§ 1.8.7 - L.R. 6 aprile 1995, n. 14.
Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:06/04/1995
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Nomine e designazioni di competenza degli organi regionali e delegate alle province).
Art. 3.  (Registro regionale degli incarichi).
Art. 4.  (Presentazione delle candidature).
Art. 5.  (Requisiti professionali).
Art. 6.  (Cause di esclusione).
Art. 7.  (Incompatibilità - Conflitto d'interessi e divieto di cumulo).
Art. 8.  (Comitato tecnico di valutazione).
Art. 9.  (Nomine e designazioni consiliari di cui alla tabella A).
Art. 10.  (Nomine e designazioni consiliari di cui alla tabella B).
Art. 11.  (Nomine e designazioni consiliari di cui alla tabella C).
Art. 12.  (Proroga degli incarichi - Regime degli atti).
Art. 13.  (Funzioni sostitutive).
Art. 14.  (Nomine e designazioni di competenza della giunta e del presidente della giunta regionale).
Art. 15.  (Nomine e designazioni di competenza provinciale).
Art. 16.  (Obblighi derivanti dalla nomina e designazione).
Art. 17.  (Doveri inerenti al mandato e revoca del medesimo).
Art. 18.  (Revoca e decadenza dall'incarico).
Art. 19.  (Sospensione dall'incarico).
Art. 20.  (Sostituzione).
Art. 21.  (Pubblicazione annuale dei dati relativi alle nomine e alle designazioni effettuate).
Art. 22.  (Norma finale).
Art. 23.  (Disposizioni transitorie e finali).
Art. 24.  (Abrogazioni).
Art. 25.  (Norma finanziaria).


§ 1.8.7 - L.R. 6 aprile 1995, n. 14. [1]

Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione.

(B.U. 10 aprile 1995, n. 15 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. La presente legge disciplina le nomine e le designazioni di competenza della regione in base a leggi e regolamenti, statuti o convenzioni, per incarichi in enti e aziende dipendenti e società a partecipazione regionale, nonché in altri organismi pubblici e privati esterni alla regione.

     2. La regione provvede alle nomine e designazioni di cui al precedente comma secondo modalità atte a garantire il riequilibrio della presenza di uomini e donne negli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1.

     3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle nomine e designazioni connesse a:

     a) la titolarità di uffici o di cariche, ivi comprese quelle di rilevanza statutaria; nel caso sia prevista la titolarità della carica di consigliere regionale, il Consiglio provvede a norma dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 69 del Regolamento interno;

     b) motivate specifiche esigenze politico-amministrative, per cui la rappresentanza della Regione è affidata, con deliberazione della Giunta regionale, al suo Presidente o ad un assessore, in ragione dell'incarico ricoperto;

     c) l'esercizio di funzioni di competenza delle strutture organizzative regionali, per cui la rappresentanza della Regione è affidata a soggetti dipendenti dalla stessa e operanti presso tali strutture, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro [2].

     3 bis. Alle nomine e designazioni di cui alla lettera c) del comma 3, provvedono motivatamente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale [3].

     3 ter. Alla cessazione, per qualsiasi causa dalle cariche o dagli uffici, o dalla funzione ricoperta presso l'amministrazione regionale di cui alle lett. a), b) e c) del comma 3, consegue la decadenza del soggetto nominato o designato dall'incarico ricoperto presso l'ente od organismo esterno alla Regione; gli organi regionali competenti provvedono alla sostituzione entro 45 giorni dal verificarsi della causa di cessazione [4].

     3 quater. Le nomine e designazioni di cui ai commi 3 e 3 bis, nonché le cessazioni dalle cariche e dagli uffici di cui al comma 3 ter sono comunicate al Consiglio regionale [5].

 

     Art. 2. (Nomine e designazioni di competenza degli organi regionali e delegate alle province).

     1. Spettano al consiglio regionale le nomine e designazioni per gli incarichi di cui alle tabelle A, B e C allegate alla presente legge, concernenti:

     a) incarichi presso enti od organismi che operano in stretta connessione con l'indirizzo politico-amministrativo della giunta regionale (tab. A);

     b) incarichi il cui svolgimento comporta la presenza di rappresentanti della minoranza consiliare in funzione di controllo o di garanzia della dialettica politica (tab. B);

     c) incarichi presso enti ed organismi nei quali, per il grado di autonomia loro connaturato, è opportuna una rappresentanza istituzionale della regione, eletta a maggioranza qualificata (tab. C).

     2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [6] la giunta regionale predispone e trasmette al consiglio regionale l'elenco completo delle nomine e designazioni di competenza regionale relative agli incarichi non compresi nelle tabelle di cui al comma 1, con l'indicazione delle norme che li prevedono e delle relative date di scadenza.

     3. Ferme restando le nomine e designazioni attribuite alla giunta regionale o al suo presidente da leggi e regolamenti, entro i 60 giorni successivi alla acquisizione dell'elenco di cui al comma 2, il consiglio regionale individua le nomine o designazioni relative ad incarichi non compresi nelle tabelle di cui al comma 1, riservate alla giunta stessa o al suo presidente e attribuisce, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali», la competenza a provvedere alle nomine e designazioni alle province nel cui territorio hanno sede gli enti o organismi interessati.

 

     Art. 3. (Registro regionale degli incarichi).

