§ 1.7.81 - L.R. 23 luglio 1996, n. 16.
Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:23/07/1996
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed oggetto della legge).
Art. 2.  (Competenze degli organi di governo).
Art. 3.  (Competenze della dirigenza).
Art. 4.  (Responsabilità della dirigenza).
Art. 5.  (Codice etico, incarichi e incompatibilità).
Art. 5 bis.  (Disposizioni in materia di rimborso spese di difesa giudiziale)
Art. 6.  (Assegnazione di quote del bilancio).
Art. 7.  (Comitati tecnico consultivi e incarichi di consulenza).
Art. 8.  (Fonti della regolamentazione organizzativa e dei rapporti di lavoro).
Art. 9.  (Criteri generali di organizzazione).
Art. 10.  (La struttura organizzativa della giunta regionale).
Art. 11.  (Costituzione delle strutture organizzative).
Art. 12.  (Segretario generale della Presidenza).
Art. 13.  (Costituzione delle direzioni generali).
Art. 14.  (Comitato di coordinamento delle direzioni generali).
Art. 15.  (Strutture di progetto).
Art. 16.  (Graduazione delle posizioni dirigenziali).
Art. 17.  (Competenze e poteri dei direttori generali).
Art. 18.  (Competenze e poteri dei dirigenti).
Art. 19.  (Rappresentanza e difesa dell'amministrazione regionale).
Art. 20.  (Attività ispettiva e di controllo interno).
Art. 21.  (Segreterie dei componenti della giunta).
Art. 22.  (Semplificazione dell'attività amministrativa).
Art. 23.  (Pari opportunità).
Art. 24.  (Qualifica dirigenziale).
Art. 25.  (Accesso alla qualifica di dirigente).
Art. 26.  (Conferimento di incarichi dirigenziali).
Art. 27.  (Mobilità dei dirigenti).
Art. 28.  (Trattamento economico).
Art. 29.  (Sistema di valutazione).
Art. 30.  (Formazione ed aggiornamento dei dirigenti).
Art. 31.  (Sostituzione dei dirigenti).
Art. 32.  (Estinzione del rapporto di lavoro dei dirigenti).
Art. 33.  (Norma transitoria per l'accesso alla dirigenza).
Art. 34.  (Prima attivazione della struttura organizzativa).
Art. 35.  (Cessazione degli incarichi professionali e di consulenza).
Art. 36.  (Norme finali ed abrogazioni).
Art. 37.  (Norma finanziaria).
Art. 38.  (Norma organizzativa).
Art. 39.  (Norma finale).


§ 1.7.81 - L.R. 23 luglio 1996, n. 16. [1]

Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale.

(B.U. 26 luglio 1996, n. 30 - 1 suppl. ord.).

 

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità ed oggetto della legge).

     1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'art. 21 dello statuto della Regione e nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» e 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» definiscono i principi e i criteri di organizzazione delle strutture della giunta regionale e, secondo i principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

«Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni, nonché del principio di contrattualizzazione, disciplinano i rapporti di lavoro, le attribuzioni e le responsabilità della dirigenza della Regione e degli enti e aziende regionali.

     2. Le finalità cui si ispirano le disposizioni della presente legge sono:

     a) distinguere le responsabilità ed i poteri degli organi di governo da quelli propri della dirigenza;

     b) migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'unitarietà dell'azione regionale e aumentare la sua capacità di orientamento alle esigenze e ai bisogni della comunità amministrata;

     c) accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo regionale anche al fine di favorire l'integrazione con altre Regioni europee;

     d) promuovere lo sviluppo delle competenze e valorizzare la professionalità dei dirigenti regionali, garantendo a tutti pari opportunità;

     e) assicurare la trasparenza e la qualità dell'azione amministrativa;

     f) aumentare la flessibilità dell'organizzazione regionale riducendo l'area della regolamentazione legislativa;

     g) garantire la valutazione interdisciplinare dello svolgimento delle funzioni della Regione, anche riguardanti progetti ed obiettivi, suscettibili di produrre effetti su più aree di intervento;

     h) razionalizzare la produzione legislativa e normativa della Regione;

     i) assicurare il costante controllo, anche mediante attività ispettiva, sugli interventi finanziati od autorizzati dall'amministrazione regionale e sulla gestione dei servizi.

 

     Art. 2. (Competenze degli organi di governo).

     1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), competono in particolare alla giunta regionale:

     a) la definizione degli obiettivi generali dell'azione della giunta regionale, delle politiche da perseguire e dei risultati da raggiungere nelle varie aree di intervento, nonché dei relativi vincoli di tempo e di costo;

     b) l'individuazione di progetti di rilevante interesse regionale finalizzati alla realizzazione di obiettivi specifici;

     c) la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, ivi comprese quelle relative alle risorse umane, tecnologiche e strumentali, nonché l'assegnazione di quote di bilancio alle diverse direzioni generali;

     d) l'individuazione delle modalità di intervento, che possono realizzarsi anche congiuntamente, ricorrendo alle strutture regionali, agli enti locali, ad altri soggetti esterni pubblici e/o privati:

     e) [2];

     f) la verifica della rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti;

     g) il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative regionali e l'assunzione dei provvedimenti inerenti alla valutazione delle relative prestazioni;

     h) la cura dei rapporti esterni ai vari livelli istituzionali, ferme restando le competenze proprie della dirigenza;

     i) la soluzione di eventuali conflitti di competenza tra le direzioni generali;

     l) [3].

     2. Compete a ciascun componente della giunta regionale garantire che l'attività della struttura di cui si avvale sia svolta in coerenza con i piani di lavoro della giunta, con gli atti di programmazione strategica regionale e i relativi progetti, azioni ed interventi attuativi.

 

     Art. 3. (Competenze della dirigenza).

     1. Compete alla dirigenza supportare la giunta regionale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, mediante l'elaborazione di programmi, di proposte e di schemi di provvedimenti amministrativi e legislativi e assicurare la realizzazione degli obiettivi, delle politiche e dei progetti di cui all'art. 2.

     2. Costituiscono attribuzioni della dirigenza:

     a) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle strutture e delle attività cui è preposta, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

     b) la direzione delle strutture organizzative assegnate, la verifica dei risultati ed il controllo dei tempi, dei costi, dei rendimenti e della qualità dell'attività amministrativa;

     c) lo studio delle problematiche di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale, tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza, nonché l'elaborazione di relazioni, pareri, proposte;

     d) il compito di rappresentare elementi di conoscenza e di valutazione, utili per l'assunzione delle decisioni e la formulazione di programmi, anche alternativi, per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concordati, agli organi di governo o ai dirigenti sovraordinati;

     e) la responsabilità di procedimenti amministrativi ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, la presidenza delle relative commissioni e la stipulazione dei contratti.

     3. I provvedimenti di competenza dei dirigenti sono definitivi.

 

     Art. 4. (Responsabilità della dirigenza).

     1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'art. 3 e nell'ambito dell'ordinaria responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale, i dirigenti sono responsabili:

     a) della coerenza sotto il profilo programmatico, legislativo, finanziario e organizzativo dei provvedimenti assunti, in relazione agli obiettivi generali stabiliti dai competenti organi regionali;

     b) dei risultati conseguiti nell'attività gestionale, nel rispetto dei vincoli di tempo, di costo e di qualità stabiliti;

     c) della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse umane cui sono preposti, adottando criteri di parità e di pari opportunità tra uomini e donne;

     d) della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate, nel rispetto della quota di bilancio e dei limiti di spesa definiti, compresi quelli relativi al personale e alle risorse strumentali;

     e) della trasparenza e della semplificazione dell'azione amministrativa;

     f) della circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura cui sono preposti, ivi comprese quelle riguardanti la gestione del personale.

     2. Ciascun dirigente è responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati, della gestione delle risorse attribuite e dei risultati raggiunti nei confronti del dirigente sovraordinato; ciascun direttore generale è responsabile nei confronti dell'assessore preposto alla corrispondente direzione generale e della giunta regionale.

     3. All'inizio di ogni anno i dirigenti, anche ai fini della valutazione delle prestazioni, presentano ai rispettivi direttori generali, e questi alla giunta regionale, una relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente. La giunta regionale si esprime con specifico provvedimento sulle relazioni rassegnate dai direttori generali.

 

     Art. 5. (Codice etico, incarichi e incompatibilità).

     1. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:

     a) rispetto dei diritti dei cittadini;

     b) pieno adempimento dei propri compiti;

     c) imparzialità;

     d) trasparenza.

     2. Il dirigente, nell'esercizio delle proprie competenze e relativi ambiti di intervento, deve assicurare l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.

