§ 4.4.76 - L.R. 21 giugno 1988, n. 33.
Disciplina delle zone del territorio regionale a rischio geologico e a rischio sismico.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:21/06/1988
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Oggetto della Legge.
Art. 2.  Criteri e direttive regionali in materia di rischio geologico e vincolo idrogeologico.
Art. 3.  Zone a vincolo idrogeologico e a rischio geologico.
Art. 4.  Pianificazione delle zone a vincolo idrogeologico e a rischio geologico.
Art. 5.  Interventi in zone vincolate a rischio geologico e a vincolo idrogeologico.
Art. 6.  Zone sismiche e a rischio sismico.
Art. 7.  Disposizioni procedurali.
Art. 8.  Pianificazione territoriale nelle zone sismiche e a rischio sismico.
Art. 9.  Progetti regionali dimostrativi.
Art. 10.  Formazione ed aggiornamento professionale.
Art. 11.  Disposizioni di coordinamento procedurale.
Art. 12.  Sospensione dell'efficacia delle autorizzazioni.
Art. 13.  Efficacia dei vincoli idrogeologici esistenti e delle procedure antisismiche.
Art. 14.  Contributi ed agevolazioni regionali.
Art. 15.  Istituzione del servizio geologico.
Art. 16.  Norma finanziaria.


§ 4.4.76 - L.R. 21 giugno 1988, n. 33. [1]

Disciplina delle zone del territorio regionale a rischio geologico e a rischio sismico.

(B.U. 24 giugno 1988, n. 25, 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. Oggetto della Legge.

     1. In attuazione dell'art. 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 concernente «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382» la presente Legge disciplina le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché quelle inerenti l'uso del territorio regionale, caratterizzato da rischio geologico e idrogeologico.

     2. La presente Legge disciplina altresì, ferma restando la competenza dello Stato ad individuare le zone del territorio ad elevato rischio sismico, a norma dell'art. 3, secondo comma della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 concernente «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», i profili urbanistici delle zone dichiarate sismiche, ai sensi dell'art. 20, secondo comma della Legge 10 dicembre 1981, n. 741 concernente «Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche», nonché le forme di vigilanza sugli interventi urbanistici ed edilizi in tali zone, determinate mediante strumenti pianificatori del territorio.

     3. Per quanto non previsto dalla presente Legge, si applicano le disposizioni vigenti di Legge statale o di Legge Regionale ed in particolare il penultimo comma dell'art. 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

 

Titolo I

DISCIPLINA ZONE A RISCHIO GEOLOGICO E A VINCOLO IDROGEOLOGICO

 

     Art. 2. Criteri e direttive regionali in materia di rischio geologico e vincolo idrogeologico.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della giunta da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, delibera i criteri e le direttive per la ridelimitazione delle zone a vincolo idrogeologico e per la delimitazione delle zone a rischio geologico.

     2. Tali criteri possono essere modificati con la medesima procedura, ovvero in sede di approvazione di atti di pianificazione territoriale regionale.

 

     Art. 3. Zone a vincolo idrogeologico e a rischio geologico.

     1. Le zone a vincolo idrogeologico sono costituite dall'insieme dei terreni vincolati a norma dell'art. 1 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani».

     2. Le zone a rischio geologico sono quelle in cui frequenza, intensità, accelerazione e dimensione dei processi naturali e antropici possono produrre significative variazioni nei caratteri morfologici, pedologici, vegetazionali, idrologici e della qualità delle acque; il rischio geologico può essere manifesto o potenziale.

 

     Art. 4. Pianificazione delle zone a vincolo idrogeologico e a rischio geologico.

     1. Le Province, entro 12 mesi dall'emanazione dei criteri e delle direttive regionali di cui all'art. 2, adottano piani funzionali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51, concernente «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico», per le zone da assoggettare a vincolo idrogeologico, nonché per gli ambiti caratterizzati da potenziale rischio geologico, relativamente ai territori di rispettiva competenza.

     2. Le comunità montane, contemporaneamente all'adozione del piano urbanistico, possono adottare una proposta di piano funzionale relativa alle zone a vincolo idrogeologico e alla definizione degli ambiti a rischio geologico, nonché la relativa normativa di attuazione, e le inviano alla Provincia territorialmente competente.