     1. Presso il consiglio regionale è istituito il registro regionale degli incarichi conferiti ai sensi della presente legge, articolato in due sezioni concernenti, rispettivamente, gli incarichi di competenza degli organi regionali e gli incarichi attribuiti alle province.

     2. Il registro è predisposto, tenuto ed aggiornato secondo criteri deliberati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, che assicurino facilità di consultazione mediante una completa, precisa e comprensibile esposizione dei dati.

     3. Nel registro devono comunque essere indicati:

     a) gli incarichi e il riferimento alla norma che li prevede;

     b) il riferimento alla norma in base alla quale si è provveduto alla nomina o designazione, ove diversa da quella di cui alla lett. a);

     c) l'organo della regione o della provincia che ha provveduto, nonché l'eventuale soggetto che ha provveduto in via sostitutiva;

     d) gli estremi del provvedimento e della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione;

     e) la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso;

     f) nome e cognome, data e luogo di nascita delle persone che ricoprono o hanno ricoperto gli incarichi, corredati dall'indicazione degli incarichi diversi svolti nei 5 anni anteriori alla nomina e designazione, desunti dal curriculum e dalla documentazione di cui alla lett. c) del comma 6 [7] dell'art. 4;

     g) i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all'incarico stesso.

     4. Dal registro sono depennati i dati relativi agli incarichi di cui alla presente legge cessati da almeno due anni.

     5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il registro è trasmesso a tutti i comuni della Lombardia che ne garantiscono la libera consultazione ai cittadini.

     6. Al fine dell'aggiornamento del registro i provvedimenti di nomina o designazione disposti dagli organi regionali vengono trasmessi entro dieci giorni dalla loro emanazione al dirigente consiliare cui è demandata la tenuta del registro; entro lo stesso termine le province provvedono alla trasmissione dei dati concernenti le nomine o designazioni loro attribuite.

     7. Il registro è aggiornato almeno con cadenza mensile.

 

     Art. 4. (Presentazione delle candidature).

     1. Le candidature per le nomine e designazioni di competenza del consiglio regionale possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia [8].

     2. In riferimento alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti di cui al comma precedente titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i sessi.

     3. Le proposte di candidatura per gli incarichi di cui all'allegata tabella A sono presentate al presidente della giunta regionale; quelle relative agli incarichi di cui alle tabelle B e C sono presentate al presidente del consiglio regionale.

     4. Al fine di favorire la presentazione delle candidature la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, per quanto di rispettiva competenza, adottano idonee iniziative per la pubblicizzazione dei relativi incarichi e delle procedure previste dalla presente legge.

     5. La proposta di candidatura deve essere presentata perentoriamente entro quarantacinque giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere alla nomina o designazione e deve specificare i motivi che giustificano la candidatura stessa, con particolare riferimento alla idoneità professionale in relazione ad ogni specifico incarico.

     6. A ciascuna proposta di candidatura deve essere altresì allegata la seguente documentazione concernente il candidato e sottoscritta dallo stesso:

     a) i dati anagrafici completi e la residenza;

     b) il titolo di studio;

     c) il curriculum professionale, nonché l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti;

     d) l'indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la regione e gli enti da essa dipendenti;

     e) la disponibilità all'accettazione dell'incarico;

     f) la dichiarazione specifica di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6;

     f bis) per gli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore dei conti, la documentazione attestante l’iscrizione nel registro dei revisori contabili [9].

     7. Qualora la documentazione di cui al comma 6 sia incompleta è consentito integrarla fino al quarantesimo giorno anteriore alla scadenza del termine entro cui si deve provvedere alla nomina o designazione.

     8. Sono dichiarate inammissibili dal presidente del consiglio regionale o dal presidente della giunta, per quanto di rispettiva competenza, le candidature prive o carenti della documentazione di cui al comma 6.

     9. Qualora per le nomine e designazioni di cui alle tabelle B e C non siano state presentate candidature, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvede a formularle allegando la documentazione di cui al comma 6.

     9 bis. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, nonché dell'art. 5, e dell'art. 8, comma 2, lett. a), non si applicano alle candidature di consiglieri regionali [10].

 

     Art. 5. (Requisiti professionali).

     1. Le persone da nominare o designare ai sensi della presente legge, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:

     a) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;

     b) esperienza almeno triennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico. Per le donne viene considerato periodo utile, ai fini della valutazione dell'esperienza, I'assenza' obbligatoria e facoltativa per maternità fino al massimo di un anno;

     b bis) per gli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore dei conti, l’iscrizione nel registro dei revisori contabili [11].

     2. Le cariche pubbliche di presidente o assessore regionale o provinciale e di sindaco o assessore di comune superiore a 15.000 abitanti sono equiparate all'esperienza professionale di cui alla lettera b) del comma 1.

     3. Le cariche pubbliche di sindaco, presidente della provincia, di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ricoperte complessivamente per almeno cinque anni, sono equiparate all'esperienza dirigenziale di cui alla lettera b) del comma 1.

 

     Art. 6. (Cause di esclusione).

     1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che:

     a) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

     b) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;

     b1) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 «Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia» e successive modificazioni ed integrazioni;

     b2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa» e successive modificazioni;

     c) si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 10 gennaio 1992, n. 16 «Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali».

 

     Art. 7. (Incompatibilità - Conflitto d'interessi e divieto di cumulo).