     3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.

     4. Il dirigente prima di assumere l'incarico dirigenziale deve dichiarare al presidente della giunta regionale l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interessi connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione; in caso di incompatibilità sopravvenuta il dirigente è tenuto a darne immediata comunicazione al presidente della giunta regionale.

     5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interesse in decisioni o compiti che rientrano nella sua sfera di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di istituto. Comunque gli incarichi, che non rientrino nei casi di esclusione sopra citati, devono essere sottoposti preventivamente all'autorizzazione della giunta regionale.

     6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non siano meramente simbolici, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio c in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.

     7. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, violazioni delle norme di cui al presente articolo devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

     8. I principi e le norme di cui al presente articolo, e ulteriori specificazioni, ivi compresa la regolamentazione dei provvedimenti disciplinari, definiti dalla giunta regionale devono essere inclusi nel contratto individuale e sottoscritti dal dirigente all'atto dell'accettazione della nomina a dirigente.

 

     Art. 5 bis. (Disposizioni in materia di rimborso spese di difesa giudiziale) [4].

     1. La Regione, anche a tutela dei propri diritti e interessi, si accolla gli oneri di difesa sostenuti da propri amministratori e dipendenti nell’ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale avviato nei loro confronti in relazione ad atti o fatti connessi all’espletamento del mandato o allo svolgimento delle attribuzioni dell’ufficio.

     2. L’assunzione degli oneri di cui al comma 1 avviene a conclusione di ogni singola fase e singolo grado di giudizio, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti organi professionali.

     3. L’assunzione degli oneri di cui al comma 1 può avvenire anche in via di anticipazione sin dall’apertura del procedimento, a condizione che non emerga con immediatezza un evidente conflitto di interessi con l’Amministrazione.

     4. Qualora il singolo grado di giudizio o il procedimento si chiuda con sentenza di condanna definitiva che accerti la sussistenza di fatti commessi per dolo o colpa grave, la Regione ripeterà all’interessato tutte le somme eventualmente già corrisposte.

     5. Per l’assunzione degli oneri, anche in via di anticipazione, valgono le previsioni dell’articolo 96 codice di procedura penale in materia di nomina dei difensori di fiducia.

     6. Detti oneri attengono altresì alle spese di domiciliazione e di accertamento tecnico-peritale.

 

     Art. 6. (Assegnazione di quote del bilancio).

     1. In concomitanza con l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale, e comunque entro i successivi 60 giorni, la giunta regionale, sentiti i direttori generali. esplicita, con specifico provvedimento, gli obiettivi e i progetti da attuare con le relative priorità e gli indirizzi generali.

     2. La giunta regionale, entro lo stesso termine di cui al comma 1, procede all'assegnazione a ciascuna direzione generale, o altra struttura assimilabile per autonomia decisionale ed operativa, di una specifica quota di bilancio individuando i corrispondenti capitoli, e ne dà comunicazione alle competenti commissioni consiliari.

     3. Il provvedimento di cui al comma 2 individua anche la quota parte degli importi relativi al funzionamento delle strutture, al costo del personale e all'acquisizione di beni e servizi necessari per il pieno adempimento dei compiti assegnati.

     4. In attesa della legge di riordino delle procedure della programmazione del bilancio e della contabilità regionale, le assegnazioni di quote di cui ai commi precedenti sono determinate anche mediante aggregazioni o disaggregazioni dei capitoli di relativa pertinenza.

 

     Art. 7. (Comitati tecnico consultivi e incarichi di consulenza). [5]

     1. Per gli approfondimenti tecnico-specialistici e per il supporto consultivo, l’Amministrazione regionale può avvalersi di:

     a) Consulenti del Presidente

     La Giunta regionale può conferire incarichi, nel numero massimo di cinque, per lo studio e la soluzione di questioni istituzionali connessi allo svolgimento delle funzioni proprie del Presidente della Giunta a soggetti di comprovata professionalità, previa individuazione dell’ambito istituzionale, della durata, del compenso e dei casi di risoluzione anticipata. Gli incarichi decadono con l’entrata in carica della nuova Giunta regionale a seguito di elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale;

     b) Comitati tecnico-scientifici

     La Giunta regionale può costituire comitati tecnico-scientifici a carattere consultivo individuandone la composizione, la durata, nonché le modalità di funzionamento e di conferimento di incarico a eventuali esperti esterni all’Amministrazione in qualità di componenti di tali comitati. Ogni comitato decade con l’entrata in carica della nuova Giunta regionale a seguito di elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale;

     c) Consulenze professionali

     La Giunta regionale, per l’approfondimento di questioni richiedenti specifica competenza professionale o iscrizioni in albi professionali, ove non sia possibile provvedere con le strutture dell’Amministrazione regionale, può conferire incarichi professionali con finalità e oggetto individuati e previa determinazione del compenso. Ciascun incarico non può superare i dodici mesi, fatto salvo rinnovo espresso, e cessa comunque con l’entrata in carica della nuova Giunta regionale a seguito di elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

     2. Per gli incarichi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si provvede previa pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, di norma all’inizio di ogni legislatura.

     3. Per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo sono rispettate le cause di incompatibilità di cui all’art. 7 della l.r. 6 aprile 1995, n. 14 “Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione” e successive modifiche e integrazioni.

     4. I provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono comunicati al Consiglio regionale.

 

     Art. 8. (Fonti della regolamentazione organizzativa e dei rapporti di lavoro).

     1. Fermo restando quanto stabilito dalla presente legge, l'organizzazione regionale è regolata, secondo le rispettive competenze, mediante:

     a) provvedimenti e atti di organizzazione della giunta regionale e dei dirigenti delle diverse strutture in cui si articola l'amministrazione regionale;

     b) atti privatistici riferiti ai rapporti di lavoro.

     2. Nell’ambito degli atti organizzativi di cui al comma 1, le modalità applicative per l’organizzazione delle strutture e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dal dirigente competente in materia di organizzazione e personale, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro. Il comitato di coordinamento di cui all’art. 14 assicura, nell’esercizio delle funzioni assegnate, il coordinamento e la integrazione dei suddetti interventi [6].

 

Titolo II

ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     Art. 9. (Criteri generali di organizzazione).

     1. La struttura organizzativa della giunta regionale si articola in:

     a) strutture permanenti che attengono a funzioni ed attività di carattere continuativo di competenza della Regione;

     b) strutture temporanee connesse alla realizzazione di interventi che possono richiedere l'integrazione tra diverse unità organizzative. I provvedimenti istitutivi delle suddette strutture stabiliscono la loro durata, gli oneri finanziari aggiuntivi e le altre modalità di cui al successivo art. 11 [7].

     2. I dirigenti delle strutture organizzative permanenti esercitano, nei limiti stabiliti dalla presente legge, un potere gerarchico nei confronti delle unità organizzative e del personale assegnato [8].

     3. Le strutture organizzative delle aziende, degli enti e delle società a partecipazione regionale si raccordano con le corrispondenti strutture della giunta regionale al fine di assicurare il coordinamento e l'unitarietà di azione necessari.

     4. Per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali e di programma o in relazione a particolari aree di intervento, la Regione può istituire apposite agenzie. La legge regionale istitutiva ne determina le finalità, gli obiettivi di intervento, gli organi e i criteri organizzativi. Per ogni agenzia istituita le priorità strategiche di intervento, nonché le modalità di raccordo con i componenti della Giunta e i direttori generali competenti per materia, sono definite con provvedimento della Giunta regionale [9].

 

     Art. 10. (La struttura organizzativa della giunta regionale).

     1. La struttura organizzativa della giunta regionale si articola in:

     a) Direzioni generali

     Sono unità organizzative complesse ed articolate, corrispondenti alle grandi aree di interesse, agli ambiti e alle politiche di intervento regionale con riferimento agli incarichi attribuiti dal presidente a ciascun componente della Giunta regionale [10].

     b) Servizi

     Sono unità organizzative complesse costituite nell'ambito delle direzioni generali individuate sulla base dell'omogeneità dei prodotti/servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste.

     c) Uffici.

     Sono unità organizzative semplici individuate in base a criteri di efficacia ed economicità dell'organizzazione dei processi di lavoro e costituiscono articolazioni sia delle direzioni generali che dei servizi. Sino all'attuazione dei processi di delega di cui alla legge regionale 5 gennaio 1995 n. 1 "Norme transitorie in materia di formazione professionale", i centri di formazione professionale (CFP) regolati da specifica normativa regionale, sono equiparati agli uffici [11].

     d) [12].