     3. I piani funzionali di cui al presente articolo sono approvati mediante le seguenti procedure:

     a) la Giunta provinciale, anche sulla base delle eventuali indicazioni formulate dalle comunità montane ai sensi del precedente comma, redige il progetto di piano e lo invia in copia ai singoli Comuni, alle Comunità Montane, agli enti gestori dei parchi e pubblica la delibera di adozione sul BURL;

     b) le Province, i consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi, le Comunità Montane, i Comuni e i consorzi dei parchi, relativamente alle parti del territorio di pertinenza, pubblicano il progetto di piano mediante deposito in segreteria, ove, chiunque può consultarlo per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL;

     c) nei 60 giorni successivi alla pubblicazione sul BURL, possono essere presentate all'amministrazione provinciale eventuali osservazioni da parte di soggetti pubblici e privati;

     d) nei termini di cui alla lettera c) del presente articolo, le Comunità Montane e gli enti gestori dei parchi interessati territorialmente anche in quanto contigui, trasmettono il proprio parere alla Provincia; qualora non espresso nei termini previsti il parere si intende favorevole;

     e) entro i successivi 90 giorni il Consiglio provinciale adotta in via definitiva la proposta di piano pronunciandosi motivatamente sulle osservazioni ricevute; tale proposta con la relativa documentazione, nonché con copia delle osservazioni presentate, è trasmessa alla Giunta Regionale;

     f) entro 90 giorni dalla data di ricevimento della proposta di piano, la Giunta Regionale la esamina e la invia, unitamente alle proprie osservazioni e alle eventuali proposte di modifica, al Consiglio regionale che l'approva con propria deliberazione.

     4. Sulla base dei caratteri fisici, morfologici e geo-ambientali del territorio, il piano definisce, nell'ambito dei contenuti di cui all'art. 4 della Legge 15 aprile 1975, n. 51, in particolare:

     a) le zone da assoggettare a vincolo idrogeologico opportunamente diversificato;

     b) le zone a diversificato rischio geologico e i conseguenti criteri e norme di intervento;

     c) le eventuali direttive e i criteri metodologici per la formazione degli strumenti urbanistici relativamente ai territori individuati ai sensi dell'art. 3;

     d) le proposte di intervento per la salvaguardia degli ambiti idrogeologici e le conseguenti limitazioni e incompatibilità d'uso del territorio;

     e) le eventuali previsioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica in vigore, nonché, se previste, quelle immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati.

     5. Entro e non oltre i 180 giorni successivi alla data di esecutività del piano, per quanto di competenza, tutti gli strumenti urbanistici sono adeguati alle previsioni del piano funzionale, fermo restando che le previsioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale e vincolanti anche nei confronti dei privati hanno efficacia dalla data di esecutività del piano stesso; per tali prescrizioni si applicano le misure di salvaguardia a partire dalla data di adozione della proposta di piano funzionale.

     6. Qualora le Province non provvedano, nei termini di cui al primo comma del presente articolo, all'adozione del piano, la Giunta Regionale, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, adotta gli atti necessari in sostituzione degli enti medesimi; egualmente si provvede, in caso di mancato adeguamento, entro il termine di cui al quinto comma del presente articolo.

 

     Art. 5. Interventi in zone vincolate a rischio geologico e a vincolo idrogeologico.

     1. Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e a rischio geologico ai sensi della presente Legge, sono soggetti a preventiva autorizzazione gli interventi che incidano sugli assetti dei terreni ed in particolare:

     a) quelli interessanti zone del territorio regionale caratterizzate dalla presenza di fenomeni di instabilità diffusi;

     b) quelli interessanti zone del territorio a significativa permeabilità del sub-strato superficiale, accertate secondo quanto previsto dalle direttive di cui al primo comma del precedente art. 2;

     c) quelli concernenti il taglio di boschi secondo quanto previsto dalle direttive di cui al primo comma del precedente art. 2 ad eccezione della normale attività silvicolturale, nonché il mutamento delle colture superficiali che comportino una modifica significativa dell'assetto morfologico dei terreni;

     d) quelli espressamente previsti dalle prescrizioni o dalle norme del piano funzionale in relazione a specifiche situazioni di singola area.

     2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento che l'attività antropica in ordine alla quale il provvedimento viene richiesto, non incida negativamente sugli assetti del suolo, nel rispetto delle disposizioni di Legge e delle prescrizioni di piano.

     3. Per tutti gli interventi connessi alle attività che comunque interessino la vegetazione, l'istruttoria tecnica è affidata al servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione, che fornisce all'autorità competente un parere motivato.