     1. Salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, statali o regionali, non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge:

     a) i membri del parlamento nazionale ed europeo [12];

     b) i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina e designazione si riferisce;

     c) i magistrati ordinari, amministrativi o contabili;

     d) gli avvocati e procuratori dello Stato;

     e) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;

     f) i soggetti dipendenti dalla Regione a prescindere dalla durata del rapporto al lavoro, escluse le nomine o designazioni di cui all'art. 1, comma 3, lett. c) [13].

     2. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi e in particolare coloro che abbiano contenziosi civili od amministrativi pendenti nei confronti della regione o dell'ente interessato alla nomina.

     3. Nei casi di conflitto di interesse e nelle situazioni d'incompatibilità la nomina o designazione è inefficace se il prescelto, al momento dell'accettazione della nomina o della designazione, non abbia posto fine al conflitto d'interesse o fatto cessare la situazione d'incompatibilità presentando le dimissioni dalla carica ricoperta, chiedendo il collocamento in aspettativa laddove previsto da norme vigenti e, in ogni caso, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle funzioni incompatibili.

     4. Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.

     5. Nel caso di cui al comma 4, il presidente dell'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, accertata, anche d'ufficio, la sussistenza del conflitto d'interesse o della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine, l'organo competente dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta.

     6. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto; la nuova nomina o designazione è inefficace in carenza dell'accettazione entro il termine di cui all'art. 16, comma 1.

     7. In deroga a quanto previsto dal comma precedente è consentito il cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore dei conti.

 

     Art. 8. (Comitato tecnico di valutazione).

     1. All'inizio della legislatura è costituito un comitato tecnico, composto da cinque membri, per la valutazione dei titoli concernenti le nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.

     2. Il comitato tecnico di valutazione:

     a) esprime parere motivato sulle candidature presentate ai sensi dell'art. 4, limitatamente al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, entro i 30 giorni anteriori alla scadenza dell'incarico, così come indicato nel registro di cui all'art. 3;

     b) predispone, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione annuale sulla attività posta in essere e la trasmette al consiglio e alla giunta regionale.

     2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle proposte di candidatura relative agli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore dei conti [14].

     3. Ai fini della scelta dei componenti il comitato, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro trenta giorni dalla propria elezione provvede alla formazione di un elenco, da comunicarsi ai consiglieri regionali, di quindici cittadini scelti tra esperti nelle discipline giuridiche, economiche o tecniche, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nell'esercizio di attività di livello scientifico-universitario, ovvero di amministratore o dirigente di imprese o enti pubblici e privati di rilevanza nazionale o internazionale, ovvero nell'esercizio delle professioni liberali. L'elenco deve comprendere la presenza di almeno cinque donne.

     4. Il presidente del consiglio regionale provvede al sorteggio dei componenti il comitato nella prima seduta del consiglio regionale successiva alla formazione dell'elenco. Le modalità del sorteggio devono garantire la presenza nel comitato di entrambi i sessi e comunque di almeno una donna.

     5. Il comitato viene convocato dal presidente del consiglio regionale ed è presieduto dal componente più anziano di età.

     6. Nell'elenco di cui al comma 3, non possono essere inclusi coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei due anni precedenti a quello in cui avviene la formazione dell'elenco, incarichi di vertice nei partiti o in movimenti politici a livello provinciale, regionale e nazionale nonché coloro i quali nello stesso periodo hanno ricoperto cariche elettive, anche di secondo grado, o che hanno fatto parte di organismi la cui nomina è regolata dalla presente legge.

     7. I membri che hanno già fatto parte del comitato non possono essere designati né nominati nei comitati successivi.

     8. Il comitato è rinnovato all'inizio di ogni legislatura; rimane in carica fino alla costituzione del nuovo comitato e comunque non oltre 90 giorni dall'elezione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale [15].

     9. In caso di dimissioni o di altre cause che ne impediscano il funzionamento il comitato viene integrato o rinnovato con le stesse modalità che ne regolano la nomina utilizzando lo stesso elenco di cui al comma 3.

     10. Ai componenti del comitato spetta una indennità di presenza dell'importo di L. 200.000 a seduta, per non più di una seduta al giorno.

     11. Ai componenti del comitato che non risiedono nel capoluogo della regione per la partecipazione alle sedute spetta il rimborso a pié di lista delle spese di alloggio e di viaggio o dell'indennità chilometrica nelle misure stabilite per i dipendenti regionali appartenenti alla qualifica funzionale dirigenziale apicale per una distanza non eccedente i limiti territoriali della regione.

 

     Art. 9. (Nomine e designazioni consiliari di cui alla tabella A).

     1. La giunta regionale presenta al consiglio regionale le proposte di nomina e designazione di cui all'allegata tabella A almeno 15 giorni prima della scadenza del termine entro cui deve provvedersi alle nomine e designazioni medesime.

     2. Le proposte sono accompagnate da una motivata relazione della giunta regionale e dalla documentazione di cui all'art. 4, comma 6, nonché dal parere del comitato tecnico di valutazione che deve essere reso almeno 30 giorni prima della scadenza del termine entro cui il consiglio deve provvedere alle nomine o designazioni.

     3. Il consiglio regionale procede alle nomine o designazioni proposte dalla giunta regionale con separate votazioni a scrutinio palese per ciascun organismo interessato, garantendo almeno l'elezione di un rappresentante delle minoranze.