 

     Art. 11. (Costituzione delle strutture organizzative).

     1. [13].

     2. Con provvedimenti della Giunta regionale sono definite le linee fondamentali dell’organizzazione, sono istituite le direzioni generali, che non possono essere in numero superiore a quello degli assessorati, e le modalità di conferimento della titolarità delle medesime nonché la dotazione organica [14].

     3. La Giunta regionale, con la istituzione delle direzioni generali, ne individua le competenze e le aree di attività, gli obiettivi da conseguire e le risorse finanziarie necessarie [15].

     4. Ogni direttore generale, previo accordo con l’amministratore di riferimento, individua, di concerto con il dirigente preposto all’organizzazione, le strutture organizzative della direzione generale, nei limiti numerici complessivi stabiliti dalla Giunta regionale. Il segretario generale e il comitato di coordinamento di cui all’art. 14 assicurano, nell’esercizio delle funzioni assegnate, il coordinamento e l’integrazione dei suddetti interventi [16].

     5. [17].

     6. [18].

     7. In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale propone al consiglio regionale, con specifico provvedimento, i criteri per l'articolazione delle strutture organizzative; il consiglio regionale delibera entro 60 giorni dalla trasmissione della proposta.

 

     Art. 12. (Segretario generale della Presidenza). [19]

     1. Il direttore generale della presidenza opera alle dirette dipendenze del Presidente, ed oltre alle funzioni ed i poteri di cui all'articolo 17, assume la denominazione e il ruolo di segretario generale della presidenza; come tale, coordina l'azione amministrativa delle strutture della Giunta regionale, il raccordo a livello di struttura organizzativa con il Consiglio regionale, con gli organi e gli organismi dello Stato ed con altri enti a carattere nazionale e internazionale, nonché la realizzazione degli indirizzi e dei programmi adottati dalla Giunta.

     2. Il segretario generale è nominato dalla Giunta regionale, anche persone fra esterne all'amministrazione regionale. Lo stesso provvedimento ne determina contestualmente il trattamento economico particolare secondo quanto stabilito dall'articolo 28, comma 6.

     3. Al segretario generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 26 e 28.

     4. Al segretario generale sono attribuite due unità che possono essere anche esterne all'amministrazione regionale, anche con qualifica dirigenziale, assunte con incarichi individuali di collaborazione mediante contratto di diritto privato a tempo determinato con le modalità di cui all'articolo 21, comma 7.

 

     Art. 13. (Costituzione delle direzioni generali). [20]

 

     Art. 14. (Comitato di coordinamento delle direzioni generali).

     1. Al fine di consentire l'unitarietà dell'attività ed accrescere l'integrazione tra le strutture organizzative della giunta regionale, è istituito il comitato di coordinamento delle direzioni generali, composto dai direttori generali. Il comitato opera nell'ambito di indirizzi impartiti dalla giunta per gli aspetti di carattere generale e di indicazioni espresse dagli assessori per gli aspetti riferiti agli ambiti specifici determinati dagli incarichi attribuiti ai sensi dell'art. 23 dello statuto della Regione.

     2. Il comitato esprime pareri e formula proposte operative alla giunta regionale e ai suoi componenti in merito:

     a) alla attribuzione alle direzioni generali di nuove competenze derivanti dalle applicazioni di leggi statali o normative comunitarie;

     b) alla definizione dei procedimenti intersettoriali che richiedono integrazione e apporti interdisciplinari;

     c) alle esigenze di risorse economiche, strumentali e di personale necessarie al funzionamento delle direzioni generali.

     3. Il comitato è presieduto dal segretario generale della presidenza che lo insedia. Nella prima seduta formula, su proposta del segretario generale, un apposito regolamento di funzionamento che è approvato dalla Giunta regionale; il comitato può operare anche in modo articolato con riferimento alle aree di intervento e di funzionamento della Regione [21].

 

     Art. 15. (Strutture di progetto). [22]

 

     Art. 16. (Graduazione delle posizioni dirigenziali).

     1. Le posizioni dirigenziali sono graduate anche ai fini della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale per l'area della dirigenza, in funzione dei seguenti parametri di riferimento:

     a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;

     b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;

     c) dimensione e qualità dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura.

     2. La graduazione delle posizioni dirigenziali è definita, con provvedimento della giunta regionale, su proposta del direttore generale del settore competente in materia di personale ed organizzazione sentito il comitato di coordinamento delle direzioni generali di cui all'art. 14.

     3. All'atto dell'istituzione di nuove posizioni dirigenziali o della costituzione di strutture di progetto, la giunta regionale provvede alla loro graduazione ai sensi dei commi 1 e 2.

     4. La graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.

     5. Le valutazioni di cui ai commi che precedono sono effettuate entro 60 giorni dalla istituzione delle unità organizzative di cui al comma 4 dell'art. 11.

 

     Art. 17. (Competenze e poteri dei direttori generali).

     1. I direttori generali, nell'ambito dell'incarico conferito:

     a) contribuiscono con proprie proposte all'elaborazione di piani, progetti o altri atti di competenza della giunta regionale;

     b) propongono alla giunta regionale i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie, e ne coordinano l'attuazione da parte delle strutture cui sono preposti;

     c) adottano, nell'esercizio delle loro attribuzioni, gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

     d) adottano, nell'ambito di criteri e modalità definiti e per quanto di competenza, gli atti di gestione del personale assegnato, ivi compresa la valutazione delle prestazioni e delle conseguenti proposte relative al trattamento economico variabile e all'adozione delle misure in materia disciplinare, in conformità, per i dirigenti, alle determinazioni del nucleo di valutazione di cui all'art. 29;

     e) curano, nell'ambito di criteri e di modalità definite, l'organizzazione del lavoro delle strutture di competenza ivi compresa, previo esame con le organizzazioni sindacali l'articolazione dell'orario di servizio con riferimento alle specifiche esigenze dell'utenza di riferimento;

     f) esercitano i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e, ove previsto, quelli di acquisizione delle entrate;

     g) indicano le risorse finanziarie che i dirigenti subordinati possono impegnare in relazione alle competenze attribuite;

     h) esercitano previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti subordinati;

     i) propongono le costituzioni in giudizio e la resistenza a liti e contenziosi attivi e passivi all'avvocatura regionale;

     l) risolvono eventuali conflitti di competenza tra unità organizzative subordinate;

     m) curano le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza.

     2. Gli atti e i provvedimenti adottati dai direttori generali sono definitivi. I provvedimenti di competenza dei direttori generali non possono essere sottoposti ad avocazione da parte della giunta regionale se non per particolari ragioni di necessità ed urgenza, che devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento di avocazione.

     3. Con lo stesso provvedimento di avocazione la giunta regionale individua il direttore generale competente ad assumere i provvedimenti conseguenti.

 

     Art. 18. (Competenze e poteri dei dirigenti).

     1. I dirigenti, in relazione alle competenze loro attribuite e nel rispetto degli indirizzi concordati con il direttore generale o con il dirigente di livello sovraordinato:

     a) provvedono alla direzione delle unità organizzative e delle attività cui sono preposti e all'organizzazione del lavoro e la gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate;

     b) esercitano, nei limiti delle risorse assegnate, i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate;

     c) adottano, nell'ambito delle competenze attribuite e delle funzioni delegate dal direttore generale e/o dal dirigente di livello sovraordinato, gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

     d) verificano periodicamente l'efficacia e la produttività delle unità organizzative assegnate, analizzando e controllando costi, rendimenti e qualità dell'azione amministrativa;

     e) formulano, in relazione al personale assegnato, proposte al dirigente di livello sovraordinato in merito alla mobilità, alla formazione, all'attribuzione dei trattamenti economici variabili, alla valutazione delle prestazioni, nonché all'adozione di ogni altra misura prevista dalla normativa vigente, garantendo il rispetto del principio di parità e di pari opportunità tra uomini e donne.

     2. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze o funzioni delegate come specificato al comma 1, sono definitivi. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti possono essere sottoposti ad avocazione da parte del dirigente sovraordinato e/o da direttore generale competente, per particolari ragioni di necessità ed urgenza che devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento di avocazione.

 

     Art. 19. (Rappresentanza e difesa dell'amministrazione regionale).

     1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'amministrazione regionale, avanti la magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, è istituita l'avvocatura regionale.