     4. Secondo i criteri e le direttive di cui al primo comma del precedente art. 2, per il rilascio delle autorizzazioni di attività che comunque comportino significativi movimenti di terra o scavi ovvero incisione nel regime delle acque, ad eccezione degli scavi in alveo disciplinati ai sensi dell'art. 97, lettera m), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, modificato dal R.D. 19 novembre 1921, n. 1688, nonché dagli artt. 217 e 234 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e dall'art. 62 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la domanda deve essere accompagnata da un'idonea perizia geologica asseverata.

     5. L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo è rilasciata, entro 60 giorni per delega della Regione, dai presidenti dei consorzi dei parchi e, per il restante territorio, rispettivamente dai presidenti delle Comunità Montane, per i territori montani, e dai presidenti delle Province e dei consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi e con le modalità dell'art. 25 della L.R. 5 aprile 1976, n. 8, concernente «Legge Forestale Regionale» e della L.R. 4 maggio 1981, n. 23, «Abrogazione Leggi Regionali 16 aprile 1973, n. 23, 15 aprile 1975, n. 52 e successive modificazioni - Disposizioni transitorie e avvio procedure riordino deleghe ad Enti infraregionali».

     6. Tali provvedimenti da trasmettersi immediatamente, unitamente ai relativi atti istruttori e alle relazioni tecniche in copia, alla Regione presso i settori competenti, acquistano efficacia se la Regione entro i 15 giorni successivi al ricevimento non ne dispone la sospensione a norma dell'art. 12 della presente Legge.

 

 

Titolo II

DISCIPLINA ZONE SISMICHE E A RISCHIO SISMICO

 

     Art. 6. Zone sismiche e a rischio sismico.

     1. La Regione con il piano funzionale di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 4 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51, detta norme urbanistiche per le zone dichiarate sismiche a norma della legislazione vigente nonché per altre zone interessate dal rischio sismico.

     2. Tale piano deve comunque contenere:

     a) l'individuazione, a scala regionale, delle zone del territorio in relazione alla pericolosità sismica;

     b) l'indagine preliminare sul comportamento sismico dei principali litotipi e l'indicazione degli approfondimenti ritenuti necessari;

     c) le procedure per la formazione dei piani urbanistici, nonché quelle di adeguamento per i piani urbanistici in vigore, nei Comuni esposti a rischio sismico;

     d) l'individuazione, nei centri abitati, degli ambiti a maggior rischio per effetto della vulnerabilità delle costruzioni esistenti;

     e) la definizione dei criteri relativi agli interventi strutturali di consolidamento preventivo per gli edifici pubblici e in generale per tutte quelle opere che riguardano la pubblica incolumità e i soccorsi in occasione di terremoti;

     f) la definizione dei criteri di protezione dei sistemi infrastrutturali quali gasdotti, oleodotti, linee elettriche, ponti radio e altri;

     g) i principali riferimenti normativi per gli interventi di consolidamento e adeguamento per le costruzioni esistenti in zona sismica.

     3. In attesa dell'assunzione di efficacia del piano territoriale di cui al primo comma, la Giunta Regionale, d'intesa con le competenti commissioni consiliari, stabilisce i criteri, gli indirizzi ed i parametri che i Comuni, le Comunità Montane e gli altri soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nella redazione degli strumenti urbanistici di competenza relativamente alle zone dichiarate sismiche a norma della legislazione in vigore, determinando un termine per la revisione degli strumenti urbanistici vigenti in tali zone.

     4. La determinazione dei criteri e delle direttive di cui al precedente terzo comma, è predisposta dalla Giunta Regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge; a tal fine è facoltà della Giunta di avvalersi, con apposite convenzioni, della consulenza di strutture scientifiche particolarmente competenti nel settore.

 

     Art. 7. Disposizioni procedurali.

     1. Il piano di cui al primo comma del precedente art. 6, è adottato, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge, ai sensi della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, che provvede all'invio dello stesso al governo, alle Province e alle Comunità Montane interessate, nonché alla pubblicazione sulla G.U. e sul BURL del provvedimento di adozione, con l'indicazione della sede ove chiunque sia interessato possa prendere visione degli elaborati del progetto di piano.