     4. Nel caso in cui la giunta regionale non presenti le proposte di propria competenza entro il termine di cui al comma 1, il presidente del consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza, formula, nell'ambito delle candidature pervenute al presidente della giunta regionale e acquisito il parere del comitato tecnico di valutazione le proposte di nomina in sostituzione della giunta stessa e le sottopone al consiglio regionale, che procede a norma del comma 3.

 

     Art. 10. (Nomine e designazioni consiliari di cui alla tabella B).

     1. Alle nomine e designazioni di cui alla tabella B provvede il consiglio regionale secondo quanto stabilito dal presente articolo.

     2. Le candidature presentate al presidente del consiglio regionale ai sensi dell'art. 4, corredate dal parere del comitato tecnico di valutazione, sono comunicate ai consiglieri regionali almeno 15 giorni prima della scadenza del termine entro cui il consiglio deve provvedere alla nomina o designazione.

     3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 9 [16], l'ufficio di presidenza provvede alla formulazione delle candidature entro i 30 giorni prima della scadenza del termine entro cui il consiglio deve provvedere alla nomina o designazione e le trasmette al comitato tecnico di valutazione, che esprime il proprio parere entro i successivi 10 giorni.

     4. Ogni consigliere dispone di un numero di voti tale da assicurare alla minoranza la nomina o designazione di un numero di componenti pari alla metà meno uno di quelli da nominare o designare. E' comunque assicurata alla minoranza la nomina o designazione di un componente qualora si debba procedere alla nomina o designazione di tre componenti [17].

 

     Art. 11. (Nomine e designazioni consiliari di cui alla tabella C).

     1. Alle nomine e designazioni di cui alla tabella C provvede il consiglio regionale con elezione a maggioranza dei tre quinti dei votanti.

     2. Alle nomine e designazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3.

 

     Art. 12. (Proroga degli incarichi - Regime degli atti).

     1. Gli incarichi dei soggetti nominati e designati a norma della presente legge sono prorogati per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza dell'incarico o dell'organismo interessato.

     1bis. Alla cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere regionale consegue la decadenza dall'incarico ricoperto presso l'ente o l'organismo esterno alla Regione; gli organi regionali competenti provvedono alla sostituzione entro 45 giorni dal verificarsi della causa di cessazione dalla carica [18].

     2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del d.l. 16 maggio 1994, n. 293 «Disciplina della proroga degli organi amministrativi», convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444.

 

     Art. 13. (Funzioni sostitutive). [19]

     1. Nei cinque giorni antecedenti alla scadenza dei termini di cui all'art. 12, comma 1, qualora il Consiglio regionale non esprima le nomine o designazioni di sua competenza, il Presidente della Giunta provvede:

     a) alla nomina di un commissario per gli enti dipendenti dalla Regione che dura in carica per un periodo non superiore a 90 giorni durante il quale vengono riavviate le procedure di cui alla presente legge;

     b) alla designazione dei rappresentanti regionali nelle società a partecipazione regionale secondo le norme del codice civile.

     2. Nel caso di cui al comma 1, lett. a) qualora nei cinque giorni antecedenti la scadenza del termine previsto per il commissariamento il Consiglio non si sia espresso, provvede alla nomina il Presidente della Giunta regionale.

     3. Negli altri casi, compresi i collegi dei revisori dei conti, provvede il Presidente del Consiglio entro il termine di cui al comma 1.

     4. Le nomine o designazioni adottate nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono effettuate nell'ambito delle candidature pervenute a norma dell'articolo 4, fermo restando l'acquisizione del parere del comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 8.

     5. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate per le nomine o designazioni di competenza della Regione in organismi di nuova costituzione nel caso in cui gli organi competenti non si esprimano nei termini generali di legge.

     6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono adottate dall'ufficio di Presidenza del Consiglio d'intesa con la Giunta regionale, tenuto conto delle disposizioni che istituiscono l'organismo.

 

     Art. 14. (Nomine e designazioni di competenza della giunta e del presidente della giunta regionale).

     1. La giunta ed il presidente della giunta regionale, 30 giorni prima della scadenza del termine entro cui devono provvedere alle nomine e designazioni di propria competenza, formulano le relative candidature e le trasmettono al comitato tecnico di valutazione.

     2. Nei quindici giorni successivi il comitato tecnico di valutazione esprime sulle candidature di cui al comma 1 il parere di cui all'art. 8, comma 2, lett. a), che viene portato a conoscenza del consiglio regionale.

     3. Scaduto il termine di cui al comma 2, la giunta regionale ed il suo presidente provvedono in via definitiva.

     4. Le candidature di cui al presente articolo devono essere in ogni caso corredate della documentazione di cui all'art. 4, commi 5 e 6.

 

     Art. 15. (Nomine e designazioni di competenza provinciale).

     1. Le province provvedono alle nomine e designazioni loro attribuite ai sensi della presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

     2. Le province osservano le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 18 e 19 e, in quanto compatibili con i propri ordinamenti, gli artt. 16 e 17.

 

     Art. 16. (Obblighi derivanti dalla nomina e designazione).