     2. L'avvocatura provvede in particolare:

     a) alla tutela legale dei diritti e degli interessi

dell'amministrazione regionale;

     b) alla difesa in giudizio dell'amministrazione regionale;

     c) alla formulazione di proposte alla giunta regionale, di concerto con i direttori generali competenti, circa l'opportunità e/o necessità di promuovere, resistere o abbandonare giudizi, anche formulando pareri e consulenze;

     d) a formulare alla giunta regionale richieste e proposte in ordine all'eventuale affidamento di incarichi a legali esterni, quando questo si renda necessario con riferimento alla specificità delle materie trattate o al livello della sede giurisdizionale, e quando i giudizi si svolgono fuori dalla circoscrizione del tribunale di Milano e del tribunale amministrativo della Lombardia.

     3. La Giunta regionale, con apposito atto, provvede alla definizione di ulteriori funzioni, alla individuazione delle posizioni professionali necessarie, alle graduazioni delle medesime posizioni e all’individuazione dell’avvocato coordinatore. La Giunta regionale procede all'iscrizione dei titolari di dette posizioni in apposito ruolo professionale. I requisiti e le modalità per accedere al ruolo medesimo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale [23].

 

     Art. 20. (Attività ispettiva e di controllo interno).

     1. Il presidente della giunta e gli assessori, nell'ambito delle rispettive competenze, si avvalgono di uno specifico comitato per la verifica del corretto funzionamento delle strutture sottoposte, e in particolare:

     a) dei costi di funzionamento e dei rendimenti;

     b) della corretta gestione delle risorse assegnate;

     c) dell'imparzialità e dell'efficienza dei procedimenti di competenza.

     Il comitato assicura altresì le verifiche previste dall'art. 2, comma 1, lett. f).

     2. Il comitato è costituito con provvedimento della giunta regionale, dura in carica fino a metà legislatura ed è eventualmente rinnovabile fino al termine della stessa; è composto da cinque membri, di cui due individuati tra dirigenti regionali in permanenza di servizio e da tre esterni particolarmente esperti nel controllo di gestione e attività ispettiva.

     3. Il provvedimento di costituzione del comitato definisce il programma annuale di attività, individua e assegna il contingente di personale di cui può avvalersi, nonché il componente che lo presiede.

     4. L'attività del comitato si sviluppa in regime di autonomia operativa e si esplica anche su sollecitazione degli amministratori di cui al comma 1. Il comitato risponde direttamente al presidente della giunta regionale e alla giunta. Al termine di ogni intervento il presidente del comitato redige la relazione che trasmette all'assessore, che ha richiesto l'intervento, e al presidente della giunta. La relazione, oltre a mettere in evidenza i fatti e i comportamenti riscontrati, deve contenere suggerimenti in ordine ad azioni migliorative.

     5. I componenti del comitato hanno accesso ai documenti amministrativi e possono chiedere oralmente o per iscritto informazioni e copie di atti e documenti ai responsabili delle strutture sottoposte ad indagine.

     6. Qualora l'attività di cui ai commi precedenti porti ad evidenziare risultati negativi imputabili ad incapacità gestionale, negligenze, gravi omissioni comportanti anche danni per l'amministrazione o per gli utenti della stessa, la giunta regionale dispone i conseguenti provvedimenti, non escluso il collocamento a disposizione dei dirigenti e direttori responsabili per la durata massima di un anno, con la conseguente perdita della retribuzione di risultato, fatta salva l'adozione di eventuali altre misure previste dalle normative vigenti.

     7. Il comitato trasmette annualmente alla giunta regionale e alla competente commissione consiliare una relazione informativa sull'attività ispettiva svolta e sui conseguenti atti da assumere per il miglioramento dell'attività funzionale dell'amministrazione regionale.

     8. La giunta trasmette al nucleo di valutazione di cui all'art. 29 i risultati e le valutazioni attinenti all'operato dei dirigenti.

 

     Art. 21. (Segreterie dei componenti della giunta).

     1. Il presidente, il vice presidente e gli assessori della giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

     2. Alle segreterie compete esclusivamente l'espletamento delle attività conseguenti alle funzioni attribuite al presidente, al vice presidente e agli assessori non riconducibili nell'ambito di competenze delle direzioni generali o di altre strutture organizzative della giunta regionale.

     3. La consistenza numerica di ciascuna delle segreterie di cui ai commi 1 e 2 è determinata con riferimento ai limiti e alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonché alle quote assegnate a ciascun componente della Giunta regionale. Detti stanziamenti, determinati con provvedimenti della stessa Giunta, sono comprensivi di eventuali prestazioni straordinarie, del trattamento di missione, degli incentivi per la produttività, degli oneri previdenziali e assistenziali e di qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo [24].

     4. L'importo massimo degli stanziamenti di cui al comma 3 da assegnare a ciascun componente della Giunta regionale è determinato, ai soli fini dell'attribuzione del trattamento economico, facendo riferimento ai costi corrispondenti alle posizioni di cui alla tabella sotto indicata, ivi comprendendo il personale di cui ai commi 6 e 7.

     Agli oneri previdenziali ed assistenziali in favore del personale addetto alle segreterie, si provvede con gli stanziamenti di spesa complessivi annualmente determinati per il personale della Giunta regionale [25]:

 

 

dirigenti

dalla categoria D3

dalla categoria D1

C

Tot.

a) Presidente

3

3

3

1

10

b) vice presidente

2

2

3

1

8

c) assessori

1

3

1

1

6

 

     5. Per la quantificazione degli stanziamenti di cui alla prima colonna della tabella di cui al comma 4, si assume quale parametro di riferimento la media del trattamento economico dei dirigenti, con esclusione di quello riconosciuto ai dirigenti che esplicano funzioni di direttore [26].

     6. Il personale addetto alle segreterie può essere individuato tra gli impiegati regionali, oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi della comma 7. Quando l'incarico è conferito a dipendenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla giunta regionale, dal consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente del medesimo ente [27].

     7. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi dei commi 4 e 5, il personale delle segreterie può essere assunto tra personale esterno all'amministrazione regionale, con contratto di diritto privato a tempo determinato e con l'attribuzione di una categoria, tra quelle previste dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, riferita all'incarico conferito e con riconoscimento del corrispondente trattamento economico. Per il reperimento del personale addetto alle segreterie di cui al presente articolo si può, in alternativa ricorrere a forme di prestazione lavorativa disciplinate dalla collaborazione coordinata e continuativa [28].

     8. Il rapporto di lavoro delle unità, di cui ai commi 6 e 7, viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal dirigente individuato dagli atti di organizzazione. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione. Nel caso in cui la cessazione o la modifica dell'incarico avvenga in corso di legislatura e il nuovo amministratore di riferimento confermi il rapporto di lavoro, questo prosegue senza soluzione di continuità [29].

     9. [30].

     9 bis. Le spese per compensi straordinari del personale autista messo a disposizione di ciascun componente della Giunta Regionale trovano copertura sugli stanziamenti assegnati ai medesimi ai sensi del comma 4 [31].

 

     Art. 22. (Semplificazione dell'attività amministrativa).

     1. Ai dirigenti, nell'ambito delle relative competenze, fa capo la responsabilità della semplificazione delle procedure, dell'introduzione di

 

strumenti atti a garantire i diritti dei cittadini in materia di accesso

alle informazioni, autocertificazione e partecipazione, nel rispetto dei

tempi.

     2. Qualora sia necessario o opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di altre unità organizzative interne all'amministrazione regionale, il coordinatore del comitato di coordinamento di cui all'art. 14 e ciascun direttore generale possono indire apposite conferenze di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora lo richiedano obiettivi di snellezza amministrativa per adempimenti dei rispettivi settori.

     3. Le determinazioni assunte dalle conferenze di servizi di cui al comma 2 vengono verbalizzate e assumono il carattere di parere, di proposta o provvedimento definitivo.

     4. Con provvedimento della giunta regionale vengono definite le modalità e gli strumenti per assicurare la massima circolazione delle informazioni nell'ambito delle strutture della giunta regionale e nei rapporti con gli enti locali che operano sul territorio regionale.

     5. La giunta regionale stabilisce le modalità e gli strumenti per rimuovere ostacoli ed inerzie, o comportamenti difformi da quanto previsto dal presente articolo anche stabilendo specifiche sanzioni di tipo disciplinare ed economico a carico dei dirigenti responsabili.

 

     Art. 23. (Pari opportunità).

     1. La Regione garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso, nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.

     2. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, nonché di quelli esplicitati nell'art. 17 della l.r. 10 marzo 1995, n. 10 «Revisione dell'ordinamento del personale regionale», è istituito il comitato per le pari opportunità i cui compiti e la cui composizione sono specificati con provvedimento della giunta regionale.

