§ 3.8.25 - L.R. 27 agosto 1983, n. 68.
Modifiche ed aggiunte alla L.R. 7 giugno 1980 n. 95 "Disciplina della formazione professionale in Lombardia".


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 lavoro e formazione professionale
Data:27/08/1983
Numero:68


Sommario
Artt. 1. - 19.      (Omissis)
Art. 20.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario [...]
Art. 21.      (Omissis)


§ 3.8.25 - L.R. 27 agosto 1983, n. 68. [1]

Modifiche ed aggiunte alla L.R. 7 giugno 1980 n. 95 "Disciplina della formazione professionale in Lombardia".

(B.U. 1 settembre 1983, n. 35, 3° suppl. ord.).

 

     Artt. 1. - 19.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 20.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e successivi:

     1 - Sui capitoli:

     a) 1.3.2.1.1.1215 «Spese per il funzionamento della consulta regionale della formazione professionale» per le spese di funzionamento della consulta regionale di cui al precedente art. 3;

     b) 1.3.2.1.1.1217 «Spese per le attività di studio, indagine e statistica sul mercato del lavoro, sulle esigenze formative e sui problemi educativi e metodologici» per le spese di cui ai precedenti artt. 2 e 4;

     c) 1.3.2.1.1.1221 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate alle amministrazioni provinciali relative alla formazione professionale e per il funzionamento delle consulte provinciali» per le spese di funzionamento delle consulte provinciali di cui al precedente art. 3;

     d) 1.3.2.2.2.1287 «Spese per l'attuazione diretta da parte della regione e tramite i centri da essa dipendenti delle iniziative di formazione professionale», 1.3.2.2.2.1288 «Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri delegati agli enti locali»; 1.3.2.3.1.1218 «Spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale convenzionati con la regione, nonché spese per le attività di formazione professionale non svolte presso i centri» e 1.3.2.3.1.1289 «Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri dipendenti dagli enti locali» per le spese di cui ai precedenti artt. 1, 5, 13, 15, 16;

     e) 1.3.2.2.2.1287, di cui alla precedente lett. d), per le spese previste dall'art. 8 della presente legge;

     f) 1.3.2.3.1.1218, di cui alla precedente lett. d), per le spese previste dall'art. 14 della presente legge;

     g) 1.3.2.5.1.1290 «Spese per le sovvenzioni alle imprese artigiane convenzionate» per le sovvenzioni alle imprese artigiane convenzionate di cui al precedente art. 11, IV comma e 12, ultimo comma;

     h) 1.3.2.5.1.1291 «Spese per contributi previdenziali agli apprendisti artigiani» per le spese relative a contributi previdenziali agli apprendisti artigiani di cui all'ultimo comma del precedente art. 11.

     2 - Sui capitoli relativi al trattamento economico previdenziale ed assistenziale del personale regionale per le spese di cui al precedente art. 7.

 

     Art. 21.

     (Omissis) [3].

 

 

Allegato A (Omissis) [4]

 

 


[1] Abrogata dall'art. 32 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.

[2] Modificano la L.R. 7 giugno 1980, n. 95.

[3] Abroga l'art. 69 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95.

[4] Allegato abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.