ad una migliore programmazione degli interventi.

 

Titolo IX

DELEGHE AGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 62. Delega ai comuni e loro associazioni.

     (Omissis) [60].

 

     Art. 63. Deleghe alle province.

     1. Sono delegate alle amministrazioni provinciali, per i rispettivi territori, oltre alle funzioni in materia di programmazione di cui ai precedenti articoli 11 e 15, le funzioni amministrative relative:

     a) alla vigilanza e tutela in ordine agli enti, istituzioni e organizzazioni locali operanti nella materia dell'istruzione artigiana e professionale, esclusa l'approvazione degli statuti dei nuovi enti e delle modifiche statutarie proposte dagli enti;

     b) alla nomina dei componenti degli organi collegiali degli enti, delle istituzioni e delle organizzazioni operanti nel campo della formazione artigiana e professionale, salvo che i rispettivi ordinamenti non prevedano espressamente che la nomina sia attribuita al consiglio regionale;

     c) all'accertamento del possesso dei requisiti per il riconoscimento di idoneità ed alla vigilanza, di concerto con la regione, sull'attività, funzionalità e rispondenza delle iniziative formative svolte dai centri di formazione professionale pubblici o convenzionati, anche utilizzando personale della regione appositamente comandato per questi compiti;

     d) al riconoscimento dei corsi liberi di formazione professionale svolti da enti, scuole, di cui al precedente art. 27;

     e) alla tenuta ed all'aggiornamento del registro provinciale dei soggetti promotori di attività libere di formazione professionale, di cui al precedente art. 28;

     f) alla assegnazione dei contributi per le attività complementari di cui al precedente art. 29;

     g) alla nomina dei comitati di controllo sociale dei centri di cui agli articoli 23 e 25, che è effettuata con decreto del presidente della amministrazione provinciale, pubblicato sul bollettino ufficiale della regione, esclusi quelli a gestione diretta da parte della regione [61].

     2. Con deliberazione della giunta regionale sono assegnati ed erogati a ciascuna provincia, previa intesa con essa, i rimborsi delle spese per l'esercizio della delega.

 

     Art. 64.

     1. A decorrere dall'anno 1981, le spese operative normali previste dalla presente legge faranno carico ai seguenti capitoli:

     - capitolo 1.3.1.1.1.1223 «Spese per l'osservazione territoriale del mercato del lavoro»;

     - capitolo 1.3.2.1.1.1215 «Spese per il funzionamento della consulta regionale della formazione professionale;

     - capitolo 1.3.2.1.1.1217 «Spese per le attività di studio, indagine e statistica sul mercato del lavoro, sulle esigenze formative e sui problemi educativi e metodologici»;

     - capitolo 1.3.2.1.1.1221 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate alle amministrazioni provinciali relative alla formazione professionale e per il funzionamento delle consulte provinciali»;

     - capitolo 1.3.2.2.2.456 «Spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici per le attività di formazione professionale»;

     - capitolo 1.3.2.2.2.1287 «Spese per l'attuazione diretta da parte della regione e tramite i centri da essi dipendenti delle iniziative di formazione professionale»;

     - capitolo 1.3.2.2.2.1288 «Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri delegati agli enti locali»;

     - capitolo 1.3.2.3.1.1289 «Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri dipendenti dagli enti locali»;

     - capitolo 1.3.2.2.2.1222 «Spese per l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e locali destinati ad attività di formazione professionale»;

     - capitolo 1.3.2.3.1.1218 «Spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale convenzionati con la regione nonché spese per le attività di formazione professionale non svolte presso i centri»;

     - capitolo 1.3.2.3.1.1220 «Spese per il finanziamento tramite le province delle attività complementari» è soppresso;

     - capitolo 1.3.2.5.1.1290 «Spese per le sovvenzioni alle imprese artigiane convenzionate»;

     - capitolo 1.3.2.5.1.1291 «Spese per i contributi previdenziali agli apprendisti artigiani» [62].

 

     Art. 65. Capitolo di spesa per programmi di sviluppo.

     1. Nel quadro di previsione delle spese del bilancio regionale per l'anno 1981 e successivi verranno iscritti i seguenti capitoli, cui faranno carico le seguenti voci derivanti dai piani pluriennali di sviluppo della formazione professionale:

     - spese per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il riattamento ed il restauro di immobili da adibire a centri di formazione professionale;

     - spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici per nuovi centri di formazione professionale.

 

Titolo X

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 66. Oneri finanziari.