     3. Il comitato per le pari opportunità è composto, in forma paritetica, da rappresentanti dell'amministrazione regionale, di cui almeno uno designato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed è presieduto dal componente della giunta regionale competente in materia di organizzazione e personale. Nel designare i propri rappresentanti, l'amministrazione tiene conto dell'esperienza professionale acquisita nel campo delle pari opportunità.

     4. Al comitato per le pari opportunità compete la promozione di iniziative volte ad attuare i principi contenuti negli atti comunitari per l'affermazione sul lavoro delle pari opportunità ed in particolare per superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti di lavoro.

     5. Il comitato per le pari opportunità può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di esperti di provata qualificazione ed esperienza in materia di pari opportunità. Il comitato collabora con gli organismi di parità istituiti per il conseguimento degli obiettivi più generali in materia di parità stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

     6. La legge di approvazione del bilancio stabilisce l'entità dello specifico capitolo di spesa istituito per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi che precedono e per il funzionamento dello stesso comitato.

     7. L'art. 17, comma 3, della l.r. 10 marzo 1995, n. 10 è abrogato e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Titolo III

ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA

 

     Art. 24. (Qualifica dirigenziale).

     1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.

     2. Ai dirigenti sono affidate, secondo le norme della presente legge:

     a) funzioni di direzione di strutture organizzative permanenti;

     b) [32];

     c) funzioni ispettive e di vigilanza;

     d) funzioni specialistiche, ad elevato contenuto professionale.

     3. Con riferimento alle strutture organizzative permanenti e temporanee, i dirigenti esplicano le funzioni di:

     a) strutture permanenti

     a.1 direttore generale

     a.2 direttore di funzione specialistica ad elevato contenuto professionale

     a.3 dirigenti di servizio

     a.4 dirigenti di ufficio

     b) strutture temporanee

     b.1 [33]

     b.2 dirigente di funzione ispettiva e di vigilanza

     4. Limitatamente alla durata dell'incarico, ciascun dirigente con responsabilità di direzione di una struttura organizzativa o di un progetto è sovraordinato agli altri dirigenti che fanno parte della stessa struttura.

     5. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui al comma 2 è istituito l'Albo dei dirigenti della giunta regionale. Il possesso e l'acquisizione della qualifica dirigenziale comporta automaticamente l'iscrizione all'Albo. La giunta regionale, con provvedimento da assumersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'articolazione e la gestione dell'Albo.

     6. A partire dall'avvio della legislatura 2000-2005, l'organico complessivo della dirigenza della Giunta regionale è contenuto nel limite di 340 unità [34].

 

     Art. 25. (Accesso alla qualifica di dirigente).

     1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene:

     a) per concorso per titoli ed esami;

     b) per corso-concorso.

     Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a valutare i candidati sul piano delle conoscenze professionali, delle tecniche di gestione e delle capacità direzionali riferite alle posizioni da coprire.

     2. Con deliberazione-quadro adottata dalla giunta regionale vengono definite le procedure, gli adempimenti riferibili alle diverse modalità di accesso, nonché la composizione delle commissioni selezionatrici in analogia a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della l.r. 10 marzo 1995, n. 10.

     3. La modalità di accesso è definita, in relazione alle posizioni da coprire con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di personale. Le modalità di cui al presente comma devono garantire il rispetto dei principi di imparzialità e di pari opportunità.

     4. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 3, la giunta regionale definisce i requisiti per l'accesso sia dall'interno che dall'esterno, che in ogni caso devono prevedere:

     a) il possesso del diploma di laurea;

     b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, maturati in qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

     5. Il diploma di laurea richiesto deve essere attinente al posto messo a concorso e l'attinenza deve essere correlata all'effettiva vacanza di una o più posizioni dirigenziali da ricoprire.

 

     Art. 26. (Conferimento di incarichi dirigenziali).

     1. Per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale si tiene conto:

     a) delle attitudini, delle capacità e dei requisiti professionali del singolo dirigente;

     b) dei risultati conseguiti in precedenza;

     c) dei curricula professionali.

     2. Gli incarichi dei dirigenti di servizio e dei dirigenti d'ufficio vengono attribuiti con provvedimenti della giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di personale, di concerto con gli altri componenti della giunta in relazione agli incarichi assessorili. I suddetti provvedimenti sono istruiti su iniziativa dei rispettivi direttori generali, sentiti i dirigenti di servizio per la nomina dei dirigenti d'ufficio.

     3. Alle strutture di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) è preposto un direttore generale.

     4. L'incarico di direttore generale è conferito con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, eventualmente rinnovabile una sola volta per la medesima direzione generale; può essere attribuito anche a persone esterne all'amministrazione regionale. Il contratto stabilisce il trattamento economico con riferimento all'entità prevista dal comma 6 dell'art. 28, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. In ogni caso, il contratto deve prevedere la facoltà di recesso da parte dell'amministrazione regionale con la cessazione dalla carica della giunta regionale che ha conferito l'incarico o dell'assessore preposto alla direzione generale interessata.

     5. L'incarico di direttore generale è attribuito a persone che siano in possesso del diploma di laurea.

     6. Gli elementi negoziali essenziali di tale contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati con apposito provvedimento della giunta regionale.

     7. Salvo quanto previsto dal comma 4, si applicano al direttore generale le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti regionali.

     8. Quando l'incarico di direttore generale è conferito a dirigenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla giunta regionale, dal consiglio e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente dal medesimo ente [35].

     9. L'incarico di direttore generale è incompatibile con quello di membro del consiglio e della giunta delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli organi delle ASL e AO, nonché di membro del Parlamento [36].

     10. Fermo restando il vincolo numerico di cui al comma 6 dell'art. 24, gli incarichi di funzione dirigenziale diversi da quelli di direzione generale possono essere conferiti anche ad esterni all'amministrazione regionale, sino ad una percentuale del 15% delle relative posizioni, con contratti a termine di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabili. I requisiti richiesti sono il possesso di laurea ed un'esperienza quinquennale in qualifiche dirigenziali, con specifica esperienza nelle attività attinenti alla posizione da ricoprire. Non possono essere assunti con contratti a termine, per gli incarichi di cui al presente comma, impiegati regionali cessati per dimissioni, licenziamento, decadenza o collocamento in quiescenza.

 

     Art. 27. (Mobilità dei dirigenti).

     1. La rotazione degli incarichi costituisce principio ispiratore della politica gestionale della dirigenza e pertanto per soddisfare le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione, nonché per favorirne l'accrescimento professionale, ai dirigenti si applica la più ampia mobilità. Di norma i dirigenti non possono dirigere la stessa struttura organizzativa per un periodo superiore a dieci anni.

     2. La giunta regionale, in presenza di vacanze di organico e per l'affidamento di incarichi di particolare contenuto tecnico-specialistico o per particolari progetti temporanei, sempre a contenuto tecnico- specialistico, può avvalersi, dopo aver esperito i tentativi di conferimento di incarico a dirigenti interni, su proposta delle direzioni interessate, di dirigenti comandati da amministrazioni statali e da altri enti pubblici [37].

     3. Analogamente i dirigenti regionali possono essere comandati presso le amministrazioni di cui al comma 2, previa intesa con l'amministrazione ricevente, ad eccezione dei casi di mobilità esterna conseguente ai provvedimenti di attribuzione di deleghe di funzioni agli enti locali.

 

     Art. 28. (Trattamento economico).

     1. La retribuzione dei dirigenti è determinata in relazione a quanto previsto nella presente legge, tenuto conto dei vincoli e delle disponibilità del bilancio regionale nonché dei contratti collettivi per l'area della dirigenza del comparto.

     2. Il trattamento economico dei dirigenti è costituito da:

     a) retribuzione di qualifica;

     b) retribuzione di posizione;

     c) retribuzione di risultato.

     3. La retribuzione di posizione è riferita alla graduazione delle posizioni di cui all'art. 16 ed ha caratteristiche di fissità e continuità per la durata dell'incarico. La retribuzione di risultato, di natura integrativa, è riferita alle prestazioni attese ed ai risultati conseguiti anche sulla base del sistema delle valutazioni previste dalla presente legge.

     4. La quota da destinare alla retribuzione di risultato è definita annualmente dalla Giunta regionale sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva anche per quanto concerne le risorse aggiuntive, e trova capienza in uno specifico capitolo di bilancio. Lo stesso provvedimento determina la quota da assegnare ai dirigenti delle varie strutture [38].

     5. [39].