     2. Per le fasi successive alla pubblicazione, si applicano i disposti del secondo e terzo comma dell'art. 6 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

 

     Art. 8. Pianificazione territoriale nelle zone sismiche e a rischio sismico.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta ai fini dell'elaborazione del piano di cui al precedente art. 6, delibera:

     a) i criteri e le direttive per la determinazione di eventuali ulteriori zone esposte a rischio sismico;

     b) i criteri e le direttive per la formazione degli strumenti urbanistici dei territori esposti a rischio sismico.

     2. Tali criteri indicano in particolare le modalità per l'effettuazione delle analisi di pericolosità e di vulnerabilità del territorio, nonché le modalità per adeguare le previsioni urbanistiche a tali analisi e alle esigenze della protezione civile.

     3. Tali criteri possono successivamente essere aggiornati e modificati con la medesima procedura, ovvero in sede di approvazione di atti di pianificazione territoriale regionale.

 

     Art. 9. Progetti regionali dimostrativi.

     1. La Giunta Regionale, previa intesa con gli enti locali interessati territorialmente, promuove interventi dimostrativi in materia di edilizia antisismica.

     2. Tali intese sono definite in specifici accordi che individuano tempi, soggetti e risorse regionali, locali e risorse private da destinare agli interventi.

     3. Tali interventi possono interessare prioritariamente il patrimonio edilizio esistente ed in particolare gli edifici pubblici, nonché gli edifici di rilevante interesse storico e artistico nei Comuni ad elevata sismicità.

     4. E' altresì facoltà della Giunta Regionale, d'intesa con gli enti locali interessati territorialmente, promuovere nei Comuni ad elevata sismicità progetti di opere pubbliche nonché progetti di edilizia antisismica, da realizzare nell'ambito dei programmi regionali di edilizia residenziale; a tal fine può concedere contributi in conto capitale.

 

     Art. 10. Formazione ed aggiornamento professionale.

     1. Al fine di agevolare la diffusione presso gli operatori progettuali ed esecutivi degli strumenti operativi nel campo della verifica e dell'esecuzione delle strutture in zona sismica, la Giunta Regionale approva entro il 31 dicembre di ogni anno un piano di aggiornamento culturale di tali operatori che preveda a costituzione di corsi di istruzione permanente, cantieri scuola, cantieri pilota, nonché la raccolta di materiale bibliografico di documentazione ed esemplificazione anche per quanto riguarda i costi di intervento sul costruito.

     2. Per le medesime finalità la Giunta Regionale è autorizzata a predisporre un programma di divulgazione e informazione ai cittadini relativamente agli interventi a carattere antisismico, con particolare applicazione alle norme riguardanti la sicurezza e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente.

 

 

Titolo III

DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE

 

     Art. 11. Disposizioni di coordinamento procedurale.

     1. Alle domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente art. 5 per l'effettuazione di interventi di edificazione o di urbanizzazione per i quali è richiesta la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia, ovvero l'autorizzazione alla lottizzazione convenzionata, gli interessati devono allegare alle domande l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente per gli interventi in zone a vincolo idrogeologico e a rischio geologico.

     2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta Regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge definisce i criteri e le modalità per lo snellimento temporale delle procedure relative alle opere di competenza di Enti pubblici concernenti la specifica ed esclusiva finalità di consolidamento dei versanti e della regimazione delle acque, ed in particolare definisce l'esercizio delle competenze concernenti il pronto intervento.

 

     Art. 12. Sospensione dell'efficacia delle autorizzazioni.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale, ovvero per sua delega l'assessore competente per materia, può motivatamente disporre la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente art. 5, da comunicarsi tempestivamente all'ente delegato.

     2. Entro 30 giorni dalla sospensione, a seguito anche di approfonditi accertamenti tecnici, il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore delegato, dispone l'annullamento ovvero comunica agli enti competenti le direttive per l'eventuale modifica del provvedimento.

     3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente i provvedimenti emanati ai sensi del precedente art. 5 esplicano i loro effetti.

 

     Art. 13. Efficacia dei vincoli idrogeologici esistenti e delle procedure antisismiche.

     1. Sino alla revisione dei vincoli idrogeologici secondo le procedure di cui alla presente Legge, restano fermi i vincoli determinati ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché le procedure previste dalla L.R. 5 aprile 1976, n. 8.

     2. Restano vigenti le disposizioni dell'art. 13 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, fino all'entrata in vigore del piano di cui all'art. 6 della presente Legge.

 

     Art. 14. Contributi ed agevolazioni regionali.