     1. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'avviso della nomina o designazione, inviato dall'organo che vi ha provveduto immediatamente dopo l'adozione del provvedimento, il nominato o designato deve comunicare per iscritto al presidente di detto organo la propria accettazione, dichiarando nel contempo:

     a) l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 6;

     b) l'inesistenza o la cessazione delle cause di incompatibilità di cui all'art. 7, comma 1;

     c) l'inesistenza o la cessazione di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere;

     d) la consistenza del proprio patrimonio all'atto della nomina;

     e) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini fiscali.

     2. La mancanza delle dichiarazioni di cui al comma 1 rende inefficace la nomina o designazione.

     3. Ai fini dell'accertamento della non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 lettera a), l'amministrazione regionale acquisisce il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti.

     4. Durante l'espletamento del mandato l'interessato è tenuto a comunicare all'organo di cui al comma 1, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data in cui si è verificato o da quella in cui ne è venuto a conoscenza, il sopravvenire di eventuali cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 6.

     5. Il nominato è tenuto a trasmettere annualmente copia della dichiarazione dei redditi, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della stessa.

     6. Le dichiarazioni di cui alle lett. d) ed e) del comma 1 devono inoltre essere presentate entro 30 giorni dalla cessazione dell'incarico.

 

     Art. 17. (Doveri inerenti al mandato e revoca del medesimo).

     1. Coloro che sono stati nominati o designati dalla regione, annualmente, o quando ne siano altrimenti richiesti, sono tenuti ad inviare al presidente del consiglio regionale o della giunta regionale una relazione sull'attività svolta che viene da questi trasmessa alla commissione consiliare competente per materia.

     2. Nell'espletamento del proprio mandato coloro che sono stati nominati o designati dalla regione negli enti di cui alla tabella A) sono tenuti, compatibilmente con gli ordinamenti dei singoli enti, a conformarsi agli indirizzi della programmazione regionale nei settori di competenza degli enti, istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentare la regione.

     3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2, l'organo regionale che ha provveduto alla nomina o alla designazione può revocarla.

 

     Art. 18. (Revoca e decadenza dall'incarico).

     1. Ai sensi dell'art. 15, comma 4 della legge n. 55/90 come modificato dall'art. 1 della legge n. 16/1992, l'eventuale nomina o designazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 6 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la designazione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

     2. E' revocata la nomina o designazione di coloro che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e b).

     3. Coloro che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni indicate dall'art. 6, comma 1, lett. c) decadono di diritto dall'incarico dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

     4. L'organo che ha effettuato la nomina o designazione, non appena venuto a conoscenza di quanto previsto ai commi precedenti è tenuto a revocare la nomina o designazione nel caso di cui ai commi 1 e 2 e a dichiarare la decadenza dall'incarico nei casi di cui al comma 3.

     5. La infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 1, lett. d) ed e) e al comma 4 dell'art. 16 possono essere accertate in ogni momento e nei modi e nelle forme di legge e comportano la decadenza dalla nomina o dalla designazione; la decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina o alla designazione.

 

     Art. 19. (Sospensione dall'incarico).

     1. Il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), comporta la sospensione di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge, ai sensi dell'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge n. 55/1990 come modificato dall'art. 1 della legge n. 16/1992 e dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

     2. In caso di sospensione dall'incarico si provvede alla sostituzione a norma dell'art. 20, comma 1, per la durata della sospensione stessa.

 

     Art. 20. (Sostituzione).

     1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato o designato, l'organo competente provvede alla sua sostituzione entro il termine massimo di 60 giorni nel rispetto delle procedure di cui alla presente legge, tenuto conto del parere del comitato tecnico di valutazione e ricorrendo, ove possibile, alle candidature già acquisite.

     2. Salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.

     2 bis. In caso di mancata nomina da parte del Consiglio regionale entro il termine di cui al comma 1, provvede il Presidente del Consiglio regionale [20].

 

     Art. 21. (Pubblicazione annuale dei dati relativi alle nomine e alle designazioni effettuate).

     1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione estratto del registro di cui all'art. 3 con le indicazioni dei dati essenziali, corredato dai dati di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 16, comma 1, relativi agli incarichi ed ai soggetti nominati o designati dagli organi regionali e dalla provincia nell'anno precedente.

     2. Entro il termine di cui al comma 1 sono pubblicati, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della regione gli incarichi cessati nell'anno precedente, unitamente ai dati di cui all'art. 16, comma 5.

     3. Restano ferme le disposizioni della l.r. 19 luglio 1982, n. 41 «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive nell'ambito della regione Lombardia e modifiche alla legge regionale 6 gennaio 1979, n. 2 "Norme per la procedura ed il controllo delle nomine di competenza degli organi regionali in enti e istituzioni diverse"» concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori delle società al cui capitale la regione partecipi in misura superiore al 20%.

 

          Art. 22. (Norma finale).

     1. Gli incarichi per i quali la legge prevede una durata pari a quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima convocazione del nuovo consiglio regionale [21].

     2. Quanto disposto dal comma 1 si applica altresì agli incarichi per i quali non è previsto il termine di scadenza.

 

     Art. 23. (Disposizioni transitorie e finali).