     1. Alla determinazione della spesa da autorizzarsi annualmente ai capitoli di cui al precedente art. 64 si provvederà con le leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

     2. Alla determinazione della spesa da autorizzarsi ai capitoli di cui al precedente art. 65 si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.

 

     Art. 67. Decorrenza di alcune norme.

     1. Il piano regionale per l'anno formativo 1981-82 è deliberato dal consiglio regionale sulla base dello schema predisposto dalla giunta regionale, entro il mese di aprile del 1981.

     2. Le procedure previste ai precedenti articoli 11, 12 e 13 entreranno in atto per l'anno formativo successivo, con rispetto del termine, da parte delle amministrazioni provinciali, del febbraio 1982 di cui al I comma del precedente art. 12.

     3. Il consiglio regionale entro il mese di gennaio del 1981 determina, su proposta della giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali, l'istituzione dei centri dipendenti dalla regione o dagli enti locali e quelli da convenzionare, che rispondano ad obiettivi criteri di idoneità e le cui funzioni siano già state sperimentate.

     4. Le deleghe di cui all'art. 62 hanno effetto con l'entrata in vigore della presente legge, quelle di cui all'art. 63 sei mesi dopo.

 

     Art. 68. Organizzazione interna.

     1. Per la prima attuazione della presente legge e fino alla definitiva costituzione nell'ambito della giunta regionale dell'area di coordinamento per lo «Sviluppo economico» il comitato interassessorile di cui all'art. 8 è costituito dall'assessore all'occupazione, lavoro ed artigianato, che lo presiede, e dagli assessori all'istruzione e formazione professionale, all'industria e commercio, all'agricoltura e foreste e al turismo.

     2. A seguito dell'istituzione del servizio per l'osservazione territoriale del mercato del lavoro e per l'occupazione di cui al precedente art. 8, le attribuzioni del servizio politica del lavoro previste dalla L.R. 1 agosto 1979, n. 42 sono modificate secondo le disposizioni di cui all'allegato alla presente legge [63].

 

          Art. 69.

     (Omissis) [64].

 

     Art. 70. Prese d'atto ex art. 48 L.R. 93/75.

     1. I riconoscimenti e le prese d'atto rilasciati dai disciolti consorzi provinciali per l'istruzione tecnica ai sensi della L. 19 gennaio 1942, n. 86 e dalla regione Lombardia ai sensi dell'art. 48 della L.R. 16 giugno 1975, n. 93 si intendono decaduti con il termine dell'anno formativo 1980/81.

 

     Art. 71. Abrogazione.

     1. La legge regionale 16 giugno 1975, n. 93 è abrogata.

 

 

Allegato

(art. 8, II comma, e art. 68) [65]

 

SERVIZIO POLITICA DEL LAVORO

Compete al servizio:

     - di collaborare con il servizio coordinamento per l'occupazione e le attività produttive ed il servizio per l'osservazione territoriale del mercato del lavoro e per l'occupazione, per la configurazione, sulla base di dati significativi, degli interventi della regione per una organica e attiva politica del lavoro;

     - di collaborare con i competenti organi dello Stato per una più efficace gestione delle problematiche connesse al collocamento della manodopera;

     - di studiare le problematiche del mondo del lavoro con specifico riferimento all'ambiente di lavoro e alla salute del lavoratore in fabbrica;

     - di promuovere iniziative rivolte a favorire l'inserimento occupazionale di particolari categorie di lavoratori: handicappati, giovani, donne, anziani;

     - di trattare i problemi relativi all'immigrazione ed emigrazione, con particolare riferimento ai lavoratori frontalieri;

     - di promuovere interventi coordinati rivolti a favorire la cooperazione anche al fine di realizzare una razionale utilizzazione delle risorse.

 

   SERVIZIO PER L'OSSERVAZIONE TERRITORIALE DEL MERCATO DEL LAVORO E PER

L'OCCUPAZIONE

Compete al servizio:

     - di collaborare con il servizio coordinamento per l'occupazione e le attività produttive ed il servizio politica del lavoro nello svolgimento di analisi sulla occupazione e di rilevazione delle dinamiche del mercato del lavoro;

     - di rilevare, elaborare ed unificare i dati relativi alle unità produttive esistenti nella regione, alle forze di lavoro, all'andamento demografico, ai movimenti migratori di manodopera;

     - di promuovere intese, costituendo eventualmente gruppi di lavoro, con enti ed istituti addetti alla rilevazione per l'uso integrato delle fonti informative;

     - di collaborare con il servizio statistica e con il servizio sistemi informativi ed informatica nella predisposizione di programmi di rilevazione e nella definizione delle metodologie di ricerca;

     - di fornire al servizio vertenze, anche su indicazione di strutture decentrate, utili elementi per la mediazione di conflitti collettivi di lavoro;

     - di svolgere indagini sull'evoluzione dell'organizzazione del lavoro nei diversi settori produttivi e di elaborare previsioni, in collaborazione con il servizio statistica ed il servizio formazione professionale sull'andamento dei vari settori, sulla quantità e qualità delle forze di lavoro, sui bisogni formativi dei lavoratori della regione.