     6. Il trattamento economico dei direttori generali e dei direttori centrali incaricati ai sensi e in attuazione dell’articolo 1, comma 9, della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2005) è stabilito con provvedimento della Giunta regionale nella misura massima data dalla retribuzione, comprensiva delle integrazioni, dei direttori generali delle aziende sanitarie così come prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502. Tale trattamento economico può essere maggiorato fino al 20 per cento nei confronti di non più di un quarto del numero complessivo dei direttori generali e dei direttori centrali, avuto riguardo alla durata del contratto, alla provenienza o meno dai ruoli regionali, alle funzioni e alla complessità attribuite e degli obiettivi assegnati; per il segretario generale della Presidenza della Giunta tale trattamento economico è incrementato in misura non superiore al 20%. Le integrazioni previste dal citato d.p.c.m. sono riferite esclusivamente ai risultati di gestione ed alla realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta regionale. [40]

     7. La Giunta regionale può attribuire ai dirigenti l’incarico di direttore di funzione specialistica di cui alla lettera a2) del comma 3 dell’art. 24 e l’incarico di vicario del direttore generale. Le modalità di attribuzione di tali incarichi sono quelle di cui ai commi 4, 5, 6, 7, e 8, dell'art. 26. Il possesso del diploma di laurea può essere sostituito, per i dirigenti di ruolo della giunta regionale, dal possesso del diploma di scuola media superiore congiuntamente ad un'esperienza dirigenziale acquisita con non meno di 10 anni quale titolare di strutture dirigenziali della giunta regionale. Il trattamento economico del direttore di funzione specialistica e del vicario del direttore generale è concordato di volta in volta con l’amministrazione regionale, con riferimento alla retribuzione stabilita dal contratto collettivo per l’area della dirigenza, maggiorata di una entità variabile in ragione della complessità e specificità delle responsabilità attribuite, tenuto conto dei valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. In ogni caso il contratto di diritto privato che regola i suddetti rapporti deve prevedere la facoltà di recesso da parte dell'amministrazione regionale con la cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico o dell'assessore preposto alla direzione generale interessata [41].

     8. Entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico, ciascun dirigente è tenuto a depositare:

     a) una dichiarazione, del cui contenuto si assume ogni responsabilità, riferita a diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri, alle azioni di società, alle cariche di amministratore o di sindaco di società;

     b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi sulle persone fisiche.

     Entro trenta giorni dal termine utile per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i dirigenti sono tenuti a dichiarare annualmente le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione [42].

     9. La retribuzione di posizione per i dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è definita secondo la disciplina del contratto collettivo per l'area della dirigenza in vigore e in base ai criteri di equiparazione prestabiliti tenuto conto di quanto stabilito dalle leggi regionali istitutive dei singoli enti ed aziende [43].

 

     Art. 29. (Sistema di valutazione).

     1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e dell'attribuzione della retribuzione di risultato prevista dall'art. 28, comma 2, lett. c).

     2. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e inoltre:

     a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dagli organi di governo;

     b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;

     c) della efficace gestione, delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e della connessa capacità di innovazione.

     3. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali in cui l'attività si è svolta, e di eventuali vincoli e variazioni intervenute nella disponibilità di risorse.

     4. Con provvedimento della giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento delle direzioni generali, vengono definite le modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti.

     5. La valutazione delle prestazioni è effettuata da un apposito nucleo nominato dalla giunta regionale composta da cinque membri, di cui due direttori generali e tre esperti esterni all'amministrazione regionale, particolarmente esperti in materia di valutazione del personale. Lo stesso provvedimento stabilisce la durata in carica del nucleo di valutazione e ne individua il presidente.

     6. Per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti cui non siano affidate funzioni di direzioni generali, il nucleo di valutazione acquisisce previamente indicazioni dai rispettivi direttori generali.

     7. Le valutazioni sono comunicate in forma scritta agli interessati, che entro trenta giorni possono inoltrare al nucleo di valutazione proprie controdeduzioni scritte debitamente motivate.

     8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 6, la valutazione negativa della prestazione dei dirigenti e dei direttori generali può comportare, con riferimento alla gravità della causa o del motivo a supporto della valutazione medesima, la risoluzione anticipata del contratto.

     9. Le modalità e gli effetti, anche economici, di cui al comma 7, sono regolati dal contratto individuale per i direttori generali e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli altri dirigenti.

 

     Art. 30. (Formazione ed aggiornamento dei dirigenti).

     1. Lo sviluppo e l'aggiornamento professionale dei dirigenti sono strumenti per la valorizzazione della capacità e delle attitudini individuali, del più efficace e qualificato espletamento dei compiti loro assegnati.

     2. A tal fine, nel quadro degli indirizzi definiti dalla giunta regionale, il direttore generale competente attiva programmi ed iniziative, da attuarsi direttamente o con strutture esterne all'amministrazione regionale, avvalendosi di enti pubblici o privati, nonché di esperti nelle discipline interessate, stipulando convenzioni e disciplinari.

     3. Con provvedimento della giunta regionale vengono definiti i criteri per l'accesso all'attività formativa, le modalità di partecipazione e l'impegno personale dei singoli dirigenti.

     4. La progettazione delle iniziative formative deve informarsi ai principi delle pari opportunità e delle azioni positive e l'organizzazione delle stesse deve assicurare condizioni logistiche e temporali tali da consentire l'effettiva partecipazione di tutti i dirigenti.

 

     Art. 31. (Sostituzione dei dirigenti).

     1. In caso di assenza o di impedimento di un direttore generale, le relative funzioni sono affidate, con provvedimento della giunta regionale, ad altro dirigente provvisto di professionalità adeguata all'incarico. Con il medesimo provvedimento la giunta regionale stabilisce il trattamento corrispondente alla funzione temporaneamente attribuita. Detto trattamento sarà corrisposto a titolo di assegno personale non pensionabile e l'entità non potrà essere superiore alla differenza tra il trattamento economico del direttore sostituito e quello in godimento.

     2. In caso di assenza o di impedimento di un dirigente le relative funzioni sono conferite ad altro dirigente individuato preferibilmente nell'ambito della medesima struttura, secondo le modalità previste dalla presente legge.

     3. Per assenze di breve durata, non superiori a trenta giorni nell'arco dell'anno solare, gli incarichi di cui al comma 1 sono automaticamente conferiti al dirigente del servizio indicato all'inizio di ogni anno da ciascun direttore; non comportano attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi.

     4. Nei casi di aspettativa superiore ai sei mesi previsti dalla normativa vigente e con l'esclusione di quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 «Tutela delle lavoratrici madri» durante il periodo di astensione obbligatoria, la titolarità del relativo incarico viene assegnata ad altro dirigente. Il dirigente in aspettativa mantiene il diritto alla qualifica e al corrispondente trattamento economico. Alla cessazione dell'aspettativa allo stesso dirigente viene assegnato un nuovo incarico equipollente a quello precedentemente ricoperto, tenuto conto delle competenze, dell'esperienza e delle esigenze organizzative.

 

     Art. 32. (Estinzione del rapporto di lavoro dei dirigenti).

     1. La cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, ha luogo:

     a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle disposizioni vigenti;

     b) per recesso del dirigente;

     c) per recesso dell'amministrazione.

     2. Il rapporto di lavoro a tempo determinato dei dirigenti si estingue secondo quanto disposto dai singoli contratti individuali [44].

 

Titolo IV

NORME TRANSITORIE, FINALI E DI ABROGAZIONE

 

     Art. 33. (Norma transitoria per l'accesso alla dirigenza).

     1. Nella prima applicazione della presente legge, e comunque entro e non oltre due anni dalla entrata in vigore della stessa, il 60% dei posti vacanti della qualifica di dirigente, il cui organico è determinato ai sensi del comma 6 dell'art. 24, è coperto mediante concorso interno per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo appartenente alla VII e VIII qualifica funzionale in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, alternativamente dei seguenti requisiti:

     a) diploma di laurea e cinque anni di anzianità nelle qualifiche VII e VIII;

     b) diploma di maturità e nove anni di anzianità nella qualifica VIII.

     2. Con specifico provvedimento della giunta regionale, vengono stabiliti i profili professionali, messi a concorso, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni di concorso nonché le materie oggetto delle prove.

     3. Le procedure di cui all'art. 26, comma 10, sono attivate dopo l'esperimento del concorso interno di cui al comma 1.

 

     Art. 34. (Prima attivazione della struttura organizzativa).

     1. Entro 60 giorni dall'avvenuta costituzione delle direzioni generali di cui all'art. 13, la Giunta regionale provvede:

     a) a conferire l'incarico di direttore generale;

     b) a stabilire i tempi per la definizione delle strutture organizzative e dei relativi organici, che comunque non potranno protrarsi oltre i 60 giorni dalla nomina dei rispettivi direttori generali.