     1. La prima costituzione del comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 8 deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino alla costituzione del comitato tecnico di valutazione si applicano le disposizioni della legge regionale 6 gennaio 1979, n. 2 «Norme per la procedura ed il controllo delle nomine di competenza degli organi regionali in enti ed istituzioni diversi» per la valutazione delle candidature relative agli incarichi di cui alle allegate tabelle A, B e C, nonché delle candidature relative alle nomine e designazioni di competenza della giunta regionale e del suo presidente; restano in ogni caso salve le candidature e le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Fino all'assunzione dei provvedimenti del consiglio regionale di cui all'art. 2, comma 3, alle nomine e designazioni per incarichi in scadenza si applicano le disposizioni della l.r. n. 2/79 e resta ferma la competenza della giunta regionale e del presidente della giunta regionale per le nomine e designazioni in applicazione delle leggi vigenti.

     4. In caso di nomine e designazioni attribuite alla regione da leggi nazionali intervenute successivamente al termine di cui all'art. 2, comma 3, l'organo o l'ente competente ad effettuarle è individuato con deliberazione del consiglio regionale secondo i criteri di cui all'art. 2; con deliberazione del consiglio regionale possono essere altresì modificate e integrate le tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

     5. Ogni nuova legge regionale che preveda nomine o designazioni deve indicare l'organo regionale o l'ente competente ad effettuarle.

 

     Art. 24. (Abrogazioni).

     1. E' abrogata la l.r. 6 gennaio 1979, n. 2 «Norme per la procedura ed il controllo delle nomine di competenza degli organi in enti ed istituzioni diverse» successivamente modificata dalla l.r. 19 luglio 1982, n. 41, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23, commi 2 e 3.

     2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 19 luglio 1982, n. 41:

     a) art. 1, comma 1, lett. b);

     b) (Omissis) [22];

     c) art. 8, comma 1, l'espressione «lett. b)».

 

     Art. 25. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri conseguenti al funzionamento del comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 8 si fa fronte mediante l'impiego delle somme annualmente stanziate all'apposito capitolo del bilancio del consiglio regionale [23].

 

 

 

TABELLA A

------------------------------------------------------------------

ENTE                                ORGANO

------------------------------------------------------------------

Ministero della sanità             Consiglio sanitario nazionale

Ministero per l'ambiente           Sezione regionale albo

                                    regionale delle imprese

                                    esercenti servizi di

                                    smaltimento di rifiuti

Ministero dei lavori pubblici      Comitato per l'edilizia

                                    residenziale

Ministero dell'industria,          Comitato interministeriale

commercio e artigianato            per le piccole e medie

                                    imprese

Ministero beni culturali e         Comitato regionale per i beni

ambientali                         culturali

Ministero beni culturali e         Commissioni provinciali per

ambientali                         la tutela delle bellezze

                                    naturali

Ministero beni culturali e         Conferenza regionale per i

ambientali                         beni culturali e ambientali

[Istituto autonomo case popolari   Consiglio di amministrazione

di Milano] [24]

[Istituto autonomo case popolari   Consiglio di amministrazione

di Brescia] [25]

ALER (Aziende Lombarde per

l'Edilizia Residenziale [26]

Ferrovie Nord Milano S.p.A.        Consiglio di amministrazione

Federfidi Lombardia S.C.R.L.       Consiglio di amministrazione

Finlombarda S.p.A.                 Consiglio di amministrazione

Campione d'Italia iniziative       Consiglio di amministrazione

S.p.A.

Lombardia Informatica S.p.A.       Consiglio di amministrazione

Lombardia Risorse S.p.A.           Consiglio di amministrazione

Centro lombardo sviluppo           Consiglio di amministrazione

tecnologico

Ente teatrale italiano             Consiglio di amministrazione

                                    c/o ministero turismo e

                                    spettacolo

Fondazione Bagatti Valsecchi       Consiglio di amministrazione

Fondazione famiglia Conte Pietro   Consiglio di amministrazione

Douglas Scotti di Fombio figlio

di Guglielmo

Cassa per il Credito Artigiano     Comitato tecnico

della Lombardia

Ente autonomo fiera campionaria    Consiglio generale

internazionale di Milano

Università degli studi di Pavia    Consiglio di amministrazione

Università degli studi di Milano   Consiglio di amministrazione

Università degli studi di Brescia  Consiglio di amministrazione

Politecnico di Milano              Consiglio di amministrazione

Università degli studi di Bergamo  Consiglio di amministrazione

Azienda regionale delle foreste    Presidente

Istituto zooprofilattico           Consiglio di amministrazione

sperimentale della Lombardia e

dell'Emilia Romagna

Istituto zooprofilattico           Comitato di controllo

sperimentale della Lombardia e

dell'Emilia Romagna

 

Istituto lattiero caseario di      Consiglio di amministrazione

Mantova

Centro regionale per l'incremento  Consiglio di amministrazione

della vitivinicoltura,

frutticoltura e cerealicoltura

Centro regionale incremento        Consiglio di amministrazione

ippico

Ente regionale di sviluppo         Consiglio di amministrazione

agricolo della Lombardia

Ente regionale di sviluppo         Presidente

agricolo della Lombardia

Istituzioni agrarie raggruppate    Consiglio di amministrazione

Centro lombardo per l'incremento   Consiglio di amministrazione

della floro-orto-frutticoltura

scuola di Minoprio

Azienda regionale per i porti      Consiglio di amministrazione

fluviali di Cremona e Mantova

Azienda regionale per i porti      Presidente

fluviali di Cremona e Mantova

Azienda speciale camera di         Consiglio di amministrazione

commercio di Pavia - Pavia Form -

Centro di formazione,

informazione ricerca e servizi

Centro regionale incremento        Presidente

ippico

Associazioni consorzi vini         Consiglio direttivo

lombardi D.O.C.