     1. Il Consiglio regionale, contestualmente alla definizione dei criteri di cui al precedente art. 8, e limitatamente ai territori di cui al precedente art. 6, può deliberare la rideterminazione della quota di contributi afferenti alle concessioni edilizie in relazione al costo di costruzione, in applicazione dell'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 concernente «Norme per l'edificabilità dei suoli» nonché l'adeguamento delle «Tabelle per la determinazione da parte dei Comuni degli oneri di urbanizzazione afferenti alle concessioni edilizie in applicazione degli artt. 5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10».

     2. Qualora l'adeguamento delle tabelle di cui al precedente primo comma comporti una riduzione degli oneri di urbanizzazione o dei costi di costruzione, la Regione provvede a corrispondere ai Comuni interessati le somme equivalenti.

 

     Art. 15. Istituzione del servizio geologico. [2]

     1. E' istituito presso il settore ambiente, ecologia il servizio geologico.

     2. L'allegato parte quarta, n. 9, settore ambiente, ecologia, alla L.R. 1 agosto 1979, n. 42, concernente «Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta Regionale» e successive modificazioni e integrazioni, è integrato al punto 58 bis dal servizio geologico di cui al precedente primo comma, le cui competenze ed attribuzioni risultano specificate all'allegato A della presente Legge.

 

     Art. 16. Norma finanziaria.

     1. Sono autorizzate a decorrere dall'esercizio finanziario 1988:

     a) spese pari a L. 350 milioni per le finalità di cui al precedente art. 4;

     b) spese pari a L. 200 milioni per le finalità di cui ai precedenti artt. 2, primo comma, 6 terzo e quarto comma, 8 primo comma;

     c) spese pari a L. 100 milioni per le finalità di cui al precedente art. 10 primo comma;

     d) spese pari a L. 50 milioni per le finalità di cui al precedente art. 10 secondo comma;

     2. E' autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 1988 la concessione di contributi in capitale:

     a) per L. 200 milioni per le finalità di cui al precedente art. 9 primo e quarto comma;

     b) per L. 100 milioni per le finalità di cui al precedente art. 14.

     3. Alla determinazione delle spese per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente primo comma si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1988 con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     4. Agli oneri complessivi pari a L. 600 milioni, derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente primo comma, punti 1), 2) e 4), si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri, relativi a spese correnti operative per l'adempimento di funzioni normali, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

     5. Agli oneri complessivi pari a L. 400 milioni, derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente primo comma - punto 3) - e dal precedente secondo comma, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

     6. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 6, quarto comma, e art. 9, secondo comma, si provvede mediante utilizzo delle somme che verranno stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.549 «Spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale» iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e successivi.

     7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente art. 15 si provvede mediante utilizzo delle somme che verranno stanziate nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e successivi sui capitoli relativi al trattamento economico-previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

     8. In relazione a quanto disposto dai precedenti primo e secondo comma del presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

     - alla parte I, ambito 4, settore 6, finalità 2, sono istituiti:

     a) il capitolo 1.4.6.2.2.2036 «Contributi alle Province e alle Comunità Montane per l'adozione di piani funzionali atti a pianificare le zone a vincolo idrogeologico e a rischio geologico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 350 milioni;

     b) il capitolo 1.4.6.2.2.2037 «Spese per la definizione dei criteri e delle direttive per la formazione di strumenti urbanistici nei territori sismici» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 200 milioni;

     c) il capitolo 1.4.6.2.2.2038 «Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori progettuali ed esecutivi che prestano la propria attività nella verifica e nell'esecuzione delle strutture in zone sismiche» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100 milioni;

     d) il capitolo 1.4.6.2.2.2437 «Spese per l'informazione e la divulgazione degli interventi antisismici» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50 milioni;

     - alla parte II, ambito 4, settore 6, obiettivo 2, progetto 2 è istituito:

     a) il capitolo 2.4.6.2.2.2420 «Contributi in capitale agli enti locali per la promozione di progetti dimostrativi di edilizia antisismica da realizzare nell'ambito dei programmi regionali di edilizia residenziale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 200 milioni;

     b) il capitolo 2.4.6.2.2.2421 «Contributi in capitale ai Comuni che determinano la riduzione degli oneri di urbanizzazione o dei costi di costruzione in zone sismiche» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100 milioni.

 

 

Allegati - (Omissis)

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 104 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.