     2. II personale della prima e seconda qualifica funzionale dirigenziale cosi come disciplinata dalla vigente normativa conserva «ad personam» le rispettive qualifiche fino all'adozione da parte della giunta regionale, dei provvedimenti di attribuzione della nuova qualifica di dirigente di cui all'art. 24.

     3. A seguito della prima attribuzione degli incarichi dirigenziali previsti nella struttura organizzativa, i dirigenti della prima e seconda qualifica dirigenziale sono inquadrati nella qualifica unica.

     4. I dirigenti conservano il trattamento economico complessivo in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge fino all'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 16.

     5. Sino all'approvazione del provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 16 la graduazione delle posizioni dirigenziali fa riferimento esclusivamente all'articolazione di cui all'art. 10 anche per quanto concerne gli aspetti retributivi.

 

     Art. 35. (Cessazione degli incarichi professionali e di consulenza). [45]

 

     Art. 36. (Norme finali ed abrogazioni).

     1. Le funzioni amministrative già di competenza delle strutture organizzative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono mantenute in capo ai servizi ed uffici preesistenti, fino alla approvazione da parte della giunta dei provvedimenti attuativi della presente legge.

     2. Le unità operative organiche di cui alla lettera d), comma 1, dell'art. 10, sono costituite con provvedimento di ciascun direttore generale, acquisito il parere conforme del rispettivo componente della Giunta, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2 dell'art. 11. I responsabili delle suddette strutture sono nominati con provvedimento del rispettivo direttore generale sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale [46].

     3. Sono abrogate le norme di cui all'allegato A) della presente legge, nonché i riferimenti o i richiami a settori, servizi, uffici, unità operative organiche e gruppi di lavoro, contenuti in leggi regionali vigenti, ivi comprese quelle che attribuiscono particolari funzioni ai dirigenti di servizi e uffici soggetti a soppressione.

     4. Gli effetti abrogativi decorrono, tuttavia, dalla data di approvazione da parte della giunta dei provvedimenti sostitutivi o modificativi delle articolazioni organizzative contenute nelle norme abrogate.

     5. Gli effetti abrogativi delle disposizioni relative all'omogeneizzazione del trattamento previdenziale del personale regionale decorrono dalla data di modifica delle norme che regolano in campo nazionale l'indennità di fine servizio [47].

 

     Art. 37. (Norma finanziaria).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 4.000.000.000 per il trattamento economico dei direttori generali di cui al comma 6 dell'art. 28 e per il trattamento economico dei dirigenti di cui al comma 7 dello stesso art. 28.

     2. All'onere di L. 4.000.000.000, per l'esercizio finanziario 1996 di cui al comma 1, si provvede con lo stanziamento di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3..All'onere derivante dal trattamento economico previdenziale ed assistenziale del personale addetto alle segreterie di cui all'art. 21 e al comma 5 dell'art. 12, valutato in L. 3.300.000.000, si provvede per L. 1.400.000.000 mediante utilizzo delle somme stanziate al capitolo 1.2.1.1.306 la cui descrizione è così modificata «Spese per il trattamento economico previdenziale ed assistenziale del personale delle segreterie dei componenti della giunta» e per L. 1.900.000.000 mediante utilizzo degli stanziamenti di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     4. Agli oneri conseguenti alla collaborazione di cui all'art. 7, comma 1, si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate al capitolo 1.2.7.1.550 la cui descrizione è cosi modificata «Spese per competenze dovute agli esperti facenti parte di comitati di consulenza in materia di legislazione e programmazione» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e successivi.

     5. Agli oneri conseguenti alla collaborazione degli esperti esterni all'amministrazione regionale di cui all'art. 7, comma 5, art. 20, comma 2, art. 23, comma 5 e art. 29, comma 5, si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate al capitolo 1.2.7.1.3897 la cui descrizione è così modificata «Spese per incarichi di consulenza e professionali per attività di particolare rilevanza tecnico-scientifica connessi con le funzioni regionali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e successivi.

     6. Alle spese previste dalla presente legge relative al trattamento economico della dirigenza regionale di cui all'art. 28, commi 1 e 2, si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate al capitolo 1.2.1.1.302 «Spese per il trattamento economico previdenziale ed assistenziale del personale regionale» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e successivi.

     7. Agli oneri conseguenti alle spese per la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti di cui all'art. 30, si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate al capitolo 1.2.1.1.548 «Spese per corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e successivi.

     8. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 1, settore 2, obiettivo 1 è istituito il capitolo 1.2.1.1.4157 « Spese per il trattamento economico dei direttori generali e dei dirigenti con trattamento economico parametrato a quello dei direttori generali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.306 «Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle segreterie dei componenti della giunta» è incrementata di L. 1.900.000.000.

     9. In deroga a quanto previsto dall'art. 60, comma 1, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» le somme concernenti le competenze fisse, le competenze accessorie ed ogni quanto altro dovuto al personale dipendente vengono impegnate all'inizio di ogni anno finanziario con decreto del direttore generale competente nel limite dell'intero stanziamento iscritto a bilancio [48].

     10. Con il bilancio pluriennale la Regione definisce il fabbisogno di risorse finanziarie per la dirigenza regionale in relazione anche agli obiettivi e alle politiche che la stessa intende perseguire nonché alla necessità di favorire il decentramento delle funzioni amministrative agli enti locali.

 

     Art. 38. (Norma organizzativa).

     1. Per esercitare i compiti previsti dall'art. 21, comma 2, punto 5 dello statuto da parte della giunta e per assicurare una gestione coordinata, tempestiva ed unitaria delle fasi, delle iniziative e dei provvedimenti inerenti all'attuazione della presente legge è istituito uno specifico comitato assessorile presieduto dall'assessore agli affari generali e personale e da altri tre assessori nominati dalla giunta regionale.

     2. Il comitato riferisce periodicamente alla giunta anche al fine delle decisioni di competenza del suddetto organo.

 

          Art. 39. (Norma finale).

     1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale.

 

 

ALLEGATO

ELENCO DISPOSIZIONI ABROGATE

 

     Sono abrogate:

     1. la l.r. 22 aprile 1974, n. 21 «Norme per il conferimento degli incarichi di consulenza e professionali, per la costituzione di commissioni consultive o di studio e per l'indizione di congressi o convegni da parte della Giunta regionale»;

     2. l'art. 5 della l.r. 5 settembre 1978, n. 59 «Interventi straordinari per il riassetto dell'Oltrepò Pavese»;

     3. la l.r. 1 agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale»;

     4. [il secondo comma dell'art. 8, l'art. 9 ed il secondo comma dell'art. 68 della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia», nonché l'allegato alla suddetta legge] [49];

     5. la l.r. 9 giugno 1981, n. 29 «Modifiche alla l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale" - Istituzione di nuovi servizi e conseguenti provvedimenti di adeguamento»;

     6. l'art. 3 della l.r. 6 luglio 1981, n. 35 «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 5 settembre 1978, n. 59 "Interventi straordinari per il riassetto dell'Oltrepò Pavese" e all'art. 2 della l.r. 19 maggio 1980 n. 61 "Norme per l'attuazione del progetto integrato Valtellina e programma di interventi straordinari"»;

     7. la l.r. 31 agosto 1981 n. 52 «Modifiche alla l.r. 22 aprile 1974 n. 21»;

     8. la l.r. 28 giugno 1982, n. 31 «Piano territoriale regionale»;

     9. la l.r. 15 dicembre 1982, n. 70 «Modificazioni della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 e della l.r. 9 giugno 1981, n. 29 "Istituzione del servizio vertenze"»;

     10. la l.r. 24 marzo 1983 n. 19 «Norme finanziarie ed organizzative della l.r. 27 luglio 1981 n. 40»;

     11. l'art. 12 della l.r. 28 giugno 1983, n. 53 «Interventi per attività di promozione educativa e culturale» nonché l'allegato a) alla suddetta legge;

     12. l'art. 7 della l.r. 27 agosto 1983, n. 68 «Modifiche ed aggiunte alla l.r. 7 giugno 1980, n. 95 "Disciplina della formazione professionale in Lombardia"», nonché l'allegato a) alla suddetta legge;

     13. la l.r. 14 settembre 1983, n. 72 «Modificazioni delle ll.rr. 1 agosto 1979, n. 42 e 9 giugno 1981, n. 29. Istituzione del servizio grandi progetti territoriali di interesse regionale»;

     14. l'art. 2 della l.r. 24 maggio 1985, n. 52 «Norme organizzative in materia di usi civici», nonché l'allegato alla suddetta legge;