Centro regionale per gli           Consiglio di amministrazione

emoderivati della regione

Lombardia

Ministero dell'industria,          Comitato di gestione del

commercio e artigianato            fondo di finanziamento al

                                    commercio

------------------------------------------------------------------

 

 

TABELLA B

------------------------------------------------------------------

ENTE                                ORGANO

------------------------------------------------------------------

Libero istituto universitario      Consiglio di amministrazione

Carlo Cattaneo

Istituto per il diritto allo       Consiglio di amministrazione

studio universitario

dell'università degli studi di

Bergamo

Istituto per il diritto allo       Consiglio di amministrazione

studio universitario

dell'università degli studi di

Brescia

Istituto per il diritto allo       Consiglio di amministrazione

studio universitario

dell'università cattolica del

Sacro Cuore

Istituto per il diritto allo       Consiglio di amministrazione

studio universitario

dell'istituto universitario

lingue moderne (IULM)

 

Istituto per il diritto allo       Consiglio di amministrazione

studio universitario

dell'università Bocconi di Milano

Istituto per il diritto allo       Consiglio di amministrazione

studio universitario

dell'università degli studi di

Milano

Istituto per il diritto allo       Consiglio di amministrazione

studio universitario

dell'università degli studi di

Pavia

Istituto per il diritto allo       Consiglio di amministrazione

studio universitario del

politecnico di Milano

Istituto per il diritto allo       Consiglio di amministrazione

studio universitario

dell'istituto superiore di

educazione fisica (ISEF)

Istituto regionale di ricerca      Consiglio di amministrazione

Istituto regionale lombardo di     Consiglio di amministrazione

formazione per l'amministrazione

pubblica

Regione Lombardia                  Comitato regionale per il

                                    servizio radiotelevisivo

Associazione tessile di Como       Consiglio direttivo

Camera di commercio, industria,    Commissione regionale albo

agricoltura e artigianato          degli imprenditori agricoli

[Parco nazionale dello Stelvio]    [Consiglio direttivo] [27]

[Parco nazionale dello Stelvio]    [Comitato di gestione] [28]

Fondazione Luigi Clerici per la    Consiglio di amministrazione

formazione professionale e

culturale dei lavoratori

Fondazione Lombardia per           Consiglio di amministrazione

l'ambiente

Fondazione delle Stelline          Consiglio di amministrazione

------------------------------------------------------------------

 

 

TABELLA C

------------------------------------------------------------------

ENTE                                ORGANO

------------------------------------------------------------------

Provveditorato agli studi di       Consiglio scolastico

Sondrio                            provinciale

Provveditorato agli studi di       Consiglio scolastico

Milano                             provinciale

Provveditorato agli studi di       Consiglio scolastico

Varese                             provinciale

Provveditorato agli studi di       Consiglio scolastico

Pavia                              provinciale

Provveditorato agli studi di       Consiglio scolastico

Mantova                            provinciale

Provveditorato agli studi di       Consiglio scolastico

Cremona                            provinciale

Provveditorato agli studi di Como  Consiglio scolastico

                                    provinciale

Provveditorato agli studi di       Consiglio scolastico

Brescia                            provinciale

 

Provveditorato agli studi di       Consiglio scolastico

Bergamo                            provinciale

Associazione «Centro teatrale      Assemblea

bresciano»

I pomeriggi musicali di Milano     Collegio dei revisori dei

                                    conti

Ente autonomo piccolo teatro       Consiglio di amministrazione

della città di Milano

Ente autonomo piccolo teatro       Collegio dei revisori dei

della città di Milano              conti

Museo nazionale della scienza e    Consiglio di amministrazione

della tecnica «Leonardo da Vinci»

Istituto regionale di ricerca,     Consiglio direttivo

sperimentazione e aggiornamento

educativi

Istituto regionale di ricerca,     Collegio dei revisori dei

sperimentazione e aggiornamento    conti

educativi

Istituto regionale di ricerca      Collegio dei revisori dei

                                    conti

Istituto regionale lombardo di     Collegio dei revisori dei

formazione per l'amministrazione   conti

pubblica

Istituto regionale lombardo di     Comitato scientifico

formazione per l'amministrazione

pubblica

Fondazione delle Stelline          Collegio dei revisori dei

                                    conti

Fondazione Bagatti Valsecchi       Collegio dei revisori dei

                                    conti

Fondazione biblioteca archivio     Collegio dei revisori

Micheletti

Lombardia Risorse S.p.A.           Collegio sindacale

Ferrovie Nord Milano S.p.A.        Collegio sindacale

Centro lombardo sviluppo           Collegio sindacale

tecnologico

Campione d'Italia iniziative       Collegio sindacale

S.p.A.

