§ 1.8.4 - L.R. 29 aprile 1988, n. 20.
Istituzione del comitato di intesa Regione-Enti locali. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:29/04/1988
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Compiti.
Art. 3.  (Composizione).
Art. 4.  Funzionamento.
Art. 5.  Norma transitoria.
Art. 6.  Integrazione di norme.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 1.8.4 - L.R. 29 aprile 1988, n. 20.

Istituzione del comitato di intesa Regione-Enti locali. [*]

(B.U. 4 maggio 1988, n. 18, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Istituzione.

     1. Per contribuire alla definizione dei rapporti di cui al titolo IX dello Statuto, è istituito il Comitato di intesa Regione-Enti locali.

     2. Il comitato è un organismo di carattere consultivo e, come tale, formula proposte ed esprime pareri su questioni concernenti i rapporti con gli enti locali, su problemi di interesse generale e sugli atti di indirizzo emanati dall'amministrazione regionale.

 

     Art. 2. Compiti.

     1. Il comitato è sede di partecipazione permanente degli enti locali alla complessiva attività della Regione nei rapporti di cui al titolo IX dello Statuto.

     2. Il comitato:

     a) formula proposte per armonizzare l'azione degli enti locali con gli obiettivi della programmazione regionale;

     b) esprime pareri in ordine alle iniziative per la riforma delle autonomie locali;

     c) formula proposte per conseguire la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie;

     d) esprime pareri sulle ipotesi di delegazione di funzioni amministrative a province, comuni e comunità montane.

 

     Art. 3. (Composizione). [1]

     1. Il comitato d'intesa è nominato con deliberazione della giunta regionale, ed è composto:

     a) dal presidente della giunta regionale;

     b) dal vice presidente della giunta regionale;

     c) dall'assessore regionale competente in materia di enti locali;

     d) da tre consiglieri regionali designati dal consiglio regionale;

     e) dai presidenti delle provincie;

     f) dai sindaci dei comuni capoluoghi di provincia;

     g) da tre rappresentanti designati dall'associazione regionale comuni lombardi (A.N.C.I. - Lombardia);

     h) da tre rappresentanti designati dalla delegazione lombarda dell'unione nazionale comuni ed enti montani;

     i) dai dirigenti dei servizi enti locali, segreteria della giunta, affari istituzionali e legislativi, legale e del contenzioso e bilancio;

     l) dagli assessori interessati, ove gli argomenti da discutere siano di loro pertinenza.

     2. Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale, ovvero, in sua assenza, dal vice presidente della giunta regionale o, in assenza di entrambi, dall'assessore competente in materia di enti locali.

     3, Il comitato d'intesa, che dura in carica cinque anni, viene rinnovato entro sei mesi dal rinnovo del consiglio regionale.

     4. Sino all'insediamento del nuovo comitato d'intesa, i relativi compiti sono esercitati da quello uscente.

     5. Funge da segretario del comitato un impiegato regionale di qualifica funzionale non inferiore all'ottava assegnato al servizio competente in materia di enti locali.

 

     Art. 4. Funzionamento.

     1. Il comitato di intesa può articolarsi in commissioni per l'istruttoria delle questioni sottoposte al suo esame.

     2. Il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato promuove, ove necessario, riunioni specifiche del comitato con funzionari della Regione e degli enti locali, previo consenso delle amministrazioni di appartenenza.

     3. L'assistenza amministrativa e documentale è prestata dal competente servizio in materia di enti locali [2].

 

     Art. 5. Norma transitoria.

     1. La Giunta Regionale provvede alla nomina del comitato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

 

     Art. 6. Integrazione di norme.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dalla presente Legge si farà fronte mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese», iscritto negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e successivi.

 

 


[*] La presente legge è abrogata dalla data di insediamento della conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali istituita dall'art. 1, comma 16, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 1995, n. 50.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 1995, n. 50.

[3] Articolo abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.