     15. il quarto comma dell'art. 28 della l.r. 14 dicembre 1985, n. 81 «Norme in materia di biblioteche e archivi storici di Enti locali o di interesse locale», nonché l'allegato alla suddetta legge;

     16. la l.r. 12 settembre 1986, n. 48 «Modifiche alla l.r. 7 giugno 1980, n. 95 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia", e successive modifiche ed alla l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale", e successive modifiche»;

     17. la l.r. 28 novembre 1986, n. 58 «Modifiche alla l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale". Istituzione del settore problemi dell'energia, ridefinizione delle attribuzioni del servizio energia istituito con l.r. 9 giugno 1981, n. 29 ed istituzione del nuovo servizio centrali elettriche. Abrogazione della l.r. 26 agosto 1986, n. 43»;

     18. la l.r. 1 dicembre 1986, n. 59 «Modifiche alla l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale" - Modifica della denominazione e delle competenze del "servizio trasporti e navigazione interna", ed istituzione del "servizio reti e sistemi di trasporto", nell'ambito del settore trasporti e mobilità»;

     19. la l.r. 14 febbraio 1987 n. 10 «Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale e all'ordinamento organizzativo della Regione» nonché gli allegati alla suddetta legge;

     20. l'art. 6 della l.r. 29 aprile 1988, n. 20 «Istituzione del comitato di intesa Regioni - Enti Locali»;

     21. l'art. 15 della l.r. 21 giugno 1988, n. 33 «Disciplina delle zone del territorio regionale a rischio geologico e a rischio sismico», nonché l'allegato alla suddetta legge;

     22. l'art. 16 della l.r. 24 giugno 1988, n. 34 «Norme in materia di sanità pubblica veterinaria: istituzione, organizzazione e funzionamento dei servizi di medicina veterinaria», nonché gli allegati c) e d) alla suddetta legge;

     23. la l.r. 16 settembre 1988, n. 49 «Modifica alla l.r. 1 agosto 1979, n. 42. Ridefinizione delle competenze delle strutture ordinate all'espletamento delle attività di pianificazione generale e di programmazione economica»;

     24. il secondo ed il terzo comma dell'art. 22 della l.r. 20 febbraio 1989 n. 6 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione»;

     25. l'art. 2 della l.r. 14 aprile 1989, n. 10 «Integrazioni e modifiche dell'art. 9 (consulta provinciale della caccia) della l.r. 31 luglio 1978, n. 47 e degli artt. 11 e 38 della l.r. 16 agosto 1988, n. 41, recanti norme per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina dell'esercizio venatorio»;

     26. il primo comma dell'art. 4 della l.r. 5 giugno 1989, n. 20 «La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo»;

     27. la l.r. 27 luglio 1989, n. 29 «Attuazione della l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale", e della l.r. 14 febbraio 1987, n. 10 "Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale e all'ordinamento organizzativo della Regione". Ridefinizione delle competenze del settore "Coordinamento per i servizi sociali"»;

     28. l'art. 12 della l.r. 21 agosto 1989, n. 33 «Promozione, coordinamento e vigilanza regionale in materia di edilizia residenziale pubblica»;

     29. la l.r. 9 settembre 1989, n. 39 «Attuazione l.r. 14 febbraio 1987, n. 10. Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale e all'ordinamento organizzativo della Regione. Ristrutturazione del settore energia e protezione civile»;

     30. la l.r. 2 gennaio 1990, n. 1 «Istituzione del servizio psichiatria presso il settore coordinamento per i servizi sociali»;

     31. il terzo comma dell'art. 7 della l.r. 6 febbraio 1990, n. 7 «Case di cura private: disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza - convenzioni» nonché l'allegato n. 5 alla suddetta legge;

     32. la l.r. 8 maggio 1990, n. 32 «Istituzione del servizio "Formazione e sviluppo della professionalità", nell'ambito del settore affari generali della Giunta regionale Modificazione della l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale"»;

     33. l'art. 5, il comma 4 dell'art. 6, nonché gli allegati C, D, E, F, della l.r. 8 maggio 1990, n. 33 «Istituzione dell'agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e l'immagine»;

     34. la l.r. 8 maggio 1990 n. 36 «Riorganizzazione del Settore Sanità ed Igiene»;

     35. l'art. 4 della l.r. 10 maggio 1990, n. 50 «Disciplina delle funzioni di competenza della Regione in attuazione del d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183"»;

     36. l'art. 15 della l.r. 10 maggio 1990 n. 51 «Misure per la prima attuazione della raccolta differenziata e il riutilizzo delle materie prime secondarie», nonché l'allegato alla suddetta legge;

     37. [gli artt. 7 e 8 della l.r. 12 maggio 1990, n. 54 «Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile nonché l'art. 21 per quanto si riferisce ai riferimenti a specifici servizi e uffici della Giunta regionale] [50];

     38. la l.r. 19 dicembre 1991, n. 41 «Istituzione dei servizi circondariali per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione di Lecco e Lodi»:

     39. la l.r. 15 febbraio 1992, n. 7 «Modifica ed integrazione alla l.r. 8 maggio 1990, n. 36 Riorganizzazione del Settore Sanità ed Igiene»;

     40. l'ottavo comma dell'art. 3, l'art. 13 e l'allegato a) della l.r. 2 maggio 1992, n. 16 «Istituzione e funzioni della commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna»;

     41. il quarto comma dell'art. 3 e l'art. 5 della l.r. 1 agosto 1992, n. 23 «Norme per l'esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell'estate 1987»;

     42. la l.r. 7 settembre 1992, n. 29 «Modificazione e rideterminazione del contingente organico del ruolo della giunta regionale - amministrazione generale»;

     43. la l.r. 16 gennaio 1993, n. 1 «Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni dell'art. 22 della l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni»;

     44. la l.r. 16 febbraio 1993, n. 5 «Adeguamento delle disposizioni organizzative della l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale e successive modificazioni in relazione agli incarichi attribuiti ai componenti della Giunta regionale", a norma dell'art. 23 dello statuto»;

     45. l'art. 22 della l.r. 19 aprile 1993, n. 13 «Ordinamento delle Comunità Montane» nonché gli allegati a) e b) alla suddetta legge;

     46. il secondo e il terzo comma dell'art. 12 della l.r. 1. giugno 1993, n. 16 «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381. "Disciplina delle cooperative sociali"»;

     47. il primo ed il secondo comma dell'art. 22 della l.r. 29 giugno 1993, n. 20 «Norme in materia di controllo sugli atti degli enti locali» nonché gli allegati a) e b) alla suddetta legge;

     48. [l'art. 14 della l.r. 24 luglio 1993, n. 22 «Legge regionale sul volontariato»] [51];

     49. la l.r. 31 luglio 1993, n. 23 «Modifiche ed integrazioni all'art. 22 della l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale", come modificato ed integrato dalla l.r. 16 gennaio 1993, n. 1»;

     50. [l'art. 9 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»] [52];

     51. il primo comma dell'art. 15 e l'art. 17 della l.r. 2 dicembre 1994, n. 36 «Amministrazione dei beni immobili regionali» nonché l'allegato alla suddetta legge.


[1] Abrogata dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[2] Lettera abrogata dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13.

[3] Lettera abrogata dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13.

[4] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1 e così sostituito dall’art. 2 della L.R. 18 giugno 2003, n. 8.

[5] Articolo modificato dall'art. 7 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2 e dall’art. 2 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2 e così sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13.

[6] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[8] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[10] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[12] Lettera abrogata dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13.

[13] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13.

[14] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13.

[15] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13.

[16] Comma già sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13.

[17] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13.

[18] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[20] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13.

[21] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[22] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[23] Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 5.

[24] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 13 agosto 2001, n. 14.

[25] Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. j) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2, e così modificato dall'art. 7 della L.R. 13 agosto 2001, n. 14.

[26] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. k) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[27] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[28] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[29] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 giugno 2008, n. 17.

[30] Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. m) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[31] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 14 agosto 1998, n. 16.

[32] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[33] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[34] Comma già sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15 ed ora così nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 35 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[35] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[36] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13.

[37] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[38] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13.

[39] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13.

[40] Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13 e così modificato dall’art. 1 della L.R. 20 dicembre 2005, n. 19.

[41] Comma già sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13.

[42] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13.

[43] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13.

[44] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 35 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[45] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. n) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[46] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[47] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19.

[48] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[49] Numero abrogato dall'art. 32 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.

[50] Punto abrogato dall’art. 11 della L.R. 22 maggio 2004, n. 16.

[51] Punto abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1.

[52] Punto abrogato dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.