Finlombarda S.p.A.                 Collegio sindacale

Lombardia Informatica S.p.A.       Collegio sindacale

Istituto per il diritto allo       Collegio dei revisori dei

studio universitario               conti

dell'università degli studi di

Milano

Istituto per il diritto allo       Collegio dei revisori dei

studio universitario               conti

dell'università Bocconi di Milano

Istituto per il diritto allo       Collegio dei revisori dei

studio universitario               conti

dell'università cattolica del

Sacro Cuore

Istituto per il diritto allo       Collegio dei revisori dei

studio universitario               conti

dell'università degli studi di

Pavia

Istituto per il diritto allo       Collegio dei revisori dei

studio universitario               conti

dell'università degli studi di

Bergamo

 

Istituto per il diritto allo       Collegio dei revisori dei

studio universitario               conti

dell'università agli studi di

Brescia

Istituto per il diritto allo       Collegio dei revisori dei

studio universitario del           conti

politecnico di Milano

Istituto per il diritto allo       Collegio dei revisori dei

studio universitario               conti

dell'istituto superiore di

educazione fisica (ISEF) della

regione Lombardia

Istituto per il diritto allo       Collegio dei revisori dei

studio universitario               conti

dell'istituto universitario

lingue moderne (IULM)

Istituto lattiero caseario di      Comitato tecnico-scientifico

Mantova

Istituto lattiero caseario di      Collegio dei revisori dei

Mantova                            conti

Ente regionale di sviluppo         Collegio dei revisori dei

agricolo della Lombardia           conti

Centro regionale per l'incremento  Collegio dei revisori dei

della vitivinicoltura,             conti

frutticoltura e cerealicoltura

Azienda regionale delle foreste    Collegio dei revisori dei

                                    conti

Centro regionale incremento        Collegio dei revisori dei

ippico                             conti

Centro lombardo per l'incremento   Collegio dei revisori

della floro-orto-frutticoltura

scuola di Minoprio

Istituto zooprofilattico           Comitato tecnico scientifico

sperimentale della Lombardia e

dell'Emilia Romagna

Centro regionale per gli           Collegio dei revisori dei

emoderivati della regione          conti

Lombardia

Azienda regionale per i porti      Collegio dei revisori dei

fluviali di Cremona e Mantova      conti

Ministero della difesa             Comitato misto paritetico per

                                    la regolamentazione delle

                                    servitù militari

Ministero del lavoro e della       Commissioni circoscrizionali

previdenza sociale                 per l'impiego

Ministero del lavoro e della       Commissione regionale per

previdenza sociale                 l'impiego

Ministero del lavoro e della       Commissione regionale per il

previdenza sociale                 lavoro a domicilio

Ministero delle finanze            Comitato tributario regionale

Ministero delle poste e            Commissione per il rilascio

telecomunicazioni                  delle concessioni del sistema

                                    radiotelevisivo

Ente autonomo fiera campionaria    Collegio dei revisori dei

internazionale di Milano           conti

Tribunale di Lodi                  Consiglio di aiuto sociale

Tribunale di Busto Arsizio         Consiglio di aiuto sociale

Tribunale di Bergamo               Consiglio di aiuto sociale

Tribunale di Milano                Consiglio di aiuto sociale

 

Tribunale di Lecco                 Consiglio di aiuto sociale

Tribunale di Voghera               Consiglio di aiuto sociale

Tribunale di Vigevano              Consiglio di aiuto sociale

Tribunale di Monza                 Consiglio di aiuto sociale

Tribunale di Crema                 Consiglio di aiuto sociale

Tribunale di Mantova               Consiglio di aiuto sociale

Tribunale di Varese                Consiglio di aiuto sociale

Tribunale di Sondrio               Consiglio di aiuto sociale

Tribunale di Pavia                 Consiglio di aiuto sociale

Tribunale di Como                  Consiglio di aiuto sociale

Tribunale di Cremona               Consiglio di aiuto sociale

Tribunale di Brescia               Consiglio di aiuto sociale

Istituto nazionale della           Comitato regionale per la

previdenza sociale - INPS          Lombardia

Ente scuola assistenti educatori   Collegio dei revisori

[Parco nazionale dello Stelvio]    [Collegio dei revisori] [29]

Ente autonomo teatro alla Scala    Consiglio di amministrazione

di Milano

I pomeriggi musicali di Milano     Consiglio direttivo

Centro bresciano                   Consiglio di gestione

dell'antifascismo e della

resistenza

Cassa di risparmio delle province  Commissione centrale di

lombarde                           beneficienza

Consiglio dei ministri             Commissione statale di

                                    controllo

------------------------------------------------------------------

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 25.

[2] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[3] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[4] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[5] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[6] Si veda il 2° comma, art. 2, della L.R. 2 settembre 1995, n. 42.

[7] Vedi errata corrige in B.U. 29 maggio 1995, n. 22.

[8] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[9] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[10] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[11] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[14] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[15] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 settembre 1995, n. 42.

[16] Vedi errata corrige in B.U. 29 maggio 1995, n. 22.

[17] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[18] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[20] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[21] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 settembre 1995, n. 42.

[22] Lettera dall'art. 5 della L.R. 2 settembre 1995, n. 42.

[23] Comma così sostituito dall'art. 4  della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[24] Voce abrogata dall'art. 24 della L.R. 10 giugno 1996, n. 13.

[25] Voce abrogata dall'art. 24 della L.R. 10 giugno 1996, n. 13.

[26] Voce inserita dall'art. 24 della L.R. 10 giugno 1996, n. 13. Vedi anche l'art. 4 della stessa L.R. 13/96.

[27] Voce abrogata dall'art. 21 della L.R. 10 giugno 1996, n. 12.

[28] Voce abrogata dall'art. 21 della L.R. 10 giugno 1996, n. 12.

[29] Voce abrogata dall'art. 21 della L.R. 10 giugno 1996, n. 12.