SERVIZIO VERTENZE

Compete al servizio:

     - di operare interventi di mediazione nei conflitti collettivi di lavoro;

     - di formulare pareri in ordine alla concessione della cassa integrazione guadagni e di agevolazione finanziaria alle aziende;

     - di curare la tenuta dell'archivio della documentazione e dei testi originali degli accordi stipulati tra le parti con la mediazione della regione;

     - di curare la tenuta e l'aggiornamento dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi delle aziende più rilevanti della regione;

     - di collaborare con il servizio formazione professionale in connessione ad interventi di riconversione e ristrutturazione settoriale e aziendale, in ordine alle disposizioni dei relativi progetti.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 32 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.

[2] Lettera così modificata dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[3] Lettera così modificata dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[4] Lettera così modificata dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[5] Articolo così sostituito dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[7] Comma abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.

[8] Articolo abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.

[9] Comma così sostituito dalla L.R. 4 giugno 1981, n. 27.

[10] Comma aggiunto dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[11] Comma aggiunto dalla L.R. 4 giugno 1981, n. 27 e successivamente modificato dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[12] Lettera così modificata dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[13] Comma così sostituito dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[14] Comma modificato dalle LL.RR. 4 giugno 1981, n. 27 e 27 agosto 1983, n. 68 e successivamente sostituito dalla L.R. 8 maggio 1990, n. 35.

[15] Comma così modificato dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[16] Comma sostituito dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68 e dalla L.R. 12 settembre 1986, n. 48 e così modificato dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[17] Comma aggiunto dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[18] Comma così sostituito dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[19] Comma così sostituito dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[20] Articolo abrogato dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[21] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1993, n. 25.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[23] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 20 dicembre 2005, n. 19.

[24] Lettera abrogata dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[25] Lettera abrogata dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[26] Comma aggiunto dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[27] Comma aggiunto dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[28] Comma aggiunto dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[29] Comma aggiunto dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[30] Comma così modificato dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[31] Comma così sostituito dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[32] Comma così modificato dalla L.R. 4 giugno 1981, n. 27.

[33] Comma così modificato dalla L.R. 4 giugno 1981, n. 27.

[34] Comma aggiunto dalla L.R. 4 giugno 1981, n. 27.

[35] Comma così modificato dalla L.R. 4 giugno 1981, n. 27.

[36] Articolo così sostituito dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[37] Articolo sostituito dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68 e successivamente modificato dalla L.R. 20 marzo 1990, n. 17.

[38] Articolo così sostituito dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[39] Comma così sostituito dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[40] Comma aggiunto dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[41] Comma aggiunto dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[42] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 aprile 1994, n. 9.

[43] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 aprile 1994, n. 9.

[44] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 aprile 1994, n. 9.

[45] Articolo aggiunto dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[46] Comma aggiunto dalla L.R. 20 marzo 1990, n. 17.

[47] Comma aggiunto dalla L.R. 20 marzo 1990, n. 17.

[48] Comma aggiunto dalla L.R. 20 marzo 1990, n. 17.

[49] Comma aggiunto dalla L.R. 20 marzo 1990, n. 17.

[50] Comma aggiunto dalla L.R. 20 marzo 1990, n. 17.

[51] Comma così sostituito dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[52] Comma così sostituito dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[53] Comma aggiunto dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[54] Comma così modificato dalla L.R. 4 giugno 1981, n. 27.

[55] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[56] Comma così modificato dalla L.R. 10 giugno 1981, n. 31.

[57] Comma così sostituito dalla L.R. 10 giugno 1981, n. 31.

[58] Comma così sostituito dalla L.R. 10 giugno 1981, n. 31.

[59] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[60] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 5 gennaio 1995, n. 1.

[61] Comma così modificato dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[62] Articolo sostituito dalla L.R. 10 giugno 1983, n. 31 e successivamente modificato dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[63] Comma abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.

[64] Articolo abrogato dalla L.R. 27 agosto 1983, n. 68.

[65] Allegato così sostituito dalla L.R. 15 dicembre 1982, n. 70.